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Il sistema di controllo nelle società di mediazione creditizia, secondo le LG del 2014 (articolo del maggio 2019)


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Il Sistema di Controllo Interno nelle società di mediazione creditizia
Roberto Bramato – Manager Financial Services – BDO Italia SpA - in Diritto24 del 23 maggio 2019

In data 22 maggio 2019, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) ha diramato un comunicato stampa
con il quale ha inteso chiarire come il sistema di controllo interno, di cui le società di mediazione creditizia
devono dotarsi, debba necessariamente soddisfare alcune prerogative.
A partire, infatti, dall’emanazione del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 22 gennaio
2014, n. 31, “le società di mediazione creditizia” sono tenute a dotarsi, in virtù di quando disposto dall’articolo
4, commi 1 e 2, “di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa,
dimensionale ed operativa”, che deve assicurare “un'efficace gestione e controllo dei rischi”, “la riservatezza
e l’integrità delle informazioni e l’affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento”, “la verifica
della conformità dell’attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le
procedure interne”.
Inoltre, il comma terzo del richiamato articolo 4 stabilisce come “nelle società che superino i limiti dimensionali
stabiliti dall'Organismo [degli Agenti e dei Mediatori] con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, è
costituita una funzione di controllo interno cui è affidata la valutazione periodica del sistema di controllo
interno e la verifica della correttezza e regolarità dell’operatività”.
Quanto precede sembrerebbe, dunque, presupporre chiaramente una duplice e differente previsione
organizzativa alla quale le società di mediazione creditizia devono conformarsi, al verificarsi di specifici requisiti
dimensionali.
Nel caso in cui, infatti, i requisiti dimensionali
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lo consentano, le società di mediazione creditizia si possono
dotare di un “sistema di controllo interno” inteso come insieme di regole, processi e procedure
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volti ad
assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, una “efficace gestione e controllo dei rischi”, “la
riservatezza e l’integrità delle informazioni e l’affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento”,
“la verifica della conformità dell’attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili
e con le procedure interne”. Quanto precede, invece, non sarebbe in alcuno modo applicabile a quelle società
di mediazione creditizia che, invece, superano i limiti dimensionali previsti dall’Organismo degli Agenti e dei
Mediatori. Infatti, il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze prevede, in questa circostanza,
l’obbligo di costituire una funzione di controllo interno.
I contenuti delle Linee Guida dell’ottobre 2014, emanate dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori,
chiariscono come sia fatto obbligo alle società di mediazione creditizia di “attuare forme di controllo” di secondo
livello (compliance e risk management) oltre controlli di linea (primo livello) nonché quelli già previsti da
normative specifiche come quella “antiriciclaggio”. Indipendentemente da qualsivoglia requisito e/o limite
dimensionale, tutte le società di mediazione creditizia sono tenute a strutturare i citati livelli di controllo interno.
In particolare, ogni società di mediazione creditizia deve istituire la Funzione Antiriciclaggio.
La duplice e differente impostazione che precede sembra già trovare una conferma proprio nelle “Linee Guida”
emanate nell’ottobre 2014 dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, nelle quali si rinviene che “non è
necessaria la creazione di vere e proprie “funzioni” aziendali a ciò dedicate, come sembrerebbe previsto
differentemente per gli intermediari bancari e finanziari. La normativa richiede unicamente la predisposizione,
nelle realtà di minori dimensioni, di un sistema di controllo interno inteso come insieme di procedure, regole,
protocolli ecc. e di cui sia data apposita evidenza nella relazione” sui requisiti organizzativi
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di cui all’articolo 6
del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze.
I controlli di terzo livello, invece, appannaggio della Funzione di Revisione Interna (Internal Audit) risultano,
pertanto, riconducibili agli obblighi di costituzione di una specifica funzione aziendale di controllo interno, aventi

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Linee Guida concernenti il contenuto dei requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi, del 1° ottobre 2014, emanate dall’Organismo
degli Agenti e dei Mediatori.
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Secondo la definizione di cui alla Circolare della Banca d’Italia del 3 aprile 2015 n. 288 contenente le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari,
il sistema dei controlli interni è “costituito dall’insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e
prudente gestione”. In questa specifica circostanza, invece, il sistema di controllo di cui le società di mediazione creditizia sono tenute a dotarsi, sembrerebbe
poter essere inteso in maniera più semplificata, escludendo che possa includere “funzioni, strutture, risorse”, strettamente intese.
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L’Organismo degli Agenti e dei Mediatori ha chiarito che la prevista relazione deve essere “effettivamente riferita alla concreta realtà aziendale e
accompagnata da report periodici di verifica svolti dalla società”. Deve, inoltre, prevedere specifici ed adeguati presidi dei rischi legati al mancato corretto
rispetto delle normative in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziarie”, anche con particolare riferimento all’attività di gestione
dei reclami.

le caratteristiche di struttura autonoma ed indipendente e alle conseguenti responsabilità a quest’ultima
attribuite in materia
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.
Con specifico riferimento al comunicato stampa di cui sopra, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, ha
chiarito come concretamente le società di mediazione debbano intendere il sistema di controllo interno. A tal
riguardo, viene precisato come quest’ultimo debba “essere adeguato alla concreta realtà aziendale” non
essendo ritenuta “sufficiente l’adozione di procedure formali e astratte, di tipo standardizzato, alla quale non
seguono azioni di monitoraggio”.
L’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, inoltre, richiama l’attenzione sulla propria comunicazione n. 21/19,
emanata in conseguenza di quanto emerso dalle attività di vigilanza condotte, all’esito delle quali è stata
frequentemente rilevata una situazione “di inadeguatezza o carenza di effettività dei sistemi di controllo
interno”, emanazione resasi opportuna per chiarire gli obblighi relativi all’adozione del sistema di controllo
interno, e per perseguire la finalità “di mitigare e prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato
dell’intermediazione del credito o elusive di obblighi di legge”, sottolineando che “sul rispetto degli obblighi
normativi verranno effettuate adeguate verifiche”.
Le note di chiarimento emanate dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori hanno, inoltre, declinato il principio
di proporzionalità cui la norma contenuta nell’articolo 4 del Decreto del Ministero delle Economie e delle
Finanze si ispira. Infatti, il sistema di controllo deve “essere adeguato alla complessità organizzativa,
dimensionale e operativa del singolo mediatore e non è sufficiente un numero di collaboratori a contatto del
pubblico limitato per giustificare controlli meno articolati”. Il concetto di “complessità organizzativa” deve essere
interpretato, secondo le note di chiarimento, anche in relazione alla “tipologia dei prodotti creditizi intermediati
e della struttura organizzativa nel suo complesso, tenendo presente gli strumenti informatici utilizzati in grado
di consentire il raggiungimento di una più ampia platea di consumatori”.
In virtù di quanto precede, si fa presente, inoltre, che il sistema di controllo interno, come definito dal decreto
citato, è lo strumento di cui “si avvale” l’organo di controllo
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(nominato “ai sensi di legge”) “per verificare
l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all’attività svolta”. Qualora tale organo
di controllo, nel rispetto dei requisiti di legge, non sia nominato, la responsabilità di accertare il corretto
funzionamento del sistema di controllo interno ricade sull’organo di gestione
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.



4
R. Bramato, La Funzione di Internal Audit negli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, Diritto 24.
5
Secondo la definizione di cui alla Circolare della Banca d’Italia del 3 aprile 2015 n. 288, “il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione”.
6
Secondo la definizione di cui alla Circolare della Banca d’Italia del 3 aprile 2015 n. 288, “l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice
civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della
funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione”.