Analisi dell’ articolo 51 «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro .»
«Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,[..]» La norma sancisce l'efficacia del principio di eguaglianza , per gli uffici pubblici di carattere burocratico (ai quali si accede mediante concorso) e per le cariche elettive (ricoperte da cittadini « eletti »). Attualmente , l'insieme delle disposizioni in materia di pari opportunità sono sistemate e coordinate in un Codice delle pari opportunità fra uomo e donna .
si vieta la discriminazione, nell'accesso agli incarichi pubblici, per ragioni di sesso. Si garantisce l'uguaglianza tra uomini e donne in tema di assegnazione delle mansioni lavorative;
«..A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini..» la presenza del sesso femminile è assai scarsa nelle istituzioni politiche rappresentative (Parlamento, Consigli regionali, provinciali e comunali). I tentativi del legislatore ordinario di garantire una maggiore presenza femminile nelle assemblee elettive, attraverso l'introduzione di quote di riserva nelle liste elettorali, si sono infranti di fronte all'interpretazione data dalla Corte costituzionale.
L'introduzione di quote rose riservate, secondo la Corte, non garantirebbe tanto la parità dei punti di partenza, quanto l'assegnazione di un risultato, ossia l'elezione di un numero determinato di donne. Il nuovo periodo aggiunto dalla L. cost . 1/2003 introduce, adesso, una copertura costituzionale per le azioni positive assunte dallo al fine di garantire le pari opportunità fra uomini e donne. parte della Camera dei deputati. Il Periodo fu aggiunto dalla L. cost . 30-5-2003, n. 1.
«La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica» La legge permette la possibilità di far entrare degli uffici pubblici e alle cariche elettive anche italiani non presenti nel territorio della Repubblica.
«Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro» L'eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive trova una sua conferma sostanziale in questo comma, in cui è stabilito il diritto per chiunque venga eletto ad una carica pubblica alla conservazione del posto di lavoro .
La disposizione ha lo scopo di garantire all'eletto la possibilità di svolgere il proprio mandato senza il timore di dover rinunciare ad una fonte di sostentamento; se tale diritto non fosse garantito, chi non dispone dei necessari mezzi economici ben difficilmente potrebbe concorrere per l'elezione ad una carica pubblica, negandosi di fatto il principio sancito nel 1° comma
Fonti: http:// www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iv/art51.html Rielaborazioni di Martina I orio