NewsAmbiente Sentenze GENNAIO - FEBBRAIO 2025.pdf

MarcoGrondacci1 10 views 6 slides Mar 01, 2025
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About This Presentation

Sentenze Corte Giustizia UE e Corte Costituzionale italiana in materia ambientale pubblicate a Gennaio-Febbraio 2025


Slide Content

Periodo da 1° Gennaio 2025 – 28 Febbraio 2025


LE NOVITÀ (1) GIURISPRUDENZIALI
GENNAIO – FEBBRAIO 2025



A cura del Do(. Marco Grondacci





ePPriodi ado1°Gn2P1°002P5–d8°P1iPrio Fni2P°P1°002P5–d8°P5– F8oni–G20°Paobb0iL28°P o00°Pr2nn°E°PNOLi20i italiana e della
unione europea

Sommario
MARE................................................................................................................................................ 3
Obbligo di redigere piani di pianificazione dello spazio mari1mo (Giurisprudenza
Comunitaria) ................................................................................................................................ 3
RIFIUTI .............................................................................................................................................. 4
Rifiu4 prodo1 a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare (Giurisprudenza
Comunitaria) ................................................................................................................................ 4
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA ..................................................................................................... 5
Revisione Piano di ges4one del rischio di alluvione (Giurisprudenza Comunitaria) ................ 5

MARE
Obbligo di redigere piani di pianificazione dello spazio marittimo (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 27 febbraio 2025 ha deciso sul ricorso della Commissione UE
in cui si solleva un'unica censura, vertente sulla violazione, da parte della Repubblica ellenica,
dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2014/89, in combinato disposto con l'articolo 15,
paragrafo 3, di quest'ultima, e dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, in quanto essa non ha,
da un lato, ha elaborato il piano risultante dalla pianificazione dello spazio marittimo entro il 31
marzo 2021 e, dall'altro, ne ha trasmesso copia alla Commissione e agli altri Stati membri
interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
Detto articolo 8 della Direttiva 2014/89 prevede che In sede di elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio
marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei
pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 5. Per una analisi di come si inserisce la Direttiva 2014/89 (recepita in
Italia con il DLgs 201/2016-
2
) nella disciplina europea dello spazio marittimo vedi a questo link
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2016/10/la-disciplina-della-pianificazione.html

OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO EX ARTICOLO 5 DIRETTIVA 2014/89
1. In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri
tengono in considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno
sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e
di promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.
2. Mediante i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri mirano a
contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del
settore della pesca e dell’acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento
dell’ambiente, compresa la resilienza all’impatto del cambiamento climatico. Gli Stati membri
possono inoltre perseguire altri obiettivi, quali la promozione del turismo sostenibile e l’estrazione
sostenibile delle materie prime.
3. La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri quanto alla
determinazione del modo in cui i diversi obiettivi si riflettono e trovano riscontro nel rispettivo
piano o nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo.

CONCLUSIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Repubblica ellenica,
per non aver elaborato un piano risultante dalla pianificazione dello spazio marittimo entro il 31
marzo 2021, e non aver fornito copia di tale piano alla Commissione europea e agli altri Stati
membri interessati entro tre mesi dalla sua pubblicazione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo
15, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo;
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=295859&pageIndex=0&docla
ng=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15775417

2
DEa 7ggJJJVG–dZ2KB2Vi8godivd° g>)( FodG7Gid7 828–71°Ld°8–V0°.i 02FB–7)Se4veSveUD)SeP

RIFIUTI
Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare (Giurisprudenza
Comunitaria)
La lettera b) paragrafo 3 articolo 1 del Regolamento (CE) n° 1013/2006 (
3
) prevede che sono esclusi
dalla applicazione del Regolamento, sulle spedizioni dei rifiuti, i rifiuti prodotti a bordo di veicoli,
treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti.

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 21 gennaio 2025, il suddetto passaggio del
Regolamento dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale
regolamento non si applica più ai rifiuti rimasti a bordo di tale nave per essere spediti, insieme alla
nave, a fini di recupero o smaltimento, dopo che una parte di tali rifiuti è stata sbarcata in un
porto sicuro a fini di recupero o smaltimento; tale interpretazione è conforme all’articolo 1,
paragrafo 4, della Convenzione (
4
) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e
del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata, a nome della Comunità
economica europea, con la Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993 (
5
). Detto
paragrafo della Convenzione di Basilea afferma che “Sono esclusi dal campo di applicazione della
presente convenzione i rifiuti derivanti dal normale funzionamento di una nave e il cui scarico è
oggetto di un altro strumento internazionale”.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=24DEBFDD4B83D6F980D7C1CE5
1FB8D95?text=&docid=294435&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=23633964



3
PDEa 7gg°odv0°GV°od–a2V°og0°.20vL–G8°G8gs;g;B;gQ;A(/?uri=CELEX:02006R1013-
20250101&qid=1740321111972#art_1
4
PDEa 7gg°odv0°GV°od–a2V°og0°.20vL–G8°G8gs;g;B;gFodi=celex%3A21993A0216%2802%29
5
PDEa 7gg°odv0°GV°od–a2V°og0°.20vL–G8°G8gs;g;B;gQ;A(/?uri=CELEX:31993D0098

SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA
Revisione Piano di gestione del rischio di alluvione (Giurisprudenza Comunitaria)
Corte di Giustizia sentenza 6 febbraio 2025 condanna lo stato membro per non avere
aggiornato piani di gestione del rischio di alluvione entro i termini prescritti, in violazione degli
articoli 14 e 15 della Direttiva 2007/60 (6).
In particolare, l'articolo 14, paragrafo 3, della Direttiva 2007/60 prevede quanto segue: «Il piano o
i piani di gestione del rischio di alluvione sono riesaminati e, se necessario, aggiornati, anche per
quanto riguarda gli elementi di cui alla parte B dell'allegato (
7
), entro il 22 dicembre 2021 e
successivamente ogni sei anni».
L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60 così dispone: «Gli Stati membri mettono a
disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe delle
zone di alluvione, le mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione di cui
agli articoli 4, 6 e 7, nonché le relative revisioni e, se del caso, i relativi aggiornamenti entro tre
mesi dalle date di cui rispettivamente all'articolo 4; paragrafo 4 (
8
), articolo 6, paragrafo 8 (
9
),
articolo 7, paragrafo 5 (
10
), e articolo 14. »

LA DIRETTIVA ALLUVIONI E IL DECRETO LEGISLATIVO (DLGS) DI RECEPIMENTO IN ITALIA: COSA
DOVEVANO E DEVONO FARE LE REGIONI - LE AUTORITÀ DI BACINO – GLI ENTI LOCALI
Il Decreto Legislativo n. 49/2010 (
11
) ha recepito la Direttiva 2007/60/CE

Quali sono gli obblighi di legge in vigore sulla base della suddetta normativa in materia di
prevenzione degli eventi alluvionali:

Valutazione preliminare del rischio alluvioni
Entro il 22 settembre 2011 doveva essere attuato da parte delle nuove Autorità di Bacino
distrettuali (fino a che non verranno istituite la competenza resta alle Autorità di Bacino attuali e
alle Regioni) il primo atto del Decreto Legislativo n. 49/2010 (che ha recepito la Direttiva
2007/60/CE) relativo alla valutazione e gestione dei rischi alluvioni. In cosa consiste questa
Valutazione? Serve per individuare le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo
di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.
La valutazione suddetta non doveva essere effettuata se le nuove Autorità di bacino distrettuali (o
quelle attuali insieme con le Regioni per ora) avessero stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di
elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di
gestione del rischio di alluvioni nel rispetto delle indicazioni del suddetto DLgs.





6
PDEa 7gg°odv0°GV°od–a2V°og0°.20vL–G8°G8gs;g;B;gQ;A(/?uri=CELEX:32007L0060#d1e752-27-1
7
PDEa 7gg°odv0°GV°od–a2V°og0°.20vL–G8°G8gs;g;B;gQ;A(/?uri=CELEX:32007L0060#d1e32-34-1
8
Pr0iPz82FPZ°ZbdiPL–Za0°82G–P02PB20o82ni–G°Pad°0iZiGare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.
9
Pr0iPz82FPZ°ZbdiPad–BB°1–G–P2Po0FZ2d°P0°PZ2aa°P1°00a pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro
il 22 dicembre 2013
10
Pr0iPz82FPZ°ZbdiPad–BB°1–G–P2Po0FZ2d°P°Paobb0iL2d°PiPai2GiP1iP.° F–G°P1°0Pdi LDi–P1iP200oBi–GiP°G8d–Pil 22 dicembre
2015.
11
PDEa 7ggJJJVG–dZ2KB2Vi8godiv
d° g>)( FodG7Gid7 828–71°Ld°8–V0°.i 02FB–7)SeSDSTpR:~:text=Il%20presente%20decreto%20disciplina%20le%20aKvit%
C3%A0%20di%20valutazione,aKvit%C3%A0%20economiche%2S°T)S –Li20iT)S1°diB2GFT)S1200°T)S 8° °T)SP

Le Mappe di pericolosità da alluvione e le Mappe del rischio di alluvioni
Sulla base della Valutazione del rischio di cui sopra le Autorità di bacino distrettuale individuano
(entro il 22 giugno 2013), a livello di distretto idrografico (se non attuati a livello dei vecchi bacini
nazionali, interregionali e regionali), Mappe della Pericolosità da Alluvione e Mappe del Rischio di
Alluvioni con i relativi scenari di potenziali alluvioni. Le mappe sono riesaminate entro il 22
settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.


Cosa differenzia le due tipologie di Mappe?
Le Mappe di pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi
fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche.
Le Mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle
alluvioni, nell'ambito degli scenari indicati dalle Mappe di pericolosità.

Piani di gestione del rischio alluvioni
I Piani di Gestione del Rischio Alluvioni predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali entro il 22
giugno 2015, (mancando le nuove Autorità, dalle Autorità di Bacino attuali per la prevenzione del
rischio alluvioni e dalle Regioni per il sistema di allertamento protezione civile) con i quali
sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone di rischio alluvioni come
sopra individuate. I piani sono riesaminati entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei
anni.
I piani di gestione del rischio alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di
alluvioni: comprese la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio e l'uso del territorio.

TESTO SENTENZA CORTE GIUSTIZIA UE 6/2/205:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F13502A9F207DA504BB8CEAAA
A5D2DD2?text=&docid=295076&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=29079871
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