Art. 696 bis cpc

GianpaoloBragato 56 views 5 slides Nov 13, 2020
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Presupposti di ammissibilità e procedibilità dell'art. 696-bis cpc:
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Sapevi che su OneLegale trovi tutta la giurisprudenza e la normativa commentate e aggiornate? Scopri di più  https://bit.ly/onelegale


Slide Content

art. 696-bis cpc
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite
presupposti di ammissibilità e procedibilità

funzione
accertativa del
danno
sia sull'an sia sul quantum
debeatur, e una
ordinanza 14 ottobre
2020, GdP Cerignola:
l'istituto ricopre una
funzione
conciliativa

L'art. 696 bis c.p.c. è stato introdotto con D.L. n. 35/2005
e prevede una peculiare ipotesi di accertamento tecnico
preventivo, finalizzata alla composizione della lite
Lo strumento, utilizzato soprattutto nelle procedure di
risarcimento danni da circolazione stradale, ha esplicita
finalità deflattiva
Il Giudice di Pace di Cerignola, la dott.ssa Lucia Fusaro, ha
emesso un lungo e articolato provvedimento nell’ambito
di una procedura ex art. 696 bis c.p.c.
Si è evidenziata la presenza di tre filoni interpretativi
della norma.

Il primo, minoritario, vuole la procedura ammissibile
solo in ipotesi di mancata contestazione sull’an
debeatur.
Il secondo, “intermedio”, che limita la valutazione di
ammissibilità della consulenza tecnica preventiva in
relazione alla causa di merito
Il terzo, più ampio e condiviso dal Giudice, aderente al
dato letterale della norma, che afferma l’assoluto
sganciamento dell’istituto da eventuali contestazioni da
parte del resistente sia in merito al quantum sia in
ordine all’an debeatur, dando particolare rilievo alla
funzione deflattiva assunta dallo strumento giuridico
fonte: altalex.com

“lo strumento della consulenza tecnica preventiva
finalizzata alla conciliazione della lite ex art. 696 bis
C.p.c. non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non
contestazione in ordine all’an debeatur e che il tenore
letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva
perseguita dal legislatore, non consentono di ravvisare,
in via interpretativa, siffatto preteso requisito di
ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare la
detta finalità conciliativa, qualora fosse sufficiente a
paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione
dell’an debeatur.”
fonte: altalex.com