ciò, che da quei primi si era scritto e trattato, come andrem appresso
divisando.
Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi
Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle
leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente era
composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi
delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l devastamento
di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio
[169], quelle si
perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che alcuni
frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio
[170] e
singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò
che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi e
de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent'uomini, che le
raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi furono Rivallio
[171],
Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo,
Crispino, Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono
Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado
Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di
Giacomo Gottifredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che
furono da' Decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E
dell'altre leggi, che dal Popolo romano furono da poi stabilite, de'
Plebisciti, de' Senatusconsulti, e degli editti de' Magistrati, non altra
notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella, che nell'opere
de' riferiti antichi Scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi
Giureconsulti si ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la
diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica
l'andaron da' varj marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità
raccogliendo; e stupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba
Brissonio
[172], di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di
Francesco Ottomano, di Lipsio, e di molti altri amatori dell'antichità
romana. Solamente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo
Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno
il Mondo, e da' quali si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne'
tempi di Valentiniano III per la lor confusione bisognò darvi
provedimento; e ne' tempi, che seguirono, per la loro moltitudine fu