Come prima pervennero alla signoria di Genova le novelle,
sdegnosamente procedendo, decretò, nel dì 13 d'aprile, che il
vescovo di Segni, Cesare Crescenzio de Angelis, quando in terra
genovese capitasse, fosse tosto arrestato e consegnato in alcuna
delle piazze, luoghi, presidi o torri tenuti dai soldati della repubblica,
per essere quindi decentemente trasportato nella metropoli,
decretando inoltre, cosa che parve di maggior ingiuria ancora, che
chiunque in tal modo lo arrestasse e consegnasse, avesse un premio
di tre mila scudi romani, e finalmente proibendo a qualunque
persona di qualsivoglia grado, stato o condizione di eseguire
qualunque decreto, insinuazione, ordine, provvedimento od altro atto
si fosse che il vescovo sopraddetto si attentasse di fare.
Vane furono le diligenti cautele usate per arrestare in viaggio il
commissario apostolico. Essendosi resi liberi i mari per una grossa
perturbazione di venti e d'acque che aveva sparpagliati i legni
genovesi, egli giunse felicemente e prese terra, ai 23 d'aprile, alla
torre della Prunetta, dove fu lietamente accolto dal popolo in gran
numero a quella spiaggia concorso. Si condusse quindi, in mezzo ad
una folla immensa ed accompagnato per onoranza da trecento
uomini d'arme, a Campoloro, per ivi dar principio all'esercizio
dell'autorità che per volere del pontefice con sè portava. Ai 3 di
maggio, mandati dal generale Paoli, il vennero a visitare ed a fargli
riverenza due rappresentanti del regno, Giuseppe Barbagio ed un
Baldassari, uomini di gran caldo ed autorità nell'isola. Gli
pronunziarono graziose parole, alle quali egli rispose
accomodatamente e da farli contenti; imperocchè persona destra
era, ingegnosa e delle faccende del mondo politico esperta.
Poscia venendo all'esecuzione del mandato, pubblicò un editto
per cui, deputati sacerdoti esattori nelle quattro diocesi d'Aleria,
Mariana, Acci e Nebbio, ordinò che in mano loro si consegnassero
tutti i proventi e le rendite che spettavano alle mense vescovili delle
anzidette diocesi ed ai benefizii tanto residenziali che non
residenziali, che o al presente fossero in litigio, o dai provvisti non si
possedessero in effetto.