Il Covid-19 vol. 2. Norme, linee guida, esperienze

francopesaresi 28 views 174 slides Mar 09, 2025
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About This Presentation

Si, lo so. Nessuno vuol più parlare del Covid-19 e vuole interessarsi di questo tema. E’ passato.
Ma molte pandemie abbiamo avuto in passato (Sars, Ebola, ecc.) ed altre ne avremo in futuro, come dicono costantemente i tecnici.
Per questo dobbiamo far tesoro dell’esperienza vissuta e trasforma...


Slide Content

A CURA DI FRANCO PESARESI
WELFARE EBOOK N. 13/2025
IL COVID-19 VOL. 2
NORME, LINEE GUIDA, ESPERIENZE

1

FRANCO PESARESI





IL COVID-19 vol. 2
NORME, LINEE GUIDA, ESPERIENZE















Welfare ebook n.13/2025

2

INDICE
pagina
Presentazione 3
1° parte: Le linee guida
1. Coronavirus: 7 azioni per ridurre i rischi di infezione 5
2. Il decalogo sul coronavirus 7
3. Miti da sfatare sul coronavirus 8
4. Abc dell’infezione da Sars-cov-2 e delle misure igieniche (Donato Greco) 12
5. Decalogo per contrastare covid-19 nelle strutture residenziali sociosanitarie 17
6. Sorvegliare e pulire: eccessi da sanificazione (Donato Greco) 19
7. Le idee guida dell’Oms sul covid-19 nei servizi di LTC 23
8. Quarantena ed isolamento: quando farli e per quanto tempo 54
9. La circolare del Ministero sulle visite dei parenti nelle strutture per anziani 57

2° parte: La normativa
2020
10. La sanità nel D.L. 18/2020 (Cura Italia) 65
11. Covid-19. Le norme nazionali per le strutture residenziali per anziani 75
12. Tutte le norme sulla sanità del D.L. 34/2020 “Rilancio” 90
13. Le norme per sociale e sanità nel decreto “Ristori” 96
14. Permessi e congedi nel decreto legge 18/3/2020 (“Cura Italia”) 102
15. Le politiche sociali nel decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”) 107
16. Tutte le norme sui centri estivi 2020 110
17. Novità sui centri estivi 117
18. Il reddito di emergenza (Rem) (previsto nel d.l. 34/2020) 128
19. Le politiche sociali nel D.L. 34/2020 “Rilancio” 134
20. Le politiche sociali e sociosanitarie nella legge di conversione
del decreto “Rilancio” 140
21. Prorogato il reddito di emergenza (Rem) 145
22. Le norme per sociale e sanità nel decreto “Ristori” 146
2021
23. La sanità nella Legge di bilancio 2021 149
24. Decreto legge “Sostegni”: tutte le norme su sanità e sociale 161
25. Sanità e sociale nel decreto “Sostegni bis” (D.L. 73 del 25/5/2021) 167
2022
26. La sanità nella Legge di bilancio 2022 171
L’autore 173

3


PRESENTAZIONE




Si, lo so. Nessuno vuol più parlare del Covid-19 e vuole interessarsi di questo tema. E’ passato.
Ma molte pandemie abbiamo avuto in passato (Sars, Ebola, ecc.) ed altre ne avremo in futuro, come
dicono costantemente i tecnici.
Per questo dobbiamo far tesoro dell’esperienza vissuta e trasformare gli insegnamenti che abbiamo
acquisito in azioni e provvedimenti che ci mettano in condizione di saper affrontare il futuro con
una maggiore competenza ed esperienza.
Da questa riflessione nasce l’esigenza di realizzare questo secondo ebook sul tema del Covid-19. Il
primo ebook (“IL COVID-19 IN ITALIA. La gestione e gli insegnamenti”), uscito nel 2024,
racconta i giorni della pandemia con particolare riferimento alla gestione della vita quotidiana
(l’isolamento, l’igiene, il lavoro, la scuola, le vaccinazione, ecc.) e al funzionamento del sistema
assistenziale (sanitario e sociale) con tutti gli insegnamenti che da questo derivano.
Questo secondo volume sul Covid-19 in Italia, invece, ripropone lo strumentario di normative e di
linee guida che sono state approvate fra il 2020 e il 2022 per permettere alla popolazione di far
fronte alle difficoltà sanitarie, economiche e sociali provocate dalla pandemia.
Vengono pertanto riproposte le linee guida principali italiane ed internazionali sui comportamenti
da adottare nella pandemia per i cittadini e gli operatori sanitari e poi le numerose leggi che sono
state adottate dal governo per riorganizzare la sanità e per sostenere economicamente e socialmente
la popolazione colpita dalla pandemia.
L’intento è quello di far riflettere a mente fredda su quei giorni, conservare la documentazione sui
provvedimenti presi e valutarne l’efficacia per trarre tutti gli insegnamenti che possano farci trovare
preparati nel caso dovesse di nuovo succedere una cosa simile.

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1° parte

Le linee guida

5

2020

1. CORONAVIRUS: 7 AZIONI PER RIDURRE I RISCHI DI INFEZIONE



Che cosa sono
I coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie dal comune
raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS
(sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono
presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Sintomi e diagnosi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta
grave, insufficienza renale e persino la morte.
I coronavirus umani a volte possono causare malattie del tratto respiratorio inferiore, come
polmonite o bronchite. Questo è più comune nelle persone con preesistenti patologie croniche
dell’apparato cardio-vascolare e/o respiratorio, e soggetti con un sistema immunitario indebolito,
nei neonati e negli anziani.


Trasmissione, prevenzione e trattamento

I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso:
 la saliva, tossendo e starnutendo;
 contatti diretti personali (come toccare o stringere la mano e portarla alle mucose);
 toccando prima un oggetto o una superficie contaminati dal virus e poi portandosi le mani
(non ancora lavate) sulla bocca, sul naso o sugli occhi;
 contaminazione fecale (raramente).
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al
momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus
comuni guarisce spontaneamente.

6

Tuttavia è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo
alcuni accorgimenti:
1. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni
alcoliche;
2. starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina
e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso;
3. evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate;
4. evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostri sintomi di
malattie respiratorie (come tosse e starnuti);
5. rimanere a casa se si hanno sintomi;
6. fare attenzione alle pratiche alimentari (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o
verdura non lavate e le bevande non imbottigliate);
7. pulire e disinfettare oggetti e superfici che possono essere state contaminate.
È possibile alleviare i sintomi assumendo farmaci per i dolori muscolari, articolari e la febbre.


Bibliografia
Epicentro Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica (Istituto Superiore di Sanità),
Coronavirus. Link: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ (30/1/2020).

7


2. IL DECALOGO SUL CORONAVIRUS

L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno aggiornato il decalogo sul
coronavirus (le norme sulla prevenzione). Il decalogo ha raccolto l’adesione degli ordini
professionali medici e delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che
della Conferenza Stato Regioni, che lo mettono a disposizione sui propri siti a chiunque voglia
diffonderlo via social. Eccolo di seguito:

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14
giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus


Bibliografia
Istituto Superiore di Sanità, ISS e Ministero della Salute un decalogo sul coronavirus con Regioni,
Ordini professionali e Società scientifiche, 17/2/2020, http://www.iss.it/?p=5108 (1/2/2020)

8

3. MITI DA SFATARE SUL CORONAVIRUS

L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccolto alcuni miti da sfatare sul coronavirus al
fine di combattere la disinformazione. Ho tradotto la pagina dell’OMS e la ripropongo di seguito.
L’immagine che invece accompagna l’articolo è invece l’algoritmo
1
che viene seguito nella
gestione del sospetto caso di infezione da coronavirus da parte del personale sanitario in ospedale e
nel territorio che viene proposto dai medici infettivologi italiani (Simit, 2020) .

MITI DA SFATARE (OMS)
Una lampada di disinfezione a raggi ultravioletti (UV) può uccidere il nuovo coronavirus?
Le lampade UV non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani o altre aree della pelle poiché
le radiazioni UV possono causare irritazione alla pelle.

Quanto sono efficaci gli scanner termici nel rilevare le persone infette dal nuovo coronavirus?
Gli scanner termici (quelli che sono usati soprattutto negli aeroporti, per intenderci) sono efficaci
nel rilevare le persone che hanno sviluppato la febbre (cioè hanno una temperatura corporea più alta
del normale) a causa dell'infezione con il nuovo coronavirus.
Tuttavia, non sono in grado di rilevare persone che sono infette ma non hanno ancora la
febbre. Questo perché ci vogliono dai 2 ai 10 giorni prima che le persone infette si ammalino e
sviluppino la febbre.

Spruzzare alcol o cloro su tutto il corpo può uccidere il nuovo coronavirus?
No. Spruzzare alcol o cloro su tutto il corpo non ucciderà i virus che sono già entrati nel tuo
corpo. Spruzzare tali sostanze può essere dannoso per i vestiti o le mucose (ad es. occhi,
bocca). Bisogna essere consapevoli del fatto che sia l'alcool che il cloro possono essere utili per
disinfettare le superfici, ma devono essere utilizzati secondo le raccomandazioni appropriate.

È sicuro ricevere una lettera o un pacco dalla Cina?
Sì, è sicuro. Le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo
coronavirus. Da precedenti analisi, sappiamo che i coronavirus non sopravvivono a lungo su
oggetti, come lettere o pacchi.

1
Un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari,
chiari e non ambigui.

9


Gli animali domestici possono diffondere il nuovo coronavirus?
Allo stato attuale, non ci sono prove che animali da compagnia o animali domestici come cani o
gatti possano essere infettati dal nuovo coronavirus. Tuttavia, è sempre una buona idea lavarsi le
mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali domestici. Questo ti protegge da vari
batteri comuni come Escherichia coli e Salmonella che possono passare tra animali domestici e
umani.

I vaccini contro la polmonite ti proteggono dal nuovo coronavirus?
No. I vaccini contro la polmonite, come il vaccino pneumococcico e il vaccino contro l'influenza
Haemophilus di tipo B (Hib), non forniscono protezione contro il nuovo coronavirus.
Il virus è così nuovo e diverso che ha bisogno del proprio vaccino. I ricercatori stanno cercando di
sviluppare un vaccino contro 2019-nCoV (il nuovo coronavirus) e l'OMS sta supportando i loro
sforzi.
Sebbene questi vaccini non siano efficaci contro 2019-nCoV, la vaccinazione contro le malattie
respiratorie è altamente raccomandata per proteggere la tua salute.

Il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare a prevenire l'infezione con il
nuovo coronavirus?
No. Non ci sono prove che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina protegga le persone
dalle infezioni con il nuovo coronavirus.
Esistono prove limitate che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare le
persone a riprendersi più rapidamente dal comune raffreddore. Tuttavia, non è stato dimostrato che
il risciacquo regolare del naso prevenga le infezioni respiratorie.

Mangiare aglio può aiutare a prevenire l'infezione con il nuovo coronavirus?
L'aglio è un alimento sano che può avere alcune proprietà antimicrobiche. Tuttavia, non ci sono
prove dell'attuale epidemia che il consumo di aglio protegga le persone dal nuovo coronavirus.

Mettere l’olio di sesamo sul proprio corpo impedisce al nuovo coronavirus di entrare nel
corpo?
No. L'olio di sesamo non uccide il nuovo coronavirus. Esistono alcuni disinfettanti chimici che
possono uccidere il 2019-nCoV sulle superfici. Questi includono disinfettanti a base di candeggina /
cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

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Tuttavia, hanno poco o nessun impatto sul virus se li metti sulla pelle o sotto il naso. Può anche
essere pericoloso mettere questi prodotti chimici sulla pelle.

Il nuovo coronavirus colpisce le persone anziane o anche i più giovani sono sensibili?
Le persone di tutte le età possono essere infettate dal nuovo coronavirus. Le persone anziane e le
persone con condizioni mediche preesistenti (come l'asma, il diabete, le malattie cardiache)
sembrano essere più vulnerabili rispetto alla possibilità di diventare gravemente malati con il virus.
L'OMS consiglia alle persone di tutte le età di prendere provvedimenti per proteggersi dal virus, ad
esempio seguendo una buona igiene delle mani e una buona igiene respiratoria.

Gli antibiotici sono efficaci nella prevenzione e nel trattamento del nuovo coronavirus?
No, gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo i batteri.
Il nuovo coronavirus (2019-nCoV) è un virus e, pertanto, gli antibiotici non devono essere usati
come mezzo di prevenzione o trattamento.
Tuttavia, se sei ricoverato in ospedale per il 2019-nCoV, potresti ricevere antibiotici perché è
possibile una co-infezione batterica.

Esistono medicinali specifici per prevenire o curare il nuovo coronavirus?
Ad oggi, non esiste un medicinale specifico raccomandato per prevenire o curare il nuovo
coronavirus (2019-nCoV).
Tuttavia, quelli infetti dal virus dovrebbero ricevere cure adeguate per alleviare e trattare i sintomi e
quelli con malattie gravi dovrebbero ricevere cure di supporto ottimizzate. Alcuni trattamenti
specifici sono in fase di studio e saranno testati attraverso studi clinici. L'OMS sta contribuendo ad
accelerare gli sforzi di ricerca e sviluppo con una gamma o partner.

Gli asciugamani elettrici (quelli che emanano aria calda) sono efficaci nell'uccidere il nuovo
coronavirus?
No. Gli asciugamani elettrici (che si trovano di solito nei bagni pubblici) non sono efficaci
nell'uccidere il nuovo coronavirus. Per proteggerti dal nuovo coronavirus, dovresti pulirti
frequentemente le mani con liquido a base di alcool o lavarle con acqua e sapone. Dopo aver pulito
le mani, asciugarle accuratamente utilizzando asciugamani di carta o un asciugatore ad aria calda.

11

BIBLIOGRAFIA
SIMIT società Italiana di malattie infettive e tropicali, Emergenza da nuovo CoV 2019,
Aggiornamento diagramma gestionale e schede Simit alla versione 3.0 ,
http://www.simit.org/IT/index.xhtml
Who, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
(23/2/2020).

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4. ABC DELL’INFEZIONE DA SARS -COV-2 E DELLE MISURE IGIENICHE

Donato Greco

Quanto dura l'incubazione di SARS-CoV-2 (COVID-19)? E come si trasmette esattamente?
Donato Greco fa un po' di chiarezza sulla trasmissione virale, concludendo con un confronto tra il
nuovo coronavirus e l'influenza - o meglio, sulla difficoltà nel confrontarli.
Ripubblico questo articolo del prof. Donato Greco pubblicato il 06/03/2020 nel sito “scienzainrete”
per l’indubbio interesse. Pubblicazione originale al link: https://www.scienzainrete.it/articolo/abc-
dell%E2%80%99infezione-da-sars-cov-2-e-delle-misure-igieniche/donato-greco/2020-03-06


La moltiplicazione virale
Il tempo di incubazione del nuovo coronavirus, una volta entrati in contatto con esso, va da 2 a 14
giorni, ma con una media di 4 giorni: la stragrande maggioranza dei casi si sviluppa in una
settimana. Durante questa settimana, il virus, se non è eliminato dai linfociti presenti nell’apparato
ghiandolare boccale, si moltiplica velocemente nelle cellule epiteliali della gola: ogni volta che il
singolo virus entra in una cellula epiteliale si moltiplica enormemente al suo interno utilizzando i
materiali della cellula, fino a farla esplodere emettendo una nube di virus che vanno a colonizzare
altre cellule. Dopo qualche giorno la gola è piena di cellule infette e di nubi di virus.

La trasmissione
Con il respiro noi inaliamo ed emettiamo molti litri di aria al minuto: in quest’aria, oltre ai normali
gas, vi sono anche buone quantità di vapore acqueo, che altro non è che una sospensione di
microgoccioline d’acqua. Respirando, emettiamo quindi anche una buona quantità di queste
goccioline e, inevitabilmente, in alcune di queste gocce d’acqua vi sono anche un po' di cellule
epiteliali vive o morte con tutto il loro contenuto.
Se siamo infetti da un virus respiratorio come il coronavirus, l’infiammazione della gola aumenta il
numero di cellule presenti nelle gocce che emettiamo: alcune di queste cellule possono contenere
virus attivi. La densità di questi virus dipende dalla loro fase di moltiplicazione, per il coronavirus
da due giorni prima dei sintomi ai 4-5 dopo l’inizio della malattia.
Nel respiro normale l’emissione di vapor aqueo raggiunge il metro, ma con la tosse possiamo
lanciare cellule infette anche oltre i due metri. Se un soggetto suscettibile si trova nel raggio giusto
può inalare un po' di questo vapore compreso di cellule e virus e quindi contagiarsi.

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È questo il meccanismo molto efficiente delle infezioni respiratorie, tanto da renderle fra le malattie
infettive più contagiose. La contagiosità viene misurata con un fattore K che indica il numero di
persone che viene contagiato da un caso infetto: per l’influenza è circa 1,3, per il coronavirus forse
un po' più grande.

La dose infettante
Un virus che entra nella nostra gola trova grande ostilità: la saliva e il complesso ghiandolare della
gola lo riconoscono subito come estraneo e si attivano per eliminarlo. Infatti l’efficacia di
trasmissione da infetto a suscettibile è relativamente bassa (1 a 2) , escludendo rari casi di forti
trasmettitori in grado di infettare molte persone. L’efficienza del contagio dipende dall’esistenza
di recettori specifici per quel virus (e, purtroppo, sappiamo che quasi tutti abbiamo recettori per
questi coronavirus, che spesso sono causa dei nostri raffreddori) e dalla dose infettante. Ci vuole un
corposo esercito di virus perché l’infezione vinca le difese dell’organismo e attecchisca con
successo. Inoltre, alte dosi infettanti di virus possono superare la gola e arrivare fino ai polmoni,
provocando una temibile polmonite virale primaria.

Le mani come vettore
Inesorabilmente le mani sono un buon recettore di cellule contenute nel vapor acqueo: hanno una
buona temperatura, sono umide e hanno uno strato di grasso (sempre) che le rende letto agevole per
materiali biologici: davanti a un soggetto che emette virus, le mani di una persona suscettibile
possono raccogliere un po' del vapor acqueo emesso dall’infetto.
Una mano contaminata da queste cellule portata alla bocca non ha significative conseguenze:
l’infezione non è trasmessa per via orale e la saliva e le ghiandole della bocca sono potenti difese
contro cellule estranee. Tuttavia, le mani possono generare aerosol che viene inalato. Ma anche
toccare gli occhi con le mani è un’ottima porta di ingresso di virus.

Le mascherine
Una semplice mascherina di carta o garza filtra il vapor acqueo emesso col respiro, con relative
cellule epiteliali. Ma dopo pochi minuti d’impiego, il vapor acqueo crea tra le maglie della
mascherina un film acquoso che ne inibisce il funzionamento, con il risultato che l’emissione di
vapore continua come se non ci fosse la mascherina.
Diverso il funzionamento di maschere con appositi filtri in grado di bloccare per tempi
relativamente lunghi una consistente proporzione di materiali biologici contenuti nel respiro
emesso. Le corrette norme di uso di queste maschere ne determina l’efficacia.
Una persona infetta, quindi, con un'adeguata mascherina e un comportamento corretto può ridurre
consistentemente la carica virale emessa. Il personale sanitario, a continuo contatto con persone

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ammalate o comunque a rischio, può ridurre consistentemente il proprio rischio di infettarsi usando
in modo adeguato le maschere efficaci.
La probabilità che persone sane possano significativamente ridurre il proprio rischio di infettarsi
vestendo in modo adeguato e continuo maschere efficaci è talmente bassa che se ne sconsiglia l’uso.

Superfici, oggetti, bicchieri, posate, etc.
La contagiosità delle goccioline d’acqua contenenti cellule infette dal virus dipende da molti fattori:
una superfice assorbente come carta o terra o altro rapidamente assorbono l’acqua privando le
cellule di elemento vitale, le superfici lisce possono far sopravvivere le cellule fino a quando non si
asciughino completamente.
In situazioni sperimentali è stata dimostrata una lunga sopravvivenza di coronavirus (fino a 9
giorni), ma nella vita reale appare logico definire la sopravvivenza di cellule infette in goccioline
d’acqua limitata dalla presenza del supporto acquoso, che si riduce quindi a poche ore. Inoltre, se
pure qualche cellula sopravvive oltre, appare assai improbabile che ci sia una carica infettante
sufficiente a contagiare.
Perché il contagio avvenga, quindi, l’individuo suscettibile deve raccogliere le cellule infette vitali
dalle superfici in tempi brevi e inalarle o contaminare gli occhi. Quindi questa modalità di
trasmissione non si può escludere, ma è talmente improbabile da non renderla nemmeno
paragonabile all’efficacia del contatto respiratorio tra infetto e suscettibile.
Quindi la sistematica disinfezione di superfici, ambienti e oggetti appartiene a quelle regole
generiche di igiene generale che non necessitano di verifiche sperimentali di efficacia, ma che
hanno comunque una loro logica e una forte carica educazionale.
Al contrario, il lavaggio delle mani con sapone scioglie una parte del grasso che abbiamo sulle mani
e con esso eventuali cellule infette. Anche se non le elimina tutte, ne riduce la dose
infettante. L’aggiunta di disinfettante non migliora l’azione del sapone.
Difficile eliminare miti e credenze giustificate in lontani tempi, quando le malattie infettive erano la
prima causa di morte. D’altra parte, le misure generali di igiene possono essere utili per altre
contaminazioni e appartengono ormai al nostro consolidato bagaglio culturale.

Confronto tra virus influenzali e il SARS-CoV2
Le due infezioni sono difficilmente confrontabili per tre motivi:
1. L’influenza è ogni anno epidemica ed è una delle malattie infettive più studiate, il SARS-CoV2 è
un virus nuovo, seppure appartenente a una famiglia di virus nota da oltre cinquant’anni.
L’epidemia in atto è un'assoluta novità ed è troppo presto per trarre certezze sul suo comportamento
epidemiologico.

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2. Mentre tutta la popolazione mondiale ha una qualche memoria immunitaria verso i virus
influenzali (sia pure con memoria labile che ci costringe a vaccinarsi contro le loro annuali
mutazioni), la popolazione mondiale non ha memoria verso un virus che ha un patrimonio genetico
del tutto nuovo. Inoltre, la risposta immunitaria storica verso i coronavirus comuni agenti del
raffreddore non è di lunga durata come dimostra la nostra capacità di contrarre ripetutamente il
raffreddore da coronavirus.
3. La definizione dei numeratori è diversa tra i due virus: per l’influenza, in tutto il mondo si usa la
stima delle ILI (Influenza-Like Illness), cioè la segnalazione settimanale da parte di una rete di
medici di famiglia di sindromi simil-influenzali, senza alcun accertamento eziologico di laboratorio.
Quindi certamente si includono casi di influenza insieme ad altri casi simili provocati da altri agenti
infettivi, mentre si perdono casi certi di influenza in persone che non si recano dal medico di
famiglia.
Per il SARS-CoV2, il caso è un soggetto positivo al test PCR: un test di certezza diagnostica. Anche
in questo caso si perdono i casi che non si recano ai presidi sanitari o coloro che, pur avendo i
sintomi, non vengono sottoposti al test. Inoltre, la popolazione di positivi è stata costruita
inseguendo il cluster epidemico: dal caso ai suoi contatti e contatti dei contatti. Questo metodo
costituisce una selezione della popolazione generale.
Lo stesso problema si pone nel calcolo di tassi di incidenza, mortalità, contagiosità (K),
complicazioni: per l’influenza, l’incidenza e la mortalità sono stimate sull’intera popolazione di un
intero Paese, mentre per il SARS-CoV2 il denominatore è costituito dai positivi al test PCR. Ad
esempio, in Cina la mortalità è pari attualmente a 3.015 individui, il 3,7% dei circa 80.565 casi
confermati (WHO Situation Report 45, 5 marzo 2020), ma se si riferisse al miliardo e mezzo di
cinesi, come si fa per l’influenza, sarebbe lo 0,001 per cento.

Influenza SARS-CoV-2
Nome Molti Virus influenzali patogeni Solo il SARS-CoV-2
Famiglia Orthomyxoviridiae Orthocoronaviridiae
Acido nucleico RNA singolo filamento RNA singolo filamento
Capacità di mutazione Elevata Elevata
Origine Mondo animale Mondo animale
Incidenza 8% popolazione generale
Presumibilmente molto più
bassa
Casi annuali nel
mondo
Un miliardo Circa 95.000 al 5 marzo 2020

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Influenza SARS-CoV-2
Letalità sulla
popolazione
0,10% 3,4% sui casi confermati
Morti stimate annuali 500.000 3.015 al 5 marzo 2020
Definizione di caso
ILI sindromi simil influenzali
segnalati da medici di famiglia
Soggetto positivo al test PCR
sintomatico o no
Denominatori Popolazione generale Numero dei testati PCR
Complicanze 8% dei malati 15% dei positivi al test
Classe di massima
incidenza
Bambini Adulti
Incidenza tra sessi Uguale Più maschi
Tempo di incubazione Da 1 a 4 giorni, in media 2
Da 2 a 14 giorni, in media 3 o 4
giorni
Serbatoio Umano Umano
Modo di trasmissione
Goccioline di vapor acqueo
respiratorio
Goccioline di vapor acqueo
respiratorio
Comunicabilità
Dal giorno prima a 3 giorni dopo
l'inizio sintomi
Dall'inizio dei sintomi clinici
evidenti
Numero di infetti da
un caso (K)
1,2 2,2
Sintomi clinici Febbre, tosse, dolori, astenia Febbre, tosse, dolori, astenia

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5. DECALOGO PER CONTRASTARE COVID -19 NELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI SOCIOSANITARIE

A cura del Gruppo ISS-Istituto superiore di Sanità “Comunicazione Nuovo Coronavirus” in
collaborazione con ANIPIO Società scientifica nazionale infermieri specialisti del rischio infettivo

1. Vietare l’accesso di familiari e altri visitatori alla struttura
(permettere solo per casi eccezionali come i casi di fine vita adottando misure di precauzione
in termini dispositivi di protezione e distanziamento).

2. Riorganizzare l’attività assistenziale in funzione dell’urgenza COVID-19
(es. dedicare un’area o nucleo posti letto solo agli anziani COVID-19 positivi con personale
dedicato).

3. Ridurre o sospendere attività di animazione/ occupazionali o altre attività aggregative
(per limitare il rischio di contagi tra i residenti).

4. Fare massima attenzione a rilevare segni e sintomi di COVID-19 dell’utente e comunicarli
tempestivamente al medico
(per diagnosi precoce di sospetto caso).

5. Controllare segni e sintomi degli operatori sanitari e sociosanitari
(es. con auto dichiarazione scritta all’inizio di ogni turno lavoro e misurazione della
temperatura due volte al giorno).

6. Informare e mettere a disposizione degli operatori materiale informativo sintetico
per la prevenzione e gestione dell’anziano malato di COVID-19.

7. Intensificare il livello di igiene ambientale
(in termini di frequenza).

8. Utilizzare i DPI nell’assistenza al residente sospetto o accertato COVID-19.

9. Mantenere in quarantena per 14 giorni il residente al rientro da un ricovero ospedaliero
o un nuovo residente evitando che questo entri in contatto con altri ospiti, rivedendo se
necessario le procedure di accettazione.

10. Ricordare agli operatori sanitari e sociosanitari del codice di comportamento
da tenere per evitare la diffusione di COVID-19 sia all’interno delle unità operative che
all’interno degli spazi comuni (es. cucina, spogliatoi).

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Sitografia
Epicentro: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/Poster-Strutture-RSA-ANIPIO.pdf
(17/4/2020)

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6. SORVEGLIARE E PULIRE: ECCESSI DA SANIFICAZIONE
Donato Greco[1]

Questo articolo è stato pubblicato in “scienzainrete” il 19/5/2020.

Paura del contagio da superfici, oggetti, tastiere di computer, borse della spesa, abiti… Una
certa giustificazione c’è: ottimi lavori scientifici dimostrano che, in condizioni sperimentali
controllate, il maledetto SARS-CoV-2 riesce a sopravvivere per un certo tempo [1-2-3]. E
tuttavia, la probabilità di infettarsi toccando superfici, tastiere, maniglie, sedili è infinitamente
piccola, risibile nella vita reale.
Anche una certa logica scientifica c’è: SARS-CoV-2 è un virus a trasmissione respiratoria e col
suo respiro un infetto, anche asintomatico, emette miliardi di quegli ormai famosissimi droplets,
le microgoccioline di vapore acqueo che possono anche veicolare cellule epiteliali del nostro
apparato boccale, cioè un epitelio in continuo rinnovamento. Queste goccioline restano sospese
nell’aria per un certo tempo per poi cadere a terra o sulle superfici che circondano l’infetto.
Alcune di queste goccioline contengono anche cellule dove è attiva la replicazione del virus.
Così, un malcapitato può avere la sfortuna di raccogliere con le mani queste goccioline fresche,
prima che si disidratino con la conseguente morte del loro contenuto. E tuttavia, raccoglierle con
le mani ancora non garantisce l’infezione al malcapitato, nemmeno se si mette le mani in bocca:
infatti il virus non si trasmette per via cutanea né per via orale, basta la saliva a farlo fuori!
Tuttavia il nostro sfortunato cittadino potrebbe creare inavvertitamente un aerosol sbattendo le
mani (o in altro modo a me sconosciuto) o, meglio ancora, potrebbe sfregarsi gli occhi, allora sì
permettendo l’introduzione nel suo organismo di cellule ancora vive (ma quante?). Insomma
infettarsi raccogliendo il virus da una superficie richiede una sequenza di improbabili eccessive,
sfortunatissime, rare combinazioni.
Infatti la sopravvivenza di SARS-CoV-2 in queste condizioni è stata dimostrata in situazioni
sperimentali per tracce di RNA virale, ma non per virus intero con la sua capsula essenziale per
contagiare: non c’è ancora alcuna prova pubblicata che persone si siano infettate semplicemente
toccando superfici o oggetti.
L’Organizzazione mondiale della sanità, nella sua ultima guida riconosce: “Al momento di
questa pubblicazione, la trasmissione del virus per COVID-19 non è stata definitivamente
collegata a superfici ambientali contaminate negli studi disponibili” [2].
E quanto è invece efficace il meccanismo dell’infezione diretta: una nuvola continua di
microgoccioline lanciate a una o due metri di distanza da starnuti e colpi di tosse di una persona
infetta, per due o tre settimane! Centinaia di ore di effusione di contagio diretto; altro che
superfici, maniglie, borse, sedili…

20

Andiamocene a Napoli
Qual è la probabilità che ci sia un infetto sul mio autobus in Campania? I dati di incidenza
settimanale del 4-10 maggio 2020 la valutano in 1,33 casi per centomila abitanti [1], cioè 80
persone in tutta la regione. Queste, essendo state identificate, stanno in ospedale o isolate a casa,
non vanno in giro sugli autobus.
Tuttavia possiamo ritenere ragionevole che altrettante persone siano infette asintomatiche o
abbiano l’infezione in incubazione: quindi altre 80 persone che diffondono il virus in giro nella
Regione. Un quinto si trova a Napoli: 20 “untori” a spasso per Napoli in una settimana. Se io
prendo un autobus a Napoli nella stessa settimana che probabilità avrò di incontrare un infetto?
Assumendo che il 10% degli abitanti di Napoli prenda il bus ogni giorno, 20 su centomila, cioè
1 su 5.000. Una vera sfortuna. Ma solo se i 20 untori prendono il mio stesso autobus, cosa
altrettanto improbabile. Se mantengo sui mezzi pubblici il previsto distanziamento sociale,
anche questa remota probabilità diminuisce sensibilmente.
Ma se prendo un autobus sul quale è salito un infetto untore che poi è sceso, che mi succede?
L’untore avrebbe potuto diffondere (con la mascherina?) un po' di droplets su sedili, maniglie,
reggi persona? Per carità: sedersi sul bus dove un precedente potenziale untore potrebbe aver
rilasciato (sedendosi a sua volta?) fomiti infetti? Allora bisogna sanificare i sedili. Non basta
lavare il bus ogni sera al rientro in deposito come si dovrebbe fare sempre? Sembra di no:
bisogna lavare, e inondare il bus con spray disinfettante. Eppure dovremmo sapere che il fattore
di rischio sui mezzi pubblici è solo quello del sovraffollamento. Stesso discorso per i negozi, per
gli artigiani, per gli uffici. Le regole emesse dal governo italiano sono abbondantemente
coerenti con quelle dell’OMS e dei CDC europei e americani, ma sono anche abbondantemente
iperinterpretate.

Siamo alle comiche igienistiche?
Abbiamo visto il ricorso agli spray di disinfettante ambientale all’aperto, in barba alle
indicazioni: “Le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non
richiedono disinfezione. Spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi non è un uso
efficiente delle forniture di disinfettante e non è stato dimostrato che riduca il rischio di
COVID-19 per il pubblico. È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti per le
aree esterne” [4].
Vediamo invece il ritorno di pratiche che avevamo escluso da tempo nella prevenzione delle
infezioni ospedaliere: l’ozonizzazione, le lampade all’ultravioletto, gli inefficaci ammoni
quaternari, tutte pratiche ampiamente condannate dall’Evidence Based Public Health. Cioè dalle
pratiche di prevenzione basate sulle dimostrazioni di efficacia.
I guanti di lattice sono imposti nei negozi? L’uso dei guanti è consigliato negli ambienti sanitari,
non per il pubblico, e al posto del lavarsi le mani. La manipolazione di disinfettanti in luoghi
non sanitari richiede l’uso dei guanti soprattutto per proteggere le mani: usare i guanti per
portare a spasso il cane o per comprare un giocattolo al nipotino è ridicolo.

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Anche il distanziamento sociale deve essere messo in pratica con un pochino di intelligenza:
obbligarlo tra conviventi e familiari nei luoghi pubblici, che senso ha? Sono stato fermato da
uno zelante carabiniere perché sul sedile posteriore del mio motorino c’era la mia adorata
moglie, con cui convivo da cinquant’anni!
Il lavaggio con acqua e sapone è sostituito da un potente e costoso macchinario nebulizzatore di
micidiali aerosol disinfettanti. Non abbiamo mai smesso di dimostrare che quello che serve è
lavare, la disinfezione è utile solo dopo il lavaggio accurato ed è destinata agli ambienti ad alto
rischio come gli ospedali.

Schiviamo le pratiche inutili
Finalmente arrivano un po' di soldi a negozianti, piccole imprese, commercianti, ma davvero li
vogliamo obbligare a comprare costose macchine nebulizzanti e gran quantità di presidi di
protezione individuale? Finora, tutte le sere e con diligenza ogni piccolo imprenditore di ufficio,
bar, negozio di parrucchiere, ristorante, lavava per terra, i tavoli, le sedie, le scrivanie. L’Oms ci
dice che è sufficiente continuare così, lavando ogni giorno tavoli, sedie e scrivanie come si
faceva prima [4]; non serve acquistare costosi macchinari di disinfezione o contrattare ditte
specializzate con le loro vistose tute bianche.
Bene le mascherine, la distanza, il lavaggio delle mani, ma che ce ne facciamo dei disinfettanti,
delle sanificazioni a tutto spiano? Riusciamo a distinguere l’ambiente sanitario, l’ospedale, dalla
nostra casa, dal luogo di lavoro, dai parchi giochi dei bambini? Le regole necessarie non sono le
stesse.
Eppure potevamo prevedere che tante persone si sarebbero fatte trascinare a “proteggere la
propria persona“ andando ben oltre le regole dimostrate scientificamente: invece della
responsabilità intelligente si è risvegliata la diffidenza verso il prossimo, l’idea che il vicino è un
potenziale untore, l’arroccamento nel proprio ambiente personale, nell’intimità della famiglia,
nel proprio spazio definito: l’altro diventa un potenziale nemico. Così prende spazio una politica
della paura invece di una politica della responsabilità, le persone trattate come bambini che
necessitano del poliziotto con la multa facile, piuttosto che essere informate e coinvolte nel
mettere in atto comportamenti responsabili.
Certo "e grida ci sono" (di manzoniana memoria), ma anche le libere interpretazioni, diverse per
regione e per comune. Siamo arrivati alle indicazioni estreme: dal parrucchiere la signora
deposita la borsa e la giacca in due buste di plastica, che si vede riconsegnare dopo la messa in
piega. Sarà poi la cliente a dover smaltire in proprio le buste [5].

Fase tre: riattiviamo i neuroni migliori
Insomma, almeno nella fase tre possiamo rimettere in funzione i neuroni migliori? Possiamo
promuovere l’intelligence degli studi epidemiologici analitici rapidi che rispondano alle
sacrosante domande dei cittadini? I dati ci sono, sono stati raccolti centralmente, casomai

22

sarebbe il caso di costruire una sacrosanta struttura di open data, pubblica e accessibile,
permettendo il contributo scientifico dai tanti bravi epidemiologi del nostro paese.
Da tempo sappiamo che la nostra sicurezza non dipende dall’odore di alcol o varechina, e
nemmeno dalla corsa ad analisi immunologiche o speranze vaccinali, ma dalla pronta risposta
dei servizi territoriali, su cui dobbiamo investire per identificare, isolare e tracciare i contatti
della persona sospetta infetta. Insomma, la nostra sicurezza dipende dalla dimenticata
epidemiologia di campo che pure tanto ha contributo alla nostra migliore qualità di vita.



Referenze
[1] Rapporto settimanale ISS monitoraggio fase 2 settimana 4-10 maggio 2020
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8140198.pdf
[2] Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 WHO
Interim guidance 15 May 2020
[3] ECDC TECHNICAL REPORT Disinfection of environments in healthcare and
nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2 March 2020
[4] CDC GUIDANCE FOR CLEANING AND DISINFECTING PUBLIC SPACES,
WORKPLACES, BUSINESSES, SCHOOLS, AND HOMES may 7 2020
[5] INAIL ISS: Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri
trattamenti estetici, Roma maggio 2020.


Questo articolo è stato pubblicato in “scienzainrete” il 19/5/2020:
https://www.scienzainrete.it/articolo/sorvegliare-e-pulire-eccessi-da-sanificazione/donato-
greco/2020-05-19

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7. LE IDEE GUIDA DELL’OMS SUL COVID -19 NEI SERVIZI DI LTC

Abstract
Le linee guida sulla prevenzione e gestione della pandemia da COVID-19 nei servizi di Long-Term
Care, recentemente pubblicate dall’OMS, sono molto significative e pongono richieste precise ai
Paesi europei. Franco Pesaresi, nell’ottica di fornire un servizio utile ai lettori, ne propone una
libera traduzione e, in questo articolo, offre una sintesi dei punti di maggior rilievo.


La sede europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 29 maggio 2020 ha pubblicato
le linee guida sulla “Prevenzione e gestione della pandemia COVID-19 nei servizi di assistenza a
lungo termine (LTC) in Europa”. Si tratta di un documento
2
molto importante perché:
1) La maggioranza dei morti causati dal COVID-19 erano collocati nei setting di Long-Term Care
(LTC). In Europa, il 50% circa dei morti erano ospiti di strutture residenziali per anziani a cui
bisognerebbe aggiungere coloro che venivano assistiti a domicilio in modo formale o informale.
2) Vengono presentati 10 obiettivi di policy rivolti ai decisori politici, ai responsabili e alle autorità
sanitarie nazionali e regionali per prevenire e gestire la pandemia COVID-19 nei servizi di LTC
(indicati nel box 1).
3) Ogni obiettivo è corredato da evidenze scientifiche e una serie di azioni chiave che possono
aiutare a raggiungerlo.. Ogni obiettivo politico è anche illustrato attraverso esempi di paesi
dell’Europa che li ha messi in pratica.

Box 1 - 10 obiettivi politici per prevenire e gestire la pandemia COVID-19 nei servizi di LTC
1. Dare priorità al mantenimento dei servizi di LTC durante la pandemia COVID-19 attraverso un
efficace meccanismo di governance.
2. Rendere disponibili fondi aggiuntivi per il sistema di LTC per rispondere efficacemente alla
pandemia COVID-19.
3. Garantire che le procedure e gli standard sulla prevenzione e il controllo delle infezioni siano
implementati nei servizi di LTC per prevenire e gestire in sicurezza i casi COVID-19.
4. Attuare misure di sicurezza che riconoscano i vantaggi reciproci di sicurezza delle persone che
ricevono e che forniscono i servizi di LTC.
5. Dare priorità ai test, tracciare e monitorare la diffusione dell’infezione COVID-19 tra le persone
che ricevono e forniscono i servizi di LTC.
6. Prepararsi a mettere in campo la capacità operativa massima per assicurare il personale e le
risorse per la fornitura dei servizi di LTC necessari a far fronte alla pandemia COVID-19.
7. Ampliare il supporto per i caregiver familiari durante la pandemia COVID-19.
8. Coordinare i diversi servizi per garantire la continuità dei servizi di LTC durante la pandemia
COVID-19.
9. Garantire l'accesso ad adeguati servizi di cure palliative durante la pandemia COVID-19.

2
WHO Regional Office for Europe (2020), Strengthening the health system response to COVID-19: preventing and
managing the COVID-19 pandemic across long-term care services in the WHO European Region, May 29, Copenhagen,
WHO.

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10. Dare priorità al benessere delle persone che ricevono e forniscono i servizi di LTC durante e
dopo la pandemia COVID-19.
Fonte: trad. dell’autore da WHO Regional Office for Europe, 2020.
Le misure proposte, nel loro complesso, mirano ad aumentare la cooperazione e il coordinamento
tra il sistema sanitario e il sistema della LTC e a riconoscere la loro interdipendenza, a prevenire
l’infezione da COVID-19, a favorire la diagnosi rapida e il trattamento di individui con COVID-19,
al mantenimento dei servizi sanitari essenziali, al reperimento delle risorse aggiuntive per gli
interventi in situazioni critiche di grande pressione sanitaria e a proteggere le popolazioni
vulnerabili.
La proposta è molto dettagliata e merita di essere letta integralmente (è disponibile una traduzione
in italiano a cura di chi scrive). Dato che il documento è piuttosto lungo, mi è sembrato utile
presentare alcune idee guida presenti nel documento stesso per cercare favorirne la diffusione e di
cogliere quegli aspetti anche nuovi che decisori politici, gestori ed operatori dovrebbero conoscere
ed attuare.

Alcune idee chiave
1. Formare il personale. Il personale dei servizi di LTC deve essere formato per
l’implementazione delle misure di prevenzione e il controllo delle infezioni (devono
riconoscere i sintomi, devono saper gestire i positivi, ecc.). Devono essere rese disponibili le
linee guida sulla necessità delle misure per coloro che non sono malati ma che vivono in
strutture residenziali per anziani o che ricevono servizi domiciliari di LTC e sulle necessarie
misure di isolamento e protezione per i malati COVID-19 o sospettati di avere COVID-19.
L’innovazione consiste nel fatto che l’OMS raccomanda di coinvolgere nella formazione sia
il personale che lavora nelle strutture residenziali, sia quello che fornisce i servizi
domiciliari ma anche i caregiver familiari. Si comprende bene come il lavoro da fare in
questa direzione sia molto vasto ed impegnativo e soprattutto in buona parte non ci sia
ancora la necessaria consapevolezza.

2. Realizzare un’area di isolamento per ogni struttura residenziale. Occorre prevedere aree
di isolamento e di quarantena di dimensioni adeguate per il numero di residenti per
sospetti/confermati Covid-19 da realizzare in ogni struttura residenziale. Questa diventerà
una necessità stabile che dovrà essere prevista nei requisiti strutturali indispensabili per
ottenere l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento, determinando qualche
problema nella rete delle strutture italiane sia dal punto di vista economico (minori posti
letto) che dal punto di vista organizzativo/strutturale. Se nell’immediato della pandemia non
è possibile realizzare l’area di isolamento, è necessario trasferire il paziente in altra struttura
per la quarantena, in genere in ospedale. Strutture per la quarantena è necessario prevederle
anche per le situazioni domiciliari che non possono essere mantenute a casa. Esempi di
questo tipo sono stati previsti in diverse regioni, spesso in strutture alberghiere che hanno
assunto transitoriamente la denominazione di Covid-Hotel.

25

3. Adottare tutte le misure per la gestione della pandemia. Le linee guida dell’OMS
dedicano molto spazio a tutte le azioni e le precauzioni che occorre adottare per la gestione
della pandemia COVID-19 in un setting di LTC e a cui rimando per il quadro di dettaglio.
La presente puntualizzazione ha lo scopo solo di rammentare che questa parte è
abbondantemente trattata e prevede, fra l’altro, l’identificazione in ogni struttura di un
referente COVID-19, le procedure per l’identificazione precoce, l'isolamento e la cura dei
casi di infezione COVID-19, il tracciamento di eventuali gruppi di infezioni o di decessi di
persone ospitate nelle strutture di LTC o in quelle che ricevono i servizi di assistenza
domiciliare, la dotazione dei DPI necessari per il personale, la definizione di criteri chiari su
come e quando gli anziani che vivono nelle strutture di LTC possono essere ricoverati in
ospedale per proteggere sia il personale che gli altri residenti. A questo proposito occorre
attivare dei team di operatori del Servizio sanitario (in Italia le USCA) che possano visitare
le persone anziane nelle loro case o nelle strutture residenziali in tempi rapidi, per ridurre i
ricoveri evitabili.

4. Supportare il personale. La pandemia COVID-19 rende necessario che il personale
chiamato a gestire i servizi di LTC ed in particolare delle strutture residenziali venga
potenziato per far fronte all’aumento del carico di lavoro. In questo settore, invece, spesso è
accaduto il contrario a causa della positività dei dipendenti e al conseguente isolamento e
all’aumento dello stress degli operatori (e, in alcuni territori, anche all’assunzione dei
dipendenti delle strutture da parte del Servizio Sanitario nazionale). I servizi vanno pertanto
potenziati con il personale necessario. Inoltre, occorre fornire il supporto psicologico al
personale compresi i caregiver familiari ed anche altri servizi sociali ed educativi (asilo
nido, ecc.) per permettere al personale di concentrarsi sull’impegnativo lavoro.

5. Garantire risorse aggiuntive per il settore della LTC durante il periodo della pandemia.
Per coprire l’aumento dei costi relativo all’incremento del personale, compensare i tassi di
occupazione dei posti letto più bassi e per coprire le spese per le misure di prevenzione e
controllo delle infezioni IPC (DPI, prodotti per la pulizia, ecc.) occorre garantire un aumento
delle risorse soprattutto per le strutture residenziali, almeno per il periodo della pandemia.
Questo è necessario per garantire e pretendere il pieno adempimento di tutte le precauzioni e
le azioni per la tutela e la cura delle persone assistite e per non lasciare una quota di servizi
di LTC in crisi economica o con importanti disfunzioni organizzative.

6. Il Servizio Sanitario deve supportare concretamente il settore della LTC durante il
periodo della pandemia. Il settore dei servizi di Long-Term Care è quello più colpito dal
COVID-19. Ma l’intero settore oltre ad avere una governance complessa è caratterizzato da
un mix di fornitori pubblici e privati, la maggior parte dei quali non fanno parte del sistema
sanitario. Si pensi alla complessità di una rete che prevede strutture residenziali, spesso di
piccole e medie dimensioni, all’assistenza domiciliare formale, all’amplissima rete di
badanti e di caregiver familiari che assistono a casa anziani non autosufficienti in modo
informale. Questo settore, per la sua organizzazione, non ha oggettivamente la forza per far
fronte da solo alla pandemia COVID-19. Per questo il Servizio Sanitario, nel momento del
bisogno, deve sostenere in modo concreto il settore dei servizi di LTC. La gestione della

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pandemia richiede più risorse umane e se le strutture residenziali non saranno in grado di
provvedere, il Servizio sanitario dovrà fornire proprio personale sanitario aggiuntivo, come
in diversi casi è accaduto in Italia e in Europa, aumentando la capacità di prevenire e gestire
il virus. Le stesse possibilità flessibili di assunzione concesse alle aziende sanitarie
dovrebbero essere permesse, transitoriamente, anche alle strutture residenziali per avere la
possibilità di reclutare pensionati, studenti universitari di formazione sanitaria, ecc.. L’OMS
suggerisce di istituire dei veri e propri elenchi di personale dipendente del Sistema sanitario
ai quali può essere richiesto di supportare il personale dei diversi setting di LTC. Inoltre il
Servizio Sanitario Nazionale dovrà garantire che i servizi di LTC dispongano di adeguate
forniture di medicinali, attrezzature e soprattutto i DPI, anche mettendo a disposizione i
propri sistemi di approvvigionamento. Insomma, una maggiore e permanente attenzione
dovrà essere dedicata al coordinamento tra il sistema sanitario e il sistema di LTC con forme
di collaborazione più strutturate.

7. Sostenere i caregiver familiari. Durante il COVID-19, i centri diurni e i servizi di sollievo
sono stati chiusi, per cui a molti caregiver familiari sono state affidate responsabilità inusuali
e molti si sono sentiti abbandonati a loro stessi. I caregiver familiari, nonostante svolgano un
ruolo importante nell’accudimento delle persone non autosufficienti, erano già piuttosto
trascurati prima del COVID-19 e lo sono diventati ancora di più nei giorni successivi. Sarà
quindi necessario un supporto su larga scala per i caregiver familiari. Per loro sono
ipotizzabili le seguenti misure: formazione ed informazioni su come prendersi cura del
proprio familiare e sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC); linee guida
e linee telefoniche dedicate; aumento del sostegno finanziario.

8. Garantire le cure palliative a coloro che sono assistiti nei setting di LTC. Le linee guida
dell’OMS dedicano un punto specifico alla garanzia della continuità delle cure palliative per
le persone ospitate nelle strutture residenziali e per le persone assistite nelle loro case, anche
durante la pandemia COVID-19. Tutte le persone che muoiono di COVID-19 dovrebbero
avere il diritto di morire con dignità e di avere accesso a cure palliative, se sono state prese
tutte le altre misure per fornire cure di qualità, compresa l'ossigenoterapia. Gli ostacoli alla
fornitura di cure palliative e di fine vita di qualità comprendono la mancanza di standard
IPC (misure di prevenzione e controllo delle infezioni), l'accesso ai farmaci per le cure
palliative e le misure finanziarie insufficienti a supporto delle cure palliative. Occorre inoltre
inserire un percorso formativo sulle cure palliative per il personale che non ha già familiarità
con esse e per chi potrebbe aver bisogno di queste competenze. Questa raccomandazione
dell’OMS sul mantenimento delle cure palliative nei servizi di LTC europei apre un capitolo
nuovo nel territorio nazionale dato che in Italia le cure palliative non sono erogate in modo
strutturato ed organizzato nelle strutture residenziali italiane. Si tratta pertanto di uno
stimolo importante dell’OMS che al più presto dovrà essere raccolto e coordinato sin dal
livello ministeriale perché la stessa dignità nella morte deve essere garantita a tutte le
persone. (17/6/2020)


PREVENZIONE E GESTIONE DELLA PANDEMIA COVID -19 NEI SERVIZI DI
ASSISTENZA A LUNGO TERMINE NELLA REGIONE EUROPEA DELL'OMS

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Traduzione di Franco Pesaresi


Questo documento non è una traduzione ufficiale dell’originale documento dal titolo:
Strengthening the health system response to COVID-19: preventing and managing the COVID-19
pandemic across long-term care services in the WHO European Region (May 29, 2020).
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020.
Nell’intento di promuoverne gli importanti contenuti, ho ritenuto utile mettere a disposizione dei
lettori una versione in italiano, che vuole essere uno strumento di lavoro per gli operatori dei
servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti.



29 maggio 2020


INDICE
Sommario ................................................. .................................................. .....................................
Introduzione ................................................. .................................................. ..................................
Le grandi sfide che devono affrontare i decisori nei sistemi di LTC .............................................
Dieci obiettivi politici per prevenire e gestire la pandemia COVID-19 tra i servizi di LTC ..........
Obiettivo politico 1: Dare priorità al mantenimento dei servizi di LTC durante la pandemia COVID-
19 attraverso un efficace meccanismo di governance ......................................................................
Obiettivo politico 2: Mobilitare fondi aggiuntivi per il sistema di LTC per rispondere efficacemente
alla pandemia COVID-19 ...................................................................................................................
Obiettivo politico 3: Garantire che gli standard sulla prevenzione e il controllo delle infezioni siano
implementati nei servizi di LTC per prevenire e gestire in sicurezza i casi COVID-19 .................
Obiettivo politico 4: Attuare misure di sicurezza che riconoscano i vantaggi reciproci di sicurezza
delle persone che ricevono e che forniscono i servizi di LTC .........................................................
Obiettivo politico 5: Dare priorità ai test, tracciare e monitorare la diffusione di COVID-19 tra le
persone anziane che ricevono e forniscono i servizi di LTC ..........................................................
Obiettivo politico 6: Identificare e mobilitare la capacità operativa massima per assicurare personale
e risorse adeguate per la fornitura di servizi di LTC appropriati durante la pandemia COVID-19
Obiettivo politico 7: Ampliare il supporto per i caregiver familiari durante la pandemia COVID-
19……………………………………………………………………………………………………
Obiettivo politico 8: Coordinare i servizi per garantire la continuità dei servizi di LTC durante la
pandemia COVID-19 ........................................... .............................................................................

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Obiettivo politico 9: Garantire l'accesso ad adeguati servizi di cure palliative durante la pandemia
COVID-19 ………………………………………………………………………………………….
Obiettivo politico 10: Dare priorità al benessere delle persone che ricevono e forniscono servizi di
LTC durante e dopo la pandemia COVID-19 ...............................................................................…
Definizioni ................................................. .................................................. ....................................
Documenti chiave dell'OMS ............................................... .................................................. ..........
Bibliografia................................................. .......................................................................................



Sintesi
Il numero di infezioni e decessi da COVID-19 nelle strutture residenziali per l’assistenza a lungo
termine ha allarmato i decisori politici, gli operatori sanitari e le comunità. L'esperienza
internazionale ha, tuttavia, dimostrato che la diffusione del COVID-19 non è inevitabile tra le
strutture di Long-term Care (LTC) e che alcuni paesi sono stati in grado di evitare le grandi
percentuali dei decessi nelle strutture. Le prime prove raccolte nel corso della pandemia COVID-19
suggeriscono che è possibile mitigare l'impatto del virus sui sistemi di LTC attraverso un'azione
politica tempestiva e globale che risulta correlata al modo in cui i servizi vengono intesi ed erogati.
Questa guida tecnica identifica 10 obiettivi politici per i decisori, i responsabili politici e nazionali e
le autorità sanitarie regionali per tentare di prevenire e gestire la pandemia COVID nelle strutture di
LTC.
Mentre coloro che prendono decisioni per i sistemi di LTC sono spesso separati da quelli che hanno
il compito di gestire i sistemi sanitari, durante le varie fasi della pandemia, nell'orientamento
ufficiale, nella comunicazione pubblica e nella pianificazione delle misure da realizzare determinati
obiettivi dovrebbero essere perseguiti in cooperazione e gestiti con uguale peso. Tale collaborazione
durante la pandemia COVID-19 non contribuirebbe solo a rafforzare e garantire la disponibilità dei
servizi di LTC alle persone che ne usufruiscono, ma aiuterebbe anche a ridurre l’impatto sui
sistemi sanitari.
I servizi di LTC vanno a beneficio di persone di tutte le età, ma in questo caso l'attenzione è rivolta
agli anziani di età superiore ai 65 anni che utilizzano i servizi di LTC nelle loro case, nei centri
diurni o nelle strutture residenziali (RSA, residenze protette, Case di riposo, ecc.). Gli anziani sono
suscettibili di esiti severi da COVID-19 a causa della loro età e, in molti casi, delle loro precedenti
condizioni di salute.

Questioni urgenti
• Alcuni paesi hanno registrato oltre il 40-60% del totale dei decessi da COVID-19 nelle strutture
residenziali per anziani (LTC) (Comas-Herrera et al., 2020). Gli anziani che usano i servizi di LTC
costituiscono gran parte di quelli maggiormente colpiti da COVID-19. Queste infezioni sono
trasmesse alle persone anziane dalle persone che si prendono cura di loro (famiglie e personale di
assistenza). Se non si affronta questo problema è difficile controllare la diffusione del virus.
• Non rispondere alle esigenze e alla sicurezza di coloro che ricevono i servizi di LTC e di coloro
che forniscono assistenza durante l’epidemia da COVID-19 è anche una questione di diritti umani e
di dignità poiché lascia due gruppi di popolazione che sono già a rischio di esclusione (sia gli utenti
dell'assistenza che i fornitori di assistenza) in un situazione sempre più vulnerabile. Ci sono anche
importanti dimensioni etniche e di genere, dato che, le donne dominano la forza lavoro della LTC
insieme ad una forte presenza di lavoratori migranti (Christensen, Hussein e Ismail, 2016).

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• La mancanza di prevenzione e di gestione del COVID-19 nei sistemi di LTC può essere molto
onerosa non solamente per le persone colpite, ma anche per i sistemi sanitari dato che molte
persone dovranno essere trasferite negli ospedali per ulteriori trattamenti.
• I sistemi sanitari hanno la responsabilità di prendersi cura di tutte le persone e dovrebbero offrire
sicurezza, cure di qualità per le popolazioni più vulnerabili e fragili quando queste richiedono
assistenza sanitaria, indipendentemente dalla loro scelta o se stanno già ricevendo cure palliative
(piattaforma AGE per l'Europa, 2020).







Introduzione
Le persone anziane (di età superiore ai 65 anni) e le persone con patologie di base che richiedono
cure e l’assistenza di terzi, sono particolarmente vulnerabili alle infezioni gravi COVID-19 (United
Nations, 2020; OMS, 2020d). Poiché i paesi stabiliscono come proteggere e minimizzare la
diffusione della malattia tra le persone di età superiore ai 65 anni, particolarmente colpite dalla
malattia respiratoria COVID-19, è importante analizzare le esigenze di questa categoria di persone
e ciò che le rende suscettibili di contrarre in modo grave la malattia COVID-19. Nel fare ciò è
importante comprendere che non è l'età il determinante del rischio di infezione. Piuttosto, un
importante fattore di suscettibilità risulta legato al fatto che, molte delle persone anziane destinatarie
e dipendenti dei servizi di assistenza a lungo termine (LTC), di solito hanno molteplici patologie,
indipendentemente dal fatto che vivano nelle loro case, nei centri diurni o in strutture residenziali
(WHO, 2020d).
Seguire le indicazioni, ad esempio, sul distanziamento fisico è particolarmente difficile per le
persone che vivono in strutture residenziali o che si affidano a coloro che si prendono cura di loro
ma che non vivono con loro ma che entrano ed escono dalle strutture o dal domicilio degli assistiti.
Per questo, non sorprende che in alcuni paesi almeno la metà tutti i decessi per COVID-19
sembrano essere compresi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani. In Europa, nei paesi
con un gran numero di decessi da COVID-19, oltre il 40% del totale dei decessi accertati sono stati
confermati nelle strutture residenziali per anziani (Comas-Herrera et al., 2020). Meno si sa
dell'impatto su coloro che ricevono cure di lungo termine al loro domicilio.
Il numero di infezioni e decessi nelle strutture residenziali e la mancanza di dati tempestivi ed
affidabili hanno allarmato i decisori, i fornitori di assistenza sanitaria e le comunità. Eppure
l'esperienza internazionale ha dimostrato che la Repubblica di Corea (Kim, 2020) ed Hong Kong
(Wong et al., 2020), sono state in grado di evitare un gran numero di decessi nelle strutture
residenziali per anziani.
La diffusione del COVID-19 non è inevitabile tra i servizi di long-term care (LTC), e queste
esperienze internazionali dimostrano che è possibile mitigare l'impatto del virus sui sistemi di LTC
attraverso un'azione politica tempestiva e globale che tenga conto di quanto appreso su come i
servizi sono usufruiti e forniti.

I setting dei servizi per l’assistenza di lungo termine (LTC), tuttavia, non rientrano esclusivamente
nell'ambito dei sistemi sanitari. Infatti, la maggior parte dei servizi vengono erogati al di fuori del
sistema sanitario (WHO, 2015). Questo elemento strutturale di come e di chi è responsabile della
fornitura di cure di LTC alle persone anziane sembra aver creato difficoltà nello sviluppo di risposte
coordinate per prevenire e gestire l'impatto del COVID-19 in molti contesti, e nel mantenere in
condizioni di sicurezza coloro che forniscono questi servizi. Prima di considerare come garantire la

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sicurezza dei servizi nel sistema di LTC durante la pandemia di COVID-19, è quindi importante
richiamare i diversi aspetti strategici per i sistemi di LTC in Europa.


Le grandi sfide che i decisori devono affrontare nei sistemi di LTC
Diverse sfide che riguardano il sistema di LTC che precedono la pandemia COVID-19 possono
aiutare a spiegare le difficoltà che si sono incontrate nel fornire le risposte alla pandemia COVID-
19. Quelle che seguono sono gli aspetti più problematici, illustrati brevemente prima che vengano
presentati i 10 obiettivi politici per una risposta più efficace al COVID-19.

a) La governance del sistema di assistenza a lungo termine comporta spesso livelli ed elementi di
governo diversi
I servizi di LTC sono spesso gestiti separatamente dal sistema sanitario (WHO, 2019). Di
conseguenza, i sistemi di LTC sono spesso esentati e separati dalla supervisione del sistema
sanitario per il modo in cui sono finanziati, nella raccolta e gestione dei dati e delle informazioni,
nella formazione e nell'approvvigionamento del personale (OCSE, 2019d) e delle risorse. Inoltre, i
paesi spesso distribuiscono verticalmente la responsabilità di LTC tra attori nazionali, regionali e
locali (Spasova et al., 2018).

b) I servizi di assistenza a lungo termine (LTC) sono erogati da un mix di fornitori pubblici e
privati a scopo di lucro e senza scopo di lucro
Oltre a una struttura di governance complessa, i servizi di LTC sono caratterizzati da un mix di
fornitori pubblici e privati no profit e for profit (King & Zigante, 2020). La maggior parte di questi
fornitori non fanno parte del sistema sanitario. Questo mix di diversi attori coinvolti nella fornitura
di servizi per le persone che hanno le complesse esigenze di LTC pongono il problema di come
mantenere il controllo della qualità dei servizi forniti (OMS, 2019). Nella maggior parte dei paesi,
queste strutture comportano una responsabilità diffusa, problemi di coordinamento e sono
caratterizzati da sistemi di informazione sottosviluppati (OMS, 2019).

c) L'importo del finanziamento pubblico per l'assistenza a lungo termine varia da paese a paese
La complessità della governance ha anche implicazioni per il finanziamento. Mentre i sistemi
pubblico di LTC "maturi" spendono tra l'1,1% del PIL (Austria) e il 3,7% del PIL (Paesi Bassi), i
sistemi "emergenti", come l'Ungheria o l'Estonia, spendono solo lo 0,2% circa del PIL (OCSE,
2019c). In Italia la spesa per LTC è pari all’1,71% del PIL (di cui lo 0,77% per l’indennità di
accompagnamento). La LTC pubblica nei paesi europei è di solito finanziata tramite sistemi fiscali
o previdenziali: ogni sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi (Rodrigues, 2015). In molti paesi, i
regimi di protezione sociale pubblica coprono una quota dei costi dell’assistenza residenziale che è
maggiore rispetto a quella domiciliare.

d) I benefici pubblici previsti per l'assistenza a lungo termine (LTC) di solito richiedono la prova
dei mezzi e spesso una compartecipazione alla spesa
Il sostegno pubblico per i servizi di LTC, sia in denaro che in natura, richiedono spesso la prova dei
mezzi (Coste & Ces , 2019). I cittadini con maggiori necessità spesso ricevono più sostegno, ma
alcuni paesi stabiliscono dei limiti nell'importo dell’assistenza che può essere erogato con risorse
pubbliche. Mentre alcuni paesi proteggono i più vulnerabili dai costi aggiuntivi, i notevoli costi
diretti in capo all’assistito sono presenti in tutti i paesi per la maggior parte delle persone che
ricevono servizi di LTC (Hashiguchi & Llena-Nozal, 2020).

e) Gli operatori sanitari sono prevalentemente donne e vivono condizioni di lavoro relativamente
disagiate e salari bassi

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La forza lavoro a supporto delle persone con esigenze di LTC è prevalentemente femminile (90%).
In tutti i paesi, la carenza di operatori con esperienza è aggravata dalla bassa retribuzione, dalle
condizioni di lavoro relativamente disagiate e dalla percezione che il lavoro di cura sia “poco
qualificato” (OCSE, 2019e). In alcuni paesi europei, come ad esempio Austria, Francia e Italia, gli
stranieri che forniscono assistenza costituiscono una grande parte della forza lavoro della LTC
(Rodrigues, Huber & Lamura, 2012) (soprattutto a livello domiciliare).

f) I caregiver familiari forniscono un'importante quota di assistenza, ma i servizi di supporto sono
limitati
In tutti i paesi, una quota importante di LTC è fornita dai caregiver familiari, sia come assistenza
diretta e sia come aiuto ed integrazione ai servizi formali. La quota maggiore di questa assistenza è
fornita da donne (61%). Il numero di caregiver maschi che prestano assistenza a domicilio aumenta
con l'età. Le persone anziane, uomini e donne hanno elevate probabilità di fornire una certa quota di
assistenza ai loro coniugi (Rodrigues, Huber & Lamura, 2012). Ci sono anche giovani caregiver,
bambini, adolescenti e giovani adulti, che supportano familiari con esigenze di LTC. La fornitura di
elevati livelli di assistenza da parte dei caregiver è stata generalmente associata alla riduzione del
lavoro (per quelli in età lavorativa), al reddito più basso ed infine a quote più elevate di povertà
(OCSE, 2019a). Inoltre, i caregiver familiari hanno una maggiore prevalenza di problemi di salute
mentale (OCSE, 2019a). Alcuni paesi hanno riconosciuto l'impatto che le cure familiari possono
avere, ed offrono prestazioni e servizi di supporto, come il congedo per cure retribuite, gli accordi
di lavoro flessibile, l’assistenza di sollievo, il supporto psicologico e benefici in denaro per
mitigarne l'impatto (OCSE, 2019a). Tuttavia, i supporti per i caregiver familiari, come le cure di
sollievo, la formazione o i permessi per le cure di un congiunto rimangono limitati e i caregiver
familiari assicurano tradizionalmente il sostegno senza alcun compenso. Inoltre, i governi mirano a
trovare un equilibrio tra il sostegno ai caregiver familiari e l'incentivazione alla partecipazione al
mercato del lavoro (Hashiguchi & Llena-Nozal, 2020).

g) Le persone con necessità di assistenza a lungo termine (LTC) richiedono spesso un supporto
continuo, complesso e personalizzato
La maggior parte delle persone con esigenze di LTC richiedono un supporto regolare per
l'assistenza personale (ad es. fare il bagno, vestirsi, mangiare, uso del bagno) e/o per le attività
strumentali (ad es. shopping, lavori domestici, pasti, trasporto). In molti paesi, la maggior parte
degli ospiti delle strutture residenziali è affetto da demenza (OMS, 2017b; Wang, 2020). In
particolare, i compiti di cura del caregiver, richiedono alti livelli di contatto fisico ed emotivo e le
persone che ricevono questa assistenza e che dipendono da questo supporto traggono un enorme
beneficio dalla continuità delle cure (OMS, 2015). Alcune persone con necessità di LTC, come le
persone che sono portatrici di demenza, sperimentano cambiamenti nel loro stato fisico e cognitivo.
Per loro, rapidi cambiamenti alla routine possono aumentare la loro vulnerabilità (Alzheimer
Europa, 2020).



Dieci obiettivi politici per prevenire e gestire la pandemia COVID-19 nei servizi
di LTC
I seguenti 10 obiettivi politici sono presentati ai decisori politici, ai responsabili politici e alle
autorità sanitarie nazionali e regionali quali proposte per prevenire e gestire la pandemia COVID-19
nei setting di LTC. Queste misure mirano ad aumentare la cooperazione e il coordinamento tra il
sistema sanitario e il sistema della LTC e a riconoscere la loro interdipendenza.
Ogni obiettivo politico è presentato con le evidenze scientifiche e una serie di azioni chiave che
possono aiutare a raggiungere questi obiettivi politici. Ogni obiettivo politico è anche illustrato

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usando degli esempi di paesi dell’Europa. Se non diversamente indicato, gli esempi dei paesi
provengono dai rapporti forniti dagli esperti internazionali dell'International Long-Term Care
Policy Network con sede presso la London School of Economics and Political Science
3
.
Questa guida tecnica ha lo scopo di supportare ed integrare le linee guida dell'OMS esistenti per
prevenire l’infezione da COVID-19, per la diagnosi rapida e il trattamento di individui con COVID-
19, per il mantenimento dei servizi sanitari essenziali, per reperire le risorse aggiuntive per gli
interventi in situazioni critiche di grande pressione sanitaria e per proteggere le popolazioni
vulnerabili (consultare i documenti chiave dell'OMS).

Dieci obiettivi politici per prevenire e gestire la pandemia COVID-19 nei servizi di LTC
11. Dare priorità al mantenimento dei servizi di LTC durante la pandemia COVID-19 attraverso
un efficace meccanismo di governance.
12. Rendere disponibili fondi aggiuntivi per il sistema di LTC per rispondere efficacemente alla
pandemia COVID-19.
13. Garantire che le procedure e gli standard sulla prevenzione e il controllo delle infezioni
siano implementati nei servizi di LTC per prevenire e gestire in sicurezza i casi COVID-19.
14. Attuare misure di sicurezza che riconoscano i vantaggi reciproci di sicurezza delle persone
che ricevono e che forniscono i servizi di LTC.
15. Dare priorità ai test, tracciare e monitorare la diffusione dell’infezione COVID-19 tra le
persone che ricevono e forniscono i servizi di LTC.
16. Prepararsi a mettere in campo la capacità operativa massima per assicurare il personale e le
risorse per la fornitura dei servizi di LTC necessari a far fronte alla pandemia COVID-19.
17. Ampliare il supporto per i caregiver familiari durante la pandemia COVID-19.
18. Coordinare i diversi servizi per garantire la continuità dei servizi di LTC durante la
pandemia COVID-19.
19. Garantire l'accesso ad adeguati servizi di cure palliative durante la pandemia COVID-19.
20. Dare priorità al benessere delle persone che ricevono e forniscono i servizi di LTC durante e
dopo la pandemia COVID-19.


Obiettivo politico 1:
Dare priorità al mantenimento dei servizi di LTC durante la pandemia COVID-19 attraverso
un efficace meccanismo di governance

L'attuale pandemia COVID-19 ha chiarito che occorre coordinare maggiormente monitoraggio,
informazioni, linee guida, personale e altre risorse (finanziarie e attrezzature) per garantire qualità e
sicurezza per le persone che ricevono i servizi, per coloro che forniscono i servizi, le famiglie e le
comunità collegate a queste persone.
La complessa e spesso separata struttura di governance dei sistemi di LTC richiede un'azione
immediata per assicurare che i servizi di LTC per le persone vulnerabili siano monitorati e
mantenuti e che venga preso in considerazione il bisogno di continuità e di coordinamento.
Identificare il numero dei casi e dei decessi (probabili e confermati) che si verificano nelle strutture
residenziali sarà di vitale importanza per l’inserimento nelle statistiche dei sistemi di sorveglianza
nazionali sulla mortalità (incluse le reti e piattaforme di monitoraggio nazionali e internazionali).
Inoltre, mantenendo entrambi i livelli di assistenza, occorrerà fornire assistenza da parte dei servizi
di LTC anche a persone che altrimenti potrebbero rimanere più a lungo negli ospedali, e questo
richiederà non solo un mantenimento della capacità esistente ma anche un ampliamento di capacità
del sistema di LTC.

3
International Long-Term Care Policy Network: https://ltccovid.org/

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Poiché i paesi variano enormemente in termini di servizi inclusi nel sistema di LTC, nei diversi
paesi, i piani per prevenire e gestire il COVID-19 nei sistemi di LTC dovranno affrontare ciò che è
e ciò che non è fornito alle persone anziane nei due sistemi (strutture residenziali e servizi di
assistenza domiciliare). Gli Stati europei devono garantire che, sia per le strutture residenziali che
per i servizi di assistenza domiciliare, venga fornita la guida più aggiornata, ed acquistate le
attrezzature mediche, i farmaci e i dispositivi di protezione (DPI) per il personale (OMS, 2020A).
Tuttavia, qualsiasi linea guida, deve anche essere contestualizzata al sistema di LTC con il
contributo di esperti.

Azioni chiave
Prendere in considerazione l'istituzione di un sistema di governance così caratterizzato:
 Ogni struttura residenziale deve identificare un referente per il governo complessivo del
COVID-19 per gestire i servizi per le persone anziane e le altre persone che hanno bisogno di
cure, e i fornitori di servizi di LTC.
 Valutare e monitorare l'erogazione in corso di servizi di LTC durante il COVID-19 per
identificare carenze e potenziali necessità di riconfigurazione dei servizi.
 Stabilire soglie/indicatori che attivino una riallocazione graduale della capacità globale di
assistenza del servizio sanitario verso i servizi di LTC.
 Istituire un sistema di sorveglianza che acquisisca il numero di casi e dei decessi (probabili e
confermati) che si verificano nei servizi di assistenza a lungo termine e assicurare che ciò
avvenga in modo integrato con i sistemi di sorveglianza esistenti.
 Istituire un meccanismo per proteggere e trasmettere informazioni in modo regolare e con una
certa frequenza ai fornitori di LTC, alle autorità di sanità pubblica ed al pubblico.
 Istituire un meccanismo per pianificare, stabilire le priorità e supportare l'attuazione delle
misure per proteggere il personale e le persone che ricevono LTC dall'infezione o dalla
diffusione del COVID-19.
 Creare un team per sviluppare, adattare e aggiornare linee guida e protocolli per i servizi di
LTC durante l’infezione COVID-19, sulla base delle migliori evidenze disponibili e la
consultazione delle varie indicazioni dell'OMS.
 Creare una collaborazione tra il settore sociale ed il settore sanitario che garantisca
l’approvvigionamento continuo e non concorrenziale dei servizi di LTC durante il COVID-19.

Esempi nei diversi paesi:
In Irlanda, è stata istituita una squadra nazionale di emergenza per la salute pubblica incaricata di
sorvegliare, guidare e sostenere la risposta nazionale. I gestori delle strutture residenziali devono
segnalare i focolai di COVID-19 alla Autorità per l’informazione e la qualità in sanità (Pierce,
Keogh & O'Shea, 2020).
Allo stesso modo, in Germania, le autorità sanitarie locali devono essere informate di casi sospetti
e confermati. Teams del Robert Koch Institute supportano il contenimento delle epidemie nei
contesti di assistenza residenziale. Nello stato federale della Baviera, una task force dedicata alla
gestione delle malattie infettive viene mobilitata ogni qualvolta si verifichi un'infezione in una
struttura residenziale. Se i fornitori di assistenza domiciliare in Germania non possono più fornire
servizi, devono contattare il Servizio sanitario (l’assicurazione statale) e valutare la possibilità di
offrire cure alternative in collaborazione con le autorità sanitarie e di regolamentazione (Lorenz-
Dant, 2020b).
Durante la pandemia COVID-19 i governi regionali austriaci informano un gruppo operativo
centralizzato circa la loro capacità ospedaliera (Schmidt et al., 2020).

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Obiettivo politico 2: Rendere disponibili fondi aggiuntivi per il sistema di LTC per rispondere
efficacemente alla pandemia COVID-19.

Durante la pandemia COVID-19 saranno necessari finanziamenti aggiuntivi e stabili per fornire
ulteriore assistenza a breve e lungo termine e per mantenere sicuri i servizi di LTC per le persone
che ricevono servizi e per il personale (OMS, 2020D). L'importo dei fondi aggiuntivi necessari
dipenderà dal modo in cui le risorse per i sistemi sono ben finanziate o sotto-finanziate.
Mentre i governi della maggior parte degli Stati europei forniscono finanziamenti statali per i
servizi di LTC, spesso erogati da fornitori privati, in alcuni paesi questo finanziamento copre solo
un livello di assistenza di base molto inferiore ai livelli richiesti dalle persone (Spasova et al., 2018;
OCSE/Unione Europea, 2013). Quindi, è molto comune che si renda necessario aggiungere ulteriori
risorse da parte degli individui e delle famiglie; per esempio, ore extra, stanze private, biancheria da
letto, prodotti per l'igiene e attrezzature mediche che vengono pagate di tasca propria dalle
famiglie. Laddove ciò non sia possibile, la qualità potrebbe essere ridotta e cresce il livello di
disuguaglianze e variabilità nella qualità dell'assistenza che le persone ricevono (Hashiguchi &
Llena-Nozal, 2020; Muir 2017).
Considerate le crescenti esigenze di attrezzature e personale, e la possibilità di bassi o alti tassi di
occupazione nelle strutture residenziali per anziani durante la pandemia COVID-19, i sussidi
pubblici dovranno essere stabilizzati e forniti equamente in modo che venga erogato un livello di
servizio che soddisfi gli standard necessari per le misure di prevenzione e controllo delle infezioni
(IPC).
Oltre a garantire i finanziamenti necessari per pagare le attrezzature/dispositivi e per mantenere
sicuri i servizi di LTC, la remunerazione del personale dovrà essere adattata. Data la bassa
retribuzione, rispetto ad altri operatori sanitari e alle condizioni di lavoro sfavorevoli, è molto
comune per il personale di LTC, per aumentare il proprio reddito, spostarsi tra i diversi setting
assistenziali e tra più persone di cui si prendono cura. Questo aspetto fa aumentare il rischio di
esposizione al COVID-19. Sarà quindi essenziale garantire un'adeguata compensazione finanziaria
del personale in modo da ridurre al minimo tali movimenti e fare in modo che il personale non
debba affrontare la perdita di reddito se deve autoisolarsi.

Azioni chiave
 Considerare di aumentare adeguatamente la remunerazione standard per tutto il personale di
LTC, riconoscere il loro lavoro e minimizzare gli spostamenti tra setting assistenziali e persone
che ricevono servizi di LTC.
 Valutare la possibilità di garantire al personale di LTC una retribuzione in caso di malattia.
 Considerare un eventuale finanziamento extra della LTC per coprire l’aumento dei costi relativi
all’incremento del personale, compensare i tassi di occupazione più bassi e pagare per le misure
di prevenzione e controllo delle infezioni IPC (DPI, prodotti per la pulizia, ecc.).

Esempi nei diversi paesi:
In Irlanda, è disponibile un fondo da 2,5 milioni di euro per le comunità e le organizzazioni di
volontariato che forniscono servizi di prima linea, come la consegna dei pasti. Inoltre, strutture
residenziali private e del volontariato possono ricevere immediatamente il pagamento
dell'assistenza temporanea fornita per rispondere a un focolaio COVID-19 (Pierce, Keogh &
O'Shea, 2020).
In Austria, sono stati stanziati 100 milioni di euro per sostenere il settore dell'assistenza a lungo
termine. Alcuni di questi finanziamenti sono stati destinati ad espandere la capacità di posti letto di
assistenza residenziale per le persone che non possono essere curate adeguatamente a casa propria e
per fornire pagamenti una tantum di € 500 agli operatori stranieri che forniscono assistenza
(domiciliare) che sono rimasti nel paese per fornire assistenza (Schmidt et al., 2020).

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In Slovenia, i pensionati con basse pensioni possono richiedere un pagamento una tantum (Forno,
2020).
Nei Paesi Bassi, la regione olandese, attraverso gli uffici per la LTC, può supportare
finanziariamente i fornitori di LTC se affrontano costi aggiuntivi dovuti a COVID-19 (Kruse,
Remers & Jeurissen, 2020).
Allo stesso modo, in Germania, le strutture che sostengono costi aggiuntivi o subiscono perdite
nelle entrate dovute a COVID-19 possono essere rimborsate dall'assicurazione di LTC. Inoltre, il
salario minimo per gli operatori sanitari delle strutture può essere aumentato. Gli stati federali di
Baviera e Schleswig-Holstein hanno annunciato che pagheranno un bonus una tantum per gli
operatori sanitari. Inoltre, la Baviera sostiene finanziariamente il catering per il personale che opera
nelle strutture residenziali per anziani (Lorenz-Dant, 2020b).
Nel Regno Unito, Scozia e Galles hanno aumentato i salari e offerto speciali pagamenti una tantum
per incentivare il personale (governo della Scozia, 2020b; BBC, 2020a).


Obiettivo politico 3: Garantire che le procedure e gli standard sulla prevenzione e il controllo
delle infezioni siano implementati nei servizi di LTC per prevenire e gestire in sicurezza i casi
COVID-19

Ci sono stati problemi importanti nell'ottenere i DPI per i servizi di LTC in tutta Europa. Molti
gestori di servizi di LTC (per esempio di strutture residenziali per anziani) precedentemente al
Covid-19 non avevano acquisito grandi quantità di DPI, né i sistemi di approvvigionamento erano
state attivati per tempo. Ci sono diversi esempi in Europa relativi ai servizi di LTC che non sono
stati inclusi nella distribuzione anticipata dei DPI, nonostante l’elevata necessità in una linea di
lavoro che comporta un contatto fisico molto stretto e quindi maggiori rischi di diffusione della
malattia, il tutto ulteriormente aggravato dalla tendenza del personale domiciliare di LTC a lavorare
in più contesti (International Long- Term Policy Policy Network, 2020). Il settore richiede pertanto
un sostegno aggiuntivo per l’approvvigionamento.
Sebbene l'uso dei DPI rappresenti la modalità più semplice di controllo per prevenire la diffusione
dell'infezione, essa costituisce solamente una misura di controllo delle infezioni (IPC) accanto a
numerose altre, e pertanto non deve essere considerata come l'unica strategia di prevenzione. È
anche importante che il personale sia in grado di riconoscere i sintomi e sia in grado di saper
gestire le persone che sono positive al COVID-19.
La formazione per stare al passo con le pratiche IPC (OMS, 2020f) richiederà tempo e risorse. I
paesi europei possono adattare le linee guida disponibili dell'OMS e dovrebbero verificare come le
linee guida vengono applicate (OMS, 2020d). In assenza di efficaci controlli amministrativi e
tecnici, i DPI hanno un beneficio limitato, come descritto nel documento “Prevenzione delle
infezioni e controllo dell'epidemia e delle infezioni respiratorie acute a tendenza pandemica
nell'assistenza sanitaria” (OMS, 2014).
Le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) prevedono:
 I controlli amministrativi che includono la garanzia di risorse per le misure IPC, come ad
esempio una infrastruttura adeguata, lo sviluppo di chiare politiche IPC, l’accesso facilitato a
test di laboratorio, triage e collocazione appropriata dei pazienti, anche separati in aree di
attesa/sale dedicate a pazienti con sintomi respiratori e adeguati rapporti personale-paziente e
formazione del personale. Nel caso di COVID-19, occorre prevedere, ove possibile, percorsi di
cura differenziati che minimizzino la possibilità di contatto di pazienti COVID-19 confermati o
sospetti con altri pazienti (ad es. strutture sanitarie separate, reparti, aree di attesa e di triage).
Nel contesto della LTC saranno necessari alcuni aggiustamenti (ad es. nessuna area di
valutazione) pur mantenendo con chiarezza la delimitazione delle zone a rischio (Fewster,
2020).

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 I controlli ambientali che mirano a ridurre la diffusione di agenti patogeni e la contaminazione
di superfici e oggetti inanimati. Includono la previsione di un adeguato spazio per consentire di
mantenere una distanza sociale di almeno 1 metro tra i pazienti e gli operatori sanitari e di
garantire la disponibilità di locali di isolamento ben ventilati per pazienti con sospetto o
COVID-19 confermato, nonché una adeguato ambiente pulito e disinfettato (OMS, 2020d).
 La formazione e il supporto decisionale possono essere modi efficaci di supportare
costantemente la forza lavoro, specialmente il personale isolato che fornisce servizi al domicilio
delle persone, al fine di esercitare il lavoro secondo le linee guida e migliorare la pratica. Sarà
quindi necessaria una comunicazione frequente e regolare con le famiglie e il personale in modo
tale che si sentano tutti più sicuri e più informati.

Azioni chiave
 Garantire che tutte le persone coinvolte nella fornitura diretta di cure (operatori sanitari e
caregiver familiari), nelle strutture residenziali o nei servizi di assistenza domiciliare,
abbiano accesso alla formazione IPC (incluso l'uso razionale di DPI, l’igiene delle mani, la
pulizia e la disinfezione degli ambienti, ecc.). Questa attività dovrebbe essere svolta
indipendentemente dal loro ruolo e soprattutto per coloro che hanno un contatto diretto con
le persone anziane.
 Garantire che i necessari protocolli e le linee guida IPC siano resi disponibili e siano
chiaramente visibili in formati di facile comprensione per tutto il personale e i visitatori
delle strutture.
 Le strutture di LTC dovrebbero avere un referente IPC per condurre e coordinare le attività
IPC, idealmente supportato da un team IPC con responsabilità delegate e consigliato da un
comitato multidisciplinare.
 Aumentare la formazione e il supporto decisionale per la forza lavoro sanitaria e sociale che
lavora nelle strutture residenziali e nei servizi di assistenza domiciliare per gestire
efficacemente le situazioni COVID-19, inclusi i caregiver familiari.
 Realizzare un servizio di assistenza telefonica, online o di persona 24 ore su 24, 7 giorni su
7, affinché durante la pandemia COVID-19il personale possa contattarlo con domande
relative all’assistenza degli anziani.
 Garantire che tutto il personale e i caregiver familiari ricevano una formazione sul
riconoscimento precoce, l’isolamento, la cura e il controllo dei casi COVID-19 (prevenzione
della diffusione successiva all’identificazione di una persona infetta).
 Stabilire delle linee di comunicazione chiare per garantire che le azioni stabilite siano
trasferite su base regolare a tutto il personale di LTC.


Esempi nei diversi paesi:
In Austria, il Ministero federale degli affari sociali, della sanità, dell'assistenza e della protezione
dei consumatori ha fornito raccomandazioni per le misure preventive e protettive per gli operatori
sanitari nei diversi contesti e delle linee guida all'uso di maschere per il personale sanitario e
sociale. La responsabilità per lo sviluppo di una linea guida in ambito di LTC, la loro attuazione e il
monitoraggio è stato recentemente demandato a delle task force prestabilite (Schmidt et al., 2020).
In Italia, le linee guida per le strutture residenziali pubblicate dal Ministero della Salute richiede ai
gestori di garantire la formazione degli operatori sanitari (Berloto et al., 2020).
Il governo olandese è diventato l'acquirente centralizzato dei dispositivi di protezione. La loro
distribuzione è attenta al rischio, il che significa che solo gli operatori di LTC a rischio saranno
dotati di DPI (Kruse, Remers & Jeurissen, 2020).
In Germania, il Ministero federale della sanità e un certo numero di stati federali hanno partecipato
all'acquisizione di DPI (Lorenz-Dant, 2020b).

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In Irlanda, l'esecuzione della valutazione del rischio è stata raccomandata per garantire che le
strutture avessero forniture adeguate, compresi i DPI (Pierce, Keogh & O'Shea, 2020).
In Slovenia, tutte le strutture residenziali hanno adottato piani per la pandemia (Forno, 2020).



Obiettivo politico 4: Attuare misure di sicurezza che riconoscano i reciproci vantaggi di
sicurezza delle persone che ricevono e che forniscono i servizi di LTC

La sicurezza di chi utilizza i servizi di assistenza è indissolubilmente legata alla sicurezza del
personale. Oltre ai problemi relativi al controllo delle infezioni affrontate nell'obiettivo politico 3,
gli approcci sono stati diversi a causa delle difficoltà in alcuni paesi a realizzare i test diagnostici in
misura adeguata. Gli ospiti delle strutture residenziali sono particolarmente vulnerabili; molte
persone ad alto rischio vivono in spazi delimitati (spesso condividendo stanze e spazi comuni) oltre
al fatto che le strutture residenziali per anziani non sono state progettate per essere strutture di
isolamento (OMS, 2017a). Anche l'assistenza domiciliare non è il servizio più favorevole per delle
efficaci misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC). Le strutture residenziali dovranno
essere riorganizzate, ri-suddivise in aree o, in alternativa, laddove non possano essere attuate le
raccomandazioni e le linee guida nazionali, comprese le misure di distanziamento fisico e di
isolamento, dovranno essere prese in considerazione altre soluzioni.
Mentre nella maggior parte dei paesi sono state adottate misure che limitano l’accesso dei visitatori
nelle strutture residenziali, lo screening del personale, ecc., è importante riconoscere che queste
misure da sole non sono efficaci e che è necessario un approccio globale. Inoltre, i divieti ai
visitatori possono avere un impatto negativo sui residenti delle strutture ed è quindi importante
cercare anche dei modi per rendere la visita più sicura piuttosto che mantenere i divieti per troppo
tempo.
L'OMS ha pubblicato una guida volta a impedire l'ingresso del virus COVID-19 nelle strutture,
impedire al COVID-19 di diffondersi all'interno delle strutture e impedire al COVID-19 di
diffondersi a strutture esterne (OMS, 2020d).

Azioni chiave
 Rendere disponibili linee guida e formazione per tutto il personale dei servizi di LTC e le
famiglie sulle necessarie misure di isolamento e protezione per i malati COVID-19 o sospettati
di avere COVID-19.
 Rendere disponibili linee guida e formazione per tutto il personale dei servizi di LTC e le
famiglie sulla necessità delle misure per coloro che non sono malati ma che vivono in strutture
residenziali per anziani o che ricevono servizi domiciliari di LTC.
 Rendere disponibili le linee guida sulle soglie/indicatori relative a quando e come isolare i
residenti delle strutture residenziali.
 Prevedere degli indicatori/soglia e delle linee guida su quando e come limitare i visitatori alle
strutture residenziali per anziani.
 Prendere in considerazione lo sviluppo e la circolazione di procedure operative standard che
forniscano indicazioni su come e quando isolare rapidamente le persone che ricevono servizi di
LTC, usando la linea guida COVID-19 più aggiornata.
 Implementare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC ) alle persone dimesse
dall'ospedale.
 Fornire delle linee guida su come riorganizzare le strutture residenziali prevedendo le zone di
isolamento per sospetto o confermato COVID-19. In alcune strutture il layout fisico può rendere
non fattibile la riorganizzazione o potrebbe non esserci abbastanza capacità strutturale, nel qual
caso è importante considerare misure come il trasferimento dei residenti della struttura che sono

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casi sospetti di COVID-19 (a causa di sintomi, contatto con casi positivi), o confermati
mediante test, in altri centri per la quarantena.
 Fornire supporto aggiuntivo, risorse finanziarie, umane e materiali ai servizi di LTC per
garantire che i servizi di LTC possano attuare queste misure.
 Le procedure operative standard adottate devono essere rese disponibili a tutto il personale che
fornisce servizi di LTC.


Esempi nei diversi paesi:
Nei Paesi Bassi, l'Ispettorato olandese per la salute e la gioventù valuta in che modo i fornitori di
servizi di LTC gestiscono la situazione nelle loro strutture. Ciò include la verifica della disponibilità
di DPI, la qualità e la sicurezza delle cure (Kruse, Remers & Jeurissen, 2020).
In Irlanda, un documento di valutazione (“Regulatory assessment framework”) pubblicato dalla
Autorità di informazione e qualità nella sanità mira a sostenere i centri per le persone anziane nella
preparazione alla pandemia COVID-19. L'autovalutazione sarà seguita da una valutazione in loco
(Pierce, Keogh & O'Shea, 2020). Inoltre, il Servizio sanitario fornirà consulenza e formazione con
degli esperti. Dove necessario, il responsabile del servizio sanitario può supportare il personale con
alloggi alternativi e trasporto. Ogni struttura residenziale identificherà una persona come referente
COVID-19. Sono stati istituiti team nazionali e regionali per supervisionare, prevenire e affrontare i
cluster (concentrazioni) COVID-19 nelle strutture residenziali di LTC. Il nuovo “Centro di
Prevenzione e controllo delle infezioni” offre una guida per i setting residenziali di LTC per la
preparazione alle epidemie e loro gestione, offre informazioni sulla prevenzione e il controllo delle
infezioni, fornisce supporto con la disponibilità di consulenza in contesti specifici e risponde alle
domande del personale relative alla prevenzione e al controllo delle infezioni. Ci sono anche
interventi di tele-mentoring e webinar a supporto delle strutture residenziali. Il servizio sanitario ha
anche fornito orientamenti agli operatori di assistenza domiciliare. Inoltre, l'organizzazione
nazionale dei fornitori di assistenza domiciliare ha sviluppato un piano d'azione nazionale specifico
per COVID-19 (Pierce, Keogh & O'Shea, 2020).
In Germania, il Robert Koch Institute ha sviluppato delle raccomandazioni per i lavoratori di LTC
nei diversi setting, comprese le raccomandazioni per gli operatori di assistenza domiciliare.
Raccomandazioni sull'isolamento e la coorte dei pazienti sono state attuate in molti stati federali e
gli ospedali di riabilitazione e altre strutture sono stati sgomberati in modo che le persone infette
potessero essere trasferite lì temporaneamente quando non era possibile l'isolamento in loco. Lo
stato federale della Baviera ha previsto la nomina di un commissario per la pandemia in ogni
struttura residenziale (Lorenz-Dant, 2020b).



Obiettivo politico 5: Dare priorità ai test, tracciare e monitorare la diffusione di COVID-19
tra le persone che ricevono e forniscono i servizi di LTC

La crescente evidenza di trasmissione asintomatica e pre-sintomatica nelle strutture residenziali
evidenzia l’importanza di una regolare sorveglianza prospettica per COVID-19 tra residenti delle
strutture, i visitatori e il personale (Arons et al., 2020). I geriatri sollevano anche preoccupazioni
relative al fatto che, tra i residenti delle strutture di LTC, i sintomi di COVID-19 potrebbero non
essere la tipica tosse e la febbre trattate nelle linee guida per le strutture di molti paesi, ma che una
serie di altri sintomi (delirio (ipo e iperattivismo), diarrea, letargia, cadute e riduzione dell'appetito)
sono più frequenti negli ospiti con COVID-19 delle strutture residenziali per anziani (British
Geriatric Society, 2020a).

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Esistono prove del fatto che la diffusione del virus SARS-CoV-2 è più alta all'inizio della malattia
(Zou et al., 2020). Il potenziale per la diffusione virale da parte di membri del personale con
infezione da COVID-19 durante la fase pre-sintomatica o lievemente sintomatica della malattia
rafforza le attuali raccomandazioni per uno screening esteso dei sintomi per il personale sanitario
delle strutture di LTC (OMS, 2020d).
L'identificazione precoce, l'isolamento e la cura dei casi di infezione COVID-19 sono essenziali per
limitare la diffusione della malattia nelle strutture di LTC (OMS, 2020d; CDC, 2020). Conoscere
l'entità del problema aiuta a stabilire le priorità nella allocazione delle risorse (in termini di quali
forniture, quali professionisti e quali persone necessitano di maggiore attenzione) (OMS, 2020b);
tuttavia, attualmente, l’attività di controllo attraverso i test sembra essere insufficiente nella
maggior parte dei paesi proprio per gli anziani colpiti all’interno delle strutture LTC e per il
personale (Comas-Herrera et al., 2020).

Azioni chiave:
 Implementare la sorveglianza preventiva per COVID-19 tra residenti delle strutture, visitatori e
personale.
 Garantire che le strutture che forniscono servizi di LTC stabiliscano aree di isolamento e di
quarantena di dimensioni adeguate per il numero di residenti.
 I casi confermati devono essere trasferiti rapidamente in aree di isolamento per evitare la
contaminazione incrociata con altri residenti e il personale.
 Accertarsi che i residenti delle strutture che rientrano dall’ospedale o le nuove ammissioni nelle
strutture vengano collocati separatamente nell'area di isolamento per 14 giorni.
 Segnalare alle autorità sanitarie i casi COVID-19 che si verificano tra persone che ricevono
assistenza in strutture residenziali per anziani o assistenza domiciliare.
 Garantire la tracciabilità e l'isolamento di coloro che hanno avuto contatti con i casi confermati.
 Tracciare eventuali gruppi di infezioni o di decessi di persone ospitate nelle strutture di LTC o
in quelle che ricevono i servizi di assistenza domiciliare.
 È necessario istituire un meccanismo per garantire che i dati relativi ai servizi di LTC siano
segnalati e analizzati almeno una volta alla settimana dai governi.


Esempi nei diversi paesi:
In Austria il governo prevede di testare tutte le persone che vivono e lavorano nelle strutture
residenziali e di aumentare i test per le persone ospedalizzate che necessitano di LTC per facilitare
la loro dimissione verso le strutture residenziali (Schmidt et al., 2020).
In Irlanda, le persone che ricevono e forniscono assistenza nelle strutture residenziali sono incluse
come gruppo prioritario per i test. Inoltre, si raccomandano controlli sanitari per le persone che
ricevono e forniscono assistenza anche a domicilio. Gli operatori sanitari delle strutture residenziali
saranno sottoposti a screening dei sintomi due volte al giorno (Pierce, Keogh & O'Shea, 2020).
Nei Paesi Bassi, gli operatori sintomatici possono essere testati (Kruse, Remers & Jeurissen, 2020).
In Slovenia, i team medici itineranti effettuano test nelle strutture residenziali (Forno, 2020).
In Germania, le regole per i test variano leggermente tra gli stati federali, ma la maggior parte degli
stati richiede test per tutte le persone che ricevono e forniscono assistenza in contatto con un caso
confermato COVID-19. In alcuni stati federali tutti i residenti delle strutture e il personale devono
essere testati se viene confermato un caso COVID-19. La Germania ha stabilito la priorità di
tracciamento dei contatti in contesti di assistenza residenziale. Inoltre, il Robert Koch Institute
raccomanda il monitoraggio clinico quotidiano del personale e dei residenti delle strutture e il test
delle popolazioni a rischio a bassa soglia (Lorenz-Dant, 2020b).

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Obiettivo politico 6: Prepararsi a mettere in campo la capacità operativa massima per
assicurare il personale e le risorse per la fornitura dei servizi di LTC necessari a far fronte
alla pandemia COVID-19

La gestione della pandemia richiede più risorse umane e più spazio nelle strutture di assistenza. Sarà
pertanto necessario avere più capacità operativa, non meno, per fornire i servizi di LTC poiché i
punti di contatto fra operatori e assistiti dovranno essere ridotti al minimo.
Ulteriori risorse umane e spazio fisico (capacità di sovraccarico) saranno necessari sia negli
ospedali per gestire gli anziani con dignità e rispetto ma anche nei servizi di LTC. Distribuire
personale sanitario aggiuntivo ai sistemi di LTC ha fornito un grande sollievo laddove è stato
realizzato e probabilmente ha aumentato la capacità di prevenire e gestire il virus. Nel momento in
cui vengono identificati i requisiti strutturali e i piani di isolamento, sarà inoltre necessario più
spazio nelle strutture.
Garantire che i servizi di LTC dispongano di adeguate forniture di medicinali e attrezzature è
chiaramente vitale per la risposta sanitaria e, date le diverse catene di approvvigionamento,
potrebbe essere necessario per il settore sanitario coordinare e intervenire per aiutare con l'offerta di
tali prodotti. Ci sono alcuni esempi in cui i governi sono intervenuti con personale dell'esercito e dei
vigili del fuoco per alleviare la pressione sul personale di LTC.

Azioni chiave
 Istituire elenchi di personale dipendente del sistema sanitario ai quali può essere richiesto di
supportare il personale dei diversi setting di LTC.
 Stimare la capacità operativa massima necessaria per supportare i servizi di LTC.
 Cooperare con il settore sanitario per identificare la forza lavoro sanitaria disponibile per i
servizi di LTC.
 Garantire e riorganizzare il personale degli ospedali e dei servizi di LTC per supportare
l'accelerazione delle dimissioni e delle ammissioni, per sostenere la creazione di capacità
operativa aggiuntiva per far fronte ai pazienti COVID- 19 negli ospedali, pur mantenendo le
persone che ricevono servizi di LTC e il personale in condizioni di sicurezza.
 Reclutare personale aggiuntivo: cercare di reclutare pensionati, studenti universitari di
formazione sanitaria, volontari, persone con contratti che si possono ampliare e quelli che
hanno lasciato il settore.
 Consentire al personale con contratti di lavoro limitati di lavorare più ore e accelerare la
registrazione per coloro le cui qualifiche/registrazioni/iscrizioni potrebbero essere scadute.
 Affrontare le questioni contrattuali e mettere in atto politiche che spieghino le misure per
mantenere il personale in condizioni di sicurezza ma in grado di lavorare in modo flessibile e di
passare dai servizi sanitari ai servizi di LTC.
 Laddove possibile, ridurre il numero degli ospiti delle strutture residenziali per facilitare la
gestione dei potenziali focolai o per aumentare gli spazi per gestire le diverse fasi della
trasmissione del virus.
 Essere pronti ad organizzare il trasferimento a breve termine di residenti delle strutture in
alloggi alternativi.


Esempi nei diversi paesi:
Nei Paesi Bassi, le strutture residenziali per anziani possono reclutare operatori sanitari con ampia
flessibilità (ad es. studenti di medicina) (Kruse, Remers & Jeurissen, 2020).
In Irlanda, il Nursing Homes Ireland ha organizzato una campagna di reclutamento per le strutture
residenziali (private e e non profit). C'è stato anche un accordo che consente al Servizio sanitario

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(HSE) di redistribuire il personale HSE nelle strutture residenziali private su base volontaria
(Pierce, Keogh & O'Shea, 2020).
In Slovenia, dei team medici possono essere utilizzati nelle strutture residenziali se il personale
dipendente delle stesse si riduce o viene sopraffatto (Forno, 2020).
In Germania, le strutture residenziali possono discostarsi da alcune regole sul personale. Tre stati
federali (Baviera, Brema e Renania-Palatinato) hanno creato un registro online dove poter registrare
le persone con qualifiche pertinenti all’assistenza ma che attualmente non esercitano nelle strutture
di LTC. In Baviera, questi volontari possono essere liberati da altri impieghi e continuare a ricevere
i loro redditi normali (Lorenz-Dant, 2020b) per lavorare nelle strutture residenziali per anziani.



Obiettivo politico 7: Ampliare il supporto per i caregiver familiari durante la pandemia
COVID-19

I sistemi di LTC sono caratterizzati da un'elevata dipendenza dai caregiver familiari, molti dei quali
sono essi stessi soggetti vulnerabili (Colombo et al., 2011). Le implicazioni fisiche e mentali dei
caregiver familiari sono state ben documentate (Rodrigues, Huber & Lamura, 2012).
Durante il COVID-19, poiché molti centri diurni e servizi di sollievo sono stati chiusi, a molti
caregiver sono state affidate responsabilità extra dato che le loro strutture di supporto sono state
chiuse e molti sono stati abbandonati a loro stessi. Sotto questo profilo, le donne di età compresa tra
65 e 75 anni e gli uomini di età superiore a 80 anni sono stati i più colpiti da questa situazione
(Wenham, Smith & Morgan, 2020). In alcuni casi, i caregiver familiari possono essere molto
giovani. Comprendere come questi caregiver familiari vivono la loro situazione durante la
pandemia è importante (Carers UK, 2020a).
Nonostante svolgano un ruolo importante nella fornitura di servizi di LTC, i caregiver familiari
erano già piuttosto trascurati prima del COVID-19 (Brimblecombe et al., 2018). Sarà quindi
necessario un supporto su larga scala per i caregiver familiari. Inoltre, nei vari paesi europei, si sono
registrate pochi esempi di ulteriori contributi finanziari o di supporti pratici per i caregiver familiari
nell'ambito della pandemia COVID-19 (OCSE, 2019b; Carers UK, 2020B).
Misure importanti includono la fornitura di informazioni e formazione su come prendersi cura del
proprio familiare, le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) e le nuove tecnologie, i
medicinali e le attrezzature che vengono utilizzati. Linee guida e consigli sono altrettanto importanti
per i caregiver familiari che potrebbero aver bisogno anche loro di autoisolarsi (OMS, 2020c). Le
linee telefoniche informative (helplines) possono essere utili non solo per le informazioni ma anche
per il supporto psicosociale dato che un aumento del rischio di violenza e di abusi è già stato notato
durante la pandemia; questo è tema a cui i caregiver familiari sono particolarmente vulnerabili
(WHO, 2020f).

Azioni chiave
 Fornire informazioni, supporto e, se possibile, assistenza di sollievo ai caregiver, in particolare a
coloro che si prendono cura delle persone anziane con demenza, comprese le informazioni su
come gestire una maggiore assistenza, la responsabilità e lo stress.
 Prendere in considerazione la realizzazione della valutazione delle esigenze dei caregiver
familiari.
 Fornire informazioni e formazione per i caregiver familiari per mantenere le condizioni di
sicurezza per loro e per le persone a cui forniscono assistenza.
 Sviluppare una linea guida chiara per i caregiver familiari su quando e come autoisolarsi.
 Aumentare la vigilanza e il monitoraggio della violenza domestica nei confronti dei caregiver
familiari.

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 Fornire un maggiore accesso dei caregiver familiari al supporto psicologico.
 Fornire un maggiore accesso ad attrezzature e farmaci.
 Aumentare il sostegno finanziario per i caregiver familiari.


Esempi nei diversi paesi:
In Austria, le hotline telefoniche che forniscono consulenza psicologica, le reti di supporto online e
le linee guida sono disponibili per i caregiver familiari. La Croce Rossa austriaca offre un corso
online dedicato ai caregiver familiari.
In Scozia (Regno Unito), nell'ambito della legislazione sull'emergenza del coronavirus, il governo
ha proposto un ulteriore investimento di £ 19,2 milioni per l’indennità di assistenza (una sorta di
indennità di accompagnamento) da riconoscere ai caregiver per la pressione aggiuntiva provocata
dalla pandemia. Ciò significa che a giugno circa 83.000 caregiver idonei riceveranno un extra di £
230,10 attraverso il supplemento dell’assegno di assistenza. Non dovranno fare nulla per ottenere
questo pagamento extra che sarà pagato automaticamente alle persone che già ricevono l'assegno di
accompagnamento ordinario (Governo della Scozia, 2020A).
In Irlanda, i caregiver che ricevono l'assegno di assistenza (una specie di indennità di
accompagnamento) erogato in base alla prova dei mezzi continuano a riceverlo. I caregiver
familiari che hanno perso il lavoro a causa della pandemia ricevono una Indennità di
disoccupazione di € 350. La Irish Life Insurance Company ha donato € 350.000 alla organizzazione
irlandese dei caregiver. La stessa organizzazione poi ha distribuito informazioni e consulenza a
supporto dei caregiver familiari (Pierce, Keogh & O'Shea, 2020).
In Germania, le persone con necessità di cura che ricevono supporto in natura, come ad esempio il
servizio di asilo nido, che non è stato disponibile durante la pandemia COVID-19 possono essere
rimborsati (fino a un limite) per il supporto sostitutivo. Inoltre, le persone con necessità di
assistenza hanno diritto al sostegno finanziario (€ 125 al mese) per il rimborso delle spese per i
supporti riconosciuti. Alcuni stati federali hanno ridotto le soglie per ottenere un sostegno pubblico.
Inoltre, la legislazione vigente consente ai familiari che prestano assistenza di provvedere e/o
organizzare l'assistenza sostitutiva. I caregiver familiari possono anche ridurre l’orario della propria
occupazione per un certo periodo di tempo per fornire assistenza. Inoltre, è possibile accedere ad un
prestito senza interessi per compensare la perdita di reddito (Lorenz-Dant, 2020b).



Obiettivo politico 8: Coordinare i servizi per garantire la continuità dei servizi di LTC
durante la pandemia COVID-19

Diversi paesi europei hanno pubblicato delle linee guida che cercano di evitare l'accesso alle cure
ospedaliere per le persone anziane. Tali misure, tuttavia, non sono raccomandate laddove gli
standard di cura clinici di base non sono forniti dai servizi di LTC. Nel contesto di un'infezione
acuta, come il COVID-19, è raccomandato il monitoraggio della saturazione e dell’erogazione
dell'ossigeno con maschera o altro una volta che l'ossigeno sia inferiore al 95% (OMS, 2020h). Se i
servizi e le strutture di LTC non sono in grado di fornire questo trattamento al paziente dispnoico, al
paziente dovrebbe essere offerto un altro setting assistenziale in cui tale trattamento può essere
erogato. Trascurare di farlo significa negare a queste persone l'accesso alle cure (OMS, 2020h).
Esempi di assistenza negata alle persone anziane (es. consulenza, accesso all'ossigeno,
monitoraggio della saturazione o accesso agli ospedali o alle cure in area critica) in base all'età
cronologica, alla vulnerabilità o ad una distorta nozione di utilità sono preoccupanti e non sono
raccomandate.

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Le linee guida disponibili per il mantenimento dei servizi sanitari essenziali sono state fornite
dall'OMS (2020f). Nel mentre i paesi cercano di mantenere la continuità dei servizi di LTC, una
maggiore attenzione dovrà essere dedicata al coordinamento tra il sistema sanitario e il sistema di
LTC.
Mentre le tecnologie possono essere talvolta utilizzate per interagire con le persone anziane, le
stesse tecnologie sono spesso inadeguate per le persone anziane.
Le persone con bisogni di cura (specialmente alcuni gruppi, come le persone con demenza)
instaurano relazioni con i loro caregiver. Per loro è difficile adattarsi ad altre persone o agli
operatori che indossano i dispositivi di protezione.
Gli anziani ospiti delle strutture residenziali hanno una vita organizzata in una certa routine
(comprese le attività di animazione) che ora è stata in qualche modo interrotta. È quindi importante
sottolineare il fragile equilibrio che deve essere considerato tra la sicurezza delle persone anziane
per quanto riguarda COVID-19 e il turbamento che deriva dall’isolamento e dalla sensazione di
abbandono, che sembrano emergere con evidenza (Diamantis et al., 2020).
Il ricovero in ospedale può essere molto stressante (specialmente per le persone con deficit
cognitivo). Le dimissioni improvvise o non pianificate dagli ospedali creano molto turbamento per
le persone anziane, ma durante COVID-19 possono essere anche pericolose, dato che alcuni anziani
potrebbero ancora avere il virus ed essere contagiose per gli altri anziani che incontreranno nelle
strutture residenziali dopo la dimissione (OMS, 2020c) (Lorenz-Dant, 2020a). Occorre, inoltre,
concentrare gli sforzi su come evitare i ricoveri dalle strutture di LTC o dal domicilio agli ospedali.
A questo proposito occorre attivare dei team di operatori sanitari che diano risposte rapide, che
possano visitare le persone anziane nelle loro case o nelle strutture residenziali; sarà necessario
assicurare che le persone anziane vengano trasferite negli ospedali solo quando è appropriato e, se
del caso, fornire la necessaria assistenza sanitaria all'interno delle strutture di LTC.

Azioni chiave
 Stabilire criteri chiari per i servizi di LTC su come e quando gli anziani che vivono nelle
strutture di LTC possono essere ricoverati in ospedale per proteggere sia il personale che gli
altri residenti.
 Prendere in considerazione la redazione di protocolli chiari per lo sviluppo delle cure primarie e
secondarie per assistere coloro che evidenziano i sintomi COVID-19 e non-covid-19.
 Istituire teams di operatori sanitari con formazione geriatrica che forniscano risposte rapide per
ridurre i ricoveri evitabili.
 Attivare le tecnologie di teleassistenza e di ICT per le consultazioni sanitarie per le persone
anziane fornendo eventuali supporti per utilizzare questo tecnologia in modo efficace.


Esempi nei diversi paesi:
Nei Paesi Bassi ai medici di medicina generale è stato chiesto di monitorare le persone fragili
costrette a casa e di assumere il ruolo di case manager se sviluppano sintomi COVID-19 (Kruse,
Remers & Jeurissen, 2020).
I residenti delle strutture residenziali in Slovenia , ove possibile, saranno trasferiti in altre strutture
se emerge un caso COVID-19 (Forno, 2020).
In Germania, l'Associazione nazionale dei fondi di assicurazione sanitaria consente il rimborso
del sostegno sostitutivo se l'assistenza abituale non può essere fornita. Il Robert Koch Institute ha
pubblicato delle raccomandazioni per la dimissione dei pazienti dagli ospedali ai diversi setting
assistenziali. Alcuni stati federali hanno previsto la realizzazione dei test diagnostici prima di
trasferire gli anziani nelle strutture residenziali; altri stati federali hanno previsto e creato delle
nuove aree di ricovero, per esempio, negli ospedali di riabilitazione (Lorenz-Dant, 2020b).

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Obiettivo politico 9: Garantire l'accesso ad adeguati servizi di cure palliative durante la
pandemia COVID-19

Fornire l'accesso a cure di qualità include anche l'accesso a cure palliative laddove ciò sia stato
richiesto da una persona in modo informato e una volta prese in considerazione tutte le altre
possibilità di cura. In nessuna circostanze è appropriato fornire cure palliative senza un'adeguata
consulenza. I piani di assistenza palliativa, le dichiarazioni anticipate di trattamento o le direttive di
non rianimazione non dovrebbero essere lasciate senza un nuovo passaggio con le persone
interessate e le loro famiglie nel nuovo contesto COVID-19, con la riaffermazione che i loro
desideri sono di proseguire le cure palliative nonostante il COVID-19. I piani di cure palliative e le
direttive anticipate di trattamento sul fine vita, in alcuni casi, potrebbero cambiare nel contesto
COVID-19 e dovranno pertanto essere rivisitati; la pandemia ha posto un’ulteriore pressione sulle
cure palliative che dovranno essere affrontate.
Inoltre, per coloro che richiedono di continuare le cure palliative, queste cure dovranno essere
fornite in a modo sicuro e protetto. La gestione clinica specifica dei casi COVID-19 deve essere
confermata, compresa la fornitura di ossigeno (OMS, 2020h). Le cure palliative sono necessarie per
le persone ospitate nelle strutture residenziali ma anche per le persone assistite nelle loro case.
Molte persone ricevono le cure palliative a casa anche perché la maggior parte delle persone
desidera morire a casa, il che rende le cure palliative un servizio essenziale che deve essere
integrato e mantenuto (OMS, 2018a).
Gli ostacoli alla fornitura di cure palliative e di fine vita di qualità comprendono la mancanza di
standard IPC (misure di prevenzione e controllo delle infezioni), l'accesso ai farmaci per le cure
palliative e le misure finanziarie insufficienti a supporto delle cure palliative (Bauer, Dixon e
Comas-Herera, 2020).
Infine, tutte le persone che muoiono di COVID-19 dovrebbero avere il diritto di morire con dignità
e di avere accesso a cure palliative se sono state prese tutte le altre misure per fornire cure di
qualità, compresa l'ossigenoterapia.
Nessuna persona che necessita di cure palliative, comprese le cure di fine vita, deve essere
abbandonata o trascurata. Questo richiederà un aumento della capacità di fornire cure palliative in
ambito ospedaliero e il coinvolgimento del personale che non ha familiarità con i metodi di cura
palliativa.

Azioni chiave
 Garantire che tutti i piani di cure palliative e le direttive anticipate di trattamento siano rivisitati
nel nuovo contesto di COVID-19.
 Garantire che le politiche, i programmi e le linee guida nazionali e regionali a supporto della
fornitura delle cure palliative nelle strutture residenziali per anziani vengano rivisitati nel
contesto di COVID-19.
 Inserire un percorso formativo sulle cure palliative per il personale che non ha già familiarità
con le cure palliative e per chi potrebbe aver bisogno di queste competenze.
 Garantire che le persone anziane che ricevono le cure palliative e di fine vita e i loro cari
continuino ricevere supporto psicologico e spirituale.
 Includere i dati sulle cure palliative nelle strutture residenziali come parte del set di dati minimi
nazionali da fornire.
 Garantire che siano stabiliti standard di qualità e che il personale sia addestrato a trattare la
pianificazione delle cure sulla base di decisioni informate, inclusive ed autonome.

45

Esempi nei diversi paesi:
In Austria, l'associazione nazionale per le cure palliative ha pubblicato un documento di sintesi
sulle cure palliative durante la pandemia COVID-19 e ha fornito indicazioni su come garantire
l'accesso alle cure palliative a chi non riceverà le cure intensive normalmente fornite. L'associazione
ha anche pubblicato le linee guida per caregiver familiari ed operatori sanitari di LTC. Inoltre, sono
disponibili le linee guida multidisciplinari fornite dal governo per supportare le persone con
COVID-19 che si stanno avviando verso la fine della vita. Ci sono anche le linee guida cliniche e
altra documentazione su come facilitare il sostegno sociale e supportare il lutto per i caregiver
familiari e gli operatori sanitari che assistono una persona che muore durante la pandemia COVID-
19 (Schmidt et al., 2020).
In Germania, le persone in età avanzata che vivono in strutture residenziali e che sono in fase
terminale possono ricevere i visitatori. Inoltre, lo stato federale del Baden-Württemberg ha prodotto
le linee guida sulle direttive anticipate di trattamento nel contesto del COVID-19 (Lorenz-Dant,
2020b).



Obiettivo politico 10: Dare priorità al benessere delle persone che ricevono e forniscono i
servizi di LTC durante e dopo la pandemia COVID-19

Il benessere del personale deve essere una delle principali preoccupazioni durante la pandemia
COVID-19 dato che potrebbe esserci una riduzione del loro benessere attribuito ai maggiori tassi di
infezione e al burn-out. Varie risorse sono state sviluppate per supportare gli operatori sanitari. Man
mano che le iniziative vengono messe in campo, sarà importante che il personale di LTC abbia la
stessa parità di trattamento degli operatori dei servizi sanitari in termini di supporti messi a loro
disposizione. Allo stesso modo dovranno essere prese misure straordinarie per sostenere l'alto
numero di lavoratori stranieri che operano a domicilio (Erizanu, 2020).
Il Comitato permanente inter-agenzie dell’OMS ha descritto i supporti psicologici e sociali che
possono essere erogati nei seguenti quattro livelli (IASC, 2020): 1) consulenza individuale; 2)
consulenza non specializzata, ma fornita in modo individuale da professionisti sanitari o operatori
formati (OMS, 2011); 3) rafforzare i sostegni familiari e territoriali; 4) servizi di base e di sicurezza
sociale. I sistemi sanitari possono implementare le misure relative ai primi due livelli garantendo
che tali risorse siano disponibili, ma i servizi sanitari possono anche lavorare con altri ministeri per
stabilire il supporto necessario negli ultimi due livelli. Per quel che riguarda le persone che ricevono
assistenza, è già stato chiarito che molte persone che ricevono i servizi di LTC traggono un enorme
vantaggio dalle interazioni con il personale, con i loro caregiver e le loro famiglie. La
partecipazione sociale, il coinvolgimento in attività significative e i contatti sociali sono importanti
per il benessere degli anziani. Queste interazioni riducono anche il tasso di errori medici e quindi
anche i ricoveri in ospedale ed è quindi importante mantenerle.
In un contesto COVID-19 che promuove il distanziamento fisico, le persone anziane isolate e
soprattutto quelle con declino cognitivo/demenza possono diventare più ansiose, irritabili, stressate,
agitate, ed eccessivamente turbate durante l'epidemia e l’eventuale quarantena (Social Care Institute
for Excellence, 2012; IASC, 2020; NICE 2015; Wang et al., 2020). Inoltre, la letteratura scientifica
mostra un aumento degli abusi nei confronti delle persone anziane. Prima della pandemia, è stato
stimato che il 16% degli adulti di età superiore ai 60 anni fosse colpito da qualche forma di abuso
(Yon et al., 2017; 2019). Quella percentuale era ancora più alta per gli individui più a rischio,
comprese le persone con disabilità fisiche o mentali e gli anziani che vivono in strutture di LTC
(Storey, 2020). Dall'inizio della pandemia, si ritiene che l'abuso nei confronti degli anziani sia
aumentato di dieci volte (CTV, 2020). Ciò è accaduto nelle abitazioni, nelle strutture residenziali
per gli anziani e online, con un'ondata di truffe dirette proprio agli anziani. Il lockdown e le
disposizioni di rimanere a casa, che probabilmente dureranno più a lungo per le persone anziane,

46

stanno alimentando proprio quei fattori che mettono gli anziani più a rischio di violenza (Storey,
2020) e che sono: maggiore isolamento sociale, più problemi di salute mentale, maggiore
dipendenza da coloro che prestano assistenza, maggiore abuso di alcol e di sostanze e aumento delle
difficoltà finanziarie. La discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età (ageismo),
pervasivo prima della pandemia e fattore di rischio per la violenza contro gli anziani, è peggiorata
durante questa pandemia che colpisce in modo sproporzionato gli anziani (Han e Mosqueda, 2020)
e, fra queste, sono aumentati i rischi di abusi contro le donne anziane (OMS, 2020g). L'impatto
della pandemia nelle strutture residenziali per anziani, che ha portato a riduzioni del personale a
causa di malattia e alla sospensione delle visite familiari, sta aumentando l’isolamento dei residenti
e il rischio già elevato di violenza (Gardner, States & Bagley, 2020). È quindi importante per i
decisori politici assumere un ruolo attivo nel monitoraggio e nella prevenzione degli abusi, anche
per sostenere le famiglie nel comprendere cosa costituisce un abuso sugli anziani e quali sono i
segnali delle possibili violenze in modo che possano chiedere aiuto agli uffici preposti (McMaster
Optimal Ageing Portal, 2020).

Azioni chiave
 Istituire un gruppo di lavoro intersettoriale per monitorare lo stress e il burn-out del personale di
LTC, per valutare e attuare strategie per fornire il supporto psicosociale e psicologico al
personale che eroga prestazioni di LTC.
 Stabilire una linea telefonica dedicata per il supporto psicologico di chiunque lo richieda.
 Ampliare l'accesso alle risorse di supporto per gli stranieri che forniscono assistenza
domiciliare.
 Prendere in considerazione l'introduzione di una formazione psicologica per volontari e membri
della comunità per supportare il personale che opera in aree ad alto stress, utilizzando
piattaforme digitali e di altro tipo. Considerare la possibilità di fornire servizi per l’infanzia e
altri servizi di supporto per gli operatori sanitari; per esempio, quando le scuole chiudono a
causa delle misure di distanziamento sociale o per gli operatori sanitari impegnati anche nella
cura dei parenti più anziani.
 Incrementare il reclutamento di pensionati e volontari per favorire l'interazione sociale per gli
anziani soli che vivono nelle strutture residenziali.
 Sensibilizzare l’opinione pubblica sull'aumento del rischio di violenza nei confronti del
personale di LTC e delle persone anziane fornendo informazioni via radio, TV, carta stampata e
internet su come le vittime possono chiedere aiuto e ricevere sostegno in condizioni di
sicurezza.
 Supportare il monitoraggio della violenza nei confronti delle persone anziane comunicando i
dati sugli eventi; facilitare il contatto degli ospiti delle strutture residenziali con la famiglia e gli
amici per telefono, internet o tramite messaggi scritti se le visite sono sospese; rivedere le
procedure di gestione del personale (ad es. orari flessibili, interruzioni di lavoro) per gestire
meglio il peso della cura; cercare di ridurre l'uso delle restrizioni fisiche.
 Garantire che il supporto psicologico ed emotivo a cura degli specialisti sia disponibile anche
per le famiglie che utilizzano, quando da loro richiesto, gli strumenti di comunicazione
digitale.


Esempi nei diversi paesi:
In Austria, un'organizzazione supporta le persone con demenza lieve attraverso la consulenza
telefonica, chiamate e incontri video di gruppo. I servizi di consulenza per gli stranieri che
forniscono assistenza domiciliare sono invece disponibili attraverso la Camera di Commercio.
Inoltre, sono state sviluppate delle reti di supporto online (Schmidt et al., 2020).

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In Irlanda, sono state fornite informazioni sulle attività che potrebbero essere offerte alle persone
che vivono nelle strutture residenziali per gli anziani e sui modi per mantenere i contatti con le
famiglie per mitigare l'impatto sulle restrizioni alle visite. Inoltre, l'iniziativa nazionale "Comfort
Words" incoraggia i bambini a scrivere alle persone che vivono nelle strutture residenziali. Per le
persone che vivono al domicilio, l'iniziativa basata sul volontariato denominata "Community Call"
supporta le persone vulnerabili con la raccolta e la consegna di generi alimentari o di pasti. Una
linea telefonica di aiuto è stata inoltre attivata (Pierce, Keogh & O'Shea, 2020).
In Slovenia, lo Stato ha annunciato che sarà avviata una rete di assistenza psicosociale per sostenere
il personale delle strutture residenziali (Forno, 2020).








Definizioni
Servizi di assistenza a lungo termine (LTC). Le attività realizzate per garantire che le persone con
una significativa perdita di capacità possano mantenere un livello di capacità funzionale coerente
con i loro diritti di base, le libertà fondamentali e la dignità umana (OMS, 2015). In tutto il
documento, l'uso del termine servizi di assistenza a lungo termine (LTC) copre necessariamente sia
l'assistenza a domicilio che quella residenziale (o altre strutture abitative di gruppo), se non
diversamente specificato.
Sistemi di long-term care (LTC) ovvero di assistenza a lungo termine. Sistemi nazionali che
garantiscono assistenza a lungo termine integrata, appropriata, conveniente, accessibile e che
sostiene i diritti degli anziani e dei caregiver. A seconda del contesto nazionale, i finanziamenti e
l’assistenza possono essere forniti da una combinazione di famiglie, società civile, settore privato
e/o settore pubblico. I governi non devono fare tutto, ma dovrebbero assumersi la responsabilità di
assicurare il funzionamento complessivo del sistema (OMS, 2015).
Caregiver familiare. Questo documento utilizza il termine caregiver familiare per fare riferimento
a qualcuno che fornisce assistenza non retribuita a un familiare, un amico, un vicino (OMS, 2015).
Il lavoro di cura non retribuito è definito come l’attività dell'individuo atta a fornire ciò che è
necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcuno. Il lavoro di cura
non retribuito comporta uno sforzo fisico e mentale, richiede la disponibilità di tempo e non è
remunerata (OMS, 2018b).



Documenti chiave dell'OMS
COVID-19
COVID-19 WHO (2020). Infection prevention and control for long-term care facilities in the context of
COVID-19. Geneva: World Health Organization. (https://www.who.int/publications-detail/infection-
preventionand-control-for-long-term-care-facilities-in-the-context-of-covid-19, accessed 15 May
2020).
WHO (2020). Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of
their contacts. Geneva: World Health Organization. (https://www.who.int/publications-
detail/homecare-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-
mild-symptomsand-management-of-contacts, accessed 15 May 2020).

48

WHO (2020). Contact tracing in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/publications-detail/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19, accessed 15
May 2020).
WHO (2020). Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-communityduring-
home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)outbreak,
accessed 15 May 2020).
WHO (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. Geneva:
World Health Organization. (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-
healthconsiderations.pdf, accessed 15 May 2020).
WHO (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers,
including key considerations for occupational safety and health. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rightsroles-and-
responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-andhealth,
accessed 15 May 2020).
WHO (2020). Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Maintaining essential health services
and systems. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/maintaining-
essential-health-services-and-systems, accessed 15 May 2020).

Regional Office for Europe
WHO (2019). Country assessment framework for the integrated delivery of long-term care. Copenhagen:
WHO Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/en/health -topics/Life-
stages/healthyageing/publications/2019/country-assessment-framework-for-the-integrated-delivery-
of-long-termcare-2019, accessed 15 May 2020).
WHO (2018). Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessment. Copenhagen:
WHO Regional Office for Europe.
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/377481/afeeindicators-monitoring-
eng.pdf?ua=1, accessed 15 May 2020).
WHO (2017). Age-friendly environments in Europe: A handbook of domains for policy action.
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/359543/AFEE-handbook.PDF?ua=1, accessed
15 May 2020).
WHO (2016). Creating age-friendly environments in Europe: A tool for local policy-makers and planners.
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/333702/AFEE-tool.pdf?ua=1, accessed 15
May 2020).
WHO (2012). Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012–2020. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-
ageing/publications/2012/strategy-and-action-plan-for-healthy-ageing-in-europe,-20122020,
accessed 15 May 2020).

WHO headquarters
WHO (2020). Full final proposal for the Decade of Healthy Ageing (2020–2030). Geneva: World Health
Organization. (https://www.who.int/ageing/decade-of-healthy-ageing, accessed 15 May 2020).
WHO (2019). Integrated care for older people (ICOPE) implementation framework: guidance for systems
and services. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/ageing/publications/icopeframework/en/, accessed 15 May 2020).
WHO (2019). Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and
pathways in primary care. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/ageing/publications/icope-handbook/en/, accessed 15 May 2020).
WHO (2017). WHO guidelines on integrated care for older people (ICOPE). Geneva: World Health
Organization. (https://www.who.int/ageing/publications/guidelines-icope/en/, accessed 15 May
2020).

49

WHO (2018). Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: A WHO guide for
planners, implementers and managers. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/publications-detail/integrating-palliative-care-and-symptom-relief-into-
primaryhealth-care, accessed 15 May 2020).
WHO (2017). Global strategy and action plan on ageing and health. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/ageing/WHO-GSAP-2017.pdf?ua=1, accessed 15 May 2020).
WHO (2015). World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/, accessed 15 May 2020).



BIBLIOGRAFIA

AGE Platform for Europe (2020). COVID-19: Older persons’ rights must be equally protected during the pandemic.
Coronavirus COVID -19 (https://www.age -platform.eu/policy-work/news/covid-19-
olderpersons%E2%80%99-rights-must-be-equally-protected-during-pandemic, accessed 15 May 2020).
Alzheimer Europe (2020). Alzheimer Europe recommendations on promoting the wellbeing of people with dementia
and carers during the COVID-19 pandemic. Luxembourg: Alzheimer Europe. (https://www.alzheimer-
europe.org/Policy/Our-opinion-on/Wellbeing-of-people-with-dementia-duringCOVID-19-pandemic,
accessed 15 May 2020).
Arons M, Hatfield KM, Reddy, SC, Kimball A, James A, Jacobs JR et al. (2020). Presymptomatic SARS-CoV-2
infections and transmission in a skilled nursing facility. New Engl J Med. doi:
10.1056/NEJMoa2008457.(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2008457?query=featured_corona
virus, accessed 15 May 2020).
Bauer A, Dixon J, Comas-Herera A (2020, May 1). End-of-life support for people in care homes in the context of
COVID-19: international report. LTC-COVID/International Long-Term Care Policy Network.
(https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/05/Palliative-care-in-care-homes-and-COVID-1-
May2020.pdf, accessed 15 May 2020).
BBC (2020a). Coronavirus in Wales: Social care workers to get £500 bonus. 1 May, BBC News.
(https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52502325, accessed 15 May 2020).
Bennold K (2020). A German exception? Why the country’s coronavirus death rate is low. 4 April, New York Times
(https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/germany-coronavirus-deathrate.html?smid=fb-share,
accessed 15 May 2020).
Berloto S, Notarnicola E, Perobelli E, Rotolo A (2020). Italy and the COVID-19 long-term care situation.
LTCCOVID/International Long Term Care Policy Network .
(https://ltccovid.org/wpcontent/uploads/2020/05/LTC-COVID19-situation-in-Italy-30-April-2020.pdf,
accessed 15 May 2020).
Brimblecombe N, Fernandez J-L, Knapp M, Rehill A, Wittenberg R (2018). Unpaid care in England: Future patterns
and potential support strategies. London: London School of Economics.
(http://www.lse.ac.uk/cpec/assets/documents/Economics-of-caring-2018.pdf, accessed 15 May 2020).
British Geriatric Society (2020a). Atypical Covid-19 presentations in older people – the need for continued vigilance.
14 April, British Geriatric Society Blog. (https://www.bgs.org.uk/blog/atypical-covid-19presentations-in-
older-people-%E2%80%93-the-need-for-continued-vigilance, accessed 15 May 2020).
Carers UK (2020a). Caring behind closed doors: Forgotten families in the coronavirus outbreak, April 2020. London:
Carers UK.
(https://www.carersuk.org/images/News_and_campaigns/Behind_Closed_Doors_2020/Caring_behind_
closed_doors_April20_pages_web_final.pdf, accessed 15 May 2020).
Carers UK (2020b). Coronavirus guidance, 12 May. London: Carers UK. (https://www.carersuk.org/help-
andadvice/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19, accessed 15 May 2020).
CDC (2020). Interim additional guidance for infection prevention and control for patients with suspected or
confirmed COVID-19 in nursing homes. In: Coronavirus Disease 2019 [website]. Atlanta: Centre for Disease
Control. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 -ncov/hcp/long-
termcare.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019ncov%2Fhealth
care-facilities%2Fprevent-spread-in-long-term-care-facilities.html, accessed 15 May 2020).

50

Christensen K, Hussein S, Ismail M (2016). Migrants’ decision-process shaping work destination choice: the case of
long-term care work in the United Kingdom and Norway. Eur J Ageing. 14(3):219 -23.
(https://link.springer.com/article/10.1007/s10433-016-0405-0, accessed 15 May 2020).
Colombo F, Llena-Nozal A, Mercier J, Tjadens F (2011). Help wanted? Providing and paying for long-term care.
Paris: OECD Publishing.
Comas-Herrera A, Zalakain J, Litwin C, Hsu A, Lane N, Fernandez J-L (2020). Mortality associated with COVID-19
outbreaks in care homes: early international evidence. LTC-COVID/International Long Term Care Policy
Network. (https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/05/Mortality-associated-with-COVID-3-Mayfinal-
5.pdf, accessed 15 May 2020).
Coste S, Ces S (2019). Mapping long-term care quality assurance practices in the EU Summary Report. Brussels:
European Commission.
CTV (2020). Tenfold increase in elder abuse during COVID-19 pandemic, advocates say. 14 April, CTV News
(https://bc.ctvnews.ca/tenfold-increase-in-elder-abuse-during-covid-19-pandemic-advocates-say1.4896176,
accessed 15 May 2020).
Diamantis S, Coralie N, Vignier N, Gallien S (2020). SARS-Cov-2 related deaths in French long-term care facilities.
J Am Med Dir Assoc.S1525-8610(20)30354-6 (https://www.jamda.com/article/S15258610(20)30354-6/pdf,
accessed 15 May 2020).
Erizanu P (2020). Stranded or shunned: Europe's migrant workers caught in no-man's land. 16 April, The Guardian.
(https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/stranded-or-shunned-europes-migrantworkers-caught-in-
no-mans-land, accessed 15 May 2020).
Fewster E (2020). Resource: Care homes strategy for infection prevention control of COVID-19 based on clear
delineation of risk zones (update). LTC-COVID/International Long-Term Care Policy Network.
(https://ltccovid.org/2020/05/01/resource-care-homes-strategy-for-infection-prevention-control-ofcovid-19-
based-on-clear-delineation-of-risk-zones-update/, accessed 15 May 2020).
Gardner W, States D, Bagley N (2020). The coronavirus and the risks to the elderly in long-term care. J Aging Soc
Policy. Apr 3:1-6. doi: 10.1080/08959420.2020.1750543. Online ahead of print.
Government of Scotland (2020a). Extra payment for unpaid carers, 6 May. In: News [website].
(https://news.gov.scot/news/extra-payment-for-unpaid-carers, accessed 15 May 2020).
Government of Scotland (2020b). Pay rise for social care staff, 12 April. In: News [website].
(https://www.gov.scot/news/pay-rise-for-social-care-staff/, accessed 15 May 2020).
Han S, Mosqueda L (2020). Elder abuse in the COVID-19 era. J Am Geriatr Soc Apr 20. doi: 10.1111/jgs.16496.
Online ahead of print.
Hashiguchi T, Llena-Nozal A (2020). The effectiveness of social protection for long-term care in old age: is social
protection. OECD Health Working Papers. Paris: OECD.
(https://www.oecdilibrary.org/docserver/2592f06een.pdf?expires=1588850530&id=id&accname=guest&che
cksum=F040925481929783523C7820A850429 9, accessed 15 May 2020).
IASC (2020). Interim briefing notes: Addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak.
Geneva: Inter -Agency S tanding Committee.
(https://interagencystandingcommittee.org/system/files/202003/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20
on%20COVID19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS_0.pdf,
accessed 15 May 2020).
International Long Term Care Policy Network (2020). Country reports [website]. LTC-COVID/International Long
Term Care Policy Network. (https://ltccovid.org/country-reports-on-covid-19-and-long-term-care/, accessed
18 April 2020).
Kim H (2020). The impact of COVID-19 on long-term care in South Korea and measures to address it.
LTCCOVID/International Long Term Care Policy Network.
(https://ltccovid.org/wpcontent/uploads/2020/04/The-Long-Term-Care-COVID19-situation-in-South-Korea-
27-April-2020.pdf, accessed 15 May 2020).
King D, Zigante V (2020). Quality assurance practices in long-term care in Europe. Emerging evidence on care
market management. Brussels: Publications Office of the European Union.
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd0899c2-3293-11ea-ba6e01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF, accessed 15 May 2020).
Kruse F, Remers T, Jeurissen P (2020). The impact of COVID-19 on long-term care in the Netherlands.
LTCCOVID/International Long Term Care Policy Network.

51

(https://ltccovid.org/wpcontent/uploads/2020/04/COVID19-Long-Term-Care-situation-in-the-Netherlands-
26-April-2020.pdf, accessed 15 May 2020).
Lamura G, Chiatti C, Barbabella F, Di Rosa M (2013). Migrant long-term care work in the European Union:
Opportunities, challenges and main policy options. Filling the gap in long-term professional care through
systematic migration policies. Berlin: National Institute of Health Science on Ageing, p. 40.
(https://www.researchgate.net/profile/Mirko_Di_Rosa/publication/258859028_Migrant_longterm_care_wor
k_in_the_European_Union_Opportunities_challenges_and_main_policy_options/links/0
0b495294678b43481000000/Migrant-long-term-care-work-in-the-European-Union-Op, accessed 15 May
2020).
Laurent M (2020). Report: Lessons from failed COVID -19 control in Belgian nursing homes.
LTCCOVID/International Long Term Care Policy Network. (https://ltccovid.org/2020/04/06/report-
lessonsfrom-failed-covid-19-control-in-belgian-nursing-homes/, accessed 15 May 2020).
Lorenz-Dant K (2020a). Comparing COVID-19 guidance on hospital discharges to care homes in England and
Germany. LTC -COVID/International Long Term Care Policy Network.
(https://ltccovid.org/2020/04/17/comparing-covid-19-guidance-on-hospital-discharges-to-care-homesin-
england-and-germany/, accessed 15 May 2020).
Lorenz-Dant K (2020b). Germany and the COVID-19 long-term care situation. LTC-COVID/International Long
Term Care Policy Network. (https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/05/Germany_LTC_COVID19-6-
May-2020.pdf, accessed 15 May 2020).
McMaster Optimal Ageing Portal (2020). Elder abuse in a COVID-19 era. 13 May, McMaster University.
(https://www.mcmasteroptimalaging.org/hitting-the-headlines/detail/hitting-theheadlines/2020/05/13/elder-
abuse-in-a-covid-19-era, accessed 15 May 2020).
Muir T (2017). Measuring social protection for long-term care. OECD Health Working Papers. Paris: OECD.
(https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/measuring-social-protection-for-longterm-
care_a411500a-en, accessed 15 May 2020).
National Center on Elder Abuse (2020). COVID-19 and elder abuse [website]. Alhambra: National Center on Elder
Abuse. (https://ncea.acl.gov/Resources/COVID-19.aspx, accessed 15 May 2020).
NICE (2015). Older people: independence and mental wellbeing. London: NICE .
(https://www.nice.org.uk/guidance/ng32/chapter/Recommendations#principles-of-good-practice, accessed
15 May 2020).
OECD (2019a). Health at a glance 2019. Paris: OECD. (http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-
aglance-19991312.htm, accessed 15 May 2020).
OECD (2019b). Informal carers. In: Health at a glance 2019: Indicators. Paris: OECD.
(https://www.oecdilibrary.org/sites/4dd50c09-
en/1/2/11/8/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df
7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentT ype=book, accessed 15 May 2020).
OECD (2019c). Long-term care spending and unit costs. In: Health at a glance: Indicators. Paris: OECD.
(https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/4dd50c09en/1/2/11/11/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09en&mimeType=te
xt/html&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentT ype=book, accessed
15 May 2020).
OECD (2019d). Long-term care workers. In: Health at a glance: Indicators. Paris: OECD.
(https://www.oecdilibrary.org/sites/4dd50c09-
en/1/2/11/9/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df
7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentT ype=book, accessed 15 May).
OECD (2019e). Women are well-represented in health and long-term care professions, but often in jobs with poor
working conditions. In: Gender equality. Paris: OECD. (https://www.oecd.org/gender/data/womenare-well-
represented-in-health-and-long-term-care-professions-but-often-in-jobs-with-poor-workingconditions.ht,
accessed 15 May 2020).
OECD/European Union (2013). A good life in old age? Monitoring and improving quality in long-term care. In:
OECD Health Policy Studies. Paris: OECD. (https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/a-
good-life-in-old-age_9789264194564-en, accessed 15 May 2020).
Oven A (2020). COVID-19 and long-term care in Slovenia: Impact, measures and lessons learnt.
LTCCOVID/International Long Term Care Policy Network.

52

(https://ltccovid.org/wpcontent/uploads/2020/04/COVID19-and-Long-Term-Care-in-Slovenia-impact-
measures-and-lessonslearnt-21-April-2020.pdf, accessed 15 May 2020).
Pierce M, Keogh F, O’Shea E (2020). The impact of COVID-19 on people who use and provide long-term care in
Ireland and mitigating measures. LTC-COVID/International Long Term Care Policy Network.
(https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/04/Ireland-COVID-LTC-report-updated-28-April2020.pdf,
accessed 15 May 2020).
Rodrigues R (2015). Long-term care – the problem of sustainable financing. Luxembourg: European Commission.
Rodrigues R, Huber M, Lamura G (2012). Facts and figures on healthy ageing and long-term care. Vienna: European
Centre.
Schmidt A, Leichsenring K, Staflinger H, Litwin C, Bauer A (2020). The impact of COVID-19 on users and
providers of long-term care services in Austria. LTC-COVID/International Long Term Care Policy Network.
(https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/04/The-COVID-19-Long-Term-Care-situation-in-Austria28-
April-2020-1.pdf, accessed 15 May 2020).
Social Care Institute for Excellence (2012). At a glance 60: Preventing loneliness and social isolation among older
people. London: Social Care Institute for Excellence
(https://www.scie.org.uk/publications/ataglance/ataglance60.asp, accessed 15 May 2020).
Spasova S, Baeten R, Coster S, Ghailani D, Pena-Casas R, Vanhercke B (2018). Challenges in long-term care in
Europe. A study of national policies. Brussels: European Commission.
Storey J (2020). Risk factors for elder abuse and neglect: A review of the literature. Aggress Violent Behav.50:1–13.
United Nations (2020). Policy brief: The impact of COVID-19 on older persons. Geneva: United Nations.
(https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-
OlderPersons.pdf, accessed 15 May 2020).
Wang H, Li T, Barbarino P, Gauthier S, Brodaty H, Molinuevo J et al. (2020). Dementia care during COVID-19.
Lancet.395(10231):1190–1191. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)30755-
8/fulltext, accessed 15 May 2020).
Wenham C, Smith J, Morgan R (2020). COVID-19: The gendered impacts of the outbreak. Lancet.395(10227):846–
848.
WHO (2011). Psychological first aid: Guide for field workers. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/, accessed 15 May 2020).
WHO (2014). Infection prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute respiratory infections in health
care. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/, accessed 15 May 2020).
WHO (2015). World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/, accessed 15 May 2020).
WHO (2017a). Age-friendly environments in Europe: A handbook of domains for policy action. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe.
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/359543/AFEEhandbook.PDF?ua=1, accessed 15 May
2020).
WHO (2017b). Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025. Geneva: World Health
Organization. WHO (2018a). Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: A
WHO guide for planners, implementers and managers. In: Integrating palliative care and symptom relief into
primary health care [website]. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/publicationsdetail/integrating-palliative-care-and-symptom-relief-into-primary-health-
care, accessed 15 May 2020).

WHO (2018b). The health and well-being of men in the WHO European Region: Better health through a gender
approach. Copenhagen: World Health Organization.
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/380716/mhr-report-eng.pdf?ua=1, accessed 15 May
2020).

WHO (2019). Country assessment framework for the integrated delivery of long-term care. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/en/health -topics/Life-
stages/healthyageing/publications/2019/country-assessment-framework-for-the-integrated-delivery-of-long-
termcare-2019, accessed 15 May 2020).

53

WHO (2020a). Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim Guidance. Geneva: World Health
Organization. (https://www.who.int/publications -detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-
communityduring-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-
ncov)outbreak, accessed 15 May 2020).
WHO (2020b). Contact tracing in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization.
(https://www.who.int/publications-detail/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19, accessed 15 May 2020).
WHO (2020c). Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their
contacts. Geneva: World Health Organization. (https://www.who.int/publications-detail/homecare-for-
patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptomsand-
management-of-contacts, accessed 15 May 2020).
WHO (2020d). Infection prevention and control for long-term care facilities in the context of COVID-19. Geneva:
World Health Organization. (https://www.who.int/publications-detail/infection-preventionand-control-for-
long-term-care-facilities-in-the-context-of-covid-19, accessed 15 May 2020).
WHO (2020e). Technical guidance #1. Strengthening the Health Systems Response to COVID-19. Copenhagen:
WHO Regional Office for Euro pe.
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/436354/strengthening-health-systemsresponse-
COVID-19-technical-guidance-1.pdf, accessed 15 May 2020). WHO (2020e). Responding to COVID-19:
Real-time training for the coronavirus disease outbreak [website]. Geneva: World Health Organization.
(https://openwho.org/channels/covid-19, accessed 15 May 2020).
WHO (2020f). Gender and COVID-19. Advocacy brief, 14 May 2020. Geneva: World Health Organization.
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332080/WHO-2019-nCoV-Advocacy_brief-Gender2020.1-
eng.pdf, accessed 15 May 2020).
WHO (2020h). Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is
suspected. Interim guidance, 13 March 2020. Geneva: World Health Organiza tion.
(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf, accessed 15
May 2020).
WHO (2020i). Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Maintaining Essential Health Services and
Systems. Geneva: World Health Organization. (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-guidance/maintaining-essential-health-services-and-systems, accessed 15 May
2020).
Wong K, Lum T, Wong G (2020). The COVID-19 long-term care situation in Hong Kong: Impact and measures.
International Long Term Care Policy Network (https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/04/HongKong-
COVID-19-Long-term-Care-situation-27-April-2020-1.pdf, accessed 15 May 2020).
Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD, Wilber KH (2017). Elder abuse prevalence in community settings: a systematic
review and meta analysis. Lancet Glob Health. 5(2):e147–e156. doi: 10.1016/S2214109X(17)30006-2.
Yon Y, Ramiro-Gonzalez M, Mikton C, Huber M, Sethi D (2019). The prevalence of elder abuse in institutional
settings: a systematic review and meta -analysis. Eur J Public Health.29(1):58–67.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6359898/, accessed 15 May 2020).
To KK, Tsang OT, Leung WS, Tam AR, Wu T-C, Lung DC et al. (2020). Temporal profiles of viral load in posterior
orpharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV2. Lancet Infect
Dis.20:565–574. (20/6/2020).

54


8. QUARANTENA ED ISOLAMENTO: QUANDO FARLI E PER QUANTO TEMPO




Le persone positive al COVID-19, purtroppo, sono numerose in tutti gli ambiti della nostra attività
ed hanno ovviamente un impatto anche su coloro che vivono e lavorano con loro per cui può essere
utile fare un po’ di chiarezza sulla quarantena e l’isolamento, su quanto durano e su chi deve farla.


Intanto chiariamoci sui termini
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle
persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e
condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte al COVID-19, con l’obiettivo di
monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Si parla di “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) quando una persona:
 vive nella stessa casa di un malato di COVID-19;
 ha avuto un contatto fisico diretto con un malato (per esempio la stretta di mano);
 ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un malato (ad esempio toccare a
mani nude fazzoletti di carta usati);

55

 ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un malato, a distanza minore di 2 metri e di
almeno 15 minuti;
 si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale)
con un malato in assenza di dispositivi di protezione individuale;
 è a contatto con un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un malato
senza dispositivi di protezione individuale;
 ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Quarantena, isolamento e tamponi nelle diverse situazioni
Recentemente, il Ministero della Salute, con circolare del 12/10/2020 ha fornito delle nuove
indicazioni sulla durata della quarantena e dell’isolamento e sui tamponi da fare per le persone
positive al Covid-19 o che entrano in contatto con loro. Non è facile orientarsi perché la durata
dell’isolamento/quarantena può essere di 10, di 14 o di 21 giorni. La tab. 1 riepiloga tale indicazioni
insieme allo schema (vedi sopra) realizzato dal Dipartimento della Protezione civile della
presidenza del Consiglio dei ministri con l’intento di fare la necessaria chiarezza.

Tab. 1 – COVID-19. Quarantena ed isolamento nelle diverse situazioni
SITUAZIONI PROCEDURE DA OSSERVARE
Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-
2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale
risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni +
test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un
test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni
senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi +
test).
Casi positivi a lungo
termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a
risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di
assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono
perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e
microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti
immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti
asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e
identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al
caso;
oppure

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 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con
un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
contatti stretti di contatti
stretti di caso (ovvero non vi
sia stato nessun contatto diretto con il
caso confermato)
Si raccomanda di non prevedere quarantena né l’esecuzione di test
diagnostici, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali
test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno
screening di comunità.
Si raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto
regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;

Bibliografia
Circolare Ministero della Salute 0032850 del 12/10/2020: COVID-19: indicazioni per la durata ed
il termine dell’isolamento e della quarantena. (3/11/2020).

57

9. LA CIRCOLARE DEL MINISTERO SULLE VISITE DEI PARENTI NELLE
STRUTTURE PER ANZIANI
Quando la circolare contrasta con la legge

Il tema delle visite dei parenti agli anziani ospitati nelle strutture residenziali è importante perché
l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio
nella popolazione anziana per lo stato di salute fisica e mentale.
Purtroppo il quadro normativo che definisce questi momenti e delinea le disposizioni per la loro
realizzazione è contraddittorio ed alimenterà ulteriori confusioni e sofferenze per gli anziani e le
loro famiglie.
Facciamo il punto della situazione.
Il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio firma il DPCM con la chiusura delle strutture per
anziani alle visite dei parenti. Il testo, poi confermato anche nei decreti successivi, recita
testualmente: “l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.
Il testo è chiaro e limita l’accesso dei parenti alle sole eccezioni (fine vita, ecc.).
La valutazione spetta alle direzioni sanitarie delle strutture. Su questo aspetto continuano
imperterriti gli errori della normativa sin dal marzo 2020. A proposito della direzione sanitaria
occorre precisare che le RSA, in effetti, hanno una direzione sanitaria ma tutte le altre strutture per
anziani (residenze protette, case di riposo, case protette, ecc.) che costituiscono la maggioranza dei
posti letto non hanno una direzione sanitaria perché la normativa non la prevede. Per tutte queste
strutture, chi deve prendere la decisione di ammettere o meno i parenti, il medico di medicina
generale dell’ospite o la direzione amministrativa della struttura? Ci sono stati articoli, segnalazioni
al Ministero, ma niente. Il testo del DPCM più volte riapprovato rimane sempre lo stesso creando
confusione ed incertezza nella sua applicazione.
Il 30 novembre il Ministero della Salute emana la circolare relativa alle “Disposizioni per l’accesso
dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i
nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura” (che trovate in versione integrale
alla fine di questo articolo).
La circolare fornisce indicazioni individuando due diverse situazioni:
1. Strutture socioassistenziali e sociosanitarie ove sia presente un caso Covid-19 o un
focolaio in atto.
In queste strutture viene sospeso l’accesso ai parenti e ai visitatori degli ospiti delle strutture
residenziali per anziani.

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2. Strutture socioassistenziali e sociosanitarie ove NON sia presente un caso Covid-19 o
un focolaio in atto.
Per queste strutture si danno le seguenti indicazioni:
2.1. Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza ed in particolare
di depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, debbono essere assicurate le visite dei
parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli
ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di
protezione e adeguate condizioni ambientali.
2.2. È necessario che tutte le strutture residenziali approntino adeguate misure perché ad ogni ospite
sia data facoltà di collegarsi regolarmente in modalità digitale con i propri congiunti e amici, al fine
di scongiurare un isolamento forzato e garantire per quanto possibile occasioni di relazione sociale e
affettiva.
2.3. Deve essere favorita la ripresa delle attività sanitarie e sociosanitarie eventualmente sospese
quali, ad esempio, fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale.
2.4. Le direzioni sanitarie debbono predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità di
visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture. Si sollecitano soluzioni
tipo “sala degli abbracci” dove un contatto fisico sicuro può arrecare beneficio agli ospiti in
generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare; devono comunque essere previsti adeguati
protocolli al fine di garantire il contenimento del rischio e la sicurezza degli ospiti, dei lavoratori,
dei volontari e dei visitatori.
2.5. Si ricordano le indicazioni per il tracciamento di tutti gli ingressi e l’opportunità di attivare
forme di monitoraggio sulle visite e i contatti effettuate nelle residenze.

La circolare contrasta con la normativa nelle strutture free-covid
In base alla circolare pertanto sono da riattivare, pur con tutte le precauzioni, le visite dei parenti
agli anziani collocati nelle strutture residenziali che non vedono al loro interno la presenza di un
caso positivo al COVID-19 mentre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, più volte
reiterato, ha sospeso tali visite (salvo eccezioni).
Tutti sanno che una circolare non può modificare una legge o un decreto. E allora quale norma
applicare?
Dopo la lettura della circolare ho pensato ad un cambio di rotta normativo anticipato dalla circolare
ministeriale per cui ho atteso con grandi aspettative il testo del nuovo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che puntualmente è arrivato il 3 dicembre. Sicuramente questa apertura ai
parenti sarà contenuta nel nuovo Decreto, mi sono detto. Ed invece l’art. 1, comma 1 lett dd) recita
sempre la stessa frase dei precedenti decreti: “l'accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e

59

strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione”. Nessuna apertura rispetto ai contenuti della circolare
ministeriale.

Qualche valutazione
Possibile che a livello di Ministero di Salute e di Presidenza di Consiglio non si concordi una linea
comune su questi temi? O che l’uno non sappia quel che fa l’altro? E adesso a livello locale, nelle
oltre 4.600 strutture per anziani, che succederà? Nella migliore delle ipotesi ci sarà una
applicazione disomogenea della norma per tutte le strutture che non hanno casi positivi e questo non
farà che aumentare la sofferenza di anziani e loro familiari che vedranno in questo una ulteriore
ingiustizia. E poi con quale stato d’animo le strutture residenziali apriranno alle visite dei parenti in
questa fase con il sostegno della circolare sapendo che un eventuale nuovo caso positivo potrebbe
essere imputato proprio a questa apertura ai parenti effettuata in violazione della legge? E poi
ancora, chi prenderà le relative decisioni di apertura ai parenti visto che la maggior parte delle
strutture per anziani non hanno, per legge, una direzione sanitaria?
In questa vicenda, c’è da chiedersi se si sono cercate soluzioni o scarichi di responsabilità. Il quadro
normativo relativo alle visite ed alle relazioni dei parenti con gli anziani accolti nelle strutture
residenziali prevede utili indicazioni insieme a contraddizioni ed elementi di confusione mentre
invece c’è bisogno di indicazioni applicabili e coerenti. Gli anziani fragili ospitati nelle strutture
residenziali e la pandemia Covid-19 meritano ben altre attenzioni.




(testo integrale)
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE
30 novembre 2020
Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali,
sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi
nella struttura.
Le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, comunque denominate e gli hospice,
ospitano persone anziane o disabili che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente
fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da COVID-19. Per questo motivo si sono
rese necessarie misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per
tutelare la salute degli assistiti in queste strutture. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020 è

60

stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fornito “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale decreto prevede,
all’articolo 2, comma 1, lettera q), che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione”. La predetta disposizione è stata confermata dai successivi decreti, da ultimo dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
(G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020). In particolare, l’articolo 1, comma 9, lettera dd),
del citato D.P.C.M 3 novembre 2020, ribadisce che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e
strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione
sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione”. D’altra parte, l’attuazione di tali misure, tra cui il distanziamento fisico e
le restrizioni ai contatti sociali imposte dalle norme volte al contenimento della diffusione del
contagio hanno determinato una riduzione dell’interazione tra gli individui e un impoverimento
delle relazioni socioaffettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente
instabile, possono favorire l’ulteriore decadimento psicoemotivo determinando poi un aumentato
rischio di peggioramento di patologie di tipo organico. familiari hanno dovuto affrontare la distanza
dal proprio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento
difficile come quello attuale. In tale contesto si collocano le proposte della “Commissione per la
riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana”, istituita presso il
Ministero della Salute con DM 8 settembre 2020, riguardanti la ripresa in sicurezza di visite e
contatti presso gli anziani in strutture residenziali, che, a partire dall’analisi degli elementi di
criticità caratterizzanti il sistema residenziale sociosanitario per la terza età, individuano soluzioni
organizzative utili per ripristinare in sicurezza le attività socio-relazionali all’interno delle strutture
stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie. Tenuto conto delle suddette indicazioni e in
coerenza con quanto previsto dal rapporto dell’ISS “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il
controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”
Versione del 24 agosto 2020, per garantire uniformità di applicazione delle citate disposizioni e per
assicurare il pieno accesso in sicurezza di parenti e visitatori presso le strutture residenziali
socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, si forniscono ulteriori chiarimenti e indicazioni, ferme
restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche
attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici. Tali indicazioni sono valide nell’attuale
contesto di diffusa circolazione del virus.
1. Indicazioni generali
1.1. Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti
fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale,

61

in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da
ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per
evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le
visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate
condizioni ambientali.
1.2. È necessario che tutte le strutture residenziali approntino adeguate misure perché ad ogni ospite
sia data facoltà di collegarsi regolarmente in modalità digitale con i propri congiunti e amici, al fine
di scongiurare un isolamento forzato e garantire per quanto possibile occasioni di relazione sociale e
affettiva. In particolare, questi strumenti sono fondamentali laddove le condizioni epidemiologiche
dell’area in cui si trova la struttura non permettano visite frequenti in presenza.
1.3. Deve essere favorita la ripresa - nel rispetto delle previste misure di contenimento del rischio -
delle attività sanitarie e sociosanitarie eventualmente sospese quali, ad esempio, fisioterapia,
logopedia e terapia occupazionale e deve essere facilitato - previa adeguata
informazione/formazione sul rischio e sulle misure da attuare per mitigarlo - l’apporto degli
assistenti sociali, assistenti personali e del volontariato, in considerazione del contributo da essi
fornito agli ospiti in termini di mantenimento delle abilità fisiche e socio-relazionali.
1.4. Vanno sviluppate e diffuse buone pratiche nella gestione dei contatti e della rete sociale degli
ospiti, sia in presenza che a distanza, e modalità per valutarne l’impatto in termini di efficacia e di
sicurezza. Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la
possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture. Si
sollecitano soluzioni tipo 5 “sala degli abbracci” dove un contatto fisico sicuro può arrecare
beneficio agli ospiti in generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare; devono comunque
essere previsti, per le eventuali diverse tipologie di soluzioni individuate, adeguati protocolli - in
particolare, ad esempio, in riferimento alle misure igieniche da rispettare ed ai dispositivi di
protezione da indossare - al fine di garantire il contenimento del rischio e la sicurezza degli ospiti,
dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori.
1.5. Si ricordano le indicazioni per il tracciamento di tutti gli ingressi e l’opportunità di attivare
forme di monitoraggio sulle visite e i contatti effettuate nelle residenze.

2. Test antigenici rapidi per i visitatori alle strutture residenziali autorizzati dal direttore
della struttura.
Al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già messo in atto in
alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite la
possibilità di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti. Questi
test possono essere effettuati direttamente in loco e, in caso di esito negativo, i visitatori sono
autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore della struttura. In tal
modo si coniuga la salvaguardia della salute e la necessità della vicinanza dei propri cari.
Nell’attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un’elevata circolazione virale, è altamente
probabile il riscontro di soggetti positivi a SARS- CoV-2 che potrebbero trasmettere l’infezione e
quindi risulta di fondamentale utilità l’impiego razionale di metodiche di screening che siano

62

validate come riportato dalla circolare del Ministero della Salute del 30 ottobre 2020 n. 35324 “Test
di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”. L’utilizzo dei test antigenici rapidi è
ormai riconosciuto a livello internazionale quale strumento di comprovata efficacia soprattutto nelle
indagini di screening, al fine di identificare precocemente casi SARS-CoV-2 positivi e mettere in
atto strategie di contrasto e contenimento dell’infezione. Il ricorso a tale misura non prescinde dal
rispetto e dall’adozione delle indicazioni e precauzioni standard contenute nel Rapporto ISS
COVID-19 n.4/2020 Rev. 2, a cui i visitatori autorizzati devono attenersi al fine di prevenire e
ridurre il rischio di casi COVID-19. In particolare, è necessario vigilare che i visitatori si attengano
scrupolosamente alle indicazioni sui comportamenti da tenere durante l’intera durata del periodo
trascorso all’interno della struttura stessa (per ulteriori approfondimenti si rimanda al Rapporto ISS
COVID-19 n.4/2020 Rev.2.
3. Test molecolari per lo screening dei nuovi ingressi di assistiti e per il personale delle
strutture.
Il test antigenico rapido al momento è indicato in quei contesti in cui sono vantaggiosi
l’identificazione e l’isolamento rapido dei positivi a tutela dei soggetti fragili a rischio di
complicanze e delle larghe comunità chiuse permettendo, inoltre, una veloce identificazione dei casi
evitando così la diffusione del virus. Tuttavia, i test antigenici rapidi attualmente a disposizione
hanno una minore sensibilità (ovvero la capacità di rilevare correttamente tutti i soggetti positivi) e
il documento del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità “Test di laboratorio per SARS-
CoV-2 e loro uso in sanità pubblica” contenuto nella Circolare del Ministero della Salute n. 35324
del 30 ottobre 2020, specifica che il test molecolare permette di identificare con la massima
sensibilità i soggetti positivi per tutelare i fragili a rischio di complicanze e le larghe comunità a
rischio di cluster. Il test molecolare è pertanto quello raccomandato per l’ingresso di assistiti in
larghe comunità chiuse (RSA, strutture per soggetti con disabilità mentale, altro) e per lo screening
degli operatori 6 sanitari/personale che operano in contesti ad alto rischio.
4. Sospensione dell’accesso ai visitatori nelle strutture socioassistenziali e sociosanitarie
qualora sia presente un caso Covid-19 o un focolaio in atto.
Il mantenimento delle strutture socioassistenziali e sociosanitarie quanto più possibile COVID-free
è indispensabile per la salute degli assistiti e di tutto il personale operante all’interno. Tuttavia,
qualora si verificasse l’insorgenza di una positività in un soggetto, come previsto dal Rapporto ISS
COVID-19 n. 4/2020 Rev 2, è necessario sospendere le visite. Le visite agli assistiti in isolamento o
in quarantena possono essere tuttavia consentite in casi selezionati secondo la valutazione dei
Direttori delle strutture e in base alle possibilità delle stesse di gestire in modo completamente
autonomo (es. aree completamente separate e con staff differenziato) le aree con pazienti COVID-
19 da quelle con gli assistiti negativi. In questo contesto le strutture devono assicurare il
potenziamento della possibilità di relazioni a distanza con diverse modalità e garantire costante
informazione sullo stato di salute degli ospiti ai propri familiari.

5. Sospensione di nuovi ingressi nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali
con casi tra gli assistiti.

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Alla luce delle difficoltà a definire in tempi brevi l’effettiva circolazione del virus all’interno di una
struttura in cui un assistito è risultato positivo, a causa del tempo di incubazione che può arrivare
anche a 14 giorni, si raccomanda di sospendere gli ingressi di nuovi assistiti nella struttura sino alla
risoluzione del focolaio. Può essere considerato l’ingresso di nuovi assistiti in caso siano presenti
assistiti positivi, secondo la valutazione dei Direttori delle strutture e in base alle possibilità delle
stesse di gestire in modo completamente autonomo (es. aree completamente separate e con staff
differenziato) le aree con pazienti COVID-19 da quelle con gli assistiti negativi.

6. Hospice.
Nelle strutture residenziali la visita può essere autorizzata in situazioni di fine vita di assistiti affetti
da COVID-19, dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici. In
particolare, negli hospice, considerata la loro natura, questa pratica deve essere quanto più possibile
applicata. Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le
precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Nelle situazioni di fine vita, su richiesta dell’assistito o dei familiari, si consideri anche di
autorizzare l’assistenza spirituale, ove non sia possibile attraverso modalità telematiche, con tutte le
precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Può essere considerato l’ingresso di nuovi assistiti in caso siano presenti assistiti positivi, secondo
la valutazione dei Direttori delle strutture sentiti i risk manager.
7. Misure organizzative e di prevenzione delle infezioni.
Si raccomanda alle Direzioni delle strutture di attuare tutte le misure di prevenzione delle infezioni
e di programmazione e la gestione delle visite di cui al Rapporto ISS n. 4/2020, nella sua versione
più aggiornata, in particolare quelle previste nel paragrafo “Misure di carattere organizzativo per
prevenire l’ingresso di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 nelle strutture residenziali”.
Si raccomanda altresì di attuare la formazione specifica degli operatori della struttura così come
previsto nel paragrafo “Formazione e addestramento del personale per la corretta adozione delle
misure di prevenzione, protezione e precauzioni di isolamento” del sopracitato Rapporto ISS n.
4/2020 nonché di vigilare sul rispetto delle misure igieniche e di prevenzione individuate per il
contenimento del rischio, da parte degli operatori, volontari, ospiti e visitatori della struttura.”
(8/12/2020).

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2° parte


LA NORMATIVA

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2020
10. LA SANITA’ NEL D.L. 18/2020 (Cura Italia)



Il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID 19” denominato “Cura Italia” contiene numerosissime norme sulla sanità.

Di seguito vengono sintetizzate tutte le norme di carattere sanitario contenute nel D.L. 18/2002
comprensive degli emendamenti approvati in sede di conversione in legge del Decreto (al Senato).

Nel Decreto Legge “Cura Italia” sono state inserite anche le norme sanitarie già comprese negli
altri due decreti legge varati in queste settimane al fine di avere un testo unico di riferimento per
l'emergenza.
Le numerose norme di interesse sanitario sono, ovviamente, finalizzate a mettere il sistema
sanitario nelle migliori condizioni per affrontare adeguatamente l'emergenza Covid-19. Ecco, di
seguito, le norme di carattere sanitario, organizzate in 4 temi:
a. Norme sul personale sanitario (le norme per favorire l’assunzione di personale sanitario);
b. Norme sull’organizzazione sanitaria (le norme per adeguare l’organizzazione sanitaria
all’emergenza Covid-19);
c. Dispositivi medici e apparecchiature (le norme per favorire la produzione e l’acquisizione
dei dispositivi di protezione e di alcune apparecchiature);
d. Finanziamenti ed altre norme sanitarie.


A. NORME SUL PERSONALE SANITARIO

Articolo 1
(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale)
Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni
di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende del SSN direttamente
impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, i fondi contrattuali per le
condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di
lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati nel
limite dell’importo pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020.
Stanziati, per il 2020, 100 milioni per il reclutamento di specializzandi e il richiamo di medici in
pensione, come già previsto dal decreto legge 14/2020.

Articolo 2
(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con
durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari
veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della
prevenzione.

Articolo 2-bis
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi
di lavoro autonomo a personale sanitario)

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Si potrà procedere al reclutamento di operatori sanitari, socio sanitari e di specializzandi, anche
non collocati in graduatoria. A questi ultimi potranno essere conferiti incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020.
I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continueranno
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica,
integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, verrà riconosciuto ai fini del
ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma
restando la durata legale del corso, dovranno assicurare il recupero delle attività formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Si potrà anche procede ad assunzioni come previsto dalla manovra 2019. Pertanto le aziende e gli
enti del Ssn, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale
previsti, potranno procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. In
questo caso il contratto non potrà avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione
specialistica, e potrà essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione
medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
Questi incarichi potranno essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
L'attività di lavoro prestata per non meno di novanta giorni durante lo stato d'emergenza e
comunque sino alla scadenza del contratto di lavoro, integra il requisito dell'anzianità lavorativa.
Fino al 31 luglio 2020, per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del Covid-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni, verificata l'impossibilità di
assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, potranno conferire
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non
superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici,
veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in
quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

Articolo 2-ter
(Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)
Le aziende e gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché
di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, potranno, durante la vigenza
dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso
pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari. Gli incarichi
avverranno attraverso procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio
orale, comprese forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito
dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, e avranno la durata di un
anno e non saranno rinnovabili. Questi incarichi, se necessario, potranno essere conferiti anche in
deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli di spesa per il personale.
Le attività professionali svolte costituiranno titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi
di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche potrà essere svolto con modalità a distanza e
la prova pratica si svolgerà, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio
pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio.

Articolo 2-quinquies

67

(Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta)
Al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale verrà consentita l'instaurazione di un
rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da
computarsi nel monte ore complessivo. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica
e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le
ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività
pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo.
In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di
assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio verrà sospesa. Il periodo di attività, svolto
dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, sarà riconosciuto ai fini del
ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Allo stesso modo, sempre per la durata dell'emergenza epidemiologica, i medici iscritti al corso di
specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo potranno assumere incarichi provvisori o
di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il
periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza,
verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicureranno il recupero
delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti.

Articolo 2-sexies
(Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)
Le Asl e gli enti del Servizio sanitario nazionale potranno procedere per l'anno 2020 ad un aumento
del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive
da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6
milioni di euro.

Articolo 2-septies
(Disposizioni urgenti in materia di volontariato)
Per il periodo della durata dello stato emergenziale non si applicherà il regime di incompatibilità di
cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 5. La citata norma che è
stata sospesa prevede che “La qualità di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di
cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

Articolo 5-sexies
(Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)
Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza
epidemiologica non si applicheranno le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una
protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le
rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 7

68

(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
Vengono rinforzati temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate,
attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, viene stata stimata la
necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120
medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma
eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per gli
ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie
per il personale militare prevista dal Codice dell’ordinamento militare. Gli oneri previsti sono di
euro 13.749.052 per l’anno 2020 e a euro 5.661.374 per l’anno 2021.

Articolo 11
(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca
dell’Istituto Superiore di Sanità)
Lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'Istituto viene inoltre autorizzato ad assumere a tempo
determinato, per il triennio 2020-2022, 50 unità di personale.

Articolo 13
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in
materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)
Per la durata dell’emergenza epidemiologica viene consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche
professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una
professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli
interessati dovranno presentare un'istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese
di provenienza alle regioni, che potranno procedere al reclutamento temporaneo di questi
professionisti.
Per la stessa durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di
professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE
titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.

Articolo 14
(Sorveglianza sanitaria)
La quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
covid-19 non verrà applicata agli operatori sanitari, agli operatori di servizi pubblici essenziali,
ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci,
dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata
per i subfornitori. Questi dovranno sospendere la propria attività solo nel caso di sintomatologia
respiratoria o esito positivo per covid-19.

Articolo 22-bis
(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e
operatori socio-sanitari)
Si istituisce un Fondo di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e
operatori socio-sanitari con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Queste risorse
vengono destinate ai familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari
impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che
"nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia
conseguita la morte per effetto diretto o 'come concausa' del contagio da Covid-19". Le modalità di
attuazione verranno individuate da un apposito Dpcm.

69


Articolo 102
(Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in
materia di professioni sanitarie)
Il decreto prevede anche che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Abolito quindi il vecchio esame
di stato.


B. NORME SULL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA


Articolo 3
(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
Le Regioni e le aziende sanitarie potranno stipulare contratti per l’acquisto di ulteriori prestazioni
sanitarie, in deroga al limite di spesa, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 richieda l’attuazione nel
territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b);
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in
data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e
nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione
necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della
salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di
perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del
1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate (incremento del 50%
posti letto in terapia intensiva e del 100% in pneumologia), mediante le prestazioni acquistate
con i contratti in essere alla data del presente decreto.
Qualora non si riesca a raggiungere questi obiettivi le Regioni e aziende sanitarie sono autorizzate a
stipulare contratti anche con strutture private non accreditate. Le strutture private, accreditate e non,
su richiesta delle Regioni o delle aziende sanitarie, dovranno mettere a disposizione il personale
sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature. Questi contratti saranno efficaci fino al
termine dello stato di emergenza.
Le Regioni potranno riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati la remunerazione di una
specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla
gestione dell’emergenza da Covid 19 secondo le disposizioni dei predetti piani. La determinazione
della remunerazione avviene in deroga alle disposizioni vigenti e terrà conto dei costi diretti ed
indiretti conseguenti alla sospensione delle attività assistenziali ordinarie e alla riprogrammazione
conseguente alla attuazione dei piani emergenziali.
Le Regioni, comprese quelle in piano di rientro, potranno riconoscere un incremento tariffario per le
attività rese a pazienti affetti da Covid-19, limitatamente alla permanenza dello stato di emergenza.
Per l'acquisto di queste ulteriori prestazioni sanitarie da strutture pubbliche viene autorizzata la
spesa complessiva di 240.000.000 euro per l'anno 2020, mentre per l'acquisto di prestazioni da
strutture private, accreditate e non, di 100.000.000 euro per l’anno 2020. Queste spese andranno a
valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.

Articolo 4
(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
Le regioni potranno attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree
sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e
assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid-19,
fino al termine dello stato di emergenza. I requisiti di accreditamento non si applicheranno alle

70

strutture di ricovero e cura per la dura ta dello stato di emergenza.
Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla
assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni. E per questo viene autorizzata una
spesa di 50 milioni.


Articolo 4-bis
(Unità speciali di continuità assistenziale)
Per garantire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di continuità
assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legge 14/2020 dovranno istituire, presso una sede di continuità
assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei
pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale sarà
costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale
prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità
assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via
residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità
speciale sarà attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività
svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale
dovranno comunicare all'unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo
dei pazienti. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività dovranno essere
dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e
seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte. Il triage per i pazienti che si recano
autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di
svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

Articolo 4-ter
(Assistenza a persone e alunni con disabilità)
Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali potranno
fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o
convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza
agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al
sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza e alla realizzazione delle attività previste
all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020.
Le Regioni hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di
comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con
disabilità.

Articolo 5-sexies
(Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)
Le Regioni potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non
urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

Articolo 6
(Requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e di beni immobili)

71

Il Prefetto potrà provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili
aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie.
Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il
confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si
consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente
competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è
necessario al fine delle verifiche della idoneità di requisiti minimi strutturali.

Articolo 17-quinquies
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)
Vengono qui riprese le misure per i Medici di famiglia già inserite nel Decreto Liquidità, dalla
teleassistenza per cronici e pazienti Covid all'anticipo degli aumenti contrattuali per dotarli di
strumenti per combattere il virus.



C. DISPOSITIVI MEDICI E APPARECCHIATURE



Articolo 5
(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogare finanziamenti mediante
contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese
produttrici di tali dispositivi. I dispositivi di protezione individuale saranno forniti in via prioritaria
ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza
Covid-19 e agli operatori sanitari e sociosanitari. Per questo viene autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2020.


Articolo 5-bis
(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)
Il Dipartimento della protezione civile fino al termine dello stato di emergenza è autorizzato ad
acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI), nonché a disporre pagamenti anticipati
dell'intera fornitura. Fino al termine dello stato di emergenza, è consentito l'utilizzo di dispositivi di
protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione
individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di questi dispositivi è valutata
preventivamente dal Comitato tecnico scientifico. Fino al termine dello stato di emergenza, in
coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali
evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo
a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa
valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Articolo 5-ter
(Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)

72

Vengono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, in via
sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno
e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia.

Articolo 5-quinquies
(Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)
Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia
intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus Covid-19, il Dipartimento della
protezione civile viene autorizzato ad acquistare cinquemila impianti di ventilazione assistita e i
relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. Per questo viene indicata una
spesa pari a 185 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul fondo per le emergenze nazionali.

Articolo 6
(Requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e di beni immobili)
Fino al termine dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile potrà
disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o
privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti
per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e
degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché
per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da
detta patologia. La requisizione in uso potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020, o oltre al termine al
quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.

Articolo 9
(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)
Viene autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi
sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi
urgenti e di biocontenimento. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida
o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

Articolo 15
(Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale)
Fino al termine dello stato di emergenza viene consentita la produzione di mascherine chirurgiche
in deroga alle vigenti norme.
Le aziende produttrici dovranno inviare all’Istituto superiore di sanità autocertificazione nella quale,
sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle
mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro
e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettere
all’Istituto superiore di sanità e all'Inail ogni elemento utile alla validazione delle mascherine
oggetto della stessa. L’istituto superiore di sanità e l'Inail, nel termine di 3 giorni dalla ricezione, si
dovrà pronunciare circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.

Articolo 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Per contenere il diffondersi del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero
territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di
protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, in coerenza con
le linee guida dell'Oms, in conformità alle attuali evidenze scientifiche e previa valutazione dell'Iss.

73

Inoltre, fino al termine dello stato di emergenza, si potrannno ultilizzare anche mascherine filtranti
prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Articolo 17
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per
l'emergenza epidemiologica da Covid)
Limitatamente al periodo dello stato di emergenza viene affidata ad Aifa la possibilità di accedere a
tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli. I dati delle sperimentazioni
riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei medicinali, per
pazienti con Covid-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione
tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico
dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

Art. 43
(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito
dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia
l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti
di protezione individuale.




D. FINANZIAMENTO ED ALTRE NORME SANITARIE




Articolo 17-bis
(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la
protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del
Covid-19, nonché per assicurare la diagnosi, l’assistenza e la terapia sanitaria dei contagiati ovvero
la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, i soggetti operanti nel Servizio nazionale
di protezione civile, nonché gli uffici del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e
delle strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e tutti i
soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte possono effettuare i
trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute, che risultino necessari all’espletamento delle
relative funzioni nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19.

Articolo 17-quater
(Proroga validità tessera sanitaria)
La validità delle tessere sanitarie viene prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della
Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non sarà efficace per la tessera europea di
assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.

Articolo 18
(Rifinanziamento fondi)
Viene previsto un incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale 2020 e,
sempre per il 2020, di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali. Le Regioni e gli enti
dei rispettivi servizi sanitari regionali provvederanno, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di

74

un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una
tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso
confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione
è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da
approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia, e delle
finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

Non è stata approvata
Non è stato invece approvata la proposta per introdurre una responsabilità professionale
“limitata” per operatori e Aziende in questo periodo di emergenza . Su questo tema, il governo
dovrebbe aprire presto un tavolo di confronto tecnico-politico, con il duplice obiettivo di tutelare sia
gli operatori sanitari in prima linea nella gestione dell'emergenza covid-19, sia le Aziende sanitarie.
Il rischio è che migliaia di richieste risarcitorie indirizzate verso ospedali e Asl potrebbero minare la
sostenibilità del Ssn pubblico erodendo risorse destinate alle cure.


Bibliografia
Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID 19”.
Rodriquez G., Decreto “Cura Italia”. Via libera dal Senato alla fiducia. Nel testo assorbite molte
norme dei precedenti decreti legge. Alla sanità vanno 1,410 miliardi in più nel 2020. Più risorse
per il personale e norme per DPI e terapie intensive, Quotidiano Sanità, 9/4/2020: link:
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=83868 (14/4/2020).

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11. COVID-19. LE NORME NAZIONALI PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER
ANZIANI




Il presente articolo si pone l’obiettivo di ricostruire il quadro normativo e gli indirizzi nazionali
forniti alle strutture residenziali per anziani per affrontare l’emergenza COVID-19.

La pandemia di COVID-19 in Italia ha avuto le sue manifestazioni epidemiche iniziali il 31 gennaio
2020, quando due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al virus SARS-CoV-
2 a Roma. Un focolaio di infezioni di COVID-19 è stato successivamente rilevato il 21 febbraio
2020 a partire da 16 casi confermati in Lombardia, a Codogno, in provincia di Lodi.
Le prime misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 sono state approvate con il D.L.
n.6 del 23/2/2020. Le misure sono rivolte essenzialmente alla popolazione e non vi sono
provvedimenti che coinvolgono le strutture residenziali per anziani.
Le prime norme correlate al COVID-19 che riguardano le strutture residenziali per anziani
compaiono nel DPCM dell’8 marzo 2020 a cui faranno poi seguito altri indirizzi e norme contenuti
in tre circolari e, per ultimo, in un decreto ministeriale del 30 aprile 2020 (Cfr. Tab. 1).

Tab. 1 – Norme e indirizzi nazionali correlati al Covid-19 alle strutture residenziali per
anziani
Atto normativo Data Contenuti
Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri
8/3/2020 Accesso dei parenti limitato a quelli autorizzati dalla direzione
sanitaria.
Circolare del Ministero
della Salute n. 11715
25/3/2020 Potenziamento e formazione del personale delle RSA; Tamponi e
DPI per il personale; stretto monitoraggio assistiti; strutture dedicate
per i pazienti Covid-19.
Circolare del Ministero
della Salute n.7865
3/4/2020 Priorità per i tamponi diagnostici per gli ospiti e gli operatori delle
strutture residenziali per anziani.
Circolare del Ministero
della Salute n.13468
18/4/2020 Indicazioni di dettaglio per ridurre i rischi di contagio e per gestire gli
anziani con COVID-19.
Decreto del Ministro
della Salute
30/4/2020 Definizione degli indicatori (opzionali per le strutture residenziali)
per il monitoraggio dell’epidemia.


1. Il DPCM dell’ 8/3/2020
La prima importantissima norma arriva con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 (art. 2) che stabilisce che “l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e
strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione”.
Sono già passati 16 giorni dai primi casi italiani di infezioni. In questo periodo alcune strutture
avevano già preso provvedimenti in questo senso, altre avevano ridotto la possibilità di accesso
alle strutture ed altre ancora avevano continuato l’attività senza restrizioni significative della

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possibilità di accesso alle strutture. La norma finalmente forniva un punto di riferimento
importante ma, purtroppo , arrivava tardi dato che la chiusura alle visite stabilita l’8 di marzo, per
effetto dei tempi di infezione e incubazione, ha prodotto effetti sugli ospiti delle strutture fino alle
due settimane successive.
Il DPCM, inoltre, stabilisce che l'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali per
anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura
4
. Questa
formulazione pone un problema che si riproporrà in tutti gli atti successivi che riconducono tutte
le diverse strutture residenziali per anziani alla sola tipologia delle RSA.
Secondo il quadro normativo nazionale
5
, che le regioni hanno variamente interpretato, le strutture
residenziali per anziani sono invece riconducibili ad almeno 4 tipologie che sono caratterizzate
dalla diversa tipologia di ospiti e dalla diversa dotazione di strutture, organizzazione e personale
(Cfr. Tab.2).
Tab. 2 –Classificazione delle strutture residenziali

per anziani non autosufficienti
Codice e
denominazione
Prestazione Strutture tipiche Standard
assistenziali*
R2

Unità d'offerta
Residenziali
Estensive
Trattamenti erogati in Unità d'offerta
Residenziali Estensive a persone non
autosufficienti con elevata necessità di
tutela sanitaria (come ad esempio:
cure mediche e infermieristiche
quotidiane, trattamenti di recupero
funzionale, somministrazione di terapie
e.v., nutrizione enterale, lesioni da
decubito profonde etc.).
RSA Assistenza medica: 160
minuti / die per nucleo;
Infermiere h 24;
Assistenza globale > 140
min.;
Assistenza infermieristica >
45 min.
R2D

Unità d'offerta
Residenziale a
persone con
demenza senile
Trattamenti erogati in Unità d'offerta
Residenziale a persone con demenza
senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico
e' associato a disturbi del comportamento
e/o dell'affettività che richiedono
trattamenti estensivi di carattere
riabilitativo, riorientamento e tutela
personale in ambiente «protesico».
RSA demenze;
Nuclei
Alzheimer RSA
Assistenza: 120 minuti / die
per nucleo;
Infermiere h 12;
Assistenza globale > 140
min.;
Assistenza infermieristica >
36 min.
R3

Unità d'offerta
Residenziali di
mantenimento
Trattamenti erogati in Unità d'offerta
Residenziali di lungoassistenza e di
mantenimento, anche di tipo
riabilitativo, erogate a persone non
autosufficienti con bassa necessità di tutela
Sanitaria (Unità d'offerta residenziale di
Mantenimento).
Residenze
protette;
Case protette
Assistenza medica: 80
minuti / die per nucleo;
Infermiere h 8;
Assistenza globale > 100
min.;
Assistenza infermieristica >
20 min.
Case di riposo ed
altre strutture per
anziani
autosufficienti
Strutture residenziali comunitarie per
anziani autosufficienti.
Case di riposo ed
altre strutture per
anziani
autosufficienti
“eventuali prestazioni
sanitarie programmate in
relazione alle specifiche
esigenze dell’utenza ospitata
assimilabili alle forme di

4
La disposizione è stata confermata fino al 14 giugno 2020 dal D.P.C.M. 17/5/2020.
5
Decreto Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali del 17 dicembre 2008: “Istituzione della banca dati
finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali”; Decreto Ministro Solidarietà sociale n.
308 del 21/5/2001: “Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8
novembre 2000, n. 328".

77

assistenza rese a domicilio”
(DM 308/2001)
Note: *Per Guardia Medica h 24, si intende la presenza del medico su 24 ore nella struttura nel suo insieme. L ’assistenza indicata
come copertura oraria ( h. ) è riferita alle ore di copertura per nucleo. L’assistenza globale è riferita al totale dei minuti lavorati
giornalmente da infermieri, OSS, terapisti, per nucleo, per ospite (tot minuti / 20); la specifica “assistenza infermieristica” è un “di
cui”. Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali Decreto 17/12/2008; Decreto Ministro Solidarietà
sociale n. 308 del 21/5/2001


A proposito della direzione sanitaria citata dalla normativa occorre precisare che le RSA, in effetti,
hanno una direzione sanitaria ma tutte le altre strutture per anziani (residenze protette, case di
riposo, case protette, ecc.) che costituiscono la maggioranza dei posti letto non hanno una
direzione sanitaria perché la normativa non la prevede. Per tutte queste strutture, chi deve
prendere la decisione di ammettere o meno i parenti, il MMG dell’ospite o la direzione
amministrativa della struttura?


2. La circolare del Ministero della Salute del 25/3/2020
Il 25/3/2020 il Ministero della Salute ha aggiornato con una nuova circolare le linee di indirizzo
organizzative dei servizi in corso di emergenza COVID-19 fornendo indicazioni organizzative
anche per i servizi territoriali.
Il Ministero, attraverso la circolare, esprime la consapevolezza della necessità di iniziative
immediate di carattere straordinario ed urgente, a livello territoriale, così da contribuire ad una
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, sia al fine di contenere la diffusione del contagio, sia con
funzione di filtro, necessario a frenare l’afflusso negli ospedali. La circolare si concentra su due
aspetti:
a. La presa in carico territoriale dei pazienti COVID-19 (che non viene trattata in questo
articolo);
b. Le Residenze sanitarie assistite (RSA).

Nel paragrafo dedicato alle RSA i messaggi importanti sono cinque:
1. Attivare una stretta sorveglianza e monitoraggio delle RSA ed il rafforzamento dei
setting assistenziali. La circolare comprende l’emergenza connessa agli ospiti/pazienti
ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistite, per i quali è necessario attivare una stretta
sorveglianza e monitoraggio nonché il rafforzamento dei setting assistenziali.
2. Identificare delle strutture residenziali ove trasferire i pazienti Covid-19. Nelle RSA
alberga la popolazione più fragile ed esposta al maggior rischio di complicanze fatali
associate all’infezione da COVID-19 e considerata l’esperienza delle Regioni precocemente
colpite dalla pandemia, è necessario che le regioni identifichino prioritariamente strutture
residenziali assistenziali dedicate ove trasferire i pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero, per evitare il diffondersi del contagio e potenziare il
relativo setting assistenziale.
3. Formazione del personale delle RSA. Dovranno essere previsti percorsi formativi e di
prevenzione specifica per tutto il personale delle RSA. É di fondamentale importanza che
tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e
aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e
protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19.

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4. Potenziamento del personale in servizio. É, indispensabile potenziare il personale in
servizio presso le strutture, anche attraverso i meccanismi di reclutamento straordinario già
attivato per le strutture di ricovero ospedaliero, nonché la possibilità di ricorrere a personale
già impiegato nei servizi semiresidenziali e domiciliari.
5. Effettuare in maniera sistematica tamponi e fornitura dei DPI. É indispensabile
effettuare in maniera sistematica tamponi per la diagnosi precoce dell’infezione a carico
degli operatori sanitari e socio-sanitari e dotarli dei dispositivi di protezione individuale.
Occorre, altresì, garantire la continuità dei servizi di mensa, lavanderia, pulizie e servizi
connessi, estendendo anche a questi operatori le misure mirate a definire una eventuale
infezione da SARS-CoV-2.

La circolare fornisce indicazioni essenzialmente alle regioni ma certo il richiamo alla formazione
del personale coinvolge direttamente anche tutte le strutture. Alcune formulazioni della circolare
suscitano però una serie di riflessioni e soprattutto interrogativi. La circolare continua a rivolgersi
esclusivamente ed esplicitamente alle sole RSA (residenze sanitarie assistenziali) pur essendo
queste i gestori della minoranza dei posti letto di tutte le strutture residenziali per anziani che sono
parimenti coinvolte dall’emergenza Covid-19. Si potrebbe logicamente supporre che le indicazioni
valgano anche per le altre strutture ma taluni passaggi come quello relativo alle direzioni sanitarie
delle strutture chiariscono che la circolare del Ministero, a meno di una clamorosa superficialità,
proprio alle RSA intende riferirsi.
La circolare sottolinea la necessità di potenziare il personale in servizio (in altre parti si parla di
“rafforzamento dei setting assistenziali”) e lo fa ipotizzando che le RSA siano dipendenti (o di
proprietà) dalle aziende sanitarie o dalle regioni. In questo senso va letto il richiamo all’utilizzo di
procedure di reclutamento straordinario già attivato per le strutture di ricovero ospedaliero,
nonché la possibilità di ricorrere a personale già impiegato nei servizi semiresidenziali e
domiciliari che, in genere, appartengono ad altri enti e soggetti. In realtà, le RSA e le altre
strutture residenziali per anziani sono in grande maggioranza di proprietà privata (profit e no
profit) e la quota detenuta dalle aziende sanitarie è inferiore al 5%. Per cui la quasi totalità delle
strutture non può accedere alle procedure di reclutamento straordinario già attivate per le strutture
di ricovero ospedaliero e non può disporre del personale già impiegato nei servizi semiresidenziali
e domiciliari perché, in gran parte, afferisce ad altri soggetti pubblici e privati. Ma se è
condivisibile che le strutture debbano potenziare il personale a disposizione nel caso di presenza di
casi Covid-19 andava chiarito da chi dovesse essere fornito questo personale. La questione non è
scontata. Le strutture per anziani, quando sono convenzionate, sono tenute a fornire un
determinato livello di personale. Ne possono fornire di più ma devono essere i loro committenti a
chiederglielo. Per altro, è altrettanto verosimile che il personale sanitario aggiuntivo possa essere
fornito, in emergenza, dalle aziende sanitarie stante il maggior bisogno sanitario degli ospiti delle
strutture (che potrebbe esulare dalle loro competenze) e dalla maggior velocità delle aziende
sanitarie nel reperimento di personale rispetto ad una struttura residenziale per anziani. Tutta
questa partita è quindi rimessa nelle mani delle regioni senza un indirizzo nazionale chiaro.

3. La circolare del Ministero della Salute del 3/4/2020

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La circolare del Ministero della Sanità del 3/4/2020 si occupa dei test diagnostici per rilevare la positività al
Covid-19. La circolare dispone che l'esecuzione del test diagnostico va riservata prioritariamente ai casi
clinici sintomatici/paucisintomatici e ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici, focalizzando
l’identificazione dei contatti a rischio nelle 48 ore precedenti all’inizio della sintomatologia del caso positivo
o clinicamente sospetto. Per garantire la sua efficacia nella strategia di ricerca dei casi e dei contatti,
l’esecuzione del test deve essere tempestiva.
Gli estensori della circolare ministeriale sono consapevoli delle difficoltà di accesso ai tamponi diagnostici
per cui precisano che in caso di necessità, ad esempio per carenza di reagenti, sovraccarico lavorativo del
personale di laboratorio o altro, si raccomanda di applicare, nell’effettuazione dei test diagnostici, i criteri di
priorità di seguito riportati:
 pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave (SARI), al fine di fornire indicazioni sulla
gestione clinica;
 tutti i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie
assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza, in considerazione del fatto che ivi risiedono i
soggetti esposti al maggior rischio di sviluppare quadri gravi o fatali di COVID-19. Sulla base delle
risultanze vengono adottate misure di controllo delle infezioni adeguate e DPI appropriati per proteggere
sia le persone vulnerabili che il personale dedicato all’assistenza;
 operatori sanitari esposti a maggior rischio per tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di
trasmissione nosocomiale; operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve
sintomatologia per decidere l’eventuale sospensione dal lavoro; operatori, anche asintomatici, delle RSA
e altre strutture residenziali per anziani;
 persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili, come persone anziane con
comorbidità quali malattie polmonari, tumori, malattie cerebrovascolari, insufficienza cardiaca, patologie
renali, patologie epatiche, ipertensione, diabete e immunosoppressione con segni di malattia acuta
respiratoria, che possono richiedere ospedalizzazione e cure ad alta intensità per COVID-19; ivi incluse
le persone vulnerabili, quali le persone che risiedono in residenze per anziani, dovrebbero essere
particolarmente fatti oggetto di attenzione;
 primi individui sintomatici all’interno di comunità chiuse per identificare rapidamente i focolai e
garantire misure di contenimento. Se la capacità di esecuzione dei test è limitata, tutti gli altri individui
che presentano sintomi possono essere considerati casi probabili e isolati senza test supplementari.
La circolare sui test diagnostici esprime grande attenzione per gli anziani ricoverati nelle strutture
residenziali. Gli anziani ospiti delle strutture residenziali e gli operatori che vi lavorano sono presenti in tutte
le classi di priorità fatta ovviamente eccezione per i pazienti ospedalizzati sintomatici. Nella realtà, le cose
sono andate diversamente. Nella prima fase, la carenza di tamponi diagnostici ha indotto erroneamente le
regioni a concentrare le attenzioni negli ospedali trascurando i luoghi più pericolosi per il Covid-19 e cioè le
strutture residenziali per anziani per cui la circolare purtroppo è arrivata tardi a correggere i comportamenti
delle regioni. Dopo l’arrivo della circolare, state il perdurare delle difficoltà nel reperire i reagenti per i
tamponi, i tempi di reazione delle regioni sono stati lenti.


4. La circolare del Ministero della Salute del 18/4/2020
Con la circolare del Ministero della Salute del 18/4/2020 si trasmette alle regioni e a tutti i soggetti
sanitari il documento elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo: “Indicazioni ad

80

interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali
sociosanitarie”.
Il documento è stato redatto e pubblicato dall’ISS in una prima versione il 16/3/2020. Solo la
seconda versione datata 17/4/2020 è stata trasmessa alle regioni e agli altri enti sanitari.
Le indicazioni di questo documento riguardano principalmente gli ambiti di prevenzione e
preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-
19. Le misure generali prevedono un rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di
prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) inclusa una adeguata
formazione degli operatori. Il rafforzamento deve prevedere una robusta preparazione della struttura
per prevenire l’ingresso di casi di COVID-19, e per gestire eventuali sospetti/probabili/confermati
che si dovessero verificare tra i residenti. Questo documento riguarda la necessità di un’adeguata
sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori per l’identificazione precoce di casi. Le strutture
devono essere in grado di effettuare un isolamento temporaneo dei casi sospetti e, in caso di
impossibilità di un efficace isolamento per la gestione clinica del caso confermato, effettuare il
trasferimento in ambiente ospedaliero o in altra struttura adeguata all’isolamento per ulteriore
valutazione clinica e le cure necessarie, come ad esempio in una struttura dedicata a pazienti
COVID-19. La circolare tratta nel dettaglio i seguenti argomenti:
a. Misure di carattere organizzativo per prevenire l’ingresso di casi COVID-19 in struttura;
b. Preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di COVID-19
sospetti/probabili/confermati;
c. Gestione dei casi confermati COVID-19;
d. Formazione, monitoraggio e sorveglianza attiva del personale.

a. Misure di carattere organizzativo per prevenire l’ingresso di casi COVID-19 in
struttura
Identificazione di un referente sanitario COVID-19. E’ necessario avere un referente per la
prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e specificatamente per
COVID-19 adeguatamente formato ed addestrato che possa fare riferimento ad un comitato
multidisciplinare di supporto nell’ambito della struttura o a livello aziendale in stretto contatto con
le autorità sanitarie locali. Se questo non fosse già presente, un referente per la prevenzione e
controllo di COVID-19 dovrebbe essere immediatamente designato e adeguatamente formato ed
addestrato (si raccomanda di seguire i Corsi FAD dell’ISS sulla piattaforma EDUISS2 e di fare
riferimento a documenti sulla prevenzione e controllo di COVID-19 dell’ISS3) che lavori con il
medico competente e i referenti del rischio clinico e del rischio infettivo dell’azienda sanitaria di
riferimento. Il referente dovrebbe agire in sinergia con la funzione di risk management, anche ai fini
dell’utilizzo di metodi e strumenti di gestione del rischio sanitario. Il referente sanitario per la
prevenzione e controllo delle ICA e di COVID-19 deve svolgere un ruolo di supporto e di esempio,
e costantemente ricordare agli operatori e ai residenti l’importanza delle misure preventive e
precauzioni relative al COVID-19. Dovrà inoltre effettuare o supervisionare il monitoraggio attento
delle pratiche (ad esempio l’igiene delle mani e l’igiene respiratoria), ma anche il rispetto delle
precauzioni di isolamento. Questa formulazione, che ipotizza l’esistenza nelle strutture residenziali
di un comitato multidisciplinare di supporto o del responsabile del risk management, fa riferimento

81

a strutture che nella pratica non esistono – se non nelle grandi catene private di strutture o nelle
poche strutture di proprietà delle aziende sanitarie - perché le normative esistenti non hanno mai
chiesto loro questo tipo di organizzazione. Inoltre, la proposta di una collaborazione fra il
referente Covid-19 delle strutture residenziali e i referenti del rischio clinico e del rischio infettivo
dell’azienda sanitaria di riferimento è una indicazione importante che nessuna regione ha però
adottato e di cui le aziende sanitarie non sono a conoscenza.
 Coordinamento di tutti gli interventi e garantire un flusso informativo efficace e i
rapporti con gli Enti e le strutture di riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti
e Aziende Sanitarie).
 Mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari (attraverso una figura
appositamente designata).
 Rafforzamento delle precauzioni standard.
 Programma di medicina occupazionale che garantisca la protezione e la sicurezza degli
operatori sanitari (per esempio con somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale
agli operatori sanitari).
 Elaborazione di promemoria per promuovere i comportamenti corretti per il rispetto
della distanza fisica e la trasmissione del virus.


b. Preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di COVID-19
sospetti/probabili/confermati
Impedire l’ingresso di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 rappresenta un
fondamentale aspetto di prevenzione; è quindi necessario uno stretto governo degli accessi nella
struttura. Pertanto, è necessario:
 Per tutta la durata dell’emergenza, disporre il divieto di accedere alla struttura da parte di
familiari e conoscenti.
 Impedire l’accesso a soggetti sintomatici. È assolutamente necessario impedire l’accesso
a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o
che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID19 sospetti/probabili/confermati
negli ultimi 14 giorni. A tal fine, mettere in atto un sistema di valutazione per chiunque
debba accedere nella struttura residenziale sociosanitaria in modo tale da consentire
l’identificazione immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali (tosse
secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea,
vomito) e/o febbre. Si raccomanda che tale valutazione preveda anche la misurazione
della temperatura (con termometri che non prevedono il contatto, o termoscanner fissi,
ove disponibili) e compilazione di un breve questionario o intervista da parte di un
operatore.
 Creare una area di isolamento per i nuovi accessi. Devono essere identificate in tutte le
strutture alcune stanze, in numero adeguato al numero dei residenti, che consentano
l’isolamento di casi sospetti, probabili, confermati, in attesa di definizione diagnostica o
prima del trasferimento ad altra struttura. L’accesso di nuovi residenti in struttura
residenziale sociosanitaria è subordinato al fatto che le strutture prevedano l’allestimento

82

e l’uso di un modulo di accoglienza temporanea dedicato ai nuovi ospiti (stanze di
isolamento singole con bagno dedicato e, possibilmente, con anticamera). Le aree di
isolamento devono essere il più possibile individuate secondo un criterio di progressione
in rapporto alla gravità ed al rischio diffusivo dell'infezione:
o residenti sani e residenti che hanno avuto contatti a rischio ma hanno eseguito il
tampone che è risultato negativo;
o residenti sintomatici con sospetto di infezione;
o residenti con tampone positivo asintomatici o paucisintomatici;
o residenti con tampone positivo e sintomatici (con o senza rischio di aerosol);
o per ciascun gruppo vanno previsti ingressi distinti ovvero in alternativa, dove non
fattibile, va disposto il cambio dei dispositivi e DPI per gli attraversamenti tra le
aree;
o evitare il più possibile percorsi comuni, sia per il personale sia per i materiali, da
e per le aree di isolamento; in particolare vanno identificati e tenuti separati i
percorsi ovvero vanno assolutamente evitati momenti di promiscuità tra gli stessi.
Fatta salva la necessità di realizzare una area di isolamento, si sottolinea la
complessità delle sue modalità di realizzazione che molto difficilmente potrà essere
realizzata in modo generalizzato nelle diverse strutture.
 Limitare i nuovi ingressi di ospiti in strutture residenziali sociosanitarie e comunque solo
dopo valutazione dello stato salute, tampone ed isolamento. I nuovi ingressi dovrebbero
essere limitati ai casi urgenti e improcrastinabili, per consentire una riduzione nel
numero dei residenti necessaria a poter gestire i casi in isolamento. Il medico della
struttura deve verificare, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, che la
persona non si trovi nelle condizioni di "caso sospetto", "caso probabile", "caso
confermato". ln tali circostanze l’ammissione in strutture o aree non specificatamente
dedicate alla cura di persone colpite da COVID-19 non è mai ammessa. In base alle
indicazioni regionali e alla disponibilità, richiedere un tampone a coloro che sono
dimessi dall’ospedale. Si ricorda che la eventuale negatività del tampone non implica
tuttavia la sicurezza che l’assistito non possa sviluppare una malattia nei giorni
successivi. Il tampone negativo all’ingresso andrebbe ripetuto dopo 14 gg, prima della
sistemazione definitiva.
Occorre rilevare che le indicazioni della circolare ipotizzano che le strutture
residenziali per anziani abbiano un medico di struttura che in verità nella maggior parte
dei casi non è previsto.
 Evitare per quanto possibile l’invio dei residenti in ospedale, per visite specialistiche ed
esami strumentali.
 Monitorare nel tempo l’eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione
respiratoria acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori di rischio (ad esempio contatto
con casi di COVID-19) nei residenti nella struttura.
 Sospensione delle attività di gruppo e della condivisione di spazi comuni all’interno
della struttura.
 Accesso di operatori sanitari (USCA, MMG, Cure palliative) possibile ma evitando
sovrapposizioni.

83

 Richiesta di uso di mascherina chirurgica e accurata igiene delle mani a fornitori,
manutentori e/o altri operatori.
 Approvvigionamento DPI, soluzione idroalcolica, sapone, ecc.
 Disposizione corretta degli strumenti per igiene mani.
 Approvvigionamento Termometri senza contatto.

c. Gestione dei casi confermati COVID-19
 Il caso sospetto COVID-19, immediatamente posto in isolamento, deve essere segnalato
al servizio d’igiene pubblica ed essere sottoposto a tampone naso-faringeo per ricerca di
SARS-CoV-27 anche attivando l’USCA (Unità speciale di continuità assistenziale). Se
positivo, il Dipartimento di prevenzione dovrà verificare la fattibilità di un isolamento
efficace presso la stessa struttura. In caso di impossibilità ad effettuare un efficace
isolamento, il paziente sarà trasferito in ambiente ospedaliero o in altra struttura
adeguata all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad
esempio in una struttura dedicata a pazienti COVID-19. Inoltre, deve essere effettuata
immediatamente la sanificazione accurata degli ambienti dove il residente soggiornava e
dove è stato esaminato. Infine, è importante effettuare una tempestiva ed attenta
valutazione del rischio di esposizione al caso degli operatori e altri residenti. In caso di
identificazione di una tale condizione di rischio, i soggetti esposti dovranno essere
considerati contatti di caso di COVID-19 e seguire le procedure di segnalazione,
sorveglianza e quarantena stabilite dalle autorità sanitarie locali ai sensi della circolare
ministeriale del 25 marzo 2020.
 Laddove siano presenti ospiti COVID-19 sospetti o accertati, (anche in attesa di
trasferimento) deve essere garantita la presenza di infermieri h24 e supporto medico.
Nelle strutture ove non sia presente assistenza infermieristica h24 ciò comporterà il
temporaneo isolamento in stanza singola e il successivo trasferimento del paziente ad
altra struttura residenziale in grado di garantire le precauzioni di isolamento in accordo
con le autorità locali e regionali.
 Nelle aree COVID-19 delle strutture residenziali e nelle condizioni di isolamento
temporaneo dovranno essere messe in atto tempestivamente e rispettate le seguenti
procedure:
o 1. fare indossare al residente una mascherina chirurgica, se tollerata; 2. quando è
necessaria assistenza diretta al residente, applicare rigorosamente le precauzioni
da contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di
COVID-19: guanti, dispositivo di protezione respiratoria, occhiali di
protezione/visiera, grembiule/camice monouso (possibilmente idrorepellente); se
invece non fosse necessario contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica,
mantenersi alla distanza di almeno 1 metro ed evitare di toccare le superfici nella
stanza del residente; 3. praticare frequentemente l’igiene delle mani con
soluzione idroalcolica o se non disponibile o le mani sono visibilmente sporche,
lavare le mani con acqua e sapone e asciugare con salvietta monouso 4. effettuare
pulizia frequente (almeno due volte al giorno) nella stanza del residente con
acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5%

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(equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente
e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente a1000 ppm) per le altre superfici; prestare
particolare attenzione alle aree comuni; e areare frequentemente i locali; 5.
disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature
riutilizzabili (ad esempio, i termometri e gli stetoscopi) ogni volta che si usano da
un residente all’altro; 6. avvertire il medico di medicina generale/di struttura o di
Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica); 7. concentrare le attività
assistenziali (es. terapia/colazione/igiene) al fine di ridurre gli accessi alla stanza
del residente; 8. se dovessero essere necessari trasferimenti all’interno della
struttura, garantire la minima esposizione ad altri ospiti evitando spazi comuni
durante il percorso; 9. garantire una ventilazione regolare degli ambienti; 10.
riporre con cautela in un sacchetto chiuso la biancheria della persona in
isolamento in attesa di essere lavata e, evitando il contatto diretto con la propria
cute e i propri vestiti. Non agitare la biancheria per arieggiarla. Lavare vestiti,
lenzuola, asciugamani e teli da bagno in lavatrice a 60–90°C con uso di comune
detersivo; 11. lavare in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detergente le
stoviglie utilizzate dal caso sospetto/confermato; 12. indossare guanti e
mascherina durante le operazioni di lavaggio di biancheria e vestiti, di
disinfezione e igiene dei locali.
 In strutture di dimensioni più grandi, previa valutazione dei Dipartimenti di Prevenzione
sulla adeguatezza della possibilità di effettuare un efficace isolamento, creare aree e
percorsi dedicati in grado di garantire quanto più possibile la separazione tra aree
“pulite” e aree “sporche”.
 Ridurre le occasioni di contatto dei residenti con casi sospetti/probabili/confermati di
COVID-19 (sospendere uso del refettorio/mensa, garantire la permanenza dei residenti
nella propria area di appartenenza). Misure per la gestione dei compagni di stanza e altri
contatti stretti di un caso di COVID-19.

d. Formazione, monitoraggio e sorveglianza attiva del personale.
 La formazione del personale dovrà riguardare i seguenti argomenti: Caratteristiche
dell’infezione da SARS-CoV-2 e sulla malattia COVID-19; Precauzioni standard per
l’assistenza a tutti i residenti: igiene delle mani e respiratoria; Precauzioni per la
prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti o
probabili/confermati di COVID-19; Precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse
per via aerea; Utilizzo appropriato dei dispositivi e dispositivi di protezione individuali
(DPI); Comportamenti da attuare nei momenti di pausa e riunioni al fine di ridurre la
eventuale trasmissione del virus.
 Promuovere la responsabilizzazione degli operatori per autocontrollo sintomatologia.
 Misurazione febbre a inizio turno per gli operatori sanitari.
 Screening diagnostici per operatori sanitari.
 Restrizione dall’attività lavorativa degli operatori sospetti o risultati positivi al test per
SARS-CoV-2 o in caso di febbre prima del turno o durante il turno.

85


5. Il Decreto del Ministro della Salute 30/4/2020 sul monitoraggio del rischio sanitario
Nel mese di maggio 2020 è partita una nuova fase caratterizzata da iniziative di allentamento del
lockdown e dalla loro progressiva estensione, che però può svilupparsi solo ove sia assicurato uno
stretto monitoraggio dell’andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale. A questo
fine con il Decreto del Ministro della Salute 30/4/2020 è stata prevista l’implementazione di un
sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-
2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di
trasmissione del virus e del progressivo impatto sui servizi sanitari. Per gli scopi di monitoraggio e
della necessità di classificare tempestivamente il livello di rischio in modo da poter valutare la
necessità di modulazioni nelle attività di risposta alla epidemia, sono stati identificati alcuni
indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere costantemente monitorati per decidere
se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate/da adottare.
Gli indicatori individuati sono 21 di cui 5 opzionali. Tre di questi indicatori opzionali riguardano le
strutture residenziali per anziani (Cfr. Tab.3).
Tab. 3 – D.M. Salute 30/4/2020. Gli indicatori di monitoraggio che coinvolgono le strutture
residenziali per anziani.
Indicatore Soglia Allerta Fonte dati
Numero di checklist
somministrate settimanalmente
a strutture residenziali
sociosanitarie
(OPZIONALE)
Almeno il 50% delle
strutture residenziali
sociosanitarie sul territorio
regionale/PA con trend in
miglioramento
<50% delle strutture
residenziali sociosanitarie sul
territorio regionale/PA
Valutazione periodica
settimanale ad opera
delle regioni.
Numero di strutture
residenziali sociosanitarie
rispondenti alla checklist
settimanalmente con almeno
una criticità riscontrata
(OPZIONALE)
Non oltre il 30% con trend
in miglioramento
>30% Sorveglianza
complementare da
realizzare in base alla
fattibilità.
Numero di nuovi focolai di
trasmissione (2 o più casi
epidemiologicamente collegati
tra loro o un aumento inatteso
di casi in un tempo e luogo
definito)
(OPZIONALE)
Mancato aumento del
numero di focolai di
trasmissione attivi nella
regione.

Assenza di focolai di
trasmissione sul territorio
regionale per cui non sia
stata data rapidamente una
valutazione del rischio e
valutata l’opportunità di
istituire una zona rossa sub-
regionale.
Evidenza di nuovi focolai
negli ultimi 7 giorni in
particolare se in RSA/case di
riposo/ospedali o altri luoghi
che ospitino popolazioni
vulnerabili.

La presenza di nuovi focolai
nella regione richiede una
valutazione del rischio ad hoc
che definisca qualora nella
regione vi sia una
trasmissione sostenuta e
diffusa tale da richiedere il
ritorno alla fase 1.
ISS – Monitoraggio
dei focolai e delle
zone rosse con scheda
di indagine.






ISS – Sorveglianza
integrata (utilizzando
la variabile luogo di
esposizione e
definendo una ID
focolaio).
>90% delle strutture
rispondenti riportano
l’assenza di residenti con
diagnosi confermata di
Covid-19 (opzionale)
<90% delle strutture
rispondenti riportano
l’assenza di residenti con
diagnosi confermata di
Covid-19 (opzionale)
Sorveglianza via
checklist delle
strutture residenziali
sociosanitarie
(opzionale).

Sorveglianza

86

complementare da
realizzare in base alla
fattibilità.
Mancato aumento nel
numero di focolai di
trasmissione attivi nella
regione.
Evidenza di nuovi focolai
negli ultimi 7 giorni in
particolare se in RSA/case di
riposo/ospedali o altri luoghi
che ospitino popolazioni
vulnerabili.
ISS – Attivazione del
Network italiano di
epidemic intelligence.

Come è noto, il numero dei morti per COVID-19 registrati all’interno delle strutture residenziali per
anziani è di poco inferiore al 30% del numero complessivo di tutti i morti italiani per COVID-19
(Pesaresi, 2020) mentre la maggior parte dei contagi pare siano originati proprio dalle strutture
residenziali (Istituto Superiore di Sanità, 2020) per cui prevedere solo come opzionale il
monitoraggio attraverso gli indicatori delle strutture residenziali per anziani significa in un qualche
modo perpetuare la sottovalutazione della fragilità del settore così come è stato fatto per quasi tutto
il periodo dell’epidemia. Lo ritengo un errore che si ripete e quindi non giustificabile.


6. Qualche valutazione
L’Italia ha una rete di oltre 4.600 strutture residenziali per anziani con una dimensione media di 53
posti letto. La proprietà delle strutture è per i tre quarti del totale privata dove prevale largamente il
settore non profit. Le strutture residenziali, ripartite in almeno quattro diverse tipologie, accolgono
anziani che per i tre quarti sono ultraottantenni e non autosufficienti. Si tratta quindi di una rete
abbastanza diffusa di strutture che per lo più sono private e di piccole dimensioni.
Un’analisi dell’informazione relativa al luogo di esposizione curata periodicamente dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) , disponibile per 7.581 casi, diagnosticati a partire dal 14 aprile 2020 ad
oggi, ha evidenziato che il 60,1% dei casi ha contratto la malattia in una struttura residenziale per
anziani o in una comunità per disabili (Cfr. Tab.4).





Tab. 4 – Distribuzione dei luoghi di esposizione dei casi diagnosticati dal 14/4/2020 (dato
disponibile per 7.581/54.506 casi).
Luogo di esposizione Casi
Numero %
RSA/Casa di riposo/comunità disabili 4.554 60,1

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Ambito familiare 1.394 18,4
Ospedale/ambulatorio 542 7,2
Lavoro* 176 2,3
Nave/crociera 34 0,5
Comunità religiosa 27 0,4
Altro 854 11,3
Nota: *per “Lavoro” si intende qualunque luogo di lavoro diverso dagli altri ambiti riportati. Fonte: ISS, 2020.

I morti per Covid-19 all’interno delle strutture per anziani sono stati probabilmente fra il 26,1% e il
29,6% del totale dei morti complessivi per Covid-19 registrati in Italia (Pesaresi, 2020).
Le strutture residenziali per anziani, in tutto il mondo, sono le vittime privilegiate del COVID-19
anche perché, come è noto, colpisce soprattutto ultrasettantenni fragili con 3 o più patologie.
Tutti questi elementi richiedevano una attenzione straordinaria e privilegiata da parte delle
istituzioni sanitarie per le strutture residenziali per anziani che per dimensione dei presidi (e quindi
capacità di reazione) e per tipologia di ospiti era ed è di gran lunga il settore più esposto agli
attacchi del COVID-19. Le norme e le linee guida nazionali sono state emanate ed hanno fornito un
contributo importante alle strutture residenziali ma non essendo prive di criticità hanno suscitato le
seguenti valutazioni:
1. Le indicazioni nazionali sulle azioni da adottare nelle strutture residenziali per anziani non
sono state tempestive. La rete delle strutture per anziani, per caratteristiche e dimensioni,
avevano bisogno di essere guidate e sostenute in questo passaggio difficilissimo. Il Ministero ha
dato le prime indicazioni (forte limitazione degli accessi dall’esterno) in tempi accettabili (8
marzo) ma poi gli indirizzi e le raccomandazioni alle strutture e alle regioni sono stati
completati (con tre ulteriori provvedimenti) il 18 aprile quando si era già da tre settimane nella
fase discendente dei nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Italia.
2. Le norme e le linee guida nazionali, pur alla fine complete, non tengono conto delle diverse
tipologie di strutture e delle loro diverse caratteristiche. Le disposizioni nazionali sono state
scritte pensando alle RSA mentre la maggior parte delle strutture italiane sono costituite da altre
tipologie con una dotazione di operatori sanitari più debole. Si pensi per esempio alle
disposizioni riguardanti la direzione sanitaria o il medico di struttura o addirittura il responsabile
del risk management che la normativa invece non prevede per la maggioranza delle strutture. E’
del tutto evidente che certi adempimenti risultano di difficile se non di impossibile attuazione se
calati nelle realtà che non erano adeguatamente attrezzate né potevano esserlo.
3. Le disposizioni sul potenziamento del personale in servizio sono incomplete o inapplicabili.
Molte delle giuste indicazioni normative o ministeriali si basano sul presupposto del
potenziamento del personale in servizio nelle strutture residenziali per anziani, soprattutto in
presenza di anziani positivi al Covid-19. Non a caso viene previsto esplicitamente il
rafforzamento dei setting assistenziali. Purtroppo però non si dice esplicitamente a chi spetti
fornire questo personale (le ASL o le strutture per anziani?) fornendo a questo fine delle
indicazioni che se riferite alle strutture residenziali per anziani sarebbero del tutto inapplicabili
(si ipotizzano i meccanismi di reclutamento straordinario già attivato per le strutture di ricovero
ospedaliero, nonché la possibilità di ricorrere a personale già impiegato nei servizi

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semiresidenziali e domiciliari). Giusto pensare al potenziamento del personale assistenziale
nelle strutture per anziani attaccate dal Covid-19 ma occorreva mettere in condizione le stesse di
poter acquisire questo personale: per esempio con un quadro normativo emergenziale che
permettesse le assunzioni al di fuori delle norme ordinarie, con la possibilità di ottenere il
riconoscimento dei costi sostenuti oppure con la responsabilizzazione delle ASL nella fornitura
del personale aggiuntivo necessario.
4. Le strutture residenziali, che sono il luogo più a rischio per quel che riguarda il Covid-19,
curiosamente, sono state sottovalutate dal sistema di monitoraggio del rischio sanitario.
5. Per ultimo, occorre segnalare che le norme e le circolari nazionali contengono una serie di
indicazioni organizzative e strategiche di indubbio valore. Per comprendere appieno quello che
è accaduto occorre rammentare che le indicazioni strategiche fornite (sulla priorità dei tamponi
nelle strutture, sulla disponibilità dei DPI, sui trasferimenti in ospedale dei pazienti Covid-19,
sulle strutture dedicate ai soli pazienti positivi al Covid-19), nel quadro normativo italiano, sono
demandate alla decisione e all’attuazione regionale. E tutti sanno che solo nelle ultimissime
settimane c’è stata la necessaria attenzione regionale per questi aspetti.



Norme di riferimento e bibliografia
D.L. 23/2/2020, n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
D.L. 9 marzo 2020, n. 14: Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
Decreto Ministro Solidarietà sociale n. 308 del 21/5/2001: “Regolamento concernente "Requisiti
minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n.
328".
Decreto Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali del 17 dicembre 2008:
“Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e
semiresidenziali”.
Decreto Ministero Salute 30 aprile 2020, Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio
del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

89

Istituto superiore di Sanità (ISS), Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale 14 maggio 2020.
Link: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-
19_14-maggio-2020.pdf
Ministero della Salute, circolare n. 11715 del 3/4/2020: “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento
delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”.
Ministero della Salute, Circolare n. 7865 del 25/03/2020: “Aggiornamento delle linee di indirizzo
organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19”
Ministero della Salute, Circolare n.13468 del 18/04/2020: Indicazioni ad interim per la
prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie”.
Pesaresi F., Il Covid-19 nelle strutture residenziali per anziani, I Luoghi della Cura, 4/5/2020. Link:
https://www.luoghicura.it/dati-e-tendenze/2020/05/il-covid-19-nelle-strutture-residenziali-per-
anziani/ (27/5/2020).

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12. TUTTE LE NORME SULLA SANITA’ DEL D.L. 34/2020 “RILANCIO”

Il 10% di tutti i numerosi articoli del Decreto Legge 34/2020 sono dedicati alla sanità. Le risorse
aggiuntive messe a disposizione della sanità con il decreto legge ammontano 3.154 milioni di euro
per il 2020, un finanziamento importante che si aggiunge ai finanziamenti previsti con la legge di
bilancio 2020 (+ 2 miliardi rispetto al 2019) e al D.L. 18/2020 (+1,4 miliardi). Gli articoli dedicati
alla sanità sono 25 che per semplicità di lettura si possono suddividere in quattro parti:
A. Assistenza territoriale;
B. Assistenza ospedaliera;
C. Interventi sul personale sanitario;
D. Disposizioni sanitarie diverse.



A. ASSISTENZA TERRITORIALE


Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

Piani di assistenza territoriale
Al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l’anno 2020, le
regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale.
Questi piani devono contenere, tra l’altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei
contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di
Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici
di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un
monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa
identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I piani saranno monitorati congiuntamente dal
Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei
citati programmi operativi.

Le attività di sorveglianza attiva presso le strutture residenziali
Le regioni organizzano le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze
sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza
di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse
umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Strutture alberghiere per isolamento
Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili
esigenze connesse con l’emergenza (oltre alle procedure già previste dal Decreto Cura Italia) si
potranno rendere disponibili all’uso strutture alberghiere, o strutture con analoghe caratteristiche di
idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza

91

domiciliare, laddove queste misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona
interessata.

Potenziamento dell’attività di assistenza domiciliare
Per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati - anche ospitati presso le strutture alberghiere
o altre strutture idonee - nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze
patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità.

Apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria
Per la gestione delle attività di sorveglianza attiva, si propone la messa a disposizione al domicilio
dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di
telefonia mobile in modo da garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno
dell’emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più
adeguato, nel modo più tempestivo possibile. Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel
monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino
convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva
ospedalizzazione.

Infermiere di famiglia o di comunità
Per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS COV 2, anche
supportando le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e i servizi offerti dalle cure
primarie, viene introdotta la possibilità di reclutare in tutto il Paese, attraverso forme di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e
fino al 31 dicembre 2020, infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro
subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.
Complessivamente si tratta di 9.600 nuovi infermieri, fino a un rapporto di 8 ogni 50mila abitanti,
anche a supporto delle USCA. Le risorse stanziate per le nuove assunzioni ammontano a
332.640.000 euro. Aumenta inoltre, con 10 milioni di euro, la disponibilità del personale
infermieristico a supporto degli studi di medicina generale, per fronteggiare l'emergenza. A
decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono
procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti,
attraverso assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse disponibili.

Centrali operative regionali
Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni
dovranno attivare centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e
con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le
Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di
coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei Mmg, Pls, Mca e loro
aggregazioni, il Sisp e servizi territoriali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra
ospedale e territorio.

Unità speciali di continuità territoriale (USCA)
È autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità
assistenziale è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte
delle stesse.

92


Assistenti sociali per le USCA
Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi
sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo
di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un
assistente sociale ogni due Unità speciali di continuità assistenziale per un monte ore settimanale
massimo di 24 ore (in tutto 600 assistenti sociali). Per le attività svolte viene riconosciuto agli
assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi. Risorse
stanziate: 14.256.000 di euro.







Art. 9 Proroga piani terapeutici
In considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, si
mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i
diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per
l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e
altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.




B. ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 2 - Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19
Il secondo articolo è indirizzato al potenziamento strutturale della rete ospedaliera, attraverso
l’incremento e consolidamento dei posti letto (rispetto al periodo pre-emergenziale) in terapia
intensiva e sub-intensiva, la creazione di ospedali mobili per la fase emergenziale e la separazione
dei percorsi ospedalieri tra pazienti COVID e non-COVID. Per l'insieme di questi interventi è
previsto uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro per il 2020, che sono trasferiti al Commissario
straordinario per il contrasto COVID-19 che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti
delle Regioni.

Incremento terapie intensive e subintensive
Le regioni dovranno garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva,
tramite apposito Piano di riorganizzazione. Verrà resa strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti
letto di Terapia Intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto
preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di 4.225 posti letto di area
semi-intensiva. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti
letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante

93

integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e
monitoraggio.
Sarà, inoltre, resa disponibile - per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione - una
dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista
una dotazione di 75 posti letto.


Separazione aree e percorsi ospedalieri
Per gli ospedali che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti
dal COVID-19, occorrerà consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale,
assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di
permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
Vengono incrementate le risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni correlate
all'emergenza, e le Regioni potranno raddoppiare la remunerazione con loro risorse.


Mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19
Le Regioni possono implementare mezzi di trasporto dedicati ai pazienti COVID-19, per le
dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per la
loro operatività, potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore
tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.


Art. 4 – Riconoscimento maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti
Le regioni, comprese quelle in piano di rientro, potranno riconoscere alle strutture la remunerazione
di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla
gestione dell’emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid. Le
modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario verranno
stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, previo parere della Stato
Regioni.



C. INTERVENTI SUL PERSONALE SANITARIO

Art. 1 - Indennità personale infermieristico
Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di
assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione
dell’indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata
l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per
l’anno 2020.

Art. 3 – Incarichi per gli specializzandi

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Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell'ultimo e penultimo anno - previsti dal Decreto
Cura Italia - avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergenza fino a 31
dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Art. 5 - Incremento delle borse di studio degli specializzandi
Viene autorizzata una spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare 4.200 ulteriori contratti di
formazione specialistica.

Art.10 - Il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid-19
Il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid-19 viene esteso a tutti gli esercenti le
professioni sanitarie.

Art. 19 - Potenziamento della Sanità militare
Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70
medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100
infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica.


Art. 20- Misure per la funzionalità del personale sanitario delle Forze armate
Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle Forze armate, dei maggiori compiti
connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza viene autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva
di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 251 – Assunzioni per il Ministero della salute
Si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo
determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 12
dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche.




D. DISPOSIZIONI SANITARIE DIVERSE

Art. 7 - Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
Il Ministero della salute potrà trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti
nei sistemi informativi del Ssn, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo
familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della
popolazione.

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Art. 8 - Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della prescrizione medica
dei medicinali classificati in fascia A per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già
in trattamento con i medicina con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una
durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60
giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60
giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già
previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare. Nei casi in cui il paziente
presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza, o nel caso in cui il trattamento
preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l'aggiustamento della
posologia, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro
o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole regioni.

Art. 11 - Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
Si punta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni concernenti la realizzazione del
Fascicolo sanitario elettronico (Fse), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo
sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Art. 12 - Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
Per accelerare l'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi le strutture
sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, dovranno inviare al Sistema Tessera
Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati: dell'avviso di decesso, del certificato
necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell'attestazione di nascita, della dichiarazione di
nascita.
Il Sistema Tessera Sanitaria dovrà quindi rendere immediatamente disponibili, senza registrarli,
quei dati all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), tramite Posta elettronica
certificata (Pec) ai Comuni non ancora collegati alla Anpr, e all'Istat.

Art. 13 - Rilevazioni statistiche dell'Istat connesse all 'emergenza epidemiologica da Covid-19
Vista la situazione di emergenza, l'Istituto nazionale di statistica (Istat), viene autorizzato, fino al
termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 e per i 12 mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di
dati e relativi a condanne penali e reati, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni
e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della
situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

Art. 17 – Acquisizione strutture per l’assistenza alla popolazione
La modifica punta a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario
straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza Covid-19 acquisendo strutture per
l’assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione.

96


Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Si prevede che per ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia
intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti
disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al
3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19;
tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo; si applichi l’aliquota Iva del 5%.


Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di tutti questi beni
effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla
detrazione dell’imposta.


Art 126 - Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di
pagamento dei debiti degli enti sanitari
La norma introduce una serie di disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità
disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei
pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal Covid-19. In
particolare vengono rese disponibili alle regioni e agli enti sanitari risorse a titolo di finanziamento
sanitario corrente per l’anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, nelle more del
perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito
sanitario a cui l’erogazione di tali risorse è subordinata.



Bibliografia
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
Rodriquez G., Decreto Rilancio. Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale, per la sanità arrivano
3,250 miliardi. Ecco tutte le misure articolo per articolo, Quotidiano sanità, 20/5/2020.
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=85407 (5/6/2020)

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13. LE NORME PER SOCIALE E SANITA’ NEL DECRETO “RISTORI”




Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha approvato definitivamente il nuovo testo del D.L. 137/2020
“Ristori” che accorpa i quattro decreti “Ristori” varati a partire da fine ottobre
6
. Ecco di seguito le
norme di interesse sociosanitario e sanitario della nuova legge.





1. LE NORME PER IL SETTORE SOCIOSANITARIO

Art. 19-ter
(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)

“5-bis. Le regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19, hanno sospeso,
anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private
accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del
budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l’anno 2020, ferma restando la garanzia
dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
5-Ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-
sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate
destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l’anno
2020”.


Articolo 19-novies
(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicinali nelle
Rsa e nelle altre strutture residenziali)

Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri
dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali
(RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo
settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate,
comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di
carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, sociooccupazionale o socio-
assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri
soggetti in condizione di fragilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un
fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministero della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri di riparto del fondo secondo
linee guida che consentano alle regioni di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non

6
Conseguentemente Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-
legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati.

98

sanitario, impiegato presso le strutture e di tener conto della demografia del processo di
invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale.




2) LE NORME PER LA SANITA’

Articolo 18
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

Viene autorizzata la spesa di 30 milioni per il 2020 al fine di sostenere ed implementare il sistema
diagnostico dei casi di positività al virus Sars-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici
rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità
definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.


Articolo 19
(comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei
MMG e dei PLS)

Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus Sars-CoV-2 attraverso
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi le regioni comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i
quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di
libera scelta, i quali utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il
referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi
esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza
epidemiologica.
Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la
consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS)
e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente il
referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica il numero dei tamponi antigenici
rapidi effettuati, aggregato per regione;
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità il numero dei tamponi antigenici
rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi,
per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative
funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.


Articolo 19-bis
(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)

Il Ministero della Salute con frequenza settimanale dovrà pubblicare sul proprio sito e comunicare
ai presidenti di Camera e Senato i risultati dei dati del monitoraggio. Inoltre il Ministro della Salute,
sentiti i presidenti delle Regioni interessate potrà individuare, sulla base dei dati e sentito il Cts, con
propria ordinanze le regioni a più alto rischio epidemiologico alle quali applicare misure restrittive.

99

Le ordinanze sono valide per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dal monitoraggio non
emerga l'esigenza di introdurre misure più rigorose.
L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello
che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Infine, i
verbali di Cts e Cabina di regia dovranno essere pubblicati per estratto sul sito del Ministero della
Salute.


Articolo 19-ter
(Prestazioni acquistate dal Ssn da privati accreditati)

Le Regioni che a causa del Covid hanno sospeso tramite i propri enti le attività ordinarie possono
riconoscere alla strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020 fino ad un
massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti ferma restando la
garanzia dell'equilibrio economico del Ssr. Questo riconoscimento terrà conto sia delle attività
erogate di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia di un contributo una tantum legato
all'emergenza in corso a ristoro dei costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e
rendicontati per aver sospeso le attività previste da accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per il 2020, in caso di produzione
del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget previsto dagli accordi e
contratti stipulati per il 2020, come rendicontato dalla struttura interessata.


Articolo 19-quater
(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19)

Per l'acquisto e distribuzione dei farmaci per i pazienti Covid viene incrementato di 100 milioni per
il 2020 il fondo da destinare agli interventi del Commissario straordinario all'emergenza.


Articolo 19-quinquies
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

Tramite accordo stipulato in Conferenza Stato Regioni vengo stabiliti i costi massimi per
l'esecuzione dei test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture private accreditate.


Articolo 19-sexies
(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Usca e le scuole di specializzazione in
medicina)

Lo svolgimento delle attività presso le Usca viene riconosciuto come compatibile con lo
svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.


Articolo 19-septies
(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

Alle farmacie che operano nei Comuni con meno di 3.000 abitanti viene riconosciuto un contributo
sotto forma di credito di imposta nella misura del 50%, fino ad un importo massimo di 3.000 euro
per ciascun soggetto beneficiario, per l'acquisto e il noleggio per l'anno 2021 di apparecchiature per

100

la telemedicina. Le prestazioni di medicina potranno essere erogate in farmacia previo accordo con
l'Asl di riferimento che definirà il tetto massimo di prestazioni annuali.


Articolo 19-octies
(Finanziamento della diagnostica molecolare)

Per il 2021 viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il potenziamento dei test di next generation
sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e
appropriatezza.


Articolo 19-undecies
(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

Per il 2021 viene autorizzato l'arruolamento di:

 30 ufficiali medici con grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito, 8 della
Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
 70 sottufficiali infermieri con grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito, 20 della Marina
militare e 20 dell'Aeronautica militare.


Articolo 19-duodecies
(Potenziamento della sanità militare per l'emergenza Covid-19)

Per potenziare i servizi sanitari militari per l'emergenza Covid viene autorizzata la spesa di 7,8
milioni per il 2021.


Articolo 20
(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di
informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti
aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto
telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus Sars-Cov-2, che hanno avuto contatti
stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso
l'applicazione Immuni i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un
caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus Sars-Cov-2 sono
resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero
tramite sistemi di interoperabilità. Per queste finalità viene autorizzata la spesa di 1 milione per
l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021.


Articolo 20-bis
(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell’eccezionale
situazione causata dall’epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche
domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse

101

professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai
livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell’applicazione della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario
nazionale possono organizzare l’attività degli psicologi in un’unica funzione aziendale.





Bibliografia
Camera dei Deputati n. 2828: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rodriguez G., Ristori. Via libera con fiducia anche dalla Camera. Il decreto ora è legge. Ecco le
misure per la sanità. Quotidiano Sanità, 18/12/2020. Link: http://www.quotidianosanita.it/governo-
e-parlamento/articolo.php?articolo_id=91059&fr=n

102

14. PERMESSI E CONGEDI NEL DECRETO LEGGE 18/3/2020 (“Cura Italia”)



Il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID 19” contiene le misure per far fronte alla situazione di emergenza dettata dal contagio
coronavirus potenziando il servizio sanitario nazionale e sostenendo economicamente famiglie,
lavoratori e imprese.
In questo articolo sono evidenziati i provvedimenti più significativi relativi ai nuovi permessi e
congedi per i lavoratori.

1. Congedi “covid-19” parentali per i genitori (art. 23)
Per la parte rimanente dell’anno 2020 viene introdotta una nuova modalità di congedo a favore dei
genitori (anche affidatari): si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi
fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che
decorrono dal 5 marzo al 3 aprile (retribuiti al 50% anziché al 30% di altre formule).
Questo congedo è alternativo a quelli previsti dall’articolo 32 (Congedo parentale) e dall’art. 33
(Prolungamento del congedo per disabilità) del decreto legislativo 151/2001.
Il nuovo congedo è di norma concesso nel caso di figli fino ai 12 anni; nel caso di persone con
disabilità grave a prescindere dall’età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale.
L’INPS non ha indicato come calcolare l’età per cui si presume gli anni massimi per accedere non
devono essere compiuti al 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici.
Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di
quindici giorni complessivi, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Una agevolazione simile è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Hanno diritto a fruire di uno specifico
congedo per il quale è riconosciuta una indennità che compensa parzialmente il lavoro non svolto.
Questo congedo non può essere fruito a ore ed è incompatibile con eventuali strumenti di sostegno
al reddito fruiti dall’altro genitore per riduzione o sospensione dell’attività o se quest’ultimo non
lavora.
Tuttavia, dato che l’accoglimento delle richieste è soggetto al limite di budget complessivo, le
richieste potrebbero anche essere respinte. Ma non viene indicata quale procedura seguire in tal
caso e come a quel punto i giorni di assenza devono essere considerati.
In alternativa a queste agevolazioni lavorative il decreto prevede (fino a fine anno) la
corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting Covid-19 nel limite massimo
complessivo di 600 euro erogato su domanda mediante il “libretto famiglia”.
Quali le regole per i genitori?

Lavoratori dipendenti privati
 Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità
pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
 Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15
giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
 Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole
di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-
19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione
figurativa.

103

 Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla
normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del
figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
 Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo
dell’indennità di maternità.
 Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole
di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di
calcolo dell’indennità di maternità.

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
 Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
 Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole
di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Lavoratori dipendenti Pubblici
 Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e
le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il
rapporto di lavoro. La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica
secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
 se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
 se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby sitting.
È possibile cumulare:
 nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per
legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
 nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo
parentale per figli con disabilità grave.


2. PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19 (art. 24)

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già
previsti dalla legge n. 104/92 (tre per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire
di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore,
possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Questo incremento però, per il personale sanitario sarà riconosciuto compatibilmente con le
esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnate
nell'emergenza coronavirus.
I dodici giorni aggiuntivi di permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciuti sia ai lavoratori
disabili che a quelli che assistono un figlio o un familiare disabile. Con la circolare n. 45/2020,

104

l’Inps corregge la precedente interpretazione dell’articolo 24 del D.l. 18/2020 fornita con il
messaggio n. 1281/2020, secondo cui i lavoratori disabili erano esclusi dalla maggiorazione.
I dodici giorni possono essere fruiti nei mesi di marzo e aprile, consecutivamente o suddividendoli
in base alle necessità e sono in aggiunta ai 3 giorni per ogni mese già previsti dalla legge. Tutti i
permessi, inoltre, sono frazionabili in ore secondo le regole già indicate nei messaggi INPS
16866/2007 e 3114/2018. Nella circolare viene affermato che se un lavoratore assiste più persone
disabili, oppure è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate
aggiuntive (arrivando per esempio a 18+18 in due mesi).




3. BONUS PER SERVIZI DI BABY -SITTING COVID -19 (art. 25)

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un
bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
 ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
 anche in caso di adozione e affido preadottivo;
 oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché
iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
 è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Chi sono i beneficiari:

Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS,
Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie
di soggetti:
 lavoratori dipendenti del settore privato;
 lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
 lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
 lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle
 rispettive casse previdenziali).
Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
 Medici;
 Infermieri;
 Tecnici di laboratorio biomedico;
 Tecnici di radiologia medica;
 Operatori sociosanitari;
 al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
 è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a
decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
 l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per
nucleo familiare.

105


IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
 se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
 se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:
 il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come
estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
 Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con
disabilità grave.



4. MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA
DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (art. 26)
L’art. 26 risponde alla situazione di lavoratori che si trovino in quella situazione di “sorveglianza
attiva”, quella che in modo più semplice si indica come “quarantena”, cioè i casi in cui una persona
venga isolata a domicilio per essere stata a contatto di soggetti contagiati da Covid-19.
Questi soggetti non possono lavorare pur non essendo tecnicamente in malattia. Il nuovo quadro
normativo equipara questa condizione alla malattia e come tale retribuito. Inoltre, l’assenza non è
computata ai fini del calcolo di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più
diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati per eccesso di morbilità
(malattia).
In questo quadro, lo stesso status (ricovero ospedaliero) viene riconosciuto fino a fine aprile,
indipendentemente dalla condizione di “sorveglianza attiva”, anche ai lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di
certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di
gravità.



5. DIRITTO AL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI DISABILI (art. 39)
Il cosiddetto “lavoro agile” e quindi l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato in questo periodo assume un significato con risvolti diversi: è utile per allontanare
fisicamente le persone dai consueti luoghi di lavoro per evitare il diffondersi del contagio. Questo
significa sostanzialmente, laddove sia possibile, svolgere il proprio lavoro presso la propria
abitazione.
Uno specifico articolo (articolo 39) del nuovo decreto prevede che in via eccezionale (fino a fine
aprile), i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione
di lavoro in modalità agile “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione”.



Bibliografia

106

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
 Giacobini Carlo, Coronavirus: decreto “Cura Italia” e disabilità, Handylex, 16/3/2020:
http://www.handylex.org/news/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-e-disabilita
 INPS, Circolare n. 45/2020 del 25/3/2020, Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.
Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i
lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni op erative:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.pdf
 INPS, Messaggio 1281 del 20/3/2020, Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni
su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby -sitting:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numer
o%201281%20del%2020-03-2020.htm
 Quotidiano sanità, Coronavirus. Il Decreto legge con le risorse economiche in Gazzetta:
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=82730&fr=n
(29/3/2020).

107

15. LE POLITICHE SOCIALI NEL DECRETO LEGGE 18/2020 (“Cura Italia”)

Quando le norme sono di difficile applicazione




Il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID 19” contiene numerose misure alcune delle quali relative alle politiche sociali. In sede
di conversione in legge del Decreto, sono state inserite anche le norme già comprese nel Decreto
Legge 14/2020 varato in queste ultime settimane al fine di avere un testo unico di riferimento per la
fase dell’emergenza COVID-19. Per cui al testo base è stato inserito l’art. 4-ter. Sono pertanto
diventati tre gli articoli relativi all’assistenza per disabili e all’assistenza domiciliare. Questi
articoli, in qualche caso presentano degli elementi contraddittorietà che ne rendono, per una parte,
di difficile applicazione. Ecco la descrizione e le valutazioni dei tre articoli.

1. Assistenza ad alunni e a persone con disabilità (Art. 4-ter, legge di conversione)
La legge di conversione di del D.L 18/2020 ha introdotto (al Senato) un nuovo articolo che
stabilisce che durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali
possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di
concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali
medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali
domiciliari. Le prestazioni individuali domiciliari, realizzate impiegando i medesimi operatori e i
fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, sono
finalizzate:
a) al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza che i dirigenti scolastici attivano,
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza a cura dei dirigenti scolastici che devono aver riguardo anche alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità (art.2, c.1, lett. m, DPCM 8/3/2020);
b) alla realizzazione delle attività, raccomandate ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché
alle associazioni culturali e sportive, ricreative individuali alternative a quelle collettive
interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza
creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati (art.3, c.1,
lett. g, DPCM 8/3/2020).
Giova qui sottolineare che la previsione normativa, ampiamente condivisibile, prevede, in
alternativa alle prestazioni scolastiche, delle prestazioni domiciliari individuali che possono essere
svolte sia al domicilio degli studenti con disabilità sia svolte all’aperto – la cui conferma
costituisce la novità – purché svolte con le dovute attenzioni. Per quel che riguarda le prestazioni
alternative all’assistenza educativa scolastica non sono previste prestazioni individuali a distanza
(presumibilmente telefoniche) che sono invece possibili per altre prestazioni come indicato
all’art.48.
L’art. 4 ter prevede inoltre che le regioni hanno la facoltà di istituire, entro il 20 marzo 2020, unità
speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore
di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle
soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
Questa ultima norma ha perso di valore in quanto era prevista in una fase precedente alla
sospensione dei centri diurni per disabili e mirava a ricercare soluzioni alternative per i disabili a
rischio frequentati i centri.

2. Chiusura dei centri diurni e misure compensative anche domiciliari (Art. 47)

108

Sono sospese le attività di tutti i centri semi residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-
educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con
disabilità, per il tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, tenuto conto della difficoltà di far
rispettare le regole di distanziamento sociale. Sono riconducibili alla norma anche i centri diurni
per anziani non autosufficienti in quanto la non autosufficienza rende disabili anche gli anziani.
Sono diverse le tipologie dei centri diurni ma la gran parte sono strutture socio-sanitarie gestite
dagli enti locali. Ciononostante il Decreto Legge affida solo all’Azienda sanitaria locale, la
possibilità, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni di attivare interventi “non differibili “in
favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, quando la tipologia delle
prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di
contenimento.
La valutazione della non differibilità dell’intervento non viene ulteriormente definita e viene
lasciata all’Azienda sanitaria locale. Inutile sottolineare che, in questa fase molto complessa, le
ASL italiane, in genere, non hanno trovato il modo ed il tempo di attivare interventi “non
differibili“ in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario per cui,
formalmente, le attività non differibili alternative ai centri diurni per disabili non si potrebbero
attivare e, nella gran parte dei territori, non si sono attivate.
La disposizione sancisce anche il principio che per la durata dell’emergenza, le assenze dalle
attività dei centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime.


3. Prestazioni individuali domiciliari (Art. 48)
Il 1° comma dell’art. 48 stabilisce che durante la sospensione di legge dei servizi educativi e
scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone
con disabilità, a causa dell’emergenza Covid-19, le pubbliche amministrazioni forniscono,
avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati
che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a
distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate
dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i
medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative
sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie,
adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima
tutela della salute di operatori ed utenti.
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e
socioassistenziali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, saranno retribuite ai
gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità
attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo
svolgimento dei servizi.
Nella sostanza il Governo prevede che si faccia il possibile per continuare a fornire assistenza o
supporto, domiciliare e a distanza, a condizione che si rispettino le indicazioni per il contenimento
del contagio. Le attività già previste si possono trasformare in altre prestazioni essenzialmente
domiciliari senza troppo badare alla forma e alle norme contrattuali. E fino qui la cosa può
funzionare per le attività che riguardano i servizi educativi scolastici. Rimangono però alcune
differenze con l’art.4 ter che prevede modalità di erogazione delle prestazioni solo nella forma
delle prestazioni domiciliari individuali.

109

Problemi invece ci sono per la trasformazione, da parte degli enti locali, delle prestazioni
semiresidenziali per disabili e per anziani in prestazioni domiciliari perché nell’art. 47 dello stesso
Decreto Legge la previsioni di prestazioni domiciliari sostitutive è demandata all’azienda sanitaria
locale e non ai comuni e limitatamente alle prestazioni non differibili. Sostanzialmente, senza
l’iniziativa dell’ASL – e limitatamente alle prestazioni non differibili – le prestazioni alternative
non potrebbero attivarsi. Insomma, i due articoli (47 e 48) dispongono cose molto diverse e non
compatibili per cui, almeno per questa ultima parte, le disposizioni non sono applicabili per
autonoma determinazione dei comuni.
Il 2° comma dell’art. 48 prevede poi una disposizione senza precedenti. Le pubbliche
amministrazioni (essenzialmente i comuni e le ASL) , dovranno inoltre corrispondere un’ulteriore
quota ai gestori dei servizi che, sommata a quella del comma 1, darà luogo, ad una corresponsione
complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse
alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.
In sostanza, i comuni dovranno erogare le somme previste in bilancio e non spese per la
sospensione dei servizi semiresidenziali e dell’assistenza educativa scolastica ai soggetti gestori
senza che ci sia alcuna prestazione di servizi. Il comune dovrà solo verificare “l’effettivo
mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente
interdette”, il che sembrerebbe voler dire verificare che siano pronte a riprendere le attività.
Quali sono gli obiettivi di una norma così straordinaria? La legge non la esplicita per cui occorre
interpretare con logicità. E’ quello di garantire comunque le risorse previste ai gestori nonostante
la sospensione dei servizi? Due elementi direbbero di no perché lo stesso articolo richiama
esplicitamente l’esistenza degli ammortizzatori sociali per i soggetti gestori coinvolti dalla
sospensione dei servizi e perché la piena corresponsione di quanto previsto nei
contratti/convenzioni per le prestazioni non eseguite non è prevista per nessun altro settore. Pare
molto più probabile che l’interpretazione più consona delle finalità della disposizione sia quella di
incentivare al massimo l’attivazione dei servizi domiciliari alternativi ai servizi semiresidenziali
“minacciando” le pubbliche amministrazioni di disporre comunque delle loro previsioni di
bilancio se non attivano servizi domiciliari di pari valore economico. Per i comuni, certo, la
situazione è quantomeno complicata. L’inapplicabilità del comma 1 e cioè l’impossibilità per i
comuni di realizzare i servizi domiciliari alternativi senza l’iniziativa e la decisione dell’ASL – a
causa della contraddizione insanabile con il precedente art. 47 – rende di difficile applicazione
anche il comma 2. Non è legittimo sottrarre ai comuni delle risorse per non averle investite in
servizi domiciliari la cui attivazione spetta ad un altro ente che però non le ha assunte.
E poi ancora. In molte realtà i gestori dei servizi domiciliari e semiresidenziali pur stimolati dai
comuni non riescono ad approntare i servizi domiciliari individuali per mancanza dei DPI ed altro.
Nel caso di impossibilità di erogare i servizi domiciliari da parte dei soggetti gestori, sarebbe
ancora legittimo remunerare una prestazione richiesta e non erogata?
Un bel groviglio che la legge di conversione non sembra risolvere. L’unica cosa certa, per ora, è
che chi ha scritto l’art. 47 del D.L. 18/2020 è persona diversa da chi ha scritto l’art. 48.
(20/4/2020).

110

16. TUTTE LE NORME SUI CENTRI ESTIVI 2020

Con la chiusura delle scuole e il ritorno graduale al lavoro grande importanza stanno acquisendo i
servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Per questo, per la prima volta, la legislazione nazionale ha
posto grande attenzione anche ai centri estivi per i minori.
L’art.105 del D. L. “Rilancio” prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche
della famiglia per un importo pari a 135 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il
potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo,
per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.
Ma l’aiuto viene previsto anche per le famiglie che usufruiscono dei centri estivi. L’art. 72 dello
stesso decreto legge ha stabilito che è aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di
servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato
direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, compresi i centri
estivi.
Vista la situazione di graduale miglioramento della diffusione del COVD-19 in Italia l’apertura dei
centri estivi da realizzare nelle scuole o in altri ambienti similari è consentito dal 15 giugno. L’art. 1
lett. c) del DPCM 17/5/2020 recita infatti che “a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito
l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in
custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità
alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e
le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione
che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.
Il DPCM 17/5/2020, all’ allegato 8, contiene le Linee guida per l’organizzazione dei centri estivi
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19. Queste linee guida sono state
redatte in coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società italiana di pediatria
sulle attività extra domestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l’emergenza SARS
CoV 2, nonché avendo a riferimento le Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di
gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID-19
elaborato a cura della Regione Emilia-Romagna ed il documento di Proposte per la ripresa delle
attività educative e scolastiche elaborato a cura dell’Associazione nazionale comuni italiani ed
integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione
civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ecco di seguito le linee guida:

111

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19

3.Attivita' ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini d'età superiore ai 3 anni e gli
adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le
potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari
(ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo
estivo
L’utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l’infanzia e le scuole per realizzare
i centri estivi che offrano un programma di attività ludico-ricreative, nel periodo estivo in cui gli
stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura, ha una tradizione molto forte e
radicata in numerosissime realtà locali. Le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente
utilizzate per questo scopo sono naturalmente quelle che sono dotate di un generoso spazio verde
dedicato poiché questo consente di realizzare attività anche all’aperto e diverse da quelle che
caratterizzano l’attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico. Non è naturalmente
esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le stesse offrano le medesime
funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all’interno e all’esterno, servizi igienici,
spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti. In generale, il
progetto delle attività offerte predilige il riferimento ad attività ludiche che consentano di utilizzare
il tempo della giornata in modo disteso e piacevole.
I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati,
nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore. Si intende che il progetto di attività sia
elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le
famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare
momento di emergenza sanitaria in corso. Gli aspetti presi in considerazione riguardano: 1)
l’accessibilità; 2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio
disponibile; 3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico; 4) i principi generali d’igiene e pulizia; 5) i criteri di
selezione del personale e di formazione degli operatori; 6) gli orientamenti generali per la
programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di
bambini ed adolescenti; 7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei
bambini ed adolescenti; 8) i triage in accoglienza; 9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

3.1 Accessibilità degli spazi
Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con
l’aiuto del pediatra di libera scelta. Devono in ogni caso essere previsti criteri di priorità
nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà
nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori,
nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working,

112

condizioni di fragilità, ecc.) In via generale, l’accesso deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 1)
da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere circoscritto a
sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed
adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte fasce relative alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5
anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 2)
mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone comunicazione in
modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte; 3) con criteri di
selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la
situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere redatta una
graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio: a) la condizione di
disabilità del bambino o adolescente; b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare
di provenienza del bambino ed adolescente; c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da
parte dei genitori del bambino ed adolescente.

3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale
l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo
svolgimento delle attività programmate. Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello
spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione
dell’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza. In considerazione delle necessità
di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti
all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra. Vista
l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di
diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell’ambito del territorio di
riferimento. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con
il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del
tempo.

3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e strategie
generali per il distanziamento fisico
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli
adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di
aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19. Il rapporto numerico
minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età dei bambini ed
adolescenti nel modo seguente: 1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un
rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni),
un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. Oltre alla definizione organizzativa del
rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l’intera durata delle attività,
tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

113


3.4 Principi generali d’igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare
sempre sono le seguenti: 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 2) non tossire o
starnutire senza protezione; 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre
persone; 4) non toccarsi il viso con le mani; 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie
a contatto; 6) arieggiare frequentemente i locali. Tutto questo si realizza in modo più agevole nel
caso di permanenza in spazi aperti. Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto
delle mascherine. Dipartimento per le politiche della famiglia Le operazioni di pulizia approfondita
dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno
giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo
ogni volta che sono stati utilizzati, e di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni
per l’uso fornite dal produttore.

3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori
Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è necessario prevedere un certo numero di operatori
supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà una opportunità positiva
la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati. Tutto il personale,
professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché
per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e
sanificazione. Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui
andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e degli adolescenti
che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere
con gli stessi.

3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della
relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione
della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo
gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel
tempo. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del
contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale
tracciamento del medesimo. La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi
inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 1) continuità di relazione fra gli operatori ed
i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di
potenziali casi di contagio; 2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti

114

utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 3) lavaggio
delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima
dell’eventuale consumo di pasti; 4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e
bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto; 5) non previsione di attività
che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie,
privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei
bambini.

3.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno
scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre
organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da
rispettare. All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle
mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante. L’igienizzazione delle mani deve essere
realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

3.8 Triage in accoglienza
I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o
struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10
minuti. Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di
uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile
una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per
l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato
all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei
bambini per evitare ingestioni accidentali. La procedura di triage deve prevedere in particolare le
seguenti verifiche alternativamente: 1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la
febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 2) dopo aver igienizzato le mani, verifica
della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da
pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente
entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). La stessa procedura
va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il
loro MMG e il soggetto gestore.

3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto

115

Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre
preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per
quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali. Il progetto organizzativo
del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento
e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all’interno dello specifico contesto
ambientale in cui le attività si svolgeranno. Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti
informazioni:
1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di
effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione
quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una
piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco,
aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per
regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la
corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un
prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al
termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di
lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali;
5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il
numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione
dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività
da proporre e realizzare;
7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a
bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le
competenti autorità sanitarie locali;

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10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa
pulizia approfondita periodica;
11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono
all’area e del regolare utilizzo delle mascherine
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

3.10 Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi
hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una
graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di
modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto
numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la
dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il
rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente. Il personale coinvolto deve essere
adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività,
tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di
accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di
precauzione.

Le linee guida contengono anche i criteri ed i requisiti per:
1. Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione
da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o
adulti familiari. Decorrenza: maggio 2020
2. Attivita' organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza
di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari
(fattorie didattiche, ecc.). Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo.


Norme di riferimento
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020,
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(19/5/2020)

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17. NOVITA’ SUI CENTRI ESTIVI

Il Governo con un nuovo Decreto, a distanza di un mese dal precedente, interviene di nuovo sui
centri estivi. Il D.P.C.M. 11 giugno 2020 introduce alcune novità sui centri estivi (già
regolamentati con D.P.C.M. 17/5/2020).
Ecco le novità rispetto al precedente Decreto:
1) I centri estivi possono riguardare anche i bambini con 0-2 anni. Ovviamente
l’organizzazione e le attività devono essere organizzate per fasce di età dei bambini. In
questo caso i bambini 0-2 anni vanno collocati nella fascia di età 0-5 anni. In questo gruppo
di età è possibile prevedere un periodo di ambientamento per il bambino con
l’accompagnamento di un genitore al centro ;
2) L’apertura dei centri estivi non è più sottoposta all’approvazione dei comuni come invece
era stato stabilito solo un mese fa. Ai gestori basterà comunicare alla ASL e al comune i
progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività. C’è da
chiedersi perché si è voluta mettere in piedi una organizzazione ed una procedura che ha
visto impegnati i comuni ed i gestori e poi a distanza di un solo mese cambiare tutto con
inutile dispendio di energie e difformità di trattamento dei gestori.
3) Non è più prevista una graduatoria e delle priorità per l’iscrizione dei bambini ai centri estivi
da parte dei soggetti gestori. Non è più previsto l’accesso prioritario dei minori disabili.
Questo ultimo aspetto doveva invece essere affrontato magari in collaborazione con i
comuni per evitare che si restringano le possibilità di accedere ai centri estivi per i disabili.
4) Vengono previste nuove procedure per l’accoglienza dei bambini insieme ad altre modifiche
minori delle linee guida precedenti.

La Regione Marche di suo, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 194 del
12/6/2020, ha voluto creare un ulteriore elemento di confusione prevedendo, laddove il DPCM lo
aveva eliminato, un ruolo del comune nel regolamentare l’apertura dei centri estivi. Si legge infatti
testualmente all’art. 1 del Decreto regionale che “I Comuni, nel disciplinare le procedure di
avvio delle attività ludico ricreative, dovranno favorire la partenza dei progetti nei tempi più brevi
possibili”. Lasciando con ciò intendere inequivocabilmente che i comuni dovranno regolamentare
l’apertura dei centri in un qualche modo. La regione Marche prevede inoltre la possibilità di attivare
l’ASUR per l’effettuazione di controlli a campione nei centri per l’infanzia.

Le norme nazionali sui finanziamenti
Rimangono ferme le norme sui finanziamenti nazionali per i centri estivi che sarebbe però urgente
erogare ai comuni o quanto meno far sapere ai comuni quali saranno le somme a loro disposizione
in modo che possano programmare adesso il loro utilizzo.
Si rammenta che l’art.105 del D. L. “Rilancio” prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo
per le politiche della famiglia per un importo pari a 135 milioni di euro, affinché sia erogato ai

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Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni,
dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il
periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.
L’aiuto viene previsto anche per le famiglie che usufruiscono dei centri estivi. L’art. 72 dello stesso
decreto legge ha stabilito che è aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di
baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente
dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, compresi i centri estivi.

Ecco di seguito le nuove linee guida:

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione
all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la
presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le
potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree
verdi

Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non
formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per l’attività
scolastica o per i servizi educativi per l’infanzia e preferibilmente dotate di un generoso spazio
verde dedicato, poiché questo consente di realizzare attività anche all’aperto e diverse da quelle che
caratterizzano l’attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.
Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le stesse
offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all’interno e
all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e
distribuzione di pasti (es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d’aggregazione del terzo settore e
degli enti locali, sedi scout, palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra
attività sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e nell'ambito dell'agricoltura
sociale).
I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da
questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:
1) l’accessibilità degli spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;

119

3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie
generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d’igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o animatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della
relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
8) il protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o
appartenenti a minoranze.

1. Accessibilità degli spazi
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di
età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A
tale scopo, devono essere distinte fasce relative al nido ed alla scuola dell’infanzia (dai 0 ai 5 anni),
alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
2) mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone comunicazione
al pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte.
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell’infanzia, si possono
prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l’esempio dei micronidi o delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 65/2017; articolo 48 del decreto
legislativo 18/2020).
Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti Linee
guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere dell’Ufficio per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa
vigente, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di
diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.
È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in
via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.

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Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività
programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio o area dal
punto di vista della sicurezza.
Inoltre, vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una
pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non
formale e di educazione all’aperto (outdoor education) nell’ambito del territorio di riferimento.
In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio
di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.


3. Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli
adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di
aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.
Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed
adolescenti è graduato in relazione all’età dei minori:
1) per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un
operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini; 2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a
11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini; 3) per gli
adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore,
educatore o animatore ogni 10 adolescenti.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo
rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
previste dalla normativa vigente.
Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è
necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto
accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi,
comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al
nido o scuola dell’infanzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa
esclusivamente con i propri genitori o tutori.
In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5
coppie di adulti e bambini, a meno di necessità differenti in relazione agli spazi utilizzati.
Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante
presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di
massaggio infantile).

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4. Principi generali d’igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare
sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 2) non tossire o starnutire senza
protezione; 3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre
persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 6) arieggiare frequentemente i
locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso
di educazione all’aperto (outdoor education).
Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in culla o bambini
deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento
fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli
occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione
anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere
portati in bocca dai bambini.
I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare rispetto a
comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2. A seguire
si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in
struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova
misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio
attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine; 2) includere messaggi
(es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del
contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della
struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media); 3) utilizzare i manifesti e le
grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito istituzionale.

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Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1) L’utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori,
specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o
campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con
più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da
rispettare;
2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di
persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità
tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;
3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle
autorità competenti;
4) l’utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le
indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del
contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.

Garantire la sicurezza del pernottamento
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino
queste indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non
risulti possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure
igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento
fisico e, quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche; 2)
periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce la periodicità di
tali misurazioni; 3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8 Protocollo di
accoglienza; 4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra; 5) la
biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell’utilizzo da
parte di un'altra persona; 6) è consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani
all’ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste
indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver
aiutato eventualmente i bambini;
2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti,
il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una
lavastoviglie;

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3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo
la normativa vigente (allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio
2020, alla sezione “Ristorazione” ed eventuali successivi aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali
e locali in materia di preparazione dei pasti.

Pulire e sanificare i servizi igienici
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

Prevedere scorte adeguate Il gestore deve garantire l’igiene e la salute durante le attività. Il gestore
deve prevedere sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani,
salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non
prevedano contatto con le mani.

5. Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori
È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari,
opportunamente informati.
Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di
musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o
animatori responsabili dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione di
COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia .
I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall’Istituto
superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.
Per periodi d’attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori,
educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un’attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia
previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo
operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.
Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra
esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile,
per l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.

124



2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della
relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
È necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della
loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo
di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con
continuità nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel
caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento
del medesimo.
La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle
seguenti principali condizioni:
1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed
adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio (in
caso di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato
ad un gruppo per ogni turno); 2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 Principi d’igiene e
pulizia; 3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste
periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della
comunicazione ai genitori o tutori.

7. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle
attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi obbligati.
È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la
propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.
I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o
struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attività.
È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o,
in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o adolescente
prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una

125

volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico
deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o
animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle attività
(es. corsi per neogenitori).

8. Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o altre
attività; 2) per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area
dedicata alle attività; 3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività
per più di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza 1) i genitori devono autocertificare che il bambino o
adolescente: a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; c) non è
entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.; 2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori,
devono produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività; 3) l’operatore,
educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del
membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente
entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso 1) i genitori devono
autocertificare che il bambino o adolescente: a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività,
una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria; b) non è entrato
a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con
una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza; 2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali
accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle
attività; 3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura
dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di
temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con
una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto,
alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino
inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

126

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il
protocollo per la prima accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso 1)
l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto
o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente
entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire
le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o animatori.
Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il loro
medico di medicina generale ed il gestore.


9. Progetto organizzativo del servizio offerto
I gestori comunicano alla ASL e al comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una
descrizione generale delle attività.

10. Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili
o appartenenti a minoranze
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del
contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli
in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di
modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato
integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il
bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1
bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di
organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento,
così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il
senso delle misure di precauzione.

127

In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore
culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri,
non accompagnati, minori che vivono in carcere.


Le linee guida contengono anche i criteri ed i requisiti per la Riapertura regolamentata di parchi,
giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti.

Norme di riferimento
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio
2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 . Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(14/6/2020)

128

18. IL REDDITO DI EMERGENZA (REM) (previsto nel D.L. 34/2020)



Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Decreto legge n. 34/2020 “Rilancio” (art. 82) ha riconosciuto un
sostegno straordinario al reddito denominato Reddito di emergenza (di seguito "REM").

I requisiti per ottenere il REM
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della domanda, di tutti e
quattro i seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a quanto indicato nella
tabella 1, in relazione alla composizione familiare. Il valore massimo è determinato in un
ammontare pari a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza del Reddito di Cittadinanza
7
(D.L. 4/2019) ma con alcune correzioni. Nel caso del
REM, viene messo un tetto alla scala di equivalenza che è costituito dal valore di 2,
corrispondente a 800 euro, che cresce fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza
(come definite ai fini ISEE). Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto
sull’ISEE (DPCM 159/2013). il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti indicate
all’art. 4 comma 2
8
del decreto sull’ISEE (DPCM 159/2013), ed è riferito al mese di aprile

7
Nel Reddito di cittadinanza, la scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è
incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente
minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non
autosufficienza.

8
Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati
esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla
presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei
costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da
amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito
complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono
rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il
reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero
di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente
articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

129

2020 secondo il principio di cassa. Sembra tutto abbastanza complesso ma comunque, in base a
queste regole, il valore massimo del reddito mensile familiare del mese di aprile 2020 con il
quale si può accedere al Reddito di emergenza è quello indicato nella tab. 1.

Tab. 1 – Reddito familiare massimo del mese di aprile 2020 con il quale si può accedere al
Reddito di emergenza (REM)
Composizione nucleo familiare
Scala di
equivalenza
Reddito familiare massimo del mese di
aprile 2020 in €/contributo mensile
1 adulto 1 400
1 adulto e 1 minore 1,2 480
2 adulti 1,4 560
2 adulti e 1 minore 1,6 640
2 adulti e 2 minore 1,8 720
2 adulti e 3 minore 2 800
3 adulti e 2 minore 2 800
Famiglie con composizione più
ampia
2 800
Presenza di uno o più disabili gravi o
persone non autosufficienti
2,1 840

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una
soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e
fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in
caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di
non autosufficienza. Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
decreto sull’ISEE
9
(DPCM 159/2013);

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo
familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e
postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del
Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al
cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

9
Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente
disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli
interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della
consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di
componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti
del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della
consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31
dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il
valore della consistenza media annua va comunque indicato;

130

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.


Chi è escluso dal REM
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o
hanno percepito una delle seguenti indennità:
a) Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
(600 euro per il mese di marzo) ) (art. 27, D.L. 17/03/2020, n. 18);
b) Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (600 euro) (art. 28,
D.L. 17/03/2020, n. 18);
c) Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (600 euro) (art. 29,
D.L. 17/03/2020, n. 18);
d) Indennità lavoratori del settore agricolo (600 euro) (art. 30, D.L. 17/03/2020, n. 18);
e) Indennità lavoratori dello spettacolo (600 euro) (art. 38, D.L. 17/03/2020, n. 18);
f) Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-
19 (art. 44, D.L. 17/03/2020, n. 18);
g) Nuova indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19
(600 euro, per il mese di aprile, per tutte le precedenti categorie, esclusa la lett. f) (art. 84,
D.L. 34/2020)

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va
assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione
della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto
il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore
rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per
le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di
redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili,
al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze
risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché
contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei
premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio
unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i
contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze
finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse
modalità indicate alla lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei
familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia
pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un
massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare
successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione
reddituale, di cui all'articolo 4.

131

h) Indennità per i lavoratori domestici (500 euro al mese per aprile e maggio) (art. 85, D.L.
34/2020).
Il REM non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano
al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di
invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore
agli importi di cui alla tab.1;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019, o le misure similari adottate dalle
singole regioni italiane art. 13, comma 2, D.L. 4/2019).
Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della
pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo
familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Quale è il valore del contributo per le famiglie
Il beneficio da erogare alle famiglie con i requisiti richiesti consiste in due contributi mensili pari
quanto indicato nella terza colonna della tabella 1. Si tratta di due contributi mensili ognuno dei
quali con un valore minimo di 400 euro e massimo di 840 euro in relazione alla composizione del
nucleo familiare.


Come si fa la richiesta e chi eroga il REM
Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta da presentare entro il mese di giugno
2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le
modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di
assistenza fiscale (CAF) o presso gli istituti di patronato.
Dal 22/5/2020 l’INPS accetta le domande.


I controlli
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di coloro che presentano la domanda, l'INPS e
l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate. Nel caso in cui in esito a
verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente
revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste
a legislazione vigente.

Il finanziamento a disposizione

132

Il REM ha un finanziamento di 954,6 milioni
10
di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
più concessi ulteriori contributi alle famiglie.


Qualche valutazione
Si tratta di una iniziativa molto positiva che cerca di sostenere le persone che a causa del Covid-19
hanno perso i loro redditi mensili e non sono sostenuti da altre misure di sostegno.

Si tratta, come è evidente di una misura temporanea, della durata di due soli mesi, la cui efficacia
dipende dalla tempestività della erogazione. Se il contributo, invece di arrivare nel giro di
pochissime settimane, dovesse arrivare fra qualche mese perderebbe gran parte della sua utilità.

Il provvedimento ha una criticità proprio nel rischio che le procedure previste siano ordinarie, e non
straordinarie come la contingenza imponga, e che queste richiedano un tempo di espletamento
eccessivo. In particolare, la richiesta dell’ISEE che in tempi ordinari sarebbe apprezzabile, in questa
situazione rischia di allungare eccessivamente i tempi di erogazione del contributo. Per guadagnare
tempo, in questo caso si poteva fare a meno della richiesta dell’ISEE e richiedere solamente una
autocertificazione sui redditi percepiti nel mese precedente. Peraltro la soglia di 15.000 euro di
ISEE prevista nella norma sul REM non è affatto selettiva. Attualmente le famiglie italiane che
hanno presentato un ISEE inferiore a 15.000 euro sono il 72% di tutte le famiglie. La grandissima
maggioranza. Per cui la richiesta dell’ISEE ai fini selettivi risulta del tutto inutile. In questa
situazione straordinaria e limitata nel tempo si poteva/doveva fare a meno di richiedere l’ISEE per
riuscire ad erogare il REM in un tempo rapido.
Ma si poteva fare senza l’ISEE? Ho provato a confrontare due diverse procedure di richiesta di
REM con ISEE e senza ISEE per verificarne i diversi passaggi ma soprattutto i vantaggi e gli
svantaggi. Ne è venuta fuori la Tab. 2 che segue e che dimostra che, in questa situazione particolare
ed urgente, sarebbe stato meglio procedere senza richiedere l’ISEE richiedendo al suo posto una
autocertificazione. Le famiglie avrebbero ricevuto il REM con diverse settimane di anticipo.
Proprio quello che serve oggi.

Tab. 2 – REM. Ipotesi di procedura con richiesta di ISEE e senza richiesta di ISEE
Con ISEE SENZA ISEE
Chi ha già l’ISEE 2020 Chi lo deve fare
Cittadino presenta la domanda
nella forma dell’autocertificazione
indicando il reddito del mese
prima.
Cittadino presenta la domanda
nella forma dell’autocertificazione
indicando il reddito del mese
prima.
Cittadino presenta la domanda
nella forma dell’autocertificazione
indicando il reddito del mese
prima.

10
Più 5 milioni di euro per le convenzioni con i CAF.

133

Certificazione sul patrimonio
immobiliare già disponibile
Certificazione sul patrimonio
mobiliare da fare
Certificazione sul patrimonio
mobiliare da fare

Punti di forza:
- Non si deve andare in
banca;
- Controlli più facili;
- Tempi brevi.
Punti di forza:
- Controlli più facili.
Punti di forza:
- Procedura uguale per
tutti;
- Tempi brevi
Punti di debolezza:
- Questa procedura non
riguarda tutti.
Anzi possiamo dire che riguarderà
una piccola quota di cittadini dato
che da questa quota dobbiamo
estrapolare quelli che già
usufruiscono del RDC che
sicuramente hanno rinnovato
l’ISEE ma per i quali è prevista
una procedura diversa.
Punti di debolezza:
- Riguarderà la
maggioranza dei nuovi
beneficiari;
- Si deve andare in banca;
- Si deve andare al CAF;
- Tempi lunghi per
domanda;
- Tempi di erogazione del
contributo diversi da chi
ha già l’ISEE.
Punti di debolezza:
- Si deve andare in banca;
- Controlli più complessi
ed ex post.

Bibliografia
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (23/5/2020)

134

19. LE POLITICHE SOCIALI NEL D.L. 34/2020 “RILANCIO”


Ecco di seguito le norme relative alle politiche sociali contenute nel D.L. 34/2020 “Rilancio” che
sono state suddivise per tema:
A. Contrasto alla povertà.
B. Disabilità;
C. Minori;
D. Politiche sociali.

A. CONTRASTO ALLA POVERTA’

Art. 76 – sospensione delle condizionalità del reddito di cittadinanza per altri 2 mesi
La sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione del Reddito di Cittadinanza viene
portato da due a quattro mesi (quindi fino al 17 luglio 2020). In sostanza, i beneficiari del Reddito
di cittadinanza fino al 17 luglio non devono rispettare alcuna condizione (per esempio ricerca del
lavoro, partecipare ai Progetti utili alla collettività (PUC, ecc) per ricevere il contributo mensile. Il
prolungamento della sospensione non appare molto comprensibile in corrispondenza alla ripresa di
molte attività produttive.

Art. 78 – Reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal COVID-19. Aumento
risorse.
Si modifica l’art. 44 del DL Cura Italia che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza a
favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. Il limite di spesa del Fondo, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è innalzato a 1.150 milioni di euro per l’anno 2020
(non più 300 milioni). I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità sono stabiliti
mediante uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni (non più
30 giorni) dall’entrata in vigore del DL Cura Italia. Si precisa tuttavia che ai fini del
riconoscimento dell’indennità i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) titolari di pensione.

Art. 82 – Istituzione del Reddito di emergenza
Il Reddito di emergenza è stato oggetto di un mio precedente articolo che si può leggere al seguente
link: https://francopesaresi.blogspot.com/2020/05/il-reddito-di-emergenza-rem-previsto.html

135


Art. 226 – Fondo emergenza alimentare
Viene previsto un finanziamento di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di
distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, cui
concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020. Alle erogazioni delle risorse
provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.


B. DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

Art. 73 – Estensione dei permessi della L. 104/1992 nei mesi di maggio e giugno 2020
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate
usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Il decreto “Rilancio” conferma, dunque, anche
per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo già previsto dal decreto “Cura
Italia” (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi
12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave
certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità. I 12 giorni si aggiungono a quelli
ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18
giorni lavorativi di permesso.

Art. 89 – I finanziamenti statati possono essere utilizzati per i DPI e la riorganizzazione
Si prevedono agevolazioni nella rendicontazione dei principali Fondi sociali nazionali (Fondo Non
Autosufficienze, Fondo Dopo di Noi). Nella rendicontazione delle spese sostenute nel 2020, le
amministrazioni possono includere specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche
finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e
all'adattamento degli spazi.

Art. 104 – Aumentano i finanziamenti
Incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 90 milioni di euro per il
2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Incremento
dello stanziamento del Fondo Dopo di Noi di 20 milioni di euro per il 2020. E’ un "Fondo di
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il
riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture nel limite di spesa di 40 milioni di
euro per il 2020, a seguito dei maggiori oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del

136

personale e degli utenti. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio da adottare entro 40
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti i criteri di priorità e le modalità di
attribuzione dell’indennità.

Art. 109 – Disposizioni sui centri diurni per anziani e disabili
Il D. L. 34/2020 provvede a riformulare l’articolo 48 del decreto Cura Italia relativo alle prestazioni
individuali domiciliari e semiresidenziali. Si precisa che durante la sospensione non solo dei servizi
educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per
anziani e per persone con disabilità, ma anche dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per
la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, nonché dei servizi sanitari
differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche
amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi
del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati
che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari
o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono
normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Si conferma che tali servizi possono essere
svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni
con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità,
alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole
contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le
misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Al comma
2 si precisa che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e
socioassistenziali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati
dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle
prestazioni rese in altra forma (non più “sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo”). Le
prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs
50/2016), previo accordo tra le parti, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla
sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.
E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette
che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo
restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le
disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del
contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche
amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue
incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori,
a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri
contributi a qualsiasi titolo ricevuti (viene eliminato il seguente periodo presente nella formulazione
originaria del DL Cura Italia: “Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla
precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione
complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse
alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso”). A seguito dell'attivazione dei servizi di

137

cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle
ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in
deroga (la formulazione originaria prevedeva invece che i pagamenti di cui al comma 2
comportassero la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa
integrazione in deroga) laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1
e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o
di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione
nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con
ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per
anziani e persone con disabilità. La nuova formulazione cerca di correggere alcune contraddizioni
che erano presenti nella formulazione dell’art. 48 del Decreto Cura Italia che erano state oggetto
anche di un mio precedente articolo (https://francopesaresi.blogspot.com/2020/04/le-politiche-
sociali-nel-decreto-legge_20.html).


C. MINORI
Art. 72 – Congedi parentali e bonus per servizi per l’infanzia
L’Articolo modifica gli articoli 23 e 25 del DL Cura Italia, in materia di congedi per i lavoratori
dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, si prevede che per il
2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o
frazionato comunque non superiore a 30 giorni (non più 15 giorni), i genitori con figli di età non
superiore ai 12 anni (limite di età che non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità
accertata) abbiano diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una
indennità pari al 50% della retribuzione. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore
privato con figli minori di anni 16 hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, senza corresponsione di indennità ne' riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno
al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro
genitore non lavoratore. In alternativa allo specifico congedo, i lavoratori dipendenti del settore
privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi possono scegliere di
usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo
complessivo di 1200 euro (non più 600 euro), erogato mediante il libretto famiglia o direttamente al
richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi
socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è
incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. La copertura finanziaria per i benefìci
destinati a tali lavoratori è aumentata a 1.569 milioni di euro per il 2020.

138

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,
appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei
tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-
sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel
limite massimo complessivo di 2000 euro (non più 1.000). La disposizione si applica anche al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La copertura finanziaria per tale bonus è aumentata a
67,6 milioni di euro per il 2020.

Art. 89 - I finanziamenti statati possono essere utilizzati per i DPI e la riorganizzazione
Si prevedono agevolazioni nella rendicontazione del Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza.
Nella rendicontazione delle spese sostenute nel 2020, le amministrazioni possono includere
specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

Art. 105 – Finanziamento dei centri estivi e contrasto alla povertà educativa
Il Fondo per le politiche della famiglia per il 2020 è integrato di 135 milioni e viene destinato
direttamente ai Comuni per finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini fra i 3 e i 14 anni (poi le linee guida DEL
DPCM 17/5/2017 aumentano l’età fino a 17 anni), per i mesi da giugno a settembre 2020. Altri 15
milioni aggiuntivi vengono stanziati per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa.
Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per la famiglia previa intesa in Conferenza
Unificata.


D. POLITICHE SOCIALI
Art. 89 – - Il Fondo nazionale politiche sociali si può usare per i DPI e la riorganizzazione
Si prevedono agevolazioni nella rendicontazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Inoltre,
nella rendicontazione delle spese sostenute nel 2020, le amministrazioni possono includere
specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
Non si prevede, però, il rafforzamento dei servizi sociali il cui ruolo è sempre più centrale e
indispensabile per rispondere alla molteplicità di bisogni che questa crisi sta generando in una
porzione sempre più crescente della popolazione che deve essere presa in carico dal sistema
pubblico.

139


Bibliografia
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
Giacobini C., Decreto “Rilancio”: le misure per la disabilità, 13/5/2020:
http://www.handylex.org/news/2020/05/13/decreto-rilancio-le-misure-per-la-disabilita (2/6/2020)

140

20. LE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE NELLA LEGGE DI
CONVERSIONE DEL DECRETO “RILANCIO”

Il 16 luglio 2020 il Senato ha convertito in legge il D.L. 34/2020 “Rilancio” con la L. 77/2020.
Torno ad occuparmi del D.L. 34/2020 (già trattato nell’articolo disponibile al link:
https://francopesaresi.blogspot.com/2020/06/le-politiche-sociali-nel-dl-342020.html) perché la
legge di conversione ha introdotte diverse ed importanti novità (strutture di prossimità, linee guida
per le strutture, ausili per disabili, servizi sociali quali servizi pubblici essenziali, ecc.). Qui di
seguito vengono illustrate solo le novità divise per argomenti, per l’illustrazione del Decreto legge
rimando all’articolo del 2 giugno:
E. Assistenza sociosanitaria;
F. Disabilità;
G. Minori e famiglia;
H. Politiche sociali;
I. Povertà.

A. ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

Art. 1 – strutture di prossimità sociosanitarie e budget di salute
IL Ministero della Salute prevede la stipula di una Intesa, in sede di Conferenza Stato Regioni, per
la sperimentazione, nel biennio 2020- 2021, di:
 strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la
promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle
categorie più fragili, in cui vengano coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al
volontariato locale ed a enti del terzo settore no profit;
 progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche
di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti
anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità.

Art. 1 – Psicologi nelle USCA
Fino al 31 dicembre 2021, gli enti e le aziende del Ssn possono conferire incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di
psicologo regolarmente iscritti nell’albo professionale a supporto delle unità speciali di continuità
assistenziale (USCA). Il conferimento di incarichi avviene in deroga alla normativa vigente.

Art. 1 ter – Linee guida COVID per strutture sociosanitarie socioassistenziali e socioeducative

141

L’articolo prevede che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il
Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630 adotti specifiche linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private,
accreditate e non, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza
erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-
occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti
in condizione di fragilità.
Le linee guida vengono adottate nel rispetto di alcuni principi:
a) garantire la sicurezza ed il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate nelle
strutture;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale – sanitario e non - impiegato presso le strutture
medesime, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione
individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere specifici protocolli per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle
conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad
attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
Il comma 3 equipara queste strutture ai presidi ospedalieri ai fini del reperimento con massima
priorità dei DPI.

Art. 10 – Fondo di solidarietà per famigliari vittime di COVID-19
L’articolo modifica il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27, in particolare il comma 1 dell’art. 22-bis “Iniziative di solidarietà in
favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari”, che istituisce
un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2020 per l’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale
infermieristico e operatori socio-sanitari vittime del contagio da COVID-19. Grazie alla modifica il
fondo è destinato ora anche ai famigliari di assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari che
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano
contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la
morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19.

Art. 16 bis – Diritto al collocamento obbligatorio per famigliari di operatori sociosanitari
vittime di COVID

142

L’articolo estende ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori sociosanitari e agli
altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
che prevede per i famigliari dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi il diritto al
collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità
di titoli. Le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono
estese anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa.

B. DISABILITA’
Art. 89 – Fondo per concorrere all’aumento delle pensioni di invalidità civile totale
E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 46
milioni per il 2020, destinato a concorrere alla maggiore copertura finanziaria necessaria a dare
applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020, che dispone l’aumento
dell’importo delle pensioni di invalidità civile totale a 516 euro mensili, indipendentemente dal
requisito dell’età pari o superiore a sessanta anni.

Art. 104 – ausili, ortesi e protesi gratuiti per disabili che fanno attività sportive
In via sperimentale per l’anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro, il Servizio sanitario nazionale
provvede all’erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia
avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a
persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di
5 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono definiti i tetti
di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione
degli ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e
nazionale.

C. MINORI E FAMIGLIA
Art. 72 – Quota di riserva assunzioni obbligatorie per care leavers
È estesa anche ai care leavers, ossia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori
della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di
cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui agli artt.
3 e 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Art. 72 – Congedi parentali

143

I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in
maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma
giornaliera od oraria (max 30 giorni per figli inferiori 12 anni fino a luglio 2020).

Art. 105 – Reddito di libertà per le donne vittime di violenza in condizioni di povertà
Al fine di favorire l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza in
condizioni di povertà, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è
incrementato di 3 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono ripartite con DPCM, su proposta del
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Art. 105 – Età dei minori dei centri estivi
L’articolo precisa che i minori dei centri estivi che sono finanziati devono avere una età compresa
fra 0 e 16 anni.


D – POLITICHE SOCIALI
Art. 89 – I servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari sono servizi pubblici essenziali e
devono funzionare anche in situazione di emergenza
La norma dispone l’obbligo di garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio
sanitari previsti dalla legge 328/2000 anche in situazione di emergenza, in quanto riconosciuti come
servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante
convenzione. A tal fine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, le regioni e le
province autonome sono tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in
situazioni di emergenza, l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio
sanitari essenziali, sulla base di progetti personalizzati, nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri.


E.POVERTA’
Art. 82 – Reddito di emergenza anche a chi occupa abusivamente degli alloggi pubblici
Ai fini del riconoscimento del Reddito di emergenza, fino al 30 settembre 2020 è sospeso il divieto
per chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo di richiedere la residenza e di
partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi pubblici, se in grado di autocertificare la
presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in
difficoltà economica e senza dimora.

144



Bibliografia
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
Legge 17 luglio 2020 n. 77. Legge 17 luglio 2020 n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19: https://www.certifico.com/component/attachments/download/18748 (24/7/2020).

145

21. PROROGATO IL REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Il decreto Agosto (D.L. 104/2020), ha previsto la proroga del Reddito di Emergenza (REM). Il
decreto prevede la corresponsione di una ulteriore quota mensile una tantum, oltre a quelle già
previste, e la disposizione che si avrà tempo fino al prossimo 15 ottobre per presentare la domanda
tramite i canali dell'Inps.
Il REM era stato introdotto con il decreto Rilancio per supportare i nuclei familiari che si sono
ritrovati in estrema difficoltà a causa della crisi legata alla pandemia di Covid-19.
La misura, introdotta nel decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e lanciata il 22 maggio scorso, prevedeva
la concessione di due contributi mensili il cui importo va da un minimo di 400 euro fino a un
massimo di 840 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare. Il dettaglio dei requisiti
per accedere a tale contributo è illustrato in un mio precedente articolo (vedi link;
https://francopesaresi.blogspot.com/2020/05/il-reddito-di-emergenza-rem-previsto.html ).
Secondo le stime governative, hanno diritto al Rem 867.000 famiglie, pari a 2 milioni di persone.
Le domande complessivamente presentate al 31 luglio sono state, invece, solo 575.000 (le richieste
vengono inoltrate dalle famiglie) ma di queste 223.000 sono già state respinte. Al 31 luglio solo
209.000 famiglie hanno ricevuto il REM mentre altre 143.000 domande dovevano ancora essere
valutate.
La proroga dei tempi di presentazione della domanda e la nuova mensilità del REM non
determinerà un aumento della spesa prevista perché i fondi inizialmente stanziati (il REM ha un
finanziamento di 954,6 milioni) sono sufficienti anche per questo nuovo intervento (stante
l’andamento iniziale della misura).
Si tratta di una buona decisione a favore di tutte le persone che, indipendentemente dalla natura del
loro rapporto di lavoro e delle loro condizioni sociali, si sono trovate in difficoltà economiche a
causa del COVID-19.

Bibliografia
Decreto legge 14 agosto 2020 n, 104 (art. 23): “Misure urgenti per i sostegno e il rilancio
dell’economia”. (26/8/2020).

146

22. LE NORME PER SOCIALE E SANITA’ NEL DECRETO “RISTORI”




Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha approvato definitivamente il nuovo testo del D.L. 137/2020
“Ristori” che accorpa i quattro decreti “Ristori” varati a partire da fine ottobre
11
. Ecco di seguito le
norme di interesse sociale, sociosanitario e sanitario della nuova legge.



1. LE NORME PER IL SETTORE SOCIALE

Articolo 13-terdecies
(Bonus baby-sitting)

A decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la
sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori
lavoratori hanno diritto ad uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite
complessivo di 1.000 euro. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i
genitori solo nel caso in cui il loro lavoro non possa essere svolto in modalità agile e non vi sia altro
genitore già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
La disposizione si applica anche ai figli con disabilità grave, ed è valida anche nei confronti dei
genitori affidatari. Non viene invece riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. La misura
viene riconosciuta nel limite complessivo di 7,5 milioni per il 2020.


Art. 13-quaterdecies
(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è
istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70
milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri regionali, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri di ripartizione
delle risorse del fondo tra le regioni.


Art. 13-quinquiesdecies
(Rifinanziamento dei CAF)

Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella
presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini dell’ISEE, affidata ai centri di assistenza
fiscale (CAF), è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’INPS.


11
Conseguentemente Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-
legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati.

147


Articolo 22-bis
(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza
nelle scuole secondarie di primo grado)

Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e
da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in
presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui il lavoro non possa esser
svolto in modalità agile, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti la facoltà di astenersi dal lavoro
per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo viene
riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.


Art. 19-decies
(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

I buoni alimentari erogati dai comuni. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti
di solidarietà alimentare, è istituito un fondo di 400 milioni di euro per l’anno 2020, da erogare a
ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020. Per l’attuazione del presente
articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.




2. LE NORME PER IL SETTORE SOCIOSANITARIO

Art. 19-ter
(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)

“5-bis. Le regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19, hanno sospeso,
anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private
accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del
budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l’anno 2020, ferma restando la garanzia
dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
5-Ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-
sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate
destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l’anno
2020”.


Articolo 19-novies
(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicinali nelle
Rsa e nelle altre strutture residenziali)

Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri
dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali
(RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo
settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate,

148

comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di
carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, sociooccupazionale o socio-
assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri
soggetti in condizione di fragilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un
fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministero della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri di riparto del fondo secondo
linee guida che consentano alle regioni di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non
sanitario, impiegato presso le strutture e di tener conto della demografia del processo di
invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale.




Bibliografia
Camera dei Deputati n. 2828: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rodriguez G., Ristori. Via libera con fiducia anche dalla Camera. Il decreto ora è legge. Ecco le
misure per la sanità. Quotidiano Sanità, 18/12/2020. Link: http://www.quotidianosanita.it/governo-
e-parlamento/articolo.php?articolo_id=91059&fr=n (21/12/2020)

149

2021

23. LA SANITA’ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021


La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) contiene una grandissima quantità di norme sulla sanità.
Tali norme sono disperse in decine e decine di commi sparpagliati senza unitarietà in tutta la legge.
Per fare un esempio si parla di sanità nel comma 329 ma si arriva a parlarne anche nel comma 1125.
Ci sono molte norme che riguardano direttamente o indirettamente la pandemia (tamponi, vaccini,
personale sanitario, ecc.) ma ci sono anche molte altre norme che riguardano altri temi
dell’organizzazione sanitaria: il fondo per l’Alzheimer, il Fondo per l’autismo, Fondo per
l’assistenza dei bambini affetti da patologia oncologica, la Croce Rossa, ecc.). Le norme sono tante
e quasi tutte di carattere espansivo e non potrebbe essere diversamente in un periodo di grave crisi
anche sanitaria a causa della pandemia.
Il Fondo sanitario nazionale nel complesso sale 121.370,1 milioni di euro. Rispetto al 2020 si
registra un incremento di risorse non vincolate di 1.105 milioni a cui si aggiungono altri 725
milioni di euro con destinazione vincolata (aumento indennità esclusività medici SSN, indennità
infermieri SSN; tamponi MMG; Piano vaccini).
Per comprendere appieno i contenuti sanitari della Legge di bilancio 2021 e permettere agli
interessati di orientarsi in un documento tanto vasto, si fornisce quì di seguito una guida ai contenuti
sanitari.


Comma 329 - Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da patologia oncologica
La dotazione del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da patologia oncologica viene stabilita
in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.


Commi da 330 a 332 - Fondo per l’Alzheimer e le demenze
La norma dispone che al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e
di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di
Alzheimer, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l’Alzheimer e le demenze», con una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Vi si precisa che il nuovo
fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione del “Piano nazionale demenze - strategie
per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel settore delle demenze”. Il Fondo andrà “al finanziamento di investimenti effettuati
dalle regioni, anche mediante l’acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della
diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine

150

di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi”. Alla distribuzione fra le regioni
provvederà un decreto di riparto.
Vale la pena di ricordare che Il Piano nazionale per le demenze (PND) risale ad un accordo
Governo Regioni già del 2014 che nel frattempo ha consentito la costituzione, presso il Ministero
della salute, di un Tavolo di monitoraggio dell’implementazione del Piano stesso. E in questi ultimi
tre anni quel Tavolo ha prodotto almeno tre pregevoli documenti di indirizzo e di linee guida: il
primo sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze; un secondo
dedicato ad uniformare i sistemi informativi utili ad osservare e descrivere il fenomeno; fino
all’ultimo, di quest’anno, che sono le “Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di comunità
amiche delle persone con demenza” di cui si consiglia la lettura.
L’intento della Legge di bilancio è lodevole ma il finanziamento è ancora modesto per un problema
delle dimensioni della demenza.


Comma 333 - Detrazione Irpef per spese veterinarie
Si eleva da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie sostenute per le quali spetta una
detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.


Commi 403 e 404 - Finanziamento del Fondo sanitario nazionale
Per l’anno 2021 il livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro. Rispetto al 2020 si registra un incremento un incremento
non vincolato di 1.105 milioni a cui si aggiungono altri 725 milioni di euro di incremento del Fondo
ma con destinazione vincolata (aumento indennità esclusività medici SSN, indennità infermieri
SSN; tamponi MMG; Piano vaccini).


Comma 405 - Requisiti dei Medici per cure palliative
Rinviata al 30 dicembre 2020 il termine di 18 mesi entro il quale i medici devono presentare
l’istanza di certificazione dei requisiti abilitanti per operare presso le reti di cure palliative.

Comma 406 - L’accreditamento delle cure domiciliari
La normativa sull’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e delle strutture sanitarie si estende
anche alle cure domiciliari che non erano esplicitamente previste. In realtà già alcune regioni
l’hanno prevista da tempo ma in questo modo viene estesa a tutta Italia. Anche per tali servizi, la
richiesta di autorizzazione e accreditamento istituzionale sarà pertanto concessa subordinatamente
alla rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.


Commi 407 e 408 – indennità di rapporto di lavoro esclusivo per medici e veterinari

151

Per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del
Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi
della tredicesima mensilità dell’indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari
con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area
Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27%. La spesa per questa
misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Per la copertura si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.


Commi da 409 a 411 - Indennità di specificità infermieristica
Viene prevista una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con
decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale, nei limiti
dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro. Per la copertura, si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato.


Comma 413 – Incremento dei fondi per gli incentivi economici del personale sanitario
Si dispone che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla
Camera dei deputati), sia destinato ad incrementare i fondi 2020 per gli incentivi economici del
personale sanitario impiegato nell’emergenza da Covid-19.


Commi 412, 413 - Risorse per lavoro straordinario
Si dispone che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla
Camera dei deputati), sia destinato ad incrementare le risorse per remunerare il lavoro
straordinario del personale impegnato nell’emergenza.


Commi 414 e 415 - Indennità alle professioni sanitarie
Ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni
sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di
assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle
competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione
della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-
2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di
euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal
1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

152


Commi 416 e 417 - Esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG
Per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta viene autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021, secondo le
modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.


Commi 418 e 419 - I tamponi possono essere eseguiti anche presso le farmacie
I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene Sars-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al
pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico- sanitario e atti a garantire la tutela della
riservatezza.


Commi 421 e 422 - Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi
Per finanziare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi viene autorizzata
l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per l’attuazione della misura concorrono le risorse
del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.


Commi da 423 a 428 – Norme straordinarie sull’assunzione di personale
Per garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell’anno 2021, in
deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure già
previste dal Decreto Cura Italia non oltre il 31 dicembre 2021.
Innalzato da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro che determina la sospensione della
corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, durante la frequenza dei corsi di
formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma incarichi provvisori o di
sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e
festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al
termine dell’attuale stato di emergenza sanitaria (la cui scadenza è al momento prevista il 31
gennaio 2021).
Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le misure previste dai Decreti Cura Italia e Rilancio sulle Usca
relative a:
- Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa
per singola regione (per un totale complessivo di 210 milioni);

153

- - trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Il Programma Next Generation EU concorre per 1.100 milioni di euro per l’anno 2022 al
finanziamento della proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio
sanitario nazionale.

Commi 442, 443 e 444 - Investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico
Il fondo Investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico (articolo 20 della
legge 67/1988), già finanziato con 30 miliardi dalla legge di bilancio 2020, è incrementato di 2
miliardi di euro. Le regioni devono destinare lo 0,5% delle risorse del programma di investimenti
alla telemedicina (per: acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di
dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra
specialisti e assistenza domiciliare da remoto).


Commi 445 e 446 - Reperibilità di ossigeno medicale
Per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia in
considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, viene incrementato di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.


Commi da 447 a 449 – Fondo per l’acquisto dei vaccini
Viene istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto di
vaccini contro il Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.
Per le coperture si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.


Commi 450 e 451 - Incremento del fondo per la procreazione medicalmente assistita
Si incrementa il fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della
legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023. L’incremento è diretto a riconoscere un contributo nella misura massima stabilita con un
decreto da emanare in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso a
prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali
prestazioni non risultano ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il
fabbisogno.


Commi 452 e 453 – IVA esente per strumentazione per diagnostica e vaccini per Covid-19

154

Le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi
strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022.
Si dispone inoltre che le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o
dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti
dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022.


Commi da 454 a 456 - Fondo per l’autismo
La norma prevede un incremento del finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi
dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016. In particolare, la modifica è
volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro
autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
La legge di bilancio per il 2016 (legge n. 208/2015) aveva disposto l’istituzione di un Fondo con
una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, poi aumentata a 10 milioni
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e da ultimo (c.d. Decreto Agosto, legge 126/2020) il Fondo è
stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per il 2020.
Inoltre la legge di Bilancio 2021 prevede di innovare con decreto anche i criteri e le modalità per
l’uso del Fondo autismo, e già in norma indica quali saranno le percentuali vincolate per i diversi
settori di intervento:
a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la
conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed
educative;
b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali
pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di
effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da
erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del
SSN;
c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle
terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate
dall’Istituto Superiore di Sanità.

Da comma 457 a comma 467- Piano vaccini
Il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (già adottato).
Per attuare il Piano per l’anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di 534.284.100 euro (nella
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario) di cui:
 842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici,
infermieri e assistenti sanitari

155

 442.100 euro, pari al 5 per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a
tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la
selezione dei professionisti sanitari.
Per l’attuazione del Piano il commissario straordinario avvia una richiesta di manifestazione di
interesse riservata a professionisti: medici, infermieri ed assistenti sanitari, e una procedura pubblica
per individuare una o più agenzie di somministrazione per la selezione e la assunzione di tali
professionisti. (Ndr: l’avviso pubblico, per assumere i professionisti in 1.500 strutture individuate e
distribuite su tutto il territorio nazionale, è stato emanato lo scorso 11 dicembre dal Commissario
straordinario insieme alla gara per selezionare fino a cinque agenzie per il lavoro).
Nel Piano si prevede l’assunzione, dal 1° gennaio 2021 per nove mesi, di 3.000 medici e di 12.000
infermieri e assistenti sanitari, ai quali si applica la remunerazione prevista dai rispettivi CCNL.
Possono essere assunti anche professionisti in quiescenza, in possesso di idoneità psicofisica
specifica allo svolgimento delle attività richieste e cittadini di Paesi UE, e extra UE in possesso di
permesso di soggiorno che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale.
Nel caso le assunzioni non siano sufficienti il commissario può procedere ad acquistare prestazioni
aggiuntive da personale SSN (misura finanziata con un incremento del FSN fino a 100 milioni.
Anche i medici in formazione già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione
Partecipano al piano vaccini, per loro è previsto un rimborso finanziato con incremento del FSN per
10 milioni di euro.
Spetta alle regioni e province autonome attuare il piano vaccini: in caso di mancata attuazione o di
ritardo vengono affidati, previa diffida, poteri sostitutivi al commissario straordinario per
l’emergenza.

Commi 468, 469, 470 – indennità infermieri studi Medici di Medicina Generale MMG e
Pediatri di Libera Scelta PLS
Stanziati 25 milioni per medici di famiglia per l'indennità del personale infermieristico operante
presso i loro studi e 10 milioni per la stessa finalità ai pediatri di libera scelta.

Comma 471 – Vaccinazioni nelle farmacie
La somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico è consentita, in via sperimentale
per l’anno 2021. La somministrazione, se necessario sotto la supervisione di medici assistiti, è
effettuata da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. Per attuare la misura
devono essere stipulati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifici
accordi con le organizza zioni sindacali rappresentative delle farmacie.

Comma 472 – Contributo Istituto superiore di sanità ISS:
Incrementato di 11,2 milioni di euro per l’anno 2021, di 15,2 milioni di euro per l’anno 2022 e di
19,2 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2023 il contributo ordinario statale a favore dell’ISS.

156


Commi da 475 e 477 - Tetti della spesa farmaceutica
Fermo restando il valore complessivo del 14,85%, a decorrere dall’anno 2021, il tetto della spesa
farmaceutica sul totale della spesa sanitaria è rideterminato. I valori percentuali dei tetti della spesa
farmaceutica sono:
 spesa farmaceutica convenzionata territoriale al 7% (attualmente 7,96%);
 spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera) al 7,85 per cento (attualmente
6,89%).


Comma 478 - Prescrizioni farmaci dei veterinari
Si prevede un decreto del Ministro della salute, sentita l'Aifa, da emanarsi entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, per definire i casi in cui il veterinario può prescrivere per
la cura degli animali - non destinati alla produzione di alimenti - un medicinale per uso umano,
fermo restando il principio dell'uso proprietario di medicinali veterinari per il trattamento delle
affezioni delle specie animali. L'Aifa potrà sospendere l’utilizzo dei medicinali ad uso umano per il
trattamento delle affezioni animali, nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per
uso umano.

Commi 479 e 480 – Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo
Si istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo di 20 milioni di euro annui, destinato al rimborso
anche parziale delle spese per l’acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di
test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce; tale previsione è
finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da tale tipo di carcinoma, un trattamento
personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l’utilizzo di chemioterapie
inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie.



Commi 481 e 482 – Assenza dal lavoro dei soggetti fragili
SI prevede per i lavoratori fragili l'estensione fino al 28 febbraio delle misure che prevedono la
possibilità di assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero o in alternativa il lavoro agile.



Commi 485, 486, 487 - Croce rossa italiana
A decorrere dall’anno 2021 viene istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di
117.130.194 di euro per il finanziamento annuo agli enti interessati del finanziamento della Croce
rossa italiana; conseguentemente il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario
nazionale è ridotto di 117.130.194 euro. Si obbliga gli enti e le aziende del Servizio sanitario

157

nazionale ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad
esaurimento, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'Ente
strumentale alla Croce rossa italiana, limitatamente alle unità che abbiano prestato servizio con
funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior in attività convenzionate con i richiamati
enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore a cinque anni e per le
quali siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, adottati nel corso di giudizi instaurati prima
dell’entrata in vigore della presente legge, che ne abbiano disposto l’assunzione a tempo
indeterminato. Conseguentemente si prevede il trasferimento da parte del Commissario liquidatore
alle aziende e enti del servizio sanitario nazionale delle risorse finanziarie occorrenti per la
copertura degli oneri relativi alle predette assunzioni, e per l’attuazione delle procedure di mobilità
si provvede a valere sulle risorse del finanziamento annuale attribuito all’Associazione-Gestione
liquidatoria mediante la convenzione annuale stipulata dal Ministero della salute, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e l’Associazione stessa.

Commi da 488 a 490 – Finanziamento della sanità militare
Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità
con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate
dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presìdi
territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021. Autorizzata inoltre la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall’anno 2021 per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio
sanitario del Corpo della guardia di finanza.


Commi da 491 a 494 - Mobilità sanitaria
La norma stabilisce che, per poter accedere al finanziamento integrale del SSN, si deve procedere
alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria
interregionale. Tali accordi sono validati come adempimento anche ai fini del riparto del FSN dal
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA. Lo stesso Comitato LEA elabora
linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera
Sanitaria, per un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità
nell’ottica di salvaguardare una mobilità “fisiologica” e recuperare fenomeni di mobilità non dovuti
a fenomeni “fisiologici”; inoltre elabora programmi rivolti alle aree di confine e ai flussi
interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, anche per evitare i rilevanti costi
sociali e finanziari a carico dei cittadini.


Commi 495 e 496 - Riconoscimento alle strutture private accreditate
Le Regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza daCovid- 19, hanno sospeso, anche per
il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private
accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento
del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l’anno 2021, ferma

158

restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto
riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno
2021 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto
limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in
corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di
budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e
rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha
sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2021.
Si consente l'accesso agli Irccs da parte di pazienti fuori regione introducendo però un tetto di
spesa complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2021, provvedendo alla copertura tramite il
Fondo per le esigenze indifferibili.


Comma 498 – Finanziamenti per l’endometriosi
È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno
allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. Il
Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse prevedendo, in
particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per
cento dello stanziamento di cui al presente comma.


Commi da 499 a 501 - Donazione del corpo post mortem
Si prevede, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di
formazione, un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dovrà individuare i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del
training e la simulazione sui cadaveri.


Comma 821 – Fondo per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati a causa di
vaccinazioni obbligatorie
La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni,
prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per
contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l’esercizio di tale funzione. Si prevede
inoltre che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione al fabbisogno derivante
dagli indennizzi corrisposti.


Commi da 1034 e 1036 – Assunzione di medici da parte dell’INPS

159

Si autorizza l'Inps in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato,
per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per
l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione
organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.


Commi 1084 e 1085 – Differimento plastic tax
In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici
interessati in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si differisce al 1° luglio
2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e
disciplinano l’imposta plastic tax.



Comma 1086 – Differimento sugar tax
Si differisce di ulteriori sei mesi, e cioè dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, la decorrenza
della sugar tax, ovvero della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze
edulcoranti.


Commi 1124 e 1125 – Aumento IVA per le e-cig
I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina
(e-cig), esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati
ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal
1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per
cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci per cento e cinque per
cento) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio
ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.





Bibliografia
LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

160

Rodriguez G., Manovra. Anche il Senato approva la legge di Bilancio per il 2021. Il testo e tutte le
misure per la sanità, Quotidiano sanità, 30/12/2020. Manovra. Anche il Senato approva la legge di
Bilancio per il 2021. Il testo e tutte le misure per la sanità - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)
Sossanità, LEGGE DI BILANCIO 2021: le misure in ambito sociosanitario e sociale,
http://www.sossanita.org/archives/12305 (9/1/2021).

161

24. DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”: TUTTE LE NORME SU SANITA’ E SOCIALE

Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza Covid-19,
al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di
contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Con il Decreto
vengono stanziati 32 miliardi di euro per fornire un sistema rinnovato e potenziato di sostegni.
Ecco di seguito l’illustrazione delle norme su sanità e sociale.

1. SANITA’

Art. 20 (Vaccini e farmaci)
 Incremento del fondo vaccini (attualmente 400 milioni di euro) di 2,8 miliardi di euro, di cui:
2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini anti-Covid; 700 milioni per l’acquisto di farmaci anti-
Covid.

 Specializzandi. Per rendere concretamente attuabile quanto previsto dal Protocollo d’intesa
sottoscritto da Governo, Regioni e Associazioni dei medici in formazione specialistica si
prevede che gli specializzandi possano essere arruolati fin dal primo anno di corso per effettuare
le vaccinazioni con contratti a tempo parziale al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica;

 Coinvolgimento dei medici di medicina generale nel piano vaccinale. Ai fini della più celere
attuazione del piano vaccinale, si stanziano 345 mln di euro per il coinvolgimento nella
campagna vaccinale di medici di medicina generale. Qualora il numero delle adesioni non
dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione dei vaccini a 28.005.695 persone,
sono coinvolti anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, i pediatri di
libera scelta, gli odontoiatri, i medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria
territoriale e della medicina dei servizi.

 Sospensione incompatibilità del personale infermieristico. Al fine di accelerare la campagna
nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi
vaccinale della popolazione, si sospende, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di
impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce
all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di
servizio.

162

 Prestazioni aggiuntive dai dipendenti del Ssn. Le aziende sanitarie possano ricorrere per le
vaccinazioni allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e
assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il
personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro.

 I farmacisti possono vaccinare. I farmacisti, opportunamente formati e previa acquisizione del
consenso, potranno effettuare le vaccinazioni nelle farmacie, escludendo la supervisione dei
medici. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni
sindacali rappresentative delle farmacie, sentita il competente ordine professionale che
stabiliscano anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la
somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti. Allo scopo si prevede l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di
una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari 50 milioni di euro per l'anno
2021, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal settembre
2021, e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute.

 Favorire la produzione di vaccini. Per potenziare la ricerca e la riconversione industriale del
settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per le patologie infettive
emergenti e per quelle più diffuse, sono previste agevolazioni finanziarie per 200 milioni nel
2021.

 Dati su vaccinazioni anti Covid-19 in Tessera sanitaria. Si consente l'utilizzo del sistema
Tessera Sanitaria (TS) per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e
somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità. Si prevede altresì l'inclusione
dell'informazione relativa alla pregressa infezione da SARS-CoV2, tra quelle da conferire
all'Anagrafe Nazionale Vaccini, in relazione all'indicazione fornita sulla somministrazione di
una sola dose in caso di guarigione da Covid 19.

Art. 21 (Covid Hotel)
Prorogato fino al 20 luglio l’uso dei Covid Hospital per cui è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore
spesa di 51,6 milioni di euro. Le Regioni possono stipulare contratti di locazione di strutture
alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, qualora occorra
disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con
l’emergenza da COVID-19, oltre alle procedure di requisizione in uso o in proprietà di presidi
sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare
l’emergenza sanitaria.


Art. 22 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei
funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

163

Si proroga fino al 31 dicembre 2021 della ferma per il personale medico e infermieristico
dell’esercito arruolato per fronteggiare la pandemia con il consenso degli interessati. Il costo è di
11,6 mln di euro.


Art. 24 (Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni nell’esercizio 2020)
Previsto un fondo di 1 miliardo per rimborsare le spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel
2020 per l’acquisto di dispositivi individuali e di beni sanitari riguardanti l’emergenza: Farmaci, kit
e tamponi, Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature), DPI.

Art. 40 (Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza e alla Protezione
civile)
Si stanziano 1.388 milioni di euro per il 2021 per gli interventi di competenza del Commissario
straordinario. Le risorse serviranno per la logistica necessaria all’attuazione del Piano vaccini, le
campagne informative, lo stoccaggio, l’acquisto di beni consumabili per la somministrazione dei
vaccini. Inoltre, si prevede l’incremento di 700 milioni della dotazione del Fondo nazionale di
protezione civile destinando una quota di detto incremento al ripristino della capacità di risposta del
Servizio nazionale della protezione civile.



2. SOCIALE

Art. 11 (Rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza)
Il Fondo per il Reddito di cittadinanza finalizzato all’erogazione del beneficio economico ai
cittadini viene incremento di 1 miliardo per 2021.
Inoltre, per i beneficiari, si stabilisce per il 2021, che qualora la stipula di uno o più contratti di
lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite
massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico è sospeso (ma non decade, come avveniva
sinora) per la durata dell’attività lavorativa e comunque non oltre i sei mesi.


Art. 12 (Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

164

Si dispone l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità da marzo a maggio 2021
ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 con specifici requisiti. Per tale disposizione è previsto lo
stanziamento di 1.520,1 milioni di euro per il 2021. La domanda per le quote di Rem deve essere
presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021. La misura di
sostegno straordinario tutelerà moltissime famiglie in difficoltà economica escluse da altri sussidi.
Il reddito di emergenza (REM) spetta ai nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti:
 residenza in Italia del componente richiedente il beneficio;
 possesso nel mese di Febbraio 2021 di un reddito del nucleo familiare di importo non
superiore all’importo REM (da 400 a 840 € a seconda della composizione del nucleo
familiare). Per le famiglie in locazione la soglia di reddito familiare è aumentata di
1/12 dell’importo annuo della locazione;
 possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione
della domanda, inferiore a 15mila euro;
 un patrimonio mobiliare familiare 2020 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro
per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto
massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità
grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
 assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo COVID-
19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 a favore di alcune categorie di
lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo (non c’è incompatibilità,
invece, con i precedenti indennizzi COVID-19).
In più per i disoccupati c’è la possibilità di godere del Rem nella misura di 400 € mensili:
 anche se con ISEE non superiore a 30mila euro e avendo terminato tra il 1° luglio 2020 e il
28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll)
 a condizione di non godere dell’indennizzo covid-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo d.l.
n. 41/2021 o del reddito di cittadinanza e di non essere titolari al 23 marzo 2021 di un
contratto di lavoro subordinato.


Art. 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
Si dispone un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100
mln di euro. Inoltre, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
si prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono
modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo
settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

165

Art. 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)
Con riferimento ai lavoratori fragili ovvero quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di
contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela, si dispone che,
sino al 30 giugno, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati fosse equiparata al
ricovero ospedaliero, prevedendo espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel
periodo di comporto. L’Inps precisa che per lavoratori fragili si intende i soggetti in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992)
o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante
riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992).
Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n.
104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di
accompagnamento per minorazione civile. Per tale intervento è previsto lo stanziamento di risorse
pari a 103,1 milioni di euro nel 2021.


Art. 18 (Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a)
Si dispone la proroga 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione dei cosiddetti “Navigator”
conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per l’implementazione delle misure di politica attiva del lavoro
destinate ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra
ANPAL Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome. Si prevede,
inoltre, che il servizio prestato dai cosiddetti Navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi
pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime. Per tale
disposizione è previsto lo stanziamento di risorse pari a 61,231 milioni di euro per il 2021.


Art. 34 (Misure a tutela delle persone con disabilità)
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo
denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021; con decreto si provvederà all’individuazione degli interventi e
alla definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.
Infine, si stanziano di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento di un buono viaggio,
pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio
con conducente entro il 31 dicembre 2021, in favore delle persone fisicamente impedite o
comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei
comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia,. I buoni viaggio non sono

166

cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Bibliografia
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-
19”. (8/4/2021)

167

25. SANITA’ E SOCIALE NEL DECRETO “SOSTEGNI BIS” (D.L. 73 del 25/5/2021)



Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (chiamato anche D.L. “Sostegni Bis”), contiene diverse
misure relative alla sanità e al settore sociale. Di seguito si riportano in sintesi le norme più
importanti:


1. SANITA’

Art. 26 - Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse
Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni possono ricorrere, fino al 31 dicembre
2021 alle prestazioni aggiuntive e all’assunzione di personale a tempo determinato e, solo per la
specialistica, possono aumentare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale
convenzionata interna.
In subordine, le regioni possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica
ambulatoriale da privato fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario
regionale.


Art. 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID
Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che
hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, il Servizio sanitario nazionale garantisce le
prestazioni di specialistica ambulatoriale indicate in un elenco, comprese nei Livelli essenziali di
assistenza senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'erogazione delle prestazioni e' garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
con la frequenza massima stabilita nella tabella allegata al decreto ai soli dimessi a seguito di
ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19 (Spesa prevista: anno 2021 di euro
28.802.000, per anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000).


Art. 29 - Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio
sanitario nazionale
1. Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche
e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio al fine di
adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi
possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni possono
riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il
31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di
garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi
con provvedimento regionale (stanziamento 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di
euro per l'anno 2022).


Art. 30 - Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita' produttiva nel settore
vaccinale e antidotico

168

Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di
selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata la spesa di 16.500.000
euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi
all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanita'
militare e della sanita' pubblica.


Art. 31 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci
1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini,
spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2030.
Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun
beneficiario.

Art. 33 – Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza:
Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e
ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa
in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in
ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all’emergenza
COVID-19, le aziende e gli enti del SSN, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di personale e fino a un importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono
utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31
dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
Parimenti, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare
le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di
garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva di
19.932.000 euro.


Art. 50 - Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i
servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di
lavoro, le regioni autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, in
deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo
indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al decreto. Per tale
finalita' e' autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro a
decorrere dall'anno 2022.





2. SOCIALE
Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza:

169

Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza
(Rem), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 (spesa 884 milioni).

Art. 46 – Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e contributo straordinario agli
istituti di patronato:
Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego per le funzioni previste dal dl
4/2019 (RdC) e relativo incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, è autorizzata una spesa nel
limite di 70 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo Reddito
di Cittadinanza. L’articolo prevede inoltre una riorganizzazione di ANPAL, oltre che un incremento
degli stanziamenti per il finanziamento degli Istituti di patronato.

Art. 53 – Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche:
Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro
per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto
del Ministro dell’interno.

Art. 63 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa:
Una quota di risorse del Fondo per le politiche della famiglia di 135 milioni di euro
(conseguentemente incrementato dello stesso importo per l’anno 2021) è destinata al finanziamento
delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
minori.
Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla
popolazione minorenne.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, c. 392 legge 208/2015) è prorogato
per l’anno 2022.

Art. 64 - Prevenzione e contrasto al disagio giovanile:
In considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza COVID-19, il Fondo per le politiche
giovanili (art. 19, c. 2 dl 223/2006) è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo
di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti
a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso
attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione
sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età
inferiore ai 35 anni.

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Bibliografia
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “dl Sostegni Bis”), contenente “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”. (27/5/2021).

171

2022
26. LA SANITA’ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022



3. La pandemia
Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una
pandemia influenzale 2021-2023 (Comma 261)
Vengono stanziati 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano
strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-
2023, che saliranno a 350 milioni nel 2023.

Risorse commissario straordinario (Comma 262)
Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del
Commissario straordinario.

Disposizioni in materia di liste di attesa Covid (Commi da 276 a 279)
Le Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse previste dalla legge
106/2021 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
Le Regioni possono coinvolgere anche le strutture private accreditate per un ammontare non
superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro eventualmente
incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite della autorizzazione di spesa
per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022.
Un emendamento aggiunge che queste disposizioni si applicano anche per le regioni in piano di
rientro.

Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione
dell’emergenza Covid (Comma 287)
I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da Sars-CoV-2,
di cui all’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19”
presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e
province autonome, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di
spesa di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (razionalizzazione della spesa per beni e servizi,
dispositivi medici e farmaci).

Proroga Usca (Commi 295 e 296)
La misura prevede la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022,
nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma Il costo viene stimato in 105 mln a
valere sul Fondo sanitario 2022.



Bibliografia
 Rodriquez G., Manovra. Iter concluso, anche la Camera ratifica la prima legge di Bilancio di
Draghi. Ecco tutte le misure per la sanità, quotidiano Sanità, 30/12/2021:
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=101226
 LEGGE 30 dicembre 2021 , n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
 Servizio Studi di Camera e Senato, Legge di Bilancio 2022, schede di lettura, dossier 474/3
volume I, II, III.
 SosSanità, LEGGE DI BILANCIO 2022: principali misure per sanità e sociale,
http://www.sossanita.org/archives/15593
 Vita.it, Il (debole) lato sociale della Legge di Bilancio, 22 dicembre 2021:
http://www.vita.it/it/article/2021/12/22/il-debole-lato-sociale-della-legge-di-bilancio/161431/
(18/1/2022).

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L’autore

Franco Pesaresi è direttore dell’Azienda servizi alla persona (ASP) «Ambito 9» di Jesi (An) che gestisce i
servizi sociali e socio-sanitari per i 21 comuni dell’Ambito sociale. È stato direttore di Zona dell’Asur
Marche e direttore dell’Area Servizi alla persona del Comune di Ancona. Recentemente ha pubblicato
Curare la sanità (2024), Il manuale del caregiver familiare (Maggioli, 2021), Il Manuale del centro diurno
(Maggioli, 2018), Quanto costa l’Rsa (Maggioli, 2016), ha curato il volume Il nuovo Isee e i servizi sociali
(Maggioli, 2015) ed ha collaborato al volume Il reddito d’inclusione sociale (Reis) (Il Mulino, 2016). È
componente di NNA che cura annualmente il Rapporto sulla non autosufficienza in Italia. Blog:
https://francopesaresi.blogspot.com/.