MARE
Obbligo di redigere piani di pianificazione dello spazio marittimo (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 27 febbraio 2025 ha deciso sul ricorso della Commissione UE
in cui si solleva un'unica censura, vertente sulla violazione, da parte della Repubblica ellenica,
dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2014/89, in combinato disposto con l'articolo 15,
paragrafo 3, di quest'ultima, e dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, in quanto essa non ha,
da un lato, ha elaborato il piano risultante dalla pianificazione dello spazio marittimo entro il 31
marzo 2021 e, dall'altro, ne ha trasmesso copia alla Commissione e agli altri Stati membri
interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
Detto articolo 8 della Direttiva 2014/89 prevede che In sede di elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio
marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei
pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 5. Per una analisi di come si inserisce la Direttiva 2014/89 (recepita in
Italia con il DLgs 201/2016-
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) nella disciplina europea dello spazio marittimo vedi a questo link
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2016/10/la-disciplina-della-pianificazione.html
OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO EX ARTICOLO 5 DIRETTIVA 2014/89
1. In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri
tengono in considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno
sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e
di promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.
2. Mediante i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri mirano a
contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del
settore della pesca e dell’acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento
dell’ambiente, compresa la resilienza all’impatto del cambiamento climatico. Gli Stati membri
possono inoltre perseguire altri obiettivi, quali la promozione del turismo sostenibile e l’estrazione
sostenibile delle materie prime.
3. La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri quanto alla
determinazione del modo in cui i diversi obiettivi si riflettono e trovano riscontro nel rispettivo
piano o nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo.
CONCLUSIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Repubblica ellenica,
per non aver elaborato un piano risultante dalla pianificazione dello spazio marittimo entro il 31
marzo 2021, e non aver fornito copia di tale piano alla Commissione europea e agli altri Stati
membri interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo
15, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo;
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=295859&pageIndex=0&docla
ng=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15775417
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