nuovo albo unico e da quelli che, in virtù del circoscritto perimetro della riserva di legge potranno, esercitare
le attività escluse.
A completamento del quadro, il successivo art. 3 del decreto ministeriale qualifica quando si configuri
l’esercizio “nei confronti del pubblico” dell’attività finanziaria. La discriminante è rappresentata dal fatto che
questa sia “svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità”.
I nuovi intermediari finanziari ex art. 106 potranno prestare anche attività di servizi di pagamento, emettere
moneta elettronica, prestare servizi di investimento, esercitare altre attività qualificabili come connesse e
strumentali nonché “altre attività previste da norme di legge[7]”. Subordinate ad autorizzazione l’esercizio dei
servizi di pagamento (art. 114-novies, comma 4, Tub), l’emissione di moneta elettronica (art. 114-quinquies,
comma 4, Tub), la prestazione di servizi di investimento (dell’art. 18, comma 3, Tuf).
In riferimento, invece, alle “altre attività previste”, in linea con le prassi di mercato consolidatesi negli anni per
questa categoria di operatori finanziari, spesso dediti anche ad una intensa attività di distribuzione di prodotti
(su mandato di altri intermediari e di banche), è ancora consentita quella, appunto, distributiva.
Condizione sine qua non per l’esercizio dell’attività di “promozione e conclusione di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti”[8], l’essere autorizzati all’esercizio, per così dire “in proprio” dell’attività di
concessione di finanziamenti e/o di servicing.
La circolare n.288 sembra chiara nell’esplicitare quali siano le due attività che qualificano gli intermediari
finanziari come tali, e che pertanto, nell’uno o nell’altro caso, sono sottoposti alla medesima procedura
autorizzativa.
Esaminare l’intera normativa in un unico documento è poco agevole e proficuo, stante la corposità delle
disposizioni ma anche dal momento che già la stessa autorità di vigilanza ha provveduto a delineare i tratti
salienti[9] dei contenuti della circolare.
Soffermarsi su finalità, criteri ispiratori e tecnica normativa, può invece, rapidamente ed efficacemente
esprimere la direzione da seguire, colta la quale, i soggetti interessati dovranno senza indugio pianificare le
attività di adeguamento.
È di fondamentale importanza, quindi, soprattutto per gli intermediari di ridottissime dimensioni, cercare di
cogliere appieno lo spirito della normativa che, costituita con la tecnica del rimando alla disciplina
bancaria[10] (pur con taluni adattamenti), introduce per gli intermediari finanziari un regime di vigilanza
“equivalente” proprio a quella bancaria. Ricorrente è all’interno delle disposizioni il richiamo ai principi
di sana e prudente gestione ed alla solidità economico-patrimoniale dei soggetti che partecipano al capitale
dell’autorizzando intermediario finanziario. Il concetto ritorna continuamente e rappresenta il filo conduttore
dell’intera circolare.
Non sfugga l’attenzione prestata dall’autorità di vigilanza alla verifica non solo dei livelli di indebitamento del
soggetto che partecipa al capitale dell’intermediario, ma anche dell’origine delle fonti finanziarie, che devono
essere perfettamente mappate a fini di prevenzione di eventuali attività illecite, tentativi di riciclaggio, ed in
ottica di contrasto al finanziamento del terrorismo[11].
Pertanto, compresa la tipologia di attività oggetto della riserva di legge, management e compagini societarie
degli attuali iscritti all’Elenco Generale potranno valutare in quale business continuare ad investire ed
eventualmente agire sull’oggetto sociale delle proprie società per eliminarne le attività riservate.
È chiaro, dunque, di come il passo successivo debba essere assolutamente rappresentato dall’analisi di due
aspetti di fondamentale importanza, uno dei quali, almeno in queste prime fasi di dibattito, pare essere
passato un po’ più inosservato, a vantaggio di un focalizzare l’attenzione maggiormente sugli aspetti
organizzativi dell’intermediario (sistema dei controlli di II e III livello, figure professionali, sistemi informativo-