Decreto AIA rigassificatore di Panigaglia

MarcoGrondacci1 26 views 8 slides Feb 06, 2025
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About This Presentation

aggiornamento AIA rigassificatore Panigaglia Portovenere La Spezia


Slide Content

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PROVINCIA DELLA SPEZIA
DETERMINAZIONE
Numero Data
136 03/02/2025
Settore Tecnico Ufficio AIA
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS
152/2006 ALLA SOCIETÀ GNL ITALIA SPA PER L'INSTALLAZIONE
DENOMINATA STABILIMENTO GNL ITALIA, UBICATA IN COMUNE
DI PORTOVENERE LOCALITÀ PANIGAGLIA

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Vista la D.D. 268 del 29.03.2024 a firma del Dirigente Ing. Gianni Benvenuto con la
quale è stato prorogato sino a nuova disposizione generale l’incarico della Posizione
Organizzativa del Servizio Ambiente, Urbanistica e Pianificazione Territoriale al dott. Paolo
Falco;
Viste:
- la Determinazione Dirigenziale n.118 del 30.05.2007 con la quale veniva rilasciata alla
GNL ITALIA S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto esistente
ubicato in Comune di Portovenere località Panigaglia svolgente attività di
combustione la cui potenza termica totale installata supera i 50 MWt identificato al
punto 1.1. dell’allegato VIII alla parte II del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale n.133 del 17.02.2014 con la quale è stato disposto di
rinnovare l’autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione
Dirigenziale n°118 del 30/05/2007 alla GNL ITALIA S.PA. per il Complesso IPPC
ubicato in Portovenere in località Panigaglia;
- la nota prot. 4437 del 21/07/2020 con cui, in applicazione delle modifiche al D. Lgs. n.
152/2006 art. 29 octies (rinnovo e riesame) introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014, è stato
dato atto che la scadenza dell’AIA n. 133 del 17.02.2014 rilasciata alla Società GNL
Italia S.p.A., era prorogata al 16.02.2026;
- la Determinazione Delegata n. 618 del 26.06.2023 con la quale è stato concluso
positivamente il riesame ex art. 29 octies D.Lgs 152-2006 e rilasciata a GNL Italia
S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione denominata
Stabilimento GNL ITALIA, ubicato in Comune di Portovenere località Panigaglia;
- la Determinazione Delegata n.1101 del 17.11.2023 con la quale è stata modificata
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del
26.06.2023 a GNL ITALIA S.p.A. e precisamente il terzo comma (primo punto) del
paragrafo “E.3 rumore” dell’allegato tecnico introducendo il seguente testo: “Entro il

30 settembre 2024 il Gestore dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di
emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal
Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito
della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA
s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il
rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla
zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere con il proprio
provvedimento”, confermando altresì tutte le altre prescrizioni ed indicazioni della
D.D. 618/2023;
- la Determinazione Delegata n. 869 del 26.08.2024 con la quale è stata modificata
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del
26.06.2023 a GNL ITALIA S.p.A., come aggiornata con D.D. 1101 del 17/11/2023, e
precisamente il terzo comma (primo punto) del paragrafo “E.3 rumore” dell’allegato
tecnico introducendo il seguente testo: “Entro il 30 settembre 2025 il Gestore dovrà
riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento
alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016.
Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più
sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D.lgs
152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione
acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere
con il proprio provvedimento”, confermando tutte le altre prescrizioni ed indicazioni
della D.D. 618/2023;
Premesso che:
-la Società GNL ITALIA S.p.A. con nota prot. GNL/8084 del 17.06.2024,
acquisita al protocollo dell’Ente n. 15566 del 17.06.2024 ha richiesto la revisione
del provvedimento AIA n. 618/2023 e la sospensione del termine di cui alla D.D.
1101/2023, nello specifico:
richiesta di proroga del termine del 1° gennaio 2026 entro il quale il
Gestore deve rispettare il limite tendenziale di emissione degli NOx,
fissandolo al 1° gennaio 2028, sulla base del cronoprogramma relativo
all’installazione di nuovi vaporizzatori;
richiesta di modifica della prescrizione di cui al paragrafo E.3 “Rumore”
dell’allegato tecnico all’AIA 618/2023 (modificata con D.D. 1101/2023),
prescrivendo di escludere dalla valutazione il contributo acustico della
nave in quanto elemento variabile esterno allo stabilimento non
assoggettabile ad opere di prevenzione e mitigazione;
richiesta di modifica ai limiti emissivi attualmente previsti, di cui al
paragrafo E.3 “Rumore”, assegnando i limiti nazionali di cui alla L.
447/1995, DPCM 1.3.1991 e DPCM 14.11.1997;
richiesta di sospensione, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
(prot. GNL/8084 del 17.06.2024), dell’efficacia della prescrizione che
prevede entro il 30 settembre 2024 il riscontro da parte del Gestore del
rispetto dei limiti di emissione/immissione acustica anche in riferimento
alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del
29.04.2016, in quanto il Comune non ha ancora completato l’iter per la
definizione della zonizzazione acustica;
-in data 05.07.2024 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria ex art. 14 c. 1 L
241/1990, finalizzata all’esame dell’istanza di revisione dell’AIA n. 618/2023,
nell’ambito della quale è emersa la necessità di avvio di un nuovo procedimento

per la modifica sostanziale alla vigente AIA; nel verbale della conferenza,
trasmesso con nota prot. 18433 del 17.07.2024 è stato comunicato che “ …. entro
il termine di 30 giorni dal ricevimento del verbale, la Società è tenuta alla
presentazione di una nuova domanda di autorizzazione corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-
ter, commi 1 e 2”;
-l’attività principale dello stabilimento GNL ITALIA S.p.A. risulta rientrare nella
categoria IPPC al punto 1.1. dell’allegato VIII alla parte II del D. Lgs 152/2006
“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale
totale pari o superiore a 50 MW”;
-con nota prot. GNL/8131 del 08.08.2024, assunta al protocollo dell’Ente n. 20958
del 09.08.2024 la Società GNL ITALIA S.p.A. ha presentato istanza di modifica
sostanziale all’AIA n. 618/2023, aggiornata con D.D. 1101/2023, ai sensi dell’art.
29 nonies comma 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., corredata della
documentazione tecnica richiesta in sede di conferenza istruttoria;
Considerato che:
-con nota prot. 11490 del 02/08/2024, acquisita al protocollo dell’Ente n. 20255 del
03/08/2024, il Comune di Portovenere ha comunicato che “per motivi di carattere
economico-organizzativi, è ancora in corso la procedura di affidamento
dell’incarico per la revisione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e che
la classificazione acustica del Comune di Porto Venere, per la natura stessa del
territorio, deve essere articolata in base alla stagionalità (Classificazione estiva
di alta stagione e Classificazione invernale di bassa stagione), si prevede di avere
il quadro completo entro fine estate 2025”;
-con nota prot. GNL/8129 del 05.08.2024, assunta al protocollo dell’Ente n. 20521
del 06.08.2024, la Società GNL ITALIA S.p.A. ha richiesto il differimento del
termine fissato al 30.09.2024 nella prescrizione E.3 “Rumore”, avendo appreso
che le nuove valutazioni acustiche del Comune fossero ancora in via di
definizione;
-con D.D. n. 869 del 26.08.2024 il termine del 30.09.2024 è stato posticipato al
30.09.2025, inoltre confermando che seppure per un Piano di zonizzazione
adottato dal Comune e non ancora approvato, i limiti ivi individuati non operino
in generale sul territorio quali misure di salvaguardia, l’AIA (in quanto
provvedimento autorizzatorio specifico destinato a disciplinare l’impatto
ambientale di uno specifico stabilimento produttivo) può introdurre le opportune
disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico che ritiene ragionevolmente
appropriate nell’ottica del miglioramento delle prestazioni ambientali, ex articolo
29 sexies D. Lgs. 152/2006;
Richiamati:
-l’avvio del procedimento prot. 22178 del 29.08.2024;
-l’avviso al pubblico sul profilo informatico dell’Ente in data 24.09.2024 di
avvenuto deposito di istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata
ambientale ad oggetto “Istanza di modifica sostanziale dell'AIA, complesso IPPC

denominato Stabilimento GNL di Panigaglia, ubicato in Comune di Portovenere -
località Panigaglia - Proponente: GNL ITALIA SPA”;
-la nota prot. 27728 del 28.10.2024 di convocazione della Conferenza dei Servizi
decisoria ex art. 14 comma 2 legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in
modalità asincrona, per l’esame dell’istanza di modifica sostanziale all’AIA n,
618/2023, aggiornata con D.D. 1101/2023 e D.D. 869/2024, ai sensi dell’art. 29
nonies c. 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con la quale si è contestualmente
dato atto della conclusione della procedura di pubblicità svoltasi nei 30 giorni
successivi al 24.09.2024 senza che fossero pervenute osservazioni in merito ed è
stato assegnato alle amministrazioni coinvolte il termine di 15 giorni per
formulare richiesta di integrazioni o chiarimenti (entro il 12.11.2024);
-la nota prot. 29176 del 13.11.2024 con la quale sono state richieste integrazioni
alla Società GNL ITALIA S.p.A., assegnando il termine di 30 giorni per la
relativa presentazione;
-la nota prot. GNL/8207 del 27.11.2024, assunta al protocollo dell’Ente n. 30635
del 28.11.2024 con la quale la Società GNL ITALIA S.p.A. ha presentato le
relazioni di cui ai punti 4) e 5) dell’allegato tecnico prescrittivo all’AIA 618/2023,
paragrafo E.1 aria, che risultavano oggetto di richiesta anche nella nota
sopracitata;
-la nota prot. 30855 del 02.12.2024 con la quale, a seguito di richiesta di proroga
della Società GNL ITALIA S.p.A., lo scrivente Servizio ha assegnato il nuovo
temine per la presentazione della documentazione integrativa al 13.01.2025;
-le note prot. GNL/8227 del 18.12.2024, acquisita al protocollo dell’Ente n. 32837
del 19.12.2024 e prot. GNL/9009 del 10.01.2025, acquisita al protocollo dell’Ente
n. 771del 13.01.2025, con le quali la Società GNL ITALIA S.p.A. ha presentato
l’ulteriore documentazione integrativa richiesta e necessaria al completamento
dell’istruttoria;
-la nota prot. 1262 del 16.01.2025 con la quale sono state trasmesse agli Enti le
integrazioni pervenute assegnando il termine del 30.01.2025 per l’espressione dei
pareri di competenza;
Viste:
-la nota prot. 16271 del 18.11.2024, assunta al protocollo dell’Ente n. 29546 del
18.11.2024, con la quale il Comando Vigili del Fuoco della Spezia conferma
quanto già comunicato con prot. 2225 del 27.01.2023 in esito alla precedente
conferenza dei servizi;
-la nota prot. 12601 del 26.11.2024, assunta al protocollo dell’Ente n.30427 del
26.11.2024, con la quale l’Autorità di Bacino ha comunicato che la competenza
per l’attivazione delle procedure per la modifica alle mappe della pericolosità e
del rischio da alluvioni (PGRA) per l’area dello stabilimento GNL (reticolo
idrografico di cui all’art. 5 della disciplina di Piano), risulta in capo alla Regione
Liguria;
-la nota prot. 70687 del 12.12.2024, assunta al protocollo dell’Ente n. 32100 del
12.12.2024, con la quale la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia, non
rileva elementi ostativi ai fini demaniali marittimi né pregiudizi connessi alla
maritime security alla realizzazione del progetto;
-la nota prot. 316 del 09.01.2025, assunta al protocollo dell’Ente n. 536 del
09.01.2025, con la quale la Direzione Regionale VVF Liguria ha fornito le
informazioni riguardanti gli adempimenti procedurali in capo al Comitato Tecnico
Regionale per le installazioni soggette al D. Lgs 105/2015, con riferimento a GNL
Italia;

-la nota prot. 28814 del 21.01.2025, assunta al protocollo dell’Ente n. 1819 del
21.01.2025, con la quale la Regione Liguria Difesa Suolo La Spezia ritiene
procedibile lo sviluppo della proposta di fattibilità preliminare per interventi di
mitigazione delle criticità idrauliche e di Piano di Bacino, restando fatti salvi i
vincoli ricadenti intorno ai corsi d’acqua di cui al regolamento regionale 3/2011 e
quelli della normativa di Piani di Bacino, che potrebbero essere modificati solo ad
avvenuta approvazione e realizzazione delle opere di mitigazione e ad avvenuta
riperimetrazione delle aree;
-la nota prot. 2725 del 29.01.2025, assunta al protocollo dell’Ente n. 2896 del
30.01.2025, con la quale ARPAL ha comunicato che la modifica proposta non ha
effetti diretti sul PMC vigente e che il PMC medesimo sarà aggiornato, se
necessario, anche alla luce delle determinazioni della conferenza;
-la nota prot. 4510 del 30.01.2025, assunta al protocollo dell’Ente n. 3012 del
30.01.2025, con la quale l’ASL5 Dipartimento Prevenzione ha trasmesso i
seguenti pareri:
parere prot. 1123 del 24.01.2025 con il quale la S.C. PSAL comunica di non
avere competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale e si
riserva di effettuare eventuale controllo per la verifica del rispetto delle
norme per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e
s.m.i.);
parere prot. 1375 del 30.01.2025 con il quale la S.C. Igiene e Sanità
Pubblica prende atto delle valutazioni tecniche addotte dal proponente in
merito alla rimodulazione dei limiti emissivi di CO e NOx e ritiene che
“… debbano essere inseriti nel quadro emissivo valori soglia interim
progressivi nel tempo per traguardare il valore di 150 mg/Nmc nel 2030”;
Dato atto che:
-la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai sensi del D. Lgs
152/2006, include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti necessari al
fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
-l'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo
delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, le
condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché
l'obbligo di comunicare all'Autorità competente periodicamente, ed almeno una
volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di
autorizzazione;
-l'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'Autorità competente,
al Comune interessato, all’ASL, nonché all'Ente responsabile degli accertamenti
di cui all'articolo 29-decies, comma 3 D. Lgs 152/2006, i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
-nell'ambito dei controlli è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le
installazioni svolta, con oneri a carico del Gestore, dall'Autorità di controllo di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dall’installazione;
-l'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene nell’ambito del Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) le misure necessarie per il controllo delle fasi
critiche, dei malfunzionamenti, delle attività di manutenzione, per la gestione di
eventi incidentali o imprevisti e per l'arresto definitivo dell'installazione;
-i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e in possesso dell'autorità competente,

saranno messi a disposizione del pubblico da parte del Servizio Ambiente della
Provincia della Spezia entro 30 giorni dalla acquisizione;
Dato atto che tutti i pareri espressi dagli Enti interessati, formalmente favorevoli,
sono depositati agli atti dell’Ufficio, compresa l’istruttoria riferita all’esame della pratica
con le relative conclusioni;
VISTI:
-il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie”;
-la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
-la L.R. 20 marzo 1998, n. 12 “Disposizioni in materia di inquinamento
acustico”;
-la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
-il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267” Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
-il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
-il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche
di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28
ottobre 2008, n. 39).”;
-la Delibera di Giunta Regionale n°557 del 27 marzo 2015 “Indicazioni applicative
riferite alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 - lettera m) del
D.lgs. 152/06 per le installazioni soggette ad AIA regionale”;
DETERMINA
1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c. 2, legge n.
241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta e di
rilasciare alla Società GNL ITALIA S.p.A. (P.IVA 03231010962), sede legale P.zza Santa
Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI), l’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29
sexies D. Lgs 152/2006 per l’installazione ubicata in Comune di Portovenere Loc.
Panigaglia, con le prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico Prescrittivo ed al relativo
PMC, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il PMC potrà essere aggiornato entro 30 giorni dal rilascio della presente
autorizzazione per adeguarlo alle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato
Tecnico;
3. di stabilire, ai sensi dell’art. 29 quater c.15 del D. Lgs. 152/2006, che nell’ottica del
costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell’installazione, la Società GNL
ITALIA S.p.A. dovrà presentare, entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione,
una proposta di intervento da realizzare nell’installazione o esternamente ad essa che porti
alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
PRECISA CHE
(a) I seguenti ulteriori allegati, conservati in atti, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
·elaborati tecnici presentati dalla Società GNL Italia S.p.A. in sede di istanza con
nota assunta al protocollo dell’Ente n. 20958 del 09.08.2024;

·documentazione integrativa presentata da Società GNL Italia S.p.A. ed assunta al
protocollo dell’Ente n. 30635 del 28.11.2024, n. 32837 del 19.12.2024 e n. 771 del
13.01.2025;
·istruttoria riferita all’esame della pratica con le relative conclusioni prot. 3297 del
03.02.2025;
(b) il termine di validità del presente provvedimento è 10 anni; nel caso il proponente
mantenga il certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 di cui è attualmente in
possesso per l’installazione in oggetto, il termine di cui al comma 3, lettera b), di cui
all’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 è esteso a dodici anni. Il Gestore è tenuto a dare
comunicazione all’Autorità Competente del rinnovo/rilascio delle Certificazioni;
(c) il responsabile della gestione, individuato come Gestore dell’impianto IPPC con nota
prot. 8213 del 29.11.2024. acquisita al protocollo dell’Ente n. 30762 del 29.11.2024, è
l’Ing. Enrico Calori;
(d) il rilascio del provvedimento sostituisce:
-l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
-l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D. Lgs.
1522006;
-l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche
di dilavamento di cui al Regolamento Regionale n. 4/2009;
(e) la validità del presente procedimento è altresì subordinata alle seguenti condizioni:
I. il Gestore dell’installazione è tenuto a comunicare alla Provincia della Spezia, quale
Autorità Competente, ogni modifica progettata dell’impianto, come definita
dall’articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006; la Provincia della Spezia, ove lo
ritenga necessario, aggiornerà l’AIA ovvero se riterrà le modifiche progettate
sostanziali ai sensi dell’articolo 29-nonies dello stesso decreto lo comunicherà
entro
60 giorni al Gestore, il quale, sarà tenuto a presentare una nuova domanda di
autorizzazione. Decorso tale termine il Gestore potrà procedere alla realizzazione
delle modifiche comunicate;
II. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto,
il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni
alla Provincia della Spezia, anche nelle forme dell’autocertificazione;
III. il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere soggetto a
riesame qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 29-octies del D. Lgs.
152/2006 e, in particolare, il Gestore sarà tenuto a presentare istanza di riesame,
pena la decadenza dell’AIA, nel caso di cui al comma 3 lettera b) del medesimo
articolo; fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il Gestore
continuerà l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
(f) il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al
presente assenso comporterà l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 29-decies,
D. Lgs. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall’art. 29-quattuordecies dello
stesso decreto;
(g) l’Autorità Competente elegge il domicilio ai fini delle comunicazioni relative al
presente procedimento presso il Servizio Ambiente Ufficio AIA, Via Vittorio Veneto,

2 19124 La Spezia; PEC: [email protected]; prende
contestualmente atto che la Società GNL Italia S.p.A., titolare della presente AIA,
utilizza quale domicilio del Gestore la seguente PEC: [email protected]. Nel
caso in cui intervengano variazioni del suddetto indirizzo PEC il Gestore ne darà
immediata comunicazione alla Provincia della Spezia;
(h) la presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa
Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi; i contenuti del presente atto saranno
pubblicati ex articolo 40 d.lgs. 33/13 a cura del responsabile del procedimento
eventualmente obliterati delle informazioni ex articolo 29 quater c. 14 D. Lgs
152/2006;
(i) contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento
medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
(j) gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente, Via
Vittorio Veneto, 2 - 19124 La Spezia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi.
Il Responsabile
FALCO PAOLO / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente