News Ambiente Lex Gennaio-Febbraio 2025.pdf

MarcoGrondacci1 28 views 106 slides Mar 01, 2025
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About This Presentation

Novità legislative comunitarie e nazionali in materia ambientale pubblicate a Gennaio e Febbraio 2025


Slide Content

Periodo da 1° Gennaio 2025 – 28 Febbraio 2025


LE NOVITÀ (1) NORMATIVE
GENNAIO- FEBBRAIO 2025




A cura del Do'. Marco Grondacci





1Norma*va Nazionale e Comunitaria pubblicate sulle Gazze'e Ufficiali italiana e della unione europea

Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ............................................................................................................ 7
Risparmio di energia e risorse idriche in agricoltura (Norma va Nazionale) ........................... 7
Distanze impianto depurazione e rispe%o vincolo di inedificabilità assoluta (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................... 7
Piano Nazionale di interven infrastru%urali per la sicurezza del se%ore idrico (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................... 7
Fondi UE e potenziamento infrastru%ure idriche (Norma va Nazionale) ................................ 8
Rimessa in efficienza di opere idrauliche e re coli idrografici (Norma va Nazionale) ............ 9
Sostegno finanziario di emergenza per i se%ori agricoli colpi da even clima ci avversi
(Norma va Nazionale) ................................................................................................................ 9
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ .................................................................................................. 10
Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selva che minacciate di
es nzione (Norma va Comunitaria) ........................................................................................ 10
Commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selva ca ed eso ca
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 10
Tutela animali in stabilimen di sperimentazione (Norma va Comunitaria) ......................... 10
ARIA ............................................................................................................................................... 11
Convenzione internazionale per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione
e dell’ozono troposferico (Norma va Comunitaria) ................................................................ 11
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ................................................................................ 12
Riesame AIA negli impian di interesse strategico nazionale e VIS (Norma va Nazionale) . 12
AIA e rifiu lista verde (Norma va Nazionale) ........................................................................ 17
CACCIA ........................................................................................................................................... 20
Estensione periodi di caccia e limi a impugnazione calendari venatori (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 20
ECOCERTIFICAZIONE ...................................................................................................................... 21
Standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS)E Ecocer ficazione di azienda
(EMAS) – (Norma va Comunitaria) .......................................................................................... 21
EFFETTO SERRA .............................................................................................................................. 22
Funzionamento Comitato ETS (Norma va Nazionale) ............................................................. 22
Deroghe all’uso di gas fluorura a effe%o serra (Norma va Comunitaria) ............................ 22
Le non decisioni delle conclusioni della COP29: una rassegna (Documentazione
Internazionale) .......................................................................................................................... 22
Gas fluorura a effe%o serra (Norma va Comunitaria) .......................................................... 24
Estensione sistema EU ETS per i se%ori dell’edilizia e del trasporto stradale in Svezia
(Norma va Comunitaria) .......................................................................................................... 24

Clean industrial deal (Norma va Comunitaria) ....................................................................... 24
ELETTROMAGNETISMO ................................................................................................................. 25
Pacche%o sulla conne:vità per le re e le infrastru%ure digitali (Norma va Comunitaria) 25
Contribu al sogge%o a%uatore dei proge: Piano banda ultra larga nelle «aree bianche»
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 26
Sulla promozione norma va della conne:vità Gigabit (Norma va Comunitaria) ................ 26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400539 ....................... 26
ENERGIA ......................................................................................................................................... 27
Nuova disciplina del mercato ele%rico e del gas naturale (Norma va Nazionale) ................ 27
Avviso per proge: su e Materie Prime Critiche (MPC) e Strategiche (MPS) (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 27
Piani di inves mento pluriennale per la distribuzione dell’energia ele%rica (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 27
Bonus ele%rodomes ci (Norma va Nazionale) ....................................................................... 28
Incen vi per energia termica da fon rinnovabili, efficienza energe ca di piccole dimensioni
presso edifici del Servizio sanitario nazionale (Norma va Nazionale) ................................... 29
Incen vazione alla riconversione delle raffinerie tradizionali in bioraffinerie (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 29
Accordo Italia Nigeria apripista del Piano Ma%ei- (Norma va Nazionale) ............................. 30
Ges one del servizio di peak shaving tramite rigassificazione (Norma va Nazionale) ......... 30
Proven da vendita energia in esubero da fon rinnovabili nella dichiarazione dei reddi
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 31
Regolazione incen vante la con nuità del servizio di distribuzione dell’energia ele%rica
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 32
Coordinamento filiera idrogeno, gas rinnovabile e ca%ura carbonio (Norma va Nazionale) 32
Conferenza Carta dell’Energia e posizione della UE (Norma va Comunitaria) ...................... 33
Impresa comune Idrogeno pulito (Norma va Comunitaria) ................................................... 34
Risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia ele%rica e di gas naturale
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 34
Meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio ele%rico
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 34
Modalità di allocazione, iniezione ed erogazione della capacita' di stoccaggio del gas
naturale (Norma va Nazionale) ............................................................................................... 35
Calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 35
Risorse per Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (Norma va Nazionale) ...................................... 36
Finanziamen a Proge: per energia ele%rica da fon rinnovabili su aree di proprietà di di
en pubblici (Norma va Nazionale) ......................................................................................... 36

Ampliamento dell'ambito della rete ele%rica di trasmissione nazionale (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 37
Inves mento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (Norma va Nazionale) .......................... 37
Proroghe ai Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effe%o serra per i
biocarburan , i bioliquidi e i combus bili da biomassa (Norma va Nazionale) .................... 37
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI ............................................................................................. 41
Rete nazionale dei registri dei tumori (Norma va Nazionale) ................................................ 41
Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (Norma va Nazionale) ....... 41
Credito d'imposta per inves men nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES
unica (Norma va Nazionale) .................................................................................................... 42
Principio DNHS 3 finanziamen pubblici (Norma va Nazionale)............................................ 42
A:vità di ra ng ambientale, sociale e di governance - ESG (Norma va Comunitaria) ......... 43
Ge:to imposte ambientali anni 2008-2023 (Norma va Nazionale) ...................................... 44
Proge: Bandiera connessi all'Inves mento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 44
Moduli di contabilità economica ambientale (Norma va Comunitaria) ................................ 44
Rendicontazione societaria di sostenibilità (Norma va Nazionale) ........................................ 45
Bilancio UE del 2025 (Norma va Comunitaria) ........................................................................ 46
Parlamento UE più sostenibile (Norma va Comunitaria) ........................................................ 46
Tabella di marcia della UE per l’agricoltura futura (Norma va Comunitaria) ......................... 47
Piano strategico per la ZES unica (Norma va Nazionale) ........................................................ 49
MARE PORTUALITÀ ........................................................................................................................ 51
Interven a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i por nazionali (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 51
Fondo per l’economia del mare (Norma va Nazionale) .......................................................... 51
Esenzioni sta membri alle norme su ele%rificazioni banchine e combus bili mari:mi
(Norma va Comunitaria) .......................................................................................................... 52
Aliquota imposta rido%a per ele%ricità alle navi (Norma va Comunitaria) ........................... 52
Accreditamento verificatori sull’uso dei combus bili a basse emissioni di carbonio nel
trasporto mari:mo (Norma va Comunitaria) ........................................................................ 53
Sulla decisione della Norvegia di estrazione mineraria dei fondali marini nell'Ar co
(Norma va Comunitaria) .......................................................................................................... 54
Accordo per delegare ad organismi riconosciu per i controlli a bordo delle navi (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 55
Incen vo Sea Modal ShiI: trasporto intermodale (Norma va Nazionale) ............................ 56
Nuovi cer fica di sicurezza delle navi (Norma va Nazionale) .............................................. 57

Schema Piano economico finanziario per gara concessioni banchine e aree nei port
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 57
Piano strategico per la ZES unica (Norma va Nazionale) ........................................................ 58
MOBILITÀ SOSTENIBILE ................................................................................................................. 59
Contribu a determinare valore reddito delle auto ele%riche (Norma va Nazionale) ......... 59
Riduzione stanziamen del Fondo per la strategia della mobilità sostenibile (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 59
Procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO
2 dei veicoli pesan (Norma va
Comunitaria) .............................................................................................................................. 60
Emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri autobus e veicoli a idrogeno
(Norma va Comunitaria) .......................................................................................................... 61
Obblighi u lizzo dell'energia da fon rinnovabili nel se%ore dei traspor (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 61
Garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (Documentazione
Comunitaria) .............................................................................................................................. 62
OZONOSFERA ................................................................................................................................. 63
Nuovo Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Norma va Comunitaria)
.................................................................................................................................................... 63
PROTEZIONE CIVILE ....................................................................................................................... 65
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per gli Sta colpi da even naturali
(Norma va Comunitaria) .......................................................................................................... 65
Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle a:vità svolte per incendi boschivi
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 65
Assicurazione dei rischi catastrofali (Norma va Nazionale).................................................... 66
RIFIUTI ............................................................................................................................................ 67
Inquinan organici persistente e riciclaggio rifiu di plas ca (Norma va Comunitaria) ....... 67
Ges one rifiu e aliquote IVA (Norma va Nazionale) ............................................................ 68
Interpretazione auten ca in materia di accertamento della Tariffa rifiu (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 68
Cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso (Norma va Nazionale) .... 69
Combus bile solido secondario quando è rifiuto speciale (Norma va Nazionale) ............... 69
Pra ca dell’abbruciamento applicata in agricoltura e nella selvicoltura (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 70
Obblighi incomben in capo all’impresa che importa ba%erie per esclusivo u lizzo proprio
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 71
Tra%ato delle Nazioni Unite sulle materie plas che (Norma va Internazionale) .................. 73
Divieto di commercializzazione di buste di plas ca senza requisi di legge (Norma va
Nazionale) .................................................................................................................................. 73

Programma Mangiaplas ca (Norma va Nazionale) ................................................................ 74
Sistemi di geolocalizzazione RENTRI (Norma va Nazionale) ................................................... 74
Criteri di ar colazione dei corrispe:vi applica nel servizio di ges one dei rifiu urbani
(Norma va Nazionale) .............................................................................................................. 75
Criteri ammissibilità rifiu in discarica (Norma va Nazionale) ............................................... 76
Nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiu di imballaggio (Norma va Comunitaria) ...... 78
Rendicontazione calcolo obie:vi di riciclaggio (Norma va Nazionale) ................................. 92
Ges one e lavorazione dei residui derivan dalle operazioni di estrazione del materiale
litoide dalle cave (Norma va nazionale) .................................................................................. 92
U lizzo del biochar (carbone vegetale) in impian di compostaggio ovvero in impian per la
produzione di calcestruzzo (Norma va Nazionale).................................................................. 95
Elenco europeo degli impian di riciclaggio delle navi (Norma va Comunitaria) ................. 97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500322 ....................... 97
Opera vità del RENTRI (Norma va Nazionale) ........................................................................ 98
Guida: creare il documento per il trasporto (DDT) dei RAEE in semplificata ......................... 98
Registro unico telema co per i veicoli fuori uso (Norma va Nazionale) ................................ 98
RISCHIO INCIDENTI INDUSTRIALI .................................................................................................. 99
Formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Sta membri su a%uazione
Dire:va Seveso III (Norma va Comunitaria)........................................................................... 99
SOSTANZE PERICOLOSE ............................................................................................................... 100
Fondo per riduzione dell’inquinamento da PFAS (Norma va Nazionale)............................. 100
Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2024 — Agenzia europea per le sostanze
chimiche (ECHA) (Norma va Comunitaria) ............................................................................ 100
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA ................................................................................................. 101
Completamento Carta Geologica d’Italia (Norma va Nazionale) ......................................... 101
Fondo per le foreste italiane (Norma va Nazionale) ............................................................. 101
Monitoraggio e la resilienza del suolo : proposta di Dire:va (Norma va Comunitaria) ..... 101
URBANISTICA EDILIZIA ................................................................................................................ 104
Contribu ai comuni per gli interven di demolizione delle opere abusive (Norma va
Nazionale) ................................................................................................................................ 104
VIA – VAS...................................................................................................................................... 105
Competenza sulla VIA degli ele%rodo: per impian da fon rinnovabili (Norma va
Nazionale) ................................................................................................................................ 105

ACQUE TUTELA E GESTIONE
Risparmio di energia e risorse idriche in agricoltura (Normativa Nazionale)
Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 (
2
) - «investimenti in infrastrutture
per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi
l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1
investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con Decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990 (
3
).
In data 27 novembre 2024 è stato emanato il Decreto a firma dell'Autorità di
Gestione n. 0625733/2024, di modifica degli artt. 9.3 e 12.3 del Bando di selezione delle proposte
progettuali del PSRN sottomisura 4.3, ha superato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa contabile da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) registrato al n. 1220, in
data 06/12/2024, ed è stato registrato presso la Corte dei Conti il 23/12/2024 al n. 1692.
Le modifiche riguardano i termini di presentazione della domanda di variante e le modalità di
gestione delle economie progettuali.
TESTO DECRETO 27/11/2024:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22388


Distanze impianto depurazione e rispetto vincolo di inedificabilità assoluta
(Normativa Nazionale)
Il Ministero Ambiente risponde ad un interpello che così conclude: il vincolo di inedificabilità nella
fascia di cento metri previsto dal punto 1.2 dell’Allegato 4 alla Delibera del Comitato dei ministri
per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 (
4
) può essere derogato
esclusivamente nei due casi specifici di seguito riportati: 1. Nel caso di impianti esistenti ai sensi
del medesimo punto 1.2, ossia nel caso in cui l’impianto preesista all’entrata in vigore delle
disposizioni contenute nella delibera 4 febbraio 1977; 2. Nel caso di costruzione o ampliamento di
impianti di depurazione al servizio di insediamenti esistenti, ai sensi e nel rispetto delle condizioni
previste dal punto 1.6 dell’Allegato 4 cit. e specificate supra in motivazione.
TESTO COMPLETO RISPOSTA MINISTERO AMBIENTE A INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/USSRI/rispost
a_3144_10-1-2025.pdf

Piano Nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico
(Normativa Nazionale)
Il comma 516 articolo 1 legge 205/2017 (
5
) prevede che “Per la programmazione e la realizzazione
degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per
promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica,
delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di

2
h'ps://www.poli*cheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11947
3
h'ps://www.poli*cheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13906
4
h'ps://www.boseSegaS.eu/info/circolari/statali/1977_0403_del_com_319.htm
5
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205

Conferenza unificata Stato Regioni Città, entro il 30 giugno 2022 è adottato il Piano nazionale di
interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale è aggiornato ogni
tre anni, con le modalità di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli
interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale è attuato
attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilità delle risorse economiche, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Eventuali
modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.”
Il comma 533 articoli 1 della legge 207/2024
Per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
é autorizzata la spesa complessiva di 708 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2028,
160 milioni di euro per l'anno 2029 e 428 milioni di euro per l'anno 2030.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

Fondi UE e potenziamento infrastrutture idriche (Normativa Nazionale)
Il comma 707 articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 modifica il comma 1-quater articolo
51 della legge 41/2023, che ora recita con la parte nuova introdotta sottolineata:
“1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo
Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei
programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020,
ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 (Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI
particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi
di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti-
6
), sono trasferiti, unitamente alle quote di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (
7
), che si rendono disponibili per
effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per
il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento
delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58 (
8
), comma 1, quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché di iniziative normative volte alla previsione
di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti
domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma
18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (
9
).”
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

6
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1303-
20240301&qid=1738243030210#prt_II.*s_I
7
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art5
8
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art58
9
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com18

Rimessa in e*icienza di opere idrauliche e reticoli idrografici (Normativa
Nazionale)
Il comma 416 articolo 1 della legge 234/2021 (
10
) prevede che nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in
efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei
reticoli idrografici. Il regolamento di detto fondo è stato approvato con DPCM 77/2024 (
11
).

Il comma 708 articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 prevede che il suddetto Fondo è
rifinanziato per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per il
2027.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false


Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici
avversi (Normativa Nazionale)
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 (
12
) della Commissione del 10 ottobre 2024 che
mette a disposizione di alcuni Stati membri un sostegno finanziario di emergenza complessivo di
euro 119.700.000, per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività
economica dei produttori agricoli, destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera d)
l'importo di euro 37.400.000, con possibilità di concedere un sostegno supplementare nazionale
fino a un massimo del 200% dell'importo nazionale assegnato.
Il Decreto Ministero Agricoltura del 23 dicembre 2024 stabilisce modalità di attuazione del
regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede
un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi.
TESTO DECRETO 23/12/2924:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-17&atto.codiceRedazionale=25A00974&elenco30giorni=false





10
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
11
h'ps://www.casaitalia.governo.it/media/wywo4pjv/dpcm-77-28032024.pdf
12
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2675

AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2025/130 della Commissione del 28 gennaio 2025 che modifica il Regolamento
(CE) n. 865/2006 (
13
) per quanto riguarda gli sviluppi nel quadro della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e la possibilità di
rilasciare licenze a titolo retroattivo.
TESTO REGOLAMENTO 2025/130:
L_202500130IT.000101.fmx.xml
RETTIFICA REGOLAMENTO 865/2006:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202490667


Commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed
esotica (Normativa Nazionale)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 220 prevede disposizioni integrative e correttive al
Decreto legislativo 5 agosto 2022, nn.135 che prevede disposizioni di attuazione del regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio,
importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori
e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonchè
l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette
TESTO AGGIORNATO DEL DLGS 135/2022:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;135

Tutela animali in stabilimenti di sperimentazione (Normativa Comunitaria)
Direttiva Delegata (UE) 2024/1262 della Commissione del 13 marzo 2024 che modifica la
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli
stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di
soppressione degli animali.
L’articolo 33 della direttiva 2010/63/UE prevede che gli animali utilizzati a fini scientifici siano
forniti di alloggio e godano di un ambiente e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere.
L’allegato III della direttiva 2010/63/UE stabilisce i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la
sistemazione di tali animali.
L’articolo 6 della direttiva 2010/63/UE prevede che gli animali siano soppressi provocando il
minimo di dolore, sofferenza e angoscia possibile, utilizzando i metodi di soppressione adeguati
propri alle specie di cui all’allegato IV della direttiva.
La nuova Direttiva 2024/1262 introduce nuovi requisiti per i pesci zebra e i cefalopodi che non
erano inclusi nell’allegato III della direttiva 2010/63/UE per tutte le specie acquatiche o per tutti gli
animali.
TESTO DIRETTIVA 2024/1262:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1262
TESTO AGGIORNATO DIRETTIVA 2010/63:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0063-
20190626&qid=1740049558598

13
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0865-20220119&qid=1739992559280

ARIA
Convenzione internazionale per la riduzione dell’acidificazione,
dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (Normativa Comunitaria)
DECISIONE (UE) 2024/3124 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2024 che autorizza la Commissione
a negoziare, a nome dell’Unione europea, la revisione del protocollo (
14
) del 1999 della
convenzione () del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la
riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico.
TESTO DECISIONE 2024/3124:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403124


14
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:21986A0704(01)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame AIA negli impianti di interesse strategico nazionale e VIS (Normativa
Nazionale)
Il Decreto-Legge 30 gennaio 2025 n° 5 (di seguito Nuovo Decreto-legge) interviene sulla disciplina
del riesame dell’AIA agli impianti definiti di interesse strategico nazionale ai sensi della legge
231/2012 integrandola con una valutazione dell’impatto o danno sanitario. Il tutto anche per
rispondere in qualche modo alla sentenza della Corte di Giustizia UE 25 giugno 2024, C-626/2022
(
15
).
Per una analisi critica della legge 231/2012 vedi a questo link
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2012/12/decreto-ilva-un-modello-
generalizzabile.html

Nel seguito del post prima di tutto vedremo una sintesi delle parti più significative del Nuovo
Decreto-Legge nonché un’analisi su cosa si intende, da un punto di vista normativo, per impianto
di interesse strategico nazionale. Dopodiché analizzeremo più compiutamente il testo delle novità
del Nuovo Decreto-Legge.


SINTESI DEL NUOVO DECRETO LEGGE
La disciplina dell’AIA prevede che la procedura che porta al rilascio della autorizzazione deve
valutare gli impaS sull’ambiente ma anche quelli sulla salute. Inoltre, nella revisione dell’AIA
devono essere valutate non solo le sostanze inquinan* ordinariamente e normalmente emesse
dalla *pologia di impianto ma anche quelle (scien*ficamente conosciute) non prese in
considerazione nella autorizzazione originaria iniziale
Il Nuovo Decreto-Legge in tutte le aree interessate da impianti dichiarati di interesse strategico
nazionale e gli impianti Ilva di Taranto l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento
almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro
tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. I
criteri metodologici per tale valutazione per ora sono quelli di un Decreto del 2013 (valutazione
della danno sanitario). Però si fa salva una norma speciale del 2013 che prevede, per gli impianti di
interesse strategico nazional, misure in deroghe alle norme ordinarie dell’AIA anche in relazione al
piano di misure della tutela ambientale e sanitaria gestito da un commissario straordinario.

Inoltre, la procedura di riesame dell’AIA deve prevedere oltre ad un aggiornamento delle
informazioni prodotte dal gestore dell’impianto in sede di procedura di AIA inziale anche un
Valutazione del Danno sanitario.

Nelle more dell'aggiornamento del Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013, i gestori degli
impianti strategici predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) tenuto conto
anche delle linee guida di un altro Decreto del 2019 (valutazione di impatto sanitario)


15

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ED1D3A25EA96DB9213C46FCF556E6767?text=&doc
id=287502&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8989998

Si produce nel testo del Nuovo Decreto-Legge una confusione tra valutazione di impatto sanitario
e valutazione di danno sanitario. Non si tratta di confusione terminologica visto che la prima
riguarda la fase ex ante mentre la seconda alla fase ex post quando i danni sanitari si sono già
prodotti ad AIA già rilasciata. Non solo ma si rimuove La Valutazione integrata di impatto
ambientale sanitario strettamente integrata alle procedure di VIA- VAS e AIA le cui linee guida
elaborate dal Sistema delle Arpa e dell’Ispra non sono mai state tradotte in un decreto quindi mai
formalizzate.


COSA SI INTENDE PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
La norma di riferimento è l’articolo 1 della legge 231/2012 (
16
) per cui la dichiarazione avviene con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma in realtà ci sono altre norme che dichiarano le
imprese di interesse strategico nazionale come la legge 35/2012 (articolo 57-
17
) per tutte le varie
tipologie di depositi energetici ma anche oleodotti e impianti di estrazione per la geotermia.
Quanto sopra avendo come riferimento le norme quadro:
1. Legge 443/2001: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici (
18
);
2. lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239 del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i)
l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023
ndr.), al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del
Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e
l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture
energetiche;” (
19
).
Ormai l’interesse strategico nazionale è applicabile anche ad altri impianti energetici come i
rigassificatori sottoposti a procedura commissariale e addirittura recentemente è stato esteso
anche ai programmi di investimento esteri (
20
) e alla c.d. aree di interesse strategico
nazionale (
21
).
Il tutto con una discrezionalità assoluta in mano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai
Commissari da essa nominati.




LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 25/6/2024
Sentenza della Corte di Giustizia del 25 giugno 2024 che conferma quanto affermato nelle sue
conclusioni dalla Avvocatura UE come analizzato nel mio blog (
22
). La Sentenza così conclude:
1) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), letta alla luce
dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

16
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;207
17
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5
18
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;443
19
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com7-le*
20
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/08/programmi-di-inves*mento-esteri-di.html
21
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/08/nuovo-procedimento-accelerato-di-vas-e.html
22
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/02/avvocature-ue-su-ilva-di-taranto-basta.html#more

europea, deve essere interpretata nel senso che: gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una
previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente
quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di
un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva.
2) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: ai fini del rilascio o del riesame di
un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente
deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della
tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente
note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle
generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di
tale installazione.
3) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa
nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle
misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di
tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi
e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione
interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige,
in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso.


L’articolo 1 del Nuovo Decreto Legge modifica l’articolo 1-bis della legge 231/2012.
Detto articolo prevede che in tutte le aree interessate da impianti dichiarati di interesse strategico
nazionale e gli impianti Ilva di Taranto l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento
almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro
tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.
Con Decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la
redazione del rapporto di VDS.
I criteri metodologici suddetti sono stati approvati con Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013
(
23
) con la finalità di mettere a disposizione dell'amministrazione strumenti tecnici adeguati e
uniformi per poter efficacemente indirizzare le azioni volte a mitigare, attraverso il riesame delle
AIA, il rischio sanitario ed ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti. In particolare,
l’allegato al Decreto contiene i criteri metodologici per la redazione del Rapporto di Valutazione
del Danno Sanitario. Questa valutazione del danno sanitario è stata anch’essa depotenziata dal
decreto sopra citato, infatti:
1. se la sostanza tossica valutata, sulla base dei dati ambientali disponibili, i valori stabiliti per
legge (o i valori stabiliti da WHO? Non si comprende nel testo) la valutazione non viene eseguita;
2.il Rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni
dell'AIA. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame che
ovviamente come abbiamo visto sopra, per queste infrastrutture definite strategiche, è deciso in
modo molto lontano dai territori.

Il nuovo Decreto-Legge 30 dicembre 2024 n° 5 inserisce al sopra descritto articolo 1-bis della legge
231/2012 quanto segue: “Il decreto Ministero Salute 24 aprile 2013, è aggiornato almeno ogni

23
h'ps://www.gazze'aufficiale.it/eli/id/2013/08/23/13A06975/sg

dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche
relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima
applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
Inoltre, si aggiunge che il rapporto di Valutazione di Danno Sanitario, in quanto elaborato alla luce
delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la
normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale. Sostanzialmente quanto già previsto dal Decreto del
2013 come riportato in precedenza.

Infine, si introduce un comma 1-quater a detto articolo 1-bis legge 231/2012 che recita: “Resta
fermo, in ordine ai rapporti tra Valutazione del Danno Sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo
1 comma 7 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89. Questa norma prevede quanto segue come analizzato in questo post a questo
link
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/03/laia-delleuropa-e-quella-del-governo.html
dove si dimostra che comunque si prevedono misure in deroghe alle norme ordinarie dell’AIA
anche in relazione al piano di misure della tutela ambientale e sanitaria gestito da un commissario
straordinario.

RIESAMENE DELL’AIA PER GLI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
L’articolo 2 del Decreto-Legge 30 dicembre 2024 n° 5 prevede che i gestori degli impianti definiti
strategici forniscono:
1. le informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, vale a dire le
seguenti: A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il
gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista
complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario
annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi
compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un
confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT
applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Nel caso di riesami
relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter,
comma 1 DLgs 152/2006 (
24
), cioè quelle relative alla domanda di AIA a suo tempo presentata. (
25
).
2. Il rapporto di Valutazione del Danno Sanitario relativo allo scenario emissivo connesso
all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame.

Nelle more dell'aggiornamento del Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013, i gestori degli
impianti strategici predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). In particolare

24
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2006-04-03;152
25
“Nel caso in cui sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ul*mo riesame
effe'uato sull'intera installazione, la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso
di inosservanza del prede'o termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indica*
di tale documentazione, completa dell'a'estazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministra*va
da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere
dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità
competente u*lizza anche tu'e le informazioni provenien* dai controlli o dalle ispezioni.”

lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso
all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla
base delle linee guida adottate con Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019, (
26
),
utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di
cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori
di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in
vigore del presente decreto.
Non è chiaro, sotto il profilo giuridico, il rapporto tra il Decreto 24 aprile 2013 (valutazione di
danno sanitario -VDS)) e il Decreto 27/3/2019 (valutazione di danno sanitario VIS). Dalla norma
sopra riportata si può dedurre che il Decreto VDS del 2013 è al momento congelato in attesa del
suo aggiornamento, nel frattempo per redigere la VIS in relazione alle emissioni aeriformi si usa il
Decreto VDS del 2019 ( per le linee guida aggiornate a quelle allegate al Decreto VDS vedi a questo
link h'ps://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2850_allegato.pdf
Occorre ricordare La differenza tra valutazione di danno e valutazione di impatto è articolata: la
più immediata è che il danno sanitario si valuta a posteriori (ex-post), quando eventi ambientali e
sanitari connessi sono già accaduti, mentre l’impatto sanitario si quantifica preventivamente (ex-
ante) stimando ciò che è prevedibile accada a seguito di cambiamenti ambientali e sanitari
connessi. La seconda differenza, che nella sostanza è ancora più importante della precedente,
attiene al meccanismo di valutazione del danno e dell’impatto.
Occorre ricordare che la VDS è uno strumento, definito per l’Autorizzazione Integrata Ambientale
dell’ILVA di Taranto, che interviene ad AIA già rilasciata per valutare l’effetto sanitario
dell’esercizio dell’installazione, a seguito della implementazione delle prescrizioni ambientali
impartite dall’AIA sulla base delle migliori tecniche disponibili. Al di là delle definizioni formali
vediamo come sono declinati nella normativa esistente. Per capire la differenza occorre richiamare
il fatto che la VDS come prevista dal DM 24 aprile 2013 vincola l’effettuazione della valutazione
preventiva del danno potenziale al superamento di limiti ambientali stabiliti dalla stessa AIA
specifica. Se questi limiti non vengono superati non si procede a valutazione preventiva e si svolge
solo una valutazione periodica di rischio, misurando in buona sostanza il danno che si è già
verificato.
È questa la principale differenza rispetto alla VIS, che è basata sulla valutazione del numero di casi
di morte, di malattia, di anni di vita persi, attribuibili all’impatto ambientale di un certo intervento
(impianto, progetto, piano), senza riferimento a limiti normativi ma sulla base dell’incremento di
inquinamento previsto, stimato a partire da misure ambientali, misure individuali o stime
modellistiche (valutazione dell’esposizione).

Occorre però ricordare come siano state rimosse, sotto il profilo del recepimento normativo, le
linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e dell’ISPRA (
27
). La differenza
tra le due definizioni è che la VIS o VDA è stata ad oggi applicata distintamente dalle procedure
decisionali mentre la VIIAS si integra nelle procedura di VAS e VIA in particolare. Ora con il Decreto
Legge 5/2025 sembrerebbe che la VIS quanto meno debba essere applicata nelle procedure di
revisione AIA degli impianti definiti di interesse strategico nazionale come il caso dell’Ilva.




26
h'ps://www.gazze'aufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03537/sg
27
h'ps://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/linee-guida-per-la-
valutazione-integrata-di-impa'o-ambientale-e-sanitario-viias-nelle-procedure-di-autorizzazione-ambientale-vas-via-e-
aia

PARERE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla
ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni
dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al
Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui sopra è sospeso sino alla produzione delle
integrazioni da parte del gestore.
La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Commissione
istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale statale) rilascia il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni dell’ISS.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi, interna al procedimento di rilascio
dell’AIA statale, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva della conferenza
di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza
medesima.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’APPLICAZIONE DELLE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 5/2024
Nel caso di procedimenti di riesame dell’AIA in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto (31/1/2025) e aventi a oggetto impianti strategici gli atti già prodotti dal gestore
rimangono validi se conformi a quanto previsto dalla procedura di riesame sopra descritta, il
parere dell'ISS è reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
Commissione istruttoria per l’AIA statale, integrata con un esperto in materia sanitaria designato
dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione
motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

TESTO DECRETO LEGGE 5/2025:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-30&atto.codiceRedazionale=25G00013&elenco30giorni=false



AIA e rifiuti lista verde (Normativa Nazionale)
Si riporta la risposta del Ministero Ambiente ad un Interpello Ambientale sul tema in oggetto:
Il comma 8-septies recante una particolare modalità di utilizzo dei rifiuti contemplati dalla lista
verde del Regolamento UE n. 1013/2006. La disposizione, infatti, al fine di perseguire un uso più
efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, prevede
la possibilità di utilizzare tali rifiuti negli impianti industriali autorizzati con Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da
inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente”.
La disposizione prevede inoltre che in tali casi i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme
riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. In altre parole, la
norma in descrizione prevede la possibilità, per gli impianti industriali autorizzati con AIA, di

utilizzare i rifiuti riportati nella lista verde (
28
) del Regolamento UE n. 1013/2006-
29
(da intendersi
quale rinvio statico alla disposizione regolamentare) a condizione che sia rispettato il relativo
documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference
Document – BREF) e che tale utilizzo sia comunicato, 45 giorni prima dell’avvio dell’attività,
all’autorità ambientale competente.

Ciò detto, l’utilizzo dei rifiuti della lista verde in un impianto industriale autorizzato con AIA ai sensi
del citato articolo 216, comma 8-septies, è configurabile quale “recupero diretto” degli stessi, vale
a dire una particolare tipologia di recupero già ampiamente descritta in un precedente riscontro
(
30
) fornito da questa Amministrazione ad un interpello di analogo tenore. Come affermato nel
citato riscontro, al quale si rimanda per le argomentazioni di dettaglio, agli impianti produttivi
(autorizzati in AIA) che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo
non risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in
tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le
condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica
di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene. Pertanto, deve ritenersi parimenti
non applicabile il DM 5/02/1998. In merito agli obblighi informativi prescritti dall’articolo 216,
comma 8-septies, del D.lgs. 152 del 2006, la comunicazione che l’impianto industriale è tenuto ad
effettuare all’Autorità ambientale competente, oltre ad essere condizione per l’avvio dell’attività,
risulta essere necessaria anche al fine di consentirne alla stessa Autorità la registrazione e il
censimento dell’impianto. Inoltre, atteso che dall’applicazione della disposizione potrebbero
derivare effetti sull’autorizzazione dell’impianto medesimo, potendosi configurare come una
modifica non sostanziale di AIA, la comunicazione ha l’ulteriore scopo di permettere all’Autorità
competente di valutare se adeguare altri aspetti del regime autorizzatorio, in applicazione delle
specifiche norme della parte II del D.lgs. 152 del 2006, nonché di verificare la ricevibilità della
comunicazione, con particolare riguardo alla sua rispondenza ai riferimenti indicati nei BREF.
Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori, la disposizione di cui
all’articolo 216, comma 8-septies, prescrive che i rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della
stessa soggiacciono al solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti (iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali dei trasportatori e degli automezzi utilizzati per la consegna agli
impianti di produzione) e al rispetto della disciplina relativa al formulario identificativo previsto
dall’articolo 193 dello stesso D.lgs. 152 del 2006 (nonché del Registro Elettronico Nazionale per la
Tracciabilità dei Rifiuti “RENTRI” di cui al DM 4 aprile 2023 n. 59). Non sono quindi previsti a carico
dell’impianto di produzione adempimenti relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale
MUD, ai registri di carico e scarico, all’obbligo di presentazione di garanzie finanziarie. Per quanto
attiene all’applicabilità delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la
semplificazione normativa non consente la deroga agli adempimenti previsti in materia. Infatti,
considerato che la comunicazione semplificata è relativa all’utilizzo di rifiuti di cui alla lista verde in
sostituzione delle materie prime nel ciclo produttivo, potrebbe derivarne una
variazione/superamento delle soglie relative agli impatti ambientali e conseguentemente trova
applicazione la procedura di VIA. Per gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA, in
cui le materie prime possono in tutto o in parte essere sostituite da rifiuti direttamente immessi
nel ciclo produttivo ordinario, sembrerebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo

28
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013#d1e32-49-1
29
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013#d1e485-1-1
30

h'ps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega*/interpello_ambientale/ECI/interp_confind_ind_manifa'_
riscontro.pdf

26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che prevede l’obbligo per i gestori di “impianti di
stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti” di predisporre il piano di emergenza interna nonché delle
dovute comunicazioni al Prefetto per la predisposizione del piano di emergenza esterno. Per
maggiori approfondimenti si rinvia alle indicazioni fornite alla seguente pagina web del MASE
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/disposizioni_art26bis.pdf.

Va segnalato che le norme in descrizione si inseriscono in un quadro normativo complesso anche
con riferimento all’applicabilità per gli impianti produttivi della specifica disciplina prevista per la
sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose (D. lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” - Direttiva Seveso III).
Si evidenzia che le previsioni di cui al citato articolo 26-bis sono volte a regolare ipotesi di rischio
genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e
per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti.
Per contro, le norme di cui al D.lgs. n. 105/2015 riguardano ipotesi di rischio specificamente
individuate con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare, con
una disciplina apposita e di particolare rigore, i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di
arrecare i danni più intensi ed estesi. Pertanto, il citato articolo 26-bis non trova applicazione per
gli impianti che, invece, ricadano nell’ambito di disciplina del D.lgs. n. 105/2015.
Con riferimento, infine, alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ex
articolo 216, comma 8-septies, in analogia a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo,
deve ritenersi che l’Autorità Competente sia la Provincia territorialmente competente. Si
rappresenta inoltre l’opportunità della trasmissione della medesima comunicazione all’Autorità
che ha rilasciato il provvedimento di AIA, ai fini della eventuale integrazione dello stesso per gli
aspetti legati all’utilizzo dei rifiuti in luogo delle materie prime.

TESTO COMPLETO RISPOSTA:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECB/All_2a_ri
scontro_interpello.pdf

CACCIA
Estensione periodi di caccia e limiti a impugnazione calendari venatori
(Normativa Nazionale)
Il comma 551 articolo 1 della legge 207/2024 modifica l’articolo 18 (
31
) della legge 157/1992 (legge
quadro sulla caccia). L’articolo 18 elenca i limitati periodi di caccia per varie tipologie di specie
cacciabili.
Il suddetto comma 551 introduce una premessa a detto articolo 18 della legge 157/1992:
“L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata
venatoria”. Quindi i calendari approvati sono salvaguardati per l’intera annata.

Inoltre, il nuovo comma 4; dell’articolo 18 introdotto da detto comma 551, recita: “Il termine di
impugnazione dei calendari venatori é di trenta giorni decorrenti dalla data della loro
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario
venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia
proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (
32
).
In particolare detto comma 3 articolo 119 prevede che il tribunale amministrativo regionale
chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio
ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza
di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta
giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari
e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da
parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso
alle parti.

“Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il
merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia
i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario
venatorio legittimamente applicato”.

Per la determinazione delle nuove specie cacciabili e le variazioni delle stesse il parere dell’Istituto
Nazionale per la fauna selvatica (organo scientifico sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente)
è sostituito dal parere di Ispra e Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale dove sono
rappresentate tutte le associazioni dei cacciatori riconosciute a livello nazionale.
Una norma filo cacciatori spudorata: in quanto riduce da 60 giorni a 30 il termine di impugnazione
e di fatto disattiva ogni efficacia concreta, ex lege e non a discrezionalità del collegio giudicante,
alla sospensiva del calendario approvato se riconosciuta dal giudice amministrativo.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false


31
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157~art18
32
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2010-07-02;104~art119

ECOCERTIFICAZIONE
Standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS)E Ecocertificazione
di azienda (EMAS) – (Normativa Comunitaria)
Documento di EFRAG (
33
) intitolato Comprendere le sinergie tra ESRS ed EMAS. ESRS sono i nuovi
standard europei per la rendicontazione societaria di sostenibilità, adottati in via definitiva a luglio
2023 dalla Commissione Europea.
Gli ESRS rappresentano un nuovo step verso la sostenibilità dell’economia Europea e verso
la sostenibilità aziendale. Questo processo di trasformazione sostenibile è iniziato con il Green
Deal nel 2019, ed è passato attraverso una serie di direttive e atti legislativi tra cui la
direttiva CSRD (Direttiva n. 2022/2464-
34
), direttiva CSDDD (Direttiva (UE) 2024/1760-35) per la
due diligence e la nuova normativa sul Greenwashing 2024/825/UE (
36
).
EMAS è lo strumento per ecocertificazione l’intero ciclo produttivo di una azienda.
TESTO DOCUMENTO EFRAG:
https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/Understanding%20the%
20synergies%20between%20ESRS%20and%20EMAS.pdf



33
h'ps://www.efrag.org/en/about-us
34
Vedi NEWS/AMBIENTE Dicembre 2022 pagina 83
35
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/07/direSva-ue-su-dovere-di-diligenza.html
36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0825

EFFETTO SERRA
Funzionamento Comitato ETS (Normativa Nazionale)
DECRETO Ministero Ambiente del 11 novembre 2024 che disciplina del funzionamento del
Comitato ETS e della Segreteria tecnica.
Comitato ETS è il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto
nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (
37
).
TESTO DECRETO 11/11/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-12&atto.codiceRedazionale=25A00861&elenco30giorni=false

Deroghe all’uso di gas fluorurati a e*etto serra (Normativa Comunitaria)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/33 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2025
che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 (
38
) del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o
superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio,
nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione,
nei granitori e nelle macchine per creme fredde.
TESTO REGOLAMENTO 2025/33:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500033#enc_1

Le non decisioni delle conclusioni della COP29: una rassegna (Documentazione
Internazionale)
SINTESI RISULTATI
https://it.euronews.com/green/2024/11/24/clima-ecco-cosa-si-e-deciso-alla-cop29-di-baku-chi-e-
contento-e-chi-no

ATTI CONCLUSIVI DELLA CONFERENZA DI BAKU SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ADVANCE
UNEDITED VERSIONS (AUV) | UNFCCC
https://unfccc.int/cop29/auvs


INTERVENTI E COMMENTI VARI:
https://greenreport.it/editoriale/3905-la-cop29-azera-le-ambizioni-un-altro-baku-nellacqua-
nellanno-piu-caldo-e-con-piu-catastrofi-noccioline-per-la-finanza-climatica-rinvio-dei-tagli-di-co2-
scomparsa-del-fondo-danni-e-perdite-promesse-da-1-300-miliardi-di-dollari-di-aiuti-da-
trov?highlight=WyJiYWt1IiwiYmFrdW5hd2EiLCJiYWt1XHUwMGJiLiIsIlx1MDBhYmJha3UiXQ==

https://greenreport.it/news/crisi-climatica-e-adattamento/3863-cop29-lue-e-25-paesi-firmano-
un-appello-contro-il-
carbone?_gl=1*xtbs06*_up*MQ..*_ga*MTE3NzI3NzEwNC4xNzMyMjEwNzI3*_ga_CYDY0D236Q*
MTczMjIxMDcyNi4xLjEuMTczMjIxMTAzMy4wLjAuMTMzMDA0MjI3NA
Call-to-Action-for-No-New-Coal.pdf


37
h'ps://www.mase.gov.it/pagina/emission-trading
38
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0573

IL PARLAMENTO UE SU COP29: TUTTI I PAESI DOVREBBERO CONTRIBUIRE A FINANZIARE PER IL
CLIMA
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20241111IPR25339/il-pe-su-cop29-tutti-i-
paesi-dovrebbero-contribuire-a-finanziare-per-il-clima

G20 DICHIARAZIONE DI RIO DE JANEIRO
https://www.consilium.europa.eu/media/l11hh2mb/g20-rio-de-janeiro-leaders-declaration-
final.pdf

COP29: I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DIVERSI DALLA CINA HANNO BISOGNO DI CIRCA 2,4 TRILIONI DI
DOLLARI ALL'ANNO PER L'AZIONE SUL CLIMA ENTRO IL 2030
COP29: I paesi in via di sviluppo diversi dalla Cina hanno bisogno di circa 2,4 trilioni di dollari ogni anno per
l'azione per il clima entro il 2030 - The Wire
Perché i meccanismi di finanziamento innovativi sono fondamentali per il successo della COP29
Perché i meccanismi di finanziamento innovativi sono fondamentali per il successo della COP29

IL GRUPPO BEI, LA COMMISSIONE EUROPEA E LA SOLAR IMPULSE FOUNDATION PRESENTANO
L'INIZIATIVA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PICCOLE IMPRESE ALLA COP29 DI BAKU
https://www.eib.org/en/press/news/eib-group-european-commission-and-solar-impulse-
foundation-present-energy-efficiency-initiative-for-smaller-companies-at-cop29-in-baku

LE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO PROMUOVERANNO I FINANZIAMENTI PER IL CLIMA
https://www.eib.org/en/press/all/2024-443-multilateral-development-banks-to-boost-climate-
finance

SFIDE E OPPORTUNITÀ DI COP29: Gestore Mercati Energetici
https://gme.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/Newsletter/20241114Newsletter.pdf

DIALOGHI PROMOSSI DALLA AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA IN VISTA DELLA COP 29
https://www.iea.org/events/high-level-roundtable-on-energy-advancing-climate-mitigation-action
https://www.iea.org/news/chairs-summary-and-call-to-action-cop29-iea-high-level-energy-
transition-
dialogues?utm_campaign=IEA+newsletters&utm_medium=Email&utm_source=SendGrid
https://www.iea.org/events/iea-at-
cop29?utm_campaign=IEA+newsletters&utm_medium=Email&utm_source=SendGrid

Gas fluorurati a e*etto serra (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024,
a) stabilisce norme in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e
distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e relative misure accessorie, quali la certificazione e la
formazione, che comprendono la manipolazione sicura dei gas fluorurati a effetto serra e delle
sostanze alternative non fluorurate;
b) impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato,
la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature
specifici contenenti gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
c) impone condizioni per usi specifici dei gas fluorurati a effetto serra
d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione sul mercato degli idrofluorocarburi;
e) stabilisce norme in materia di segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che
segnalano tali violazioni applicando la Direttiva 2019/1937(
39
).
TESTO REGOLAMENTO 2024/573:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400573
COMMENTO E COMUNICATO DELLA COMMISSIONE UE:
https://www.tuttoambiente.it/news/commissione-ue-accoglie-ladozione-di-norme-ambiziose-per-limitare-f-
gas/?inf_contact_key=0e20b497741d3a5c0bee93d3e8136ea1680f8914173f9191b1c0223e68310bb1


Estensione sistema EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale in
Svezia (Normativa Comunitaria)
DECISIONE DELEGATA (UE) 2025/318 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2024 relativa
all’inclusione unilaterale, da parte della Svezia, di settori nel sistema per lo scambio di quote di
emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma
dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE (
40
) del Parlamento europeo e del Consiglio
L’estensione è riconosciuta dall’articolo 30 undecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio consente agli Stati membri, a partire dal 2027, di estendere
unilateralmente a settori non elencati nell’allegato III della direttiva l’applicazione del nuovo
sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione («EU ETS») per i settori dell’edilizia e del
trasporto stradale e ulteriori settori.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500318#enc_1

Clean industrial deal (Normativa Comunitaria)
Il Clean Industrial Deal, presentato lo scorso 26 febbraio dalla Commissione UE, delinea azioni
concrete per trasformare la decarbonizzazione in un motore di crescita per le industrie europee.
Ciò include la riduzione dei prezzi dell'energia, la creazione di posti di lavoro di qualità e le giuste
condizioni per il successo delle aziende.
Il Piano era già stato impostato con una Comunicazione della Commissione pubblicata sulla GUCE
il 1° febbraio 2023. Per una analisi della Comunicazione vedi pagina 50 della News/Ambiente
Febbraio 2023 (
41
).
BOZZA DEL PIANO:
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/02/Clean-Industrial-Deal-Copy.pdf

39
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937
40
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20240301&qid=1740729861503
41
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html

ELETTROMAGNETISMO
Pacchetto sulla connettività per le reti e le infrastrutture digitali (Normativa
Comunitaria)
Parere del Comitato Economico e Sociale della UE sulla importanza dell'economia digitale per
l'economia generale dell'UE e i vantaggi dell'interconnettività per le abitazioni, i trasporti pubblici,
la salute e le relazioni personali.
Il Parere contiene una sezione specifica su armonizzare le norme, riformare la governance e
semplificare la rendicontazione, dove si afferma:


1. La frammentazione deriva non solo dalla presenza di differenti autorità responsabili
dell'applicazione, ma anche dalle diverse modalità di recepimento delle direttive da parte degli
Stati membri. Differenze si osservano persino nei criteri applicati all'interno di uno stesso Stato
membro quando le competenze sono ripartite tra i diversi enti regionali. Questa situazione
determina un labirinto normativo che obbliga ad avvalersi di esperti legali e porta a ritardi nel
processo decisionale.

2. Quanto sopra rende necessario:
2.1.dare priorità alla legislazione adottando i necessari regolamenti nei limiti del possibile;
2.2. applicare il principio dell'autorità unica previsto dalla normativa europea;
2.3. accelerare il processo di certificazione, che attualmente può richiedere 12, se non addirittura
fino a 24 mesi; armonizzare, ove possibile, le norme e i costi relativi all'attribuzione degli spettri.
Alcuni Stati membri hanno assegnato frequenze agli operatori a costi molto elevati, il che può
rallentare gli investimenti nelle nuove reti;
2.4. per quanto riguarda i servizi specifici, più virtuali e in genere transnazionali (ad esempio i
servizi di comunicazioni M2M e IoT), applicare il principio del paese d'origine anziché il regime di
autorizzazione generale nazionale;
2.5. emanare orientamenti sulla qualificazione e sulla regolamentazione applicabile ai sensi del
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC) ai servizi/reti di comunicazioni
elettroniche privati e ai servizi di comunicazioni elettroniche che sono indipendenti dal numero,
ma che si basano ancora su di esso per identificare l'utente finale;
2.6. fissare un termine realistico per l'abbandono delle reti in rame, tenendo conto anche del fatto
che gli Stati membri presentano realtà diverse dal punto di vista geografico, demografico e della
lunghezza dell'ultimo miglio, con la conseguenza che in alcune zone può essere opportuno
consentire l'utilizzo di tecnologie ibride (fibra ottica fino al bordo stradale (FTTC), vectoring ecc.)
per un periodo più lungo;
2.7. per accelerare l'introduzione delle reti di prossima generazione (NGN) è necessario imporre
una serie di obblighi orizzontali (simmetrici) a tutte le parti interessate che possiedono
infrastrutture civili utilizzabili per installare cavi e antenne;
2.8. armonizzare la regolamentazione applicabile alle risorse di numerazione che, per effetto della
digitalizzazione e della virtualizzazione dei servizi e delle reti, sono sempre più utilizzate a livello
transfrontaliero dagli utenti commerciali.
TESTO COMPLETO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202406865

Contributi al soggetto attuatore dei progetti Piano banda ultra larga nelle «aree
bianche» (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 21 gennaio 2025, si dispone la
concessione di contributi in favore del soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. al fine di consentire il
riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la
costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga localizzata nelle «aree
bianche» del territorio nazionale.
Le aree bianche sono quelle definite a fallimento di mercato (piccoli Comuni, zone rurali, aree
industriali), in cui sono assenti interventi di investimento di operatori privati e quindi occorra
intervento il finanziamento pubblico.
Le aree bianche sono state la scusa per sospendere i piani antenne nei Comuni che rientrano in
dette aree (
42
).
TESTO DECRETO 21/1/2025:
https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DM_21_gennaio_2025_bul.pdf


Sulla promozione normativa della connettività Gigabit (Normativa Comunitaria)
RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/539 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2024 sulla promozione
normativa della connettività Gigabit.
L’obiettivo della presente raccomandazione, in linea con gli obiettivi generali di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, è migliorare le condizioni normative necessarie per:
a) promuovere la connettività, l’accesso alle reti ad altissima capacità e il loro utilizzo;
b) promuovere una concorrenza effettiva;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica;
d) promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione.
La presente raccomandazione mira, inoltre, ad accrescere la certezza del diritto e la prevedibilità a
livello normativo, tenuto conto degli orizzonti a lungo termine degli investimenti in reti ad
altissima capacità.
TESTO RACCOMANDAZIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400539

42
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/07/il-governo-cancella-i-piani-antenne-nei.html#more

ENERGIA
Nuova disciplina del mercato elettrico e del gas naturale (Normativa Nazionale)
Pubblicato in data 24 dicembre 2024 il decreto del MASE del 20 dicembre 2024 n. 450, recante
approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato elettrico e alla disciplina del mercato del
gas naturale
LINK AL TESTO INTEGRATO DISCIPLINA MERCATO DEL GAS:
https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/20250101_Testo_Integrato_ME.pdf
LINK AL TESTO INTEGRATO DISCIPLINA MERCATO ELETTRICITÀ:
https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/20250101_Testo_Integrato_ME.pdf


Avviso per progetti su e Materie Prime Critiche (MPC) e Strategiche (MPS)
(Normativa Nazionale)
In attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (DM n. 386 del
17 novembre 2023), in data 31/12/2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e
della Sicurezza Energetica l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione tecnologica nell’ambito delle Missioni “Green Powered Future” (GPFM) e “Clean
Hydrogen” (CHM) di Mission Innovation 2.0.
In particolare, il suddetto avviso, rivolto all’area strategica “Materie prime critiche” è dotato di
risorse finanziarie totali ammontanti a 21.000.000,00 € (ventuno milioni/00 euro) per progetti che
devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell’Allegato A “Disciplinare tecnico” al
presente avviso.
Le tematiche per l’area strategica summenzionata sono:
a) Estrazione mineraria primaria e secondaria;
b) Estrazione da fluidi;
c) Urban mining ed eco-progettazione;
d) Trasformazione (raffinazione).
TESTO COMPLETO AVVISO:
https://www.csea.it/avviso/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-sviluppo-e-
innovazione-tecnologica-riguardanti-lintera-catena-del-valore-delle-materie-prime-critiche-mpc-e-
delle-materie-prime/

Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica
(Normativa Nazionale)
Il comma 50 articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024 n° 207 prevede che con prossimo
Decreto Ministeriali saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei
concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di
investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso
ad eventi meteoclimatici estremi;
b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili,
assicurando tempi celeri di connessione;
c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di
affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego
dell'energia elettrica;

d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento
delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino
l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i princìpi di
trasparenza e non discriminazione;
e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione
delle infrastrutture di rete.
Con il decreto di cui al comma 50 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e
l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, e sono stabiliti i criteri
per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 52. Gli
oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del
riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso
definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia
e delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di investimento di cui
al comma 50 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani
straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza
con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non
superiore a venti anni. 53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52 sono
destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non
domestiche.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

Bonus elettrodomestici (Normativa Nazionale)
Il comma 107 articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024 n° 2027 prevede che Al fine di
sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di
favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi
attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli
apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo
per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe
energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento
dell'elettrodomestico sostituito.
Secondo il comma 108 successivo Il contributo di cui al comma 107 può essere concesso in misura
non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un
importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo
familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 (
43
), inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di
un solo elettrodomestico.
Il comma 109 afferma che per le finalità di cui al comma 107 è istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello
stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle

43
h'ps://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Guide/GU%20n.19%20del%2024-01-2014%20ISEE-NUOVO-
REGOLAMENTO-DPCM-5-12-2013-n.159.pdf

imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le
modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 107, anche al fine di assicurare
il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false


Incentivi per energia termica da fonti rinnovabili, e*icienza energetica di piccole
dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale (Normativa Nazionale)
Il comma 376 articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024 n° 207 prevede che: “Al fine di
favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario
nazionale, all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono
inserite le seguenti: «e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di
assistenza, di cura o di ricovero”.
Testo modificato dell’articolo 48-ter della legge 126/2020: “La misura degli incentivi per gli
interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza
energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 (
44
) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre
strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del
Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.
Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi
sono applicati livelli massimi dell'incentivo.”
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false


Incentivazione alla riconversione delle ra*inerie tradizionali in biora*inerie
(Normativa Nazionale)
Con Decreto ministeriale del 17 dicembre 2024 è approvata la Convenzione stipulata tra la
Direzione generale domanda ed efficienza energetica del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica e il GSE S.p.A. per l’attività di gestione della misura di cui all’articolo 39, commi 3-bis e
3-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La Convenzione è allegata al presente
decreto direttoriale (“Allegato 1”) del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
La Convenzione definisce i compiti del Ministero (Amministrazione Centrale) e del GSE (Soggetto
Gestore) per l’assegnazione, in attuazione dell’art. 39, commi 3-bis e 3-ter del DLgs 8 novembre
2021, n. 199 e del Decreto, di un contributo in conto capitale per interventi di riconversione totale
o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti.
In altri termini detta Convenzione è in attuazione degli obiettivi posti dall’articolo 39 DLgs
199/2021 (
45
) secondo il quale: “Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di

44
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2011-03-03;28~art28
45
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2021;199

benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per
cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e
calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle
disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per
trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e
gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti
intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti
considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.”

Aggiunge il comma 3-bis articolo 39 DLgs 199/2021: “Al fine di promuovere la produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie
di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie
tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale
assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei
limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter”
Il comma 3-ter a sua volta recita: “Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a
euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno
2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti
modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-
bis)”.

TESTO DECRETO 17/12/2024:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Gas_Naturale_e_Petrolio/Petrolio/I
mpianti_Strategici/dd_86_17-12-2024.pdf
TESTO CONVENZIONE EX ALLEGATO 1 AL DECRETO 17/12/2024:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Gas_Naturale_e_Petrolio/Petrolio/I
mpianti_Strategici/All_1-Convenzione_dm_bioraffinerie_13_09-12-2024.pdf
TESTO REGOLE OPERATIVE PER ACCESSO AGLI INCENTIVI DI RICONVERSIONE:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Gas_Naturale_e_Petrolio/Petrolio/I
mpianti_Strategici/All_2-regole_operative.pdf

Accordo Italia Nigeria apripista del Piano Mattei-
46
(Normativa Nazionale)
ANALISI DELL’ACCORDO:
https://pagineesteri.it/2025/01/10/africa/italia-niger-piano-di-cooperazione-militare-2025/

Gestione del servizio di peak shaving tramite rigassificazione (Normativa
Nazionale)
Il servizio di Peak Shaving è una delle misure individuate dal “Piano di Emergenza” per garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti al sistema nazionale del gas nell’inverno 2021-2022.

46
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/02/piano-ma'ei-la-transizione-al-gas.html

Con Deliberazione di ARERA 27 DICEMBRE 2024 600/2024/R/GAS sono stata approvate le
disposizioni per la gestione del servizio di Peak Shaving Tramite rigassificazione, nel periodo
invernale dell’anno termico 2024-2025.
Il servizio è in attuazione del Piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o
mitigare l'impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas previsto dall’articolo 8 (
47
) del
Regolamento UE 2017/1938, In Italia il Piano di emergenza è stato approvato con Decreto
Ministeriale del 27 ottobre 2023 n° 351 (
48
).
In particolare, il Piano di emergenza prevede al paragrafo 2.3, numero IV, l’utilizzo di stoccaggi di
GNL con funzioni di peak shaving in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche
avverse o a inattese riduzioni degli approvvigionamenti.
Con Decreto 18 ottobre 2013 (
49
), il Ministro ha definito i termini e le condizioni per il servizio di
peak shaving, prevedendo in particolare che:
a) le imprese di rigassificazione che intendono fornire il servizio procedano all’effettuazione di una
procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti che si impegnano a fornire una o più
navi di GNL in tempo utile per l’eventuale attivazione nel periodo gennaio – marzo e, ai quali, i
volumi di gas forniti siano riconsegnati al PSV dal 1° aprile;
b) il servizio sia aggiudicato (i) direttamente in base all’offerta economica presentata dai predetti
soggetti, al netto degli oneri di rigassificazione, purché l’offerta sia inferiore ad un valore stabilito
dal Ministero su proposta dell’Autorità (ARERA) formulata con riferimento ai costi del servizio e (ii)
su conferma del Ministero ove l’offerta sia superiore a tale valore ma inferiore a un secondo
valore anch’esso stabilito dal Ministero (articolo 1, comma 1, lettera c));
c) le imprese di rigassificazione indichino le necessarie modifiche al codice di rigassificazione per
rendere possibile il servizio di peak shaving e le trasmettano all’Autorità; d) in caso di attuazione
del servizio di peak shaving, il gas naturale rigassificato, oggetto del servizio, sia ceduto dal
soggetto selezionato al responsabile del bilanciamento ad un valore di riferimento definito
dall’Autorità.
DELIBERAZIONE DI ARERA 27 DICEMBRE 2024 600/2024/R/GAS
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/24/600-2024-R-gas.pdf


Proventi da vendita energia in esubero da fonti rinnovabili nella dichiarazione dei
redditi (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Finanze 21 gennaio 2025 prevede che ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici
S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei
dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (
50
):
a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio,
nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto»(
51
), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta

47
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R1938-
20250101&qid=1738253362465#art_8
48
h'ps://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Norma*va/dm_351_27-10-2023.pdf
49
h'ps://www.mimit.gov.it/it/norma*va/decre*-ministeriali/decreto-ministeriale-18-o'obre-2013-termini-e-
condizioni-per-un-servizio-di-peak-shaving-durante-il-periodo-invernale-dellanno-termico-2013-2014
50
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413
51
h'ps://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-
posto#:~:text=Il%20servizio%20di%20Scambio%20sul%20Posto%20e%CC%80%20una,differente%20da%20quello%20i
n%20cui%20avviene%20la%20produzione.

da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare
le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi
privati;
b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio,
diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti
dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza
fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale,
risultata esuberante rispetto ai consumi privati.
Le comunicazioni di cui alla lettera a), sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel
caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi
all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.
Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno
2025.
TESTO DECRETO 21/1/2025:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-29&atto.codiceRedazionale=25A00566&elenco30giorni=false


Regolazione incentivante la continuità del servizio di distribuzione dell’energia
elettrica (Normativa Nazionale)
ARERA ha determinato (con Delibera 10/12/2024) i nuovi parametri per incentivare la
convergenza di tutto il Paese verso i migliori standard per ridurre le interruzioni nelle reti di
distribuzione e migliorare il servizio ai consumatori.
In particolare, la Delibera determinati:
1. i livelli di partenza per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del
numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale delle
imprese distributrici;
2. le soglie per l’identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori e intermedi;
3. i livelli obiettivo per gli anni 2024 e 2025 per la durata delle interruzioni senza preavviso lunghe
e il numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi.
TESTO DELIBERA 10/12/2024:
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/543-24

Coordinamento filiera idrogeno, gas rinnovabile e cattura carbonio (Normativa
Nazionale)
Determina ARERA 9 dicembre 2024 che decide di integrare il punto 3 della determinazione
2/ENERGIA/2024 (
52
) aggiungendo la seguente lettera: g) coordinare, in collaborazione con il
Direttore della Divisione Energia e la Segreteria tecnica della medesima Divisione, le attività
relative allo sviluppo del settore dell’idrogeno e dei gas rinnovabili con le parallele attività relative
allo sviluppo del settore del CCS, nonché la partecipazione dell’Autorità al Joint Trilateral Working
Group per lo sviluppo del Southern Hydrogen Corridor, anche tenendo conto della pianificazione
dello sviluppo della rete di trasporto del gas naturale.
TESTO DETERMINA 9/12/2024:
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/3-24ene

52
h'ps://www.arera.it/fileadmin/allega*/docs/24/002-24ene.pdf

Conferenza Carta dell’Energia e posizione della UE (Normativa Comunitaria)
Il Trattato sulla Carta dell’Energia è un quadro multilaterale per la cooperazione in
ambito energetico progettato per promuovere la sicurezza energetica attraverso mercati
energetici più aperti e competitivi, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della
sovranità sulle risorse energetiche, sulla base dei principi della Carta dell’energia.
La Decisione 98/101/CE (
53
) del Consiglio dell’UE e della Commissione europea approva il Trattato
sulla carta dell’energia (
54
) e il Protocollo sulla carta dell’energia a nome delle Comunità europee
(UE) e dell’Euratom.
Una nuova Carta internazionale dell’energia (
55
) è stata adottata e firmata nel 2015 da oltre 65
paesi e organizzazioni, tra cui l’Unione e tutti i paesi dell’Unione. La finalità di questa nuova carta è
di coinvolgere quanti più nuovi paesi possibile che siano disposti a cooperare nel campo
dell’energia e che riconoscano l’importanza della sicurezza energetica per i paesi produttori, di
transito e di consumo di energia. La nuova carta è basata sulla Carta dell’energia del 1991 e la
modernizza.
Con DECISIONE (UE) 2024/3086 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2024 è stata definita la posizione
da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia.
Nella Decisione si afferma che è opportuno che l’Unione non eserciti il diritto di voto in sede di
Conferenza della Carta dell’energia sulle proposte di emendamento dell’ECT e del PEEREA, nonché
sulle proposte di intese e decisioni. È inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare
congiuntamente da parte degli Stati membri che sono Parti contraenti per le materie di
competenza dell’Unione. Tale posizione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra
l’Unione e gli Stati membri. Tale posizione integra la posizione di cui alla Decisione (UE) 2024/1644
del Consiglio (
56
).
Sempre si legge nelle premesse della nuova Decisione: gli Stati membri che sono Parti contraenti
che sono presenti alla riunione della Conferenza della Carta dell’energia o che votano per
corrispondenza dovrebbero adottare una posizione che non impedisca l’adozione o l’approvazione
delle proposte di emendamento, intese e decisioni.
TESTO DECISIONE 2024/3086:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403086
VEDI ANCHE DECISIONE (Euratom) 2024/3030 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2024 che approva la
posizione da adottare a nome dell'Euratom in sede di conferenza della Carta dell'energia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403030




53
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998D0181
54
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A1231(52)
55

h'ps://www.energychartertreaty.org/fileadmin/DocumentsMedia/Founding_Docs/Final_Text_Interna*onal_Energy_C
harter_ITA.pdf
56
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401644

Impresa comune Idrogeno pulito (Normativa Comunitaria)
Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2023 sul progetto Impresa comune Idrogeno pulito
(
57
).
Il partenariato per l'idrogeno pulito mira a potenziare lo sviluppo e la diffusione della catena del
valore europea per tecnologie dell'idrogeno pulito sicure e sostenibili, rafforzandone la
competitività a sostegno delle imprese, in particolare delle PMI. Ciò consente di immettere
rapidamente sul mercato soluzioni pulite innovative e competitive.

L'obiettivo finale è contribuire:
 a un sistema energetico dell'UE sostenibile, decarbonizzato e pienamente integrato
 alla strategia dell'UE per l'idrogeno, che svolge un ruolo importante nell'attuazione della
sua tabella di marcia verso la neutralità climatica.
TESTO RELAZIONE:
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/budget-and-annual-accounts-
0_en


Risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas
naturale (Normativa Nazionale)
Determinazione di ARERA del 7 Novembre 2024 Dsme 6/2024 sugli Obblighi di Risparmio di
Energia Primaria In capo ai Distributori di Energia Elettrica e di Gas Naturale per l’anno d’obbligo
2024.
TESTO DETERMINAZIONE:
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/24/6-24dsme.pdf



Meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio
elettrico (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 ottobre 2024, n. 346, è
stata approvata la disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità
di stoccaggio elettrico.

Ai sensi del comma 6 articolo 3 DLgs 210/2021 (
58
) lo stoccaggio di energia è il differimento
dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la
conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di
tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un
altro vettore energetico.

L’obiettivo è semplice: massimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
favorendone l’integrazione nei mercati dell’energia elettrica e dei servizi ancillari, e assicurando

57
h'ps://european-union.europa.eu/ins*tu*ons-law-budget/ins*tu*ons-and-bodies/search-all-eu-ins*tu*ons-and-
bodies/clean-hydrogen-joint-undertaking_it
58
h'ps://www.normaSva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2021;210#:~:text=Il%20mercato%20dell%27energia%20ele'rica%20%C3%A
8%20disciplinato%20e%20regolato,libert%C3%A0%20di%20scelta%20del%20fornitore%2C%20informazione%20e%20
partecipazion

una maggiore flessibilità del sistema. L’approvvigionamento riguarda esclusivamente sistemi di
nuova realizzazione e avverrà tramite la stipula di contratti standard con controparti selezionati
grazie ad aste periodiche organizzate da Terna.

Ai vincitori delle procedure competitive spetta un premio annuale fisso per la capacità di
stoccaggio aggiudicata a fronte dell’obbligo di offrire la stessa sul Mercato dei Servizi di
Dispacciamento e renderla disponibile a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell’energia
elettrica (e dei servizi connessi).
TESTO DECRETO 346/2024:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_346_10.10
.2024.pdf
DISCIPLINA MECCANISMO E ALLEGATI AL DECRETO 346/2024:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_346_10.10
.2024_allegati.zip
COMMENTO:
https://www.rinnovabili.it/energia/accumulo/macse-mercato-termine-stoccaggio-centralizzato/


Modalità di allocazione, iniezione ed erogazione della capacita' di stoccaggio del
gas naturale (Normativa Nazionale)
DECRETO Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica 28 marzo 2024 su modalità di allocazione,
iniezione ed erogazione della capacità di stoccaggio del gas naturale per l'anno contrattuale 2024-
2025.
Il Decreto è in attuazione dell'art. 12, comma 7 (
59
), del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
come sostituito dall'art. 27, comma 2, del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (
60
), l'Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente determina, nei limiti imposti dalla regolamentazione
europea vigente, le modalità atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parità di condizioni al
servizio di stoccaggio, la massima imparzialità e la neutralità del servizio stesso in condizioni di
normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.
TESTO DECRETO 28/3/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2024-09-24&atto.codiceRedazionale=24A05000&elenco30giorni=false


Calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno
2025 (Normativa Nazionale)
Il Decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 (
61
) definisce i corrispettivi a copertura degli oneri generali
del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al
finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di
decarbonizzazione.

59
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2000;164~art12
60
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2011;93
61

h'ps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega*/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.p
df

Con Determina di Arera del 19 settembre 2024 5/2024 – DSME si è stabilito il prezzo di riferimento
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 ai fini del calcolo
delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025.
TESTO DETERMINA ARERA:
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/5-24dmse


Risorse per Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Ambiente 13 dicembre 2024 che assegna le risorse RepowerEU nell'ambito
dell'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 (
62
) del PNRR.
Il Decreto ripartisce le somme previste per la suddetta linea di finanziamento tenuto conto dei
precedenti Decreti:
1. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, destinate all'attuazione
dell'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» (
63
);
2. Le ulteriori risorse residue derivanti dalle effettive concessioni disposte a valle delle graduatorie
pubblicate con il decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero
della transizione ecologica 27 giugno 2022, n. 127, pari ad euro 2.975.932,34.
TESTO DECRETO 13/12/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-05&atto.codiceRedazionale=25A00708&elenco30giorni=false


Finanziamenti a Progetti per energia elettrica da fonti rinnovabili su aree di
proprietà di di enti pubblici (Normativa Nazionale)
L’articolo 4 della legge 11/2024 (
64
) Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 421 del 4 dicembre 2024,
sono state definite misure propedeutiche e promozionali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 2
febbraio 2024, n. 11.
In particolare, il predetto decreto ministeriale ha previsto la ripartizione di euro 38.032.031,00 tra
tutte le Regioni, affinché quest'ultime attuino progetti esemplari, ovvero progetti realizzati
da enti pubblici, su aree di proprietà degli stessi, per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo. Detti progetti devono rappresentare delle
buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo
dell'energia, comprese le comunità di energia rinnovabile.
Con singoli accordi tra il Ministero e ciascuna Regione sono disciplinati i rapporti tra gli stessi e con
Decreto del Direttore della Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del
Ministero, sono definite le modalità attuative generali a cui le regioni dovranno attenersi.
TESTO DECRETO 421/2024:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_421_04-
12-2024.pdf


62
h'ps://www.mase.gov.it/pagina/componente-2-m2c2-energia-rinnovabile-idrogeno-rete-e-mobilita-sostenibile
63
h'ps://www.gazze'aufficiale.it/eli/id/2024/06/10/24A02953/SG
64
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-12-09;181!vig=

Ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale
(Normativa Nazionale)
Secondo il Decreto 28 gennaio 2025 L'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale é
modificato con l'inserimento in essa degli elementi di rete specificati nell'allegato 1 del presente
decreto.
TESTO DECRETO 28/1/2025:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Infrastruttura_E_Reti/dm_29_28-
01-2025.pdf
ALLEGATO AL DECRETO 28/1/2025:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Infrastruttura_E_Reti/dm_allegato_
elenco_reti.pdf


Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (Normativa Nazionale)
Con riferimento all'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 del PNRR (
65
),
in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica n. 438 del 13 dicembre 2024 (
66
), è stato pubblicato il decreto del direttore
generale programmi e incentivi finanziari n. 72 del 10 febbraio 2025 (
67
), relativo allo scorrimento
della graduatoria di cui al Decreto direttoriale n. 126 del 27 giugno 2022.
DECRETO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA – FAQ:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20DG%20PIF/FAQ_Scorrimento%20Bando%20B.pdf


Proroghe ai Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a e*etto
serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa (Normativa
Nazionale)
I commi da 6 a 11 dell’articolo 42 del DLgs 1991/2021 prevedono i seguenti criteri da rispettare
sulla provenienza di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa:
<< 6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e
residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani
di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in
base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione
ecologica entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell'
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito:
ISPRA). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono
comunicate a ISPRA.
7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono
essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in
termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente, si trovavano in
una delle situazioni di seguito indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno
conservato dette situazioni:

65
h'ps://www.mase.gov.it/pagina/inves*mento-3-5-ricerca-e-sviluppo-sull-idrogeno
66
h'ps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-%20DG%20PIF/DM%20438_13.12.2024.pdf
67
h'ps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-%20R%26S%20H2/DD%2073.10-02-
2025_*po%20B.pdf

a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e nei quali i processi ecologici non
siano stati perturbati in modo significativo;
b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui
elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente del Paese in cui le materie
prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie
prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime e
le normali attività di gestione non hanno interferito con la finalità di protezione della natura:
1) per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorità competente del Paese in
cui le materie prime sono state coltivate; nel caso di materie prime coltivate in Italia, si tratta delle
aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di
cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357;
2) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da
accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento da parte della
Commissione europea;
d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati dalla Commissione europea, terreni erbosi
naturali ad elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la
composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata
riconosciuta dall'autorità competente del paese in cui la materia prima è stata coltivata a meno
che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di
terreni erbosi ad elevata biodiversità.
8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono
essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di
carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel frattempo
persi:
a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte
significativa dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati
dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore
al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di
altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30
per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite
prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la
conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 12.
9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono
essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008,
a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime
non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i
biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono
soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante
da una produzione non sostenibile:
a) il Paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali
applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di monitoraggio e di applicazione che
garantiscono:
1) la legalità delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità
competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere;
4) la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della
biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e
5) che la raccolta mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;
b) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a
livello di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le stesse condizioni elencate alla
lettera a).

11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i
biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono
rispettare i seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei
suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry - LULUCF):
a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa
forestale è parte dell'accordo di Parigi del 12 dic embre 2015 e
1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution -NDC) ,
relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del
suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa
sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come
specificato nell'NDC; oppure
2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12
dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di
assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore
LULUCF non superano gli assorbimenti;
b) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di
gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi
di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.>>

Il comma 2-sexies articolo 11 legge 15/2025 Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di
sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il
biometano, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 7 agosto 2024 (
68
), sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro
il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da
parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla

68
Vedi News/Ambiente Giugno-Luglio-Agosto 2024 pagina 176
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html

Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione,
per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di
certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste
ricevute.
TESTO LEGGE 15/2025:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-24&atto.codiceRedazionale=25A01250&elenco30giorni=false

INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Rete nazionale dei registri dei tumori (Normativa Nazionale)
I commi 309 e 310 articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024 n° 207 prevedono che
“309. Ai fini dell'attuazione della legge 22 marzo 2019, n. 29 (istituzione rete nazionale registro
tumori-
69
), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463 (
70
), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1
milione di euro per l'anno 2027.
310. Agli oneri derivanti dal comma 309, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 (
71
), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (
72
), come
rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo”.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (Normativa
Nazionale)
Il comma 405 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 prevede che sono modificati i
limiti di spesa previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95: “il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7 (
73
),
primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 68,9 milioni di
euro per l'anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l'anno
2027.”
Secondo il comma 425 articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207: “Agli oneri derivanti dal
comma 405, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5
(
74
), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.”
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false




69
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;29
70
Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripar*te tra le regioni secondo modalità individuate con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rappor* tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
ado'are entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
71
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è is*tuito un Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della ges*one, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripar*to annualmente con uno o più decre* del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le occorren* variazioni di bilancio
72
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190
73
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60~art24
74
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20legge:2004;282,~art10

Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno – ZES unica (Normativa Nazionale)
Il comma 485 articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 prevede che:” All'articolo 16 (
75
) del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»; b) al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: «15 novembre 2024» inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»; c)
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono
inserite le seguenti: «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025»”.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false
PER UNA ANALISI DELLA DISCIPLINA DELLA ZES UNICA COMPRESA QUELLA DEI CREDITI DI
IMPOSTA COME MODIFICATI DALLA LEGGE DI BILANCIO 207/2024:
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/10/zona-economica-speciale-unica-per-il.html


Principio DNHS 3 finanziamenti pubblici (Normativa Nazionale)
Il comma 514 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207, con riferimento alle disposizioni
in materia di efficientamento della edilizia residenziale pubblica (commi da 513 a 519 prevede che
al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (
76
) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che
generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
meccanico biologico.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false






75

h'ps://www.gazze'aufficiale.it/a'o/serie_generale/caricaAr*colo?art.versione=1&art.idGruppo=3&art.flagTipoAr*co
lo=0&art.codiceRedazionale=23A06374&art.idAr*colo=16&art.idSo'oAr*colo=1&art.idSo'oAr*colo1=10&art.dataPu
bblicazioneGazze'a=2023-11-16&art.progressivo=0#art
76
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02020R0852-
20200622&qid=1738162862425#tocId3

Attività di rating ambientale, sociale e di governance - ESG (Normativa
Comunitaria)
Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024,
sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG),
che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.
Il Regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la
trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance
e l’indipendenza delle attività di rating ESG (
77
), contribuendo così alla trasparenza e alla qualità
dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile. Esso mira a contribuire al
buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di
protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di
disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza
relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3005:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403005
PARERE CES:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AC_202400883
COMMENTO:
https://www.capitalmonitor.ai/analysis/eus-new-esg-ratings-framework-will-be-major-
overhaul/?utm_campaign=Weekly%20Newsletter&utm_medium=email&utm_content=27636554
1&utm_source=hs_email&cf-view
COMMENTO DI TRANSPORT & ENVIRONMENT:
https://www.transportenvironment.org/articles/heres-how-to-make-esg-ratings-true-indicators-
of-sustainability
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, DEL 4 OTTOBRE 2023, IN MERITO ALLA TRASPARENZA
E ALL'INTEGRITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RATING AMBIENTALE, SOCIALE E DI GOVERNANCE (ESG):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301354



77
«ra*ng ESG»: un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle cara'eris*che di
un elemento valutato riguardo a fa'ori ambientali, sociali, dei diriS umani o di governance o in merito all’esposizione
di un elemento valutato a rischi o all’impa'o su fa'ori ambientali, sociali, dei diriS umani o di governance che si basa
sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito cos*tuito da categorie di ra*ng,
indipendentemente dal fa'o che tale ra*ng ESG sia denominato «ra*ng ESG», «parere ESG» o «punteggio ESG.
«parere ESG»: una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema
di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista
di rating nel processo di rating;
«punteggio ESG»: una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme,
e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori
contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;

Gettito imposte ambientali anni 2008-2023 (Normativa Nazionale)
Il 5 Dicembre 2024, l’Istat rende disponibili nella banca dati IstatData tema “Conti nazionali”,
sottotema “Conti ambientali\Gettito delle imposte ambientali” – i dati sul gettito delle imposte
ambientali articolato per categoria – energia, inquinamento, trasporti e risorse – e unità che lo
corrisponde: attività economiche (secondo la classificazione Ateco), famiglie residenti e unità non
residenti, per gli anni 2008-2023.
LINK AI DATI FORNITI DA ISTAT:
https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,DATAWAREHOUSE,1.0/UP_ACC_A
MBIEN/UP_DCCN_IMPAMB1


Progetti Bandiera connessi all'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali
dismesse (Normativa Nazionale)
Con il Decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 novembre 2024, n. 235, è stato data attuazione a
quanto previsto dall'articolo unico, comma 3, del Decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, per la realizzazione dei progetti Bandiera (
78
)
connessi all'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», M2C2 del PNRR.
Il Decreto, in particolare, definisce le tipologie di progetti bandiera ammissibili, i criteri e le
modalità generali cui le regioni devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione
dei progetti bandiera, nonché le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni.
TESTO DECRETO 235/2024:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-%20DG%20PIF/DD%20235_27-11-
2024.pdf


Moduli di contabilità economica ambientale (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2024/3024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che
modifica il Regolamento (UE) n. 691/2011 (Testo aggiornato con il nuovo Regolamento: 79) per
quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale.

Il Regolamento 2024/3024 istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la
trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, ai fini della creazione di conti
economici ambientali quali conti satelliti del sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) stabilito
dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*1
), fornendo
metodologia, norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere
utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.

Il presente regolamento contribuisce inoltre a fornire informazioni affidabili sulle tendenze, le
pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali e sostiene in tal modo il
monitoraggio e la valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi
obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione e dagli impegni internazionali in materia
ambientale.

78
h'ps://indicebandi-europa.it/it/bando/progeS-bandiera-inves*mento-31-produzione-di-idrogeno-aree-industriali-
dismesse-hydrogen
79
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0691-20250101&qid=1739199465457

TESTO REGOLAMENTO 2024/3024:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403024
COMMENTO:
https://www.tuttoambiente.it/news/contabilita-economica-ambientale-introdotti-nuovi-
moduli/?inf_contact_key=be72ee165685eded07f1ae72533bce20680f8914173f9191b1c0223e683
10bb1


Rendicontazione societaria di sostenibilità (Normativa Nazionale)
DLgs 6 settembre 2024, n. 125 che attua la Direttiva 2022/2464/UE.
La Direttiva 2022/2464 prevede che le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese,
ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2,
punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla
comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni
necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono
sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Per il testo e una analisi della
Direttiva vedi News/Ambiente Dicembre 2022 pagina 83:
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html

In particolare, l’articolo 3 del DLgs 125/2024 le imprese a cui si applica questa normativa, che
siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in
un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione
dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità (
80
), nonché le informazioni necessarie alla
comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa,
sui suoi risultati e sulla sua situazione (vedi elenco articolo 3 DLgs 125/2024).
Le imprese a cui si applica il Dlgs sono quelle costituite nella forma giuridica della società per
azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della
società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali
soci le società costituite nelle forme dell'allegato I (
81
) alla Direttiva 2013/34/UE (come modificata
dalla Direttiva 2022/2464) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non
disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle
indicate nel predetto allegato I.

TESTO DLGS 125/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2024-09-10&atto.codiceRedazionale=24G00145&elenco30giorni=false

80
fa'ori ambientali, sociali, rela*vi ai diriS umani e di governance, compresi i fa'ori di sostenibilità quali defini*
all'ar*colo 2, punto 24), del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019: “le problema*che ambientali, sociali e concernen* il personale, il rispe'o dei diriS umani e le ques*oni rela*ve
alla lo'a alla corruzione aSva e passiva” h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20240109&qid=1739203286524#art_2
81
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013L0034-
20240528&qid=1739203005867#anx_I

Bilancio UE del 2025 (Normativa Comunitaria)
Il bilancio dell'UE per il 2025 è stato approvato dal Parlamento in via definitiva con con 418 voti a
favore, 185 voti contrari e 67 astenuti.
Si riporta la rubrica 3 Risorse naturali e ambiente
Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di
bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2025, integrando tuttavia i seguenti
adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in
appresso.
Linea di
bilancio /
Programma
Denominazione
Variazione in stanziamenti d'impegno (in
EUR)
PB 2025
(incl. Lettera
rettificativa
n. 1/2025)
Bilancio
2025
Differenza
3.1.11 Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA)
40 177 007
402
39 975 892
542
-201 114 860
08 02 01 Riserva agricola 288 000 000 280 219 040 -7 780 960
08 02 04 01 Sostegno di base al reddito
per la sostenibilità
18 202 923
939
18 009 590
039
-193 333 900
3.2.21 Programma per l'ambiente
e azione per il clima (LIFE)
771 019 449 776 019 449 5 000 000
09 02 01 Natura e biodiversità 301 344 360 305 344 360 4 000 000
09 02 04 Transizione all'energia
pulita
135 328 440 136 328 440 1 000 000
PP/AP Progetti pilota e azioni
preparatorie
3 000 000
Totale -193 114 860

Di conseguenza, il livello concordato degli stanziamenti d'impegno è fissato a 56 731,3 milioni di
EUR, lasciando un margine di 604,7 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica
3.

TESTO PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALLEGATO
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2024-0014_IT.html#_section2


Parlamento UE più sostenibile (Normativa Comunitaria)
Lunedì 25 novembre 2024 l'Ufficio di presidenza del Parlamento, l'organo che prende le decisioni
su questioni riguardanti l'organizzazione interna dell'istituzione, ha approvato un aumento
significativo degli sforzi per ridurre ulteriormente l'impronta ecologica del Parlamento. Ha
aggiornato la sua politica ambientale e ha fissato nuovi obiettivi ambientali per il periodo 2024-
2029.
Sulla base di una solida esperienza di misure ambientali, il Parlamento europeo si impegna a
promuovere ulteriormente il suo sviluppo sostenibile a livello operativo. I nuovi obiettivi da
raggiungere entro il 2029 includono:
 Una riduzione dell'impronta di carbonio di almeno il 55 % di tonnellate di emissioni di gas
serra per equivalente a tempo pieno (tCO2e/ETP) rispetto al 2006.

 Una riduzione del 55% dei consumi energetici (kWh/m²) rispetto al 2012.
 Aumentare la quota del consumo di energia da fonti rinnovabili all'80 %.
 Una riduzione dell'85% del consumo di carta rispetto al 2012.
 Il Parlamento europeo ha inoltre incluso un indicatore qualitativo della biodiversità. Tiene
traccia delle dimensioni degli spazi verdi esterni e di ciò che accade su di essi, ad esempio il
riciclaggio dei rifiuti verdi e la promozione delle piante locali
LINK AL COMUNICATO UFFICIO DI PRESIDENZA PARLAMENTO UE:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20241125IPR25592/parliament-improves-
its-environmental-performance


Tabella di marcia della UE per l’agricoltura futura (Normativa Comunitaria)
La Commissione UE ha presentato, lo scorso 19 febbraio, la sua visione per l'agricoltura e
l'alimentazione, un'ambiziosa tabella di marcia sul futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione in
Europa.
Quattro sono le aree prioritarie della strategia UE:
1. Un settore attrattivo: l'agricoltura deve avere la stabilità necessaria per incoraggiare i giovani a
intraprendere la professione, anche attraverso redditi equi e un sostegno pubblico più mirato.
2. Un settore competitivo e resiliente: l'UE continuerà a dare priorità alla sicurezza e alla sovranità
alimentare in vari modi. La visione risponde inoltre alle richieste degli agricoltori, dei cittadini e
della società in generale di un maggiore allineamento delle norme di produzione per i prodotti
importati al fine di garantire che le norme ambiziose dell'UE non comportino svantaggi
competitivi, in linea con le norme internazionali. Per questo motivo, nel 2025 la Commissione
inizierà ad adottare misure per valutare l'impatto di una maggiore coerenza delle norme per
quanto riguarda i pesticidi pericolosi vietati nell'UE e il benessere degli animali
3. Un settore a prova di futuro: Il settore agricolo europeo svolge un ruolo importante nella
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Gli agricoltori dovrebbero essere
ricompensati per l'adozione di pratiche rispettose della natura. In tale contesto, la Commissione
valuterà attentamente qualsiasi ulteriore divieto dell'uso di pesticidi qualora non siano disponibili
alternative in un lasso di tempo ragionevole, a meno che il pesticida in questione non rappresenti
una minaccia per la salute umana o per l'ambiente da cui l'agricoltura dipende per la sua vitalità.
La UE semplificherà l'accesso ai biopesticidi sul mercato dell'UE, in particolare fornirà una
definizione di sostanze attive per il biocontrollo, introdurrà la possibilità per gli Stati membri di
concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive per il
biocontrollo mentre la loro valutazione è ancora in corso e creerà una procedura accelerata per la
loro approvazione e autorizzazione.
Sarà inoltre preparata una strategia di resilienza idrica per affrontare l'urgente necessità di un uso
più efficiente dell'acqua.
4. Condizioni di vita e di lavoro eque nelle zone rurali: la Commissione presenterà un piano
d'azione rurale aggiornato per garantire che le zone rurali rimangano dinamiche, funzionali e
profondamente legate al patrimonio culturale e naturale dell'UE.

RISCHIO STANDARD SOSTENIBILITÀ VOLONTARI
negli ultimi anni le aziende agricole europee hanno assistito a una notevole moltiplicazione di
standard di sostenibilità, certificazioni e requisiti di rendicontazione, stabiliti da vari
attori, organizzazioni e istituzioni, sia pubbliche che private. Queste diverse
metodologie e requisiti di rendicontazione toccano un'ampia gamma di aspetti correlati alla
sostenibilità e stanno dando vita a un panorama frammentato, caratterizzato da

incongruenze tra gli standard, incomparabilità delle iniziative e segnali fuorvianti
sulla direzione da prendere. Ciò crea elevati costi di transazione e confusione per gli agricoltori
e comporta il rischio di pratiche di "greenwashing".

Per affrontare questo problema, oltre a semplificare e snellire i requisiti dell'UE,
la Commissione svilupperà e introdurrà gradualmente un sistema di benchmarking volontario
per le valutazioni di sostenibilità in azienda, consentendo così alla semplificazione
e al benchmarking di andare di pari passo. Simili approcci di benchmarking potrebbero essere
sviluppati insieme ed estesi all'intero settore agroalimentare, incluso il supporto alle scelte dei
consumatori.

Una bussola della sostenibilità in azienda
La bussola della sostenibilità dovrebbe fungere da sportello unico che semplifica la
rendicontazione e riduce gli oneri amministrativi per gli agricoltori, consentendo loro di
monitorare e registrare i dati sulla sostenibilità una sola volta. In secondo luogo, supporterà gli
agricoltori nell'adozione graduale di pratiche più sostenibili e nell'attrazione di nuove fonti di
finanziamento. Consentirà loro di misurare e confrontare meglio le loro prestazioni di sostenibilità
e dimostrare la loro fornitura di servizi ecosistemici attraverso una più facile condivisione dei dati.
In terzo luogo, una misurazione e una rendicontazione migliorate possono aiutare a progettare
politiche pubbliche in modo proporzionato. Questo sistema volontario per le valutazioni della
sostenibilità in azienda sarà sviluppato sulla base di un approccio dal basso, partecipativo e
"guidato dal cliente".

Rafforzare l’Autorità per la sicurezza alimentare
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dovrà essere rafforzata
con risorse aggiuntive per accelerare le procedure di valutazione del rischio in modo che possa
continuare a svolgere un ruolo centrale nel fornire consulenza scientifica tempestiva, trasparente
e indipendente. Ciò faciliterà l'accesso al mercato UE di prodotti fitosanitari innovativi
garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e
dell'ambiente.


Pratiche agricole e tutela del suolo
La Commissione incentiverà e sosterrà le pratiche agricole che recuperano, mantengono o
migliorano la salute del suolo. In questo senso è necessario prestare particolare attenzione al
miglioramento della gestione dei nutrienti a livello di azienda agricola e all'aumento della
circolarità dei nutrienti. Si dovrebbe dare priorità all'affrontare i punti critici dell'inquinamento da
nutrienti e promuovere approcci territoriali integrati. Un aspetto chiave di ciò sarebbe la gestione
e il controllo dei nutrienti derivanti dall'allevamento del bestiame per limitare le esternalità
negative, supportare l'estensivizzazione nelle regioni con elevate concentrazioni di bestiame e
promuovere la circolarità che può aiutare a ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici. La valutazione
della direttiva sui nitrati prevista per la fine del 2025 fornirà ulteriori prove per informare la
discussione.

Aiutare le aree rurali a rimanere luoghi attraenti in cui vivere per gli agricoltori, le loro famiglie e
altri abitanti rurali, nonché a stimolare il turismo.
Sinergie e complementarità devono essere ulteriormente potenziate per garantire un supporto
efficace e un impatto tangibile nelle aree rurali. Un coordinamento più stretto degli strumenti di
finanziamento con le politiche settoriali può contribuire allo sviluppo delle aree rurali attraverso
sforzi di pianificazione e attuazione integrati. Nel 2025, la Commissione lancerà un piano d'azione
rurale dell'UE aggiornato che sarà consolidato con progetti, iniziative e azioni di numerose
politiche dell'UE per rispondere alle nuove priorità politiche europee post-2027. Il principio di
verifica rurale, comprese le valutazioni di impatto territoriale, sarà ulteriormente reso operativo e
dotato di risorse sufficienti a livello dell'UE. Inoltre, il Patto rurale (
82
), lanciato nel 2021 per fornire
un quadro di cooperazione con le parti interessate, sarà ulteriormente rafforzato come strumento
di dialogo e coinvolgimento della società civile e delle comunità rurali, sia nel sostenere
l'attuazione che nelle discussioni politiche. La Commissione adotterà inoltre ulteriori misure per
affrontare la diffusione mirata di disinformazione nelle aree rurali.
TESTO COMUNICAZIONE:
https://agriculture.ec.europa.eu/document/33467d24-3123-4118-816e-1782f4872c3d_en


Piano strategico per la ZES unica (Normativa Nazionale)
Il capo III del Decreto-Legge 124/2023 (
83
) convertito nella legge 162/2023 senza modifiche
84
, a far
data dal 1° gennaio 2024 ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di
seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Le Zone Economiche Speciali ZES erano state introdotte con legge 123/2017 (
85
).
Per una analisi delle finalità della ZES unica vedi a questo link (
86
) il post del mio blog.
Con DPCM 31 ottobre 2024 è stato approvato il Piano Strategico per la ZES unica.
La parte più significativa del Piano è quella dedicata alle semplificazioni amministrative.
Già nella Legge che istituiva la ZES unica si prevedevano semplificazioni anche in deroga a norme
ambientali arrivando a prevedere che nel caso di conclusione della conferenza dei servizi in
contrasto con la domanda di autorizzazione proposta la struttura di missione (istituita per la ZES)
può avviare una procedura di conciliazione che può arrivare ad rimuovere il diniego di
autorizzazione della serie si fa quello che si è domandato comunque vada il procedimento e
comunque la pensino i territori ma anche tutti gli enti coinvolti comprese le autorità competenti in
materie ambientali.
Nel Piano si ribadisce quanto previsto dalla legge istitutiva soprattutto sulla possibilità che ogni
Regione chieda ulteriori forme di semplificazione.
Non solo ma nell’appendice al Piano si afferma Fermo restando quanto previsto in merito ai
programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (
87
) e alle aree di interesse

82
h'ps://ruralpact.rural-vision.europa.eu/index_en
83

h'ps://www.gazze'aufficiale.it/a'o/serie_generale/caricaDe'aglioA'o/originario?a'o.dataPubblicazioneGazze'a=2
023-09-19&a'o.codiceRedazionale=23G00137&elenco30giorni=false
84

h'ps://www.gazze'aufficiale.it/a'o/serie_generale/caricaDe'aglioA'o/originario?a'o.dataPubblicazioneGazze'a=2
023-11-16&a'o.codiceRedazionale=23A06374&elenco30giorni=false
85
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;91
86
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/10/zona-economica-speciale-unica-per-il.html#more
87
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/08/programmi-di-inves*mento-esteri-di.html

strategico nazionale (
88
), la Cabina di regia ZES può individuare, anche su proposta della Struttura
di missione ZES, specifici progetti di investimento afferenti ad attività economiche al di fuori delle
filiere e delle tecnologie individuate dal presente Piano strategico, di particolare rilevanza al fine
del conseguimento degli obiettivi del citato Piano, da assoggettare all’autorizzazione unica.

Il Piano fa riferimento al Piano Mattei comprese tutte le sue oscurità (
89
-
90
).
I riferimenti a parametri ambientali soprattutto comunitari sono generici a cominciare dalla
rimozione del principio DNHS (Do No Significant Harm) e per le opere rientranti nella attuazione
del Piano in relazione alle aree costiere e marine non si fa alcun riferimento agli strumenti di
derivazione comunitaria sulla pianificazione degli spazi marittimi senza considerare che con mille
ritardi e mal di pancia è stato Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Traporti n.237 del 25
settembre 2024 sono stati approvati i Piani di gestione dello spazio marittimo compreso quello
dello Ionio (
91
).
TESTO PIANO STRATEGIO PER LA ZES UNICA:
https://strutturazes.gov.it/media/itmfetrr/piano-strategico-zes-integrale.pdf



88
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/08/nuovo-procedimento-accelerato-di-vas-e.html
89
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/11/piano-ma'ei-il-modello-pnrr-eni-alla.html
90
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/02/piano-ma'ei-la-transizione-al-gas.html
91
h'ps://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/De'aglioUl*miProvvedimen*/4229

MARE PORTUALITÀ
Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali
(Normativa Nazionale)
I commi da 509 a 512 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 prevedono:
“509. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito
portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e
senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo in favore degli operatori dei servizi di
manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico
ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale interessata.
510. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma 509, in misura non inferiore
al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria
oggetto del contributo medesimo.
511. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma
509, nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma 510. 512. Dall'attuazione dei
commi da 509 a 511 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi
da 509 a 511 del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.”
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

Fondo per l’economia del mare (Normativa Nazionale)
Il comma 725 articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 prevede che al fine di promuovere
un'economia e un Fondo per l'economia crescita blu sostenibili, tenendo conto di del mare tutte le
componenti dell'economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari,
degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le
politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato
interministeriale per le politiche del mare (
92
), sono definiti i settori di intervento ammissibili al
finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse
del medesimo fondo.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false




92
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/07/regolamento-interno-del-comitato.html

Esenzioni stati membri alle norme su elettrificazioni banchine e combustibili
marittimi (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento 2023/1805 (
93
-FuelEU Maritime) che disciplina l’uso di combustibili rinnovabili e a
basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la Direttiva 2009/16/CE (
94
) e si
applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate
al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera.
L’articolo 6 del Regolamento 2023/1805 stabilisce l'obbligo di alimentazione elettrica per le navi
(portacontainer e passeggeri) nei porti entro il 1/1/2030. Dal 2035 a tutti gli altri porti della UE non
facenti parte della rete Ten-T UE.
I paragrafi 3,4 e 6 dell’articolo 2 (
95
) del Regolamento stabiliscono condizioni di esenzione dagli
obblighi del Regolamento 2023/1805, relativamente:
1. alla energia utilizzata durante la sosta in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato
membro;
2. alla totalità dell'energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno
Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
3. in deroga alla lettera b), la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un
porto di scalo situato in una regione ultraperiferica sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

La pubblicazione delle esenzioni di cui all'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento
(UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di
combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (Regolamento
FuelEU Maritime) si basa sulle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri
conformemente alla procedura di cui a tale articolo.

Con successive Comunicazioni la Commissione della UE ha pubblicato le esenzioni per i seguenti
Paesi:
Spagna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202500356
Francia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202500356
Portogallo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202500358
Cipro: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202500636
Finlandia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202500969


Aliquota imposta ridotta per elettricità alle navi (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2025/210 del Consiglio, del 28 gennaio 2025, che autorizza la Spagna
ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica fornita direttamente alle navi,
diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in un porto ai sensi dell’articolo 19 (
96
)
della Direttiva 2003/96/CE.
La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (
97
) ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare, l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il
Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può

93
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/07/il-regolamento-ue-sui-combus*bili-per.html
94
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0016-20191221&qid=1674902778775
95
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1805#art_2
96
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0096-20230110#tocId23
97
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20230110&qid=1733496306518

autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a
considerazioni politiche specifiche.

Prima di questa Decisione relativa alla Spagna c’erano state:
1. Decisione di Esecuzione (UE) 2021/921 DEL CONSIGLIO del 7 giugno 2021 (
98
) si autorizzano i
Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata direttamente da
reti elettriche terrestri alle navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto,
a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 (livelli minimi di
tassazione da applicare all'elettricità fissati nell'allegato I, tabella C.) della direttiva 2003/96/CE.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2021/922 del Consiglio del 7 giugno 2021 (
99
) si autorizza la
Danimarca ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica fornita direttamente alle
navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto («energia elettrica erogata
da impianti di terra»), a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui
all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
3. Decisione di Esecuzione (UE) 2024/837 del Consiglio del 26 febbraio 2024 (
100
) che autorizza la
Svezia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica fornita direttamente alle
navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in un porto ai sensi dell’articolo 19
(
101
) della Direttiva 2003/96/CE

TESTO DECISIONE 2025/210:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202500210

Accreditamento verificatori sull’uso dei combustibili a basse emissioni di
carbonio nel trasporto marittimo (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2027 (
102
) della Commissione del 26 luglio 2024 attua le
norme del Regolamento 2023/1805 (
103
) che disciplina l’uso di combustibili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la Direttiva 2009/16/CE (
104
) e si
applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate
al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera. Il
Regolamento entrerà in vigore a gennaio 2025.
Il Regolamento 2024/2027 disciplina le competenze, le garanzie di indipendenza e competenza dei
verificatori e le modalità.

Il nuovo Regolamento delegato (UE) 2025/192 della Commissione, del 9 settembre 2024, definisce
le modalità di accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio nel trasporto marittimo.
TESTO REGOLAMENTO 2025/192:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202500192

98
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&from=IT#d1e800-51-1
99
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0922&from=IT
100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400837
101
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0096-20230110#tocId23
102
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/08/il-nuovo-regolamento-ue-sulla-verifica.html
103
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/07/il-regolamento-ue-sui-combus*bili-per.html
104
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0016-20191221&qid=1674902778775

Sulla decisione della Norvegia di estrazione mineraria dei fondali marini
nell'Artico (Normativa Comunitaria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2024 sulla recente decisione della Norvegia di
procedere verso l'estrazione mineraria dei fondali marini nell'Artico.
La Risoluzione:
1. esprime preoccupazione per la decisione dello Storting del 9 gennaio 2024 di aprire alcune zone
ad attività nei fondali marini;
2. osserva che la decisione dello Storting comprende un processo continuo di mappatura,
acquisizione di conoscenze e valutazioni dell'impatto ambientale delle potenziali attività minerarie
e non concede automaticamente l'autorizzazione per le attività di estrazione, in quanto i primi
piani di estrazione devono essere approvati dallo Storting, secondo la decisione;
3. rinnova gli inviti rivolti alla Commissione e agli Stati membri a promuovere una moratoria
internazionale sull'estrazione mineraria dei fondali marini, anche presso l'Autorità internazionale
dei fondali marini, fino a quando gli effetti dell'estrazione mineraria in alto mare sull'ambiente
marino, la biodiversità e le attività umane in mare non siano stati studiati e oggetto di ricerche
sufficienti e fino a quando le attività minerarie in alto mare non possano essere gestite in modo da
evitare la perdita di biodiversità marina o il degrado degli ecosistemi marini; invita tutti i paesi ad
applicare il principio di precauzione e a sostenere una moratoria internazionale sull'estrazione
mineraria dei fondali marini;
4. ricorda gli obblighi della Norvegia in quanto parte di diversi trattati, in particolare il Trattato
delle Svalbard (
105
), di vari accordi relativi alla gestione degli stock ittici in tale zona, della
convenzione OSPAR (
106
) per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,
comprese le acque artiche, contro gli effetti negativi delle attività umane e della Convenzione di
Espoo (
107
); sottolinea che l'accordo BBNJ (
108
) è stato firmato sia dall'Unione che dalla Norvegia e
invita tutte le altre parti dell'UNCLOS (
109
), compresa la Norvegia, a firmarlo e ratificarlo senza
indugio;
5. invita la Norvegia a continuare a dialogare con l'Unione in uno spirito di partenariato reciproco e
in linea con l'Alleanza verde (
110
) firmata nell'aprile 2023, al fine di affrontare tutte le
preoccupazioni e garantire la protezione dell'ambiente marino e degli ecosistemi artici; invita la
Commissione e la Norvegia ad avviare un dialogo continuo e a scambiare ricerche e conoscenze
scientifiche sui fondali marini e sulla gestione sostenibile degli oceani; sottolinea che la Norvegia e
l'Unione, attraverso le rispettive strategie, seguono un approccio analogo per una politica
equilibrata in materia di materie prime basata sulla mitigazione della domanda, il riutilizzo,
l'efficienza, il riciclaggio, l'utilizzo dei flussi di rifiuti e la sostituzione;
TESTO RISOLUZIONE PARLAMENTO UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202406333

105
h'ps://www.jus.uio.no/english/services/library/trea*es/01/1-11/svalbard-treaty.html
106
h'ps://www.ospar.org/conven*on
107
h'ps://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/conven*on-on-environmental-impact-assessment-in-a-
transboundary-context-espoo-conven*on-and-the-protocol-on-strategic-environmental-assessment-sea-protocol.html
108
h'ps://www.un.org/bbnjagreement/en
109
h'ps://www.un.org/depts/los/conven*on_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
110
h'ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2391

Accordo per delegare ad organismi riconosciuti per i controlli a bordo delle navi
(Normativa Nazionale)
Firmato lo scorso 18 dicembre 2024 l'accordo di delega tra il Comando generale delle Capitanerie
di porto e gli Organismi di Sicurezza riconosciuti, per semplificare e rendere più efficienti i
procedimenti di rilascio e rinnovo del certificato internazionale di sicurezza marittima
(International Ship Security Certificate).
A partire dal 1° gennaio 2025, gli Organismi accreditati e riconosciuti, in seguito alla firma del
decreto di delega, potranno svolgere direttamente le ispezioni e le certificazioni per la sicurezza
marittima.
Gli organismi accreditati sono: Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Lloyd’s Register, Det
Norske Veritas e RINA.
In sostanza la delega principalmente riguarda il controllo del certificato internazionale noto
come International Ship Security Certificate (
111
), che attesta la conformità agli standard
internazionali di sicurezza. Questo processo prevedeva prima dell’Accorso l’intervento di un
ispettore della Guardia Costiera, che si recava a bordo della nave ovunque fosse ormeggiata.
Con l’accordo appena firmato, il Comando generale delle Capitanerie di Porto delega tali verifiche
agli Organismi riconosciuti, ossia enti accreditati in grado di condurre le ispezioni e rilasciare la
documentazione necessaria.

La Guardia Costiera – ha proseguito l'Ammiraglio Carlone - continuerà a svolgere il ruolo di
garante del sistema di certificazione di sicurezza mediante l'attività ispettiva di Flag State (controlli
dello Stato di bandiera). Il Flag State Control è un prerequisito fondamentale per garantire la
sicurezza marittima. La responsabilità di assicurare e monitorare le navi è conforme al Diritto del
Mare delle Nazioni Unite (UNCLOS) e alle convenzioni internazionali (Organizzazione Marittima
Internazionale (IMO)/Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) applicabili alle parti
contraenti. La Direttiva 2009/21/CE (
112
) è la norma europea di riferimento.



Vedi DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 18 dicembre 2024 che assegna al
Lloyd’s Register Group LTD per lo svolgimento dei servizi di verifica e certificazione delle navi
registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 SOLAS '74.
In particolare, la Regola XI-2/3 del capitolo sancisce il Codice Internazionale di Sicurezza delle Navi
e degli Impianti Portuali (Codice ISPS). La parte A del codice è obbligatoria e la parte B contiene
indicazioni sul modo migliore per conformarsi ai requisiti obbligatori. La regola XI-2/8 conferma il
ruolo del comandante nell'esercizio del suo giudizio professionale sulle decisioni necessarie per
mantenere la sicurezza della nave. Dice che non deve essere vincolato dalla Società, dal
noleggiatore o da qualsiasi altra persona a questo riguardo.

La regola XI-2/5 richiede che tutte le navi siano dotate di un sistema di allarme di sicurezza della
nave. La regola XI-2/6 disciplina i requisiti per gli impianti portuali e prevede, tra l'altro, che i
Governi Contraenti garantiscano che siano effettuate valutazioni di sicurezza degli impianti
portuali e che i piani di sicurezza degli impianti portuali siano elaborati, attuati e riesaminati
conformemente al codice ISPS. Altre norme contenute nel presente capitolo riguardano la
fornitura di informazioni all'IMO, il controllo delle navi in porto (comprese misure quali il ritardo, il

111
h'ps://navsregs.wordpress.com/2017/06/13/the-interna*onal-ship-security-cer*ficate-a-handy-guide/
112
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=oj:JOL_2009_131_R_0132_01

fermo, la limitazione delle operazioni, compresi i movimenti all'interno del porto o l'espulsione di
una nave dal porto) e la responsabilità specifica delle società.

Per i Servizi rientranti nello scopo della delega determinata dal Decreto 18 dicembre 2024 si veda
appendice 1 (
113
) all’allegato al Decreto.
TESTO DECRETO 18/12/2024 CON ALLEGATE REGOLE DELLA SVOLGIMENTO DELLA DELEGA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-03&atto.codiceRedazionale=24A06973&elenco30giorni=false
TESTO DECRETO 18/12/2024 CHE EFFETTUA DELEGA COME IL PRECEDENTE A DNV AS (
114
):
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-03&atto.codiceRedazionale=24A06974&elenco30giorni=false
TESTO DECRETO 18/12/2024 CHE EFFETTUA DELEGA COME I PRECEDENTI A AMERICAN BUREAU
OF SHIPPING:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-02&atto.codiceRedazionale=24A06970&elenco30giorni=false
TESTO DECRETO 18/12/2024 CHE EFFETTUA DELEGA COME I PRECEDENTI A BUREAU VERITAS SA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-02&atto.codiceRedazionale=24A06969&elenco30giorni=false

Incentivo Sea Modal Shift: trasporto intermodale (Normativa Nazionale)
Si chiama " Sea Modal Shift " (
115
) ed è il nuovo programma di incentivi destinati alle imprese di
autotrasporto per ridurre il traffico su strada a vantaggio dell'integrazione del trasporto marittimo
a corto-medio raggio nella catena intermodale.
Il Decreto 137 del 4 novembre 2024 dispone in ordine alle modalità operative del Regolamento
generale di cui al Decreto interministeriale (MIT-MEF) del 11 ottobre 2023, n. 166 (
116
) con
specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di
prenotazione, di rendicontazione, nonché di monitoraggio previste da detto incentivo.
TESTO DECRETO 137/2024:
https://www.ramspa.it/sites/default/files/2024-11/decreto-137-direttoriale-sms-ii-annualita_def-
signedm_inf.acf565c.registro-decreti-r-0000137.04-11-2024.pdf



113

h'ps://www.gazze'aufficiale.it/a'o/serie_generale/caricaAr*colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr*co
lo=1&art.codiceRedazionale=24A06973&art.idAr*colo=19&art.idSo'oAr*colo=1&art.idSo'oAr*colo1=10&art.dataPu
bblicazioneGazze'a=2025-01-03&art.progressivo=0#art
114
h'ps://www.dnv.com/mari*me/service-overview/
115
h'ps://www.ramspa.it/sea-modal-shio
116
h'ps://www.gazze'aufficiale.it/eli/id/2023/11/21/23G00176/SG

Nuovi certificati di sicurezza delle navi (Normativa Nazionale)
Il Decreto dirigenziale Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25 giugno 2024, n. 885 sono stati
approvati

1. Certificato internazionale di sicurezza per il trasporto di personale industriale con relativo
elenco (vedi Capitolo XV Convenzione Solas ex Risoluzione MSC.418(97), adottata il 25 November
2016 (
117
)
2. Certificato di sicurezza per le Wing-in-ground craft (
118
) e relativo elenco;
3. l’Autorizzazione all’esercizio per le Wing-in-ground craft;
4. Certificato internazionale per la sicurezza delle navi (capitolo XI-2 della convenzione SOLAS-
119
)
5. Certificato internazionale per la sicurezza delle navi provvisorio (
120
).

TESTO CERTIFICATI:
https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-
documentazione/Documents/Circolare%20008_2020_Rev.4%20da%20pubblicare.zip


Schema Piano economico finanziario per gara concessioni banchine e aree nei
port (Normativa Nazionale)
L’Autorità di regolazione dei trasporti, infatti, in attuazione del regolamento concessioni adottato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 202/2022 e delle relative linee guida
ex Decreto 21 aprile 2023 (
121
), ha approvato lo schema di Piano economico finanziario sulla cui
base devono essere predisposti i Pef che sono tenuti a presentare i partecipanti alle procedure di
gara per il rilascio delle concessioni di cui all’art. 18 (
122
) della l. 84/1994.
TESTO SCHEMA PEF:
https://www.shippingitaly.it/wp-content/uploads/2024/07/All.-A-delibera-n.-89_2024_signed.pdf




117

h'ps://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolu*ons/MSCResolu*ons/MSC.418(97).
pdf
118
h'ps://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/WIG.aspx
119
h'ps://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/SOLAS-XI-2%20ISPS%20Code.aspx
120
verifica provvisoria a bordo e rilascio di un Cer*ficato Internazionale di Security della Nave (ISSC) provvisorio, valido
per sei mesi verifica iniziale a bordo, entro la data di scadenza della verifica provvisoria, e rilascio del Cer*ficato
Internazionale di Security della Nave (ISSC) defini*vo, valido per 5 anni
121
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/search?q=Regolamento+rilascio+di+concessioni+di+aree+e+banchine
122
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/10/concessioni-demaniali-nei-por*-nuova.html#more

Piano strategico per la ZES unica (Normativa Nazionale)
Il capo III del Decreto-Legge 124/2023 (
123
) convertito nella legge 162/2023 senza modifiche
124
, a
far data dal 1° gennaio 2024 ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica,
di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Le Zone Economiche Speciali ZES erano state introdotte con legge 123/2017 (
125
).
Per una analisi delle finalità della ZES unica vedi a questo link (
126
) il post del mio blog.
Con DPCM 31 ottobre 2024 è stato approvato il Piano Strategico per la ZES unica.
La parte più significativa del Piano è quella dedicata alle semplificazioni amministrative.
Già nella Legge che istituiva la ZES unica si prevedevano semplificazioni anche in deroga a norme
ambientali arrivando a prevedere che nel caso di conclusione della conferenza dei servizi in
contrasto con la domanda di autorizzazione proposta la struttura di missione (istituita per la ZES)
può avviare una procedura di conciliazione che può arrivare ad rimuovere il diniego di
autorizzazione della serie si fa quello che si è domandato comunque vada il procedimento e
comunque la pensino i territori ma anche tutti gli enti coinvolti comprese le autorità competenti in
materie ambientali.
Nel Piano si ribadisce quanto previsto dalla legge istitutiva soprattutto sulla possibilità che ogni
Regione chieda ulteriori forme di semplificazione.
Non solo ma nell’appendice al Piano si afferma Fermo restando quanto previsto in merito ai
programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (
127
) e alle aree di interesse
strategico nazionale (
128
), la Cabina di regia ZES può individuare, anche su proposta della Struttura
di missione ZES, specifici progetti di investimento afferenti ad attività economiche al di fuori delle
filiere e delle tecnologie individuate dal presente Piano strategico, di particolare rilevanza al fine
del conseguimento degli obiettivi del citato Piano, da assoggettare all’autorizzazione unica.

Il Piano fa riferimento al Piano Mattei comprese tutte le sue oscurità (
129
-
130
).
I riferimenti a parametri ambientali soprattutto comunitari sono generici a cominciare dalla
rimozione del principio DNHS (Do No Significant Harm) e per le opere rientranti nella attuazione
del Piano in relazione alle aree costiere e marine non si fa alcun riferimento agli strumenti di
derivazione comunitaria sulla pianificazione degli spazi marittimi senza considerare che con mille
ritardi e mal di pancia è stato Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Traporti n.237 del 25
settembre 2024 sono stati approvati i Piani di gestione dello spazio marittimo compreso quello
dello Ionio (
131
).
TESTO PIANO STRATEGIO PER LA ZES UNICA:
https://strutturazes.gov.it/media/itmfetrr/piano-strategico-zes-integrale.pdf


123

h'ps://www.gazze'aufficiale.it/a'o/serie_generale/caricaDe'aglioA'o/originario?a'o.dataPubblicazioneGazze'a=2
023-09-19&a'o.codiceRedazionale=23G00137&elenco30giorni=false
124

h'ps://www.gazze'aufficiale.it/a'o/serie_generale/caricaDe'aglioA'o/originario?a'o.dataPubblicazioneGazze'a=2
023-11-16&a'o.codiceRedazionale=23A06374&elenco30giorni=false
125
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;91
126
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/10/zona-economica-speciale-unica-per-il.html#more
127
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/08/programmi-di-inves*mento-esteri-di.html
128
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/08/nuovo-procedimento-accelerato-di-vas-e.html
129
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/11/piano-ma'ei-il-modello-pnrr-eni-alla.html
130
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/02/piano-ma'ei-la-transizione-al-gas.html
131
h'ps://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/De'aglioUl*miProvvedimen*/4229

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Contributi a determinare valore reddito delle auto elettriche (Normativa
Nazionale)
Il comma 48 articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024 n° 207 modifica l’articolo 51
(determinazione reddito da lavoro dipendente-
132
) del testo unico imposte sui redditi prevedendo
che per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a)(
133
), c) (
134
)e m) (
135
), del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova
immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al
dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione
esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in».
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false


Riduzione stanziamenti del Fondo per la strategia della mobilità sostenibile
(Normativa Nazionale)
Il comma 392 articolo 1 della legge 234/2021 (
136
) prevede che: “Al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea
il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per
cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione
europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la
strategia di mobilità sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per
l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità
delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie
urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di
carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti
all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità

132
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-
22;917!vig=2025-01-21~art51
133
autove'ure: veicoli des*na* al trasporto di persone, aven* al massimo nove pos*, compreso quello del conducente
134
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aven* una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5
t se a trazione ele'rica o a ba'eria, des*na* al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove
pos* compreso quello del conducente;
135
autocaravan: veicoli aven* una speciale carrozzeria ed a'rezza* permanentemente per essere adibi* al trasporto e
all'alloggio di se'e persone al massimo, compreso il conducente.
136
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234

sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti
delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a
finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le
modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in
coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal
cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (
137
), e i
sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.”

Il comma 538 articolo 1 della legge 207/2024 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021 n° 234 è ridotta di 114,8 milioni di euro per
l’anno 2029.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

Procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO 2 dei veicoli pesanti
(Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2019/1939 (
138
) del 7 novembre 2019 modifica il Regolamento (UE) n.
582/2011 (
139
) per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES),
l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione
del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di
sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione
ai veicoli pesanti.
Successivamente il Regolamento Delegato (UE) 2024/1127 (
140
) della Commissione dell'8 febbraio
2024 ha integrato il Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo i principi guida e i criteri per la definizione delle procedure di verifica dei valori delle
emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti in circolazione (verifica in
servizio).
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione del 13 gennaio 2025 stabilisce
procedure dettagliate per la verifica in servizio dei veicoli pesanti di cui al regolamento delegato
(UE) 2024/1127. Il nuovo Regolamento stabilisce altresì norme dettagliate sulla comunicazione
degli scostamenti riscontrati, a seguito della verifica in servizio, nei valori delle emissioni di CO 2 dei
veicoli pesanti in servizio rispetto ai valori indicati nei certificati di conformità o nel file di
informazioni per il cliente e su come tenere conto di tali scostamenti ai fini del calcolo delle
emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori per i quali, a seguito della verifica in servizio, è
stato riscontrato uno scostamento nei valori delle emissioni di CO 2.
Il nuovo Regolamento non si applica ai veicoli pesanti a emissioni zero quali definiti all’articolo 3,
punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242: un veicolo pesante privo di motore a combustione
interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al

137
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2011-12-29;229
138
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1939&from=IT
139
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0582&from=IT
140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401127

Regolamento (CE) n. 595/2009 (
141
) e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO 2/kWh,
oppure le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio (
142
) e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g
CO2/km.
TESTO REGOLAMENTO 2025/35:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500035



Emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri autobus e veicoli a
idrogeno (Normativa Comunitaria)
Regolamento (EU) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il Regolamento
(UE) 2017/2400 (
143
) per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo
di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti e l’inclusione dei veicoli
alimentati a idrogeno e altre nuove tecnologie e il Regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto
riguarda le norme applicabili alla determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante al fine di ottenere l’estensione di un’omologazione UE
TESTO REGOLAMENTO 2025/258:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202500258
COMMENTO:
https://www.tuttoambiente.it/news/emissioni-co2-veicoli-pesanti-novita-per-le-
determinazioni/?inf_contact_key=147b43f3584823e5508e0edd0d5debd0680f8914173f9191b1c0
223e68310bb1


Obblighi utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
(Normativa Nazionale)
L’articolo 39 del DLgs 199 del 2021 (
144
) prevede che al fine di promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel
PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una
quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo
nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è
calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto
percentuale fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per
trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e
gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti
intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti
considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.
Inoltre, altre scadenze temporali sono stabilite dai commi successivi di detto articolo 39 (
145
).

141
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0595
142
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2007.171.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2007%3A171%3AFULL
143
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2400-20240101&qid=1740309138747
144
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2021;199
145
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2021;199~art39

Il comma 2-quater articolo 11 della legge 15/2025 prevede che gli obblighi di immissione in
consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di
metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto
stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
TESTO LEGGE 15/2025:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-24&atto.codiceRedazionale=25A01250&elenco30giorni=false


Garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile
(Documentazione Comunitaria)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'interpretazione e all'applicazione di talune
disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2405 (
146
) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation).
TESTO COMUNICAZIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202501368

146
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202302405

OZONOSFERA
Nuovo Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Normativa
Comunitaria)
REGOLAMENTO (UE) 2024/590 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 2024
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1005/2009.
Il nuovo Regolamento si applica:
a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I (
147
) e II (
148
)e ai loro
isomeri (
149
), da sole o contenute in miscele; nonché
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di
ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

DIVIETI
Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a
disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che
riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.
Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate
nell’allegato I.
Sono vietati l’immissione sul mercato e qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di
terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti e apparecchiature contenenti
sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da
tali sostanze.
Sono vietate le importazioni o le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze
che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali
sostanze. Tale divieto non si applica agli effetti personali.


DEROGHE AI DIVIETI
Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte,
immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro
pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima.
Qualora non siano disponibili valutazioni tecniche delle alternative disponibili agli usi esistenti
delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti di materie prime effettuate a norma
del protocollo che forniscano una base sufficiente per decidere se vietare l’uso come materia
prima o meno, la Commissione effettua una propria valutazione entro il 31 dicembre 2027 sulla
base di raccomandazioni scientifiche sugli usi esistenti delle materie prime, sugli impatti in termini
di potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) e sulla disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di
gas a effetto serra derivanti dalle materie prime, sugli sviluppi tecnologici che comportano la
disponibilità di alternative tecnicamente fattibili e sull’uso energetico, sull’efficienza, sulla
fattibilità economica e sul costo di tali alternative, e adotta, se del caso, sulla base di tale
valutazione, appositi atti delegati.
Ulteriori deroghe sono previste per agenti di fabbricazione (articolo 7), usi essenziali di laboratorio
a fini di analisi (articolo 8) uso critico degli halon (articolo 9) che è un gas usato anche nei sistemi
antincendio, uso di emergenza di bromuro di metile (articolo 10).

147
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400590#anx_I
148
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400590#anx_II
149
Isomeria è la proprietà di due compos* che hanno la stessa formula molecolare ma diverse cara'eris*che chimiche
e fisiche

Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, così come i prodotti e le
apparecchiature contenenti tali sostanze elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da
tali sostanze, possono essere immesse sul mercato, successivamente fornite o messe a
disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere distrutte
all’interno dell’Unione a norma dell’articolo 20, paragrafo 6 (
150
). Le sostanze che riducono lo
strato di ozono elencate nell’allegato I possono altresì essere immesse sul mercato a fini di
rigenerazione all’interno dell’Unione.
Sono previste (ex articoli 13e 14 ) varie deroghe alle importazioni ed esportazioni delle sostanze di
cui agli allegati I e II.
L’articolo 15 stabilisce delle condizioni generali per poter applicare le suddette deroghe.

TESTO REGOLAMENTO 2024/590:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400590#art_21
COMMENTO:
https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/dottrina188/ambiente-in-genere-
riduzione-buco-ozono
PARERE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.365.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A365%3
AFULL

150
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400590#art_20

PROTEZIONE CIVILE

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per gli Stati colpiti da eventi naturali
(Normativa Comunitaria)
REGOLAMENTO (UE) 2024/3242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre
2024 che modifica il Regolamento (UE) 2020/2220 (
151
) per quanto riguarda misure specifiche
a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli
Stati membri colpiti da calamità naturali.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3242:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R2220
COMUNICATO COMMISSIONE UE:
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/12/18/council-gives-final-green-
light-to-package-of-measures-to-assist-member-states-affected-by-natural-disasters/

Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle attività svolte per incendi
boschivi (Normativa Nazionale)
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile 30 luglio 2024 su
Rendicontazione e Monitoraggio finalizzati alla realizzazione del Piano nazionale di coordinamento
per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di
previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.
La legge 30 dicembre 2021, n° 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare: l'articolo
1, comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un
apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per
l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.
TESTO DPCM 30/7/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2024-09-03&atto.codiceRedazionale=24A04530&elenco30giorni=false





151
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R2220

Assicurazione dei rischi catastrofali (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Economia e Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 ha approvato il
Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi
catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105 (
152
), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Gli eventi catastrofali sono quelli indicati dal comma 101 articolo 1 legge 213/2023: Le imprese
con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in
Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile (
153
),
sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni
di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice
civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane,
le inondazioni e le esondazioni.
TESTO DECRETO 18/2025:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-27&atto.codiceRedazionale=25G00027&elenco30giorni=false



152
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;213
153
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2188

RIFIUTI
Inquinanti organici persistente e riciclaggio rifiuti di plastica (Normativa
Comunitaria)
Il regolamento UE 2019/1021 (
154
) ha come obiettivo quello di tutelare la salute umana e
l'ambiente dai POP (
155
) vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la
fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti
organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a
grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in
tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali
sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la
fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o
articoli, delle sostanze elencate nell'allegato I (
156
) di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 4 (
157
)
di tale regolamento.

L'esabromociclododecano (HBCDD) è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con
un valore limite di contaminante in tracce non intenzionale (UTC) di 100 mg/kg (0,01 % in peso) se
è presente in sostanze, miscele, articoli o come costituenti degli articoli ritardanti di fiamma. Tale
valore limite UTC è soggetto a revisione da parte della Commissione.
La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'HBCDD nell'Unione sono stati in gran parte
eliminati. A causa delle attività di riciclaggio passate e attuali, l'HBCDD si verifica nella plastica
riciclata e nei prodotti da essa derivati.
Considerando la presenza di HBCDD in vari flussi di rifiuti e la sua rilevanza per le attività di
riciclaggio, poiché la sostanza è stata identificata come inquinante organico persistente, la
concentrazione di questa sostanza tossica nei prodotti dovrebbe essere la più bassa possibile al
fine di ridurre al minimo l'esposizione e quindi proteggere la salute umana e l'ambiente.
Gli attuali limiti di quantificazione dei metodi analitici utilizzati per determinare le concentrazioni
di HBCDD in sostanze, miscele o articoli non consentono una misurazione affidabile di un valore
limite UTC (limite concentrazione media ponderata in funzione del tempo di sostanza mutagena
cancerogena) significativamente inferiore a quello attualmente in vigore, creando così sfide per le
autorità di contrasto.
Quindi il Regolamento UE 2024/2555 modifica l’allegato I al Regolamento 2019/1021 stabilendo
limiti più bassi (da 100 a 75 mg/kg – da 0,01% a 0,0075% di peso) per questa sostanza per far
scattare le deroghe previste dall’articolo 4 del Regolamento 2019/1021.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2555:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402555


154
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R1021-
20241017&qid=1737971931599#enc_1
155
h'ps://echa.europa.eu/it/understanding-pops
156
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R1021-
20241017&qid=1737971931599#anx_I
157
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R1021-
20241017&qid=1737971931599#art_4

Gestione rifiuti e aliquote IVA (Normativa Nazionale)
Il comma 49 articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024 N° 207 inserisce nella parte terza
della tabella A al DPR 633/1972 (disciplina dell’IVA-
158
) : “prestazioni di gestione, stoccaggio e
deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero
efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e
3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di
fognatura e depurazione”.
La tabella A riguarda beni soggetti all’aliquota del 9% anche se Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (
159
), ha disposto (con l'art. 10, comma
1) che "Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento
sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento".
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

Interpretazione autentica in materia di accertamento della Tari*a rifiuti
(Normativa Nazionale)
Il comma 779 articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 aggiunge un comma 1091-bis
all’articolo 1 della 145/2018 (
160
) che recita:
“Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091 (
161
), si intende
l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in
essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento
di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente.
Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI
effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni
dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate
effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui,
risultanti dal conto consuntivo approvato”.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false


158
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=
159
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41
160
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1!vig=
161
Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'ar*colo 52 del decreto legisla*vo 15 dicembre
1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabili* dal testo
unico di cui al decreto legisla*vo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore
geSto accertato e riscosso, rela*vo agli accertamen* dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consun*vo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia
des*nato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali
prepos* alla ges*one delle entrate e al tra'amento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica
dirigenziale, in deroga al limite di cui all'ar*colo 23, comma 2, del decreto legisla*vo 25 maggio 2017, n. 75.

Cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso (Normativa
Nazionale)
Ministero Ambiente risponde ad Interpello ambientale in ordine all’applicazione del Decreto
ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 (
162
) “Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.
In particolare, secondo la risposta il comma 1 del citato articolo 7 del Decreto ministeriale 5
febbraio 1998 (
163
) dispone che “La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è
individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero
ammesse a procedura semplificata”. Pertanto, la quantità massima impiegabile è specificamente
individuata per ogni diversa attività di recupero ammessa, come puntualmente riportato al più
volte citato l’allegato 4. Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998,
dispone che “La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in
riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata
nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei
rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può
eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4”. Non appare dunque possibile
sommare le quantità massime di rifiuti indicate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio
1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero.
TESTO COMPLETO DELLA RISPOSTA:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECB/2025_02
_10_all_2a_riscontro.pdf

Combustibile solido secondario quando è rifiuto speciale (Normativa Nazionale)
Il Ministero Ambiente ha risposto a Interpello ambientale avente per oggetto: Chiarimenti
relativamente classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario
(CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento dei rifiuti urbani non
differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico.
Con il DM 14 febbraio 2013 n. 22 è stata introdotta la cessazione della qualifica di rifiuto, cd. End
of Waste, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per alcune particolari categorie di
CSS, il cosiddetto CSS Combustibile (CSS C). Il CSS C è definito come “il sottolotto di Combustibile
Solido Secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità” ai requisiti
previsti dal succitato decreto ministeriale. Il decreto identifica i rifiuti non ammessi alla produzione
di CSS C, impone che il CSS C rispetti le disposizioni nazionali e comunitarie relative all’immissione
sul mercato (iscrizione al registro REACH) e prevede specifici requisiti in capo al produttore e
all’utilizzatore. La norma UNI EN 15359:2011 “Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e
specifiche” è una delle norme che disciplina, a livello europeo e nazionale, il CSS dal punto di vista
tecnico e, in particolare, stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione
delle proprietà dei CSS. La citata norma UNI è stata sostituita dal 1 luglio 2021 dalla norma UNI EN
ISO 21640:2021 che definisce una classificazione in linea con quella già prevista dalla UNI EN
15359, non modificando né la composizione del set di parametri di classificazione, né il numero di
classi previste. La classificazione del CSS è basata su tre parametri: Potere Calorifico Inferiore
(P.C.I.), contenuto di cloro e contenuto di mercurio. Per ciascun parametro sono individuate, nella
tabella 1 dell’allegato 1 al citato DM, cinque classi di valori (da 1 a 5 in ordine di qualità
decrescente) e ad ogni CSS deve essere attribuita una classe individuata con una terna di numeri

162
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-
28;69!vig=
163
h'ps://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Norma*vaNazionale/004-DM_05.02.98.pdf

ognuno relativo a un singolo parametro. Nel rispetto del DM n. 22/2013, è classificabile CSS-C
esclusivamente il CSS con P.C.I. e contenuto di cloro rientranti nelle classi 1, 2, 3 e relative
combinazioni, e con contenuto di mercurio rientrante nelle classi 1 e 2. Premesso che la
classificazione e attribuzione del codice EER è un onere che spetta al produttore dei rifiuti, si
osserva invece che la classificazione di CSS rifiuto con l’attribuzione del relativo codice EER 19 12
10 non dipende solo dal fatto che i rifiuti prodotti siano il risultato del trattamento meccanico di
altri rifiuti e che siano combustibili, ma dipende dalla conformità alla specifica norma tecnica
citata, ossia la UNI EN ISO 21640:2021 che ha sostituito la UNI EN 15359. In sostanza, possono
essere definiti CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10 solo i rifiuti che subiscono un
trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla suddetta norma UNI e le
cui operazioni di classificazione sono svolte all’interno di un sistema di gestione della qualità in
conformità a quanto prescritto alla norma UNI EN 15358 “Combustibili solidi secondari - Sistemi di
gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili
solidi secondari”. Inoltre il produttore del CSS deve indicare i valori di ulteriori parametri (in
genere la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma
tecnica menzionata bensì sono stabiliti sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del
materiale che può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta
“specificazione”. Per quanto sopra evidenziato, il rifiuto decadente dalle attività di trattamento dei
rifiuti urbani non differenziati potrà essere classificato come CSS rifiuto con attribuzione del codice
EER 19 12 10, quindi essere classificato come rifiuto speciale e inviato ad inceneritori classificati
come impianti di recupero, solo se rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione
previste dalla norma, non potendosi in astratto classificarlo tale solo perché, come si legge
nell’istanza di interpello, ritenuto “sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di
trattamento intermedio”.
TESTO COMPLETO RISPOSTA:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/allegato_
2a_allegato_nota_riscontro_regione_lazio_0214093.22.pdf


Pratica dell’abbruciamento applicata in agricoltura e nella selvicoltura
(Normativa Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente in una risposta ad un Interpello Ambientale chiarisce le condizioni
tassative, ex lege, per escludere dalla normativa sui rifiuti la pratica in oggetto.
La risposta ricostruisce il seguente quadro normativo per definire le suddette condizioni:
L’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con
quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2008/98/CE, prevede
l’esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati” dei materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali ad
esempio gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli
stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso
processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Agli
stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è rivolta la disposizione contenuta
all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consente le attività di
raggruppamento e abbruciamento di detto materiale nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Il medesimo articolo 182, inoltre,
riconosce tale attività come normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali
come sostanze concimanti o ammendanti. Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata

attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima
disposizione, che riguardano in particolare la tipologia di attività (raggruppamento e
abbruciamento), la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a
tre metri steri per ettaro), la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma
1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006), il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi
(luogo di produzione di tali materiali vegetali) e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei
materiali come sostanze concimanti o ammendanti). Il secondo periodo dell’articolo 182, comma
6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifica altresì che la combustione dei residui agricoli
e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle
Regioni, mentre i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la
facoltà di sospendere, differire o vietare tale pratica all’aperto in tutti i casi in cui sussistono
condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dalla stessa
attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con
particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
A completamento del quadro normativo sopra descritto, infine, assumono rilievo le disposizioni
sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Come più
volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le attività di raggruppamento e
abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo n. 152 del 2006, effettuate al di fuori delle modalità e condizioni previste dal più volte
citato articolo 182, comma 6-bis, sono configurabili come illecita gestione di rifiuti e pertanto
soggette alle sanzioni previste all’articolo 256 del medesimo decreto (Rif. Cass. Sez. III n.38658 del
15 giugno 2017).
TESTO COMPLETO RISPOSTA MINISTERO AMBIENTE:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECB/All_2a_ri
scontro_interpello_anta.pdf
TESTO INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECB/All_1_an
ta_quesito_213572_21-11-2024.pdf


Obblighi incombenti in capo all’impresa che importa batterie per esclusivo
utilizzo proprio (Normativa Nazionale)
Risposta del Ministero dell’Ambiente ad un Interpello Ambientale che ha posto i seguenti quesiti:
QUESITO n. 1 relativo alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa
batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi.
QUESITO n. 2 sull’obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull’obbligo di
accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori.
QUESITO n. 3 sui nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e
ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.


RISPOSTA MINISTERO
Dopo una ricostruzione del quadro normativo del settore, le risposte ai quesiti sono le seguenti:
Con riferimento al quesito 1 relativo all’ambito della disciplina di cui al D.lgs. 188 del 2008 (
164
), si
rappresenta che l’utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, di pile o
accumulatori importato o messo a disposizione da un fornitore estero, configura l’impresa

164
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2008;188

importatrice come “utilizzatore finale” di cui all’articolo 3, punto 21) (
165
) del Regolamento (UE)
2019/1020 (
166
) e il fornitore estero come produttore.

Con riferimento al quesito 2, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che, ai sensi del D.lgs. n.
188 del 2008, per la suddetta fattispecie, l’impresa importatrice, in quanto “utilizzatore finale”,
non è tenuta all’accertamento del rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 da parte del
proprio fornitore e, dunque, all’accertamento della sua iscrizione al registro nazionale pile e
accumulatori, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008
a carico del produttore, anche estero attraverso il proprio rappresentante. data In tal senso, si è
espresso anche il Comitato di Vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli
accumulatori e dei relativi rifiuti, di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 49 del 2014 (
167
) nel parere
(denominato Parere Comitato su obblighi di registrazione sul Registro per utilizzatore finale Pile)
sul campo di applicazione del D.lgs. 188 del 2008, pubblicato in 8 gennaio 2025 (
168
) nella sezione
delibere (
169
) del Registro A.E.E. Nell’ambito del suddetto parere, il Comitato ha precisato che, ai
sensi dell’articolo 14 commi 1 e 2 (
170
), del D.lgs. n. 188 del 2008, sono onerati ad iscriversi al
Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori i soli produttori e non gli utilizzatori finali.

Con riferimento al quesito 3, si evidenzia che la qualifica di utilizzatore finale per l’impresa
importatrice, alle condizioni sopra riportate, permane anche a seguito del combinato disposto
delle definizioni di produttore, di importatore e di immissione sul mercato, così come indicate nel
Regolamento (UE) 2023/1542 (
171
). Pertanto, l’impresa che importa batterie da Stati extra UE per
utilizzo proprio è esclusa, in quanto “utilizzatore finale”, dagli obblighi relativi alla messa in servizio
e alla messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI (
172
) del Regolamento (UE) 2023/1542
per gli operatori economici.
TESTO COMPLETO RISPOSTA A INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECB/risposta
_interpello_confindustria_batterie.pdf
TESTO INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECB/istanza_
0188610_16-10-2024_osc.pdf

165
«u*lizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodo'o è
stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi aSvità commerciale, imprenditoriale,
ar*gianale o professionale, o in quanto u*lizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue aSvità industriali o
professionali;
166
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1020#art_3
167
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2014;049
168

h'ps://www.registroaee.it/Download/1733/Parere%20Comitato%20su%20obblighi%20di%20registrazione%20sul%20
Registro%20per%20u*lizzatore%20finale%20Pile.pdf
169
h'ps://www.registroaee.it/Delibere#2505-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014
170
1. È is*tuito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei
soggeS tenu* al finanziamento dei sistemi di ges*one dei rifiu* di pile e accumulatori ai sensi dell'ar*colo 13.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2011, N. 21. 2. I produ'ori che per la prima volta imme'ono sul
mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbliga* ad iscriversi in via telema*ca soltanto una volta al
Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effe'uata,
conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
171
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1542
172
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1542#cpt_VI

Trattato delle Nazioni Unite sulle materie plastiche (Normativa Internazionale)
Il trattato dovrebbe sospendere l'espansione della capacità produttiva di polimeri di base fossili ad
alto volume. L’ultima Conferenza in Corea del sud per approvarlo è stato un fallimento (
173
).
Per una analisi delle ragioni e del potenziale contenuto del Trattato:
https://ieefa.org/resources/un-plastics-treaty-regulation-required-address-financial-risks-
polymer-markets?utm_campaign=Weekly%20Newsletter&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-
9fYUUYYqnGg8tTS6lPXdDcSIJk13TiibHgqBpavELZs8LRQA6nW9wGqR_6XM9uw2_wPBteszwP6YJuC
ZR4vr6pcGVYtWAMDVI0H5jZvy7TKsrZbp4&_hsmi=335265391&utm_content=335265391&utm_so
urce=hs_email


Divieto di commercializzazione di buste di plastica senza requisiti di legge
(Normativa Nazionale)
Risposta del Ministero Ambiente a Interpello Ambientale relativo all’applicazione del divieto di
commercializzazione previsto dagli articoli 226-bis (
174
) e 226-ter (
175
) del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e sanzionato dall’art. 261, comma 4-bis (
176
), del medesimo decreto. In
particolare, il quesito riguardava se nel divieto di commercializzazione delle shopper di plastica
rientrino anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro
cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi e quale sia quindi la portata del suddetto
divieto.
La risposta del Ministro, in primo luogo, ricorda la Circolare DISCIPLINA SULLE BORSE DI PLASTICA
ISTRUZIONI PER L’USO (
177
) nella quale forniva chiarimenti vari alle modalità applicative della
suddetta normativa.

Infine, la risposta fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti:
La commercializzazione, condotta oggetto di sanzione, è definita dallo stesso legislatore all’articolo
218 (
178
), primo comma, lett. dd-octies) come la “fornitura di borse di plastica a pagamento o a
titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti
vendita di merci o prodotti”. Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni normative, il
medesimo art. 218, primo comma, alla lett. r) qualifica come produttori i «fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio», mentre, alla lett. s), individua quali utilizzatori i distributori e i commercianti. Il
legislatore ha inteso includere nel divieto, dunque, sia coloro che forniscono le shopper
(produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi
come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da
garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo. Per
quel che concerne, invece, la condotta rilevante al fine dell’applicazione della sanzione, la norma si
riferisce alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche
individuate dalla disciplina. I termini utilizzati dal legislatore per individuare la condotta punibile
appaiono dunque riferibili ad un’azione attiva svolta da uno soggetto (produttore, distributore o
commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l’imballaggio (buste di plastica non conformi),

173
h'ps://www.ilpost.it/2024/12/02/tra'ato-plas*ca-nazioni-unite/
174
h'ps://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/*tolo-ii/art226bis.html
175
h'ps://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/*tolo-ii/art226ter.html
176
La violazione delle disposizioni di cui agli ar*coli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministra*va
pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
177
h'ps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega*/rifiu*/saccheS_istruzioni_uso_dgrin.pdf
178
h'ps://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/*tolo-ii/art218.html

a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto. In tal senso viene in rilievo quanto
espresso dalla giurisprudenza di merito circa l’effettiva portata del divieto in argomento in alcuni
casi concreti sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria, ed in particolare, è stato chiarito
“che il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la
condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo
gratuito o oneroso, nei punti vendita” (Tribunale di Cremona, sez. I, 25/07/2023, n. 399). Ed
ancora, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “il divieto riguarda la commercializzazione e
non la detenzione (quand'anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito)”, e ha ritenuto
che “la circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che
fossero detenute a fini commerciali (…) sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come già
evidenziato, punisce l'effettiva commercializzazione” (Tribunale di Torino, sez. III, 19/04/2022, n.
1529).
TESTO COMPLETA RISPOSTA:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_b
uste_plastica_riscontro.pdf


Programma Mangiaplastica (Normativa Nazionale)
Finalizzato all’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il
riconoscimento di uno specifico contributo.
LINK AL PROGRAMMA CON GRADUTATORIE DELLE ASSEGNAZION:
https://www.mase.gov.it/pagina/programma-mangiaplastica


Sistemi di geolocalizzazione RENTRI (Normativa Nazionale)
Il RENTRI (
179
) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il
sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla
movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
In attuazione del Decreto Direttoriale 253/2024 (
180
) pubblicata la Delibera dell’Albo nazionale
gestori ambientali, la n. 3 del 19 dicembre 2024, che riguarda: “Integrazione dei requisiti di
idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione
sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4
aprile 2023 n. 59”.
Secondo la Delibera i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali
pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi),
garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi
di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto
direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024.
Il requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 1 della Delibera è attestato mediante dichiarazione
sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato in allegato
“A” a detta Delibera. Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale
rappresentante dell’impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente
autorizzato per altra impresa.
Le imprese già iscritte nella categoria 5, le imprese che hanno presentato domanda d’iscrizione e
di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore (19 dicembre 2024) della

179
h'ps://www.rentri.gov.it/it
180
h'ps://www.mase.gov.it/bandi/decreto-dire'oriale-n-253-tracciabilita-dei-rifiu*-sistemi-di-geolocalizzazione

presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le
previgenti disposizioni, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento
autoveicoli in categoria 5, dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli
autoveicoli mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui
all’allegato “A” messa a disposizione nella propria area riservata sul sito dell’Albo.
L’invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal
1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
TESTO DELIBERA 19/12/2024 E ALLEGATI:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/130-
Del3_03.12.2024.pdf


Criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti
urbani (Normativa Nazionale)
ARERA ha pubblicato la Delibera 11 febbraio 2025 43/2025/R/rif avente ad oggetto la chiusura
dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell’Autorità 41/2024/R/rif, (
181
) sui criteri di
articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di verificare i
criteri di articolazione tariffaria attualmente in uso, alla luce del principio “chi inquina paga”.
L’indagine è volta, in particolare, ad approfondire i seguenti principali aspetti:
a) il regime di prelievo applicato, se tributo o tariffa avente natura di corrispettivo, nonché il grado
di diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale rispetto a metodi di natura presuntiva;
b) i criteri di ripartizione utilizzati per suddividere tra le categorie di utenza domestica e non
domestica i costi del servizio da coprire attraverso la tariffa;
c) i valori adottati del coefficiente di adattamento, Ka, e del coefficiente proporzionale di
produttività, Kb, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della
tariffa alle utenze domestiche e, analogamente, i valori dei coefficienti potenziali di produzione, Kc
e Kd, rispettivamente per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle
utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito: d.P.R. 158/99);
d) l’attuale sviluppo e le diverse soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell'utenza per l’attribuzione
puntuale delle quantità di rifiuti conferiti, eventualmente anche in caso di utenze aggregate;
e) le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale e
i criteri di allocazione dei costi nella struttura articolata alle utenze; vi. ulteriori informazioni
sull’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

OBIETTIVI DA AFFRONTARE SULLA BASE DELLA INCHIESTA
Nelle conclusioni della Indagine ARERA rileva la necessità:
i. adeguare i criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico nonché al
paradigma emergente di economia circolare;
ii. introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti
distorsivi nell’allocazione dei costi nell’ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse
categorie di utenza;
iii. valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione
dell’utenza, contribuendo a garantire maggiore “corrispettività” della tariffa, ma anche per lo
sviluppo industriale dell’intero settore.

181
h'ps://www.arera.it/aS-e-provvedimen*/de'aglio/24/41-24

RISCHIO FRAMMENTAZIONE TARIFFARIA
La normativa vigente (ex art. 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/06) prevede l’organizzazione
del servizio di gestione integrata dei RU per ambiti territoriali ottimali, delimitati secondo criteri,
tra gli altri, di “superamento della frammentarietà gestionale (…); conseguimento di adeguate
dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle
ripartizioni politico-amministrative; (…) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella
produzione e gestione dei rifiuti”, ribadendo, con l’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, come la definizione del perimetro degli ATO debba consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Anche laddove tale delimitazione
sia avvenuta in linea con i criteri sopra delineati e in presenza di affidamenti del servizio integrato
di dimensione e durata adeguate, permane generalmente una diffusa frammentazione tariffaria a
livello di singolo Comune. L’organizzazione in ambiti tariffari comunali, risentendo delle diverse
scelte effettuate dai Comuni, può limitare la standardizzazione del servizio (potenzialmente a
discapito dell’efficienza gestionale) e non consentire omogeneità di trattamento economico
all’utenza, a parità di servizi erogati, con segnali di prezzo tra loro non coerenti.

In particolare, la riscontrata eterogeneità nei criteri adottati di articolazione dei corrispettivi,
sottesa alla frammentazione tariffaria, può determinare:
i. difformità di trattamento nella ripartizione dei costi tra le diverse categorie di utenza, rinvenibili
anche all’interno di medesimi ambiti territoriali o bacini di affidamento;
ii. disallineamenti nel livello di progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose.

Si ritiene necessario, quindi, prevedere misure idonee a contenere l’eterogeneità, introducendo
regole uniformi a garanzia di maggiore parità di trattamento, assicurando ovunque la medesima
coerenza al principio PAYT (paga quanto conferisci).
TESTO DELIBERA E INDAGINE ALLEGATA:
DELIBERA:
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/43-2025-R-rif.pdf
RELAZIONE INDAGINE:
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/43-2025-R-rif-ALLEGATO_A.pdf


Criteri ammissibilità rifiuti in discarica (Normativa Nazionale)
Il Ministero Ambiente ha risposto ad un Interpello Ambientale che chiedeva chiarimenti sui criteri
di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche appartenenti alla sottocategoria di cui all’articolo 7-
sexies del DLgs 36/2003: secondo il quale Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto le
autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti
sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori
con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.
I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle
autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti,
caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei
rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito

L’allegato 7 al DLgs 36/2003 stabilisce le Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse
nella domanda di autorizzazione per le suddette sottocategorie di discariche di rifiuti non
pericolosi.

Sulla base della suddetta normativa la risposta del Ministero rileva che la norma stabilisce che è
l’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione delle sottocategorie di discarica ad individuare
specifici criteri di ammissibilità sulla base delle informazioni fornite in fase di richiesta
dell'autorizzazione e sulla base della valutazione di rischio effettuata in conformità alle previsioni
dell’Allegato 7. In particolare, come riportato al punto 7.1 di tale allegato, per effettuare la
valutazione di rischio i richiedenti allegano alla domanda di autorizzazione i documenti previsti
dall'articolo 8 del D.Lgs. n.36/2003 con riferimento anche alla descrizione di tutte le tipologie e dei
quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere smaltiti nella discarica. La valutazione del rischio
deve consentire, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da
ammettere a smaltimento, di stabilire l'idoneità del sito, i possibili effetti delle emissioni della
discarica (biogas e percolato), l'idoneità dei presidi ambientali e delle modalità gestionali. Appare
evidente, quindi, che tutti questi elementi devono essere forniti dal richiedente al momento di
presentazione dell’istanza per consentire all'autorità competente di effettuare l’istruttoria e di
introdurre, nell'atto autorizzativo, eventuali misure aggiuntive di tipo strutturale e gestionale
necessarie a garantire che lo smaltimento in discarica avvenga senza rischi per la salute umana e
per l’ambiente. Le sottocategorie di discarica possono avere, infatti, anche la finalità di permettere
lo smaltimento in sicurezza di specifiche tipologie di rifiuti attraverso condizioni strutturali e
gestionali degli impianti più cautelative. La norma prevede che sia chiaramente individuata la
tipologia di sottocategoria di discarica di cui al comma 1, lettere a), b) o c) dell’articolo 7-sexies e
che siano identificati i codici EER dei rifiuti e la natura degli stessi, permettendo così di correlare la
tipologia di sottocategoria ai rifiuti da smaltire e, quindi, di definire i criteri di ammissibilità per
specifici parametri. La norma, in conformità con le disposizioni comunitarie, non individua limiti
massimi alle concentrazioni dei parametri derogati. Si fa presente, infine, che l'autorizzazione di
sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi che, come stabilito dal comma 2 dell'articolo
7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003 costituisce un’autorizzazione concessa, caso per caso, attraverso
l'individuazione di criteri di ammissibilità ad hoc è cosa diversa rispetto all’autorizzazione in
deroga, di cui all’articolo 16-ter del medesimo decreto. Tale articolo disciplina, infatti, la possibilità
di autorizzare in deroga valori limite più elevati per alcuni parametri, nel rispetto di specifiche
condizioni, per le tipologie di discariche di cui agli articoli 7-quater “Discariche per rifiuti inerti”, 7
quinquies “Discariche per rifiuti non pericolosi”, 7-septies “Discariche per rifiuti pericolosi” e 7-
octies “Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei”. Infine, in considerazione del fatto che i
modelli di analisi di rischio utilizzati nell’ambito delle bonifiche dei siti contaminati sono sviluppati
sulle sorgenti secondarie di contaminazione, l’autorità competente valuterà la validità degli
strumenti utilizzati per effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell’allegato 7, punto 7.2
implementati specificatamente per le discariche.
TESTO COMPLETO DELLA RISPOSTA ALL’INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/allegato_
2a_allegato_nota_riscontro_prov_alessandria.pdf
TESTO INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/allegato_
1_istanza_prov_alessandria_13-09-2024.pdf

Nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Normativa
Comunitaria)
Il nuovo Regolamento UE 2025/40 del 19 dicembre 2024 stabilisce prescrizioni (articolo 5-
182
) per
l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale
e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per
quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio
(tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili articolo 6-
183
), come la riduzione degli
imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento,
compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
Il regolamento contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso
l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di
evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione,
e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell’ambiente.


DEFINIZIONI DEI SOGGETTI AI QUALI SI APPLICANO GLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO (ARTICOLO
3)
«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati,
(punto 13);
«produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla
tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza (punto 15);
«fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un
fabbricante (punto 16);
«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato
dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo (punto 17);
«distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal
fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;
«distributore finale»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce
all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere
acquistati mediante ricarica (punto 18);
«utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un
prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale
nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto
a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto (punto 21).


CRITERI PROGETTAZIONE RICICLAGGIO IMBALLAGGI
Entro il 1°gennaio 2028 dovranno essere definiti criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di
prestazione di riciclabilità sulla base di quanto previsto nella tabella 3 dell’allegato II e dei
parametri elencati nella tabella 4 dell’allegato II (
184
), nonché le modalità da seguire per effettuare
la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità
per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi
all’efficienza della cernita per determinare se l’imballaggio debba essere considerato riciclabile.

182
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_5
183
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_6
184
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#anx_II

PRESCRIZIONI PER LE SOSTANZE CONTENUTE NEGLI IMBALLAGGI (ARTICOLO 5)
Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la
concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di
imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell’imballaggio, anche per quanto riguarda la loro
presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime
secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l’impatto negativo
sull’ambiente dovuto alle microplastiche.
La Commissione monitora la presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi
e nei componenti degli imballaggi e adotta, se del caso, le pertinenti misure di follow-up.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche,
elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei
componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono
negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza
chimica. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli
imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare
un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente.

Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di
limitare, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, punto (a), l’uso di sostanze che destano
preoccupazione che potenzialmente incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei
materiali negli imballaggi in cui sono presenti, per motivi diversi da quelli connessi
prevalentemente alla sicurezza chimica di tali sostanze. Gli Stati membri corredano tali richieste di
una relazione che identifica le sostanze, ne documenta gli usi e illustra il modo in cui l’uso di tali
sostanze negli imballaggi ostacola il riciclaggio, per motivi diversi da quelli connessi
prevalentemente alla sicurezza chimica. La Commissione esamina la richiesta e presenta i risultati
di tale valutazione al Comitato che la assiste come già previsto dall’articolo 39 della direttiva
quadro sui rifiuti: Direttiva 2008/98/CE.

A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono
immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o
superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi
contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico
dell’Unione:
a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla
quantificazione);
b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del
caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla
quantificazione); nonché
c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il
fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, fornisce su richiesta al fabbricante o
all’importatore, definito, rispettivamente, una prova della quantità di fluoro misurato come
contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui
all’allegato VII del presente regolamento.

CONTENUTO RICICLATO MINIMO NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA (ARTICOLO 7)
Entro il 1
o
gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al
paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso
sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da
rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1
dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno come stabilito
dall’articolo 7 (
185
).
Entro il 1
o
gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato
contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica
post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II,
calcolata come media per impianto di produzione e per anno come stabilito dall’articolo 7
paragrafo 2.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la
metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi,
l’equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di
plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell’Unione.


MATERIE PRIME A BASE BIOLOGICA NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA (ARTICOLO 8)
Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le
prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica tenendo conto dei criteri di
sostenibilità di cui all’articolo 29 (
186
) della Direttiva (UE) 2018/2001. Obiettivo principale è quello
di incrementare l’uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica.
La questione è fondamentale visto che, come afferma (
187
) G. Amendola: “secondo le Linee guida
per l’applicazione della direttiva sulle plastiche monouso emanate dalla Commissione UE a giugno
2021, «la plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base
organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di
applicazione della presente direttiva. La definizione adottata di plastica dovrebbe pertanto coprire
gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a
prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo ». In
sostanza, cioè, anche le plastiche biodegradabili/a base biologica sono considerate plastica e
rientrano nel divieto ai sensi della direttiva SUP, in quanto, come chiarito espressamente dalla
Commissione UE nel documento di presentazione, «attualmente non esistono norme tecniche
ampiamente condivise per certificare che un determinato prodotto di plastica sia adeguatamente
biodegradabile nell’ambiente marino in un breve lasso di tempo e senza causare danni
all’ambiente»”.
Alla luce della normativa UE che seguirò dalla data del 12 febbraio 2028 dovrà essere rivista la
norma nazionale che ha recepito la Direttiva UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente. In particolare l’articolo 5 del DLgs 196/2021 che recepisce detta Direttiva prevede
che non è vietata la immissione sul mercato nazionale i prodotti monouso in plastica a condizione
che l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile,

185
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_7
186
Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effe'o serra per i biocarburan*, i bioliquidi e i
combus*bili da biomassa. TESTO ARTICOLO 29 a questo link h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-20240716&qid=1739864412676#art_29
187
h'ps://www.lexambiente.it/index.php/materie/rifiu*/do'rina179/rifiu*-le-proposte-in-discussione-a-livello-
comunitario-per-ridurre-imballaggi-e-rifiu*-da-imballaggio#sdfootnote2sym

certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con
percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024,
superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad
entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile,
con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e
residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non
forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative
biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del
produttore.

In questo modo si introduce una deroga alla Direttiva UE che prevede che il divieto si pone solo in
sede UE e non nazionale oltre all’elenco contenuto nell’allegato B al DLgs 196/2021 in quanto la
UE prevede che solo in sede UE si possono prevede deroghe solo per i prodotti monouso per i
quali, con una valutazione non modificabile in sede nazionale, la UE ritiene che «sono facilmente
disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili e anche economicamente accessibili»

Inoltre altra norma nazionale da rivedere alla luce delle norme esecutive del Regolamento è quella
del comma 7 articolo 4 DLgs 196/2021: “Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e
prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati
nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e
compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002”.

La logica di queste norme nazionali è quella di sostituire prodotti mono uso con altri prodotti
mono uso anche se biodegradabili e compostabili, mentre quella della UE è quella di ridurre il
consumo.

IMBALLAGGI COMPOSTABILI (ARTICOLO 9)
L’articolo 9 (
188
) stabilisce le condizioni affinché rifiuti con caratteristiche di biodegradabilità e
compostabilità vengano inseriti nel ciclo dei rifiuti organici ove siano disponibili sistemi di raccolta
e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi
compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici,


RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI (ARTICOLO 10)
Entro il 1
o
gennaio 2030 il fabbricante (la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi
o prodotti imballati) o l’importatore ( la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette
sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo) provvede affinché
l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano

188
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_9

ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del
materiale di cui è costituito.
Il fabbricante o l’importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che
non soddisfano i criteri di prestazione di cui all’allegato IV (
189
) del Regolamento

La conformità alle prescrizioni di cui sopra è dimostrata nella documentazione tecnica di cui
all’allegato VII (
190
) al Regolamento, che contiene gli elementi seguenti:
a) una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare
l’imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all’allegato IV;
b) per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti, l’individuazione delle prescrizioni di
progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione del peso o del volume dell’imballaggio;
c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati
per valutare il volume o il peso minimo necessario dell’imballaggio.


IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 11)
L’imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall’11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile
se soddisfa le condizioni elencate dall’articolo 11 (
191
).


ETICHETTATURA DELL’IMBALLAGGIO (ARTICOLO 12)
A decorrere dal 12 agosto 2028, l’imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da
un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di
facilitare la cernita da parte dei consumatori.
Per gli imballaggi compostabili, ex articolo 9 del Regolamento, l’etichetta indica che tale materiale
è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili
non devono essere smaltiti nella natura.
Oltre all’etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono
apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale
contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al
fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.
L’imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, è
contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è
riutilizzabile.

Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, il suddetto obbligo non si applica agli
imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che sono soggetti a un sistema di deposito cauzionale
e restituzione. Detti imballaggi sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile.


ETICHETTATURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (ART 13)
Entro il 12 agosto 2028, salvo ulteriori 30 mesi in caso di decisioni di esecuzione della Commissioni
necessarie ai sensi del Regolamento, gli Stati membri provvedono affinché etichette armonizzate
che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio
destinata ad essere smaltita in contenitori separati siano apposte, stampate o incise su tutti

189
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#anx_IV
190
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#anx_VII
191
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_11

i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Un
contenitore per la raccolta dei rifiuti di imballaggio può recare più di un’etichetta. Tale obbligo non
si applica ai contenitori soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.


OBBLIGHI DEI FABBRICANTI (ARTICOLO 15)
I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli
sopra esaminati.
Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro
conto la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 e redigono la
documentazione tecnica di cui all’allegato VII (
192
). La valutazione di conformità si conclude con
una dichiarazione di conformità che secondo l’articolo 39 del Regolamento ha la struttura tipo di
cui all’allegato VIII (
193
), contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all’allegato VII ed è
continuamente aggiornata. La documentazione suddetta deve essere conservata dal fabbricante.
I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di
imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono
debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’imballaggio,
nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre
specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è
verificata. I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell’imballaggio possa essere
compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto una nuova valutazione
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul
mercato a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento non sia conforme a una o più
prescrizioni applicabili in virtù degli obblighi del Regolamento, prendono immediatamente le
misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi.
Questo obbligo non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima
dell’11 febbraio 2025.


OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI FORNITORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO
(ARTICOLO 16)
I fornitori (la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un
fabbricante) forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente
regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità
o a norma degli articoli del Regolamento.


RAPPRESENTANTI DEL FABBRICANTE (ARTICOLO 17)
Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato, che avrà i
compiti elencati dall’articolo 17 (
194
) del Regolamento.



192
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#anx_VII
193
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#anx_VIII
194
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_17

OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI
195
(ARTICOLO 18-
196
)
Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, gli importatori assicurano che:
1. sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità di cui
all’articolo 38 e tale fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’allegato VII
e prescritta agli articoli da 5 a 11 o a norma degli stessi. Documentazione detenuta anche
dall’importatore;
2. l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12;
3. l’imballaggio sia corredato dei documenti prescritti; e
4. il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6.


OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI (ARTICOLO 19)
Prima di mettere imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori (
197
) verificano che:
1. il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per
l’imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all’articolo 44 (
198
);
2. l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12;
3. il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente,
all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 18, paragrafo 3 (
199
).



OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI LOGISTICA (ARTICOLO 20)
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione
e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi,
vuoti o contenenti un prodotto, imballati da essi manipolati alle prescrizioni del Regolamento.


OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi (articolo 24-
200
)
Entro il 1
o
gennaio 2030 o 3anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati
a norma del paragrafo 2, se posteriore, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli,
imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la
proporzione dello spazio vuoto (
201
) massimo, espressa in percentuale, non superi il 50 %.
Entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al
fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto di cui sopra.

195
la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che imme'e sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di
un paese terzo;
196
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_18
197
la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che
me'e un imballaggio a disposizione sul mercato
198
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_44
199
Gli importatori riportano sull’imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale registrata o marchio
registrato, nonché l’indirizzo postale al quale possono esser conta'a* e, se disponibili, i mezzi di comunicazione
ele'ronici mediante cui possono essere conta'a*
200
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_24
201
la differenza tra il volume totale dell’imballaggio mul*plo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il
commercio ele'ronico e il volume dell’imballaggio per la vendita ivi contenuto;

Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori economici che riempiono l’imballaggio per la vendita
provvedono affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità
dell’imballaggio, compresa la protezione del prodotto. Nell’imballaggio per la vendita, per
proporzione dello spazio vuoto si intende la differenza tra il volume interno totale dell’imballaggio
per la vendita e il volume del prodotto imballato.
Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da materiali di
riempimento, come ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento,
schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato
spazio vuoto.


Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio (articolo 25)
A decorrere dal 1
o
gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi
nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V (
202
).

Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili (articolo 26)
Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel
territorio di uno Stato membro garantiscono l’esistenza di un sistema di riutilizzo di detti
imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale
imballaggio e che soddisfi le prescrizioni di cui all’allegato VI. Gli operatori economici si
considerano adempienti rispetto al presente paragrafo qualora si avvalgano dei sistemi di riutilizzo
esistenti siano già operativi negli Stati membri.

Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo (articolo 27)
Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di
riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui possono essere riutilizzati gli imballaggi
riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VI (
203
), parte A.
Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili garantiscono che tali imballaggi
siano ricondizionati conformemente all’allegato VI, parte B, prima di renderli nuovamente
disponibili all’uso da parte degli utilizzatori finali.
Obblighi relativi alla ricarica (articolo 28)
Gli operatori economici che offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica (
204
)
comunicano agli utilizzatori finali quanto segue («norme relative alla ricarica»):
a) i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante
ricarica
b) le norme igieniche per la ricarica;
c) la responsabilità dell’utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto
riguarda l’uso dei contenitori di cui alla lettera a).


Obiettivi di riutilizzo (articolo 29-
205
)

202
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#anx_V
203
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#anx_VI
204
l’operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà
dell’u*lizzatore finale o è acquistato dall’u*lizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito
dall’u*lizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodoS che l’u*lizzatore finale ha acquistato dal
distributore finale
205
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_29

Premessa gli obiettivi sotto elencati sono considerati per anno civile, mentre l’articolo 30 (
206
) del
Regolamento definisce la modalità di calcolo da parte degli operatori economici per dimostrare il
raggiungimento degli obiettivi sotto elencati.

1. A decorrere dal 1
o
gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto
o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti
attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell’Unione, sotto forma di pallet, scatole di
plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla
rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili
o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet
durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da
imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.

2. A decorrere dal 1
o
gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il
70 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di
riutilizzo.

Nei paragrafi successivi dell’articolo 29 (
207
) sono previste deroghe agli obblighi suddetti. Il
paragrafo 7 dell’articolo 29 elenca tipologie di imballaggi a cui non si applicano gli obblighi dei
punti 1 e 2.


3. A decorrere dal 1
o
gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli (
208
)
sotto forma di scatole, escluso il cartone, al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare
un determinato numero di prodotti al fine di creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione
provvedono affinché almeno il 10 % di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili
nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
4. A decorrere dal 1
o
gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il
25 % degli imballaggi di cui sopra in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.



5. A decorrere dal 1
o
gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori
bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro
garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili
nell’ambito di un sistema di riutilizzo. A decorrere dal 1
o
gennaio 2040 gli operatori economici si
adoperano per mettere a disposizione almeno il 40 % dei prodotti di cui al primo comma in
imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. I distributori finali assicurano che
i prodotti imballati fabbricati con il proprio marchio contribuiscono su base equa e proporzionata
al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.
Il paragrafo 7 dell’articolo 29 elenca tipologie di imballaggi a cui non si applica l’obbligo del punto
5.

206
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_30
207
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_29
208
l’imballaggio concepito in modo da cos*tuire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità
di vendita, indipendentemente dal fa'o che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’u*lizzatore
finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di
stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodo'o senza alterarne le cara'eris*che;

I distributori finali di cui al punto 5 riprendono gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili dello
stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato,
nell’ambito di tale specifico sistema di riutilizzo presso il punto vendita, garantendo il recupero e la
restituzione di tali imballaggi lungo l’intera catena di distribuzione. I distributori finali garantiscono
che gli utilizzatori finali siano in grado di restituire gli imballaggi nel luogo in cui avviene l’effettiva
consegna dell’imballaggio o nelle sue immediate vicinanze. Il distributore finale rimborsa
integralmente i depositi cauzionali associati o adotta misure per notificare la restituzione
dell’imballaggio conformemente alle norme di governance dello specifico sistema di riutilizzo al
fine di rimborsare, se del caso, eventuali depositi cauzionali associati.

Gli Stati membri possono esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al
punto 5 se la loro superficie di vendita è situata su un’isola con meno di 2 000 abitanti.
Gli Stati membri possono inoltre esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi
di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata in un comune con una densità di
popolazione inferiore a 54 abitanti/km
2
. Tuttavia, gli obiettivi di cui al punto 5 si applicano ai
distributori finali con una superficie di vendita in centri abitati con più di 5 000 abitanti.

Gli Stati membri possono consentire ai distributori finali di formare raggruppamenti al fine di
adempiere agli obblighi di cui al punto 5, purché ciascun raggruppamento senza superare
percentuali di raggruppamento stabilite dal paragrafo 12 articolo 29 del Regolamento.



Esenzioni generali: il paragrafo 14 articolo 29 elenca le condizioni che possono consentire, per 5
anni, agli operatori economici di non rispettare gli obblighi elencati nei punti da 1 a 5. Il paragrafo
18 dell’articolo 29 rinvia ad atti delegati della Commissione che possono introdurre nuove
esenzioni.

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo (articolo 31-
209
)
Gli operatori economici assoggettati agli obblighi dell’articolo 29, presentano, all’autorità
competente di cui all’articolo 40, una relazione contenente i dati relativi al conseguimento degli
obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29, per ogni anno civile.


Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto (articolo 32)
Entro il 12 febbraio 2027:
a) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della
ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel
territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema
che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;
b) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della
ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel
territorio di uno Stato membro alimenti pronti, garantiscono ai consumatori un sistema che
permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.


209
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_31

Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, i distributori finali
di cui al paragrafo 1 offrono loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno
favorevoli rispetto alla vendita dell’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un
imballaggio monouso.
I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli
informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un
contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.


Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto (articolo 33)
Entro il 12 febbraio 2028 i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore
alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono
a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde o alimenti pronti
destinati al consumo immediato, offrono ai consumatori l’opzione di ottenere i prodotti in
imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.


BORSE DI PLASTICA (ARTICOLO 34)
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione
consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.
Una riduzione consolidata si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di
plastica in materiale leggero pro capite, o l’obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre
2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di cui sopra le borse di plastica in materiale
ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi al
fine di evitare lo spreco di alimenti.



CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO (
210
)
Gli articoli da 35 a 39 del Regolamento prevedono rinvio a norme tecniche su metodi di prova di
misurazione e calcolo per la verifica della conformità degli imballaggi alle norme del Regolamento.
Comunque, secondo l’articolo 38 del Regolamento la valutazione della conformità degli imballaggi
alle prescrizioni sopra descritte è effettuata secondo la procedura di cui all’allegato VII già vista in
precedenza.




GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Autorità competente specifica alla gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio (articolo 40)
Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell’organizzazione e del funzionamento della o delle
autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano:
a) la registrazione dei produttori in conformità dell’articolo 44 (
211
);

210
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#cpt_VII
211
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_44

b) l’organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 44, paragrafi
7 e 8;
c) la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in
conformità dell’articolo 45 (
212
);
d) l’autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore in conformità
dell’articolo 47 (
213
);
e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’articolo 56 (
214
).

Gli Stati membri includono nei programmi di prevenzione dei rifiuti che devono essere formulati
conformemente all’articolo 29 della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) un capitolo
specifico sulla prevenzione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e degli imballaggi gettati nei
rifiuti, che comprenda le misure disposte sopra elencate.


Prevenzione dei rifiuti di imballaggio (articolo 43-
215
)
Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti
del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE, almeno del:
a) 5 % entro il 2030;
b) 10 % entro il 2035;
c) 15 % entro il 2040.
Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di
imballaggio di cui sopra, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione stabilisce un fattore di
correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto all’anno di base 2018
mediante atti di esecuzione. Tale fattore di correzione si basa sul tasso di produzione di rifiuti di
imballaggio per turista e sulla variazione del numero di turisti relativo all’anno di base 2018 e tiene
conto del potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio nel turismo.


Sistemi di restituzione e di raccolta (articolo 48-
216
)
Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la
raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che
siano trattati conformemente agli articoli 4, 10 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.
Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati
adottati in attuazione del presente Regolamento sono raccolti per il riciclaggio.
L’incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti
derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta
differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini
ambientali.


Raccolta obbligatoria (articolo 49-
217
)

212
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_45
213
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_47
214
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_56
215
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_43
216
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_48
217
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_50

Entro il 1
o
gennaio 2029 gli Stati membri stabiliscono obiettivi obbligatori di raccolta e prendono
i provvedimenti necessari per garantire che la raccolta dei materiali di cui all’articolo 52 (Obiettivi
di riciclaggio e promozione del riciclaggio) sia coerente con gli obiettivi di riciclaggio di cui a tale
articolo e con gli obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato.


Sistemi di deposito cauzionale e restituzione (articolo 50)
Entro il 1
o
gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta
differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi
a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno
civile:
a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e
b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.
A detto obbligo il paragrafo 3 articolo 50 prevede deroghe per gli operatori economici del settore
alberghiero, della ristorazione e del catering.
Vengono anche esclusi, ex paragrafo 5, gli Stati che raggiungono percentuali elevate di raccolta
differenziati di imballaggi.

Riutilizzo e ricarica (articolo 51-
218
)
Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi di riutilizzo degli
imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente
corretti.


Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio (articolo 52)
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio seguenti su
tutto il loro territorio:
a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
b) entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: i) 50 % per la plastica; ii) 25 % per il legno; iii)
70 % per i metalli ferrosi; iv) 50 % per l’alluminio; v) 70 % per il vetro; vi) 75 % per la carta e il
cartone;
c) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
d) entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: i) 55 % per la plastica; ii) 30 % per il legno; iii)
80 % per i metalli ferrosi; iv) 60 % per l’alluminio; v) 75 % per il vetro; vi) 85 % per la carta e il
cartone.

Gli Stati membri possono rinviare fino a 5 anni il raggiungimento di detti obiettivi secondo le
condizioni poste dal paragrafo 2 articolo 52 del Regolamento.
L’articolo 53 (
219
) del Regolamento stabilisce le regole per dimostrare il raggiungimento dei
suddetti obiettivi.

L’articolo 54 (
220
) del Regolamento stabilisce Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi
di riciclaggio includendo il riutilizzo. In particolare, secondo questo articolo uno Stato membro può

218
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_51
219
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_53
220
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_54

decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, per un
determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la
vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema
di riutilizzo.

PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Sono le procedure di prevenzione su imballaggi che possono produrre rischi per l’ambiente e la
salute pubblica. Si veda il Capo IX (
221
) del Regolamento.

APPALTI PUBBLICI VERDI (CAPO X-
222
)
Al fine di incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili, la Commissione adotta,
entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie
relative agli appalti pubblici.
Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi si basano sulle prescrizioni
di cui agli articoli da 5 a 11 del Regolamento esaminati in precedenza e sugli elementi seguenti:
a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per imballaggi o prodotti imballati o per i
servizi o lavori che utilizzano imballaggi o prodotti imballati;
b) la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare
imballaggi o prodotti imballati più ecosostenibili, senza che ciò comporti costi sproporzionati;
c) la situazione del mercato, a livello di Unione, dei pertinenti imballaggi o prodotti imballati;
d) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;
e) gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio.

SANZIONI (ARTICOLO 68)
Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare
in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per
assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate
e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo,
e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE (ARTICOLO 71)
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (22
gennaio 2025) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

TESTO REGOLAMENTO UE 2025/40:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#art_54
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO UE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202404250
DALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ALL’ACCORDO COMMISSIONE PARLAMENTO UE:
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/03/04/packaging-council-and-
parliament-strike-a-deal-to-make-packaging-more-sustainable-and-reduce-packaging-waste-in-
the-eu/
PARERE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.228.01.0114.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A228%3
AFULL

221
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#cpt_IX
222
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500040#cpt_X

Rendicontazione calcolo obiettivi di riciclaggio (Normativa Nazionale)
Norma UNI (
223
)/PdR 132:2025 del 30 gennaio 2025 (Sostituisce: UNI/PdR 132:2022-
224
) su requisiti
per il monitoraggio e la verifica dei flussi di rifiuti urbani ai fini della rendicontazione per il calcolo
degli obiettivi di riciclaggio.
La nuova prassi di riferimento (
225
) stabilisce i requisiti per tracciare la gestione dei flussi dei rifiuti
urbani, dalla raccolta fino al conferimento presso impianti/soggetti terzi, che operano nella filiera
del trattamento con la produzione di materie prime secondarie/prodotti o rifiuti attraverso
operazioni di riciclaggio, di recupero energetico o di smaltimento finale. Ciò nell’ottica di avviare
un percorso che permetta di ottenere una certificazione di parte terza dei processi. Essa potrà
costituire un riferimento per il monitoraggio e la verifica del dato ai fini della rendicontazione degli
obiettivi di cui al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 118/2020, a beneficio dell’intera filiera (produttori di
rifiuti, gestori del ciclo, impianti di trattamento, consorzi ed enti di controllo). Il perimetro di
riferimento minimo è quello delle attività direttamente esercitate dalle aziende di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti. Tale attività può arrivare al trattamento finale o ai punti di cessione a
impianti/soggetti terzi. Nota procedurale: La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal
Tavolo UNI/PdR “Tracciabilità dei rifiuti”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Luca
MARIOTTO – Project Leader (Utilitalia), Alberto CONFALONIERI (Consorzio Italiano Compostatori),
Giuliana DA VILLA (Gruppo Veritas), Amanda FUSO NERINI (UNI/CT 018 “Imballaggi”), Andrea LANZ
(Ispra), Lorenzo MAGGI (UNI/CT 004/GL 05 “Suolo e Rifiuti”), Elisabetta PERROTTA (UNI/CT 004/GL
05 “Suolo e Rifiuti”), Gianluca PRINCIPATO (Hera), Stefano SASSONE (Confindustria-Cisambiente),
Silvia STIVAL (A2A Ambiente), Riccardo VISELLI (Utilitalia).


Gestione e lavorazione dei residui derivanti dalle operazioni di estrazione del
materiale litoide dalle cave (Normativa nazionale)
Risposta Ministero Ambiente a Interpello Ambientale su chiarimenti interpretativi in merito
all’applicazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (
226
) con particolare riferimento alla
gestione dei residui derivanti dalle operazioni di estrazione del materiale litoide dalle cave e dalle
lavorazioni di squadratura e taglio finalizzate all’ottenimento del prodotto da destinare alla
commercializzazione.

PRIMO QUESITO
se il materiale proveniente dall’attività di segagione della pietra è un rifiuto da estrazione come
definito dal d.lgs. n. 117 del 2008 e come tale non assoggettato alla parte IV del d.lgs. n. 152 del
2006;
RISPOSTA PRIMO QUESITO
Sul primo quesito tenendo in considerazione anche quanto già espresso da questo Ministero con il
parere del 28 giugno 2023 in risposta ad analogo quesito sulla gestione di altri residui del settore

223
h'ps://wbox.it/la-rilevanza-giuridica-delle-norme-tecniche/
224
h'ps://store.uni.com/uni-pdr-132-2022
225
Le prassi di riferimento sono documen* UNI che introducono prescrizioni tecniche o modelli applica*vi se'oriali di
norme tecniche, quando non ci sono norme né progeS di norma nazionali, europei o internazionali.
Possono essere buone pra*che già in uso nei servizi al ci'adino/consumatore, applicazioni se'oriali di specifiche
esisten*, disciplinari industriali, protocolli per la ges*one di marchi proprietari, modelli di ges*one sperimenta* a
livello locale, adozioni di CWA a livello nazionale. Sono elaborate sulla base di un rapido processo di condivisione tra i
soli autori, non più di nove mesi, in apposi* Tavoli e so'o la conduzione opera*va di UNI.
226
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla*vo:2008;117

estrattivo, le attività di taglio delle lastre di travertino descritte nell’istanza possono essere
annoverate tra le operazioni di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) del citato
decreto legislativo n. 117 del 2008 e pertanto si può ritenere che i residui ottenuti da tali attività
siano ascrivibili ai rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del medesimo
decreto.


SECONDO QUESITO
Se il medesimo materiale è un rifiuto di estrazione, come definito dal d.lgs. n. 117 del 2008,
ancorché il processo di segagione sia svolto in un impianto interno o esterno al sito estrattivo
gestito dal medesimo titolare dell’autorizzazione di attività estrattiva o l’impianto esterno dedichi
uno o più telai di segagione all’esclusivo taglio dei blocchi di provenienza di un singolo sito
estrattivo, restituendo allo stesso sia il semilavorato finito (lastre) che il fango o il pezzame della
segagione del blocco.

RISPOSTA SECONDO QUESITO
Il secondo quesito posto: riguarda la gestione dei residui del settore estrattivo quando gli stessi,
per situazioni di natura logistica e di gestione dei cicli estrattivi vengono ad essere prodotti
all’esterno del sito estrattivo ovvero presso impianti gestiti dal medesimo titolare dell’attività
estrattiva. Rispetto ad analoga questione, già affrontata da questo Ministero attraverso un parere
congiunto con l’allora Ministero dello sviluppo economico in occasione dell’emanazione del d.lgs.
n. 117 del 2008, che si intende integralmente richiamato e al quale si rinvia per una più
approfondita analisi, la commissione interministeriale ha concluso che in tali casi occorre fare
riferimento alla definizione di sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh) del citato decreto
legislativo, quale “area di cantiere o dei cantieri estrattivi individuata e perimetrata nell’atto
autorizzativo gestita da un operatore e le relative pertinenze per il settore minerario”. È stato
quindi chiarito che “per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente
giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del
ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di
legittimazione dell'attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a
più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli
estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall'autorità
competente”. I residui di lavorazione per i quali non è applicabile la disciplina sui rifiuti estrattivi,
per come sopra riportata, dovranno essere gestiti ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152 del
2006. In tale circostanza, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste all’articolo 184-bis del
citato decreto legislativo già dalla richiesta di concessione e dalla predisposizione ed approvazione
del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ovvero prima che vengano prodotti, gli stessi possono
assumere la qualifica di sottoprodotti. In alternativa, potranno essere valutate anche le operazioni
di recupero dei rifiuti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.


TERZO QUESITO
qualora la gestione del materiale in oggetto non fosse stata descritta all’interno del piano di
gestione dei rifiuti da estrazione, previsto all’articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2008, questo possa
essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
RISPOSTA TERZO QUESITO
Sul terzo quesito: appare evidente che nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui
all’articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2008, quale sezione del piano globale dell’attività estrattiva,

devono trovare soluzione tutte le problematiche relative ai materiali estrattivi e ai rifiuti derivanti
dalle lavorazioni connesse.


QUARTO QUESITO
se i fanghi di segagione e il pezzame possano essere utilizzati per la ripiena dei vuoti e delle
volumetrie dei prodotti dalle attività estrattive in considerazione delle previsioni dell’articolo 10
del d.lgs. n. 117 del 2008 e di indicare quali sono le condizioni ambientali da rispettare al fine di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana
RISPOSTA QUARTO QUESITO
Sul quarto quesito: Con riferimento alla possibilità di utilizzo per la ripiena dei vuoti e delle
volumetrie dei fanghi di segagione e del pezzame, nella loro qualità di rifiuti estrattivi, ai sensi
dell’articolo 10 del d.lgs. n. 117 del 2008 si osserva che al fine di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e della salute umana, devono essere rispettati i requisiti di cui agli
articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto. In particolare, l’autorità competente, nell’ambito del
relativo procedimento istruttorio di approvazione del citato piano di gestione dei rifiuti e del
contemporaneo rilascio del titolo autorizzatorio che legittima l’attività estrattiva, al fine di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana delle operazioni di
ripristino dei vuoti e delle volumetrie dell’attività estrattiva della pietra, valuterà la compatibilità
degli interventi progettati e stabilirà le condizioni ambientali da verificare e rispettare, anche
considerando quanto stabilito dall’articolo 13 del d.lgs. n. 117 del 2008, ivi compresa la verifica di
assoggettabilità dei citati interventi alle valutazioni di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del
2006.

TESTO QUESITI:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/allegato_
1_istanza_confindustria_19-04-2024.pdf
TESTO COMPLETO RISPOSTA:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/allegato_
2a_allegato_riscontro_interpello_confindustria.pdf

Utilizzo del biochar (carbone vegetale) in impianti di compostaggio ovvero in
impianti per la produzione di calcestruzzo (Normativa Nazionale)
Si riporta la risposta del Ministero Ambiente a tre quesiti in un Interpello Ambientale

RISPOSTA PRIMO QUESITO
Nel primo quesito, lettera a) la Provincia chiede se “nel caso fosse impiegato come sottoprodotto
in miscela di compostaggio (punto 1), il biochar debba avere le caratteristiche stabilite dal D.Lgs.
75/2010 e dal Reg. UE 1009/2019 (in particolare limiti IPA, si veda di seguito tabella con i limiti
previsti dalla normativa e dai tre schemi di certificazione volontaria IBI (USA e Canada), EBC (EU),
BQM (UK))”. A riguardo appare utile evidenziare che la Provincia di Bolzano dichiara che, a seguito
del processo di gassificazione in più fasi, che interessa gli impianti Heizwerk Vierschach Srl
(Centrale termo-elettrica a biomassa di Versciaco) e Fernheizwerk Laas – Eyrs (Centrale termica di
Lasa), si ottengono, tra gli altri, “i residui solidi costituiti da biochar (carbone vegetale), che è un
materiale ricco in carbonio prodotto per pirolisi da biomasse vegetali (legno)”. In merito si fa
presente che al punto 16 dell’allegato 2 del D.Lgs. n.75/2010 “Riordino della disciplina in materia
di fertilizzanti”, (così come modificato dal DM 22/06/2015), il biochar è stato individuato come
prodotto ammendante. Tale ammendante è ottenuto dal “Processo di carbonizzazione di prodotti
e residui di origine vegetale provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura, oltre che da sanse di
oliva, vinacce, cruscami, noccioli e gusci di frutta, cascami non trattati della lavorazione del legno,
in quanto sottoprodotti delle attività connesse. Il processo di carbonizzazione è la perdita di
idrogeno, ossigeno e azoto da parte della materia organica a seguito di applicazione di calore in
assenza, o ridotta presenza, dell’agente ossidante, tipicamente l’ossigeno. A tale decomposizione
termochimica è dato il nome di pirolisi i piroscissione. La gassificazione prevede un ulteriore
processo ossidoriduttivo a carico del carbone prodotto da pirolisi.” Pertanto, qualora il carbone
vegetale che residua dal processo di gassificazione in più fasi per il teleriscaldamento sia prodotto
in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.75/2010, in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili,
al processo di trattamento e alla qualità del prodotto ottenuto, esso può essere qualificato come
biochar. Nel medesimo quesito, inoltre, si fa riferimento all’impiego del carbone vegetale in
qualità di sottoprodotto “in miscela di compostaggio”. In merito appare utile rammentare che la
disciplina del sottoprodotto di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce quanto segue: “È
un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza
od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la
produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel
corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia
la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull'ambiente o la salute umana.” In materia, il principio di carattere generale, espresso anche da
consolidata giurisprudenza, è quello secondo cui, “quando il materiale non rientra nel novero dei
rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall'art. 185
D.lgs. 152/06, oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell'ambito di applicazione di
disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre
dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l'onere della prova, grava
su chi ne invoca l'applicazione. Tale prova deve riguardare la sussistenza di «tutti» i presupposti
previsti dalla legge” (Cass. Pen. Sez. III n.42237 del 17 ottobre 2023). Pertanto, nel caso di specie,

qualora il produttore voglia qualificare come sottoprodotti i residui solidi (carbone vegetale) che
esitano dalla gassificazione in più fasi delle biomasse vegetali, dovrà dimostrare la sussistenza di
tutte le condizioni disciplinate dall’art. 184-bis. In tale ambito il ricorso ai parametri chimico fisici
definiti dal D.Lgs. n.75/2010 può rappresentare un utile riferimento, ad esempio, per la
dimostrazione dei requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente. La provincia di Bolzano, in alternativa all’ipotesi di cui alla lettera a), rappresenta il
caso in cui il carbone vegetale sia conferito all’impianto di compostaggio come rifiuto (EER
100101), secondo quanto fissato al punto 16 - Rifiuti Compostabili del DM 5 febbraio 1998, e
chiede se debbano essere rispettati i limiti fissati dal D.Lgs. n.75/2010 e dal DM 22/06/15 o se il
biochar debba rispettare questi limiti anche prima del suo conferimento all’impianto di
compostaggio (quesito 1 lettera b). In merito a tale quesito appare necessario evidenziare che il
D.Lgs. n.75/2010 individua la tipologia dei rifiuti ammissibili, il processo di trattamento e la qualità
dei prodotti. Nell’istanza si fa riferimento all’utilizzo in impianti di compostaggio dei rifiuti
identificati con il codice EER 10 01 01 costituiti da ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne
le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04). La Provincia richiama i suddetti rifiuti con riferimento
alla disciplina del recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui al DM 5/2/1998.
Tale decreto, al punto 16 - “Rifiuti compostabili” del sub allegato 1 dell’allegato 1, individua tra i
rifiuti recuperabili anche quelli con codice EER 10 01 01 e il compost ottenuto dal trattamento
deve avere le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748. Al riguardo,
si segnala che la legge 748/1984 è stata abrogata dal D.Lgs. n. 217/2006, a sua volta abrogato dal
D.Lgs. n. 75/2010. L’attuale formulazione della normativa in materia di fertilizzanti non prevede
l’utilizzo di rifiuti costituiti da ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia per la produzione di
ammendante compostato.

RISPOSTA SECONDO QUESITO
Il secondo quesito riguarda la possibilità di utilizzare il biochar nella produzione di calcestruzzo. In
particolare, nell’istanza si fa riferimento all’impiego del biochar come sottoprodotto in
sostituzione del carbon black in un impianto in Germania. Secondo quanto riportato dalla
Provincia, tale impianto adotta la certificazione EBC (2012-2023) “European Biochar Certificate”. Si
tratta di uno standard di certificazione industriale volontario promosso al fine di valorizzare il
prodotto biochar ma che non ha carattere normativo al pari di altre certificazioni volontarie in uso
in alcuni Paesi, anch’esse richiamate nell’istanza (IBI in USA e Canada, BQM nel Regno Unito,
MVVB in Italia). Pertanto, in merito all’utilizzo dei residui solidi di lavorazione, in qualità di
sottoprodotti in processi produttivi del calcestruzzo in sostituzione del carbon black, si richiama
quanto già evidenziato in materia di sottoprodotti in risposta al quesito 1 a); tale disciplina,
dettata dall’art. 5 della direttiva 2008/98/CE, si applica anche nell’ipotesi in cui il sottoprodotto sia
destinato all’utilizzo in paesi esteri. L’adozione degli standard previsti dalla certificazione
volontaria EBC, così come eventuali accordi commerciali sottoscritti con gli impianti che
utilizzeranno il sottoprodotto, potrebbero rappresentare un riferimento utile al fine di dimostrare
la sussistenza delle condizioni per la qualifica di sottoprodotto. Tali considerazioni si ritengono utili
anche in risposta a quanto richiesto nel quarto quesito. La Provincia chiede, inoltre, se il biochar
certificato con una certificazione EBC soddisfi i requisiti per l’uso nel compostaggio in Italia. Al
riguardo si rimanda alle considerazioni espresse in relazione al quesito 1 lettera a) per la
produzione del biochar ai sensi del D.Lgs. n.75/2010.

RISPOSTA TERZO QUESITO
Con riferimento al terzo quesito, relativo all’interpretazione normativa del punto 3 dell’art. 184-bis
sulla normale pratica industriale si ribadisce che la qualifica di sottoprodotto dipende dalla

sussistenza dei suddetti requisiti, tra i quali si configura quello relativo all’ “utilizzo diretto senza
trattamenti diversi dalla normale pratica industriale”. Il requisito in parola risponde alla duplice
esigenza, da un lato, di tener conto che il bisogno di un trattamento preliminare prima della
utilizzazione di un residuo può segnalare il fatto di trovarsi dinanzi ad un rifiuto e, dall’altro, di
considerare che anche le materie prime talvolta necessitano di essere lavorate prima del loro
impiego nel processo produttivo (Guidance on the interpretation of key provisions of Directive
2008/98/EC on waste, cit., par. 1.2.4). Ne consegue, come riportato anche nella Circolare del 30
maggio 2017, prot. n. 7619 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
“le operazioni svolte sul residuo non devono essere necessarie a conferire allo stesso particolari
caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della
produzione. Scopo della disposizione è quello di evitare che, inquadrando come “normale pratica
industriale” un’attività, ad esempio, finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o
pericolose, possano essere sostanzialmente eluse le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e
le relative necessarie cautele ed autorizzazioni”. In tale prospettiva, quindi, è riconosciuta la
possibilità di qualificare come “normale pratica industriale” “eventuali operazioni necessarie per
rendere il residuo idoneo all’utilizzo, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, ma alla
condizione che siano svolte all’interno del medesimo ciclo produttivo. Al fine della prova della
riconducibilità dell’operazione alla “normale pratica industriale” l’operatore potrebbe dimostrare,
a mero titolo di esempio che: - il trattamento non incide o non fa perdere al materiale la sua
identità, le caratteristiche merceologiche, o la qualità ambientale, non determina un mutamento
strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale; - il
trattamento corrisponde a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il
materiale viene utilizzato ed in particolare a quelli ordinariamente effettuati sulla materia prima
che il sottoprodotto va a sostituire”.
TESTO COMPLETO RISPOSTA AD INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2024-08-
2024_allegato_2a_riscontro_pa_bolzano.pdf


Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2025/322 della Commissione del 18 febbraio 2025 che modifica la
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (
227
) che istituisce l’elenco europeo degli impianti di
riciclaggio delle navi a norma del Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
Si tratta di due Decisioni attuative in particolare del Regolamento (UE) n° 1257/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013. In particolare, si veda il Titolo III di
detto Regolamento UE che definisce i requisiti degli impianti di riciclaggio delle navi per rientrare
nell’elenco europeo, nonché le modalità di autorizzazione degli stessi.
TESTO DECISIONE 2025/322:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500322

227
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016D2323-20230104

Operatività del RENTRI (Normativa Nazionale)
Il Rentri (sistema di tracciabilità dei rifiuti) disciplinato dall’articolo 188-bis DLgs 152/2006.
Il comma 2-bis articolo 11 della legge 15/2025 prevede che ai fini dell'operatività del Registro
elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, con Decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge(24/2/2025), il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile
2023, n. 59 (
228
), è aumentato a centoventi giorni.
TESTO LEGGE 15/2025:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-24&atto.codiceRedazionale=25A01250&elenco30giorni=false

Guida: creare il documento per il trasporto (DDT) dei RAEE in semplificata
L’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 49/2014 prevede che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1
contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di
produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il CdC RAEE ha
predisposto una sezione apposita sul portale dei Servizi dedicata alla compilazione del DDT per i
soggetti (distributori, punti di vendita, installatori, CAT e operatori logistici) iscritti relativamente
alla procedura semplificata per i RAEE (
229
).
TESTO DELLA GUIDA:
https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/01/Creare-un-DDT.pdf

Registro unico telematico per i veicoli fuori uso (Normativa Nazionale)
Il Decreto dirigenziale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 15 del 17 febbraio 2025 ha
approvato Istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso.
Il comma 10 articolo del DLgs 209/2003 prevede che Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta
denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal
titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o
dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l’istituzione del registro vedi DPR 177/2022 (
230
).
TESTO DECRETO 15/2025:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2025-
02/Decreto_Ministeriale_15_del_17-02-2025.pdf
ALLEGATO AL DECRETO 15/2025:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2025-
02/Allegato%20A_RVFU_nuove%20istruzioni_definitivo2%20F-signed.pdf

228
Sistema di tracciabilità dei rifiu* vedi News/Ambiente Maggio-Giugno 2023 pagina 141
h'ps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
229
h'ps://www.alpeadriaimprese.it/semplificazioni-per-la-ges*one-dei-raee-da-parte-dei-distributori/
230

h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-09-
23;177!vig=2023-09-07 VEDI PARERE CONSIGLIO DI STATO: h'ps://portali.gius*zia-
amministra*va.it/portale/pages/is*tuzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202200395&nomeFile=2022
00803_27.html&subDir=Provvedimen*

RISCHIO INCIDENTI INDUSTRIALI
Formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri su
attuazione Direttiva Seveso III (Normativa Comunitaria)
Secondo l’articolo 21 (
231
) della Direttiva 2012/18 (c.d. Seveso III) gli Stati membri e la
Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di
incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in
particolare il funzionamento delle misure previste nella Direttiva.
La Decisione di Esecuzione (UE) 2025/113 della Commissione del 23 gennaio 2025 approva il
modulo per trasmettere le suddette informazioni, abrogando la precedente
Decisione 2014/896/UE.



231
h'ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0018#d1e1901-1-1

SOSTANZE PERICOLOSE
Fondo per riduzione dell’inquinamento da PFAS (Normativa Nazionale)
Secondo il comma 880 articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n° 207 nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per le attività di
monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e
perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative del
comma 880 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2024 — Agenzia europea per
le sostanze chimiche (ECHA) (Normativa Comunitaria)
Bilancio rettificativo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202500217

SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA
Completamento Carta Geologica d’Italia (Normativa Nazionale)
Il comma 702 articolo 1 della legge 197/2022 (
232
) prevede che per il completamento e
l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto
cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, è assegnato al
Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 704 articolo 1 legge bilancio 30 dicembre 2024 n° 207 integra quanto sopra prevedendo
che al fine di completare la Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000, della sua informatizzazione
e delle relative attività strumentali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 702, della
legge 29 dicembre 2022, |n. 197, è rifinanziata per un importo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2025, 2026 e 2027.
TESTO LEGGE 207/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-20&atto.codiceRedazionale=25A00110&elenco30giorni=false


Fondo per le foreste italiane (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Agricoltura 15 novembre 2024 stabilisce i criteri e modalità di utilizzo del Fondo
per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 - Programma di rilevazione dei prezzi dei
prodotti forestali.
TESTO AL DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-01-21&atto.codiceRedazionale=25A00297&elenco30giorni=false


Monitoraggio e la resilienza del suolo : proposta di Direttiva (Normativa
Comunitaria)
La proposta di Direttiva stabilisce un quadro e norme in materia di:
a) monitoraggio e valutazione della
salute del suolo (le condizioni fisiche, chimiche e biologiche del suolo che ne determinano la
capacità di funzionare come un sistema vitale e di fornire servizi ecosistemici);
b) gestione sostenibile del suolo (le pratiche di gestione del suolo che mantengono o migliorano i
servizi ecosistemici forniti dal suolo senza compromettere le funzioni del suolo che consentono tali
servizi né danneggiare in maniera significativa altre proprietà dell'ambiente);
c) gestione dei siti contaminati (vedi Capo IV della Direttiva)




232
h'ps://www.normaSva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197

DISTRETTI DEL SUOLO E UNITÀ DI SUOLO (articolo 4)
Gli Stati membri stabiliscono, a fini amministrativi, nel loro territorio, uno o più distretti del suolo
(
233
) sotto la responsabilità di una o più autorità competenti designate.
Gli Stati membri stabiliscono inoltre unità di suolo (
234
) che coprono il loro intero territorio ai fini
della progettazione del monitoraggio e della presentazione di relazioni per quanto riguarda la
salute dei suoli.


QUADRO DI MONITORAGGIO DELLA SALUTE DEL SUOLO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO
E DELLA DISTRUZIONE DEL SUOLO (articolo 6)
Gli Stati membri istituiscono un quadro di monitoraggio a un livello appropriato per i descrittori
del suolo e gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di distruzione del suolo […] per
garantire che la salute del suolo, [...] l'impermeabilizzazione del suolo e la distruzione del suolo
siano monitorate in modo regolare, coerente e accurato conformemente agli allegati I e II alla
Direttiva.
Gli Stati membri monitorano la salute del suolo in ciascuna unità del suolo all'interno di un
distretto del suolo e [...] l'impermeabilizzazione del suolo e la distruzione del suolo in ciascun
distretto del suolo.
L’articolo 6 elenca gli elementi su cui si fonda il quadro di monitoraggio


VALUTAZIONE DELLA SALUTE DEL SUOLO (articolo 9)
Gli Stati membri valutano la salute del suolo (almeno ogni 6 anni dopo la prima) in tutti i loro
distretti del suolo e unità di suolo associate sulla base dei dati raccolti nell'ambito del
monitoraggio.
Nel valutare la salute del suolo, gli Stati membri si avvalgono dei criteri di sanità del suolo.
I criteri di sanità del suolo consistono di:
a) valori obiettivo sostenibili non vincolanti elencati nell'allegato I, parti A e B. Gli Stati membri
stabiliscono uno o più valori limite operativi per ciascun descrittore del suolo di cui all'allegato I,
parti A e B, che riflettono i livelli di degrado del suolo per cui sono richieste misure di
miglioramento della salute del suolo in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente
direttiva. Gli Stati membri possono fissare il valore limite operativo per uno o più tipi di degrado
del suolo allo stesso livello del valore obiettivo sostenibile non vincolante per tali tipi di degrado
del suolo.
b) valori limite operativi. Gli Stati membri stabiliscono uno o più valori limite operativi per ciascun
descrittore del suolo di cui all'allegato I, parti A e B, che riflettono i livelli di degrado del suolo per
cui sono richieste misure di miglioramento della salute del suolo in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 4, della presente direttiva. Gli Stati membri possono fissare il valore limite operativo per
uno o più tipi di degrado del suolo allo stesso livello del valore obiettivo sostenibile non vincolante
per tali tipi di degrado del suolo.


CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE DELLA SALUTE DEL SUOLO
Sulla base della valutazione della salute del suolo, le autorità competenti, se del caso in
coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del

233
parte di territorio dello Stato membro da esso delimitata conformemente alla presente direSva
234
area territorialmente dis*nta all'interno di un distre'o del suolo risultante dall'intersezione di da* territoriali
u*lizza* come criteri di omogeneità sta*s*ca all'interno di tale distre'o del suolo;

suolo le zone in cui i singoli criteri di sanità del suolo non sono soddisfatti e in cui sono necessarie
misure per migliorare la salute del suolo e informano il pubblico.


INDIVIDUAZIONE ZONE DI SUOLO IMPERMEABILIZZATO E DISTRUTTO
Al fine di contribuire al miglioramento della salute del suolo, le autorità competenti, se del caso in
coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del
suolo le zone di suolo impermeabilizzato e distrutto con un elevato potenziale di miglioramento
della salute del suolo tramite deimpermeabilizzazione o rinaturazione. Il potenziale delle zone di
suolo impermeabilizzato e distrutto è valutato sulla base della fattibilità tecnica, dell'efficienza dal
punto di vista dei costi e del livello raggiungibile di miglioramento della salute del suolo.


GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO (articolo 10)
Gli stati membri elaborano linee guida di gestione sostenibile del suolo tenendo conto principi
guida di gestione sostenibile del suolo elencati nell'allegato III

PRINCIPI DI MITIGAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO (articolo 11)
Gli stati membri in caso di nuova impermeabilizzazione del suolo e nuova distruzione del suolo che
rientrano nel consumo di suolo devono:
a) evitare o ridurre il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi
ecosistemici, tra cui la produzione alimentare, mediante azioni volte a:
i) ridurre, quanto più possibile, la superficie di suolo interessata dall'impermeabilizzazione del
suolo e dalla distruzione del suolo, in particolare incoraggiando il riutilizzo e la riconversione dei
suoli impermeabilizzati, come gli edifici esistenti,
ii) selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe minima, in particolare su suoli
pesantemente degradati, come i siti dismessi (brownfield),
iii) realizzare l'impermeabilizzazione del suolo e la distruzione del suolo in modo da ridurre al
minimo gli effetti negativi su di esso, in particolare proteggendo i suoli circostanti o facendo sì che
l'impermeabilizzazione del suolo resti il più possibile reversibile;
b) cercare di compensare il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi
ecosistemici, anche con il rendimento generato dai servizi derivanti dalla rinaturazione,
incoraggiando la deimpermeabilizzazione dei suoli impermeabilizzati e la ricostituzione dei suoli
distrutti.

TESTO PROPOSTA DIRETTIVA:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11299-2024-INIT/it/pdf
ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA:
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-soil-monitoring-and-
resilience_en
COMUNICATO DEL CONSIGLIO della UE:
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/06/17/soil-monitoring-law-eu-on-
the-pathway-to-healthy-soils-by-2050/
POSIZIONE DEL PARLAMENTO UE:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240408IPR20304/soil-health-parliament-
sets-out-measures-to-achieve-healthy-soils-by-2050
PARERE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202400887

URBANISTICA EDILIZIA
Contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive
(Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Infrastrutture del 24 dicembre 2024 assegna i contributi ai Comuni per gli
interventi di demolizione delle opere abusive.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2025-02-18&atto.codiceRedazionale=25A00988&elenco30giorni=false

VIA – VAS
Competenza sulla VIA degli elettrodotti per impianti da fonti rinnovabili
(Normativa Nazionale)
Il Ministero Ambiente rispondendo ad un interpello ha prima di tutto ricordato che già in
precedenza si era pronunciato sul riparto delle competenze operato dal D. lgs 104/2017,
evidenziando l’opportunità di ritenere prevalente la competenza amministrativa legata all’opera
principale, che dovrà valutare unitariamente gli impatti ambientali dell’opera nel suo complesso,
incluse le opere accessorie/connesse che possono essere di competenza di altra autorità. Lo stesso
Ministero, con la Circolare (
235
) 21 ottobre 2013 “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza
sulla VIA degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili” ha fornito il proprio indirizzo interpretativo in merito.
Nella circolare, tra l’altro, si legge che: “Acclarato che l’elettrodotto di connessione di un impianto
FER alla RTN rappresenta opera connessa all’opera principale (impianto FER), tale opera, ancorché
ad oggi ricadente nelle competenze nazionali ai sensi e per gli effetti della legge 121/2012, ai fini
della valutazione degli effetti complessivi dell’opera sull’ambiente, non può essere valutata
separatamente dall’opera principale, né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da
un’Autorità diversa (Ministero dell’Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA
(Regione), né tantomeno può verificarsi che l’opera principale possa essere valutata
separatamente dall’opera connessa. [..]La separazione delle competenze amministrative non può
generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con le finalità della direttiva VIA
201/92/UE che prevedono, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi
incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera
principale. Tale approccio è chiaramente esplicitato nella nota di indirizzo interpretativo della
Commissione Europea rispetto all’applicazione della direttiva VIA con riguardo alle opere
associate/connesse (“Interpretation line suggested by the Commission as regards the application
of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works” – 05/03/2012). In conclusione, alla luce di
quanto sopra esposto, si ribadisce che la ripartizione delle competenze amministrative, non può
modificare l’unicità della valutazione degli effetti ambientali dell’opera nel suo complesso”.

Al riguardo, inoltre, il D.M. 10/09/2010 (
236
), nella Parte I (
237
) - Disposizioni Generali al punto 3.2,
così dispone che: “In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia
elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione
del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte
della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del
Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98,
che viene sottoposto a VAS e all'approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che,
nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai
sensi del punto 4) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli esiti
di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico regionale”.
Per quanto sopra richiamato, in coerenza con la posizione già espressa dalla scrivente in casi
analoghi, con riferimento al quesito formulato, si rappresenta che laddove l’elettrodotto non sia

235
h'ps://va.mite.gov.it/File/DocumentoMedia/13030/indirizzi_opere_connesse_fer.pdf
236
h'ps://www.gazze'aufficiale.it/eli/id/2010/09/18/10A11230/sg
237

gazze'aufficiale.it/a'o/serie_generale/caricaAr*colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr*colo=1&art.codi
ceRedazionale=10A11230&art.idAr*colo=1&art.idSo'oAr*colo=1&art.idSo'oAr*colo1=10&art.dataPubblicazioneGaz
ze'a=2010-09-18&art.progressivo=0#art

presente all’interno del Piano di Sviluppo di Terna S.p.A. e sia opera connessa e propedeutica alla
realizzazione dell’impianto fotovoltaico, necessaria per l’immissione nella RTN dell’energia
elettrica dallo stesso prodotta, l’Autorità competente in materia di VIA per l’opera principale è
competente a valutare unitariamente anche gli impatti ambientali delle opere connesse.
TESTO RISPOSTA COMPLETA MINISTERO ALLA INTERPELLANZA:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risposta_
6651_15.01.2023.pdf
TESTO INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/interpello
_195992_28.10.2024.pdf