News Ambiente Lex Sett-ott- Nov-Dic 2024.pdf

MarcoGrondacci1 41 views 183 slides Jan 12, 2025
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About This Presentation

Tutte le novità normative ambientali italiane ed europee pubblicate nei mesi da Settembre a Dicembre 2024


Slide Content

Periodo da 1° Seembre 2024 – 31 Dicembre 2024


LE NOVITÀ (1) NORMATIVE
SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE –
DICEMBRE 2024



A cura del Do. Marco Grondacci




1Norma+va Nazionale e Comunitaria pubblicate sulle Gazzee Ufficiali italiana e della unione europea

Sommario
ACQUE TUTELA GESTIONE ............................................................................................................. 10
Definizione di acque affinate (Norma+va Nazionale) ................................................................ 10
Condizioni per non violare le norme sulla tutela dei corpi idrici in caso di even+ naturali
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................... 10
Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato (Norma+va Nazionale) ...... 12
Disciplina della res+tuzione delle acque provenien+ dagli impian+ di potabilizzazione
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................... 13
Acque reflue e trasporto in autobo9 (Norma+va Nazionale) ................................................... 13
Fase sperimentale per la determinazione dell’indicatore “m0-resilienza idrica” (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 14
Traamento delle acque reflue urbane (Norma+va Comunitaria) ............................................ 14
Monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza
idrica (Norma+va Nazionale) ..................................................................................................... 21
Piano nazionale di interven+ infrastruurali e per la sicurezza nel seore idrico (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 21
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ ..................................................................................................... 22
Divieto introduzione nella UE di esemplari di talune specie di flora e fauna selva+che
(Norma+va Comunitaria) ........................................................................................................... 22
ARIA ............................................................................................................................................... 23
Miglioramento qualità aria risposta a procedure infrazione UE (Norma+va Nazionale)........... 23
Nuova Dire9va sulla qualità dell’aria (Norma+va Comunitaria) ............................................... 26
Modifiche Regolamento inquinan+ organici persisten+ (Norma+va Comunitaria) .................. 37
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ............. 38
A9vità tecnicamente connesse nell’AIA e allevamen+ intensivi (Norma+va Nazionale) .......... 38
Rapporto tra rilascio dell’AUA e il Paur (Norma+va Nazionale) ................................................. 39
Definizione autorità competente in materia di AIA statale (Norma+va Nazionale) .................. 39
Migliori Tecnologie Disponibili per impian+ di forgiatura e le fonderie (Norma+va
Comunitaria) .............................................................................................................................. 40
BENI PAESAGGISTICI ...................................................................................................................... 41
Elenco degli alberi monumentali d'Italia (Norma+va Nazionale) .............................................. 41
Impignorabilità dei fondi des+na+ alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................... 41
CACCIA TUTELA FAUNA ................................................................................................................. 42
Piano straordinario per la ges+one e il contenimento della fauna selva+ca e rispeo norme UE
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................... 42
Fondo di garanzia per le vi9me della caccia (Norma+va Nazionale) ........................................ 43

ECOCERTIFICAZIONI ....................................................................................................................... 44
Nuove linee guida Ecolabel (Norma+va Comunitaria) ............................................................... 44
Periodo di validità dei criteri per l’assegnazione (Norma+va Comunitaria) .............................. 44
EFFETTO SERRA .............................................................................................................................. 45
E+chee per determina+ prodo9 e apparecchiature contenen+ gas fluorura+ a effeo serra
(Norma+va Comunitaria) ........................................................................................................... 45
Formato comunicazioni in materia di gas serra (Norma+va Comunitaria) ................................ 45
Monitoraggio comunicazioni emissioni gas serra (Norma+va Comunitaria) ............................. 45
Gas a effeo serra lega+ chimicamente in modo permanente in un prodoo (Norma+va
Comunitaria) .............................................................................................................................. 46
Resilienza clima+ca delle re+ eleriche (Norma+va Nazionale) ............................................... 46
Regime compensazione emissioni gas serra trasporto aereo (Norma+va Comunitaria) .......... 47
Valori di riferimento immissione gas serra dei produori (Norma+va Comunitaria) ................ 47
Provvedimen+ vari su Effeo Serra (Norma+va Comunitaria) .................................................. 48
Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esisten+. (Norma+va
nazionale) ................................................................................................................................... 49
Assorbimen+ permanen+ di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei
prodo9 (Norma+va Comunitaria) ............................................................................................. 49
ELETTROMAGNETISMO ................................................................................................................. 51
Linee di azione nei procedimen+ amministra+vi in materia di realizzazione di re+ pubbliche di
comunicazione (Norma+va Nazionale) ...................................................................................... 51
Acquisizione dei da+ necessari per la tenuta del catasto delle infrastruure di
telecomunicazioni strategiche (Norma+va Nazionale) .............................................................. 53
ENERGIA ......................................................................................................................................... 55
Proroga permessi di ricerca e concessioni di col+vazione di idrocarburi liquidi (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 55
Accelerazione stoccaggio del gas (Norma+va Nazionale) .......................................................... 57
Funzionamento della disciplina del mercato della capacità (Norma+va Nazionale) ................. 58
Proroga proge9 di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente (Norma+va Nazionale)58
Generazione elerica da fon+ rinnovabili per clien+ finale da al+ consumi (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 58
Elenco degli interven+ di incremento della resilienza delle re+ di distribuzione dell’energia
elerica (Norma+va Nazionale) ................................................................................................. 59
Decreto riforma mercato delle capacità (Norma+va Nazionale) ............................................... 59
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progeazione e affidamento di lavori
per interven+ edilizi (Norma+va Nazionale) .............................................................................. 60

Incen+vazione degli impian+ a fonte rinnovabile innova+vi o con cos+ di generazione eleva+ e
ridoo impao sull'ambiente e sul territorio (Norma+va Nazionale) ....................................... 60
A9vazione dell'intervento del Fondo IPEI per progeo Idrogeno 4 (Norma+va Nazionale) .... 61
Bando proge9 transfrontalieri nella energia rinnovabile (Norma+va Comunitaria) ................ 61
Dire9va UE sui servizi energe+ci: indirizzi applica+vi (Norma+va Comunitaria) ...................... 62
Proge9 transfrontalieri seleziona+ nel seore dell’energia rinnovabile (Norma+va
Comunitaria) .............................................................................................................................. 62
Criteri accesso al fondo copertura servizio di rigassificazione (Norma+va Nazionale) ............. 63
Interpretazione norma+va sulle aree idonee per impian+ da fon+ rinnovabili (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 64
Finanziamento filiera idrogeno rinnovabile (Norma+va Nazionale) .......................................... 64
Finanziamen+ per inves+men+ finalizza+ alla elerificazione dei consumi (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 64
Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elerica (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 65
Fotovoltaico in zona agricola il Ministero risponde ad interpello (Norma+va Nazionale) ........ 66
Rete per l'idrogeno (Norma+va Nazionale) ............................................................................... 66
Aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elerificazione dei
consumi energe+ci (Norma+va Nazionale) ................................................................................ 67
Regimi amministra+vi per la produzione di energia da fon+ rinnovabili (Norma+va Nazionale)
.................................................................................................................................................... 67
Ammissione di un seore o sooseore al regime di agevolazioni per le imprese energivore
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................... 80
Finanziamento di interven+ delle imprese agricole per la realizzazione di buone pra+che
ecologiche nella produzione del biogas (Norma+va Nazionale) ................................................ 80
Impian+ eolici e soglie dimensionali per le valutazioni ambientali (Norma+va Nazionale) ...... 80
Esenzione VIA a impian+ eolici in zone idonee (Norma+va Nazionale) .................................... 81
Finanziamen+ re+ a media e bassa tensione per aumento consumi elerici (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 81
Posizione della UE nel comitato di regolamentazione della Comunità dell’energia (Norma+va
Comunitaria) .............................................................................................................................. 82
Incen+vazione degli impian+ a fonte rinnovabile innova+vi a ridoo impao sul territorio
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................... 82
Inves+mento 3.1 «Produzione idrogeno in aree industriali dismesse» (Norma+va Nazionale) 82
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI ............................................................................................. 83
Intervento agevola+vo «Inves+men+ sostenibili 4.0» (Norma+va Nazionale) .......................... 83
Rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (Norma+va Comunitaria) ............................... 83

Sostenibilità ambientale prodo9 da costruzione (Norma+va Comunitaria) ............................. 83
Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Norma+va Comunitaria) ...... 84
Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile programma di a9vita' per le annualita'
2024/2026 (Norma+va Nazionale)............................................................................................. 85
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE ................................................................................................ 86
Resilienza dei servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 86
Registrazioni inizia+ve ciadini europei (Norma+va Comunitaria) ........................................... 86
Auazione dei regolamen+ rela+vi all'inizia+va dei ciadini europei (Norma+va Comunitaria)
.................................................................................................................................................... 86
MARE – PORTI – EMISSIONI NAVI ................................................................................................. 87
Sversamento materiali di dragaggio e altre +pologie di materiali terrestri per la nuova diga nel
porto di Genova (Norma+va Nazionale) .................................................................................... 87
Accordo quadro rela+vo a indagini ambientali in ambito portuale» per terminal crociere
Venezia (Norma+va Nazionale) .................................................................................................. 87
Nuova norma internazionale sulla perdita di container in mare (Norma+va Internazionale) .. 87
Aliquota imposta ridoa per elericità alle navi (Norma+va Comunitaria) .............................. 88
Ordinanza regolamentazione navi bi-fuel (Norma+va Nazionale) ............................................. 89
Sospeso il progeo dello small scale Gnl di Axpo a Napoli (Norma+va Nazionale) .................. 89
L'Autorità internazionale dei fondali marini - ISA (Norma+va Internazionale) ......................... 90
Is+tuzione Dipar+mento poli+che del Mare (Norma+va Nazionale) ........................................ 90
Piani di ges+one dello spazio mari9mo (Norma+va Nazionale) ............................................... 92
Diga di Genova una norma speciale per sversare i fanghi di dragaggio (Norma+va Nazionale)93
Stato elerificazione banchine nei por+ dai finanziamen+ PNRR: rapporto della Corte dei
Con+ (Norma+va Nazionale) ...................................................................................................... 94
Osservatorio ambientale e socio-economico sui lavori del porto di Livorno (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 95
Fondo per l'incen+vo alla nau+ca da diporto sostenibile (Norma+va Nazionale ...................... 96
Codice internazionale di sicurezza per le navi che u+lizzano gas o altri combus+bili a basso
punto di infiammabilità (Norma+va Internazionale) ................................................................. 96
Bando Autorità por+ Livorno e Spezia/Carrara per mobilità sostenibile (Norma+va Nazionale)
.................................................................................................................................................... 96
Norme italiane su controlli combus+bili mari9mi: Denuncia alla Commissione UE (Norma+va
Nazionale) .................................................................................................................................. 97
Regolamento Fuel EU applicate le deroghe per gli sta+ membri (Norma+va Comunitaria) ... 103
Ges+one dei sedimen+ della laguna di Venezia (Norma+va Nazionale) ................................. 104

Agenzia europea per la sicurezza mari9ma (EMSA): proposta Regolamento (Norma+va
Comunitaria) ............................................................................................................................ 106
Inchieste sugli inciden+ nel seore del trasporto mari9mo (Norma+va Comunitaria) ......... 108
Nuovi cer+fica+ per la sicurezza mari9ma (Norma+va Internazionale) ................................. 112
Proroga concessioni demaniali e dei rappor+ di ges+one per finalità turis+co-ricrea+ve e
spor+ve (Norma+va Nazionale) .............................................................................................. 113
Requisi+ stabilità navi a ro-ro passeggeri (Norma+va Nazionale) ........................................... 114
Regolamento del Codice della nau+ca da diporto (Norma+va Nazionale) .............................. 114
Monitoraggio delle emissioni di gas a effeo serra delle navi offshore (norma+va Comunitaria)
.................................................................................................................................................. 115
MOBILITÀ SOSTENIBILE ............................................................................................................... 116
Interven+ di efficienza energe+ca, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elerici (Norma+va Nazionale) ................................................................................................ 116
Materie prime per la produzione di biocarburan+ e biogas (Norma+va Nazionale) ............... 116
Adeguamento del parco veicolare per autotrasporto merci (Norma+va Nazionale) .............. 117
Contributo per l'installazione di impian+ nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................. 117
Garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (Norma+va Comunitaria)
.................................................................................................................................................. 118
Contributo del trasporto aereo all'obie9vo di riduzione delle emissioni (Norma+va Nazionale)
.................................................................................................................................................. 119
Ricarica bidirezionale dei veicoli elerici e decarbonizzazione sistema elerico (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 120
Avviso per infrastruure di ricarica elerica sulle strade extraurbane (Norma+va Nazionale)
.................................................................................................................................................. 121
Avviso infrastruure di ricarica elerica nei centri urbani (Norma+va Nazionale) ................. 122
Sistema di carica condu9va dei veicoli elerici (Norma+va Nazionale) ................................. 123
Monopa9ni e altri disposi+vi (Norma+va Nazionale) ............................................................. 123
Disciplina pista ciclabili (Norma+va Nazionale) ....................................................................... 127
Risulta+ su emissioni CO2 dei costruori di autoveure e veicoli commerciali leggeri
nuovi (Norma+va Comunitaria) ............................................................................................... 129
E+cheatura ambientale per la s+ma delle prestazioni ambientali dei voli (Norma+va
Comunitaria) ............................................................................................................................ 129
Emissioni in eccesso di CO
2 delle autoveure nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi
(Norma+va Comunitaria) ......................................................................................................... 130
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ................................................................................................... 131
Fascicolo informa+co di Impresa (Norma+va Nazionale) ........................................................ 131

Agenzia europea dell’ambiente — Relazione sui con+ annuali rela+vi all’esercizio 2023
(Norma+va Comunitaria) ......................................................................................................... 132
Auazione PNRR e Ministero dell’Ambiente (Norma+va Nazionale) ...................................... 132
La Corte dei Con+ UE sullo stato della ges+one dei casi di infrazione (Norma+va Comunitaria)
.................................................................................................................................................. 133
RIFIUTI .......................................................................................................................................... 135
Modifiche composizione e disciplina Albo Gestori Ambientali (Norma+va Nazionale) .......... 135
Sversamento materiali di dragaggio e altre +pologie di materiali terrestri per la nuova diga nel
porto di Genova (Norma+va Nazionale) .................................................................................. 135
Misure urgenti in materia di bonifica per i si+ orfani (Norma+va Nazionale) ......................... 142
Procedure bonifiche in caso di inquinamento diffuso (Norma+va Nazionale) ........................ 144
Applicazione dell’onere reale e privilegio speciale nell’inquinamento di acque soerranee
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................. 145
Prescrizioni ai fini di a9vità di bonifica nell’ambito del rilascio dell’AIA (Norma+va Nazionale)
.................................................................................................................................................. 146
Corte dei Con+ su Fondo per la Bonifica e Messa in Sicurezza dei Si+ di Interesse Nazionale
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................. 147
Soglie dimensionali terreno per la procedura di bonifica semplificata (Norma+va Nazionale)
.................................................................................................................................................. 147
Norme per auazione del piano d'azione per la riqualificazione dei si+ orfani (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 148
Proroga+ termini riperimetrazione dei si+ di bonifica di interesse nazionale (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 148
Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiu+ iner+ da costruzione e demolizione (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 149
Incenerimento rifiu+ speciali e operazioni di recupero (Norma+va Nazionale) ...................... 150
Organi per istruoria decre+ su criteri di cessazione qualifica rifiuto (Norma+va Nazionale)151
Ripar+zioni cos+ dei produori e u+lizzatori rifiu+ da imballaggi (Norma+va Nazionale) ..... 151
Riciclaggio della plas+ca e di altri materiali non compa+bili nelle acque marine e interne
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................. 152
Recupero di materie prime cri+che dai rifiu+ di apparecchiature eleriche ed eleroniche
(Norma+va Nazionale) ............................................................................................................. 153
Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature eleriche ed
eleroniche (Norma+va Nazionale) ......................................................................................... 155
Spedizioni di rifiu+ elerici ed eleronici (Norma+va Comunitaria) ....................................... 156
Applicazione al sistema rifiu+ del sistema tutele nelle controversie dei clien+ e uten+ dei
seori regola+ (Norma+va Nazionale) ..................................................................................... 156

Schema +po di bando di gara per l’affidamento del servizio di ges+one integrata dei rifiu+
urbani (Norma+va Nazionale) .................................................................................................. 157
Deposito temporaneo ex ar+colo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiu+ derivan+ da a9vità
ar+gianali (Norma+va Nazionale) ............................................................................................ 157
Interoperabilità RENTRI (Norma+va Nazionale) ...................................................................... 158
RENTRI: pubblica+ i modelli di registro e FIR (Norma+va Nazionale)...................................... 158
Modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico (Norma+va Nazionale) .......... 159
Sogge9 delega+ nel RENTRI (Norma+va Nazionale) ............................................................... 159
Vademecum digitale per imprese e associazioni (Norma+va Nazionale) ................................ 159
Modalità opera+ve del Rentri: decre+ aua+vi (Norma+va Nazionale) ................................. 160
Obblighi comunicazioni da+ tariffe ges+one rifiu+ urbani (Norma+va Nazionale) ................. 161
Rapporto tra disciplina terre e rocce di scavo e bonifica aree a des+nazione agricola e
allevamen+ (Norma+va Nazionale) ......................................................................................... 161
Valori limite emissioni rifiu+ in discarica (Norma+va Nazionale) ............................................ 161
Criteri di ammissibilità rifiu+ in soocategorie di discariche (Norma+ve Nazionali) .............. 162
Ges+one residui da a9vità estra9ve (Norma+va Nazionale) ................................................. 162
RUMORE ...................................................................................................................................... 163
Conformità macchine di lavoro all’aperto anche per le emissioni acus+che (Norma+va
Comunitaria) ............................................................................................................................ 163
SOSTANZE PERICOLOSE ............................................................................................................... 164
Applicazione Regolamento Reach (Documentazione Comunitaria) ........................................ 164
Posizione UE alla 58
a
sessione del comitato di esper+ per il trasporto di merci
pericolose (Norma+va Comunitaria) ........................................................................................ 164
Trasporto interno di merci pericolose deroghe nazionali (Norma+va Comunitaria) ............... 164
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivan+ da un'esposizione ad agen+ cancerogeni o
mutageni (Norma+va Nazionale) ............................................................................................. 165
Accordo rela+vo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e vie
navigabili interne (ADN) (Norma+va Comunitaria) .................................................................. 165
Iscrizione di pes+cidi e sostanze chimiche industriali (Norma+va Comunitaria) .................... 165
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA ................................................................................................. 166
Censimento e il monitoraggio degli interven+ in materia di difesa del suolo (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 166
Interven+ prioritari per l’inserimento nel Piano degli interven+ di mi+gazione del rischio
idrogeologico (Norma+va Nazionale) ...................................................................................... 166
Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio
italiano (Norma+va Nazionale) ................................................................................................ 167
Rinvio applicazione del Regolamento UE contro la deforestazione (Norma+va Comunitaria) 168

Sistema di informazione del Regolamento sulla deforestazione (Norma+va Comunitaria ..... 171
Comunicazione sul Regolamento sulla deforestazione nel quadro della cooperazione
internazionale (Norma+va Comunitaria) ................................................................................. 171
Comunicazione sui prodo9 a deforestazione zero (Norma+va Comunitaria) ........................ 171
URBANISTICA ............................................................................................................................... 172
Disposizioni urgen+ in materia di interven+ di rigenerazione urbana (Norma+va Nazionale)172
VIA-VAS ........................................................................................................................................ 173
Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data center (Norma+va Nazionale)
.................................................................................................................................................. 173
VIA Fotovoltaico a terra (Norma+va Nazionale) ...................................................................... 174
Applicazione criteri statali per la verifica di assoggeabilità a VIA (Norma+va Nazionale) .... 174
Presentazione on-line delle istanze di Valutazione ambientale (Norma+va Nazionale) ......... 175
Limitazione applicabilità della verifica di assoggeabilità a VIA per fon+ rinnovabili (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 176
Nuove norme di accelerazione delle procedure di VIA per impian+ defini+ strategici ........... 177
VIA e disponibilità terreni per impian+ fotovoltaici, per biomentano biogas (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 186
Esenzione VIA a impian+ eolici in zone idonee (Norma+va Nazionale) .................................. 186
VIGILANZA AMBIENTALE ............................................................................................................. 187
Funzioni Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Norma+va Nazionale) ... 187
Es+nzione delle contravvenzioni ambientali e somme da pagare (Norma+va Nazionale)...... 187
Sos+tuzione convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente araverso il dirio
penale (Norma+va Comunitaria e Internazionale) .................................................................. 188
Linee Guida per la procedura di es+nzione delle contravvenzioni ambientali (Norma+va
Nazionale) ................................................................................................................................ 188
Disciplina personale ispe9vo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente –
SNPA (Norma+va Nazionale) .................................................................................................... 188

ACQUE TUTELA GESTIONE
Definizione di acque affinate (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 3 del Decreto Legge 153/2024 conver+to nella legge 191/2024 introduce all’ar+colo 74
del DLgs 152/2006 la definizione di acque affinate definite come quelle: “oltre alle acque reflue
°rdmiob2oa°2odPP0dr4a P o–3oD°me ocL3obiPooriE PdNento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domes4aCioio2mb°Ber2dP2oerdudeioa ml rNiNimeio
all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e so&oposte a ulteriore tra&amento in un
2ND2dme ob2odGmdNime 3oa NDd42PNimeioa mooPdom rNd4ndoi°r °m2edr2d”.
Una definizione ripresa dal Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 (
2
) per il quale le
acque affinate sono le acque reflue urbane che sono state traate conformemente ai requisi+ di
cui alla dire9va 91/271/CEE (
3
) e sono state sooposte a ulteriore traamento in un impianto di
affinamento conformemente all’allegato I, sezione 2.
Per impianto di affinamento si intende un impianto di traamento delle acque reflue urbane o
altra struura che effeua un ulteriore traamento delle acque reflue urbane conformemente alle
prescrizioni della dire9va 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato
nell’allegato I, sezione 1.
Sul riu+lizzo di acque reflue affinate Ispra ha organizzato nel 2023 una giornata di studio (
4
).
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

Condizioni per non violare le norme sulla tutela dei corpi idrici in caso di even*
naturali (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 3 del Decreto Legge 153/2024 conver+to nella legge 191/2024 modifica l’ar+colo 77 del
Decreto Legisla+vo 152/2006 stabilendo che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento
temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore
eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o
conseguente a inciden+ ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguen+
condizioni:
a) che siano adoate tue le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di
qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obie9vi di cui all'ar+colo 76
ed al presente ar+colo in altri corpi idrici non interessa+ alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui de9 even+ possano essere
dichiara+ ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adoando gli indicatori appropria+;
c) che siano previste ed adoate misure idonee a non compromeere il ripris+no della qualità del
corpo idrico una volta conclusisi gli even+ in ques+one;
d) che gli effe9 degli even+ eccezionali o imprevedibili siano soopos+ a un riesame annuale e,
con riserva dei mo+vi di cui all'ar+colo 76, comma 4, leera a), venga fao tuo il possibile per
ripris+nare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fa9bile, lo stato precedente tali
even+;

2
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741&from=IT#d1e640-32-1
3
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=IT
4
hps://www.sintai.isprambiente.it/public/riu+lizzo/documen+.xhtml?faces-redirect=true#

e) che una sintesi degli effe9 degli even+ e delle misure adoate o da adoare sia inserita nel
successivo aggiornamento del Piano di tutela.

Inoltre, il nuovo Decreto legge stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non violano e disposizioni della presente parte terza nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque soerranee, del buono stato ecologico
delle acque superficiali o, ove per+nente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di
impedire il deterioramento, anche temporaneo del corpo idrico superficiale e soerraneo sono
dovu+ a nuove modifiche delle caraeris+che fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici soerranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento, anche temporaneo, da uno stato elevato ad un buono
stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove a9vità sostenibili di sviluppo umano.

Il precedente periodo secondo le modifiche introdoe dal nuovo Decreto legge si applica purché
ricorra ciascuna delle seguen+ condizioni:
a) siano state avviate le misure possibile per mi+gare l'impao nega+vo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli ar+coli 117 (piani di ges+one e
registro aree protee-
5
) e 121 (piani regionali di tutela delle acque sugli obie9vi defini+ dalle
Autorità di Bacino) le mo+vazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obie9vi di tutela siano
rivis+ ogni sei anni;
c) le mo+vazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla leera b) del precedente periodo
siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultan+ dal
conseguimento degli obie9vi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significa+vi e gli
obie9vi di qualità per specifica des+nazione per i corpi idrici, siano inferiori rispeo ai vantaggi
derivan+ dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della
sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
d) per mo+vi di fa9bilità tecnica o di cos+ sproporziona+, i vantaggi derivan+ dalle modifiche o
dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere consegui+ con altri mezzi che garan+scono
soluzioni ambientali migliori.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempes+vamente le misure
adoate ai sensi dei periodi preceden+ introdo9 dal nuovo Decreto Legge.

TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

5
L’ar+colo 6 della Dire9va quadro 2000/60/CE, al comma 1, stabilisce che “Gli Sta+ membri provvedono all'is+tuzione
di uno o più registri di tue le aree di ciascun distreo idrografico alle quali è stata aribuita una protezione speciale in
base alla specifica norma+va comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e soerranee ivi contenute o di
conservarne gli habitat e le specie presen+ che dipendono direamente dall'ambiente acqua+co”.
Secondo quanto specificato dal comma 2 dello stesso ar+colo 6 e dall’allegato IV della Dire9va il registro o i registri
contengono i corpi idrici iden+fica+ per: - l’estrazione di acque per consumo umano - la protezione di specie
acqua+che significa+ve dal punto di vista economico - scopi ricrea+vi (es. acque di balneazione) - la sensibilità ai
nutrien+ (zone vulnerabili e aree sensibili) - la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o
migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione.

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato (Norma*va
Nazionale)
Con Deliberazione 10 seembre 2024 358/2024/r/idr ARERA ha avviato il procedimento per la
determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione
dell’autorità 639/2023/r/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elemen+ conosci+vi rela+vi ai
casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario.
In par+colare, icriteri di calcolo dei cos+ ammessi in tariffa sono defini+ da ARERA nelle proprie
deliberazioni di approvazione dei metodi tariffari (MTI-Metodo Tariffario Idrico). ATERSIR applica i
criteri così defini+ e calcola l’en+tà delle componen+ di costo ammesse in tariffa, che determinano
il cosiddeo VRG – Vincolo dei Ricavi del Gestore. Il VRG, nel rispeo del principio di recupero
integrale dei cos+, rappresenta quindi il valore complessivo dei ricavi aesi a cui il Gestore ha
dirio per coprire i cos+ sostenu+ e le risorse impiegate per l’erogazione del servizio. Per realizzare
il VRG la metodologia tariffaria prevede la definizione del mol+plicatore tariffario teta, ossia quel
coefficiente che rappresenta la variazione percentuale (posi+va o nega+va) che si deve applicare
alle tariffe dell’anno base (aualmente il 2019), per garan+re al gestore di incassare
esclusivamente i ricavi necessari a recuperare i cos+ ammessi a copertura tariffaria. L’eventuale
incremento tariffario, inoltre, è soggeo ad un limite massimo annuale (il cosiddeo price cap),
oltre il quale le tariffe non possono aumentare ai fini di garan+rne la sostenibilità sociale (oggi
l’incremento massimo consen+to è il 8,5%).

La delibera 10 seembre 2024 358/2024/r/idr avvia il procedimento per la determinazione
d'ufficio del mol+plicatore tariffario per le ges+oni che ricadono nelle casis+che specificate al
comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR (
6
), conferendo mandato al Direore della
Direzione Tariffe e Corrispe9vi Ambientali, affinché proceda alla diffida dei sogge9 che ricadono
nelle casis+che in parola. Le casis+che del sopra citato comma 5.8 della delibera 639/2023 sono le
seguen+:
a) il gestore non fornisca, in tuo o in parte, i da+ richies+, nel formato indicato dall’Autorità;
b) il gestore non fornisca, in tuo o in parte, le fon+ contabili obbligatorie che cer+ficano gli
elemen+ di costo e inves+mento indica+;
c) il gestore non fornisca la modulis+ca richiesta, o la fornisca non corredata dalla sooscrizione
del legale rappresentante;
d) risul+ che il gestore ha indicato elemen+ di costo o di inves+mento superiori a quelli indica+
nelle fon+ contabili obbligatorie; e in ogni caso laddove non si disponga degli a9, dei da+ e delle
informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa è determinata d’ufficio ponendo il
mol+plicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casis+che.
In tali casi, la tariffa calcolata in base all’Allegato A alla presente deliberazione, produce effe9 a
par+re dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della
medesima ritenute conformi alle disposizioni vigen+ da parte dell’Autorità.
TESTO DELIBERA 358/2024:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/358-2024-R-idr.pdf

6
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/23/639-23.pdf

Disciplina della res*tuzione delle acque provenien* dagli impian* di
potabilizzazione (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente sul tema in oggeo risponde ad un interpello cominciando a citare
L’art. 114, comma 1, d.lgs. 152/2006 che recita: “le regioni, previo parere del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adoano apposita disciplina in materia di
res+tuzione delle acque u+lizzate per la produzione idroelerica, per scopi irrigui e in impian+ di
potabilizzazione, nonché delle acque derivan+ da sondaggi o perforazioni diversi da quelli rela+vi
alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garan+re il mantenimento o il raggiungimento
degli obie9vi di qualità di cui al +tolo II della parte terza del presente decreto”.
TESTO RISPOSTA INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/USSRI/risposta
_prot_n_178127_del_1-10-2024.pdf


Acque reflue e trasporto in autobo: (Norma*va Nazionale)
In sintesi, ecco la risposta del Ministero Ambiente ad interpello:
1.nel caso di riu+lizzo delle acque reflue affinate a fini irrigui in agricoltura, il trasporto mediante
autobo9 dal luogo di produzione (impianto di affinamento) al luogo di u+lizzo non appare escluso
ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 e dell’art. 7 d.l. n. 39/2023, conver+to, con modificazioni
dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68 e ss.mm.ii. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste in
via ordinaria dalle per+nen+ discipline di seore per l’autotrasporto di acqua, oltre a quelle in
materia di riu+lizzo. Resta ferma, inoltre, l’applicazione di tue le disposizioni previste in materia di
ges+one del rischio ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 e del d.l. n. 39/2023, conver+to, con
modificazioni dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68 e ss.mm.ii. In par+colare, è necessario che il
trasporto e (ove sia svolto dal medesimo soggeo) l’u+lizzo finale siano effeua+, previo rilascio
delle autorizzazioni o permessi di cui alla citata norma+va, sulla base di quanto previsto dal piano
di ges+one dei rischi elaborato dal gestore dell’impianto, se del caso coinvolgendo il trasportatore
e l’u+lizzatore finale. Per quanto a9ene al riu+lizzo dell’acqua a fini diversi dai fini irrigui in
agricoltura (industriale, civile), trova applicazione la disciplina di cui al d.m. n. 185/2003, adoato
ai sensi dell’art. 6, legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall’art. 26, comma 2, d.lgs. 11
maggio 1999, n. 152, in base al quale il trasporto delle acque affinate mediante autobo9 dal luogo
di produzione al luogo di u+lizzo non è invece previsto.
2. con riferimento al riu+lizzo delle acque reflue affinate a fini irrigui in agricoltura, nella misura in
cui l’acqua affinata non è un rifiuto, non sono necessari documen+ diversi dagli ordinari documen+
di trasporto o da quelli previs+ dalle per+nen+ discipline di seore.

TESTO RISPOSTA COMPLETA:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/USSRI/risposta
_prot_n_179614_del_3-10-2024.pdf

Fase sperimentale per la determinazione dell’indicatore “m0-resilienza idrica”
(Norma*va Nazionale)
L'indicatore "M0-Resilienza idrica" è un nuovo macro-indicatore che monitora quanto il sistema di
ges+one idrica è in grado di prevedere e soddisfare le esigenze di acqua in un determinato
territorio, considerando anche gli effe9 dei cambiamen+ clima+ci.
Questo indicatore determinerà la classe di appartenenza del gestore, che iden+fica situazioni di
cri+cità di approvvigionamento, a cui sono associa+ degli obie9vi di mantenimento o
miglioramento annuali della disponibilità idrica, da perseguirsi tramite l’aumento dei volumi in
concessione, ma anche tramite la partecipazione a quote di concessioni di terzi, o la valorizzazione
posi+va del riuso o la realizzazione di re+ duali (
7
).

Il documento di Arera per la consultazione 474/2024/r/idr ha presentato gli orientamen+
dell’Autorità in merito alle modalità di calcolo dell’indicatore M0b di Resilienza idrica a livello
sovraordinato, a valle delle interlocuzioni con i diversi stakeholder, al fine di promuovere specifici
interven+ che risul+no necessari per fronteggiare le nuove sfide riconducibili al Climate Change.
TESTO DOCUMENTO 474/2024:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/474-2024-R-idr.pdf

Tra?amento delle acque reflue urbane (Norma*va Comunitaria)
Dire9va (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024,
concernente il traamento delle acque reflue urbane.
La Dire9va stabilisce norme sulla raccolta, sul traamento e sullo scarico delle acque reflue
urbane, allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana, in conformità all’approccio One
Health, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effeo serra a livelli sostenibili,
migliorando i bilanci energe+ci delle a9vità di raccolta e traamento di tali acque e contribuendo
alla transizione verso un’economia circolare. Essa stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi
igienico-sanitari per tu9, sulla trasparenza del seore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza
periodica di parametri rilevan+ per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’auazione
del principio «chi inquina paga».

RETI FOGNARIE E CALCOLO DEL CARICO DI UN AGGLOMERATO (ARTICOLO 3)
1. Gli Sta+ membri provvedono affinché tu9 gli agglomera+ con 2 000 a.e. (abitan+ equivalen+-
8
)
o più rispe9no le prescrizioni seguen+:
a) sono provvis+ di re+ fognarie;
b) tue le loro fon+ di acque reflue domes+che (
9
) sono collegate alla rete fognaria.

7
Una rete duale prevede di differenziare le re+ di distribuzione delle acque all’interno di
un’abitazione, cioè di riservare un sistema di tubature per u+lizzare le acque meteoriche (cioè
piovane) e grigie (provenien+ dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici) per usi
compa+bili, al fine di risparmiare le risorse idriche per usi esclusivamente potabili e di igiene
personale.
8
«1 abitante equivalente» o «(1 a.e.)» il carico organico biodegradabile al giorno, avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD
5) di 60 g di ossigeno al giorno;
9
acque reflue domes+che, miscuglio di acque reflue domes+che e non, miscuglio di acque reflue domes+che e
deflusso urbano (inteso come precipitazione in agglomera+, raccolta in re+ fognarie miste o separate), miscuglio di
acque reflue domes+che, non domes+che e deflusso urbano

Gli Sta+ membri provvedono affinché gli agglomera+ con un numero di a.e. di 1 000 o più ma
inferiore a 2 000 rispe9no le prescrizioni del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2035.2. Gli Sta+
membri provvedono affinché gli agglomera+ con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore
a 2 000 rispe9no le prescrizioni del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2035.
Sono previste deroghe temporali secondo i paragrafi 2 e 3 dell’ar+colo 3 (
10
).
Le re+ fognarie soddisfano i requisi+ per+nen+ dell’allegato I, parte A (
11
).

DEROGHE CON SISTEMI INDIVIDUALI (ARTICOLO 4)
Gli Sta+ membri possono derogare all’ar+colo 3, solo se la realizzazione di una rete fognaria o il
collegamento a essa non sono gius+fica+ perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista
ambientale o della salute umana, non sarebbero tecnicamente fa9bili o comporterebbero cos+
eccessivi. Se derogano all’ar+colo 3, gli Sta+ membri provvedono affinché negli agglomera+ con
1 000 a.e. o più, o in parte di essi, siano usa+ sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e, se
del caso, il traamento delle acque reflue urbane.

PIANI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE (ARTICOLO 5)
Entro il 31 dicembre 2033 gli Sta+ membri provvedono affinché per le aree di drenaggio degli
agglomera+ con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di ges+one delle acque reflue
urbane.

ELENCO AGGLOMERATI A FINALITÀ CLIMATICHE E STAGIONALI (ARTICOLO 5)
Entro sei mesi dopo il primo aggiornamento del piano di ges+one dei bacini idrografici prodoo
a norma dell’ar+colo 13, paragrafo 7, della dire9va 2000/60/CE dopo il 1
o
gennaio 2025 ma non
oltre il 22 giugno 2028, gli Sta+ membri redigono un elenco degli agglomera+ con un numero di
a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considera+ i da+ storici, la modellizzazione e le
proiezioni clima+che allo stato dell’arte, comprese le variazioni stagionali, nonché le pressioni
antropogeniche e la valutazione degli impa9 effeuata nel quadro del piano di ges+one dei bacini
idrografici, si applica una o più delle condizioni elencate dal paragrafo 2 dell’ar+colo 5 (
12
).

TRATTAMENTO SECONDARIO (ARTICOLO 6)
Gli Sta+ membri provvedono affinché gli scarichi provenien+ da impian+ di traamento delle
acque reflue urbane che traano acque reflue di agglomera+ di 2 000 a.e. o più soddisfino, prima
dello scarico nei corpi idrici receori, i requisi+ per+nen+ per il traamento secondario inteso
come traamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il
traamento biologico con sedimentazione secondaria o un altro processo che riduce la materia
organica biodegradabile proveniente dalle acque reflue urbane.
Per i requisi+ tecnici del traamento secondario vedi allegato I (
13
) parte B in conformità dei
metodi di monitoraggio e valutazione dei risulta+ stabili+ nell’allegato I, parte C.
Per gli agglomera+ che scaricano acque reflue urbane in aree meno sensibili (
14
) di cui all’ar+colo 6,
paragrafo 1, della dire9va 91/271/CEE al 1
o
gennaio 2025, gli obblighi di cui sopra, si applicano
a par+re dal 31 dicembre 2037


10
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#art_3
11
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#anx_I
12
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#art_5
13
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#anx_I
14
Vedi criteri stabili+ nell'allegato II della Dire9va 91/271

Per gli agglomera+ con un numero di a.e. di 2 000 o più ma inferiore a 10 000 che scaricano in
acque cos+ere (
15
) quali definite dalla dire9va 2000/60/CE (
16
) e che applicano un traamento
appropriato conformemente all’ar+colo 7 della Dire9va 91/271/CEE (
17
) al 1
o
gennaio 2025,
l’obbligo di cui al primo comma non si applica fino al 31 dicembre 2037.

Entro il 31 dicembre 2035, gli Sta+ membri provvedono affinché gli scarichi provenien+ da impian+
di traamento delle acque reflue urbane che traano acque reflue urbane di agglomera+ con un
numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici
receori, i requisi+ per+nen+ per il traamento secondario di cui all’allegato I (
18
), parte B
e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risulta+ stabili+
nell’allegato I, parte C. Faa salva la possibilità di u+lizzare metodi alterna+vi di cui all’allegato I,
parte C, punto 1, il numero massimo consen+to di campioni non conformi ai valori parametrici di
cui all’allegato I, parte B, tabella 1, figura nell’allegato I, parte C, tabella 4.
Sono previste deroghe secondo i commi 2,3 e 4 del paragrafo 3 ar+colo 6.


TRATTAMENTO MENO SPINTO (ARTICOLO 6 PARAGRAFO 4)
Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere soopos+ a un traamento meno spinto di
quello previsto ai paragrafi 1 e 3 fino al 31 dicembre 2045, se sono scarica+ in:
Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere soopos+ a un traamento meno spinto di
quello previsto ai paragrafi 1 e 3 fino al 31 dicembre 2045, se sono scarica+ in:
a) acque situate in regioni d’alta montagna, ossia superiore a un’al+tudine di 1 500 m, dove, a
causa delle basse temperature, è difficile effeuare un traamento biologico efficace;
b) acque marine profonde, ove tali scarichi di acque reflue urbane provengano da agglomera+ con
meno di 150 000 a.e. situa+ in regioni ultraperiferiche meno popolate ai sensi dell’ar+colo 349
TFUE (
19
), dove la topografia e la geografia del territorio rendono difficile l’applicazione di un
traamento biologico efficace; o
c) acque provenien+ da piccoli agglomera+ con un numero di a.e. compreso di 1 000 o più ma
inferiore a 2 000, situate in regioni con clima freddo in cui è difficile applicare un traamento
biologico efficace date le basse temperature se la temperatura media trimestrale dell’acqua ai
pun+ di ingresso è inferiore a 6 oC.


TRATTAMENTI TERZIARI E QUATERNARI (ARTICOLI 7 e 8)
Sono previste norme par+colari per il:

15
le acque superficiali situate all'interno rispeo a una rea immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nau+co
sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione
16
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120&qid=1736586984622
17
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271
18
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#anx_I
19
Tenuto conto della situazione socioeconomica struurale della Guadalupa, della Guyana francese, della Mar+nica,
della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Mar+n, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro
grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridoa, dalla topo grafia e dal clima difficili, dalla dipendenza
economica da alcuni prodo9, faori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio,
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adoa misure specifiche volte, in
par+colare, a stabilire le condizioni di applicazione dei traa+ a tali regioni, ivi comprese poli+che comuni. Allorché
adoa le misure specifiche in ques+one secondo una procedura legisla+va speciale, il Consiglio delibera altresì su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

traamento terziario: traamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce
l’azoto o il fosforo, o entrambi, ivi presen+;
traamento quaternario: traamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce
un ampio spero di microinquinan+ ivi presen+.


RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (ARTICOLO 9)
Gli Sta+ membri adoano misure tese a garan+re che entro il 31 dicembre 2028 i produori che
immeono sul mercato i prodo9 elenca+ nell’allegato III (
20
) si assumano la responsabilità estesa
del produore.
I paragrafi successivi al primo dell’ar+colo 9 definiscono gli obblighi dei produori.

NEUTRALITÀ ENERGETICA (ARTICOLO 11)
Gli Sta+ membri provvedono affinché ogni quaro anni siano svol+ audit energe+ci (
21
), quali
defini+ all’ar+colo 2, punto 32), della dire9va (UE) 2023/1791 (
22
), degli impian+ di traamento
delle acque reflue urbane e delle re+ fognarie in funzione. Gli audit individuano tra l’altro le
possibilità di misure efficaci soo il profilo dei cos+ per ridurre l’uso di energia e intensificare
l’u+lizzo e la produzione di energia rinnovabile, con par+colare aenzione all’individuazione e allo
sfruamento del potenziale di produzione di biogas o di recupero e uso del calore di scarto, in loco
o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, riducendo al contempo le emissioni
di gas a effeo serra.
I primi audit energe+ci sono predispos+:
a) entro il 31 dicembre 2028 per gli impian+ di traamento delle acque reflue urbane che traano
un carico di 100 000 a.e. o più e le re+ fognarie ad essi collegate;
b) entro il 31 dicembre 2032 per gli impian+ di traamento delle acque reflue urbane che traano
un carico di a.e. di 10 000 o più ma inferiore a 100 000 e le re+ fognarie ad essi collegate.

Il paragrafo 2 dell’ar+colo 11 (
23
) stabilisce soglie di generazione elerica da fon+ rinnovabili per gli
impian+ di traamento.

L’energia rinnovabile generata da parte o per conto dei proprietari o dei gestori dell’impianto di
traamento delle acque reflue urbane non può comprendere l’acquisto di energia rinnovabile.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE NON DOMESTICHE (ARTICOLO 14)
Gli Sta+ membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue non domes+che in re+ fognarie
e impian+ di traamento delle acque reflue urbane siano subordina+ a regolamentazioni
o autorizzazioni specifiche, o a entrambi, preven+ve da parte dell’autorità competente
o dell’organismo abilitato.



20
Medicinali per uso umano che rientrano nell’ambito di applicazione della dire9va 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio - Prodo9 cosme+ci che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
21
una procedura sistema+ca volta ad acquisire un'adeguata conoscenza delle caraeris+che del consumo energe+co
di un edificio o di un gruppo di edifici, di un'a9vità o di un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o
priva+, al fine di individuare e quan+ficare i risparmi energe+ci che possono essere consegui+ in modo efficiente soo
il profilo dei cos+, di determinare il potenziale di u+lizzo o produzione reddi+zi di energia rinnovabile e di risulta+;
22
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02023L1791-20230920&qid=1736588182271
23
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#art_11

RIUTILIZZO DELL’ACQUA E SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE (ARTICOLO 15)
Gli Sta+ membri promuovono sistema+camente il riu+lizzo delle acque reflue traate da tu9 gli
impian+ di traamento delle acque reflue urbane, se opportuno, specialmente nelle zone soggee
a stress idrico e per tu9 gli scopi appropria+. Il potenziale di riu+lizzo delle acque reflue traate è
valutato in modo tale da tenere conto dei piani di ges+one dei bacini idrografici is+tui+ a norma
della dire9va quadro sulle acque 2000/60/CE («piani di ges+one dei bacini idrografici»)
e delle decisioni degli Sta+ membri a norma dell’ar+colo 2 (
24
),
paragrafo 2,del Regolamento (UE) 2020/741 (
25
). Gli Sta+ membri provvedono affinché, quando le
acque reflue urbane traate sono riu+lizzate o quando ne è previsto il riu+lizzo, ciò non
compromea il flusso ecologico nei corpi idrici receori e non vi siano effe9 nega+vi per
l’ambiente o la salute umana. Le acque reflue traate riu+lizzate per l’irrigazione agricola sono
conformi ai requisi+ del regolamento (UE) 2020/741. Qualora a livello degli Sta+ membri siano
disponibili strategie sulla resilienza idrica, nell’ambito di tali strategie è considerata la possibilità di
misure volte a promuovere il riu+lizzo delle acque reflue traate e il riu+lizzo.

SORVEGLIANZA DELLE ACQUE REFLUE URBANE (ARTICOLO 17)
Gli Sta+ membri is+tuiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento tra le autorità
competen+ per la salute pubblica e quelle competen+ per il traamento delle acque reflue urbane
per prevenzione contro varie +pologie di virus elencate nell’ar+colo

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO (ARTICOLO 18)
Entro il 31 dicembre 2027 gli Sta+ membri iden+ficano e valutano i rischi per l’ambiente e per la
salute umana associate agli scarichi di acque reflue urbane, tenendo conto delle fluuazioni
stagionali e degli even+ estremi e almeno i rischi connessi a quanto segue:
a) qualità dei corpi idrici u+lizza+ per la captazione di acque des+nate al consumo umano, come
definite all’ar+colo 2, punto 1) (
26
), della Dire9va (UE) 2020/2184 (
27
);
b) qualità delle acque di balneazione che rientrano nell’ambito di applicazione della Dire9va
2006/7/CE (
28
);
c) qualità dei corpi idrici in cui si svolgono a9vità di acquacoltura, come definita all’ar+colo 4,
punto 25) (
29
), del Regolamento (UE) n. 1380/2013 (
30
);

24
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741#art_2
25
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741#art_2
26
per «acque des+nate al consumo umano» si intendono:
a) tue le acque traate o non traate, des+nate a uso potabile, culinario o per la preparazione di
cibi o per altri usi domes+ci in locali sia pubblici sia priva+, a prescindere dalla loro origine, siano
esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bo9glie o contenitori,
comprese le acque di sorgente;
b) tue le acque u+lizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il traamento, la
conservazione o l’immissione sul mercato di prodo9 o sostanze des+nate al consumo umano;
27
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2184
28
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0007
29
"acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad
aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono
di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

30
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1380#d1e704-22-1

d) stato del corpo idrico soerraneo riceore quale definito all’ar+colo 2, punto 19) (
31
), della
Dire9va 2000/60/CE (
32
) e tu9 gli altri obie9vi ambientali di cui all’ar+colo 4 della stessa dire9va
per i corpi idrici soerranei receori;
e) stato dell’ambiente marino quale definito all’ar+colo 3, punto 5) (
33
), della Dire9va 2008/56/CE
(
34
);
f) stato del corpo idrico superficiale riceore quale definito all’ar+colo 2, punto 17) (
35
), della
dire9va 2000/60/CE e tu9 gli altri obie9vi ambientali di cui all’ar+colo 4 della stessa dire9va per
i corpi idrici superficiali receori.

Laddove siano sta+ iden+fica+ dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Sta+ membri adoano
le opportune misure per farvi fronte come elencate nel paragrafo 2 dell’ar+colo 18 (
36
)

FANGHI E RECUPERO DI RISORSE (ARTICOLO 20)
Gli Sta+ membri incoraggiano il recupero delle risorse di valore e adoano le misure necessarie
a garan+re che la ges+one dei fanghi (
37
) rispe9 la gerarchia dei rifiu+ di cui all’ar+colo 4 (
38
) della
dire9va 2008/98/CE (
39
). Tale ges+one dei fanghi:
a) massimizza la prevenzione;
b) prepara al riu+lizzo, al riciclaggio e ad altri +pi di recupero delle risorse, in par+colare del fosforo
e dell’azoto, tenendo conto delle opzioni di valorizzazione nazionali o locali; e
c)riduce al minimo l’impao nega+vo sull’ambiente e sulla salute umana.

31
«stato delle acque sotterranee» : espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato
dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

32

hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&qid=1736590250835#tocId4
33
«buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la
diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puli+, sani e produ9vi nelle proprie
condizioni intrinseche e l’u+lizzo dell’ambiente marino resta ad un livello sostenibile,
salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le a9vità delle generazioni presen+ e future,
vale a dire:
la struura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l’ambiente marino, assieme
ai faori fisiografici, geografici, geologici e clima+ci, consentono a de9 ecosistemi di funzionare
pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all’a9vità
umana. Le specie e gli habitat marini sono prote9, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta
all’a9vità umana e le diverse componen+ biologiche funzionano in modo equilibrato;
b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà
derivan+ dalle a9vità umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra
descrio. Gli appor+ antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell’ambiente
marino non causano effe9 inquinan+.
34
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0056#d1e565-19-1
35
«stato delle acque superficiali» : espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal
valore più basso del suo stato ecologico e chimico;
36
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#art_18
37
residuo organico e inorganico derivante dal traamento delle acque reflue urbane da un impianto di traamento
delle acque reflue urbane, esclusi sabbia, grasso, altri detri+ e altri scar+ di grigliatura e residui della fase di
pretraamento;
38
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0098-
20240218&qid=1736591679845#art_4
39
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0098-
20240218&qid=1736591679845#cpt_I

CONTROLLI (ARTICOLO 21)
L’ar+colo (
40
) definisce un sistema dei controlli ar+colato per agglomera+.

PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (ARTICOLO 23)
Entro il 1
o
gennaio 2028 gli Sta+ membri elaborano un programma nazionale di auazione della
presente dire9va. Programma i cui contenu+ sono elenca+ nel comma 2 del paragrafo 1
dell’ar+colo 23 (
41
).

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO (ARTICOLO 24)
Gli Sta+ membri provvedono affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo
facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate, facilmente accessibili e aggiornate
sulla raccolta e sul traamento delle acque reflue urbane per ogni agglomerato con oltre 1 000 a.e.
o per ogni area amministra+va per+nente. Le informazioni comprendono almeno i da+ elenca+
nell’allegato VI (
42
). Le informazioni suddee sono fornite con altri mezzi su richiesta mo+vata.

INDENNIZZO (ARTICOLO 26)
Gli Sta+ membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di
una violazione delle misure nazionali adoate ai sensi della presente dire9va, le persone
interessate abbiano il dirio di chiedere e oenere un indennizzo per tale danno dalle persone
fisiche o giuridiche conformemente alle norme nazionali.
Gli Sta+ membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni
non governa+ve che promuovono la protezione dell’ambiente o della salute umana, e che
soddisfano i requisi+ previs+ dal dirio nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone
interessate. Gli Sta+ membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato
un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone interessate sia
delle organizzazioni non governa+ve.

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ARTICOLO 32)
La Dire9va 91/271/CEE, come modificata dagli a9 di cui all’allegato VII (
43
), parte A, della presente
dire9va, è abrogata a decorrere dal 1
o
agosto 2027, fa9 salvi gli obblighi degli Sta+ membri rela+vi
ai termini di recepimento nel dirio interno delle dire9ve di cui all’allegato VII, parte B.

RECEPIMENTO (ARTICOLO 33)
Gli Sta+ membri meono in vigore le disposizioni legisla+ve, regolamentari e amministra+ve
necessarie per conformarsi agli ar+coli da 2 a 11 e da 14 a 26 e agli allega+ I, III, V e VI entro
il 31 luglio 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adoate dagli Sta+ membri contengono un riferimento alla presente dire9va
o sono corredate di tale riferimento all’ao della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì
l’indicazione che, nelle disposizioni legisla+ve, regolamentari e amministra+ve in vigore,
i riferimen+ alla dire9va abrogata dalla presente dire9va si intendono fa9 a quest’ul+ma. Le
modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Sta+ membri.
TESTO DIRETTIVA (UE) 2024/3019:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#art_33


40
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#art_21
41
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#art_23
42
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#anx_VI
43
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403019#anx_VII

Monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di
resilienza idrica (Norma*va Nazionale)
Delibera ARERA del 27 dicembre 2024 595/2024/R/idr sull’avvio della fase sperimentale di
monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza
idrica.
Il provvedimento reca le modalità calcolo dell'indicatore M0b di resilienza idrica a livello
sovraordinato, nonché quelle di raccolta delle grandezze preposte alla sua costruzione, valide per
la fase sperimentale e di monitoraggio, definite a valle delle interlocuzioni con gli stakeholder di
seore.
TESTO DELIBERA 27/12/2024:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/595-2024-R-idr.pdf


Piano nazionale di interven* infrastru?urali e per la sicurezza nel se?ore idrico
(Norma*va Nazionale)
Con DPCM del 17 oobre 2024 è stato adoato il Piano nazionale di interven+ infrastruurali e per
la sicurezza nel seore idrico (PNIISSI).
Il Piano è cos+tuito dagli interven+ appartenen+ alle classi A, B e C, in funzione del punteggio
determinato dall'applicazione della metodologia di valutazione delle proposte definita dal Decreto
interministeriale 25 oobre 2022, n. 350 (
44
), e da una scheda di sintesi con le caraeris+che
principali di ciascun intervento.
TESTO DPCM 17/10/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-27&ao.codiceRedazionale=24A06962&elenco30giorni=false





44
hps://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimen+-
amministra+vi_0_216277_725_1.html#:~:text=Il%20Decreto%20n.%20350%20del%2025%20oobre%202022%2C,infr
astruure%20idriche%20primarie%20per%20la%20sicurezza%20dell%27approvvigionamento%20idrico%E2%80%9D.

AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Divieto introduzione nella UE di esemplari di talune specie di flora e fauna
selva*che (Norma*va Comunitaria)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/6 della Commissione, del 6 gennaio 2025, che vieta
l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selva+che in conformità del
regolamento (CE) n. 338/97 (
45
) del Consiglio rela+vo alla protezione di specie della flora e della
fauna selva+che mediante il controllo del loro commercio e che abroga il regolamento di
esecuzione (UE) 2023/2770 della Commissione.
È vietata l’introduzione nell’Unione di esemplari delle specie della fauna e della flora selva+che
elencate nell’allegato del nuovo Regolamento.
TESTO REGOLAMENTO 2025/6:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202500006


45
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20230520&qid=1736535411408

ARIA
Miglioramento qualità aria risposta a procedure infrazione UE (Norma*va
Nazionale)

L’ar+colo 14 del Decreto Legge 16 seembre 2024 n°131 conver+to nella legge 14 novembre 2024
n. 166 stabilisce che per dare esecuzione a quanto previsto da due sentenze della Corte di Gius+zia
(12 maggio 2002, in causa C-573/19
46
e 10 novembre 2020, in causa C-644/18
47
) in materia di
qualità dell’aria che avevano condannato l’Italia per violazione della norma+va comunitaria in
materia,

PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: FINANZIAMENTI
Al fine di auare le suddee sentenze dovrà essere approvato con apposito decreto ministeriale
specifico programma della durata massima di 54 mesi (in coerenza con il Programma nazionale di
controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al Decreto legisla+vo 30 maggio 2018, n. 81-
48
, della
durata massima di 60 mesi), finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo
complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto dall'ar+colo 1,
comma 498 (
49
), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (
50
), ripar++ nelle seguen+ annualità: 50
milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno
2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro
per l'anno 2029. Gli interven+ oggeo di finanziamento con le risorse di cui sopra, possono
concorrere all'efficace auazione degli obie9vi previs+ dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e
ai rela+vi interven+ in materia di mobilità.

FINALITÀ DELLE RISORSE DEL PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Le risorse di cui sopra sono des+nate al finanziamento di interven+ propos+ dai comuni capoluogo
di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitan+ e dalle cià metropolitane, il cui territorio
ricade, in tuo o in parte, in zone nelle quali è intervenuto il superamento dei valori limite di
qualità dell'aria (biossidi di azoto e PM10).

CONTENUTO DEL DECRETO CHE APPROVA IL PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì:
1. le modalità di ges+one e di monitoraggio del programma per la mobilità sostenibile,
2. i criteri di ripar+zione delle risorse tra i des+natari, che sono gli en+ proponen+ gli interven+
nonché l'ANCI per il supporto per la individuazione degli stessi. Il Programma può essere ges+to
anche con il supporto di società in house del Ministero dell’Ambiente,
3. i requisi+ degli interven+,
4. le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione
e verifica dell'auazione.


46

hps://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CA693A0728AF775D78F5E4D7B600D2D8?text=&doc
id=259201&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8234044
47
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-gius+zia-condanna-litalia.html
48
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2018;081
49
fondo rota+vo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027
50
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234

ULTERIORI MISURE PER ESEGUIRE LE SENTENZE CORTE GIUSTIZIA DEL 10/11/2020 causa C-
644/2018 - 12 maggio 2022 causa C-573/2019: PIANO NAZIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA
Al fine di individuare ulteriori misure e inizia+ve finalizzate ad assicurare l'esecuzione della
sentenza della Corte di gius+zia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, rela+va alla causa
C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'ar+colo 258 del Traato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) e della conseguente leera di cos+tuzione in mora della Commissione europea del
13 marzo 2024, adoata ai sensi dell'ar+colo 260 del TFUE, in merito ai superamen+, in zone e
agglomera+ del territorio italiano, dei valori limite di materiale par+colato PM10, nonché della
sentenza della Corte di gius+zia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, rela+va alla causa C-
573/2019 (
51
), in merito ai superamen+, in zone e agglomera+ del territorio italiano, dei valori
limite di biossido di azoto NO₂ é is+tuita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina
di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il
miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma.

La cabina di regia (is+tuita senza nuovi oneri per lo stato) di cui sopra é presieduta da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed é composta da un rappresentante del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, un rappresentante del Ministro delle
infrastruure e dei traspor+, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un
rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le poli+che di coesione e il PNRR nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un
rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione.

Il Piano elaborato dalla cabina di regia é approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sen+ta la
Conferenza unificata Stato Regioni Cià. La delibera di approvazione del Piano con+ene, altresì,
l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui é demandata l'auazione delle
misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle
competenze delle amministrazioni interessate.

Il Piano ha una durata di ven+quaro mesi decorren+ dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzea Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adoata
secondo le stesse modalità di approvazione del piano sopra richiamate, la durata del Piano può
essere prorogata fino al massimo di ulteriori ven+quaro mesi e possono essere dispos+ la
revisione o l'aggiornamento del Piano stesso, anche sulla base delle risultanze dell'a9vità di
monitoraggio del Ministero dell’Ambiente


COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI INDIVIDUATE DALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adoare le
rela+ve misure di caraere norma+vo, programma+co e, nei limi+ delle risorse disponibili allo
scopo, finanziario volte ad assicurare il rispeo dei valori limite di materiale par+colato PM10 e di
biossido di azoto NO₂ di cui all'allegato XI del Decreto legisla+vo 13 agosto 2010, n. 155, anche in

51
hps://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-573/19&language=it. Per una sintesi vedi Pag. 37 NewsAmbiente
Maggio-Luglio 2022: hps://www.slideshare.net/MarcoGrondacci1/new-lex-maggio-luglio-2022pdf

accordo con gli altri en+ locali interessa+ dall'esecuzione della sentenza della Corte di gius+zia
dell'Unione europea del 12 maggio 2022, rela+va alla causa C-573/2019.
MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALEDI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
In caso di mancata auazione delle misure del Piano o di scostamen+ dal cronoprogramma
approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con
apposita deliberazione adoata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, può anche autorizzare l'esercizio di poteri
sos+tu+vi della presidenza del Consiglio sulle Regioni ai sensi dell'ar+colo 8 (
52
) della legge 5
giugno 2003, n. 131.
L'esercizio dei poteri sos+tu+vi può essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energe+ca, anche per la tempes+va auazione di misure diverse da quelle previste
dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di gius+zia
dell'Unione europea e della leera di cos+tuzione in mora della Commissione europea.
TESTTO LEGGE 166/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-11-14&ao.codiceRedazionale=24A06077&elenco30giorni=false
















52
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131!vig=~art8

Nuova Dire:va sulla qualità dell’aria (Norma*va Comunitaria)
Pubblicata la nuova Dire9va (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
oobre 2024, rela+va alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
Le Dire9ve 2004/107/CE (
53
) e 2008/50/CE (
54
) sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026.
Di conseguenza in Italia entro l’11 dicembre 2026 dovrà recepire la nuova Dire9va modificando o
abrogando il DLgs 13 agosto 2010, n. 155 (
55
).

SINTESI NOVITÀ PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2024/2881
1. una dras+ca riduzione dei limi+ degli inquinan+ nell’aria rispeo alla norma+va precedente;
2. la necessità di aumentare in pun+ di monitoraggio soprauo in caso di picchi di inquinamento
a prescindere dal superamento dei limi+ di legge;
3. obbligo di individuare le autorità, comunicarlo alla Commissione, che devono informare i
ciadini delle valutazioni effeuate sulle conseguenze sanitarie dei livelli di inquinamento dell’aria
monitora+;
4. dirio dei ciadini di agire di fronte alla gius+zia per chiedere i danni in caso di mancato
rispeo, da parte degli Sta+ membri, dei limi+ di legge degli inquinan+ ed in generale degli
obie9vi della Dire9va.

LIMITI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2024/2881
1. la non immediata applicazione dei nuovi limi+ degli inquinan+ nell’aria indica+ dalle nuove linee
guida dell’OMS come avevo analizzato nel mio blog nel novembre 2022 QUI;
2. l’entrata in vigore dei nuovi limi+ degli inquinan+ non prima del 2030 mentre entro il 11
dicembre 2026 devono essere raggiun+ quelli della vecchia Dire9va per PM 2,5-PM10, NO2, SO2,
CO, Piombo (sul punto si veda la tabella pubblicata in seguito in questo commento);
3. la previsione di proroghe nella applicazione della nuova Dire9va in alcuni casi specifici ma con
mo+vazioni adeguate.


IL MESSAGGIO FONDAMENTALE CHE EMERGE DALLA NUOVA DIRETTIVA: I LIMITI DEGLI
INQUINANTI DEVONO GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA (ar+colo 1)
Il significato più innova+vo della nuova Dire9va è che riducendo dras+camente i limi+ degli
inquinan+ nell'aria e prevedendo ulteriori riduzioni nel 2030 conferma come i limi+ degli
inquinan+ della auale norma+va non diano alcuna garanzia assoluta di tutela della salute
pubblica per questo devono essere con+nuamente aggiorna+ sulla base della evoluzione della
ricerca scien+fica sul rischio sanitario prodo9 dai vari inquinan+.
Si veda in questo senso il paragrafo 1 ar+colo 1 della nuova Dire9va recita: “La presente dire9va
stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obie9vo di inquinamento
zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al
raggiungimento di livelli non più considera+ nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la
biodiversità, quali defini+ dalle migliori e più recen+ prove scien+fiche disponibili, contribuendo in
tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.”.

Da questo assunto emerge la necessità delle Autorità Pubbliche di an+cipare ove possibile le par+
più significa+ve della nuova Dire9va soprauo sulla comunicazione dei da+ dell’inquinamento,

53
hps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:IT:PDF
54
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008L0050
55
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2010;155

sul monitoraggio dei picchi di inquinamento, su adegua+ studi per verificare la correlazione dei
livelli di inquinamento (anche nei limi+ di legge) con rischi per la salute pubblica.

RIESAME PROGRESSIVO DEI LIMITI DEGLI INQUINANTI NELL’ARIA A CONFERMA CHE NON
ESISTONO LIMITI ASSOLUTAMENTE SICURI PER SEMPRE PER LA SALUTE PUBBLICA (ar+colo 3)
Gli standard di qualità dell'aria saranno riesamina+ entro il 31 dicembre 2030 e successivamente
almeno ogni cinque anni e più spesso se risulta da nuovi risulta+ scien+fici, come le linee guida
riviste sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Ai fini del riesame, la Commissione +ene conto, tra l’altro, dei seguen+ elemen+:
1.le ul+me informazioni scien+fiche dei per+nen+ organismi dell’Unione, delle organizzazioni
internazionali, quali l’OMS e la convenzione dell’UNECE sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, e delle altre per+nen+ organizzazioni scien+fiche;
2. i cambiamen+ comportamentali, le poli+che di bilancio e gli sviluppi tecnologici che incidono
sulla qualità dell’aria e sulla sua valutazione;
3. la situazione della qualità dell’aria e i rela+vi impa9 sulla salute umana e sull’ambiente,
compresi gli effe9 dell’ozono sulla vegetazione negli Sta+ membri;
4. i cos+ sanitari e ambientali dire9 e indire9 associa+ all’inquinamento atmosferico;
5. la natura e l’impao socioeconomico delle azioni complementari da auare per conseguire
i nuovi obie9vi, nonché un’analisi cos+-benefici di tali azioni;
6. i progressi compiu+ nell’auazione delle misure nazionali e dell’Unione di riduzione degli
inquinan+ e nel miglioramento della qualità dell’aria;
7. la per+nente legislazione in materia di fon+ a livello dell’Unione per i seori e le a9vità che
contribuiscono all’inquinamento atmosferico, compresi i progressi compiu+ nell’auazione di tale
legislazione;
8. le informazioni per+nen+ presentate dagli Sta+ membri alla Commissione ai fini del riesame;
9. l’introduzione da parte dei singoli Sta+ membri di norme più rigorose in materia di qualità
dell’aria conformemente all’ar+colo 193 TFUE.

Oltre rivedere la norma+va il riesame può avere la finalità, se risultassero necessarie, di proporre
ulteriori misure per conseguire le norme applicabili in materia di qualità dell’aria in una zona
significa+va del territorio dell’Unione, la Commissione può proporre ulteriori azioni da
intraprendere a livello dell’Unione.

I LIMITI DEGLI INQUINANTI VENGONO DRASTICAMENTE RIDOTTI
Standard e obie9vi più severi in materia di qualità dell’aria Le nuove norme stabiliscono limi+ e
valori obie9vo più severi per il 2030, rispeo alle norme auali, per diversi inquinan+, tra cui il
par+colato (PM2,5, PM10), NO2 (biossido di azoto) e SO2 (biossido di zolfo). Per i due inquinan+
con il maggiore impao documentato sulla salute umana, PM2,5 e NO2, i valori limite annuali
devono essere più che dimezza+ da 25 µg/m³ a 10 µg/m³ e da 40 µg/m³ a 20
µg/m³ rispe9vamente.
In par+colare per un confronto completo tra vecchia Dire9va, nuova e limi+ OMS vedi alla
seguente tabella rela+va ai valori limite defini+ come il livello che è fissato in base alle conoscenze
scien+fiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effe9 nocivi per la salute umana o per
l’ambiente, da raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta raggiunto.
I seguen+ valori limite devono essere raggiun+ dagli sta+ membri entro il 1° gennaio 2030
VALORI LIMITE ATTUALE
DIRETTIVA
VALORI LIMITE NUOVA
DIRETTIVA
LINEE GUIDA OMS LIMITI DI
TUTELA DELLA SALUTE

Pm2,5: 20 μg/m3 (media
annuale)
PM2,5: 10 μg/m3 (media
annuale)
PM 2,5: 5 μg/m3 (media
annuale)
PM 2,5: media giornaliera ---- PM 2,5: 25 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare
più di 18 volte per anno civile
PM 2,5: 15 μg/m3 (media
giornaliera)
PM10: 40 μg/m3 (media
annuale)
PM10: 20 μg/m3 (media
annuale)
PM10: 15 μg/m3 (media
annuale)
PM10: 50 μg/m3 (media
giornaliera, da non superare
più di 35 volte per anno civile
PM10: 45 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare
più di 18 volte per anno civile
PM10: 45 μg/m3 (media
giornaliera)
NO2: 40 μg/m3 (media
annuale)
NO2: 20 μg/m3 (media
annuale)
NO2: 10 μg/m3 (media
annuale)
NO2: 200 μg/m3 (media
oraria) da non superare più di
18 volte per anno civile
NO2: 200 μg/m3 (media
oraria) da superare più di una
volta per anno civile

NO2: Media giornaliera --- NO2: 50 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare
più di 18 volte per anno civile
NO2: 25 μg/m3 (media
giornaliera)
SO2: 125 μg/m3, (media
giornaliera) da non superare
più di 3 volte per anno civile
SO2: 50 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare
più di 18 volte per anno civile
SO2: 40 μg/m3 (media
giornaliera)
SO2: 350 μg/m3, (1 ora) da
non superare più di 24 volte
per anno civile
SO2: 350 μg/m3, (1 ora) da
non superare più di 3 volta per
anno civile

SO2: 20 μg/m3 (media
annuale)

CO: 10 mg/m3 (Media
massima giornaliera calcolata
su 8 ore) (*)
CO: 10 mg/m3 (Media
massima giornaliera di 8 ore)
(**)


CO: 4 mg/m3: media
giornaliera da non superare più
di 18 volte per anno civile
CO: 4 mg/m3 (media 24 ore)
(***)
Benzene: Soglia di valutazione
superiore 70 % del valore
limite (3,5 μg/m3) - Soglia di
valutazione inferiore: 40 % del
valore limite (2 μg/m3)
Benzene: 3,4 μg/m3 (media
annuale)

Piombo (pb) 0,5 μg/m3 anno
civile

Arsenico (As) 6,0 ng/m3 anno
civile


Cadmio (Cd) 5,0 ng/m3 anno
civile


Nichel (Ni) 20 ng/m3 anno
civile


Benzo(a) pirene 1,0 ng/m3 anno
civile

NOTE A TABELLA

(*)La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie
consecu+ve su 8 ore, calcolate in base a da+ orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così
calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pra+ca, la prima fascia di calcolo per ogni
singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del
giorno stesso; l’ul+ma fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le
ore 24:00 del giorno stesso.

(**) La concentrazione media massima giornaliera su 8 ore sarà selezionata esaminando le medie
corren+ di 8 ore, calcolate da da+ orari e aggiornate ogni ora. Ogni media di 8 ore così calcolata
sarà assegnata al giorno in cui termina, ovvero il primo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il
periodo dalle ore 17.00 del giorno precedente alle ore 1.00 dello stesso giorno; L'ul+mo periodo di
calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle 16.00 alle 24.00 di quel giorno.

(***)99° percen+le (ovvero 3-4 giorni di superamento all'anno)

Nuovi valori obie9vo introdoo per alcuni inquinan+
Entro l’11 dicembre del 2026 devono essere raggiun+ i valori obie9vo per Arsenico, cadmio,
nichel, benzo(a)pirene sopra riporta+ nella tabella. Si ricorda che per valore obie9vo si intende: il
livello fissato in base alle conoscenze scien+fiche al fine di evitare, prevenire o ridurre effe9 nocivi
per la salute umana o per l’ambiente, da raggiungere, ove possibile, entro un termine prestabilito.

ISTITUZIONE DELLE ZONE E DELLE UNITÀ TERRITORIALI DI ESPOSIZIONE MEDIA (ar+colo 6)
Gli Sta+ membri is+tuiscono zone e unità territoriali di esposizione media in tuo il loro territorio,
incluso, ove opportuno ai fini della ges+one e della valutazione della qualità dell’aria, a livello di
agglomera+. Le a9vità di valutazione e di ges+one della qualità dell’aria sono svolte in tue le
zone e le unità territoriali di esposizione media.
Per «indicatore di esposizione media» o «IEM» si intende: livello medio determinato sulla base di
misurazioni in si+ di fondo urbano in tua l’unità territoriale di esposizione media o, in assenza di
aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in si+ di fondo rurale, e che rispecchia l’esposizione
della popolazione, u+lizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all’obbligo di

riduzione dell’esposizione media e all’obie9vo di concentrazione dell’esposizione media per tale
unità territoriale.

VALUTAZIONE QUALITÀ ARIA (CAPO II: ARTICOLI 8,9.10.11)

Finalità della Valutazione della qualità dell’aria
Serve per classificare le zone, definite dagli sta+ membri, in rapporto al rispeo delle soglie di
valutazione per vari inquinan+ indicate nell’allegato II, infa9 la soglia di valutazione è definita dal
livello che determina il regime di valutazione necessario al fine di valutare la qualità dell’aria
ambiente.
I superamen+ delle soglie di valutazione specificate all’allegato II sono determina+ sulla base delle
concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili da+ sufficien+. Una soglia
di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante
almeno tre anni non consecu+vi.
Se i da+ disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamen+ delle soglie di
valutazione gli Sta+ membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo
dell’anno e nei si+ che sono probabilmente rappresenta+vi dei massimi livelli di inquinamento con
le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e con i risulta+ oenu+ dalle applicazioni di
modellizzazione.
Gli Sta+ membri riesaminano la classificazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni cinque anni,
secondo la procedura, però la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di
cambiamen+ significa+vi delle a9vità che incidano sulla concentrazione nell’aria ambiente di
biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, par+colato (PM
10 e PM2,5), benzene,
monossido di carbonio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, benzo(a)pirene od ozono.
Le soglie di valutazione sono basate sulla media annua salvo che il Biossido di zolfo (SO
2) e
Monossido di carbonio (CO) basate sulla media delle 24 ore inteso come 99
o
percen+le ossia tre
giorni di superamento all’anno.

Criteri di valutazione della qualità dell’aria
1. In tue le zone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinan+
di cui all’ar+colo 7, la qualità dell’aria ambiente è valutata tramite misurazioni in si+ fissi salvo
integrare con modellizzazioni per verificare la diffusione nello spazio delle ricadute degli inquinan+
anche al fine di valutare la rappresenta+vità dei si+ fissi. Entro l’11 giugno 2026 la Commissione UE
con apposite Decisioni definisce le suddee modellizzazioni e modalità applica+ve delle stesse
nonché determinazione della rappresenta+vità spaziale dei pun+ di campionamento.
2. In tue le zone classificate come al di soo delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinan+
di cui all’ar+colo 7, la qualità dell’aria ambiente può essere valutata anche solo con applicazioni di
modellizzazione, misure indica+ve, s+me obie9ve o con una combinazione di queste.
3. Se le applicazioni di modellizzazione u+lizzate rivelano il superamento di un valore limite o di un
valore-obie9vo in un’area della zona non coperta da misurazioni in si+ fissi e dalla loro area di
rappresenta+vità spaziale, può essere u+lizzata almeno una ulteriore misurazione indica+va o in
si+ fissi in eventuali pun+ cri+ci aggiun+vi di inquinamento atmosferico nella zona individua+
dall’applicazione di modellizzazione.

Pun+ di campionamento (ar+colo 9)
I pun+ di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli
ossidi di azoto, del par+colato (PM
10, PM2,5), del benzene, del monossido di carbonio, dell’arsenico,

del cadmio, del piombo, del nichel, del benzo(a)pirene e dell’ozono nell’aria ambiente sono ubica+
conformemente all’allegato IV.
Ci saranno anche più pun+ di campionamento della qualità dell’aria nelle cià ma soprauo si
conferma quanto previsto dalla proposta iniziale del Consiglio UE: aggiornamento pun+ di
monitoraggio quando si superano i limi+ OMS.


Pun+ minimi di campionamento (ar+colo 9)
In ciascuna zona in cui il livello di inquinan+ supera la soglia di valutazione precisata nell’allegato II,
il numero dei pun+ di campionamento per ogni inquinante non è inferiore al numero minimo di
pun+ di campionamento indicato nell’allegato III, leere A (
56
) e C (
57
).
Tuavia, nelle zone in cui il livello di inquinan+ supera la per+nente soglia di valutazione definita
nell’allegato II, ma non i rispe9vi valori limite, i valori-obie9vo e i livelli cri+ci di cui all’allegato I„ il
numero minimo dei pun+ di campionamento per le misurazioni in si+ fissi può essere ridoo fino
ad un massimo del 50 %, conformemente all’allegato III, leere A e C. Questo però nel rispeo di
alcune condizioni elencate dal paragrafo 3 dell’ar+colo 9.
Alle leere B e D dell’allegato III troviamo rispe9vamente:
B. Numero minimo di pun+ di campionamento per misurazioni in si+ fissi al fine di valutare il
rispeo degli obblighi di riduzione dell’esposizione media al PM
2,5 e all’NO2 per la protezione della
salute umana;
D. Numero minimo di pun+ di campionamento per le misurazioni di par+colato ultrafine (UFP) in
si+ in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate


Monitoraggio dei supersi+ (ar+colo 10)
Per «supersito di monitoraggio» si intende: una stazione di monitoraggio in un sito di fondo urbano
o in un sito rurale che combina più pun+ di campionamento per raccogliere da+ a lungo termine su
diversi inquinan+. Per
«sito di fondo urbano» si intende: sito all’interno delle zone urbane
e suburbane dove i livelli sono rappresenta+vi dell’esposizione della popolazione urbana generale;
invece, per «sito di fondo rurale»: sito all’interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione
dove i livelli sono rappresenta+vi dell’esposizione della popolazione rurale generale, della
vegetazione e degli ecosistemi naturali.
Ciascuno Stato membro is+tuisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitan+
in un sito di fondo urbano. Gli Sta+ membri con meno di 10 milioni di abitan+ is+tuiscono almeno
un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.
Gli Sta+ membri il cui territorio misura più di 10 000 km
2
ma meno di 100 000 km
2
is+tuiscono
almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale. Ciascuno Stato membro il cui
territorio misura più di 100 000 km
2
is+tuiscono almeno un supersito di monitoraggio ogni
100 000 km
2
in un sito di fondo rurale.
L’ubicazione dei supersi+ di monitoraggio è determinata per i si+ di fondo urbano e di fondo rurale
conformemente all’allegato IV, leera B.
Tu9 i pun+ di campionamento che soddisfano i requisi+ di cui all’allegato IV, leere B e C, e che
sono installa+ in supersi+ di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di

56
Numero minimo di pun+ di campionamento per le misure in si+ fissi al fine di valutare il rispeo dei valori limite
e dei valori-obie9vo per la protezione della salute umana, dei valori-obie9vo per l’ozono, degli obie9vi a lungo
termine, delle soglie di allarme e delle soglie di informazione
57
Numero minimo di pun+ di campionamento per le misurazioni in si+ fissi al fine di valutare la conformità ai livelli
cri+ci per l’SO
2 e gli NOx e agli obie9vi a lungo termine per l’ozono

soddisfare gli obblighi rela+vi al numero minimo di pun+ di campionamento per gli inquinan+
per+nen+ di cui all’allegato III.

Metodi di misurazione di riferimento, applicazioni di modellizzazione e obie9vi di qualità dei da+
(ar+colo 11)
Gli Sta+ membri applicano i metodi di misurazione di riferimento indica+ nell’allegato VI, leere
A e C.
Sono tuavia consen++ altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui
all’allegato VI, leere B, C e D.
Gli Sta+ membri u+lizzano applicazioni di modellizzazione della qualità dell’aria a condizione che
soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, leera E.
I da+ di valutazione della qualità dell’aria soddisfano gli obie9vi di qualità dei da+ di cui
all’allegato V.


SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME O DELLE SOGLIE DI INFORMAZIONE (ar+colo 15)
Le soglie di allarme (
58
) applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto,
par+colato (PM
10 e PM2,5) e ozono nell’aria ambiente sono indicate nell’allegato I, leera A,
sezione 4.
Le soglie di informazione (
59
) per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, par+colato
(PM
10 e PM2,5) e ozono sono quelle indicate nell’allegato I, leera B, sezione 4.


CONTRIBUTI DA FONTI NATURALI (ar+colo 16)
Gli Sta+ membri possono, per un determinato anno, individuare:
1. le zone in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fon+
naturali;
2. le unità territoriali di esposizione media in cui il superamento del livello determinato dagli
obblighi di riduzione dell’esposizione media è imputabile a fon+ natural


TABELLE DI MARCIA TRASPERENTI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA
Piani e tabelle di marcia per la qualità dell'aria oltre ai piani per la qualità dell'aria, richies+ per i
paesi dell'UE che superano i limi+, tu9 gli Sta+ membri dovranno creare tabelle di marcia per la
qualità dell'aria entro il 31 dicembre 2028 che definiscano misure a breve e lungo termine per
rispeare i nuovi valori limite 2030 propos+ da Parlamento.


CONDIZIONI PER POSSIBILI PROROGHE IN CASI SPECIFICI (ar+colo 18)
La nuova Dire9va offre agli Sta+ membri la possibilità di richiedere per mo+vi specifici e a
condizioni rigorose, una proroga del termine per raggiungere i valori limi+ per la qualità dell'aria:

58
livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel
suo insieme e raggiunto il quale gli Sta+ membri devono adoare provvedimen+ immedia+;
59
livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi
par+colarmente sensibili e categorie par+colarmente vulnerabili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie
informazioni adeguate e tempes+ve

1. entro il 1
o
gennaio 2040, se gius+ficato dalle caraeris+che di dispersione specifiche del sito,
dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni clima+che avverse, dall’apporto di
inquinan+ transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere oenute solo sos+tuendo
una parte considerevole degli impian+ di riscaldamento domes+ci esisten+ che cos+tuiscono la
fonte di inquinamento che causa il superamento; oppure
2. entro il 1
o
gennaio 2035, se gius+ficato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto
dell’impao previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella
tabella di marcia per la qualità dell’aria, i valori limite non possono essere raggiun+ entro il termine
per il conseguimento.

Per richiedere tali proroghe gli Sta+ membri dovranno includere nelle loro tabelle di marcia per la
qualità dell'aria (da is+tuire entro il 2028) proiezioni rela+ve alla qualità dell'aria che dimostrino
(vedi più in par+colare elenco ex paragrafo 2 ar+colo 18) che il superamento si prolungherà per il
minor tempo possibile e che il valore limite sarà raggiunto al più tardi entro la fine del periodo di
proroga. Durante il periodo di proroga gli Sta+ membri dovranno inoltre aggiornare
periodicamente le loro tabelle di marcia e riferire in merito alla rela+va auazione.
Inoltre durante il periodo di proroga del termine di applicazione dei limi+ deve rispeare
determinate condizioni elencate al paragrafo 3 ar+colo 18 ed in par+colare
a decorrere dal
1
o
gennaio 2035 i livelli di concentrazione per l’inquinante in ques+one mostrano una tendenza
generale al ribasso in linea con una traieoria indica+va verso la conformità s+mata in una tabella
di marcia aggiornata per la qualità dell’aria stabilita a norma dell’allegato VIII, leera A, punto 7,
leera e). La leera e) prevede tra le misure la traieoria indica+va verso la conformità e anno in
cui si prevede di raggiungere la conformità per ciascun inquinante atmosferico contemplato dalla
tabella di marcia per la qualità dell’aria o dal piano per la qualità dell’aria, tenendo conto
dell’insieme di misure selezionate, incluso un elenco delle informazioni (quali i risulta+ della
modellizzazione e della valutazione delle misure) per raggiungere lo standard di qualità dell’aria in
ques+one conformemente all’allegato I; se del caso, laddove l’elenco di cui al punto 6, leera a),
del presente punto comprenda misure che presentano un potenziale elevato di miglioramento
della qualità dell’aria ma che non sono state selezionate per essere adoate, una spiegazione dei
mo+vi per cui le misure non sono state selezionate per essere adoate Entro il 31 gennaio 2029 gli Sta+ membri no+ficano alla Commissione i casi in cui ritengono
applicabile le due +pologie di gius+ficazione per la proroga elencate all’inizio di questo paragrafo,
e le comunicano la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 nonché tue le
informazioni u+li di cui la Commissione deve disporre per valutare se la mo+vazione invocata per
la proroga e le condizioni di cui al predeo paragrafo sono soddisfae.
Entro il 31 gennaio 2034 gli Sta+ membri no+ficano alla Commissione i casi in cui ritengono che il
conseguimento non possa avvenire entro il termine di conseguimento pos+cipato in conformità a
quanto sopra richiamato, e le comunicano la tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria
nonché tue le informazioni u+li di cui la Commissione deve disporre per valutare se la
mo+vazione invocata per la seconda e ul+ma proroga e le condizioni per chiedere le proroghe.

PIANI QUALITÀ ARIA (ar+colo 19)
Se in determinate zone i livelli di inquinan+ presen+ nell’aria ambiente superano un valore limite
o un valore-obie9vo ex allegato I alla presente Dire9va, gli Sta+ membri is+tuiscono piani per la
qualità dell’aria per le zone in ques+one che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore
limite o il valore-obie9vo in ques+one e mantenere il periodo di superamento il più breve
possibile e, in ogni caso, non superiore a quaro anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato
registrato il primo superamento. Tali piani per la qualità dell’aria sono predispos+ il prima possibile
e comunque entro due anni dall’anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite
o di un valore-obie9vo.


PIANI D’AZIONE A BREVE TERMINE (ARTICOLO 20)
Se in determinate zone sussiste il rischio che i livelli degli inquinan+ superino una o più soglie di
allarme (
60
) di cui all’allegato I, sezione 4, gli Sta+ membri provvedono a predisporre piani d’azione
a breve termine contenen+ indicazioni sui provvedimen+ di emergenza da adoare nel breve
termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.
Tuavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l’ozono, gli Sta+ membri
possono astenersi dal predisporre i piani d’azione a breve termine se alla luce delle condizioni
geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, non vi è un potenziale significa+vo di
riduzione del rischio, della durata o della gravità del superamento.
Qualora per il par+colato (PM
10 e PM2,5) il potenziale di riduzione del rischio di tale superamento
sia fortemente limitato, tenendo conto delle condizioni geografiche e meteorologiche locali e delle
specificità degli impian+ di riscaldamento domes+ci, gli Sta+ membri possono predisporre un
piano d’azione a breve termine incentrato unicamente su azioni specifiche volte a proteggere sia il
pubblico in generale sia le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione, nonché su
informazioni facilmente comprensibili sulla condoa raccomandata per ridurre l’esposizione al
superamento misurato o previsto.


MIGLIORARE INFORMAZIONI AI CITTADINI ANCHE SUI PICCHI DI INQUINAMENTO ANCHE IN BREVI
PERIODI (ar+colo 22)
Nella nuova Dire9va è stata recepita la richiesta del Parlamento UE sulla armonizzazione degli
indici di qualità dell'aria in tua l'UE, aualmente frammenta+ e poco comprensibili. Gli indici
dovranno diventare essere comparabili, chiari e disponibili al pubblico, con aggiornamen+ orari in
modo che i ciadini possano proteggersi durante gli al+ livelli di inquinamento atmosferico prima
che vengano raggiunte soglie di allarme obbligatorie. Inoltre, dovranno essere rese disponibili
informazioni sui sintomi associa+ ai picchi di inquinamento atmosferico e sui rischi per la salute
associa+ a ciascun inquinante, comprese informazioni specifiche per i gruppi vulnerabili.
Si veda in par+colare quanto previsto dal paragrafo 1 ar+colo 22 leera f): “Gli Sta+ membri
provvedono ad informare adeguatamente e con tempes+vità il pubblico e le associazioni
interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei
consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie
vulnerabili della popolazione, le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari e gli altri
organismi sanitari per+nen+ e le associazioni di categoria interessate, in merito:… agli effe9 del
superamento dei valori limite, dei valori-obie9vo, degli obblighi di riduzione dell’esposizione

60
livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel
suo insieme e raggiunto il quale gli Sta+ membri devono adoare provvedimen+ immedia+;

media, degli obie9vi di concentrazione dell’esposizione media, delle soglie di informazione e delle
soglie di allarme in una valutazione sinte+ca;”.
Inoltre il paragrafo 3 ar+colo 22 afferma che: “Gli Sta+ membri meono a disposizione del pubblico
le informazioni sui sintomi associa+ ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamen+ di
riduzione e protezione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico e ne incoraggiano la
divulgazione nei luoghi frequenta+ da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le struure
sanitarie.”.

Indici qualità aria e tutela salute per informare il pubblico (paragrafo 2 ar+colo 22)
Gli Sta+ membri definiscono e meono a disposizione tramite una fonte pubblica, in modo
facilmente comprensibile, un indice della qualità dell’aria che copra gli aggiornamen+ orari almeno
sul biossido di zolfo, il biossido di azoto, il par+colato (PM
10 e PM2,5) e l’ozono, a condizione che
sussista l’obbligo di monitorare tali inquinan+ a norma della presente dire9va. Tale indice può
includere, se del caso, ulteriori inquinan+. Per quanto possibile, l’indice della qualità dell’aria è
comparabile in tu9 gli Sta+ membri e segue le raccomandazioni dell’OMS. L’indice della qualità
dell’aria si basa sugli indici della qualità dell’aria su scala europea forni+ dall’Agenzia europea
dell’ambiente e comprende informazioni rela+ve all’impao sulla salute, comprese informazioni
adaate alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili. In alterna+va, gli Sta+ membri possono
u+lizzare l’indice della qualità dell’aria fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente per soddisfare
i requisi+ di cui al presente paragrafo. Se uno Stato membro decide di non u+lizzare l’indice fornito
dall’Agenzia europea dell’ambiente, un riferimento a tale indice è reso disponibile a livello
nazionale.


ACCESSO DEI CITTADINI ALLA GIUSTIZIA CONTRO I DANNI ALLA SALUTE PUBBLICA PRODOTTO
DALL’INQUINAMENTO DELL’ARIA (ar+coli 27 e 28)
È stato inoltre concordato che ai ciadini interessa+ e alle ONG ambientaliste dovrebbe essere
concesso l'accesso alla gius+zia per contestare l'auazione di questa dire9va negli Sta+ membri e
che i ciadini dovrebbero avere dirio a un risarcimento quando la loro salute è stata danneggiata
a causa della violazione delle nuove norme nazionali.
Gli Sta+ membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate
a oenere l’indennizzo di cui sopra. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione
della violazione e prima che la persona che chiede il risarcimento sia a conoscenza, o si può
ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una
violazione delle norme nazionali rela+ve alla mancata approvazione (per negligenza e intenzione
dalle autorità competen+) dei piani, ordinari e breve termine, di rientro nei limi+ di legge degli
inquinan+.


SANZIONI (ar+colo 29)
Fa9 salvi gli obblighi che incombono loro a norma della Dire9va 2008/99/CE (recentemente
modificata -
61
) del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Sta+ membri determinano il regime di
sanzioni da comminare in caso di violazione di disposizioni nazionali adoate a norma della
presente dire9va e adoano tu9 i provvedimen+ necessari per la loro applicazione. Le sanzioni
previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Sta+ membri no+ficano tali norme e misure

61
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/05/la-nuova-dire9va-ue-sulle-sanzioni.html

alla Commissione, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare immediata no+fica delle
eventuali modifiche successive.
Gli Sta+ membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del paragrafo 1 tengano
debitamente conto delle seguen+ circostanze, a seconda dei casi:
1. la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione;
2. l’impao della violazione sulla popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili,
o sull’ambiente, tenendo presente l’obie9vo di conseguire un elevato livello di tutela della salute
umana e dell’ambiente;
3. il fao che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente, compreso
l’eventuale previo ricevimento di un ammonimento o di una sanzione amministra+va o penale;

4. i vantaggi economici derivan+ dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta
responsabile, nella misura in cui possano essere determina+.


RECEPIMENTO (ar+colo 30)
La Dire9va in tue le sue par+ principali dovrà essere recepita, entro l’11 dicembre 2026, dagli
Sta+ membri, in par+colare:
1. gli obie9vi generali della Dire9va;
2. il rispeo dei nuovi limi+ degli inquinan+: valori limite, valori-obie9vo, obblighi di riduzione
dell’esposizione media, obie9vi di concentrazione dell’esposizione media, livelli cri+ci, soglie di
allarme, soglie di informazione e obie9vi a lungo termine;
3. la designazione delle autorità competen+ ad eseguire negli sta+ membri quanto previsto dalla
Dire9ve;
4. valutazione qualità dell’aria;
5. pun+ di campionamento;
6. applicazione prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori-obie9vo
e agli obie9vi di concentrazione dell’esposizione media;
7. Valori limite, valori-obie9vo e obblighi di riduzione dell’esposizione media;
8. provvedimen+ in caso di superamento delle soglie di allarme o delle soglie di informazione;
9. individuazione dei contribu+ di fon+ naturali al superamento dei limi+ degli inquinan+;
10. richiesta e ges+one delle proroghe al rispeo dei limi+ degli inquinan+;
11. piano qualità dell’aria ordinari in caso di superamento dei limi+ di qualità dell’aria e a breve
termine in caso di superamento delle soglie di allarme;
12. modalità di informazione del pubblico;
13 dirio di accesso alla gius+zia del pubblico e sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi
della Dire9va.


TESTO DIRETTIVA (UE) 2024/2881:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402881

Modifiche Regolamento inquinan* organici persisten* (Norma*va Comunitaria)
Gli inquinan+ organici persisten+ (POP) sono sostanze organiche che persistono nell’ambiente, si
accumulano negli organismi viven+ e rappresentano un rischio per la nostra salute e l’ambiente.
Possono essere trasporta+ dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie araverso le fron+ere
internazionali, raggiungendo regioni in cui non sono mai sta+ prodo9 o u+lizza+. È necessaria una
ges+one internazionale dei rischi in quanto nessuna regione è in grado di ges+re da sola i rischi
presenta+ da queste sostanze (
62
).
Il regolamento (UE) 2019/1021 (
63
) aua gli impegni assun+ dall'Unione nell'ambito della
convenzione di Stoccolma sugli inquinan+ organici persisten+ (
64
) e del protocollo rela+vo agli
inquinan+ organici persisten+ della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza.
L'esabromociclododecano (HBCDD) è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con
un valore limite di contaminante in tracce non intenzionale (UTC) di 100 mg/kg (0,01 % in peso) se
è presente in sostanze, miscele, ar+coli o come cos+tuen+ degli ar+coli ritardan+ di fiamma.
Gli auali limi+ di quan+ficazione dei metodi anali+ci u+lizza+ per determinare le concentrazioni di
HBCDD in sostanze, miscele o ar+coli non consentono una misurazione affidabile di un valore
limite UTC significa+vamente inferiore a quello aualmente in vigore, creando così sfide per le
autorità di contrasto.
Per ques+ mo+vi il Regolamento UE 2024/2555 modifica il Regolamento 2019/1021 alla tabella
dell'allegato I, parte A, rela+vamente alla voce del HBCDD stabilendo che ai fini della presente
voce, l'ar+colo 4, paragrafo 1, leera b), si applica a concentrazioni di esabromociclododecano pari
o inferiori a 75 mg/kg (0,0075 % in peso) quando è presente in sostanze, miscele, ar+coli o come
cos+tuen+ di ar+coli ritardan+ di fiamma. Per l'uso del polis+rene riciclato nella produzione di
materiale isolante in EPS e XPS per l'uso in edifici o opere di ingegneria civile, la leera b) si applica
a concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso). Le
esenzioni di cui al presente punto 1 sono riesaminate e valutate dalla Commissione entro il 1°
gennaio 2026.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2555:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402555


62
hps://echa.europa.eu/it/understanding-pops
63
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20241017&qid=1732522103106
64
hps://chm.pops.int/TheConven+on/Overview/TextonheConven+on/tabid/2232/Default.aspx

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE
A:vità tecnicamente connesse nell’AIA e allevamen* intensivi (Norma*va
Nazionale)
Nel rispondere ad un Interpello sulla materia in oggeo il Ministero dell’Ambiente rileva che ai fini
della individuazione delle a9vità accessorie tecnicamente connesse ad installazioni soggee ad
AIA sono sta+ già forni+ indirizzi interpreta+vi per l’uniforme applicazione della norma con
Circolare del Ministro pro tempore prot. 22295 del 27 oobre 2014 (
65
).

Ai sensi di tale circolare due unità produ9ve collocate a decine di chilometri di distanza, in assenza
di connessioni tecniche dedicate, non sono tecnicamente connesse poiché i rispe9vi esercizi
possono certamente essere indipenden+. Esse, pertanto non cos+tuiscono una unica installazione.
Peraltro, la specificità dei processi produ9vi coinvol+ nel caso di allevamen+ intensivi, nonché il
possibile disallineamento delle definizioni applicabili alle AIA e quelle applicabili alle autorizzazioni
di seore gius+fica un approfondimento della casis+ca.

Il Ministero ricorda che la nuova Dire9va (UE)2024/1785 (
66
) ha modificato la Dire9va quadro
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rela+va alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento).

La nuova norma comunitaria, che dovrà essere recepita nell’ordinamento nei prossimi anni, in
deroga al principio generale che imporrebbe di considerare solo l’asseo tecnico, e non quello
proprietario, per valutare la assoggeabilità di una installazione ad AIA, stabilisce che se due o più
installazioni impegnate in a9vità di allevamento del bes+ame sono ubicate in prossimità tra loro,
se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono soo il controllo di gestori che intraengono
rappor+ economici o giuridici, l'autorità competente può considerare le installazioni in ques+one
come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità, anche per assicurare che un
asseo ges+onale del genere non sia u+lizzato per eludere gli obblighi defini+ . Da quanto esposto
si deduce che la nuova disciplina, a integrazione di quella già vigente, dovrà chiarire che : a) due
installazioni possono essere dis+nte nonostante siano ubicate in prossimità fra loro e ges+te dal
medesimo gestore (ove ricorrano i presuppos+ di cui alla citata circolare del 2014); b) nel caso
par+colare delle installazioni di allevamento di bes+ame, due dis+nte installazioni possono, nel
caso siano ubicate in prossimità tra loro o ges+te dal medesimo gestore, essere comunque
considerate congiuntamente ai fini di valutare l’assoggeabilità ad AIA a giudizio dell’autorità
competente in materia di AIA (in par+colare se ri+ene che la divisione sia strumentale per sorarsi
agli obblighi IPPC).

Non sfugga, con+nua il Ministero nella sua risposta, che tale disciplina non consen+rà a gestore e
altre autorità (ad esempio quella che rilascia le AUA) di individuare a priori la competenza
autorizza+va, fintanto che non si sia in proposito espressa l’autorità competente in materia di AIA.
Comunque, anche volendo an+cipare i cita+ sviluppi norma+vi, nel caso in specie l’autorità
regionale, competente in materia di AIA, si è espressa e, rilevato che le due unità non sono ubicate
in prossimità fra loro, ha ritenuto irrilevante l’asseo proprietario ai fini dell’assoggeabilità ad

65
hps://va.mite.gov.it/it-IT/Da+EStrumen+/MetadatoRisorsaCondivisione/7e4ade13-ae43-4o3-8876-bf40dd5f9325
66
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/07/nuova-dire9va-ue-sulla-autorizzazione.html

AIA. Acquisita tale posizione dell’autorità competente al rilascio dell’AIA, ne consegue che le due
unità non cos+tuiscono una unica installazione e quindi vanno autorizzate con AUA, sebbene
possano cos+tuire un unico stabilimento che nel complesso supera le soglie AIA. In proposito
spea all’autorità provinciale, in base alle definizioni di cui alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06,
decidere se rilasciare due dis+n+ provvedimen+ di AUA, o uno unico, sempre di AUA.
TESTO INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_1
81030_07-10-2024.pdf
TESTO RISPOSTA MINISTERO AMBIENTE:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_1
81030_07-10-2024.pdf

Rapporto tra rilascio dell’AUA e il Paur (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde al seguente interpello: poiché in applicazione dell’art. 27-bis
(
67
) del DLgs 152/2006, l’AUA deve confluire nel PAUR finale, l’interpellante chiede se sia correo
rilasciare l’AUA direamente con il PAUR (di competenza della Regione o della Provincia come da
L.R. del 7 novembre 2022 n. 6) a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi di
cui all’art. 27-bis, comma 7, D. Lgs. 152/06, della decisione della Provincia in merito all’adozione
dell’AUA, senza alcun passaggio dai SUAP.

Così risponde in sintesi il Ministero: nell’ipotesi di PAUR in applicazione del richiamo effeuato
dall’art 1 comma 2 del citato DPR 59/2013, traandosi di un “provvedimento comprensivo di tue
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concer+, nulla osta e assensi comunque
denomina+, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progeo” non troverà
applicazione il procedimento che prevede il passaggio araverso il SUAP per l’acquisizione delle
autorizzazioni ambientali.
TESTO RISPOSTA COMPLETA ALL’INTERPELLO: hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_in
terpello_200792_04-11-2024.pdf


Definizione autorità competente in materia di AIA statale (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 1 della legge 191/2024 modifica il comma 5 ar+colo 7 del DLgs 152/2006 stabilendo che Il
provvedimento di AIA è rilasciato dal competente direore generale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energe+ca. In precedenza la competenza era assegnata genericamente al Ministero
dell’Ambiente.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false


67
hps://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-seconda/+tolo-iii/art27bis.html

Migliori Tecnologie Disponibili per impian* di forgiatura e le fonderie (Norma*va
Comunitaria)
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2974 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della dire9va 2010/75/UE
rela+va alle emissioni industriali, per gli impian+ di forgiatura e le fonderie.
TESTO DECISIONE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402974]

BENI PAESAGGISTICI
Elenco degli alberi monumentali d'Italia (Norma*va Nazionale)
La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in
par+colare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle poli+che agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le a9vità culturali ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, é is+tuito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e
che lo stesso é aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle
amministrazioni pubbliche e della colle9vità.
Il Decreto Ministeriale 23 oobre 2014 (
68
) ha stabilito i criteri per definire in ogni Comune l’elenco
degli alberi monumentali in aree urbane. Per una analisi di questo Decreto (
69
).
Il suddeo Decreto stabilisce che almeno annualmente l’elenco debba essere aggiornato.
Successivamente a questo Decreto sono sta+ emana+ altri Decre+ che hanno aggiornato l’elenco,
inoltre varie Regioni hanno integrato questo elenco.
Il Decreto Ministero Agricoltura del 4 novembre 2024 ha integrato, aggiornandolo, l’elenco degli
alberi monumentali.
TESTO DECRETO 4/11/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-11-12&ao.codiceRedazionale=24A05927&elenco30giorni=false

Impignorabilità dei fondi des*na* alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
culturale (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 9 del Decreto Legge 201/2024 prevede che al fine di tutelare il patrimonio culturale, non
sono sogge9 a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura des+na+, in forza di una
norma di legge o di un provvedimento amministra+vo, a un pubblico servizio per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale.
TESTO DECRETO LEGGE 201/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-27&ao.codiceRedazionale=24G00224&elenco30giorni=false


68

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2
014-11-18&ao.codiceRedazionale=14A08883&elenco30giorni=false
69
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/04/il-decreto-sui-criteri-per-definire-gli.html

CACCIA TUTELA FAUNA
Piano straordinario per la ges*one e il contenimento della fauna selva*ca e
rispe?o norme UE (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 19-ter della legge 157/1992 (
70
) disciplina le modalità di elaborazione e applicazione del
piano straordinario per la ges+one e il contenimento della fauna selva+ca. Il Piano cos+tuisce lo
strumento programma+co, di coordinamento e di auazione dell'a9vità di ges+one e
contenimento numerico della presenza della fauna selva+ca nel territorio nazionale mediante
abba9mento e caura.
L’ar+colo 13 del Decreto Legge 131/2024 conver+to nella legge 166/2024 introduce un comma
nuovo a deo ar+colo 19-ter che recita: “+iob2BD B2.2 m2obiPoDriBimeiodr4a P oB2odDDP2adm omel
rispe&o di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della dire9va 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, rela+va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selva+che e della Dire9va 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selva+ci”.
La nuova norme è finalizzata a risolvere la procedura d'infrazione (2023_2187) la Commissione
europea contesta il mancato rispeo della Dire9va Uccelli 2009/147. In par+colare, la
Commissione contestava che nella vigente norma+va nazionale contrasterebbe con la dire9va
Uccelli il conferimento alle regioni, da parte della legislazione italiana, del potere di autorizzare
l'uccisione o la caura di specie di fauna selva+ca anche in aree in cui la caccia è vietata, come le
aree protee, e in periodi dell'anno in cui la caccia è vietata.
L’ar+colo 13 della legge 166/2024 modifica l’ar+colo 31 della legge 157/1992 sulle sanzioni
amministra+ve per violazione legge 157/1992. In par+colare, il comma 1-bis dell’ar+colo 31 recita:
“AC2°m1°i3omiPP0iBira2.2 obiPP0dvn2ezob2o4r 3omiPoeimpo e nel percorso necessario a recarvisi o a
r2imerdriob D odniroBn Pe oedPiodvn2ez3obi4imioN°m2.2 m2oa meimim4o°mdoa maimerd.2 miob2oD2 N 3o
espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro
100 metri dalla stessa è sogge&o alla sanzione ammim2Berd4ndoDia°m2dr2dobdoi°r oR-Àodoi°r o
500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000”.
L’ar+colo 13 della legge 166/2024 introduce due nuovi commi all’ar+colo 31 della legge 157/1992
che recitano: “1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso
all'interno di una zona umida quello effeuato araverso strade classificate come autostrade,
extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quar+ere e
simili.1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'a9vità di +rò si intende quella di sparare colpi con un
fucile da caccia”.
In relazione ai due nuovi commi sopra riporta+ il comma 1-ter dell’ar+colo 13 della legge 166/2024
recita: “Entro centoanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con uno o più decre+ del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sen++ l'Is+tuto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ove competen+ secondo i rispe9vi statu+ e le rela+ve
norme di auazione, sono iden+ficate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide
presen+ nel territorio”.
TESTO LEGGE 166/2024:
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131!vig=2025-01-
08

70
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157

Fondo di garanzia per le vi:me della caccia (Norma*va Nazionale)
DECRETO Ministero Imprese e Made in Italy del 30 dicembre 2024 su determinazione del
contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la ges+one autonoma del
Fondo di garanzia per le vi9me della caccia - Anno 2025.
TESTO DECRETO 30/12/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-31&ao.codiceRedazionale=24A07066&elenco30giorni=false

ECOCERTIFICAZIONI
Nuove linee guida Ecolabel (Norma*va Comunitaria)
Guida pra+ca per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appal+ pubblici verdi di prodo9 per
coperture dure:
hps://publica+ons.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC131862
Guida pra+ca per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appal+ pubblici verdi di prodo9 assorben+
per l'igiene:
hps://publica+ons.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC138564

Periodo di validità dei criteri per l’assegnazione (Norma*va Comunitaria)
Decisione (UE) 2024/3179 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica le decisioni
(UE) 2017/175, (UE) 2018/1702 e (UE) 2019/70 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri
per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei rela+vi
requisi+ di valutazione e verifica.
TESTO DECISIONE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403179

EFFETTO SERRA
E*che?e per determina* prodo: e apparecchiature contenen* gas fluorura* a
effe?o serra (Norma*va Comunitaria)
Il regolamento (UE) 2024/573 (
71
) dispone obblighi di e+cheatura per determina+ prodo9 e
apparecchiature che contengono gas fluorura+ a effeo serra o il cui funzionamento dipende da
tali gas.
Il nuovo Regolamento UE 2024/2174 stabilisce il testo delle informazioni da riportare sulle
e+chee di cui all’ar+colo 12, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2024/573 e stabilire le
prescrizioni in materia di impostazione grafica e posizione delle e+chee ai fini della loro visibilità
e leggibilità, tenendo conto dei vincoli di spazio in determina+ +pi di prodo9.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2174:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402174


Formato comunicazioni in materia di gas serra (Norma*va Comunitaria)
L’ar+colo 26 del regolamento (UE) 2024/573 (
72
) stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i
produori, gli importatori, gli esportatori e taluni u+lizzatori di gas fluorura+ a effeo serra. In
par+colare, è stato ampliato l’elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle
a9vità ad essi connesse.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 al suo allegato stabilisce i contenu+ delle
comunicazioni di cui all’ar+colo 26 del regolamento (UE) 2024/573.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2195:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402195


Monitoraggio comunicazioni emissioni gas serra (Norma*va Comunitaria)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione del 23 seembre 2024 ha
modificato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l'aggiornamento del
monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effeo serra a norma della Dire9va
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Dire9va 2003/87/CE che is+tuisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effeo serra nell'Unione (EU ETS) è stata rivista e modificata dalla Dire9va (UE) 2023/959 (
73
) del
Parlamento europeo e del Consiglio per allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 (
74
) del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un obie9vo di riduzione nea delle emissioni di
almeno il 55 % entro il 2030 rispeo ai livelli del 1990.
A seguito della modifica della dire9va 2003/87/CE da parte della dire9va (UE) 2023/958 (
75
) del
Parlamento europeo e del Consiglio e della dire9va (UE) 2023/959, il regolamento di esecuzione
(UE) 2018/2066 della Commissione dovrebbe essere modificato di conseguenza per includere le
definizioni e le modalità deagliate necessarie per il monitoraggio e la comunicazione delle

71
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0573
72
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0573
73
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0959#d1e1788-134-1
74
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/05/ue-nuovi-obie9vi-nazionali-di.html#more
75
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0958

emissioni da combus+bili rinnovabili di origine non biologica e da carburan+ derivan+ da carbonio
riciclato, nonché per garan+re un'adeguata l'allineamento ai criteri di sostenibilità e di riduzione
delle emissioni di gas a effeo serra di cui alla dire9va (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio (
6
) per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni derivan+ dal trasporto di
CO2 con mezzi diversi dai gasdo9 per lo stoccaggio geologico, le emissioni prodoe dal trasporto
aereo, compresi il monitoraggio e la comunicazione di sostanze diverse dal CO
2 effe9 del trasporto
aereo, le emissioni derivan+ dal nuovo sistema di scambio di quote di emissione per l'edilizia, il
trasporto stradale e l'industria non ETS.

Il nuovo Regolamento 2024/2943 modifica il Regolamento 2018/2066 prevedendo che questo
ul+mo si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effeo serra
specificate in relazione alle a9vità elencate negli allega+ I e III della dire9va 2003/87/CE, ai da+
rela+vi alle a9vità degli impian+ fissi, alle a9vità di trasporto aereo, compresi gli effe9 del
trasporto aereo diversi dalle CO
2 2, e alle quan+tà di carburante rilasciate dalle a9vità di cui
all'allegato III di tale dire9va.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2943:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402493


Gas a effe?o serra lega* chimicamente in modo permanente in un prodo?o
(Norma*va Comunitaria)
Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione del 30 luglio 2024 che integra la
dire9va 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisi+
secondo cui ritenere i gas a effeo serra lega+ chimicamente in modo permanente in un prodoo.
Per legato chimicamente si intende: la CO2 trasformata chimicamente in modo che l’atomo di
carbonio sia fissato chimicamente da legami for+ così da evitare che concorra al riscaldamento
globale.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2620:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402620


Resilienza clima*ca delle re* ele?riche (Norma*va Nazionale)
Comunicato del Ministero Ambiente e sicurezza energe+ca su finanziamento, a valere sulle risorse
della Missione 7, REPowerEU, Inves+mento 2 Misura rafforzata: «Interven+ su resilienza clima+ca
delle re+ eleriche» (
76
), dei proge9 non ammessi o parzialmente ammessi per esaurimento delle
risorse.
Con Decreto direoriale n. 77 del 18 seembre 2024 é stato approvato il finanziamento dei
proge9 non ammessi o parzialmente ammessi per esaurimento delle risorse disponibili di cui ai
decre+ direoriali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca n. 413 (
77
) e n. 414 del
16 dicembre 2022 «Elenco dei proge9 ammessi alle agevolazioni – Avvisi pubblici n. 117 e n. 118

76
hps://www.mase.gov.it/no+zie/pnrr-missione-7-repower-eu-inves+mento-2-misura-rafforzata-interven+-su-
resilienza
77
hps://www.mase.gov.it/bandi/decreto-n-413-del-16-dicembre-2022-di-approvazione-delle-graduatorie-rela+ve-all-
avviso

del 20 giugno 2022 per la presentazione di proposte di intervento finalizzate a migliorare la
resilienza della rete elerica a even+ meteorologici estremi».
TESTO DECRETO 77/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/Bandi%20e%20avvisi%20PNRR/M7I2%20-
%20Upscale%20Resilienza/m_amte.MASE.PIF%20REGISTRO%20DECRETI(R).0000077.18-09-
2024.pdf


Regime compensazione emissioni gas serra trasporto aereo (Norma*va
Comunitaria)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione dell’11 novembre 2024
rela+vo all’elenco degli Sta+ che si ri+ene applichino CORSIA ai fini della dire9va 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024. Si traa del regime di
compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)
dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
TESTO REGOLAMENTO 2024/2850:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402850

Valori di riferimento immissione gas serra dei produ?ori (Norma*va Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione del 30 oobre 2024 che determina, a
norma del regolamento (UE) 2024/573 (
78
) del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di
riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 per ciascun produore o
importatore che ha legalmente immesso idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione dal 1o gennaio
2021 al 31 dicembre 2023.
Al fine di auare la riduzione graduale delle quan+tà di idrofluorocarburi che possono essere
immesse sul mercato dell’Unione, il regolamento (UE) 2024/573 ne assoggea l’immissione
annuale a limi+ quan+ta+vi.
A norma dell’ar+colo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, la Commissione dovrebbe
determinare valori di riferimento per tu9 i produori e gli importatori che hanno legalmente
immesso sul mercato dell’Unione idrofluorcarburi (HFC) nel 2021, nel 2022 o nel 2023,
conformemente ai meccanismi di calcolo di cui all’allegato VII, punto 4, leere a) e b), del
medesimo regolamento.
Ai fini dell’assegnazione di quote per l’immissione sul mercato dell’Unione di idrofluorocarburi, i
valori di riferimento per ciascun importatore e produore di cui all’allegato VII, punto 4, leera a),
del regolamento (UE) 2024/573 figurano nell’allegato I della Decisione UE 2024/2767.
TESTO DECISIONE 2024/2767:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402767


78
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0573

Provvedimen* vari su Effe?o Serra (Norma*va Comunitaria)
Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione, del 29 novembre 2024, rela+va al quan+ta+vo di
quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i seori dell’edilizia e del
trasporto stradale e ulteriori seori
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402951
hps://www.tuoambiente.it/news/ets-2-le-quote-da-rilasciare-nel-
2027/?inf_contact_key=7b35c3adb3aa929a94eb5287do82743680f8914173f9191b1c0223e68310
bb1

2024/2985
Decisione delegata (UE) 2024/2985 della Commissione, del 24 seembre 2024, rela+va
all’inclusione unilaterale, da parte dei Paesi Bassi, di seori nel sistema per lo scambio di quote di
emissioni dell’Unione per i seori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori seori a norma
dell’ar+colo 30 undecies della dire9va 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2024/2986
Decisione delegata (UE) 2024/2986 della Commissione, del 24 seembre 2024, rela+va
all’inclusione unilaterale, da parte dell’Austria, di seori nel sistema per lo scambio di quote di
emissioni dell’Unione per i seori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori seori a norma
dell’ar+colo 30 undecies della dire9va 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
2024/3176
Decisione di esecuzione (UE) 2024/3176 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2022/602 per quanto riguarda il riconoscimento del sistema
volontario Interna+onal Sustainability & Carbon Cer+fica+on — ISCC EU per la biomassa forestale, i
combus+bili rinnovabili di origine non biologica e i carburan+ derivan+ da carbonio riciclato
2024/3180
Decisione di esecuzione (UE) 2024/3180 della Commissione, del 19 dicembre 2024, rela+va al
riconoscimento del sistema volontario Cer+fHy per dimostrare il rispeo dei requisi+ della dire9va
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combus+bili rinnovabili di origine non
biologica
2024/3181
Decisione di esecuzione (UE) 2024/3181 della Commissione, del 19 dicembre 2024, rela+va al
riconoscimento del sistema volontario Programme for the Endorsement of Forest Cer+fica+on —
PEFC per dimostrare il rispeo dei requisi+ della dire9va (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio per i combus+bili da biomassa
2024/3191
Decisione di esecuzione (UE) 2024/3191 della Commissione, del 19 dicembre 2024, rela+va al
riconoscimento del sistema volontario Sustainable Biomass Program per dimostrare il rispeo dei
requisi+ della dire9va (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combus+bili
da biomassa e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1657
2024/3194
Decisione di esecuzione (UE) 2024/3194 della Commissione, del 19 dicembre 2024, rela+va al
riconoscimento del sistema volontario REDcert-EU per dimostrare il rispeo dei requisi+ della
dire9va (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburan+, i bioliquidi, i
combus+bili da biomassa, i combus+bili rinnovabili di origine non biologica e i carburan+ derivan+
da carbonio riciclato, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/605 della Commissione

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che
autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorura+ a effeo serra con un GWP pari o superiore
a 150 nei congelatori criogenici meccanici (–150 oC)
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403120
hps://www.tuoambiente.it/news/fgas-nuove-deroghe-
dallue/?inf_contact_key=7b82e5dbc555e06a2c1781a6ca31caf7680f8914173f9191b1c0223e68310
bb1
Regolamento delegato (UE) 2024/3215 della Commissione, del 28 giugno 2024, recante re9fica di
alcune versioni linguis+che del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’a9vità economica
contribuisce in modo sostanziale alla mi+gazione dei cambiamen+ clima+ci o all’adaamento ai
cambiamen+ clima+ci e se non arreca un danno significa+vo a nessun altro obie9vo ambientale
C/2024/4352
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403215


Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esisten*.
(Norma*va nazionale)
Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca protocollato in data 29 oobre
2024 con il n. 379, concernente l'integrazione di specifiche tariffe per le misure di incen+vazione
previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2024 Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione
verde delle raffinerie esisten+.
Deo provvedimento è pubblicato sul sito is+tuzionale del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energe+ca nell'apposita sezione dedicata alla norma+va di seore, al link seguente:
hps://www.mase.gov.it/energia/gas-naturale-e-petrolio/petrolio/impi
an+-strategici

Assorbimen* permanen* di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del
carbonio nei prodo: (Norma*va Comunitaria)
Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che
is+tuisce un quadro di cer+ficazione dell’Unione per gli assorbimen+ permanen+ di carbonio, la
carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodo9.
L’obie9vo del presente regolamento è agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori
o gruppi di gestori, di assorbimen+ permanen+ del carbonio, della carboniocoltura e dello
stoccaggio del carbonio nei prodo9 da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di
riduzioni durature delle emissioni in tu9 i seori, al fine di conseguire gli obie9vi e i traguardi di
cui al regolamento (UE) 2021/1119. A tal fine il presente regolamento is+tuisce un quadro
volontario dell’Unione per la cer+ficazione degli assorbimen+ di carbonio e delle riduzioni delle
emissioni dal suolo stabilendo:
a) criteri di qualità per le a9vità che si svolgono nell’Unione;
b) norme per la verifica e la cer+ficazione degli assorbimen+ di carbonio e delle riduzioni delle
emissioni dal suolo generate da a9vità;

c) norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione dei sistemi di
cer+ficazione;
d) norme per il rilascio e l’uso di unità cer+ficate.

Secondo il Regolamento:
a) per assorbimento di carbonio si intende: assorbimento antropogenico di carbonio dall’atmosfera
e il suo stoccaggio duraturo in serbatoi geologici, terrestri o oceanici ovvero in prodo9 di lunga
durata.
b) «carboniocoltura»: pra+che o processi svol+ su un periodo di a9vità di almeno cinque anni,
riguardan+ la ges+one di un ambiente terrestre o cos+ero e che determinano la caura e lo
stoccaggio temporaneo di carbonio atmosferico o biogenico in compar+ di carbonio biogenici o la
riduzione delle emissioni dal suolo;
c) «stoccaggio del carbonio nei prodo9»: pra+che o processi che caurano e immagazzinano
carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodo9 di lunga durata, consentono il
monitoraggio in loco del carbonio stoccato e sono cer+ficate durante tuo il periodo di
monitoraggio.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3012:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403012#cpt_4

ELETTROMAGNETISMO
Linee di azione nei procedimen* amministra*vi in materia di realizzazione di re*
pubbliche di comunicazione (Norma+va Nazionale)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2023 che mira ad assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficacia degli uffici pubblici is+tuzionalmente competen+
al rilascio di provvedimen+ e a9 rientran+ nell'ambito dell'Inves+mento 3 - Componente C2 del
PNRR, ar+colato nei sub-inves+men+ «Italia a 1 giga», «Italia 5G», «Scuola connessa»; «Sanita'
connessa»; «Collegamento isole minori».
Scopo della presente dire9va e' l'emanazione di linee di azione, condivise dai ministeri
coinvol+ nella strategia nazionale riferita agli interven+ indica+ al comma 1, finalizzate ad
oenere e diffondere modelli di semplificazione procedimentale, conformi alle vigen+ disposizioni
legisla+ve e fondate sui principi di competenza amministra+va e leale collaborazione is+tuzionale.

DESTINATARI DELLA DIRETTIVA E OPERE OGGETTO DELLA DIRETTIVA
La presente dire9va ha come des+natari tu9 i sogge9 pubblici +tolari di compi+ e funzioni
amministra+ve per la realizzazione degli interven+ e delle opere indicate sopra individuate, in via
di prima applicazione:
a) nelle infrastruure di comunicazione eleronica e nei rela+vi diri9 di passaggio di cui all'art. 43
(
79
) del decreto legisla+vo n. 259/2003;
b) nelle infrastruure per impian+ radioelerici di cui all'art. 44 (
80
) del decreto legisla+vo n.
259/2003;
c) negli appara+ con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastruure per impian+
radioelerici preesisten+ o per la modifica delle caraeris+che trasmissive;
d) nelle opere civili, negli scavi e nell'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 49 (
81
) del decreto
legisla+vo n. 259/2003;
e) nelle opere di infrastruurazione per la realizzazione delle re+ di comunicazione eleronica ad
alta velocità in fibra o9ca in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga.

La presente dire9va non introduce disposizioni innova+ve o in contrasto con le disposizioni
legisla+ve dell'ordinamento di seore e non comporta deroghe ai regimi di tutela speciale (vincoli
storico-ar+s+ci, paesaggis+ci, ambientali, idrogeologici, urbanis+ci).


PRINCIPI OPERATIVI
Per l'installazione delle re+ di comunicazione eleronica mediante posa di fibra o9ca non si
applica la disciplina edilizia e urbanis+ca.
Trasparenza delle informazioni da rendere in ordine all'avanzamento dei lavori, corresponsione
delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interven+ di installazione e manutenzione.
È raccomandato alle amministrazioni di operare una ricognizione preliminare per verificare se gli
interven+ riguardino, a +tolo esemplifica+vo e non esaus+vo: opere civili caraerizzate da
interven+ di totale interramento; interven+ che insistono su aree caraerizzate dall'assenza di
vincoli; interven+ che non sono struura+ in zone sismiche; interven+ che non determinano

79
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2003-08-01;259
80
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2003-08-01;259
81
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2003-08-01;259

interferenze con le altre re+ pubbliche di servizi; infrastruure che rispeano, per dimensioni,
altezza e consistenza, gli standard urbanis+ci di zona; interven+ di posa in opera di infrastruure
a banda ultra larga effeua+ con la metodologia della micro trincea; interven+ effeua+ con
tecnologie di scavo a basso impao ambientale con mini-trincea; infrastruure insisten+ sul
sedime ferroviario o autostradale che siano sta+ oggeo di preven+vi accordi conclusi tra i
sogge9 affidatari della realizzazione delle re+ pubbliche di comunicazione e gli en+ +tolari
dell'uso del predeo sedime.

DIVIETI DI AZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Non è consen+to ai des+natari della presente dire9va:
a) di aggravare i procedimen+ autorizzatori in materia di ges+one del suolo pubblico;
b) di frapporre immo+va+ ostacoli alla definita localizzazione, coubicazione e condivisione delle
infrastruure oggeo della presente dire9va;
c) di imporre, in contrasto le norma+ve primarie e speciali, divie+ generalizza+ di localizzazione,
nonché di adoare e/o approvare regolamen+ che prevedano, fuori dei casi di legge, a9vità
istruorie e decisorie in materia di re+ pubbliche di comunicazione;
d) di modificare i limi+ ed i parametri tecnici di funzionamento delle re+, stabili+ a livello
nazionale;
e) di esigere oneri o canoni che non siano stabili+ per legge;
f) di emeere ordinanze con+ngibili e urgen+ al solo fine di sospendere o inibire l'esecuzione dei
lavori di realizzazione delle re+ di comunicazione;
g) di introdurre nei procedimen+ amministra+vi prescrizioni regolatorie, adempimen+ e misure
non previste dalla legislazione di seore.



SILENZIO ASSENSO
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla presentazione del progeo e della rela+va domanda:
a) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego;
b) non sia stato espresso un parere nega+vo da parte dell'organismo competente ad effeuare i
controlli in materia di vigilanza sanitaria e ambientale;
c) non sia stato espresso un dissenso, congruamente mo+vato, da parte di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggis+co-territoriale o dei beni culturali. Tale ipotesi non
preclude, tuavia, l'autorizzazione degli interven+ nel caso in cui la conferenza di servizi esprima la
propria determinazione finale entro il previsto termine di conclusione.

Decorso il termine suddeo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio
di see giorni, l'aestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente
l'autocer+ficazione del richiedente. Sono fa9 salvi i casi in cui disposizioni del dirio dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimen+ espressi.


SEGNALAZIONI DEI GESTORI SULLE VIOLAZIONI DELLA DIRETTIVA DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
I sogge9 pubblici +tolari di competenze di amministrazione a9va sono responsabili della proficua
e leale collaborazione is+tuzionale e devono evitare l'adozione di a9 o di comportamen+ che

possano determinare interruzioni o ritardi nella realizzazione delle re+ pubbliche di
comunicazione.
Le stazioni appaltan+ e i sogge9 affidatari della realizzazione delle re+ pubbliche di
comunicazione segnalano al Dipar+mento per la trasformazione digitale a9 e comportamen+ che
possano integrare violazione della presente dire9va, anche ai fini dell'esercizio dei poteri
sos+tu+vi previs+ dall'art. 12 (
82
) del Decreto-legge n° 77/2021 per il conseguimento degli
obie9vi intermedi e finali del PNRR.

TESTO DIRETTIVA:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2023-11-30&ao.codiceRedazionale=23A06510&elenco30giorni=false


Acquisizione dei da* necessari per la tenuta del catasto delle infrastru?ure di
telecomunicazioni strategiche (Norma*va Nazionale)
Decreto Ministero Industria e Made in Italy del 9 dicembre 2024 sulle modalità per l'acquisizione
dei da+ necessari per la tenuta del catasto delle infrastruure di telecomunicazioni strategiche.
Il Decreto è aua+vo:
1. del comma 3 ar+colo 12 (
83
) Decreto legisla+vo n. 198 del 2002: “I gestori delle re+ radiomobili
di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competen+ ispeora+ territoriali
del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legisla+vo, sulla base dei modelli A e B allega+ al presente
decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastruure. Inviano altresì i modelli rela+vi alle
successive installazioni”.
2. del comma 1 -sexies ar+colo 44 DLgs 259/2003: “ Il Ministero delle imprese e del made in Italy
provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio
periodico dei da+ rela+vi alle sorgen+ connesse ad impian+, apparecchiature e sistemi
radioelerici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i da+ di cui all'ar+colo 14 (
84
), comma 8,
leera d), del decreto-legge 18 oobre 2012, n. 179, conver+to, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamen+ tra la
potenza autorizzata e quella effe9vamente u+lizzata, così come dichiarata dagli operatori, il
Ministero segnala i casi di soou+lizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la
rimodulazione della stessa alla luce del principio di effe9vità”.

Secondo l’ar+colo 1 del Decreto 9/12/2024 in auazione delle suddee norme gli operatori di
telefonia mobile dota+ di impian+ e infrastruure fisiche di telefonia mobile sul territorio
provvedono ad inviare i da+ rela+vi agli impian+ di nuova installazione e ad aggiornare i da+ degli
impian+ installa+ precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto
(17/12/2024), conformemente al formato di cui all'allegato 1 dello stesso.




82
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
83
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2002;198
84
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art14-com8-letd

Sono abroga+:
- Decreto 22 luglio 2003 (
85
)
- Decreto 27 novembre 2003 (
86
)

A far data dall'entrata in vigore del nuovo Decreto, gli operatori provvedono alla trasmissione dei
da+ di cui al comma 1 e, su base trimestrale, all'aggiornamento degli stessi per mezzo di
posta eleronica cer+ficata (PEC) all'indirizzo: [email protected]
La Divisione VII della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Is+tuto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione rende disponibili i da+ di cui al presente
ar+colo agli Ispeora+ territoriali (Case del made in Italy) del Ministero delle imprese e del made
in Italy e alla Fondazione Ugo Bordoni, ai fini delle previsioni di cui all'art. 44, comma 1-sexies, del
codice delle comunicazioni eleroniche, di cui al decreto legisla+vo 1° agosto 2003, n. 259, per la
parte di rispe9va competenza

TESTO DECRETO 9/12/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-17&ao.codiceRedazionale=24A06720&elenco30giorni=false


85
hps://www.elera2000.it/pdf/norma+ve/dlg22luglio2003.pdf
86
hps://www.gazzeaufficiale.it/eli/id/2003/12/13/03A13525/sg

ENERGIA

Proroga permessi di ricerca e concessioni di col*vazione di idrocarburi liquidi
(Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 2 del Decreto Legge 153/2024 conferma il via libera a nuove ricerca e nuove concessioni
e alle proroghe delle esisten+ per estrarre fon+ fossili liquidi e gassose. La nuova norma ha la
finalità principale di colmare il vuoto norma+vo prodoo dalla sentenza del Tar Lazio che aveva
annullato il Decreto di approvazione del Piano per la transizione energe+ca sostenibile (sic!) nelle
aree idonee alle estrazioni di fon+ fossili.
La nuova norma conferma la riduzione da 12 a 9 miglia il perimetro cos+ero ed esterno alle aree
marine e cos+ere protee entro il quale sono vietate le a9vità di ricerca, di prospezione nonché di
col+vazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Soprauo in questo modo si rimee in piedi,
come vedremo meglio nel proseguo del post, la deroga alla norma del ambientale che vietava
estrazioni nella zone di mare adria+co per preservare la zona della laguna di Venezia.

Secondo il comma 2 ar+colo 2 del Decreto Legge 153/2024 il divieto di rilascio permessi di ricerca
e col+vazione di idrocarburi liquidi sul territorio e in mare non si applica nel caso di concessioni di
col+vazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad a9vità di ricerca svolte sulla base di
permessi rilascia+ prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non
concluse alla medesima data. Le a9vità di col+vazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di
concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi
del secondo periodo proseguono per la durata di vita u+le del giacimento.
Il comma 3 ar+colo 2 del Decreto Legge 153/2024 prevede inoltre che nel rilascio delle proroghe
delle concessioni di col+vazione di idrocarburi l'amministrazione competente +ene conto anche
delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare
la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita u+le del giacimento, nonché +ene in
considerazione l'area in concessione effe9vamente funzionale all'a9vità di produzione e di
ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal
senso.

Sempre l’ar+colo 2 del Decreto Legge modifica il comma 2 ar+colo 16 della legge 34/2022
prevedendo che sono legi9ma+ a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo
termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli i +tolari di concessioni
di col+vazione di gas naturale esisten+ o da conferire nel rispeo dei limi+ impos+ dalla
legislazione vigente, della norma+va dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
Nella versione precedente il comma 2 ar+colo 16 della legge 34/2022 faceva invece riferimento ai
+tolari di concessioni esisten+ i cui impian+ di col+vazione di gas naturale sono situa+ in tuo o in
parte in aree considerate compa+bili nell'ambito del Piano per la transizione energe+ca sostenibile
delle aree idonee approvato con Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre
2021 (QUI) anche nel caso di concessioni improdu9ve o in condizione di sospensione volontaria
delle a9vità e considerando, anche ai fini dell'a9vità di ricerca e di sviluppo con
nuove infrastruure minerarie, i soli vincoli classifica+ come assolu+ dal Piano medesimo e già
cos+tui+ alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto
ivi non previsto, il rispeo della norma+va dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

Occorre ricordare che il Decreto 28 dicembre 2021 che aveva approvato il Piano per la transizione
energe+ca sostenibile era già stato annullato dalla sentenza del TAR Lazio n° 2872 del 2024 (
87
).
.

In altre parole, la nuova norma, colma la lacuna prodoa dalla suddea sentenza come afferma la
relazione illustra+va di presentazione del nuovo Decreto legge: "si conferma il divieto previsto dal
M2ffiIfiqsob2or2PdBa2 ob2om° n2o4e P2oN2mirdr2odo P2 osul territorio nazionale e a mare; tu&avia, si intende
salvaguardare il legi,mo affidamento degli operatori doa°2oB m oBed4oE2zoa mlir24o4e P2offdo P2 o odo
P2 oN2Be odoEdBffoOioEP2o2mniB4Nim4obd2oNibiB2N2oa ND2°4L"
Come risulta sempre dalla relazione di presentazione del nuovo Decreto Legge il rilascio delle
proroghe è consen+to ma sulla base dell’ar+colo 29 della L. n. 613/1967, la quale "ha fissato in 30
anni la durata delle concessioni, amme&endone una proroga di 10 anni se il concessionario ha
iBiE°2e o2oDr ErdNN2ob2oa P4nd.2 mioiob2or2airadoioqE ffiT TREHZPSQA T QSl FCP AOOCPFffiP REUP*TND
dalla concessione"; e sulla base dell’ar+colo 13, comma 1, del D.lgs. n. 625/1996, "ai sensi del
1°dPioPdob°rdedobiPPdoa maiBB2 miob2oa P4nd.2 mio2m terraferma, nel mare territoriale e nella
D2dudl rNdoa m4mimedPiotob2oTÀodmm2oiob D o1°2mb2a2 anni dal conferimento il concessionario,
quando è necessario per completare lo sli&amento del giacimento, ha diri&o ad una proroga di 10
dmm2oBioCdoiBiE°2e o2oDr ErdNN2ob2oa P4nd.2 mioiob2 ricerca e se ha adempiuto a tu, gli obblighi
bir2ndm4obdPobiarie ob2oa maiBB2 mi"; infine sulla base dell’ar+colo 9, comma 8, della L. n. 9/1991,
"ai sensi del quale – al fine di completare lo sfru&amento del giacimento – decorsi i se&e anni dal
rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga
Drin2BedobdPoB°aa2ede odr4a P oT9obiPPdo+pompoFR–(R967, una o più proroghe di 5 anni ciascuna se ha
iBiE°2e o2oDr ErdNN2ob2oa P4nd.2 mioiob2or2airadoioqE ffiT TREHZPSQA T QSl FCP AOOCPFffiP REUP*TND
dalla concessione o dalle proroghe".

Il nuovo comma 3 ar+colo 16 della legge 34/2022 introdoo dal nuovo Decreto Legge riduce da 12
a 9 miglia il perimetro cos+ero ed esterno alle aree marine e cos+ere protee entro il quale sono
vietate le a9vità di ricerca, di prospezione nonché di col+vazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare. Secondo la relazione di presentazione del nuovo Decreto Legge: "Dunque, con tale modifica,
le a,vità upstream in mare oltre il perimetro di 9 N2EP2dobdPPdoP2midoa B4irdoiobdPPiodriioNdr2mioio
a B4irioDr eiui3oB m o rdoa mBim4eipo+doriPd.2 mio2PP°Berd4ndod'irNdoaCioedPioN b2gadoa mBimeio
lo sblocco di diverse a,vità fino ad ora in "stand-by" o comunque non autorizzate, in un’o,ca di
D eim.2dNime obiEP2odDDr nn2E2 mdNim4o2meirm2ob2oEds naturale e di raggiungimento degli obie,vi
b2oD P24adoimirEi4ado2moNdeir2d".

In par+colare, il nuovo comma 3 ar+colo 16 della legge 34/2022 recita: “3. Nel trao di mare
compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante
da quest'ul+mo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia mari9me dalle linee di costa, é
consen+to, in deroga all'ar+colo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legisla+vo 3
aprile 2006, n° 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di
lungo termine sopra richiamato, il rilascio di concessioni di col+vazione di gas naturale sulla base di
istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione (18 oobre 2024),
per la durata di vita u+le del giacimento e, a condizione che i rela+vi giacimen+ abbiano un
potenziale minerario di gas per un quan+ta+vo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni
di metri cubi.”

87
hps://portali.gius+zia-
amministra+va.it/portale/pages/is+tuzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202204051&nomeFile=202
402872_01.html&subDir=Provvedimen+

Si ricorda che il comma 17 ar+colo 6 del DLgs 152/2006, derogato come quanto sopra
riportato, prevede che: ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro
delle aree marine e cos+ere a qualsiasi +tolo protee per scopi di tutela ambientale, in virtù di
leggi nazionali, regionali o in auazione di a9 e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le a9vità di ricerca, di prospezione nonché di col+vazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare nelle aree di cui all’ar+colo 4 legge 9/1991 (
88
). Deo ar+colo 4 della legge 9/1991
recita: “Rpo+doDr BDi.2 mi3oPdor2airadoioPdoa P4nd.2 miob2o2drocarburi è vietata nelle acque del Golfo di
Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fa, salvi i permessi, le autorizzazioni e le
concessioni in a&o, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tra&o di mare compreso tra il
parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di
Goro del fiume Po.” Il 45° parallelo passa poco sopra Ferrara: l’intenzione è di preservare la zona
della laguna di Venezia per evitare di compromeere quell’area estremamente delicata. L’unica
estrazione che sarà possibile sopra al 45° parallelo sarà quella del giacimento al largo di Goro, in
provincia di Ferrara, che è considerato uno dei più promeen+ perché potrebbe garan+re 900
milioni di metri cubi di gas (QUI).
TESTO DECRETO LEGGE 153/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-17&ao.codiceRedazionale=24G00174&elenco30giorni=false


Accelerazione stoccaggio del gas (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 2 del Decreto Legge 153/2024 modifica i commi 1 e 4 dell’ar+colo 5-bis della legge
91/2022 che ora risulta così: “Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamen+, il
Gestore dei servizi energe+ci (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direamente o
indireamente dallo Stato e araverso lo streo coordinamento con la maggiore impresa di
trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ul+ma istanza (
89
)
tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il
31 oobre 2025, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
Per la finalità di cui sopra è disposto il trasferimento al GSE, a +tolo di pres+to infru9fero, delle
risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da res+tuire entro il 10 dicembre
2024 per un importo pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo
rimanente. Tale pres+to può essere erogato anche mediante an+cipazioni di tesoreria da
es+nguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul per+nente capitolo di
spesa.
TESTO DECRETO LEGGE 153/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-17&ao.codiceRedazionale=24G00174&elenco30giorni=false



88
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art4
89
hps://www.arera.it/comunica+-operatore/deaglio/informazioni-rela+ve-alle-par+te-economiche-afferen+-al-
servizio-di-riempimento-degli-stoccaggi-di-ul+ma-istanza

Funzionamento della disciplina del mercato della capacità (Norma+va Nazionale)
Delibera di Arera del 14 maggio 2024 n°185/2024/R/eel Verifica di conformità delle proposte di
Terna S.p.A. in merito alle disposizioni tecniche di funzionamento della disciplina del mercato della
capacità.
Il mercato della capacità (
90
) è un meccanismo con cui Terna si approvvigiona di capacità araverso
contra9 di approvvigionamento di lungo termine aggiudica+ con aste compe++ve.
La delibera di Arera verifica posi+vamente la seconda proposta di DTF 2 post 2024 trasmessa da
Terna S.p.A. con la comunicazione 16 aprile 2024, prevedendo che la sua efficacia sia limitata alla
procedura concorsuale rela+va all’anno di consegna 2025.
Con Delibera Arera 29 agosto 2024 353/2024/R/eel nel verificare posi+vamente la proposta di DTF
2 2026 di Terna S.p.A (
91
)., prevede che la sua efficacia sia limitata alla procedura concorsuale
rela+va all’anno di consegna 2026;

TESTO DELIBERA 14/5/2024:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/185-24.pdf

Proroga proge: di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente (Norma*va
Nazionale)
Con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca 4 giugno 2024, n. 207 è stata
concessa una proroga del fine lavori, fino a massimo il 31 dicembre 2027, per i proge9 di
teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente di cui all'allegato 1 al decreto del direore della
Direzione generale incen+vi del 23 dicembre 2022, n. 435 (
92
) ammessi a valere sulle risorse del
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca del 19 Dicembre 2023, n. 431.
TESTO DECRETO 207/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20Norma+va%20secondaria/TLR/DM%20207_04-06-2024.pdf


Generazione ele?rica da fon* rinnovabili per clien* finale da al* consumi
(Norma*va Nazionale)
Decreto Ministero Ambiente n° 268 del 23 luglio 2024 disciplina un meccanismo per la
realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elerica da fon+ rinnovabili da parte dei
clien+ finali energivori, araverso lo svolgimento di una procedura per l’an+cipazione di energia
elerica nella disponibilità del GSE e la successiva res+tuzione, secondo i criteri stabili+
dall’ar+colo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (
93
).
TESTO DECRETO 268/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Norma+va/dm_268_23.07.
2024.pdf


90
hps://www.terna.it/it/sistema-elerico/mercato-capacita
91
hps://www.terna.it/it/sistema-elerico/pubblicazioni/news-operatori/deaglio/mercato-capacita-asta-consegna-
2026-e-2027
92
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_435_23-12-2022.pdf
93
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-12-09;181!vig=~art1

Elenco degli interven* di incremento della resilienza delle re* di distribuzione
dell’energia ele?rica (Norma*va Nazionale)
Delibera Arera 30 luglio 2024 n°334/2024/R/eel sull’aggiornamento dell’elenco degli interven+ di
incremento della resilienza delle re+ di distribuzione dell’energia elerica.
il Titolo 10 della Parte I del TIQE disciplina un meccanismo incen+vante applicabile a interven+ che
incrementano la resilienza delle re+ di distribuzione dell’energia elerica per il periodo 2019-2024
La nuova Delibera ammee al meccanismo incen+vante di cui al Titolo 10 della Parte I del TIQE gli
interven+ di incremento della resilienza riporta+ nella Tabella 1 allegata.
TESTO DELIBERA 30/7/2024:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/334-2024-R-eel.pdf



Decreto riforma mercato delle capacità (Norma*va Nazionale)
Il mercato delle capacità o capacity market è il meccanismo di derivazione comunitaria, auato in
Italia con Decreto Ministeriale 28 giugno 2019 (
94
), che disciplina il sistema di remunerazione della
disponibilità di capacità produ9va di energia elerica ex Regolamento UE 2019/943.
Il Decreto n° 248 del 5 luglio 2024 modifica il Decreto 28 giugno 2019 (
95
) all’ar+colo 5. Si riporta il
confronto tra norma+va precedente e la nuova

Comma 1 Ar+colo 5 Decreto 28/6/2019 Nuovo comma 1 ar+colo 5 Decreto 28/6/2019
Con riferimento agli incen+vi eroga+ dal
Gestore dei Servizi Energe+ci (di seguito: GSE)
che, ai sensi della disciplina di cui all’ar+colo 1,
non sono cumulabili con la remunerazione del
mercato della capacità, la rinuncia agli stessi è
rela+va a tua la durata del periodo di
consegna oggeo delle procedure concorsuali.
La rinuncia determina la sospensione
dell’erogazione degli incen+vi ovvero del
servizio da parte del GSE, senza dirio di
recupero da parte del beneficiario degli
incen+vi.
“1. Con riferimento agli incen+vi e ai servizi
eroga+ dal Gestore dei Servizi Energe+ci (di
seguito: GSE) che, ai sensi della disciplina di cui
all’ar+colo 1, non sono cumulabili con la
remunerazione del mercato della capacità, la
rinuncia agli stessi è rela+va a tua la durata
del periodo di consegna oggeo delle
procedure concorsuali. La rinuncia determina
la sospensione dell’erogazione degli incen+vi
ovvero del servizio da parte del GSE, con
riferimento alle somme dovute dal GSE a
favore del beneficiario, senza dirio di
recupero da parte del beneficiario stesso.
Durante il periodo di sospensione, resta fermo
l’obbligo del beneficiario degli incen+vi, nel
caso di meccanismi incen+van+ nella forma di
contra9 per differenza a due vie, di
res+tuzione, per ciascun periodo rilevante,
delle eventuali somme dovute al GSE in
esecuzione di quanto previsto dalla
convenzione tra il GSE e il beneficiario
medesimo.

94
hps://www.mimit.gov.it/index.php/it/norma+va/decre+-ministeriali/decreto-ministeriale-28-giugno-2019-
capacity-market
95
hps://www.mimit.gov.it/images/stories/norma+va/dm_disciplina_capacita_28062019.pdf

Secondo l’ar+colo 2 del Decreto 248/2024 Le società che hanno presentato richiesta di
partecipazione alla procedura concorsuale per l’anno di consegna 2025 impegnandosi a rinunciare
all’incen+vo erogato dal GSE possono modificare tale impegno secondo modalità e tempis+che
fissate da Terna, che tenendo conto della data di entrata in vigore del presente decreto, assicurino
uno svolgimento ordinato della procedura concorsuale e delle a9vità che la precedono.
TESTO DECRETO 248/2024:
hps://www.mimit.gov.it/images/stories/norma+va/dm_disciplina_capacita_28062019.pdf
DECRETO N. 359 DEL 17 OTTOBRE 2024, CHE APPROVA LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA
DISCIPLINA DEL MERCATO DELLA CAPACITA' PRESENTATA DA TERNA:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-31&ao.codiceRedazionale=24A05732&elenco30giorni=false

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di proge?azione e
affidamento di lavori per interven* edilizi (Norma*va Nazionale)
Decreto Ministero Ambiente del 5 agosto 2024 che introduce modificazioni al decreto n. 256 del 23
giugno 2022 (
96
), recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progeazione e
affidamento di lavori per interven+ edilizi».
TESTO DECRETO 5/8/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-08-22&ao.codiceRedazionale=24A04325&elenco30giorni=false

Incen*vazione degli impian* a fonte rinnovabile innova*vi o con cos* di
generazione eleva* e rido?o impa?o sull'ambiente e sul territorio (Norma*va
Nazionale)
Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca 19 giugno 2024, si introducono
disposizioni volte ad auare le previsioni di cui al decreto legisla+vo 8 novembre 2021, n°199 (
97
),
per la promozione degli impian+ a fonte rinnovabile innova+vi o con cos+ di generazione eleva+
che presen+no caraeris+che di innovazione e ridoo impao sull'ambiente e sul territorio.
Il Decreto 19 giugno 2024 ha la finalità di sostenere la produzione di energia elerica di impian+ a
fon+ rinnovabili innova+vi o con cos+ di generazione eleva+, araverso la definizione di incen+vi
che ne s+molino la compe++vità e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obie9vi
di decarbonizzazione al 2030. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente
decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impian+ alimenta+ da biogas e
biomasse, solari termodinamici, geotermoelerici, eolici off-shore, fotovoltaici floa+ng sia off-
shore che su acque interne e gli impian+ alimenta+ da energia mareomotrice, del moto ondoso e
altre forme di energia marina, che presen+no caraeris+che di innovazione e ridoo impao
sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incen+vi.
TESTO DECRETO 19/6/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Norma+va/dm_19-06-
2024_FER2.pdf


96
hps://www.gazzeaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg
97
Vedi News Ambiente novembre dicembre 2021 pagina 52
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html

A:vazione dell'intervento del Fondo IPEI per proge?o Idrogeno 4 (Norma*va
Nazionale)
Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 3 luglio 2024 si dispone ai sensi dell'art.
1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (
98
), l'a9vazione dell'intervento del Fondo
IPCEI (Fondo Importan+ Proge9 di Comune Interesse Europeo -
99
) per il sostegno alla realizzazione
dell'«importante progeo di comune interesse europeo» Idrogeno 4 (
100
), nell'ambito della catena
del valore dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisi+ previs+ dall’ar+colo 3
del Decreto interministeriale 21 aprile 2021 (
101
) per la realizzazione di proge9 di cui all’ar+colo 4
del medesimo provvedimento, ammessi al sostegno delle autorità italiane ed individua+ dalla
Decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2024) 3631 finale del 28 maggio 2024
(
102
).
Secondo il principio di non arrecare un danno significa+vo all’ambiente (DNHS) i proge9 non
dovranno riguardare, tra le altre, le seguen+ a9vità: a) a9vità connesse ai combus+bili fossili,
compreso l'uso a valle, ad eccezione dei proge9 riguardan+ la produzione di energia elerica e/o
di calore a par+re dal gas naturale come pure le rela+ve infrastruure di trasmissione/trasporto e
distribuzione che u+lizzano gas naturale.
Il Decreto direoriale Ministero Made in Italy 19/9/2024 definisce, in auazione del decreto
ministeriale 3 luglio 2024, le modalità e i termini per l’invio delle istanze di agevolazione rela+ve
all’IPCEI Idrogeno 4, nonché la modulis+ca, le procedure di deaglio per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni e ulteriori elemen+ idonei a consen+re la correa auazione degli
interven+ agevola+vi.
TESTO DECRETO 3/7/2024:
hps://www.mimit.gov.it/images/stories/norma+va/2024_07_03_DM_a9vazione_Idrogeno_4_fin
.pdf
TESTO DECRETO 19/9/2024:
hps://www.mimit.gov.it/it/norma+va/decre+-direoriali/decreto-direoriale-19-seembre-
2024-ipcei-idrogeno-4-hy2move

Bando proge: transfrontalieri nella energia rinnovabile (Norma*va Comunitaria)
Bando “4th Call for status for Cross-Border Renewable Energy Projects” , aperto fino al 7 gennaio
2025.
Per la definizione di proge9 transfrontalieri della energia rinnovabili si veda ar+colo 7 (103)
Regolamento UE 1153/2021.

98
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160
99
hps://www.mimit.gov.it/index.php/it/incen+vi/fondo-ipcei-importan+-proge9-di-comune-interesse-
europeo#:~:text=Il%20%EE%80%80Fondo%EE%80%81%20IPCEI%20sos+ene%20le%20imprese%20e%20gli
100
hps://www.mimit.gov.it/it/incen+vi/ipcei-idrogeno-4-h2-move
101

hps://gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2021-
07-12&ao.codiceRedazionale=21A04109&elenco30giorni=false
102
Decisione della Commissione europea C(2024) 3631 final del 28 maggio 2024 ha autorizzato gli aiu+ di Stato di see
Paesi (Estonia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna) a sostegno della realizzazione del quarto
importante progeo di comune interesse europeo (IPCEI) sulle innovazioni applica+ve per la creazione di una catena
del valore europea dell’Idrogeno, denominato “IPCEI Hy2Move” (anche IPCEI Idrogeno 4).
103
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153#art_7

Per i criteri di selezione di ques+ proge9 vedi Regolamento delegato (UE) 2022/342 della
Commissione, del 21 dicembre 2021 (
104
). Ad ulteriore supporto vedi Documento di lavoro (
105
) dei
Servizi della Commissione che accompagna il documento Regolamento Delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/1153 per quanto riguarda i criteri di selezione
specifici e i deagli del processo di selezione dei proge9 transfrontalieri nel seore dell'energia
rinnovabile Metodologie per valutare il contributo dei proge9 transfrontalieri ai criteri generali e
per produrre l'analisi cos+-benefici di cui alla parte IV dell'allegato regolamento (UE) 2021/1153
che is+tuisce il meccanismo per collegare l'Europa.


Dire:va UE sui servizi energe*ci: indirizzi applica*vi (Norma*va Comunitaria)
La Dire9va (UE) 2023/1791 (
106
) riconosce quanto i servizi energe+ci possano essere importan+
per migliorare l'efficienza energe+ca e promuovere la decarbonizzazione. Possono infa9
mobilitare le capacità tecniche e finanziarie di terzi, in genere fornitori di servizi energe+ci
specializza+, per realizzare risparmi energe+ci e finanziari in modo efficiente soo il profilo dei
cos+ grazie a miglioramen+ della prestazione energe+ca nei locali del consumatore. I servizi
energe+ci potrebbero essere par+colarmente u+li quando, per qualsiasi mo+vo, per il
consumatore è difficile o addiriura impossibile auare in prima persona misure di efficienza
energe+ca.
L'ar+colo 29 della Dire9va 2023/1791 persegue un duplice obie9vo: favorire lo sviluppo del
mercato dei servizi energe+ci creando condizioni favorevoli per gli operatori del mercato e
promuovere la diffusione dei servizi energe+ci nel seore pubblico. Il secondo obie9vo segue la
logica della dire9va (UE) 2023/1791, che aribuisce al seore pubblico il ruolo guida
nell'efficienza energe+ca. L'obbligo di u+lizzare i contra9 di rendimento energe+co per le
ristruurazioni degli edifici degli en+ pubblici mira a creare sinergie con le per+nen+ disposizioni
dell'ar+colo 6 e a consen+rne l'auazione nella pra+ca.
La Raccomandazione (UE) 2024/2476 della Commissione, del 13 seembre 2024, stabilisce
orientamen+ per l’interpretazione dell’ar+colo 29 della dire9va (UE) 2023/1791.
TESTO RACCOMANDAZIONE 2024/2746:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402476

Proge: transfrontalieri seleziona* nel se?ore dell’energia rinnovabile (Norma*va
Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1153 (
107
) is+tuisce una categoria di proge9 transfrontalieri nel seore
dell’energia rinnovabile («proge9 transfrontalieri di energia rinnovabile») che contribuiscono alla
decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della
sicurezza dell’approvvigionamento. Tali proge9 sono fruo di un accordo di cooperazione tra due
o più Sta+ membri o tra uno o più Sta+ membri e uno o più paesi terzi.
I proge9 transfrontalieri di energia rinnovabile sono seleziona+ e inclusi in un apposito elenco
adoato dalla Commissione mediante ao delegato. Il primo elenco è stato adoato con

104
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0342&qid=1646148165153
105
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0429&qid=1564520971474
106
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L1791#cpt_V
107
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1153-20240718&qid=1733152404622

Regolamento delegato (UE) 2022/2202 (
108
) della Commissione. Il secondo elenco è stato adoato
con Regolamento delegato (UE) 2023/2639 (
109
) della Commissione.
Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2613 della Commissione del 24 luglio 2024 modifica il
Regolamento delegato (UE) 2022/2202, stabilendo l’elenco dei proge9 transfrontalieri seleziona+
nel seore dell’energia rinnovabile.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2613:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402613


Criteri accesso al fondo copertura servizio di rigassificazione (Norma*va Nazionale)
Decreto Ministero Economia e Finanze 9 agosto 2024 fissa i criteri di accesso e le modalità di
impiego del fondo des+nato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione
prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del faore di copertura dei ricavi di cui alla
delibera n. 474/2019/R/gas dell'ARERA.
L’a9vità o servizio di rigassificazione consiste nell’a9vità che, ai sensi del TIUC (
110
), comprende le
operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefao effeuate tramite
l'u+lizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefao, situa+ sul territorio nazionale o
entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdo9 di collegamento.
Beneficiari della copertura del servizio di rigassificazione sono le imprese che svolgono a9vità o
servizio di rigassificazione mediante l'u+lizzo di terminali off shore, consisten+ in unità galleggian+
di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione
del decreto-legge che realizzano e ges+scono, ai sensi dell'art. 5, comma 1 (
111
) del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, le opere e le infrastruure connesse (
112
).

Il Fondo (ex comma 8 ar+colo 5 del Decreto Legge 50/2022) è des+nato a coprire i ricavi per il
servizio di rigassificazione svolto araverso le unità galleggian+ di stoccaggio e rigassificazione,
compresi i cos+ di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impian+ sopra richiama+,
prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del faore di copertura dei ricavi prevista
dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefao
definita dall'Autorità di regolazione per energia, re+ e ambiente. L'eventuale importo residuo del
fondo è des+nato a finanziare i faori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previs+
dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli uten+ e dei consumatori.
TESTO DECRETO 9/8/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-05&ao.codiceRedazionale=24A05178&elenco30giorni=false


108
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02022R2292-20230703
109
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2639
110
Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elerica il Gas e il Sistema Idrico in merito agli obblighi
di separazione contabile
111
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50!vig=~art5
112
le opere, aven+ caraere di strategicità, pubblica u+lità, indifferibilità e urgenza, finalizzate all'incremento della
capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggian+ di stoccaggio e rigassificazione e le connesse
infrastruure

Interpretazione norma*va sulle aree idonee per impian* da fon* rinnovabili
(Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente e sicurezza energe+ca rispondendo, il 2 oobre 2024, ad un interpello
ha chiarito che l’ar+colo 20 del DLgs 199/2021, nelle more dei decre+ aua+vi (
113
) possono
considerarsi idonee: 1. le aree ricaden+ nelle casis+che di cui alle leere a), b), c), c bis), anche se
ricomprese nel perimetro dei beni soopos+ a tutela ai sensi del DLgs 22/1/2004, n. 42 (Codice
beni culturali e ambientali), e se ricaden+ nella fascia di rispeo dei beni soopos+ a tutela ai sensi
della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legisla+vo;
2. le aree di cui alla leera c ter), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla+vo 22 gennaio 2004, n. 42 ed
esclusivamente per gli impian+ fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impian+ di
produzione di biometano.
Sono inoltre idonee tue le aree indicate nella leera c) quater del predeo ar+colo 20 comma 8
del DLgs 199/2021: le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di
degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non susce9bili di ulteriore sfruamento.
TESTO RISPOSTA A INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_p
rot_178686_02-10-2024.pdf


Finanziamento filiera idrogeno rinnovabile (Norma*va Nazionale)
Il 13 novembre 2023 è stato pubblicato un avviso (
114
) per la presentazione di Piani di inves+mento
produ9vo per lo sviluppo della filiera di componen+ per la produzione di idrogeno rinnovabile da
finanziare nell’ambito del PNRR (M2C2-I5.2 “Idrogeno”, Linea B “Elerolizzatori”).
Con Decreto del Direore della Direzione generale programmi e incen+vi finanziari Ministero
Ambiente e sicurezza energe+ca del 10 oobre 2024, n. 138, è stata approvata la graduatoria dei
proge9 ammessi alle agevolazioni.
TESTO DECRETO 10/10/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20Elerolizzatori/DD%20n.%20138_10-10-2024.pdf

Finanziamen* per inves*men* finalizza* alla ele?rificazione dei consumi
(Norma*va Nazionale)
Con Decreto Direoriale Direzione generale programmi e incen+vi finanziari del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energe+ca n. 64 del 3 seembre 2024:
1. è stato approvato il finanziamento dei proge9 non ammessi o parzialmente ammessi per
esaurimento delle risorse disponibili di cui al Decreto direoriale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energe+ca n. 426 del 23 dicembre 2022 (
115
) di approvazione dei proge9

113
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/10/nuovo-decreto-per-le-aree-idonee.html
114
hps://www.mase.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-piani-di-inves+mento-produ9vo-lo-sviluppo-
della-0
115
hps://www.mase.gov.it/bandi/decreto-n-426-del-23-dicembre-2022-di-approvazione-degli-elenchi-dei-proge9-
ammessi-alle

ammessi alle agevolazioni a valere sull'avviso pubblico n. 119 del 20 giugno 2022 (
116
) per la
presentazione di proposte progeuali finalizzate ad incrementare l'hos+ng capacity e favorire
l'elerificazione dei consumi energe+ci
2. sono state aribuite le risorse per il finanziamento di nuovi interven+ su porzioni di rete a
media e bassa tensione vol+ a elerificare il consumo energe+co di almeno 230.000 abitan+ in
più rispeo a quanto già previsto dalla misura vigente.
TESTO DECRETO 64/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/Bandi%20e%20avvisi%20PNRR/M7I1%20-
%20Upscale%20Smart%20Grid/m_amte.MASE.PIF%20REGISTRO%20DECRETI(R).0000064.03-09-
2024.pdf


Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia ele?rica
(Norma*va Nazionale)
L'a9vità di trasmissione e dispacciamento dell'energia elerica, compresa la ges+one unificata
della rete di trasmissione nazionale, rappresenta il segmento della filiera elerica che, in condizioni
di monopolio naturale, ha la funzione di trasportare sia l'energia elerica prodoa dalle centrali
eleriche sia quella importata dall'estero verso le aree di consumo dove sarà u+lizzata dopo la
trasformazione a tensione più bassa.
La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad al+ssima e ad alta tensione, da stazioni di
trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permeono lo
scambio di elericità con i paesi esteri.
Con Decreto del Ministero delle A9vità Produ9ve del 20 aprile 2005, modificato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre 2010, le a9vità di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elerica nel territorio nazionale sono state aribuite in concessione
alla società TERNA S.p.A.
L'ambito della rete di trasmissione nazionale è stato determinato con Decreto dell'ex Ministero
dell'Industria, Commercio e Ar+gianato del 25 giugno 1999 e con successivi Decre+.
Il Decreto Ministero Ambiente e sicurezza energe+ca del 20/10/2024 ha ampliato con altri
elemen+ di rete la Rete di trasmissione nazionale dell’energia elerica.
TESTO DECRETO 20/10/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-11-09&ao.codiceRedazionale=24A05872&elenco30giorni=false

116
hps://www.mase.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progeuali-finalizzate-ad-
incrementare-la

Fotovoltaico in zona agricola il Ministero risponde ad interpello (Norma*va
Nazionale)
L’ar+colo 5 del Decreto-Legge n° 63 del 15 maggio 2024 conver+to nella legge 101/2024
(
117
) modificando l’ar+colo 20 del DLgs 199/2021 consente l'installazione degli impian+ fotovoltaici
con moduli colloca+ a terra in zone classificate agricole dai piani urbanis+ci vigen+, è consen+ta
esclusivamente in aree bene defini+ dalla nuova norma.
Il Ministero dell’Ambiente risponde all’interpello affermando che fermo restando quanto
introdoo dal Decreto Legge 63/2024 al comma 1-bis dell’ar+colo 20 del Dlgs 199/2021 sopra
richiamato, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, dal tenore della norma di cui
all’art 20 comma 8 del DLgs 199/202 si evince che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalità stabili+ dai decre+ di cui al comma 1, possono considerarsi
idonee le aree ricaden+ nelle casis+che di cui alle leere a), b), c), c bis), e c ter) del comma 8
ar+colo 20 (
118
) del DLgs 199/2021 in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla+vo 22 gennaio 2004, n. 42 ed
esclusivamente per gli impian+ fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impian+ di
produzione di biometano. Sono inoltre idonee (fao salvo quanto previsto alle leere a), b), c), c-
bis) e c-ter), tue le aree indicate nella leera c) quater del predeo ar+colo 20 comma 8 del D.Lgs
199/2021 che abbiamo entrambi i requisi+ di non essere ricomprese nel perimetro dei beni
soopos+ a tutela ai sensi del decreto legisla+vo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da
usi civici di cui all'ar+colo 142, comma 1, leera h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella
fascia di rispeo dei beni soopos+ a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'ar+colo 136
del medesimo decreto legisla+vo.
TESTO RISPOSTA INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_2
01534_05.11.24.pdf


Rete per l'idrogeno (Norma*va Nazionale)
Secondo l’ul+mo comma ar+colo 10 legge 191/2024 Nelle more del recepimento della Dire9va
(UE) 2024/1788 (
119
) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge 191/2024, l'impresa maggiore di trasporto del gas
naturale di cui all'ar+colo 10, comma 1, leera a), del Decreto legisla+vo 1° giugno 2011, n. 93
(
120
), partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori
di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'ar+colo 57, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1789
(
121
) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false


117
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/08/limi+-installazione-impian+.html
118
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2021;199~art20
119
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401788
120
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2011;93
121
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401789#art_57

Aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire
l'ele?rificazione dei consumi energe*ci (Norma*va Nazionale)
In considerazione della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di
approvazione della riprogrammazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia ed in
par+colare della introduzione nell'ambito della missione 7, REPowerEU dell'inves+mento 1 misura
rafforzata: «Rafforzamento smart grid», il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca ha
pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progeuali su porzioni di rete a
media e bassa tensione finalizzate ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze
per favorire l'elerificazione dei consumi energe+ci di almeno 230.000 abitan+. La dotazione
complessiva dell'avviso è pari a euro 393.156.440,30 di cui il 45% riservato ad interven+ da
realizzarsi nelle regioni del mezzogiorno. Possono presentare domanda di finanziamento
esclusivamente gli operatori del sistema di distribuzione dell'intero territorio nazionale che
operano in regime di concessione pubblica e che non svolgono anche a9vità di produzione, salvo il
caso in cui le società integrate ver+calmente siano dotate di strumen+ idonei a garan+re la
separazione delle a9vità di produzione e distribuzione tramite con+ separa+ per ciascuna delle
a9vità.
La selezione delle operazioni è valuta+va a sportello. Lo sportello sarà aperto a decorrere dalle ore
10,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estrao e resterà aperto
fino alle ore 10,00 del 31 gennaio 2025. Lo sportello potrà essere chiuso an+cipatamente al
raggiungimento di un importo di contributo richiesto pari al 150% della dotazione complessiva.
Della chiusura an+cipata dello sportello verrà data no+zia sul sito is+tuzionale del MASE:
www.mase.gov.it
La domanda di finanziamento, completa di tu9 i suoi allega+ deve essere presentata
all'indirizzo PEC: raff[email protected]
TESTO AVVISO PUBBLICO:
hps://www.mase.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progeuali-su-
porzioni-di-rete-media-e-bassa


Regimi amministra*vi per la produzione di energia da fon* rinnovabili (Norma*va
Nazionale)
Il DLgs 190/2024 definisce i regimi amministra+vi per la costruzione e l'esercizio degli impian+
di produzione di energia da fon+ rinnovabili (FER), per gli interven+ di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale degli stessi impian+, nonché per le opere connesse e le infrastruure
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impian+. Restano ferme le disposizioni
urbanis+che e la norma+va tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legisla+ve e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, ai soli fini dell'acquisizione del +tolo edilizio necessario alla realizzazione delle
costruzioni e delle opere edilizie cos+tuen+ opere connesse o infrastruure indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impian+. Per gli interven+ di cui al primo periodo resta altresì
fermo quanto previsto al capo VI del +tolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001.
Le regioni e gli en+ locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di
centoanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al

primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispeo del termine di cui al
primo periodo, si applica il presente decreto.


IMPIANTI FER E ZONE AGRICOLE (ARTICOLO 2)
Gli impian+ oggeo del DLgs sono considera+ di pubblica u+lità, indifferibili e urgen+ e possono
essere ubica+ anche in zone classificate agricole dai vigen+ piani urbanis+ci, nel rispeo di quanto
previsto all'ar+colo 20, comma 1-bis, del Decreto legisla+vo 8 novembre 2021, n. 199 (
122
).
Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel seore agricolo,
con par+colare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli ar+coli 7 e 8, della
legge 5 marzo 2001, n. 57(
123
), nonché all'ar+colo 14 (
124
) del Decreto legisla+vo 18 maggio 2001,
n. 228.

INTERESSE PUBBLICO (ARTICOLO 3)
In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio nega+vo di compa+bilità
ambientale o prove eviden+ che tali proge9 abbiano effe9 nega+vi significa+vi sull'ambiente,
sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul seore agricolo, con
par+colare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo
conto di quanto previsto ai sensi dell'ar+colo 20 (aree classificate idonee) del Decreto legisla+vo 8
novembre 2021, n. 199 (
125
), gli interven+ di impian+ FER, sono considera+ di interesse pubblico
prevalente ai sensi dell'ar+colo 16-sep+es (
126
) della Dire9va (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

DEROGHE ALLE AREE IDONEE DEFINITE AI SENSI DELLE NORME CITATE DALL’ARTICOLO 3 DEL DLGS
190/2024
Con uno o più Decre+ del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessa+,
previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato regioni cià, sono individua+ i casi in
cui, per determinate par+ del territorio ovvero per determina+ +pi di tecnologia o di proge9 con
specifiche caraeris+che tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 ar+colo 3 non si applicano,
tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di
cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018.

REGIMI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 6)
Per la realizzazione degli interven+ sono individua+ i seguen+ regimi amministra+vi:
a) a9vità libera;
b) procedura abilita+va semplificata;
c) autorizzazione unica.


122
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/08/limi+-installazione-impian+.html
123
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;57
124
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2001;228
125
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2021;199
126
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20240716&qid=1736609070959#art_16f

Gli allega+ A (
127
), B (
128
) e C (
129
), che cos+tuiscono parte integrante del DLgs 190/2024,
individuano gli interven+ realizzabili, rispe9vamente, secondo il regime dell'a9vità libera, della
procedura abilita+va semplificata e dell'autorizzazione unica.


REGIME AMMINISTRATIVO PER L’ATTIVITÀ LIBERA EX ALLEGATO A (ARTICOLO 7)
Quella che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o a9 amministra+vi di
assenso comunque denomina+ e il soggeo proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna
comunicazione, cer+ficazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

Aspe9 urbanis+ci nel regime di a9vità libera
Gli interven+ di cui all'allegato A sono realizza+ nel rispeo delle disposizioni del codice della
strada di cui al decreto legisla+vo 30 aprile 1992, n. 285, e del rela+vo regolamento di esecuzione e
di auazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli
interven+ di cui all'allegato A devono risultare compa+bili con gli strumen+ urbanis+ci approva+ e i
regolamen+ edilizi vigen+ e non contrastan+ con gli strumen+ urbanis+ci adoa+. Il soggeo
proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interven+, deve avere la disponibilità, già
acquisita a qualunque +tolo, della superficie interessata dagli interven+ medesimi.

Previsto un regime speciale per la tutela paesaggis+ca, delle aree protee e biodiversità,
idrogeologica per gli interven+ sogge9 ad a9vità libera
La disciplina dell’a9vità libera non si applica, in ogni caso, agli interven+ ricaden+ sui beni oggeo
di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legisla+vo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protee come definite dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di si+ della rete Natura 2000, di cui alla dire9va
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
Per gli impian+ da realizzare nelle aree di cui sopra nonché di quelle del comma 4 (vincolo
idrogeologico) ar+colo 20 (
130
) legge 241/1990 si applica la procedura abilita+va semplificata.

Necessità di autorizzazione paesaggis+ca anche per i proge9 ex allegato A
Rela+vamente ai proge9 che insistono nelle seguen+ aree (ex ar+colo 136 Codice del
Paesaggio- QUI):
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutela+ dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si dis+nguono per la loro non comune bellezza;

127

gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+colo=1&art.codi
ceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=1&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPubblicazioneGaz
zea=2024-12-12&art.progressivo=0#art
128

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+co
lo=2&art.codiceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=1&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPub
blicazioneGazzea=2024-12-12&art.progressivo=0#art
129

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+co
lo=3&art.codiceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=1&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPub
blicazioneGazzea=2024-12-12&art.progressivo=0#art
130
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

c) i complessi di cose immobili che compongono un caraeris+co aspeo avente valore este+co e
tradizionali, inclusi i centri ed i nuclei storici, dichiara+ di notevole interesse pubblico (ex ar+coli
138 e 141 del Codice del Paesaggio).
L’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggis+co si esprime entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza
competente, da rendere entro ven+ giorni ai sensi dell'ar+colo 146, comma 8, del codice del
paesaggio (però qui i termini ordinari sono di 45 giorni).
Il termine di trenta giorni può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ul+ma,
la Soprintendenza, rappresen+no, in modo puntuale e mo+vato, la necessità di effeuare
approfondimen+ istruori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non
superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni riprende a decorrere dal
quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimen+ o delle
integrazioni richies+.
La mancata presentazione degli approfondimen+ o delle integrazioni entro il termine assegnato
equivale a rinuncia alla realizzazione degli interven+ di impian+ FER.
Qualora l'autorità con competenze paesaggis+che non si esprima entro il termine perentorio di
trenta giorni, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere nega+vo ai sensi
dell'ar+colo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto
legisla+vo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza
prescrizioni e il provvedimento di diniego adoato dopo la scadenza del termine medesimo è
inefficace. Il tuo in deroga al comma 4 ar+colo 20 legge 241/1990 le disposizioni sul silenzio
assenso: “…m moB2odDDP2adm odEP2odvoioDr aib2Nim4or2E°drbdm4o2l patrimonio culturale e
DdiBdEE2B4a 3oP0dN2imei3oPdoe°eiPdobdPor2BaC2 o2brogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la ci&adinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la
m rNd4ndoa N°m2edr2do2ND mioP0db .2 miob2oDr nnib2Nim4odNN2m2Berd4n2ol rNdP23od2oadB2o2moa°2oPdo
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rige&o dell'istanza, nonché agli a, e
Dr aib2Nim4o2mb2n2b°d4oa mo°m o oD2“obiari4obiPoMrisidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto a mo2o52m2Ber2oa NDieim4.”

Peraltro, la nuova norma conferma quanto previsto L’ar+colo 47 del Decreto- Legge 13/2023
conver+to nella legge 41/2023 rela+vamente al silenzio assenso nella autorizzazione paesaggis+ca
per interven+ di efficienza energe+ca e piccoli impian+ a fon+ rinnovabili anche in aree omogenee.
Norma+va che ho analizzato nella seconda parte del post (
131
) sul mio blog NOTEDIGRONDACCI.

Comunque, secondo l’ar+colo 7 del DLgs 190/2024 l’autorizzazione paesaggis+ca, nelle modalità
sopra espresse, non è richiesta qualora gli interven+ medesimi siano realizza+ in materiali della
tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai pun+ di vista
panoramici.



131
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/05/nuove-semplificazione-per-i-beni.html#more

Esclusioni di autorizzazione paesaggis+che per proge9 di cui all’allegato A
Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggis+ca né ad alcun altro
ao di assenso comunque denominato la realizzazione degli interven+ di cui all'allegato A (
132
),
sezione II, leere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).

Vincolo sismico
Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa
la necessità di acquisire gli a9 di assenso, comunque denomina+, delle amministrazioni preposte
alla ges+one del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

Disciplina regionale effeo cumulo di impian+ fer (ar+colo 7)
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effeo cumulo
derivante dalla realizzazione di più impian+, della medesima +pologia e contesto territoriale, che
determina l'applicazione del regime procedura abilita+va semplificata. A tali fini le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato
frazionamento dell'intervento.


Cauzione in aree senza occupazione antropizzata di suolo
Per interven+ che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è
tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interven+ di
dismissione e delle opere di ripris+no mediante la presentazione al comune o comuni
territorialmente competen+, di una garanzia bancaria o assicura+va.

Esclusione a9vità libera con interferenze di opere pubbliche
Qualora, ai fini della realizzazione degli interven+ elenca+ all'allegato A, si realizzino
interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica la procedura di PAS ex ar+colo 8
del presente DLgs.
Quanto sopra si applica, altresì, agli interven+ che ricadono o producono interferenze nella fascia
di rispeo stradale o comportano modifiche agli accessi esisten+ ovvero apertura di nuovi accessi.



REGIME AMMINISTRATIVO PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (ARTICOLO 8)
Si applica agli interven+ elenca+ all’allegato B al presente DLgs.

Esclusione dalla PAS
Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle
superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compa+bilità degli interven+ con gli
strumen+ urbanis+ci approva+ e i regolamen+ edilizi vigen+, nonché in caso di contrarietà agli
strumen+ urbanis+ci adoa+. In tal caso, si applica l'ar+colo 9 in tema di autorizzazione unica.
Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può a9vare le procedure previste dal
testo unico delle disposizioni legisla+ve e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
u+lità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

132

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+co
lo=1&art.codiceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=1&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPub
blicazioneGazzea=2024-12-12&art.progressivo=0#art

Piaaforma SUER e contenuto istanza per la PAS
Il soggeo proponente presenta al Comune, mediante la piaaforma SUER (la piaaforma unica
digitale is+tuita dal GSE ai sensi dell’ar+colo 19, comma 1, del decreto legisla+vo 8 novembre 2021,
n. 199 -
133
) e secondo un modello unico adoato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energe+ca, previa intesa in sede di Conferenza unificata stato regioni cià. Per l’elenco
contenu+ istanza di PAS vedi comma 4(
134
) ar+colo 8 presente DLgs.

Necessità diniego espresso alla PAS
Qualora non venga comunicato al soggeo proponente un espresso provvedimento di diniego
entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progeo, il +tolo abilita+vo si intende
perfezionato senza prescrizioni. Il predeo termine può essere sospeso una sola volta qualora,
entro trenta giorni dalla data di ricezione del progeo, il Comune rappresen+, con mo+vazione
puntuale, al soggeo proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimen+
istruori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la
conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di
presentazione delle integrazioni o degli approfondimen+ richies+.
La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimen+ entro il termine assegnato
equivale a rinuncia alla realizzazione degli interven+.

Procedura di PAS in caso di vincoli ambientali e sismici
In caso di vincolo paesaggis+ci, idrogeologici, sismici e rela+vi assensi necessari di competenza del
Comune il Comune li adoa entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione
del progeo, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggeo proponente un
provvedimento espresso di diniego, il +tolo abilita+vo si intende perfezionato senza prescrizioni. In
caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimen+ istruori, il predeo termine di
quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso,
di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimen+ entro il termine assegnato la
conseguenza è la rinuncia automa+ca all’intervento.
Se richiesta è comunque necessaria la Valutazione di Incidenza.

Conferenza dei Servizi e PAS
Se invece i sudde9 a9 di assenso sono di competenza di sogge9 is+tuzionali diversi dal Comune
Il Comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progeo, la conferenza di
servizi di cui all'ar+colo 14 e seguen+ della legge n. 241 del 1990.
Si applica però la seconda procedura in deroga a quella dell’ar+colo 14 legge 241/1990:
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi
dieci giorni, richiedere, mo+vando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimen+
istruori al soggeo proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal
caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal
quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli
approfondimen+ richies+. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimen+
entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli
interven+ di cui al comma 1;

133
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2021;199
134

gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+colo=0&art.codi
ceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=8&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPubblicazioneGaz
zea=2024-12-12&art.progressivo=0#art

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla leera a) rilascia le proprie determinazioni entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi (90 giorni
per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggis+ca culturale salute pubblica nella
versione ordinaria ex ar+colo 14-bis legge 241/1990), decorso il quale senza che abbia espresso
un dissenso congruamente mo+vato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza,
mo+vi osta+vi alla realizzazione del progeo. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in
concreto, per il caso specifico, i mo+vi che rendono l'intervento non assen+bile;
c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progeo senza che
l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggeo proponente la determinazione di
conclusione nega+va della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso
congruamente mo+vato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggis+co-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei ciadini,
che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progeo, il +tolo abilita+vo si
intende perfezionato senza prescrizioni.

Silenzio assenso PAS
Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, leera c) dell’ar+colo 8 del presente DLgs sopra
riporta+, senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggeo proponente
richiede la pubblicazione, sul Bolle9no Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di
intervenuto perfezionamento del +tolo abilita+vo, indicando la data di presentazione del progeo,
la data di perfezionamento del +tolo, la +pologia di intervento e la sua esaa localizzazione. Dalla
data di pubblicazione, che avviene nel primo Bolle9no Ufficiale successivo alla ricezione della
richiesta, il +tolo abilita+vo acquista efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i rela+vi termini di
impugnazione.

Decadenza PAS
Il +tolo abilita+vo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interven+ assoggea+ a
PAS entro un anno dal perfezionamento della stessa e di mancata conclusione dei lavori entro tre
anni dall'avvio della realizzazione degli interven+. La realizzazione della parte non ul+mata
dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilita+va semplificata. Il soggeo proponente è
comunque tenuto a comunicare al comune la data di ul+mazione dei lavori


Ulteriori riduzioni dei termini della PAS per alcune +pologie di proge9
Nel caso degli interven+ di cui all'allegato B (
135
), sezione I, leera q), e sezione II, leera d), i
termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, leere b) e c), sono rido9 di un
terzo, con arrotondamento per difeo al numero intero ove necessario.


AUTORIZZAZIONE UNICA (ARTICOLO 9)
gli interven+ di cui all'allegato C (
136
) al presente DLgs sono sogge9 al procedimento autorizzatorio
unico comprensivo, ove occorren+, della VIA e VAS e PAUR di competenza delle Regioni ex ar+colo

135

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+co
lo=2&art.codiceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=1&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPub
blicazioneGazzea=2024-12-12&art.progressivo=0#art
136

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+co

27-bis DLgs 152/2006. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'ar+colo 27-bis
non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggeabilità a
valutazione di impao ambientale (VIA), ove prevista.

Presentazione istanza di Autorizzazione unica
Il soggeo proponente presenta, mediante la piaaforma SUER, istanza di autorizzazione unica,
redaa secondo il modello adoato ai sensi dell'ar+colo 19 (
137
), comma 3, del Decreto legisla+vo
8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall'ar+colo 14 del presente DLgs:
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato alla regione medesima, per la
realizzazione degli interven+ di cui all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca per la realizzazione degli interven+ di cui
all'allegato C, sezione II.

Documen+ da allegare alla istanza di autorizzazione unica
Il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elabora+ progeuali previs+ dalle
norma+ve di seore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concer+, nulla osta e
assensi, comunque denomina+, inclusi quelli per la valutazione di impao ambientale,
paesaggis+ca e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli
interven+, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera anali+ca, della
qualificazione dell'area ai sensi dell'ar+colo 20 (aree idonee-
138
) del Decreto legisla+vo n. 199 del
2021. Nei casi di proge9 soopos+ a valutazione di impao ambientale, l'istanza deve contenere
anche l'avviso al pubblico di cui all'ar+colo 24, comma 2 (
139
), del Decreto legisla+vo n° 152 del
2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o a9 di assenso
richies+.

Documen+ per istanza di autorizzazione unica: disponibilità terreni e a9vazione esproprio
Inoltre, allega la documentazione da cui risul+ la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto
e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di
a9vazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, ecceo
che per la realizzazione di impian+ alimenta+ a biomassa, ivi inclusi gli impian+ a biogas e gli
impian+ per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impian+ fotovoltaici e solari
termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.



lo=3&art.codiceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=1&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPub
blicazioneGazzea=2024-12-12&art.progressivo=0#art
137
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2021;199
138
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2021;199
139
“2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli
effe, di cui al comma 1, e ne è data comunque informTrPANE NECCBTCOA ZUEQAUPA PN(AUHTDLA RECCE THHPNPqQrazioni
comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del proge&o e lao4D P E2dob2oDr aib°rdod°e r2..d4ndomiaiBBdr2dod2ogni della
realizzazione del proge&o;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui aPP0dr4a P o–T’o
c) la localizzazione e una breve descrizione del proge&o e dei suoi possibili principali impa, ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultaziomiobiPPdob a°Nimed.2 mioiobiEP2odvoDrib2BD B4obdPoDroponente nella
loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza”

Pubblicazione telema+ca istanza
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'amministrazione procedente rende
disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telema+ca, a ogni altra amministrazione
interessata.

Verifica completezza istanza e integrazioni
Nei ven+ giorni, successivi alla pubblicazione telema+ca, l'amministrazione procedente e ciascuna
amministrazione interessata verificano, per i profili di rispe9va competenza, la completezza della
documentazione.
Entro il medesimo termine di 20 giorni dalla pubblicazione telema+ca della istanza, le
amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorren+
per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente
assegna al soggeo proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
Su richiesta del soggeo proponente, mo+vata in ragione della par+colare complessità
dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo
non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il
termine assegnato, il soggeo proponente non presen+ la documentazione integra+va,
l'amministrazione procedente adoa un provvedimento di improcedibilità dell'istanza.

Conferenza dei servizi senza VIA
Fuori dai casi di proge9 soopos+ a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione
della fase di verifica la completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della
documentazione, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi.

Fase di consultazione con la VIA
Nel caso di proge9 soopos+ a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della
fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della
documentazione, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso al pubblico.
Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informa+co
delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione
dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni
all'autorità competente per le valutazioni ambientali.

Integrazioni da consultazione
Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o
l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali
ne dà tempes+va comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di
assegnare al soggeo proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in
modalità telema+ca, della documentazione modificata ovvero integrata.
Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggeo proponente non deposi+ la documentazione,
l'amministrazione procedente adoa un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica. Non si
applica, in questo caso, l’ar+colo 10-bis (
140
) della legge 241/1990 (comunicazione mo+vi osta+vi
all’accoglimento della istanza)



140
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

Conferenza dei servizi con la VIA
Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione
integra+va, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi.
Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoven+
giorni decorren+ dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel
caso di proge9 soopos+ a verifica di assoggeabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni
nel caso di proge9 soopos+ a VIA.


Determinazione conclusione Conferenza dei Servizi e rela+vo contenuto
La determinazione mo+vata favorevole di conclusione della conferenza di servizi cos+tuisce il
provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggeabilità a VIA, ove occorrente;
b) comprende tu9 gli a9 di assenso, comunque denomina+, di competenza delle amministrazioni
e dei gestori di beni o servizi pubblici interessa+ necessari alla costruzione e all'esercizio delle
opere rela+ve agli interven+;
c) cos+tuisce, ove occorra, variante allo strumento urbanis+co. In ques+ casi, il parere del Comune
è rilasciato nell'ambito della Conferenza di servizi. Nel caso di proprio mo+vato dissenso al
Comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'ar+colo 14-quinquies
(
141
) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (
142
);
d) reca l'obbligo al ripris+no dello stato dei luoghi a carico del soggeo esercente a seguito della
dismissione dell'impianto, con l'anali+ca s+ma dei cos+ di dismissione e di ripris+no dello stato
dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggeo proponente presta all'ao del rilascio
dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni
considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento

Pubblicazione delle conclusioni della Conferenza dei Servizi e durata efficacia
Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet is+tuzionale
dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quaro
anni, stabilita nella determinazione di conclusione della conferenza dei servizi, tenuto conto dei
tempi previs+ per la realizzazione del progeo.
L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interven+ o di
mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabili+ nella determinazione.

Proroga durata efficacia del provvedimento di autorizzazione unica
Il soggeo proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga
dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente,
che si esprime entro i successivi sessanta giorni.
Se l'istanza di proroga è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di
efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento
con+nua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle
determinazioni rela+ve alla concessione della proroga.

141
“Avverso la determinazione mo+vata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggis+co-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e
della pubblica incolumità dei ciadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a
condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio mo+vato dissenso prima della conclusione dei lavori
della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente”
142
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

Intesa con Regione per provvedimento di autorizzazione unica di competenza statale
Faa eccezione per gli interven+ rela+vi a impian+ off-shore, nel caso degli interven+ di cui
all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente ar+colo è rilasciato
previa intesa con la regione o le regioni interessate.

Ruolo Ministero Beni Culturali nella procedura di autorizzazione unica
Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente ar+colo
nel caso in cui gli interven+ siano localizza+ in aree sooposte a tutela, anche in i+nere, ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla+vo 22 gennaio 2004, n. 42, e non
siano soopos+ a valutazioni ambientali.

Ruolo Ministero Infrastruure
Nel caso degli interven+ rela+vi a impian+ off-shore, si esprimono nell'ambito della conferenza di
servizi anche il Ministero delle infrastruure e dei traspor+ nonché, per gli aspe9 lega+ all'a9vità
di pesca mari9ma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Nel caso degli interven+ rela+vi a impian+ idroelerici si esprimono nell'ambito della
conferenza di servizi anche il Ministero delle infrastruure e dei traspor+ e la regione interessata.
Si applica in ogni caso l'ar+colo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 (opposizione alle
conclusioni della Conferenza dei servizi di fronte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).


Svolgimento VIA esterna al procedimento di autorizzazione unica
Nel caso di proge9 soopos+ a valutazioni ambientali, il soggeo proponente ha facoltà di
richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA
o di verifica di assoggeabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al
presente ar+colo.


CONFERENZA DEI SERVIZI E POSIZIONI PREVALENTI
La determinazione mo+vata di conclusione della conferenza di servizi è assunta secondo il criterio
delle posizioni prevalen+.
Le linee guida Ministeriali sulla applicazione del procedimento di cui all’ar+colo 27-bis DLgs
152/2006, (Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR) rela+vamente al conceo di
posizioni prevalen+ afferma che “Il criterio per l’assunzione di tale decisione è stabilito all’art. 14
ter, comma 7, e corrisponde ad una valutazione da compiersi da parte dell’autorità procedente in
n2re“obiPPioD B2.2 m2oDrindPim4oiBDriBBio2moBibiob2 conferenza dei servizi.”. Non è, dunque, prevista
una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che l’amministrazione procedente non
essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa
che deve auare la volontà della maggioranza delle amministrazioni quanto piuosto deve
esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza,
verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco.
Pertanto, come già evidenziato in precedenza, il ruolo assunto dall’amministrazione procedente
non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effe9va
rilevanza per come sono state in concreto prospeate, al fine di esprimere un giudizio di

prevalenza” (Cons. St., Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4374). Di conseguenza, come chiaramente
affermato dal Consiglio di Stato il criterio di prevalenza non si riduce ad un calcolo delle posizioni in
termini di maggioranza, bensì presuppone una valutazione discrezionale da parte
dell’amministrazione procedente finalizzata ad aribuire il correo “peso” a ciascuna delle
posizioni espresse,
PROCEDURA DI RILASCIO CONCESSIONI DI SUPERFICI E DI RISORISE PUBBLICHE (ARTICOLO 10)
Il soggeo proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa
pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel
proprio sito internet is+tuzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estrao, nella Gazzea
Ufficiale, con modalità tali da garan+re la tutela della segretezza di eventuali informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggeo proponente. Alla scadenza del termine di
trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorren+ o, nel caso di istanze
concorren+, sia stato selezionato il soggeo proponente o altro soggeo che intenda realizzare
uno degli interven+ di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i
successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progeo
e acceazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.
La concessione è sooposta alla condizione sospensiva di efficacia dell'abilitazione o
dell'autorizzazione unica.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (ARTICOLO 11-
143
)
Riguardano i casi di esercizio di impian+ senza autorizzazione unica o in difformità della stessa.
Sono fae salve le altre sanzioni previste dalla norma+va ambientale, paesaggis+ca, edilizia.
Le sanzioni sono irrogate dal Comune territorialmente interessato

ZONE DI ACCELERAZIONE E DISCIPLINA DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 12)
Entro il 21 maggio 2025, al fine di garan+re il raggiungimento degli obie9vi di energia da fon+
rinnovabili come delinea+ dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energe+ci - GSE S.p.A. (GSE)
pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale
nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impian+ di produzione di energia da fon+
rinnovabili, delle rela+ve infrastruure e opere connesse e degli impian+ di stoccaggio, secondo
quanto previsto dall'ar+colo 15-ter (
144
) della Dire9va (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata stato
regioni cià.

Ruolo Regioni e mappatura
Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura nell'ambito delle aree idonee individuate ai
sensi dell'ar+colo 20, comma 4, del decreto legisla+vo n. 199 del 2021, ciascuna Regione e
Provincia autonoma adoa un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli
impian+ a fon+ rinnovabili e gli impian+ di stoccaggio dell'energia elerica da fon+ rinnovabili co-
ubica+, le opere connesse e le infrastruure indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi, ai sensi dell'ar+colo 15-quater della Dire9va (UE) 2018/2001.

143

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoAr+co
lo=0&art.codiceRedazionale=24G00205&art.idAr+colo=11&art.idSooAr+colo=1&art.idSooAr+colo1=10&art.dataPu
bblicazioneGazzea=2024-12-12&art.progressivo=0#art
144
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20240716&qid=1736669335998#art_15b

Nella definizione dei Piani, le Regioni e le Province autonome includono prioritariamente le
superfici ar+ficiali ed edificate, le infrastruure di trasporto e le zone immediatamente circostan+,
i parcheggi, le aziende agricole, i si+ di smal+mento dei rifiu+, i si+ industriali e le aree industriali
arezzate, le miniere, i corpi idrici interni ar+ficiali, i laghi o i bacini ar+ficiali e, se del caso, i si+ di
traamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degrada+ non u+lizzabili per a9vità
agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presen+ impian+ a fon+
rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elerica.

Piano aree marine
Sulla base della mappatura con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, di concerto con il Ministro delle infrastruure
e dei traspor+, è adoato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli
impian+ a fon+ rinnovabili e le opere connesse e le infrastruure indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'ar+colo 15-quater (
145
) della dire9va (UE) 2018/2001.

Esclusioni dalle zone di accelerazione
Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi +tolo protee per scopi di tutela
ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in auazione di a9 e convenzioni dell'Unione
europea e internazionali, a eccezione delle superfici ar+ficiali ed edificate esisten+ situate in tali
zone.

VAS e piani di accelerazione
Sono soopos+ a Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al +tolo II della parte seconda
del Decreto legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l'impao ambientale
nega+vo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate
misure di mi+gazione ai sensi dell'ar+colo 15-quater, paragrafo 1, leera b) (
146
), della dire9va (UE)
2018/2001

Deroghe a norme ambientali per opere in zone comprese nei Piani di accelerazione
La realizzazione degli interven+ di cui agli allega+ A e B al presente DLgs che insista nelle zone di
accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in
materia paesaggis+ca che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi
termini previs+ per il rilascio dei rela+vi a9 di assenso previs+ per la PAS e a9vità libera.
Nel caso degli interven+ di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'ar+colo 22 (
147
) del decreto legisla+vo n. 199 del 2021:
parere soprintendenza obbligatorio non vincolante, riduzione di un terzo dei termini per rilascio
della autorizzazione unica;

145
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20240716&qid=1736669335998#art_15c
146
misure di mi+gazione efficaci da adoare per l’installazione degli impian+ di produzione di energia rinnovabile e
degli impian+ di stoccaggio dell’energia co-ubica+, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impian+ e
impian+ di stoccaggio alla rete, al fine di evitare l’impao ambientale nega+vo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò
non sia possibile, ridurlo. Se del caso, garan+scono che siano applicate misure di mi+gazione adeguate in modo
proporzionato e tempes+vo per garan+re il rispeo degli obblighi di cui all’ar+colo 6, paragrafo 2, e all’ar+colo 12,
paragrafo 1, della dire9va 92/43/CEE, all’ar+colo 5 della dire9va 2009/147/CEE e all’ar+colo 4, paragrafo 1, leera a),
punto i), della dire9va 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
19
) e per evitare il deterioramento e
conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all’ar+colo 4, paragrafo 1, leera
a), della dire9va 2000/60/CE.
147
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2021;199

b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al +tolo III della parte seconda del
decreto legisla+vo n°152 del 2006, a condizione che il progeo contempli le misure di mi+gazione
stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6. Norma
potenzialmente illegi9ma perché la VAS non può sos+tuire la VIA traandosi di procedure dis+nte
con ra+o diverse.
TESTO DLGS 190/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-12&ao.codiceRedazionale=24G00205&elenco30giorni=false


Ammissione di un se?ore o so?ose?ore al regime di agevolazioni per le imprese
energivore (Norma*va Nazionale)
Con Decreto ministeriale del 28 novembre 2024, n. 61, sono disciplina+, in auazione dell'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 29 seembre 2023, n. 131, conver+to con modificazioni dalla legge 27
novembre 2023, n. 169, i termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione
di un seore o sooseore al regime di agevolazioni a favore delle imprese energivore, ai sensi del
paragrafo 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.
TESTO DECRETO 61/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Norma+va/Decreto_61_20
24.pdf

Finanziamento di interven* delle imprese agricole per la realizzazione di buone
pra*che ecologiche nella produzione del biogas (Norma*va Nazionale)
Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca n. 401 del 12 novembre 2024,
sono sta+ approva+ i «corrispe9vi, di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, a valere
su risorse proprie dei sogge9 auatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal decreto 13
marzo 2024, n. 99 (
148
), a copertura dei cos+ sostenu+ dal GSE quale soggeo gestore per
l'auazione della misura stessa.
TESTO DECRETO 401/2024:
hps://www.nextville.it/norma+va/59560/dm-ambiente-12-novembre-2024-n-401/
Impian* eolici e soglie dimensionali per le valutazioni ambientali (Norma*va
Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde ad un Interpello chiarendo che il vigente deato norma+vo non
effeua alcun riferimento al criterio aritme+co di arrotondamento, anche in coerenza con
l’applicazione delle soglie, già presen+ quali limi+ dimensionali e quan+ta+vi, rela+ve alle varie
categorie di opere in materia di VIA di cui agli allega+ alla parte seconda del Dlg. 152/2006. Stante
quanto sopra rappresentato non si ri+ene possa trovare applicazione l’operazione di
arrotondamento alla soglia del 20 per cento di cui all’art 6 bis comma 1 leera a) del D.Lgs 28/2011
dovendosi fare riferimento unicamente al valore risultante da deo calcolo percentuale.
TESTO COMPLETO RISPOSTA A INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_2
28686_12-12-2024.pdf

148
hps://www.reteambiente.it/norma+va/54210/dm-ambiente-13-marzo-2024-n-99/

Esenzione VIA a impian* eolici in zone idonee (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde ad un Interpello chiarendo quanto segue.
L’ar+colo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023, modificato dall’ar+colo 9, comma 9 quinquies del
D.L. n. 181/2023, prevede in via transitoria, oggi fino al 30 giugno 2025, in auazione della
norma+va europea quadro per l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili (Reg.
2022/2577/UE, ar+colo 6 e 9), l’esenzione dalle valutazioni ambientali per: a) ….(omissis)……; b) i
proge9 di repowering che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza
complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee di
cui all’ar+colo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell’ambito di piani o programmi già
soopos+ posi+vamente a valutazione ambientale strategica….(omissis)…..[n.b. La potenza è
calcolata sulla base del solo progeo sooposto a valutazione ed escludendo eventuali impian+ o
proge9 localizza+ in aree con+gue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il
medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impao ambientale
o sia già stato rilasciato un provvedimento di compa+bilità ambientale ndr] c) …..(omissis) Tanto
premesso con riferimento al primo quesito formulato, come indicato dall’art.47 comma 1 bis del DL
13/2023, l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto
eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, potrà essere esentato da
valutazione ambientale di cui al +tolo III della parte seconda del Decreto Legisla+vo 3 aprile 2006,
n. 152 laddove ricada nelle aree idonee di cui all’ar+colo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate
nell’ambito di piani o programmi già soopos+ posi+vamente a valutazione ambientale strategica
(VAS).
Codesto Ente chiede inoltre se “Per l’accertamento dell’assenza di variazione dell’area occupata per
l’esonero dalle valutazioni ambientali di cui al +tolo III della parte seconda del Decreto Legisla+vo 3
aprile 2006, n. 152, come prescrio dall’art. 47, comma 1 bis del D.L. n. 13/2023, può prendersi
come riferimento il fao che l’impianto post intervento ricada nello stesso sito dell’impianto eolico
originario ove, per la definizione di sito, è da intendersi quella deata dall’art. 5, co. 3 bis, del
D.Lgs. n. 28/2011?”.
TESTO RISPOSTA COMPLETA AD INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_p
rot.229004_12-12-2024.pdf

Finanziamen* reti a media e bassa tensione per aumento consumi ele?rici (Norma*va
Nazionale)
Con comunicazione del 9 dicembre 2024, protocollo n. 225977 firmata dal direore generale
programmi e incen+vi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, viene
chiarito che le domande di finanziamento a valere sull'avviso pubblico n. 223 del 21 novembre
2024 (
149
) «Avviso pubblico per la presentazione di proposte progeuali su porzioni di rete a
media e bassa tensione finalizzate ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle
utenze per favorire l'elerificazione dei consumi energe+ci di almeno 230.000 abitan+ da
finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 7 RepowerEU inves+mento 1» pubblicato per estrao
nella Gazzea Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2024, potranno essere trasmesse
a par+re dalle ore 10,00 del 7 gennaio 2025.
AVVISO 9/12/2024: hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20DG%20PIF/m_amte.MASE.REGISTRO%20UFFICIALE(I).0225977.09-12-2024.pdf

149
hps://www.mase.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progeuali-su-porzioni-di-rete-
media-e-bassa

Posizione della UE nel comitato di regolamentazione della Comunità dell’energia
(Norma*va Comunitaria)
Decisione (UE) 2024/3225 del Consiglio, del 9 dicembre 2024, rela+va alla posizione da adoare a
nome dell’Unione europea nella 22a sessione del Consiglio ministeriale e nella 59a sessione del
comitato di regolamentazione della Comunità dell’energia.
TESTO DECISIONE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403225

Incen*vazione degli impian* a fonte rinnovabile innova*vi a rido?o impa?o sul
territorio (Norma*va Nazionale)
Con decreto direoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca n. 16 del 10
dicembre 2024, si da auazione delle previsioni di cui all'ar+colo 10 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, 19 giugno 2024, recante «Incen+vazione degli impian+ a
fonte rinnovabile innova+vi o con cos+ di generazione eleva+ che presen+no caraeris+che di
innovazione e ridoo impao sull'ambiente e sul territorio».
TESTO DECRETO 16/2024:
hps://www.reteambiente.it/norma+va/59466/

Inves*mento 3.1 «Produzione idrogeno in aree industriali dismesse» (Norma*va
Nazionale)
Con il Decreto del direore della Direzione generale programmi e incen+vi finanziari del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energe+ca 12 dicembre 2024, n. 302, si e' data auazione
dell'art. 2, comma 3, del decreto del Capo dipar+mento energia del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energe+ca n. 164 del 17 aprile 2024.
Il decreto direoriale, in par+colare, ha disposto lo scorrimento della graduatoria di cui
all'Allegato 1 al predeo decreto dipar+mentale al fine di riassegnare le risorse residue
rinvenute al 31 oobre 2024.
LINK A INVESTIMENTO 3.1.:
Inves+mento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys) |
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energe+ca
TESTO DECRETO 302/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-%20HV/DD%20302_12-12-2024.pdf

INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI

Intervento agevola*vo «Inves*men* sostenibili 4.0» (Norma*va Nazionale)
Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 seembre 2024, é stata integrata con
risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e compe++vità per la transizione verde e
digitale 2021-2027», la dotazione finanziaria dell'intervento agevola+vo di cui al decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023-
150
(c.d. «Inves+men+ sostenibili 4.0
151
-
PN RIC 21-27»).
TESTO DECRETO 13/9/2024:
https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-13-settembre-
2024-assegnazione-di-risorse-del-pn-ric-21-27-allintervento-agevolativo-investimenti-sostenibili-4-
0

Rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (Norma*va Comunitaria)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione del 25 oobre 2024
recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1217/2009 (
152
) del Consiglio rela+vo
all'is+tuzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di
esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione.
La rete d’informazione si prefigge di raccogliere i da+ contabili necessari in par+colare:
- per una rilevazione annua dei reddi+ nelle aziende agricole
- per un’analisi del funzionamento economico di aziende agricole.
Il nuovo Regolamento 2024/2746 modifica le soglie di dimensione economica soggee alla
osservazione del Regolamento 1217/2009.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2746:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402746


Sostenibilità ambientale prodo: da costruzione (Norma*va Comunitaria)
Regolamento Delegato (UE) 2024/2769 della Commissione del 30 maggio 2024 che integra il
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi
applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodo9 da costruzione in
relazione alle caraeris+che essenziali riguardan+ la sostenibilità ambientale e che modifica tale
regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei
prodo9 da costruzione in base a un approccio di modellizzazione.
TESTO REGOLAMENTO 2024/2769:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402769

150
hps://www.mimit.gov.it/it/norma+va/decre+-ministeriali/decreto-ministeriale-15-maggio-2023-inves+men+-
sostenibili-4-0
151
hps://www.mimit.gov.it/it/incen+vi/inves+men+-sostenibili-4-0-2023
152
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1217-20230101

Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Norma*va
Comunitaria)
La Dire9va (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che
modifica le Dire9ve 2005/29/CE (
153
) e 2011/83/UE (
154
) per quanto riguarda la
responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della
tutela dalle pra+che sleali e dell’informazione.
Le sopra citate Dire9ve hanno la finalità di contribuire al correo funzionamento del mercato
interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, e di
compiere progressi nella transizione verde, è essenziale che i consumatori possano prendere
decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili. Ciò
implica che gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire informazioni chiare,
per+nen+ e affidabili. È pertanto opportuno introdurre nella norma+va dell’Unione in materia di
tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pra+che commerciali sleali che
ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le
pra+che associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli
(«greenwashing»), le informazioni ingannevoli sulle caraeris+che sociali dei prodo9 o delle
imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparen+ e non credibili. Tali
norme consen+ranno agli organi nazionali competen+ di far fronte efficacemente a tali pra+che. La
garanzia che le asserzioni ambientali sono eque, comprensibili e affidabili consen+rà agli operatori
economici di operare su un piano di parità e permeerà ai consumatori di scegliere prodo9 che
siano effe9vamente migliori per l’ambiente rispeo ai prodo9 concorren+. Sarà così incoraggiata
la concorrenza conducendo a prodo9 più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impao
nega+vo sull’ambiente.
A fondamento della nuova Dire9va 2024/825 sussiste la opportunità di introdurre tali nuove
norme mediante la modifica degli ar+coli 6 e 7 della dire9va 2005/29/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio ( 3 ) per quanto riguarda le pra+che commerciali che sono considerate ingannevoli e
quindi vietate, in base a una valutazione caso per caso, e mediante la modifica dell’allegato I della
stessa dire9va, con l’aggiunta di pra+che ingannevoli specifiche che sono considerate sleali in ogni
caso e quindi vietate. Come già stabilito nella dire9va 2005/29/CE, dovrebbe comunque essere
possibile ritenere che una pra+ca commerciale sia sleale sulla base degli ar+coli da 5 a 9 di tale
dire9va, anche se tale par+colare pra+ca non è elencata come pra+ca commerciale sleale
nell’allegato I della dire9va 2005/29/CE.
TESTO DIRETTIVA 2024/825:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0825
TESTO GUIDA ALLA DIRETTIVA 2024/825:
hps://www.e+chea-conai.com/documen+/green-claims/




153
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
154
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile programma di a:vita' per le
annualita' 2024/2026 (Norma*va Nazionale)
DELIBERA CIPESS del 7 novembre 2024 sul Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile
programma di a9vita' per le annualità 2024/2026 - Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art.
62 della legge n. 448/2001
La Delibera approva il Programma di a9vita' per le annualita' 2024, 2025 e 2026 del Fondo per la
promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a euro 10.514.763,00 di cui all'allegato
A) che cos+tuisce parte integrante della presente delibera. Le a9vita' indicate nel citato allegato
A) saranno realizzate nei limi+ delle risorse annuali disponibili.
TESTO DELIBERA:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-19&ao.codiceRedazionale=24A06730&elenco30giorni=false

INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Resilienza dei servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società
(Norma*va Nazionale)
DLgs 134/2024 stabilisce misure volte a garan+re che i servizi essenziali per il mantenimento di
funzioni vitali della società, di a9vità economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o
dell'ambiente, siano forni+ senza impedimen+. L’ar+colo 2 (
155
) del Regolamento delegato (UE)
2023/2450 elenca i servizi considera+ essenziali. Con a9 norma+vi nazionali possono essere
individua+ ulteriori servizi essenziali.
1. per «resilienza» si intende: la capacità di un soggeo cri+co di prevenire, aenuare, assorbire un
incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adaarvisi e di ripris+nare le
proprie capacità opera+ve;
2. per «incidente» si intende: un evento di caraere fisico che può perturbare in modo
significa+vo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale.

TESTO DLGS 134/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-09-23&ao.codiceRedazionale=24G00150&elenco30giorni=false

Registrazioni inizia*ve ci?adini europei (Norma*va Comunitaria)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2488 della Commissione, del’11 seembre 2024, rela+va alla
richiesta di registrazione dell’inizia+va dei ciadini europei dal +tolo PsychedeliCare a norma del
regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [no+ficata con il numero
C(2024) 6086]
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402488
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2489 della Commissione, dell'11 seembre 2024, rela+va alla
richiesta di registrazione dell’inizia+va dei ciadini europei dal +tolo Inizia+va dei ciadini europei
per un’Europa resiliente e con una ges+one intelligente delle risorse idriche a norma del
regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [no+ficata con il numero
C(2024) 6087]
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402488


A?uazione dei regolamen* rela*vi all'inizia*va dei ci?adini europei (Norma*va
Comunitaria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 sull'auazione dei regolamen+ rela+vi
all'inizia+va dei ciadini europei:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202400482

155
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302450#art_2

MARE – PORTI – EMISSIONI NAVI

Sversamento materiali di dragaggio e altre *pologie di materiali terrestri per la
nuova diga nel porto di Genova (Norma*va Nazionale)
Vedi commento alla voce Rifiu+ in questa NewsAmbiente.


Accordo quadro rela*vo a indagini ambientali in ambito portuale» per terminal
crociere Venezia (Norma*va Nazionale)
Ordinanza Commissario crociere Venezia che approva la «Convenzione per l'affidamento di un
Accordo Quadro rela+vo a indagini ambientali in ambito portuale» sooscria in data 11 oobre
2023 dall'AdSPMAS, dal Commissario crociere Venezia e dal Commissario straordinario
Montesyndial.

L’Accordo è tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria+co Seentrionale, Il Commissario
Straordinario ed è finalizzato alla realizzazione di approdi temporanei e di interven+
complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interven+ per la
salvaguardia della laguna di Venezia, e il Commissario Straordinario per la realizzazione del primo,
secondo e terzo stralcio del Terminal Container di Montesyndial. Nell’ambito dell’Accordo il
Commissario per le Crociere a Venezia è stato individuato quale stazione appaltante.
LINK AL CAPITOLATO TECNICO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO:
hps://www.commissariocrociere.ve.it/wp-content/uploads/2023/12/2023.12.05-AQ-INDAGINI-
Capitolato-Tecnico-Amministra+vo.pdf


Nuova norma internazionale sulla perdita di container in mare (Norma*va
Internazionale)
SOLAS convenzione internazionale dell'Organizzazione Mari9ma Internazionale (IMO), volta a
tutelare la sicurezza della navigazione mercan+le, con esplicito riferimento alla salvaguardia della
vita umana in mare, è stata recentemente (sessione del Comitato per la sicurezza mari9ma: MSC
107 - 31 maggio – 09 giugno 2023) integrata da un emendamento alla regola 31 del capitolo V
(Sicurezza della Navigazione) di dea Convenzione. L’emendamento impone al comandante di ogni
nave coinvolta nella perdita di container merci di comunicare i deagli di tale incidente con mezzi
appropria+, senza indugio e nella misura più ampia possibile alle navi nelle vicinanze, allo Stato
cos+ero più vicino e anche allo Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera sarebbe tenuto a segnalare
la perdita di container merci all'IMO.
In par+colare nel caso in cui la nave venga abbandonata o altrimen+ non sia in grado di completare
questa segnalazione, la società di ges+one ISM della nave deve assumersi la responsabilità di
questa segnalazione nella misura massima possibile. Per le navi non coinvolte in un incidente di
perdita ma che osservano un container merci alla deriva in mare, il comandante della nave è
tenuto a segnalare tali osservazioni alle altre navi nelle vicinanze e allo Stato cos+ero più vicino. Le
revisioni associate al Regolamento 32 dello stesso capitolo forniscono un elenco di informazioni da

raccogliere quando si segnala la perdita di container merci da una nave o l'osservazione di
container merci alla deriva in mare.
Questo emendamento inserisce un riferimento incrociato ai Regolamen+ 31 e 32 rivis+ del
Capitolo V della SOLAS e stabilisce la segnalazione di container merci persi come un obbligo anche
ai sensi della Convenzione MARPOL.
TESTO SINTESI SESSIONE DELIBERA MSC 107/2023:
hps://rs-class.org/upload/iblock/cff/cva9b23ffc71911ec80fcaa4d9aef7.pdf

Aliquota imposta rido?a per ele?ricità alle navi (Norma*va Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2024/837 del Consiglio del 26 febbraio 2024 che autorizza la Svezia
ad applicare un'aliquota d'imposta ridoa all'energia elerica fornita direamente alle navi ,
diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in un porto ai sensi dell’ar+colo 19 (
156
)
della Dire9va 2003/96/CE.
La Dire9va 2003/96/CE del 27 oobre 2003 (
157
) ristruura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodo9 energe+ci e dell'elericità. In par+colare, l’ar+colo 19 di dea Dire9va prevede che il
Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare gli Sta+ membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a
considerazioni poli+che specifiche.

Prima di questa Decisione rela+va alla Svezia c’erano state:
1. Decisione di Esecuzione (UE) 2021/921 DEL CONSIGLIO del 7 giugno 2021 (
158
) si autorizzano i
Paesi Bassi ad applicare un’aliquota d’imposta ridoa all’energia elerica erogata direamente da
re+ eleriche terrestri alle navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto,
a condizione che siano rispea+ i livelli minimi di tassazione di cui all’ar+colo 10 (livelli minimi di
tassazione da applicare all'elericità fissa+ nell'allegato I, tabella C.) della dire9va 2003/96/CE.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2021/922 del Consiglio del 7 giugno 2021 (
159
) si autorizza la
Danimarca ad applicare un’aliquota d’imposta ridoa all’energia elerica fornita direamente alle
navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto («energia elerica erogata
da impian+ di terra»), a condizione che siano rispea+ i livelli minimi di tassazione di cui
all’ar+colo 10 della dire9va 2003/96/CE.
TESTO DECISIONE 2024/837:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400837





156
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0096-20230110#tocId23
157
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20230110&qid=1733496306518
158
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&from=IT#d1e800-51-1
159
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0922&from=IT

Ordinanza regolamentazione navi bi-fuel (Norma*va Nazionale)
Con apposita ordinanza la Capitaneria di porto di Gioia Tauro ha regolamentato l'ingresso, la
navigazione e la sosta delle navi Bi-fuel all'interno del porto. Le navi bi-fuel sono quelle che
possono u+lizzare combus+bili diversi.
In par+colare, le definizioni della ordinanza sono quelle del CODE OF SAFETY FOR SHIPS USING
GASES OR OTHER LOW-FLASHPOINT FUELS (IGF CODE) ex Risoluzione MSC 391/95 (
160
) integrata da
Risoluzione MSC 422 (98-
161
) e Risoluzione MSC 457 (101-
162
).

L’ordinanza si applica ad ogni +pologia di nave alimentata a gas naturale liquefao (comprese
quelle bi-fuel GNL/MGO) che scali il porto di Gioia Tauro.
TESTO ORDINANZA CON ALLEGATO:
hps://www.guardiacos+era.gov.it/gioia-tauro/Documents/Odinanza%20navi%20BI-Fuel.zip



Sospeso il proge?o dello small scale Gnl di Axpo a Napoli (Norma+va Nazionale)
L’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha sospeso il progeo, di Axpo Italia, di
sbarco del gnl da beolina su mezzi pesan+ (c.d. “ship-to-truck” vale a dire trasferimento di GNL ad
autocisterne a terra, che poi trasportano e distribuiscono il GNL su strada agli uten+ finali. La nave
che trasporta il gnl sarà dotata di uno skid di bunkeraggio mul+-truck montato a bordo così da
consen+re il caricamento simultaneo di più autobo9, riducendo in modo significa+vo i tempi di
approvvigionamento.
Le mo+vazioni sono nella necessità di verificare da parte dei VVFF il rispeo di quanto previsto
dall’ar+colo 16 del Decreto ministeriale del 31 luglio 1934 (
163
): Approvazione delle norme di
sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il
trasporto degli oli stessi.
In par+colare, l’ar+colo 16 prevede che l’autorità mari9ma (quindi la Adsp), nei por+ di traffico
generale, privi di bacini speciali per l’approdo delle navi addee al traffico degli oli minerali,
assegnerà, per lo scarico delle navi cisterna, uno o più aracchi nella parte meno frequentata del
porto, in una posizione tale che le corren+ facili+no l’uscita dal porto del liquido che
eventualmente cadesse in acqua. Quando ciò non sia possibile, l’autorità mari9ma predea dovrà
prescrivere che, a cura delle die interessate, lo specchio d’acqua occupato dalla nave cisterna
venga circoscrio, durante le operazioni di scarico o di carico, da uno sbarramento galleggiante (o
panna), mobile e stagno, di +po approvato dal Ministero dei traspor+ e della navigazione (sen+to il
parere della commissione consul+va per le sostanze esplosive ed infiammabili), ao a impedire il
dilagare del liquido eventualmente fuoriuscito.

160

hps://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolu+ons/MSCResolu+ons/MSC.391(95).
pdf
161

hps://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolu+ons/MSCResolu+ons/MSC.422(98).
pdf
162

hps://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolu+ons/MSCResolu+ons/MSC.457(101
).pdf
163
hps://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/coordinated-text/COORD_DM_31_07_1934_art_specifici_A10-11-
12.pdf

L’autorizzazione è concessa dal Ministero dei traspor+ e della navigazione (direzione generale dei
traspor+ e della navigazione), sen+to il parere del Ministero dell’interno (commissione consul+va
per le sostanze esplosive ed infiammabili) per gli oli leggeri (benzina, petrolio e affini)
l’autorizzazione è invece rilasciata dalle autorità portuali periferiche per gli oli pesan+ (gasoil, nana
e affini).
Peraltro, la VIA del Ministero Ambiente aveva già bocciato un altro progeo (
164
) simile anche per
contrasto con il Piano regolatore portuale vigente che non prevedeva deposito di idrocarburi.


L'Autorità internazionale dei fondali marini - ISA (Norma*va Internazionale)
L'Autorità internazionale dei fondali marini (ISA) è un'organizzazione internazionale autonoma
is+tuita ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul dirio del mare (UNCLOS-
165
) del 1982 e
dell'Accordo del 1994 rela+vo all'auazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite
sul dirio del mare (Accordo del 1994-
166
).
L'ISA è l'organizzazione araverso la quale gli Sta+ Parte dell'UNCLOS organizzano e controllano
tue le a9vità legate alle risorse minerarie nell'Area a beneficio dell'umanità nel suo complesso. A
tal fine, l'ISA ha il mandato di garan+re l'efficace protezione dell'ambiente marino dagli effe9
nocivi che possono derivare dalle a9vità legate ai fondali marini profondi.

Is*tuzione Dipar*mento poli*che del Mare (Norma*va Nazionale)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2024 ha apportato modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° oobre 2012 (
167
), recante: «Ordinamento delle
struure generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», alla luce della is+tuzione del
Dipar+mento per le poli+che del mare (ex ar+colo 12 del Decreto Legge n° 63 del 15 maggio 2024
conver+to nella legge 101/2024-
168
).
Secondo il suddeo DPCM 24/7/2024 il Dipar+mento per le poli+che del mare diventa una delle
struure generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui questa ul+ma si avvale per le
funzioni di indirizzo e coordinamento rela+ve a specifiche aree poli+co-is+tuzionali.

In par+colare, il nuovo ar+colo 21-bis introdoo dal DPCM 24/7/2024 al DPCM 1/10/2012
definisce struura e funzioni del neo Dipar+mento per le poli+che del mare.
Il Dipar+mento per le poli+che del mare è la struura di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con
riferimento alle poli+che del mare, previste dall'art. 4-bis del decreto legisla+vo 30 luglio 1999, n.

164
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/05/gnl-si-spezia-no-nel-porto-di-napoli.html
165
hps://www.un.org/Depts/los/conven+on_agreements/conven+on_overview_conven+on.htm
166
hps://www.un.org/Depts/los/conven+on_agreements/conven+on_overview_part_xi.htm
167
hps://presidenza.governo.it/norma+va/allega+/dpcm20121001.pdf
168

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-07-13&ao.codiceRedazionale=24A03724&elenco30giorni=false

303 (
169
) e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione aribuita dalle vigen+
disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle poli+che del mare.

Il Dipar+mento assicura il supporto tecnico e organizza+vo alle a9vità del Comitato
interministeriale per le poli+che del mare (
170
), con riferimento all'organizzazione dei lavori del
Comitato e di eventuali commissioni e gruppi di lavoro crea+ al suo interno.
Il Dipar+mento supporta, altresì, l'Autorità poli+ca delegata con riferimento alla predisposizione
del Piano del mare (
171
), ed ogni altra a9vità inerente alla delega in materia di coordinamento
delle poli+che del mare.
Il Dipar+mento svolge, inoltre, i compi+ previs+ dall'art. 3 del decreto ministeriale 8
marzo 2023: Regolamento interno del Comitato interministeriale per le poli+che del mare (
172
).
Traasi dei compi+ della Struura di Missione che svolge funzioni di supporto tecnico
e organizza+vo al Comitato per l'istruoria delle ques+oni poste all'ordine del giorno del Comitato
stesso, cura l'a9vità propedeu+ca allo svolgimento dei lavori del Comitato e alle riunioni
preparatorie (
173
), nonché supporta il Presidente per le eventuali, ulteriori, ques+oni e proposte da
portare all'aenzione del Comitato con riferimento alle poli+che del mare.

Inoltre, il Dipar+mento svolge le funzioni della Dire9va del Presidente del Consiglio dei ministri 26
febbraio 2024 (
174
). Si traa delle Dire9ve della Presidenza del Consiglio dei Ministri supportata dal
Comitato interministeriale per le poli+che del mare.
Dopo l’avvenuta approvazione del Piano del Mare, secondo le nuove dire9ve, si traa di dare
auazione a questo strumento.
Le dire9ve puntano tuo sulla semplificazione delle procedure del sistema fiscale e della
digitalizzazione il tuo in una logica che come si evinceva già dal Piano che guarda più e
soprauo al trasporto mari9mo più che al mare come ecosistema.
Nelle dire9ve anche quando si parla di ambiente si lega l’indirizzo prima di tuo alle esigenze della
produzione e industria mari9ma come si evince da questo passaggio: “du°drioD P24aCiodN2imedP2o
orientate alla sostenibilità, nelle dimensioni ecologica, economica, sociale e giuridica, che
coinvolgano nel processo le a,vità produ,ve”. Cosa voglia dire in concreto questa frase è arduo a
capirlo ma certo se si pensa al contenuto del Piano del Mare e al ruolo rilevante che questo
riconosce al gnl forse risulta un poco più chiaro il suddeo passaggio.
Inquietante questo altro passaggio “d'r medrio2moNdm2irdo2mm nd4ndoPdo1°iB4 miobiPobrdEaggio
bi2oD r4oiobi2oP r odaaiBB2;”, visto quello che sta facendo il Governo sulla riforma della disciplina del
dragaggio in mare (
175
).

169
l Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con
riferimento alle poli+che del mare.
170
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/02/is+tuzione-del-comitato.html
171
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/11/piano-del-mare-lecosistema-marino-perso.html
172

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2
023-05-19&ao.codiceRedazionale=23A02915&elenco30giorni=false
173
convocare, almeno cinque giorni lavora+vi prima della singola riunione del Comitato, riunioni preparatorie. Su
indicazione del Presidente alle riunioni preparatorie partecipano, in ragione della rilevanza dei temi pos+ all'ordine del
giorno, i rappresentan+ dei Ministri e delle Autorità partecipan+ alla riunione del Comitato, nonché i rappresentan+
delle ulteriori pubbliche amministrazioni partecipan+ ai lavori del Comitato.

174

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2
024-03-16&ao.codiceRedazionale=24A01450&elenco30giorni=false
175
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/11/la-riforma-dei-dragaggi-in-mano-agli.html

Per il resto le dire9ve mirano a definire le competenze del Comitato Interministeriale per le
poli+che del mare e a favorirne il ruolo di soggeo coordinatore anche delle altre is+tuzioni
pubbliche.

Il Dipar+mento, infine, elabora proposte e ges+sce proge9 per il perseguimento delle proprie
finalità, promuove e cura a9vità di formazione e informazione nelle materie di competenza,
nonché assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali
competen+ in materia di poli+che del mare.

TESTO DPCM 24/7/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-09-04&ao.codiceRedazionale=24A04538&elenco30giorni=false


Piani di ges*one dello spazio mari:mo (Norma+va Nazionale)
Con Decreto del Ministro delle Infrastruure e Trapor+ n.237 del 25 seembre 2024, sulla base del
DPCM 1/12/2017-
176
) sono sta+ approva+ i Piani di ges+one dello spazio mari9mo (
177
). In
par+colare, sono sta+ approva+:
a) Piano di ges+one dello spazio mari9mo Area Mari9ma “Tirreno-Mediterraneo Occidentale”;
b) Piano di ges+one dello spazio mari9mo Area Mari9ma “Adria+co”;
c) Piano di ges+one dello spazio mari9mo Area Mari9ma “Ionio-Mediterraneo Centrale”.

Tu9 e tre i Piani avevano superato la Valutazione Ambientale Strategica del Ministero
dell’Ambiente:
Valutazione Ambientale Strategica: PIANO DI GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO ITALIANO-
AREA MARITTIMA TIRRENO E MEDITERRANEO OCCIDENTALE (
178
);
Valutazione Ambientale Strategica: PIANO DI GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO ITALIANO-
AREA MARITTIMA IONIO E MEDITERRANEO CENTRALE (
179
);
Valutazione Ambientale Strategica: PIANO DI GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO ITALIANO -
AREA MARITTIMA ADRIATICO (
180
).

TESTO DECRETO 237/2024:
hps://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/norma+va/2024-
10/m_inf.A866FAA.REG_DECRETI_R_.0000237.25-09-2024.pdf




176
Approvazione delle linee guida contenen+ gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di ges+one dello
spazio mari9mo hps://www.ambientesicurezzaweb.it/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/Spazio-mari9mo.pdf
177
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2016/10/la-disciplina-della-pianificazione.html#more
178
hps://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DeaglioUl+miProvvedimen+/4228
179
hps://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DeaglioUl+miProvvedimen+/4229
180
hps://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DeaglioUl+miProvvedimen+/4230

Diga di Genova una norma speciale per sversare i fanghi di dragaggio (Norma*va
Nazionale)
L’ar+colo 5 del Decreto Legge 17 oobre 2024, n. 153 modifica la legge 130/2018 (
181
) ed in
par+colare l’ar+colo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale). L’ar+colo 9-bis definisce, nella sua versione auale (
182
),
i compi+ del Commissario Straordinario per l’adozione del programma straordinario di inves+men+
urgen+ per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle rela+ve infrastruure di accessibilità.

Tra i compi+ rientran+ in deo programma c’è anche quello della realizzazione della diga per il
porto di Genova finalizzata a potenziare l’accesso allo scalo ligure di navi portacontainer di
maggiori dimensioni.

Il nuovo ar+colo 6 ha una duplice finalità:
1. citare le norme vigen+ in materia di dragaggi ed in par+colare il Decreto Ministeriale 173/2016 e
la versione vigente del già citato ar+colo 184-quater del DLgs 152/2006 ma solo nelle par+ più
generiche;
2. oenere che il piano per la ges+one integrata e circolare dei rifiu+ e materiali che ne garan+sca
il migliore u+lizzo adoato dal Commissario straordinario, si possa realizzare anche senza i pareri di
en+ tecnici e uffici vari se nega+vi, vista la “urgenza” della realizzazione della diga.

Ma il vero obie9vo è quello di creare un precedente norma+vo per poi arrivare ad una nuova
norma+va più permissiva per gli operatori portuali del Decreto n° 173 del 2016 come dimostra
questa nota (
183
), del Commissario presso la Commissione Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente.
Indiscu+bile quindi che la filosofia "decisionista" dell'ar+colo 6 qui esaminato si vuole estenderla a
tu9 i dragaggi dei por+ italiani compresi quelli in si+ di bonifica come il caso di Spezia.

Con un volo quasi "ossimorico" la norma pubblicata in Gazzea Ufficiale ora diventa l'ar+colo 5
mentre nella proposta era ar+colo 6) da un lato prevede che per sversare de9 materiali sia
necessario il parere vincolante di Arpal e ASl (cosa che nel post dimostro comunque obbligatoria
ma nel testo iniziale del Governo non c'era).
Dall'altro lato in un comma successivo della norma (l'ar+colo 5 del Decreto Legge 153/2024) si
conferma che l'adozione del programma di sversamento bypassi ogni parere autorizzazione anche
ambientale sic!

Questa contraddizione può risultare rilevante nel caso in cui il Parere di Arpal e ASL sia nega+vo ma
soprauo non arrivi. Potrebbe accadere che la norma del secondo comma funzioni da silenzio
assenso come peraltro avviene già per il parere della consulta della pesca per gli sversamen+ in
mare dei soli fanghi di dragaggio.
A mio avviso l'ideale per evitare interpretazioni pericolose tra la contraddizione leerale dei commi
1-quater e 1sexies, sarebbe stato un emendamento +po "nel rispe&o comunque dei pareri
n2ma Pdm4ob2odrDdPodBP ".
Sarebbe coerente con quello che afferma il secondo periodo del comma 1-sexies che fa salvo,
comunque l'obbligo di VIA se necessario. Ma chissà perché per arpal asl questo passaggio non c'è!

181
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;109
182
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;109
183
hps://www.shippingitaly.it/2024/10/14/caligiore-sui-dragaggi-le-modifiche-del-decreto-ambiente-intervengano-
sui-regolamen+-del-2016/

TESTO DECRETO LEGGE 153/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-17&ao.codiceRedazionale=24G00174&elenco30giorni=false
COMMENTO APPROFONDITO DELL’ARTICOLO 5 DECRETO LEGGE 153/2024:
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/10/diga-di-genova-una-norma-speciale-
per.html
COMMENTI VARI
Fumata grigia per i materiali di riempimento dei cassoni della diga di Genova - Shipping Italy
A Genova parte il dragaggio per la nuova diga (e an+cipa il Mase) - Shipping Italy
SVERSAMENTO IN VASCA DEI FANGHI DI DRAGAGGIO AUTORIZZATI AD ANCONA
hps://porto.ancona.it/it/news/porto-di-ancona-autorizzazione-ambientale-della-regione-
marche-al-dragaggio-delle-banchine-dalla-19-alla-26
hps://porto.ancona.it/it/news/porto-di-ancona-autorizzazione-ambientale-della-regione-
marche-al-dragaggio-delle-banchine-dalla-19-alla-26


Stato ele?rificazione banchine nei por* dai finanziamen* PNRR: rapporto della
Corte dei Con* (Norma*va Nazionale)
La Corte dei con+ con apposita delibera

La delibera analizza quello che è accaduto dopo il dicembre del 2023 quando è stata approvata una
profonda rimodulazione del PNRR approvato nel 2021. L'inves+mento I.2.3 “Cold ironing” è un
nuovo inves+mento nell'ambito delle misure (M3C2-7 e M3C2-12) della missione 3 previste nel
PNRR rimodulato; è uno scale-up della Riforma M3C2.R.1.3 “Semplificazione delle procedure
autorizza+ve per impian+ di Cold Ironing” già presente nel Piano. E’ finanziato con risorse per 400
mln. all’interno dei proge9 in essere a valere sulle risorse liberate dalla soppressione o dalla
modifica di preceden+ misure, a norma dell'ar+colo 21 del regolamento (UE) 2021/241.
Inoltre la relazione della Corte dei Con+ nella delibera citata afferma (pagina 37): L’inves+mento
“cold iron” per l'elerificazione banchine, previsto nel nuovo PNRR del 2023 (M3C2.I.2.3) e
finanziato con 400 mln. di euro, era già stato previsto nel 2021 tra i proge9 finanzia+ dal Fondo
complementare al PNRR (art. 1, co. 2, le. c. pun+ 7 11, del d.l. n. 59/2021) approva+ con decreto
ministeriale 13 agosto 2021 e finanziato con 700 mln. di euro (PNC.C.11), all’interno degli
interven+ infrastruurali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR. Tuavia, a fon+
aperte, in fase di analisi pre-istruoria effeuata nel maggio 2024, non è stato possibile verificare
la connessione dei due finanziamen+ (PNC-PNRR); evidentemente si traa del medesimo progeo;
ma, a fon+ aperte, mancano elemen+ di analisi per verificare se il finanziamento di 400 mln. di
euro del nuovo PNRR del 2023 è sos+tu+vo o integra+vo rispeo al finanziamento di 700 mln. di
euro del PNC del 2021. Il sito internet is+tuzionale del MIT non riporta alcuna informazione sulla
correlazione finanziaria tra PNC e PNRR e sull’auazione del progeo “cold iron” previsto nel PNC
del 2021. La scheda del PNC del 2021 prevedeva al T1/2022 il trasferimento delle risorse alle Adsp
in qualità di sogge9 auatori, al T3/2023 la pubblicazione da parte delle Autorità di sistema
portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100 per cento delle opere/esecuzione dei lavori,
al T1/2024 l’aggiudicazione del contrao per la realizzazione del 100 per cento delle
opere/esecuzione dei lavori da parte di tue le Autorità di sistema e al T2/2024 l’avvio del 100 per
cento dei lavori.

Ma c’è di più, secondo la Corte dei Con+ (pagina 38): Il sito internet is+tuzionale del MIT
interrogato in data 17 maggio 2024 non con+ene una sezione specifica dedicata al PNRR. Il sito
is+tuzionale del MIT interrogato con la chiave di ricerca PNRR in data 17 maggio 2024 res+tuisce
163 risulta+, prevalentemente lanci di no+zie e comunica+ stampa. La chiave di ricerca “cold
ironing” res+tuisce una pagina creata in data 4 luglio 2022 h.15:58 che riporta un’intervista del
ministro pro tempore (Home Comunicazione NEWS Giovannini: subito il check su Pnrr e cold
ironing). Questa ul+ma affermazione si conferma ad oggi (
184
).

TESTO DELIBERA CORTE DEI CONTI:
hps://www.cortecon+.it/Download?id=48bd0782-07cb-4004-83cf-33499c22e6a5
VEDI ANCHE:
hps://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2024/10/22/news/piu_fondi_al_cold_ironi
ng_ma_solo_il_55_dei_por+_ha_gia_avviato_i_can+eri-14739627/


Osservatorio ambientale e socio-economico sui lavori del porto di Livorno
(Norma*va Nazionale)
Con Delibera di Giunta Regionale 1353 del 20.11.2023 è stato approvato il Protocollo che is+tuisce
successivamente alla realizzazione della nuova Darsena del Porto di Livorno un osservatorio
ambientale e socio-economico denominato: “Osservatorio ambientale e socio economico sui lavori
del porto di Livorno per la realizzazione della nuova Darsena Europa”.
È cos+tuito da:
Regione Toscana; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Seentrionale; Ente Parco regionale
Migliarino S.Rossore Massacciuccoli; Comune di Livorno; Comune di Pisa.

Compi+ dell’Osservatorio, acquisi+ gli esi+ dalla VAS sul PRP approvato quale riferimento e cornice
di sfondo delle a9vità dell’Osservatorio, sono:
• valutazione circa l’auazione del Piano di monitoraggio ambientale predisposto in auazione
delle ”Linee guida per il monitoraggio dello stato dell’ambiente durante le fasi di auazione del
PRP”, approvate dal Consiglio Regionale quale allegato al PRP (Dichiarazione di Sintesi, allegato 7,
Rapporto Ambientale), integrato dagli indicatori rela+vi agli aspe9 socio-economici (PMA) che ha
lo scopo di fornire un quadro complessivo e aggiornato della situazione ambientale e territoriale
esistente (fase ante operam), di quella che si verrà a creare in corso d'opera, di quella che si sarà
determinata a seguito della conclusione dei lavori (fase post-operam);
• acquisizione delle analisi concernen+ gli scenari socio-economici nel territorio e le loro relazioni
con la realizzazione della Darsena Europa, promosse dall' Autorità di Sistema;
• valutazione circa l’esecuzione del Monitoraggio Ambientale e Socio-economico e l'adempimento
di raccomandazioni e prescrizioni degli a9 di approvazione dell'opera;
• sollecitazione dei sogge9 pubblici o priva+ individua+ in sede di VIA a provvedere agli
adempimen+ dovu+;
• informazione ai ciadini singoli e/o associa+ e le amministrazioni pubbliche; • ulteriori compi+ e
adempimen+ saranno defini+ nel Decreto VIA sul progeo di Darsena.
TESTO DEL PROTOCOLLO ISTITUTIVO DELL’OSSERVATORIO:
hps://www.regione.toscana.it/bancada+/a9/Contenuto.xml?id=5168756&nomeFile=Delibera_n.
1487_del_27-12-2017-Allegato-A

184
hps://www.mit.gov.it/ricerca/cold%20ironing

Fondo per l'incen*vo alla nau*ca da diporto sostenibile (Norma*va Nazionale
In auazione dell’ar+colo 13 legge 27 dicembre 2023, n. 206 (
185
) il Decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy 5 seembre 2024 ha disciplinato i criteri, le modalità e le procedure
per l'erogazione di contribu+ finalizza+ alla sos+tuzione di motori endotermici alimenta+ da
carburan+ fossili con motori ad alimentazione elerica per favorire la transizione ecologica nel
seore della nau+ca da diporto.
Per il supporto agli adempimen+ tecnici ed amministra+vi rela+vi alla ges+one della misura di cui
al presente decreto, il Ministero si avvale, come soggeo gestore, dell’Agenzia nazionale per
l’arazione degli inves+men+ e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.
TESTO DECRETO 5/9/2024:
hps://www.mimit.gov.it/images/stories/norma+va/DECRETO_5_seembre_2024_firmato.pdf


Codice internazionale di sicurezza per le navi che u*lizzano gas o altri combus*bili
a basso punto di infiammabilità (Norma*va Internazionale)
DECISIONE (UE) 2024/3106 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2024 rela+va alla posizione da
adoare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza mari9ma
dell’Organizzazione mari9ma internazionale in occasione della sua 109
a
sessione per quanto
riguarda l’adozione di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che u+lizzano gas
o altri combus+bili a basso punto di infiammabilità (codice IGF).
Le modifiche comprendono:
1. Chiarimento delle disposizioni applica+ve
2. Allineamento al codice IGC sui pozze9 di aspirazione per i serbatoi di carburante che si
estendono al di soo del limite inferiore del serbatoio
3. Allineamento con il codice IGC sullo scarico dalle valvole di sovrappressione allo scarico nei
serbatoi in determinate condizioni
4. Chiari+ i requisi+ per l'isolamento an+ncendio per le struure del ponte in relazione ai serbatoi
di carburante sul ponte aperto
5. Requisi+ chiari+ per condoe pericolose in spazi non pericolosi e viceversa
6. Aggiornamento dei requisi+ per il raggio della zona pericolosa per le uscite dell'albero di sfiato
del serbatoio del carburante, che sale a 6 metri per la zona 1 e a 4 metri per la zona 2
Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2028.
TESTO DECISIONE 2024/3106:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403106


Bando Autorità por* Livorno e Spezia/Carrara per mobilità sostenibile (Norma*va
Nazionale)
Bando Autorità di sistema portuale di Livorno e di Spezia Carrara per acquisto di mezzi elerici per
lo svolgimento delle a9vità interne all’area portuale.

Sono ammissibili i seguen+ interven+:

185
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;206

a) l’acquisto di gru mobili, carri ponte, tramogge e altri mezzi per la movimentazione delle merci,
nuovi ad alimentazione elerica/idrogeno in sos+tuzione dei mezzi funzionan+ a motore
endotermico o elerificazione degli stessi;
b) l’acquisto di macchine mobili per la movimentazione di containers ISO pieni e vuo+ elerici in
sos+tuzione di macchine a motore endotermico: 1. gru mobili gommate con braccio telescopico
(Reach Stacker) per la movimentazione, ovvero il carico, lo scarico e l’accatastamento, di containers
ISO pieni e vuo+ mediante arezzo denominato “spreader”; 2. sollevatori mobili gomma+ (Carrelli
Elevatori) con montante ver+cale per la movimentazione, ovvero il carico, lo scarico e
l’accatastamento, di containers ISO pieni e vuo+ mediante arezzo denominato “spreader”; 3. gru
mobili gommate a cavaliere (Straddle Carriers) per la movimentazione, ovvero il carico, lo scarico e
l’accatastamento, di containers ISO pieni e vuo+ mediante arezzo denominato “spreader”.
c) l’acquisto di locomotori, locotraori alimenta+ ad elericità o idrogeno per la movimentazione
di carri ferroviari all’interno dell’area portuale, dota+ di propria autonomia (accumulo, baerie,
serbatoio di idrogeno) e che non necessitano di un collegamento con pantografo alla linea elerica
aerea, in sos+tuzione di locomotori/locotraori a motore endotermico;

d) l’acquisto di mezzi alimenta+ ad elericità/idrogeno per la raccolta dei rifiu+ o navee per il
trasporto colle9vo di persone all’interno dell’area portuale, dota+ di propria autonomia
(accumulo, baerie, serbatoio di idrogeno), in sos+tuzione di mezzi la raccolta di rifiu+/navee per
il trasporto colle9vo di persone a motore endotermico.
TESTO BANDO LIVORNO:
hps://portaleservizi.por+alto+rreno.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=51&CSRF=2d2c1b2f
148f50b8ca0eed65c42aa670
TESTO BANDO SPEZIA/CARRARA:
https://www.pa33.it/ADSPMARLIGUREORIENTALE/SchedeGeneriche/Detail/51086/27/353/Sched
eGeneriche

Norme italiane su controlli combus*bili mari:mi: Denuncia alla Commissione UE
(Norma*va Nazionale)
Denuncia alla Commissione UE della rete di associazioni ambientaliste denominata Ciadini per
l’aria rela+vamente alle modalità con la quale la Dire9va sulle qualità dei combus+bili mari9mi è
stata applicata ad oggi in Italia.

LA DIRETTIVA UE (UE) 2016/802 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MAGGIO
2016, RELATIVA ALLA RIDUZIONE DEL TENORE DI ZOLFO DI ALCUNI COMBUSTIBILI LIQUIDI
La Dire9va Zolfo (
186
) prevede inoltre che, anche prima di allora, e poiché “l'inquinamento
atmosferico causato dalle navi ormeggiate è una preoccupazione importante per molte cià
portuali quando si traa dei loro sforzi per rispeare i valori limite di qualità dell'aria dell'Unione ...
Gli Sta+ membri adoano tue le misure necessarie per garan+re che le navi ormeggiate nei por+
dell'Unione non u+lizzino combus+bili per uso mari9mo con un tenore di zolfo superiore allo
0,10% in massa” (art. 7.1).
Per garan+rne l'effe9va ed efficace auazione, l'art. 13 della Dire9va 2016/802 prevede che “Gli
Sta+ membri adoano tue le misure necessarie per verificare mediante campionamento che il
tenore di zolfo dei combus+bili u+lizza+ sia conforme agli ar+coli da 3 a 7.(..) Il campionamento (...)

186
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0802

deve essere effeuato periodicamente con frequenza e quan+tà sufficien+ in modo che i campioni
siano rappresenta+vi del combus+bile esaminato e, nel caso del combus+bile per uso mari9mo,
del combus+bile u+lizzato dalle navi nelle aree mari9me e nei por+ interessa+. I campioni devono
essere analizza+ senza indebito ritardo. L'esperienza derivante dall'auazione della dire9va
1999/32/CE ha dimostrato anche la necessità che gli sta+ membri svolgano una verifica regolare
dei giornali di bordo e delle bolle di consegna del bunker delle navi.

2. Devono essere u+lizza+ i seguen+ mezzi di campionamento, analisi e ispezione del combus+bile
per uso mari9mo:
(...) (ii) campionamento e analisi del tenore di zolfo del combus+bile per uso mari9mo per la
combus+one a bordo contenuto in serbatoi, ove tecnicamente ed economicamente fa9bile, e in
campioni di bunker sigilla+ a bordo delle navi.”

Le procedure di campionamento sono stabilite nella Guida all'ispezione dello zolfo elaborata
dall'Agenzia europea per la sicurezza mari9ma (EMSA-
187
) e sono integrate dalla Decisione di
Esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione del 16 febbraio 2015 che stabilisce le norme rela+ve
al campionamento e alla comunicazione ai sensi della dire9va 1999/32/CE del Consiglio per
quanto riguarda il tenore di zolfo dei combus+bili per uso mari9mo.
La relazione (
188
) più recente della Commissione UE sull'auazione e la conformità alle norme sullo
zolfo per i combus+bili mari9mi stabilite nella dire9va (UE) 2016/802 evidenzia anche che "un
numero crescente di Sta+ membri u+lizza tecnologie di controllo della conformità diverse dai
controlli della documentazione e dal campionamento fisico del combus+bile per oenere una
rapida indicazione se una nave sembra conforme alle norme sullo zolfo", che "l'UE ha anche
stanziato fondi per sostenere lo sviluppo e l'uso di queste tecnologie" e conclude che "l'ao di
esecuzione riconosce specificamente il potenziale delle tecnologie innova+ve di verifica della
conformità e incoraggia gli Sta+ membri a u+lizzarle".
Infine, l'art. 18 della Dire9va 802/2016 (Sanzioni-
189
) afferma che "gli Sta+ membri determinano le
sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adoate ai sensi della presente
dire9va. Le sanzioni determinate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono
includere sanzioni pecuniarie calcolate in modo tale da garan+re che le sanzioni priveranno
almeno i responsabili dei vantaggi economici derivan+ dalla violazione delle disposizioni nazionali
di cui al primo comma e che tali sanzioni aumenteranno gradualmente in caso di violazioni
ripetute".

QUADRO NORMATIVA ITALIANA
Gli ar+coli 295 e 296 del DLgs 152/2006 cos+tuiscono un corpo completo di disposizioni che
recepiscono gli obblighi della Dire9va a carico degli armatori e degli Sta+ membri in materia di i)
limi+, ii) applicazione e iii) sanzioni.
Le cri+cità della norma+va italiana
Tuavia, due ulteriori disposizioni:
1.un Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente italiano di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e quello dei Traspor+ (29 marzo 2016-
190
) e

187
hps://www.emsa.europa.eu/about/financial-regula+ons/items.html?cid=149&id=2407
188
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52018DC0188
189
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0802#d1e1569-58-1
190

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2
016-04-20&ao.codiceRedazionale=16A03013&elenco30giorni=true

ii) una Circolare (
191
) Istruzione del Dipar+mento Ambiente Marino (“RAM”) del Ministero
dell’Ambiente, curiosamente emanate la prima alla vigilia della pubblicazione della Dire9va Zolfo e
la seconda 4 giorni dopo (ossia il 25 maggio 2016), rendono completamente leera morta in Italia
le disposizioni aua+ve volte a garan+re l’auazione della Dire9va Zolfo.
In par+colare, il decreto ministeriale 29 marzo 2016 che stabilisce “i corrispe9vi rela+vi ai cos+ dei
servizi e dei controlli previs+ dal citato art. 296, comma 9)” del Codice dell’Ambiente - vale a dire il
campionamento e l’analisi del combus+bile - prevede che (art. 1, comma 2):
“ 2. Il pagamento dei corrispe9vi di cui al comma 1 deve essere effeuato, prima dell’esecuzione
dei servizi e dei controlli di cui al successivo art. 2, presso la sezione della Tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio o sul conto corrente postale ad essa intestato.

La circolare 1/2016 del RAM (Reparto Ambientale Marino), indirizzata a tu9 i pos+ di Guardia
Cos+era e Capitaneria di Porto nei por+ italiani, chiarisce inoltre che il citato Decreto Ministeriale,
in base alle disposizioni richiamate nella premessa del decreto, “pone il correlato onere del
pagamento della tariffa a carico dei sogge9 controlla+ (armatori)”. Aggiungendo chiarezza alla
citata disposizione dell'art 1.2 del DM 29.3.2016, la circolare di istruzioni, aggiunge che:
“..alla luce di tale pagamento preven+vo è evidente che gli agen+ mari9mi e i consegnatari hanno
un ruolo cruciale, mentre il personale della Guardia Cos+era è tenuto a calcolare l'importo dovuto
dall'armatore” e prosegue confermando che “i controlli devono essere effeua+ in modo
programmato”.
Come è chiaro, il recepimento e l’auazione della Dire9va araverso quest’ul+ma serie di norme
fa sì che i controlli sulla conformità dei combus+bili alla Dire9va Zolfo da parte della Capitaneria di
Porto italiana vengano normalmente effeua+ dopo aver informato le navi controllate, diventando
così, presumibilmente, cronicamente e completamente inefficaci. Questo perché l’allarme dato alla
nave dell’imminente controllo, il lasso di tempo concesso dalla programmazione del controllo, il
contao tra i vari sogge9 coinvol+ (
192
), il meccanismo di pagamento e di consegna della ricevuta,
consentono al personale delle navi di assicurarsi che i combus+bili trova+ in uso a bordo al
momento del controllo siano ...pienamente conformi alle disposizioni della Dire9va Zolfo.
Sarebbe infa9 ingenuo supporre che un capitano di una nave che u+lizza un carburante “non
conforme”, informato del controllo in arrivo, aenda che gli ufficiali che salgono a bordo vengano
sanziona+ senza cambiare il carburante con quello conforme.
Poiché il processo di cambio carburante, da uno non conforme a uno conforme e vcvs, richiede un
periodo di tempo estremamente breve, l’informazione preven+va del controllo in arrivo annulla
completamente il processo di esecuzione che, quindi, diventa una messa in scena inu+le e costosa
delle disposizioni della Dire9va.
Una situazione che è in aperta violazione del dirio dell’UE in quanto prende leeralmente in giro
l’intenzione della legislazione dell’UE di raggiungere un “regime di monitoraggio e applicazione più
rigoroso al fine di garan+re la correa auazione della presente Dire9va”, e dove indica che “gli
Sta+ membri dovrebbero stabilire i meccanismi appropria+ per monitorare la conformità alle
disposizioni della presente Dire9va”.

RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE MARINO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE ALLE
SUDDETTE CRITICITÀ

191
hps://www.guardiacos+era.gov.it/norma+va-e-documentazione/PublishingImages/Pages/tutela-
dell%27ambiente-cos+ero/Circolare%2001%20RAM%202016.pdf
192
La Circolare RAM 1/2016 fa espressamente riferimento (punto 3) al contao con+nuo tra en+ priva+ e pubblici e il
personale doganale per oenere la correa determinazione delle tariffe dovute.

“le garanzie offerte dalla conoscenza precisa degli spazi e degli impian+ di bordo e dal
monitoraggio documentale di quanto presente a bordo (in questo caso, il carburante), dei registri
di carico e scarico, delle bolle di consegna del bunker e della tariffa di consumo, meono al riparo
da dubbi di qualsiasi natura, non consentendo manomissioni o interven+ non tracciabili e, peraltro,
incompa+bili con il tempo intercorrente tra la richiesta all’armatore di pagare quanto dovuto”.
Ma la Dire9va UE e la norma italiana non prevede solo controlli documentali ma anche a
campione in quanto ques+ forniscono ovviamente un livello maggiore di certezza e affidabilità,
soprauo sul +po di combus+bile u+lizzato quando le navi si avvicinano a una cià portuale o
durante l'ormeggio.
Nella sua risposta alla richiesta di abrogazione delle disposizioni, il Ministero dell'Ambiente ha
soolineato che il pagamento preven+vo da parte degli armatori è stato deato da "un'espressa
indicazione del Dipar+mento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, in sede di predisposizione del decreto in ques+one, al fine di prevenire possibili
danni fiscali connessi al mancato pagamento". Ancora una volta un argomento debole,
considerando che il costo di tali controlli, come evidenziato nella nostra leera del giugno 2024, è
minimo ed è noto che mol+ paesi dell'UE prevedono fondi adegua+ per coprire un'efficace
applicazione della Dire9va Zolfo.
Un argomento che, nell'interpretazione del Ministero, implica che l'Italia non può sopportare il
rischio che una nave controllata si rifiu+ di pagare le tariffe dopo il controllo, portando così alla
conclusione che una nave che si rifiuta di pagare la tariffa prima del controllo ... non sarebbe
sooposta al controllo ... (?). In altre parole, il quadro legisla+vo italiano - così come è stato
struurato - legi9mamente abilita o, meglio, obbliga il Corpo della Guardia Cos+era a svolgere
un'auazione e un'applicazione della Dire9va zolfo scarsa, se non addiriura inesistente.

Peraltro, dai da+ forni+ dallo stesso Ministero dimostrano che per ben due volte negli ul+mi dieci
anni l’Italia non ha rispeato nemmeno il livello minimo prescrio di controlli documentali che, in
ogni caso, dopo un picco nel 2018 sono costantemente diminui+. E mostra che il picco più alto di
controlli a campione dal 2017 (187) è ora sceso al minimo (180), analogamente a quanto accaduto
per il numero di sanzioni irrogate, passate da 29 nel 2017 a 8 nel 2022.

NORMA VIOLATE DELLA DIRETTIVA DAI SOPRA CITATI DECRETO E CIRCOLARE
Le disposizioni congiunte violate sono quelle dell'ar+colo 6, 1), 2) e 6, 4) (193).
Inoltre, la disposizione aggiun+va stabilita dalla Dire9va Zolfo per sanzionare le inadempienze
viene resa inapplicabile e svuotata di ogni scopo. Questo in contrasto con:
1. Considerando 43 della Dire9va: “Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sono importan+ ai
fini dell'auazione della presente dire9va. Gli Sta+ membri dovrebbero includere in tali sanzioni
delle sanzioni pecuniarie calcolate in modo tale da garan+re che i responsabili siano priva+ almeno
dei benefici economici derivan+ dalla violazione commessa e da aumentare gradualmente per le
violazioni ripetute. Gli Sta+ membri dovrebbero no+ficare le disposizioni in materia di sanzioni alla
Commissione.”
2. Ar+colo 18 della Dire9va: “Gli Sta+ membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni
delle disposizioni nazionali adoate ai sensi della presente dire9va. Le sanzioni stabilite devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni pecuniarie calcolate in
modo tale da garan+re che i responsabili siano priva+ almeno dei benefici economici derivan+
dalla violazione delle disposizioni nazionali di cui al primo comma, da aumentare gradualmente per
le violazioni ripetute.”
3. commi da 5 a 8 ar+colo 296 DLgs 152/2006: “5. Salvo che il fao cos+tuisca reato, sono puni+
con una sanzione amministra+va pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immeono sul
mercato combus+bili per uso mari9mo aven+ un tenore di zolfo superiore ai limi+ previs+
nell'ar+colo 295 e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, u+lizzano
combus+bili per uso mari9mo aven+ un tenore di zolfo superiore a tali limi+. In caso di recidiva e
in caso di infrazioni che, per l'en+tà del tenore di zolfo o della quan+tà del combus+bile o per le
caraeris+che della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un
periodo da un mese a due anni:

193
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0802#d1e1043-58-1

a) la sospensione dei +toli professionali mari9mi o la sospensione dagli uffici dire9vi delle
persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni
accessorie non sono applicabili,
b) l'inibizione dell'accesso ai por+ italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le
navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'ar+colo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione
amministra+va prevista dall'dr4a P oRR9–obiPoa b2aiobiPPdomdn2Ed.2 mi.

7. Salvo che il fao cos+tuisca reato, chi, senza commeere l'infrazione di cui al comma 5, non
consegna il bolle9no o il campione di cui all'ar+colo 295, comma 11, o consegna un bolle9no in
cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministra+va pecuniaria da
5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commeere l'infrazione di cui al
comma 5, non conserva a bordo il bolle9no o il campione previsto dall'ar+colo 295, comma 11.

8. I fornitori di combus+bili che non comunicano in termini i da+ previs+ dall'ar+colo 295, comma
12, sono puni+ con una sanzione amministra+va pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

4. il comma 4 ar+colo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, addiriura citata nelle premesse
al contestato Decreto 29 marzo 2016: “cpo6P2o mir2oriPd4n2odoDriBed.2 m2oiodoa mer PP2obd eseguire da
parte di uffici pubblici, ai fini dell'a&uazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge
di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
B m oD B4odoadr2a obi2oB EEivo2meiriBBd43o nioa2«om mor2B°P4o2moa merdBe oa moPdob2Ba2DP2mdo
dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effe,vo del servizio reso. Le
tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.” In questa citazione non sussiste un
obbligo di stabilire in sede di norma+va statale un pagamento preven+vo degli oneri e che ha
palesemente un limite in quanto la sua auazione non deve essere in violazione del dirio
dell'Unione che a sua volta abbiamo visto che non prevede una tale deroga alle norme nazionali in
materia.

In sostanza secondo l’ao promosso dai Ciadini per l’aria: l'auale struura di (non)auazione
compromee completamente un campo di gioco equo tra gli operatori dell'ambiente mari9mo, in
cui quegli armatori che violano le disposizioni volte a preservare il nostro ambiente e la salute dei
ciadini sono esonera+ da qualsiasi pregiudizio derivante dalle loro violazioni mentre, allo stesso
tempo, risparmiano denaro a spese del pubblico e beneficiano di un vantaggio ingiusto rispeo agli
operatori che rispeano la legge.
Alla luce dell'effeo nega+vo che le disposizioni previste presumono, vi può essere spazio per
supporre che rientrino nella discrezionalità concessa al legislatore nazionale nel processo di
recepimento poiché ciò comporterebbe una grave violazione del principio di effe9vità, in ordine al
quale le norme di dirio interno, rilevan+ sul piano processuale, non devono rendere pra+camente
impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diri9 spean+ in forza del dirio UE,
assicurando, di fao, una garanzia minima ed adeguata, il che favorisce, altresì, l’implementazione
e l’applicazione delle norme UE a livello nazionale.

TESTO COMPLETO DELLA DENUNCIA
hps://docs.google.com/document/d/1sB7BpS58tF7pZP9JBOVQDB70pE2BqVcQ7gXDyIorD1E/edit
?pli=1&tab=t.0

Regolamento Fuel EU applicate le deroghe per gli sta* membri (Norma*va
Comunitaria)
Il Regolamento Fuel EU 2023/1805 (
194
) disciplina l’uso di combus+bili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio nel trasporto mari9mo e che modifica la Dire9va 2009/16/CE (
195
) e si
applica a tue le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effeuano trae finalizzate
al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera.

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO FUEL EU
a) il limite dell'intensità dei gas a effeo serra ("GHG") dell'energia usata a bordo da una nave in
arrivo, all'interno o in partenza da por+ soo la giurisdizione di uno Stato membro e
b) l'obbligo di usare l'alimentazione elerica da terra o una tecnologia a zero emissioni nei por+
soo la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di aumentare l'uso costante di combus+bili
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fon+ di energia sos+tu+ve in tua l'Unione,
garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico mari9mo ed evitando distorsioni nel
mercato interno.

Il paragrafo 3 dell’ar+colo 2 del Regolamento prevede che gli Sta+ membri possono esentare roe
e por+ specifici dall'applicazione del paragrafo 1, leere a) e b), per quanto riguarda l'energia usata
sulle trae effeuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo soo la
giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo soo la giurisdizione dello stesso Stato
membro situato in un'isola con meno di 200 000 residen+ permanen+, e per quanto riguarda
l'energia usata durante la sosta in un porto di scalo di tale isola. Tali esenzioni non si applicano
dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Sta+ membri le
no+ficano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazze&a ufficiale dell'Unione
europea.
Nel documento pubblicato nella Gazzea Europea, rela+vamente all’Italia, sono elencate tue le
isole coinvolte da queste esenzionI e le navi tragheo, che sono quelle operate sulle roe in
convenzione pubblica per la con+nuità territoriale mari9ma (da e per Sicilia, Sardegna e nello
Streo di Messina durante i mesi con obblighi di servizio pubblico): Moby Tommy, Nuraghes,
Sharden, Athara, Janas, Bithia, Moby Aki, Moby Wonder, Ale M, Garagonay, Ammari, Victory M,
Europa Palace, Corfu.

Con successive Comunicazione la Commissione UE ha pubblicato le esenzioni per vari Sta+ membri
con gli elenchi delle isole e delle navi con le rela+ve roe: Grecia, Italia, Danimarca, Malta.
Comunicazione della Commissione rela+va alle esenzioni che la Grecia:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202407470
Comunicazione della Commissione rela+va alle esenzioni che l'Italia:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202407470
Comunicazione della Commissione rela+va alle esenzioni che la Danimarca:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202407471
Comunicazione della Commissione rela+va alle esenzioni che Malta:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202407472



194
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1805#art_2
195
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0016-20191221&qid=1674902778775

Ges*one dei sedimen* della laguna di Venezia (Norma*va Nazionale)
DECRETO Ministero Infrastruure del 22 maggio 2023, n. 86 che disciplina il rilascio delle
autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare
di Venezia, dei sedimen+ risultan+ dall'escavo dei fondali del contermine lagunare. Il Decreto aua
quanto previsto dall’ar+colo 95 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (
196
) che al comma 27-bis
prevede con Decreto del Ministro delle infrastruure e dei traspor+ e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adoare entro il 30
giugno 2023 previa intesa con la regione Veneto, sono deate le disposizioni per il rilascio delle
autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di
Venezia, dei sedimen+ risultan+ dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto
di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata
dell'autorizzazione e le rela+ve a9vità di controllo e monitoraggio.

Secondo il comma 2 ar+colo 1 del Decreto 22/5/2023 ai sensi dell'ar+colo 185, comma 3 (
197
), del
decreto legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152, i sedimen+ sposta+ all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle per+nenze idrauliche ai fini della ges+one delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effe9 di inondazioni o siccità o ripris+no dei
suoli, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiu+ se è provato che non sono
pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione europea (
198
).

Al fine di assicurare che l'operazione di dragaggio e la successiva movimentazione dei sedimen+
non compor+ impa9 nega+vi sull'ambiente e sulla salute, la predea a9vità deve svolgersi nel
rispeo dell'Allegato I recante «Linee guida per la ges+one dei sedimen+ della laguna di Venezia».

Resta fermo il rispeo degli standard di qualità ambientale stabili+ dal decreto legisla+vo 13
oobre 2015, n. 172 (
199
), che aua la Dire9va 2013/39/UE, in relazione alle sostanze prioritarie
nelle acque e nei sedimen+ dei corpi idrici marino-cos+eri e di transizione, nonché delle specifiche
procedure opera+ve definite dall'Is+tuto superiore di sanità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, in relazione alla valutazione dei profili sanitari connessi
alla ges+one dei sedimen+.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione dei sedimen+ il richiedente provvede
con oneri a proprio carico, alla caraerizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle
possibili opzioni di ges+one dei sedimen+ secondo le modalità stabilite dall'Allegato I.
Espletate le a9vità di caraerizzazione e classificazione suddea il richiedente presenta
all'autorità competente apposita istanza per l'autorizzazione alle operazioni di scavo,
prelievo e trasporto dei sedimen+ e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare, trasmeendo alla medesima autorità:

196
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104
197
Fa9 salvi gli obblighi derivan+ dalle norma+ve comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione
della Parte Quarta del presente decreto i sedimen+ sposta+ all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle
per+nenze idrauliche ai fini della ges+one delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della
riduzione degli effe9 di inondazioni o siccità o ripris+no dei suoli se è provato che i sedimen+ non sono pericolosi ai
sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000.
198
Per il testo consolidato di questa Decisione vedi a questo link hps://eur-
lex.europa.eu/search.html?DTA=2000&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=CONSL
EG&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=EU_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1735119361738&DTN=0532
199
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2015;172

a) i risulta+ anali+ci della caraerizzazione effeuata ai sensi dell'Allegato I, correda+ da relazione
tecnica che fornisca informazioni deagliate sulle modalità con cui é stata effeuata
la caraerizzazione dei sedimen+;
b) le modalità di movimentazione e ges+one dei sedimen+ oggeo dell'istanza;
c) il piano di monitoraggio, volto a prevenire e mi+gare i possibili effe9 dannosi per la salute e
l'ambiente derivan+ dalla movimentazione e ges+one.

Autorità competente è l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque - di cui
all'ar+colo 95 (
200
) del decreto-legge n. 104 del 2020, conver+to, con modificazioni, dalla legge n.
126 del 2020.

L'autorità competente conclude il procedimento entro i trenta giorni successivi al rilascio del
parere da parte della Commissione di cui all'ar+colo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge n.
104 del 2020, conver+to, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
Si traa della Commissione tecnico-consul+va is+tuita presso il Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche per il Veneto, Tren+no-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione è composta da cinque membri nomina+ con decreto del Ministro delle
infrastruure e dei traspor+, di cui uno designato dall'Is+tuto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, Tren+no-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Is+tuto superiore di
sanità, uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno
dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componen+ della Commissione sono scel+ tra il personale
di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designan+. L'incarico di
componente della Commissione ha una durata di quaro anni, rinnovabile una sola volta. Le
funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limi+ delle risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Tren+no-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componen+ della Commissione non spea
alcun emolumento, compenso, né rimborso di spese a qualsiasi +tolo dovuto.

In presenza di fenomeni di inquinamento marino o cos+ero, ovvero qualora si determinino
situazioni di rischio per la sicurezza della navigazione od interferenze con i legi9mi usi del mare,
la Capitaneria di porto può disporre, con provvedimento mo+vato, l'immediata sospensione, ai
sensi dell'ar+colo 21-quater della legge n. 241 del 1990 (
201
), di tue o di parte delle a9vità
oggeo dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione all'autorità competente per
l'adozione dei provvedimen+ conseguen+.
TESTO DECRETO 22/5/2023:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2023-07-04&ao.codiceRedazionale=23G00091&elenco30giorni=false


200
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104
201
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

Agenzia europea per la sicurezza mari:ma (EMSA): proposta Regolamento
(Norma*va Comunitaria)
Proposta della Commissione di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio rela+vo
all'Agenzia europea per la sicurezza mari9ma (EMSA) e che abroga il regolamento (CE) n.
1406/2002 (
202
).
Il Consiglio UE ha approvato (lo scorso 18 giugno 2024) l’orientamento generale in vista della
approvazione defini+va della suddea proposta di Regolamento.
A seguito dell'adozione del mandato negoziale del Consiglio (orientamento generale), la presidenza
entrante può avviare colloqui ("triloghi") con il Parlamento europeo su tale fascicolo.

Secondo deo mandato l’ar+colo 2 della proposta di Regolamento: il principale obie9vo
dell'Agenzia è garan+re un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza mari9ma, di
protezione mari9ma, la riduzione delle emissioni di gas a effeo serra prodoe dalle navi e la
sostenibilità del seore mari9mo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la
rela+va azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impian+ per
l'estrazione di petrolio e di gas.

COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA MARITTIMA
Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiu+ in termini di
sicurezza mari9ma con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a
livello dell'Unione.
Svolge a9vità di formazione per+nen+ degli adde9 alle ispezioni e alle visite di controllo dello
Stato di bandiera degli Sta+ membri di cui alla Dire9va 2009/21/CE (
203
), recepita dal DLgs
164/2011 (
204
).
L'Agenzia assiste la Commissione nell'auazione della dire9va 2014/90/UE (
205
) del Parlamento
europeo e del Consiglio30 fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspe9 rela+vi alla sicurezza e
all'ambiente, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispe9vi requisi+ di progeazione,
costruzione ed efficienza e delle rispe9ve norme di prova.

COMPITI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
L'Agenzia sos+ene, in modo efficiente in termini di cos+, gli Sta+ membri con mezzi supplementari
di intervento an+nquinamento, compresi quelli da sviluppare per i combus+bili alterna+vi
sostenibili, in caso di inquinamento causato dalle navi e di inquinamento marino causato dagli
impian+ per l'estrazione di petrolio e di gas. L'Agenzia interviene in tal senso su richiesta dello
Stato membro colpito soo l'autorità del quale sono effeuate le operazioni di disinquinamento.
Se del caso, le richieste di a9vazione di azioni an+nquinamento sono presentate araverso il
meccanismo unionale di protezione civile is+tuito dalla Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (
206
).
L'Agenzia elabora e aggiorna una valutazione dei rischi per tu9 i bacini mari9mi europei che
funge unicamente da base per l'ubicazione delle navi di intervento contro l'inquinamento da
idrocarburi e da sostanze chimiche dell'Agenzia al fine di sostenere gli Sta+ membri nelle a9vità di
intervento contro l'inquinamento dell'ambiente marino.

202
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1406
203
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0021
204
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2011;164
205
Dire9va 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento mari9mo e
che abroga la dire9va 96/98/CE del Consiglio
206
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1313

L'Agenzia assiste la Commissione e gli Sta+ membri nell'individuazione di eventuali casi di
inquinamento e nel perseguimento delle navi che procedono a scarichi illegali a norma della
dire9va 2005/35/CE: rela+va all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni,
anche penali, per i rea+ di inquinamento. La proposta di Regolamento fa riferimento alle modifiche
che verranno introdoe dall’accordo (
207
) provvisorio di revisione della dire9va 2005/35/CE.

L'Agenzia fornisce il servizio CleanSeaNet (
208
) e qualsiasi altro strumento per assistere la
Commissione e gli Sta+ membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, nel
monitoraggio della portata e dell'impao ambientale dell'inquinamento marino da idrocarburi
provocato dagli impian+ per l'estrazione di petrolio e di gas.

L'Agenzia assiste la Commissione e gli Sta+ membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato
membro, anche con strumen+ e servizi opera+vi, nell'auazione degli elemen+ connessi alla
navigazione della Dire9va (UE) 2016/802 sulla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combus+bili
liquidi (
209
).

L'Agenzia assiste la Commissione e gli Sta+ membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato
membro, nell'auazione del Regolamento (UE) n. 1257/2013 (
210
) del Parlamento europeo e del
Consiglio rela+vo al riciclaggio delle navi.

Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiu+ nella
riduzione dell'impao ambientale del trasporto mari9mo a livello dell'Unione.

COMPITI RELATIVI ALLA DECARBONIZZAZIONE
L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Sta+ membri, su richiesta della
Commissione o di uno Stato membro, in relazione alle misure opera+ve e tecniche e agli sforzi
norma+vi tesi a ridurre le emissioni di gas a effeo serra prodoe dalle navi. A tal proposito,
l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio opera+vo per+nente a tale compito.
L'Agenzia assiste la Commissione e gli Sta+ membri nell'auazione del regolamento (UE)
2023/1805. In par+colare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella ges+one della
banca da+ FuelEU. Per il testo del Regolamento 2023/1805 (
211
). Il Regolamento entrerà in vigore a
gennaio 2025 (
212
-
213
).
L'Agenzia assiste la Commissione e gli Sta+ membri nell'auazione del regolamento (UE) 2015/757
(
214
). In par+colare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo, nell'aggiornamento e nella
ges+one degli strumen+ informa+ci, delle banche da+ e degli orientamen+ per+nen+ ai fini
dell'auazione di tale regolamento e dell'agevolazione delle a9vità di applicazione, assiste la
Commissione nell'analisi dei da+ per+nen+ comunica+ a norma di tale Regolamento.
L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo di adegua+ strumen+ informa+ci di auazione,
strumen+ di monitoraggio, orientamen+ e strumen+ mira+ basa+ sul rischio al fine di agevolare le

207
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/05/nuova-dire9va-su-inquinamento.html
208
hps://www.emsa.europa.eu/csn-menu.html
209
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2017/07/emissioni-navi-commerciali-e-passeggeri.html#more
210
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20240520&qid=1735230744193
211
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02023R1805-
20230922&qid=1722928544817#tocId214
212
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/07/il-regolamento-ue-sui-combus+bili-per.html
213
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/02/trasporto-mari9mo-nuovo-regolamento.html#more
214
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/05/monitoraggio-gas-serra-dalle-navi-le.html#more

a9vità di verifica, applicazione e auazione connesse alla dire9va 2003/87/CE (
215
), per quanto
a9ene al seore mari9mo, sfruando nel contempo i risulta+ dei per+nen+ strumen+, servizi e
banche da+ esisten+.
TESTO ORIENTAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO UE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA
AGENZIA PER LA SICUREZZA MARITTIMA:
hps://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/06/18/mari+me-safety-council-
adopts-posi+on-to-strengthen-european-mari+me-safety-agency/


Inchieste sugli inciden* nel se?ore del trasporto mari:mo (Norma*va
Comunitaria)
Dire9va (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che
modifica la dire9va 2009/18/CE (di seguito Dire9va-
216
) del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli inciden+ nel seore del trasporto
mari9mo.
La nuova Dire9va ribadisce che le inchieste svolte ai sensi della Dire9va non riguardano la
determinazione della responsabilità né l’aribuzione di colpe. Tuavia, gli Sta+ membri
provvedono affinché l’organo o ente inquirente («l’organo inquirente») non omea di riferire
integralmente le cause del sinistro o dell’incidente mari9mo per il fao che dai risulta+ si possono
desumere colpe o responsabilità.

Vengono eliminate dalla applicazione della Dire9va le navi da pesca di lunghezza inferiore a 15
metri, però il nuovo ar+colo 5 della Dire9va stabilisce che nel caso di un peschereccio di lunghezza
inferiore a 15 metri, l’autorità di inchiesta per la sicurezza effeua una prima valutazione, senza
ritardo e comunque entro i due mesi successivi al sinistro mari9mo molto grave, per determinare
se condurre o meno un’inchiesta di sicurezza.


LE DEFINIZIONI DELLA DIRETTIVA SONO AGGIORNATE ALLE NUOVE CIRCOLARI E RISOLUZIONI IMO
Per “codice IMO per le inchieste sui sinistri” si intende il codice degli standard e delle pra+che
raccomandate internazionali per un’inchiesta di sicurezza su un sinistro o un incidente mari9mo,
allegato alla risoluzione IMO MSC. 255(84) del comitato per la sicurezza mari9ma dell’IMO del
16 maggio 2008 (
217
).
Per “linee guida dell’IMO per assistere gli inquiren+ nell’auazione del codice per le inchieste sui
sinistri” si intendono le linee guida allegate alla risoluzione IMO A.1075(28) adoate
dall’assemblea dell’IMO il 4 dicembre 2013 (
218
)

OBBLIGHI DI INDAGINE E NOTIFICA

215
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/06/applicazione-del-sistema-scambio-quote.html
216
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0018
217

hps://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/MSAS/Documents/Res.MSC.255(84)CasualtyIinves+ga+onCode.
pdf
218

hps://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolu+ons/AssemblyDocuments/A.1075(2
8).pdf

All’ar+colo 4 si introduce quanto segue: gli Sta+ membri provvedono, conformemente alla
rispe9va legislazione e, ove opportuno, mediante cooperazione con le autorità competen+ per
l’inchiesta giudiziaria, affinché tali inchieste di sicurezza: siano svolte in modo indipendente da
indagini penali o da inchieste parallele di altro +po finalizzate a determinare la responsabilità o ad
aribuire colpe e in modo tale che le autorità di inchiesta per la sicurezza siano in grado di riferire
in merito ai risulta+ di inchieste di sicurezza senza dire9ve o interferenze da parte di persone,
organizzazioni o par+ che potrebbero essere interessate dall’esito di tali inchieste di sicurezza.
Si sos+tuiscono gli ar+coli 5 e 6 della Dire9va rela+vi rispe9vamente:
- ar+colo 5: agli obblighi di indagine della autorità di inchieste per la sicurezza di fronte a sinistro
mari9mo molto grave (
219
). Significa+vo il riferimento all’obbligo di indagine anche quando
l’incidente incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui
è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro, quindi anche in
un porto.
- ar+colo 6: all’obbligo di no+fica per cui ciascuno Stato membro prescrive, nel contesto del proprio
ordinamento giuridico, che le autorità competen+ o i sogge9 interessa+ o entrambi comunichino
immediatamente all’autorità di inchiesta per la sicurezza qualsiasi sinistro e incidente mari9mo
che rientri nell’ambito di applicazione della presente dire9va.


AUTORITÀ DELLE INCHIESTE PER LA SICUREZZA
Il nuovo ar+colo 8 della Dire9va introduce l’autorità di inchieste per la sicurezza mentre nella
versione precedente si faceva riferimento genericamente ad un organo inquirente permanente e
imparziale.
Gli Sta+ membri assicurano che le inchieste di sicurezza siano condoe soo la responsabilità di
un’autorità di inchiesta per la sicurezza imparziale, indipendente e permanente, dotata dei
necessari poteri e di mezzi e risorse finanziarie sufficien+, e da personale inquirente
adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed inciden+ mari9mi per adempiere
agli obblighi di cui alla presente dire9va.
Alle autorità di inchiesta per la sicurezza non sono precluse né la nomina su base temporanea di
inquiren+ appropria+ dota+ delle competenze specialis+che necessarie per far parte di
un’inchiesta di sicurezza, né il ricorso a consulen+ per fornire consulenza specialis+ca su qualsiasi
aspeo di un’inchiesta di sicurezza.
Al fine di realizzare l’inchiesta di sicurezza in modo imparziale, l’autorità di inchiesta per la
sicurezza è indipendente sul piano organizza+vo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggeo i cui
interessi possano entrare in conflio con il compito affidatole.

Il personale della autorità di inchieste per la sicurezza ha dirio di:

a) accedere a qualsiasi area per+nente o al luogo del sinistro, nonché a qualsiasi nave, relio o
struura, ivi compresi il carico, l’arezzatura o i roami;
b) s+lare immediatamente l’elenco delle prove e provvedere alla ricerca e alla rimozione
controllate del relio, dei roami o di altri elemen+ o sostanze a fini d’esame o analisi;
c) richiedere l’esame o l’analisi degli elemen+ di cui alla leera b) e avere libero accesso ai risulta+
di tale esame o analisi;

219
Ai fini del Codice IMO per le inves+gazioni sui sinistri mari9mi, Risoluzione IMO MSC255(84- punto 2.22), l’evento
straordinario è da classificare quale “sinistro molto grave” (“very serious marine casualty”) in quanto ha avuto come
conseguenza la perdita della nave stessa coinvolta nella collisione

d) accedere liberamente a qualsiasi per+nente informazione o dato registrato, compresi i da+ dei
VDR o degli S-VDR, che si riferiscano alla nave, alle registrazioni del servizio di traffico mari9mo, al
viaggio, al carico, all’equipaggio o ad altre persone, ogge9, situazioni o circostanze, nonché farne
copia e uso;
e) accedere liberamente ai risulta+ degli esami effeua+ sui corpi delle vi9me o delle analisi
eseguite su campioni preleva+ dai corpi delle vi9me;
f) richiedere e accedere liberamente ai risulta+ di esami sulle persone partecipan+ coinvolte
nell’esercizio della nave o su altre persone interessate, nonché di analisi su campioni preleva+ dalle
stesse;
g) interrogare tes+moni senza la presenza di persone i cui interessi possano presumibilmente
pregiudicare il correo svolgimento dell’inchiesta di sicurezza;
h) oenere i verbali delle ispezioni e tue le informazioni per+nen+ in possesso dello Stato di
bandiera, degli armatori, delle società di classificazione o di altri sogge9 per+nen+, sempre che
tali sogge9 o i loro rappresentan+ risiedano nello Stato membro;
i) richiedere l’assistenza delle autorità competen+ degli Sta+ coinvol+, compresi gli ispeori dello
Stato di bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio guardacos+ero, gli operatori del
servizio di traffico mari9mo, le squadre di ricerca e soccorso, i pilo+ o altro personale portuale o
mari9mo.

L’autorità di inchiesta per la sicurezza è messa in condizione di agire non appena sia stata informata
del sinistro e riceve risorse sufficien+ per poter esercitare le sue funzioni in modo indipendente. Lo
status giuridico del personale inquirente offre le necessarie garanzie d’indipendenza.
L’autorità di inchiesta per la sicurezza può svolgere, congiuntamente ai compi+ che le speano ai
sensi della presente dire9va, a9vità d’indagine non riguardan+ i sinistri o gli inciden+ mari9mi,
purché tali a9vità non ne pregiudichino l’indipendenza.


DATI RISERVATI DELLA INCHIESTA
Il nuovo ar+colo 9 della Dire9va stabilisce che i seguen+ documen+ non siano resi disponibili per
fini diversi dall’inchiesta di sicurezza, salvo che l’autorità competente in tale Stato membro
stabilisca che vi è un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione:
a) tue le dichiarazioni rilasciate dalle persone all’autorità di inchiesta per la sicurezza nel corso
dell’inchiesta di sicurezza;
b) documen+ da cui risul+ l’iden+tà delle persone che hanno tes+moniato nell’ambito
dell’inchiesta di sicurezza;
c) informazioni raccolte dall’autorità di inchiesta per la sicurezza che siano di natura
par+colarmente sensibile e personale, tra cui le informazioni concernen+ lo stato di salute delle
persone;
d) materiale presentato successivamente durante l’inchiesta di sicurezza come note, disegni, pareri
scri9 dal personale inquirente e pareri espressi nell’analisi delle informazioni;
e) informazioni e prove fornite da personale inquirente di altri Sta+ membri o paesi terzi
conformemente alle disposizioni di norme e prassi raccomandate internazionali, qualora richiesto
dalle loro autorità di inchiesta per la sicurezza;
f) proge9 di relazioni intermedie, sinte+che o finali;
g) tue le comunicazioni tra le persone che sono state coinvolte nell’esercizio della nave;
h) registrazioni e trascrizioni di registrazioni scrie o eleroniche del servizio di traffico mari9mo,
comprese le rela+ve relazioni e conclusioni per uso interno.

COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
Il nuovo ar+colo 10 della Dire9va prevede che gli Sta+ membri, in strea cooperazione con la
Commissione, is+tuiscono un sistema di cooperazione permanente affinché le rispe9ve autorità di
inchiesta per la sicurezza possano collaborare tra di loro nella misura necessaria a conseguire gli
obie9vi della Dire9va.

RAPPORTI SUGLI INCIDENTI
Il nuovo ar+colo 14 della Dire9va prevede che le inchieste di sicurezza effeuate ai sensi della
presente dire9va danno luogo alla pubblicazione di un rapporto di incidente presentato secondo
un modello definito dalla competente autorità di inchiesta per la sicurezza e conformemente alle
sezioni per+nen+ dell’allegato I.
Un’autorità di inchiesta per la sicurezza può decidere di pubblicare solo un rapporto conciso su
un’inchiesta di sicurezza se:
a) l’inchiesta di sicurezza non riguarda un sinistro mari9mo molto grave; o
b) i risulta+ dell’inchiesta di sicurezza rela+va a un sinistro o incidente mari9mo non consentono
di prevenire futuri sinistri o inciden+ mari9mi.

Un’autorità di inchiesta per la sicurezza si adopera per pubblicare il rapporto di incidente di cui al
paragrafo 1, comprese le rela+ve conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi
segnatamente al seore mari9mo, entro 12 mesi dalla data del sinistro o dell’incidente mari9mo.
Qualora, in caso di sinistro mari9mo molto grave, non sia possibile produrre il rapporto finale di
incidente entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio di incidente entro 12 mesi dalla
data del sinistro o dell’incidente mari9mo.

Secondo il nuovo ar+colo 15 della Dire9va gli Sta+ membri provvedono affinché le
raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta per la sicurezza siano
debitamente prese in considerazione dai des+natari, in par+colare nell’o9ca di prevenire inciden+
futuri, e, all’occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispeo del dirio dell’Unione
e internazionale. Ove opportuno, l’autorità di inchiesta per la sicurezza o la Commissione
formulano raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un’analisi astraa dei da+ e sui
risulta+ complessivi delle inchieste di sicurezza realizzate.


BANCA DATI EUROPEA PER I SINISTRI MARITTIMI (nuovo ar+colo 17 della Dire9va)
I da+ sui sinistri e gli inciden+ mari9mi sono archivia+ ed analizza+ per mezzo di una banca da+
eleronica europea is+tuita dalla Commissione e denominata piaaforma europea d’informazione
sui sinistri mari9mi (European Marine Casualty Informa+on Playorm — EMCIP).
Gli Sta+ membri comunicano alla Commissione informazioni sulle autorità che hanno accesso a
tale banca da+
Gli Sta+ membri comunicano all’EMCIP tu9 i sinistri e gli inciden+ mari9mi u+lizzando il modello
di cui all’allegato II e, quando viene effeuata un’inchiesta di sicurezza, forniscono i da+ risultan+
da tale inchiesta di sicurezza seguendo lo schema della banca da+ EMCIP. Per i pescherecci di
lunghezza inferiore a 15 metri è richiesta soltanto la comunicazione di sinistri mari9mi molto
gravi. Se sinistri mari9mi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri
non sono oggeo di indagini, devono essere comunica+ all’EMCIP i mo+vi di tali mancate indagini.
Le autorità di inchiesta per la sicurezza degli Sta+ membri no+ficano all’EMCIP tu9 i sinistri
mari9mi molto gravi. Gli Sta+ membri possono scegliere e designare l’autorità o le autorità
nazionali competen+ che possono riferire in merito a tu9 gli altri sinistri e inciden+ mari9mi. Nei

casi in cui la Commissione è a conoscenza di un sinistro o incidente mari9mo, ne informa le
autorità nazionali competen+.
La Commissione e gli Sta+ membri sviluppano lo schema della banca da+ e un metodo per la
no+fica dei da+ in tempi adegua+.
FORMAZIONE E SOSTEGNO OPERATIVO (nuovo ar+colo 17-bis della Dire9va)
La Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia (
220
) e in cooperazione con gli Sta+ membri, agevola
lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze in seno alle autorità di inchiesta per la
sicurezza e tra di esse offrendo una formazione regolare sui nuovi sviluppi giuridici e tecnologici,
sulle tecniche e sugli strumen+ specifici e sulle tecnologie rela+ve alle navi, alle loro arezzature
e operazioni, in funzione delle esigenze delle autorità di inchiesta per la sicurezza.

Le modifiche agli allega+ I e II della Dire9va non sono par+colarmente significa+ve.

TESTO DIRETTIVA 2024/3017:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403017
PARERE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA UE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202300875
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SU UNA STRATEGIA RAFFORZATA DELL'UE IN MATERIA DI
SICUREZZA MARITTIMA PER FAR FRONTE ALL'EVOLUZIONE DELLE MINACCE MARITTIME:
COMPRENSIVA DELLA PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI E L'AMBIENTE MARINO E GESTIRE
L'IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DEL DEGRADO AMBIENTALE SULLA SICUREZZA
MARITTIMA:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023JC0008
PARERE CES SULLA COMUNICAZIONE SULLA STATEGIA UE SU SICUREZZA MARITTIMA:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202300884


Nuovi cer*fica* per la sicurezza mari:ma (Norma*va Internazionale)
Decreto Direoriale Ministero Infrastruure 2 oobre 2023 (
221
) - Istruzioni opera+ve per la
vigilanza, le visite, il rilascio e la vidimazione dei cer+fica+ alle WIG Cran nonché per le
autorizzazioni all'Organismo-WIG.
In auazione di deo Decreto con Decreto n. 1480/2023 in data 30 oobre 2023 sono sta+
approva+ i modelli del Cer+ficato di sicurezza per le Wing-in-ground cran e rela+vo elenco
dotazioni nonché dell’Autorizzazione all’esercizio delle medesime (modello di cer+ficato riemesso
con decreto 885/2024).
Successivamente, con il Decreto n. 415/2024 in data 27 marzo 2024 rela+vo ai “Servizi di verifica e
cer+ficazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS
’74” è stato previsto che l’a9vità di visite e cer+ficazione, di cui al Codice ISPS, potrà essere
autorizzata agli Organismi Riconosciu+ al termine del procedimento a tal fine previsto.

CAPITOLO XI-2 CONVENZIONE SOLAS - MISURE SPECIALI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA
MARITTIMA

220
hps://emsa.europa.eu/
221

hps://olympus.uniurb.it/index.php?op+on=com_content&view=ar+cle&id=30836:wig21023&ca+d=6&highlight=WyJ
yaWxhc2NpbyIsImxhIiwiaXN0cnV6aW9uaSIsIm9wZXJhdGl2ZSIsInBlciIsImxhIiwidmlnaWxhbnphIiwibGUiLCJ2aXNpdGUi
LCJpbCIsInZpZGltYXppb25lIiwiZGVpIiwiY2VydGlmaWNh&Itemid=137

Il regolamento XI-2/3 del capitolo sancisce il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e
degli impian+ portuali (Codice ISPS). La parte A del Codice è obbligatoria e la parte B con+ene
indicazioni su come rispeare al meglio i requisi+ obbligatori. Il regolamento XI-2/8 conferma il
ruolo del comandante nell'esercitare il suo giudizio professionale sulle decisioni necessarie per
mantenere la sicurezza della nave. Afferma che non deve essere vincolato dalla Compagnia, dal
noleggiatore o da qualsiasi altra persona a questo riguardo.
Il regolamento XI-2/5 richiede che tue le navi siano dotate di un sistema di allarme di sicurezza
della nave. Il regolamento XI-2/6 copre i requisi+ per gli impian+ portuali, prevedendo tra le altre
cose che i governi contraen+ garan+scano che le valutazioni di sicurezza degli impian+ portuali
siano eseguite e che i piani di sicurezza degli impian+ portuali siano sviluppa+, implementa+ e
rivis+ in conformità con il Codice ISPS. Altre norme contenute in questo capitolo riguardano la
fornitura di informazioni all'IMO, il controllo delle navi in porto (comprese misure quali il ritardo, la
detenzione, la limitazione delle operazioni, incluso il movimento all'interno del porto, o
l'espulsione di una nave dal porto) e la responsabilità specifica delle compagnie.


In aggiunta a ciò, con le risoluzioni MSC.521(106) e MSC.527 (106) sono sta+ adoa+
rispe9vamente il nuovo Capitolo XV (Trasporto Personale Industriale) alla Convenzione
Internazionale SOLAS ’74 ed il rela+vo Codice IP, che entreranno in vigore al 1° luglio 2024 e che
prevedono anche l’introduzione di un nuovo modello di cer+ficato di sicurezza.


TESTO DECRETO 1480/2023:
hps://olympus.uniurb.it/index.php?op+on=com_content&view=ar+cle&id=30953:mit1480-
23&ca+d=6&Itemid=137
CERTIFICATO DI SICUREZZA PER LE WING-IN-GROUND CRAFT
hps://olympus.uniurb.it/images/stories/prassi/2023/all1480mit.pdf


TESTO DECRETO N. 415/2024 IN DATA 27 MARZO 2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/stampa/serie_generale/originario



Proroga concessioni demaniali e dei rappor* di ges*one per finalità turis*co-
ricrea*ve e spor*ve (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 1 del legge 166/2024 prevede che al fine di consen+re l'ordinata programmazione delle
procedure di affidamento di cui all'ar+colo 4 e il loro svolgimento nel rispeo del dirio
dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo ar+colo 4, con+nuano ad avere
efficacia fino al 30 seembre 2027.
In presenza di ragioni ogge9ve che impediscono la conclusione della procedura sele9va, secondo
le modalità stabilite dall'ar+colo 4, entro il 30 seembre 2027, connesse, a +tolo esemplifica+vo,
alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà ogge9ve legate all'espletamento della procedura
stessa, l'autorità competente, con ao mo+vato, può differire il termine di scadenza delle
concessioni in essere per il tempo streamente necessario alla conclusione della procedura e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2028.

I +tolari delle concessioni demaniali mari9me per l'esercizio delle a9vità turis+co-ricrea+ve e dei
pun+ di approdo con finalità turis+co-ricrea+ve in cui sono installa+ manufa9 amovibili possono,
in vigenza del +tolo concessorio e ferma restando la corresponsione del rela+vo canone, fino alla
data di aggiudicazione delle procedure sele9ve avviate, mantenere installa+ i prede9 manufa9
anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle a9vità turis+co-ricrea+ve. Sono
fa9 salvi eventuali provvedimen+ di demolizione adoa+ prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione.
.
TESTO LEGGE 166/2024:
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;131


Requisi* stabilità navi a ro-ro passeggeri (Norma*va Nazionale)
Il DLgs 179/2024 modifica il DLgs 65/2005 sui requisi+ specifici di stabilità per le navi ro-ro da
passeggeri in par+colare all’ar+colo 5.
Quanto sopra in auazione della dire9va (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 maggio 2023, che modifica la dire9va 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di
requisi+ di stabilità migliora+ e l'allineamento di tale dire9va ai requisi+ di stabilità defini+
dall'Organizzazione mari9ma internazionale.
TESTO COORDINATO DIRETTIVA 2003/25/CE:
EUR-Lex - 02003L0025-20230604 - IT - EUR-Lex
TESTO AGGIORNATO ARTICOLO 5 DLGS 65/2005:
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2005-03-14;65~art5


Regolamento del Codice della nau*ca da diporto (Norma*va Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastruure 17 seembre 2024, n. 133 modifica al decreto 29 luglio 2008, n.
146 concernente il regolamento di auazione dell'ar+colo 65 del decreto legisla+vo 18 luglio 2005,
n. 171 (
222
), recante il codice della nau+ca da diporto.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO 146/2008 CON LE MODIFICHE DEL DECRETO 133/2024:
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastruure.e.traspor+:decreto:2008-
07-29;146!vig=


222
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2005-07-18;171

Monitoraggio delle emissioni di gas a effe?o serra delle navi offshore (norma*va
Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 Aprile 2015,
disciplina il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effeo serra (ETS)
generate dal trasporto mari9mo. Per una analisi di questo regolamento in generale e i regolamen+
successivi integra+vi e aua+vi dello stesso:
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/05/monitoraggio-gas-serra-dalle-navi-
le.html#more

IL Regolamento Delegato (UE) 2024/3214 della Commissione del 16 oobre 2024 che modifica il
regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
per il monitoraggio delle emissioni di gas a effeo serra delle navi offshore e l’aribuzione di un
faore di emissione pari a zero ai combus+bili sostenibili.

L’allegato I sezione A del Regolamento 2015/757 stabilisce metodo di misurazione del
monitoraggio, a cura delle società che ges+scono il mezzo navale, delle emissioni di gas serra per
ogni nave in arrivo o in partenza da un porto e per ogni traa da o verso un porto soo la
giurisdizione di uno Stato membro.

Il regolamento (UE) 2023/957 (
223
) del Parlamento europeo e del Consiglio (
2) ha modificato il
regolamento (UE) 2015/757, in par+colare al fine di prevedere l’inclusione delle emissioni di gas a
effeo serra delle navi offshore nell’ambito di applicazione di deo regolamento a decorrere dal
1
o
gennaio 2025.
Dal 1
o
gennaio 2027, le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate sono
incluse tra le a9vità di trasporto mari9mo contemplate dall’allegato I della dire9va 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il nuovo Regolamento introduce una nuova sezione AA all’allegato I:
EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA GENERATE DALLE NAVI OFFSHORE
Le emissioni di gas a effeo serra generate dalle navi offshore comprendono le emissioni di gas a
effeo serra rilasciate durante le trae effeuate dal loro ul+mo porto di scalo verso un porto di
scalo soo la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo soo la giurisdizione di uno
Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei por+ di scalo soo la
giurisdizione di uno Stato membro dalle seguen+ navi elencate nella nuova sezione AA (
224
),
diverse dalle rompighiaccio, progeate o cer+ficate per svolgere a9vità di servizi offshore o presso
impian+ offshore.

Il nuovo Regolamento inoltre aggiorna le norme dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/757 per
allinearle maggiormente a quelle applicabili ad altri seori del sistema di scambio di quote di
emissioni (ETS) per quanto riguarda i combus+bili cui può essere aribuito un faore di emissione
pari a zero a norma della dire9va 2003/87/CE, in par+colare per includere la possibilità di
aribuire un faore di emissione pari a zero ai combus+bili sinte+ci a basse emissioni di carbonio.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3214:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403214#enc_1

223
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/06/nuovi-obblighi-del-trasporto-mari9mo.html
224
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403214#art_1

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Interven* di efficienza energe*ca, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
di veicoli ele?rici (Norma*va Nazionale)
Con Decreto Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2024 sono sta+ defini+ i criteri e delle
modalità per l'erogazione del contributo rela+vo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli
interven+ di efficienza energe+ca, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elerici.
Si fa riferimento alla erogazione del contributo previsto dall'ar+colo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 212 del 2023 (
225
).
Il contributo è un contributo a fondo perduto che non produce effe9 fiscali per il beneficiario.
I beneficiari non sono imprese o professionis+ nell’esercizio della loro funzione ma solo persone
fisiche.
TESTO DECRETO 6/8/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-09-05&ao.codiceRedazionale=24A04548&elenco30giorni=false

Materie prime per la produzione di biocarburan* e biogas (Norma+va Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente 8 agosto 2024 introduce la sos+tuzione dell'allegato VIII del Decreto
legisla+vo 8 novembre 2021, n. 199 (
226227
) - Materie prime double coun+ng ovvero delle materie il
cui contributo per il conseguimento delle quote di rinnovabili (ex ar+colo 39 DLgs 199/2021) nel
seore dei traspor+ è considerato il doppio del loro contenuto energe+co. Si aggiunge a deo
allegato sia nella parte A che B altre materie. Le due par+ si differenziano per i faori mol+plica+vi:
1. quelli della parte A: il contributo dei biocarburan+ e del biometano ovvero del biogas per il
trasporto prodo9 dalle materie prime elencate nell' Allegato VIII è pari al doppio del loro
contenuto energe+co, tenuto conto
2. quelli della parte B: ad eccezione dei combus+bili prodo9 a par+re da colture alimentari e
foraggere, il contributo dei carburan+ forni+ nel seore dell'aviazione e del trasporto mari9mo è
pari a 1,2 volte il loro contenuto energe+co.

Le quote da raggiungere ex ar+colo 39 sopra citato nell’u+lizzo dell'energia da fon+ rinnovabili nel
seore dei traspor+:
I singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbliga+ a conseguire entro il 2030 una quota
almeno pari al 16 per cento di fon+ rinnovabili sul totale di carburan+ immessi in consumo
nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energe+co. La predea quota è
calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto
percentuale fra le seguen+ grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburan+ e biometano ovvero biogas per
traspor+ immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburan+ e biometano ovvero biogas per traspor+, carburan+ liquidi e
gassosi da fon+ rinnovabili di origine non biologica, anche quando u+lizza+ come prodo9
intermedi per la produzione di carburan+ convenzionali, e carburan+ da carbonio riciclato, tu9
considera+ indipendentemente dal seore di trasporto in cui sono immessi.

225
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;212
226
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403214#art_1
227
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2021;199

In aggiunta alla quota percentuale di cui sopra, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburan+
liquidi sostenibili u+lizza+ in purezza immessa in consumo dai sogge9 obbliga+ è gradualmente
aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000
tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.
TESTO DECRETO 8/8/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-08-22&ao.codiceRedazionale=24A04345&elenco30giorni=true


Adeguamento del parco veicolare per autotrasporto merci (Norma*va Nazionale)
Decreto Ministero Infrastruure 6 agosto 2024 che prevede disposizioni per l'erogazione delle
risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, des+nate agli
inves+men+ effeua+ dalle imprese che esercitano a9vità di autotrasporto di merci per conto di
terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso
maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsole+.
Le risorse previste dal Decreto sono des+nate ad incen+vi a favore delle inizia+ve d'inves+mento
delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi a9ve sul territorio italiano, regolarmente
iscrie al Registro eleronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, la cui a9vità prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con
il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile,
valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsole+.
Per le modalità di ripar+zione delle somme previste vedi ar+colo 2 del Decreto.
TESTO DECRETO 6/8/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-09-13&ao.codiceRedazionale=24A04693&elenco30giorni=false

Contributo per l'installazione di impian* nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione
(Norma*va Nazionale)
Con Decreto del direore generale per la poli+ca industriale, la riconversione e la crisi industriale,
del Ministero Imprese e Made in Italy l'innovazione, le PMI e il made in Italy del 23 seembre
2024, le risorse di cui al comma 1, art. 4, del Decreto direoriale del 3 giugno 2024, sono state
ripar+te riservando una quota pari al 30% (trenta per cento) alla concessione dei contribu+ per
l'installazione di impian+ nuovi di alimentazione a metano e una quota pari al 70% (seanta per
cento) alla concessione dei contribu+ per l'installazione di impian+ nuovi di alimentazione a GPL.
TESTO DECRETO 23/8/2024:
hps://www.mimit.gov.it/it/norma+va/decre+-direoriali/decreto-direoriale-23-seembre-
2024-ecobonus-retrofit-modifiche-alla-ripar+zione-delle-risorse

Garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (Norma*va
Comunitaria)
Comunicazione della Commissione su orientamen+ interpreta+vi sull'applicazione delle esenzioni
di cui all'ar+colo 5 del Regolamento (UE) 2023/2405 (
228
) del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Avia+on).
Il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 oobre 2023, sulla
garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (il «regolamento») (
1
) mira a
garan+re che il trasporto aereo dell'Unione europea (UE) consegua gli obie9vi clima+ci
dell'Unione per il 2030 e il 2050 e svolga un ruolo fondamentale nell'auazione della norma+va
europea sul clima (
2
), preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato interno. Tale
regolamento stabilisce norme armonizzate sulla fornitura e sulla diffusione di carburan+ sostenibili
per l'aviazione nell'Unione. I fornitori di carburante per l'aviazione devono rifornire il mercato
dell'aviazione con quote minime crescen+ di carburan+ sostenibili per l'aviazione e carburan+
sinte+ci per l'aviazione. Gli en+ di ges+one degli aeropor+ sono tenu+ ad agevolare l'accesso ai
carburan+ sostenibili per l'aviazione. Gli operatori aerei in partenza da aeropor+ dell'Unione
devono rifornirsi del carburante per l'aviazione necessario per l'intero volo, evitando le emissioni
eccessive connesse al sovrappeso e riducendo al minimo i rischi di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio causa+ da pra+che di «tankering» (
3
).
Il regolamento stabilisce obblighi di comunicazione e di raccolta dei da+ per gli operatori aerei e i
fornitori di carburante, che impongono comunicazioni da effeuare alle autorità competen+ e
all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA»). Stabilisce inoltre le norme rela+ve
alla designazione delle autorità competen+ negli Sta+ membri che aueranno e applicheranno il
regolamento e l'obbligo di prevedere sanzioni effe9ve, proporzionate e dissuasive in caso di non
conformità.
Come illustrato ai considerando 5 e 28 del regolamento, le pra+che di «tankering» non sono
sostenibili e dovrebbero essere evitate in quanto compromeono gli sforzi dell'Unione vol+ a
ridurre l'impao ambientale dei traspor+. Tali pra+che sono contrarie agli obie9vi di
decarbonizzazione del trasporto aereo in quanto un maggiore peso dell'aeromobile aumenta il
consumo di carburante e le rela+ve emissioni (tanto di CO
2 quanto di sostanze diverse dalla CO2) di
un determinato volo. Di conseguenza l'ar+colo 5 del regolamento stabilisce un obbligo di
rifornimento per gli operatori aerei prima della partenza presso un determinato aeroporto
dell'Unione.
Le pra+che di «tankering» potrebbero meere a repentaglio le condizioni di parità. A tale
proposito, l'ar+colo 5 del regolamento si applica tanto agli operatori aerei dell'UE quanto a quelli di
paesi terzi in tua l'UE. L'ar+colo 5 del regolamento mira in ul+ma analisi a evitare la
frammentazione del mercato del trasporto aereo dell'UE, a impedire distorsioni e pra+che sleali
tese ad evitare cos+ per quanto riguarda il rifornimento degli operatori aerei e a promuovere la
transizione dai combus+bili fossili. L'obbligo di rifornimento di cui all'ar+colo 5 cos+tuisce pertanto
una componente fondamentale del regolamento.
In via eccezionale e ove debitamente gius+ficato, un operatore aereo può scendere al di soo della
soglia di cui all'ar+colo 5, paragrafo 1, del regolamento se necessario per mo+vi di conformità alle
norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante. Inoltre, e ove debitamente gius+ficato,
può altresì chiedere all'autorità competente (o alle autorità competen+) un'esenzione temporanea
dall'obbligo di rifornimento. L'ar+colo 5, paragrafo 3, del regolamento stabilisce le condizioni che
devono essere soddisfae ai fini della richiesta di tale esenzione.

228
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302405

L'ar+colo 5, paragrafo 11, del regolamento incarica la Commissione di adoare orientamen+
sull'applicazione delle esenzioni di cui all'ar+colo 5 del regolamento. Tali orientamen+ devono
includere gli elemen+ che un operatore aereo deve fornire per gius+ficare tali esenzioni.
I presen+ orientamen+ interpreta+vi forniscono l'interpretazione della Commissione
sull'applicazione delle esenzioni di cui all'ar+colo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento. Sono intesi a
fornire assistenza alle autorità degli Sta+ membri nel decidere se le richieste di esenzione debbano
essere accolte. Dovrebbero inoltre contribuire a garan+re un'applicazione e un rispeo più
coeren+ del regolamento. Al fine di garan+re un'applicazione coerente delle esenzioni di cui
all'ar+colo 5 del regolamento in tua l'UE, le ques+oni rela+ve all'interpretazione e all'applicazione
del quadro giuridico per
TESTO COMPLETO DELLA COMUNICAZIONE.
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202405997


Contributo del trasporto aereo all'obie:vo di riduzione delle emissioni (Norma*va
Nazionale)
DECRETO LEGISLATIVO 10 seembre 2024, n. 147 in auazione della Dire9va (UE) 2023/958 (
229
)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della Dire9va
2003/87/CE (
230
) per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obie9vo di riduzione
delle emissioni in tu9 i seori dell'economia dell'Unione e recante adeguata auazione di una
misura mondiale basata sul mercato, nonché della Dire9va (UE) 2023/959 (
231
) del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della dire9va 2003/87/CE, che
is+tuisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effeo serra nell'Unione, e della
Decisione (UE) 2015/1814 (
232
), rela+va all'is+tuzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effeo serra.
Il nuovo Decreto Legisla+vo modifica il DLgs 47/2020.
TESTO DLGS 147/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-14&ao.codiceRedazionale=24G00163&elenco30giorni=false
RETTIFICA AL DLGS 147/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-14&ao.codiceRedazionale=24A06649&elenco30giorni=false
TESTO DLGS 47/2020 COORDINATO CON IL DLGS 147/2024:
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2020-06-09;47




229
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L0958
230
TESTO CONSOLIDATO: hps://eur-
lex.europa.eu/search.html?DTA=2003&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DB_TYPE_OF_ACT=direc+ve&DTS_SUBDOM=CONSL
EG&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=EU_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1735472193973&DTN=0087
231
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L0959
232
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1814

Ricarica bidirezionale dei veicoli ele?rici e decarbonizzazione sistema ele?rico
(Norma*va Nazionale)
Relazione 17 oobre 2024 417/2024/I/eel sul contributo potenziale della ricarica bidirezionale dei
veicoli elerici all'efficienza e alla decarbonizzazione del sistema elerico italiano. La relazione
illustra le valutazioni compiute da ARERA in merito al potenziale contributo che la ricarica
bidirezionale dei veicoli elerici potrà dare al sistema elerico italiano, per ridurre i cos+ e
aumentare la quota di energia elerica rinnovabile, come richiesto dal Regolamento europeo
2023/1804 (c.d. “Alterna+ve fuels infrastructures regula+on” o “AFIR”-
233
).
Si fa riferimento ai veicoli (vedi definizione tecnica nella Relazione a pagina 5) che permeono un
flusso di energia che non sarà più monodirezionale (dalla rete al veicolo, in breve V1G),
ma bidirezionale. Il sistema bidirezionale (V2L) consente ai veicoli elerici di fornire energia
a carichi esterni, come elerodomes+ci, PC o disposi+vi di illuminazione. Questo è par+colarmente
u+le in situazioni in cui l’accesso alla rete elerica è limitato, come nei can+eri, durante even+
all’aperto o in caso di emergenze.
Secondo la relazione di Arera la ricarica bidirezionale dei veicoli elerici ha ancora bisogno di
tempo per progredire verso una maturità sufficiente da consen+rne un impiego su larga scala e un
impao misurabile sul funzionamento del sistema elerico nazionale.

RACCOMANDAZIONE CONCLUSIVE DELLA RELAZIONE DI ARERA
1) Promuovere la ricarica privata intelligente
I pun+ di ricarica (PdR) a bassa potenza (fino a 22 kW), diffusi soprauo nei contes+ di ricarica
privata (come riconosciuto anche espressamente dal comma 15.4 di AFIR), rappresentano luoghi
privilegia+ per favorire un’integrazione o9male tra mobilità elerica e re+ eleriche.
Ciononostante, si osserva che, da un lato, finora la maggior parte delle agevolazioni pubbliche e
degli obblighi di installazione sono sta+ concentra+ sui PdR accessibili al pubblico e che, dall’altro,
solo in pochi casi le agevolazioni riservate all’installazione di PdR in luoghi priva+ hanno previsto
requisi+ rela+vi alle funzionalità di smart charging (
234
). Si ri+ene dunque importante:
a) favorire una progressiva elerificazione degli ambi+ idonei alla ricarica privata colle9va
(parcheggi aziendali, autorimesse di quar+ere e condomini);
b) introdurre, in qualunque futuro schema incen+vante della diffusione sul territorio di stazioni di
ricarica in luoghi priva+ esplici+, requisi+ che incen+vino il rispeo dell’Allegato X alla norma CEI 0-
21;
c) sostenere ulteriormente la standardizzazione dei protocolli di comunicazione tra i diversi anelli
della “filiera V2G”, perché le maggiori difficoltà opera+ve si ravvisano sugli aspe9 sonware più che
sugli aspe9 hardware, soprauo in ragione di implementazioni non omogenee anche dei
protocolli già esisten+.

2) Promuovere collaborazione e coordinamento
Per superare le molte sfide illustrate in questa Relazione e favorire un'adozione diffusa
dell’integrazione tra veicoli e re+ eleriche (inclusa la ricarica bidirezionale), è imprescindibile
riuscire a garan+re collaborazione e coordinamento tra tu9 sogge9 e le is+tuzioni interessate:
costruori di veicoli elerici e infrastruure di ricarica, gestori di pun+ di ricarica, gestori delle re+
eleriche, amministrazioni pubbliche, consumatori e aziende. Sarebbe in altre parole necessario

233
Per una analisi e il testo di questo Regolamento vedi News/Ambiente Seembre-Oobre 2023 a questo link
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
234
Cfr. punto 11.2 al Capitolo 11 del documento di consultazione 540/2023/R/eel ,
hps://www.arera.it/a9-e
provvedimen+/deaglio/23/540-23

favorire un maggiore scambio di esperienze tra i diversi aori della filiera, per evitare che possibili
progressi vengano frena+ da un’eccessiva segmentazione. Nell’esperienza di ARERA, consultazioni
pubbliche e tavoli tecnici (tra le is+tuzioni e/o con le associazioni di operatori) rappresentano
strumen+ preziosi per costruire quadri informa+vi comple+ e per meere a punto interven+
efficaci.

3) Promuovere studi, ricerche e sperimentazioni
Al fine di favorire una futura diffusione della ricarica bidirezionale, inizia+ve di studio e ricerca si
dovrebbero concentrare sullo sviluppo di:
a) analisi tecnologiche dei cicli di carica e scarica, per valutare impa9 sulla vita u+le delle baerie
(Basate su tecnologie diverse dagli ioni di li+o, analizzate finora) ed eventuali opportunità per
minimizzare le perdite energe+che;
b) analisi sta+s+che sui comportamen+ di ricarica dei veicoli da parte di diverse +pologie di utenza,
al fine di disporre di creare una base informa+va realis+ca sulla quale poggiare nuovi proge9
pilota o inizia+ve commerciali;
c) analisi algoritmiche che mirino a definire strategie o9mali di ricarica bidirezionale delle baerie,
al fine di o9mizzare i benefici pubblici e priva+, in presenza di precisi vincoli derivan+ dalle
esigenze di mobilità dei clien+;
d) ulteriori sperimentazioni sul territorio, simili a quelle già avviate nel quadro dei proge9 pilota
promossi dalla Delibera 352/2021/R/eel (
235
), per valutare le prime integrazioni diree della
ricarica bidirezionale con i merca+ dell’energia.

4) sviluppare campagne informa+ve
I conducen+ di veicoli elerici dovranno essere informa+ e sensibilizza+ in merito alle opportunità
offerte dalla VGI, al fine di maturare interesse e fiducia nei confron+ di queste nuove tecnologie e
di essere messi in grado di valutarne i possibili benefici individuali.

TESTO RELAZIONE ARERA 17/10/2024:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/417-2024-I-eel.pdf


Avviso per infrastru?ure di ricarica ele?rica sulle strade extraurbane (Norma*va
Nazionale)
In auazione all'art. 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca n. 109
del 18 marzo 2024 (
236
) è stato approvato dal direore generale della Direzione generale
programmi e incen+vi finanziari l'avviso pubblico n. 142 del 14 oobre 2024 finalizzato alla
selezione e al successivo finanziamento di proposte progeuali finalizzate alla realizzazione di
infrastruure di ricarica elerica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2,
Componente 2, Inves+mento 4.3 (
237
).
L'avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n.
109 del 18 marzo 2024 per l'installazione delle stazioni di ricarica per l'anno 2024, per le
quali sono rese disponibili risorse pari a euro 319.198.117,50.

235
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/21/352-21.pdf
236
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/DM%20109%20del%2018.03.2024-
%20IdR%20Strade%20extraurbane.pdf
237
hps://www.mase.gov.it/pagina/inves+mento-4-3-installazione-di-infrastruure-di-ricarica-elerica-0

Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico le imprese, di qualsiasi
dimensione e operante in tu9 i seori, o i aggruppamen+ temporanei di impresa (RTI) cos+tui+, o
cos+tuendi, da sole imprese.
TESTO AVVISO PUBBLICO 142 DEL 14/10/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/Bandi%20e%20avvisi%20PNRR/Infrastruure%2
0di%20Ricarica%20-
%20avvisi%202024/IdR%20Superstrade%202024/m_amte.MASE.IE%20REGISTRO%20DECRETI(R).0
000106.28-06-2024.pdf
PUBBLICAZIONE AVVISO:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-23&ao.codiceRedazionale=24A05563&elenco30giorni=false
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE AVVISO 142 del 14/10/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20IdR/MASE.PIF%20REGISTRO%20DECRETI(R).0000310.13-12-
2024%20approvazione%20delle%20graduatorie%20avviso%20142%20del%2014.10.2024%20IdR%
20SE.pdf

Avviso infrastru?ure di ricarica ele?rica nei centri urbani (Norma*va Nazionale)
In auazione all'art. 15 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca n. 110
del 18 marzo 2024 (
238
) è stato approvato dal direore generale della Direzione generale
programmi e incen+vi finanziari l'avviso pubblico n. 143 del 14 oobre 2024 finalizzato alla
selezione e al successivo finanziamento di proposte progeuali finalizzate alla realizzazione di
infrastruure di ricarica elerica nei centri urbani nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente
2, Inves+mento 4.3.
L'avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n.
110 del 18 marzo 2024 per l'installazione delle stazioni di ricarica per l'anno 2024, per le quali sono
rese disponibili risorse pari a euro 209.276.925.
Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico le imprese, di qualsiasi
dimensione e operante in tu9 i seori, o i raggruppamen+ temporanei di impresa (RTI) cos+tui+, o
cos+tuendi, da sole imprese.
AVVISO PUBBLICO 143 del 14/10/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20IdR/m_amte.MASE.PIF%20REGISTRO%20DECRETI(R).0000143.14-10-2024.pdf
ALLEGATI AD AVVISO PUBBLICO 143 del 14/10/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20IdR/Allega+%20Secondo%20Avviso%20pubblico%202024%20IdR%20Centri%20Urbani.rar
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE AVVISO 143 del 14/10/2024:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/PNRR%20-
%20IdR/MASE.PIF%20REGISTRO%20DECRETI(R).0000309.13-12-
2024%20approvazione%20del%20graduatore%20avviso%20pubblico%20143%20del%2014.10.202
4%20IdR%20CU.pdf

238

hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/DM%20110%20del%2018.03.2024%20%20IdR%20Centri%20Urbani
.pdf

Sistema di carica condu:va dei veicoli ele?rici (Norma*va Nazionale)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 della Commissione, del 30 oobre 2024, che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate rela+ve ai
portalampade a vite Edison, a scatole e involucri per apparecchi elerici, alle pompe di circolazione
fisse, alle toilee eleriche e al sistema di carica condu9va dei veicoli elerici.
TESTO DECISIONE 2024/2764:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402764
TESTO CONSOLIDATO DECISIONE 2023/2723 COME MODIFICATO DALLA DECISIONE 2024/2764:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2723-
20241031&qid=1735487257015


Monopa:ni e altri disposi*vi (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 14 della legge 177/2024 modifica la legge 160 /2019 stabilendo che:

REQUISITI DEI MONOPATTINI ELETTRICI
I monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica possiedono i seguen+ requisi+:
a) le caraeris+che tecnico-costru9ve definite con decreto del Ministero delle infrastruure e dei
traspor+;
b) assenza di pos+ a sedere;
c) motore elerico di potenza nominale con+nua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acus+co;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limi+ di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura CÈ prevista dalla Dire9va 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006 (
239
).

INDICATORI LUMINOSI MONOPATTINI
A decorrere dal 30 seembre 2022, i monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica
commercializza+ in Italia devono essere dota+ di indicatori luminosi di svolta e di freno su
entrambe le ruote. I monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica già in circolazione prima
di tale data devono essere adegua+ alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.

SERVIZI A NOLEGGIO MONOPATTINI
I servizi di noleggio dei monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica, anche in modalità
free-floa+ng, possono essere a9va+ esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta
comunale, nella quale devono essere previs+, oltre al numero delle licenze a9vabili e al numero
massimo dei disposi+vi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicura+va per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consen+te per i disposi+vi interessa+;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della cià, imponendo al gestore del
servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automa+ci che impediscano il funzionamento dei
monopa9ni al di fuori di tali aree.




239
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0042

DIVIETI CIRCOLAZIONE SENZA REQUISITI COSTRUTTIVI
È vietata la circolazione ai monopa9ni a motore con requisi+ diversi da quelli sopra richiama+.


OBBLIGO CONTRASSEGNO
È altresì vietata la circolazione dei monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica privi del
contrassegno iden+fica+vo adesivo, plas+ficato e non rimovibile, stampato dall'Is+tuto poligrafico
e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastruure e dei
traspor+, sen+to il Ministro dell'economia e delle finanze,
Salvo che il fao cos+tuisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni
di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'ar+colo 101, commi 5 e 6, del citato
codice di cui al decreto legisla+vo n. 285 del 1992 (
240
). Il contrassegno deve essere esposto in
modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della
sede secondo le disposizioni dell'ar+colo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto
legisla+vo n. 285 del 1992, in quanto compa+bili.
Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il
cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'ar+colo 97, comma 3-bis, del
citato codice di cui al Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha
l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni
dell'ar+colo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legisla+vo n. 285 del 1992, in
quanto compa+bili., in quanto compa+bili.


MONOPATTIVI VELOCIPEDI
I monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica, per quanto non previsto dalla nuova
disciplina qui descria, sono equipara+ ai velocipedi.

LUCI MONOPATTINI E VISIBILITà DEL GUIDATORE
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tuo il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le
condizioni di visibilità lo richiedano, i monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica
possono circolare su strada pubblica solo se provvis+ anteriormente di luce bianca o gialla fissa e
posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionan+. I monopa9ni elerici sono
altresì dota+ posteriormente di catadiori rossi.
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tuo il periodo dell'oscurità, il conducente del monopa9no
a propulsione prevalentemente elerica deve circolare indossando il giubboo o le bretelle
retrorifleen+ ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'ar+colo 162 del codice della strada, di cui
al decreto legisla+vo 30 aprile 1992, n. 285.

ETÀ PER CONDURRE I MONOPATTINI ELETTRICI
I monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica possono essere condo9 solo da u+lizzatori
che abbiano compiuto il quaordicesimo anno di età.

OBBLIGO CASCO
I conducen+ dei monopa9ni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco prote9vo conforme
alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.


240
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:1992;285

DIVIETO TRASPORTO PERSONE ANIMALI
È vietato trasportare altre persone, ogge9 o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di
farsi trainare da un altro veicolo.

DIVIETO CIRCOLAZIONE SUI MARCIAPIEDI
È vietata la circolazione dei monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica sui marciapiedi.
Sui marciapiedi è consen+ta esclusivamente la conduzione a mano dei monopa9ni a propulsione
prevalentemente elerica. È altresì vietato circolare contromano.

IMPUGNAZIONE MANUBRIO MONOPATTINI
I conducen+ dei monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica devono avere libero l'uso
delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia
necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

LIMITI VELOCITÀ
I monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica possono circolare solo su strade urbane con
limite di velocità non superiore a 50 km/h))
I monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica non possono superare il limite di velocità di
6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tu9 gli
altri casi di circolazione di cui sopra.

DIVIETO E LIMITI DELLA SOSTA
È vietata la sosta dei monopa9ni sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per
dimensione e caraeris+che, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta
riservate ai monopa9ni anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia
assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale u+lizzo
deve essere indicato con la prescria segnale+ca ver+cale e orizzontale. Le aree di sosta riservate
ai monopa9ni possono essere prive di segnale+ca orizzontale e ver+cale, purché le coordinate
GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet is+tuzionale del
comune. Ai monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica è comunque consen+ta la sosta
negli stalli riserva+ ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.
Gli operatori di noleggio di monopa9ni elerici, al fine di prevenire la pra+ca diffusa del
parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della
fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso
nella pubblica via.

-*9++++++CAMPAGNE INFORMATIVE
Gli operatori di noleggio di monopa9ni elerici sono tenu+ ad organizzare, in accordo con i
comuni nei quali operano, adeguate campagne informa+ve sull'uso correo del monopa9no
elerico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando
tu9 gli strumen+ tecnologici u+li a favorire il rispeo delle regole.

SANZIONI PER VIOLAZIONI DIVIETI VARI
Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggeo alla
sanzione amministra+va del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

SANZIONI PER CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINI NON RISPETTOSI DEI REQUISITI COSTRUTTIVI
Chiunque circola con un monopa9no a motore avente requisi+ diversi da quelli costru9vi ovvero
con un monopa9no a propulsione prevalentemente elerica violando le disposizioni sulle luci è
soggeo alla sanzione amministra+va del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.


SANZIONI PER VIOLAZIONI UTILIZZO CONTRASSEGNO
Chiunque circola con un monopa9no a propulsione prevalentemente elerica violando le
disposizioni sul contrassegno, è soggeo alla sanzione amministra+va del pagamento di una
somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di
circolazione con un monopa9no a propulsione prevalentemente elerica per il quale non è stata
comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario.
Alla violazione delle disposizioni di cui sopra consegue la sanzione amministra+va accessoria della
confisca del monopa9no, ai sensi delle disposizioni del +tolo VI, capo I, sezione II, del codice della
strada, di cui al decreto legisla+vo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopa9no ha un motore
termico o un motore elerico avente potenza nominale con+nua superiore a 1 kW.

SANZIONI VIOLAZIONI DIVIETI SOSTA
Nei casi di violazione della disposizione sulla disciplina della sosta si applica la sanzione di cui
all'ar+colo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legisla+vo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per
i ciclomotori e i motoveicoli.

SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
ALLE VIOLAZIONI SOPRA RIPORTATE si applicano le disposizioni del +tolo VI del Codice della Strada
di cui al decreto legisla+vo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i
disposi+vi di mobilità personale che sono condo9 nelle aree e negli spazi individua+ dal medesimo
codice di cui al decreto legisla+vo n. 285 del 1992.

ASSICURAZIONE CIVILI VERSO TERZI
I monopa9ni a propulsione prevalentemente elerica non possono essere pos+ in circolazione se
non sono coper+ dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'ar+colo 2054
del codice civile (
241
). Si applicano le disposizioni del +tolo X del codice delle assicurazioni private
(
242
).


TESTO LEGGE 177/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-11-29&ao.codiceRedazionale=24G00199&elenco30giorni=false

241
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2054
242
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2005-09-07;209

Disciplina pista ciclabili (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 15 della legge 177/2024 modifica il codice della strada rela+vamente alle piste ciclabili.
Introduce all’ar+colo 2 del Codice la definizione di strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30
km/h, definita da apposita segnale+ca ver+cale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

All’ar+colo 3 sulle definizioni stradali e di traffico aggiunge le seguen+ definizioni:
1. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la
circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri
veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista
ciclabile;
2. Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane
idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consen+ta a tu9
i veicoli;
3. Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono par+colari regole di circolazione con priorità per i
velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli apposi+ segnali di inizio e fine;
4. Zona di aestamento ciclabile: trao di carreggiata compreso tra due linee di arresto, des+nato
all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in aesa di via libera

All’ar+colo 7 del Codice sul contenuto delle ordinanze del Sindaco sulla circolazione stradale si
aggiunge anche quella:
- di consen+re su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia
inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, araverso la
realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile
l'inserimento di piste ciclabili.
- di is+tuire la zona di aestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade
con una corsia per senso di marcia e con velocità consen+ta inferiore o uguale a 50 km/h e nelle
quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.

Sempre all’ar+colo 7 del Codice sulla regolamentazione nei centri abita+ si aggiunge che i Comuni
provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di
alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consen+to
superare il limite di velocità di 30 km/h.

All’ar+colo 40 del Codice sulla segnale+ca stradale orizzontale si aggiunge che nella zona di
aestamento ciclabile, la prima striscia trasversale con+nua, nel senso di marcia, indica il limite
prima del quale i conducen+ dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la
seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispeo delle prescrizioni
semaforiche.

All’ar+colo 143 del Codice rela+vo alla posizione dei veicoli lungo la carreggiata rela+vamente al
comma 2 che recita “2posoni2a P2oBDr nn2B4ob2oN e rioioEP2odm2NdP2obin m oiBBirioeim°4o2PoD2“on2a2m o
possibile al margine destro della carreggiata”, si aggiunge: “La disposizione del comma 2 non si
applica ai velocipedi nelle zone di a&estamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone
ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie
ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia”.

All’ar+colo 145 del Codice sulla disciplina della precedenza si aggiunge che nelle aree pedonali,
nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducen+ dei veicoli a motore ammessi alla
circolazione, nel rispeo delle regole generali della precedenza, devono prestare par+colare
aenzione ai pedoni e ai ciclis+. I conducen+ dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai
velocipedi circolan+ sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discon+nua.

All’ar+colo 148 del Codice sulla disciplina del sorpasso si aggiunge: il sorpasso dei velocipedi da
parte dei veicoli a motore deve essere effeuato con adeguato distanziamento laterale in funzione
della velocità rispe9va e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridoa
stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni suddee è soggeo alle sanzioni
amministra+ve del pagamento di una somma da € 167 a € 665.

All’ar+colo 154 del Codice sulla disciplina dei cambiamen+ di direzione si aggiunge: Ai conducen+
di velocipedi è consen+to cambiare direzione all'interno della zona di aestamento ciclabile per
compiere le manovre consen+te, nella sola fase di rosso semaforico.

L’ar+colo 182 del Codice sulla circolazione dei velocipedi al comma 1 prevede: “1. I ciclis+ devono
procedere su unica fila in tu9 i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e,
comunque, mai affianca+ in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abita+
devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda
sulla destra dell'altro”. Dopo deo comma 1 si aggiunge il comma 1-bis che recita: “1-bis. Le
disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane
ciclabili, sugli i+nerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili”.

Infine, l’ar+colo 15 della legge 177/2024 prevede che le condizioni della corsia ciclabile, secondo la
nuova definizione introdoa nel Codice, nonché la rela+va segnale+ca, in ambito sia urbano sia
extraurbano, sono stabilite con Decreto del Ministro delle infrastruure e dei traspor+, da
adoare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 14
/12/2024), sen+ta la Conferenza unificata Stato Regioni Cià.


TESTO LEGGE 177/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-11-29&ao.codiceRedazionale=24G00199&elenco30giorni=false

Risulta* su emissioni CO2 dei costru?ori di autove?ure e veicoli commerciali
leggeri nuovi (Norma*va Comunitaria)
In conformità del Regolamento (UE) 2019/631 (
243
), la Commissione è tenuta a determinare, ogni
anno, le emissioni specifiche medie di CO
2 e l’obie9vo specifico per le emissioni di ciascun
costruore o raggruppamento di costruori responsabile per autoveure nuove e veicoli
commerciali leggeri nuovi immatricola+ nell’Unione.
Il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO
2 e degli obie9vi specifici per le emissioni per
l’anno civile 2023 deve basarsi sui da+ deaglia+ rela+vi alle immatricolazioni di autoveure nuove
e veicoli commerciali leggeri nuovi nell’anno civile in ques+one comunica+ dalle autorità
dichiaran+.
Se lo scostamento dall’obie9vo del costruore o del raggruppamento di costruori è superiore a
zero, deve essere imposto il versamento di un’indennità per le emissioni in eccesso in conformità
dell’ar+colo 8 del regolamento (UE) 2019/631.
I valori rela+vi ai risulta+ raggiun+ dai costruori e raggruppamen+ di costruori di autoveure
nuove nonché dei veicoli commerciali leggeri sono riporta+ rispe9vamente dagli allega+ 1 e 3
della Decisione (UE) 2024/3098.
TESTO DECISIONE 2024/3098:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403098

E*che?atura ambientale per la s*ma delle prestazioni ambientali dei voli
(Norma*va Comunitaria)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione, del 18 dicembre 2024 che
stabilisce disposizioni deagliate concernen+ il sistema volontario di e+cheatura ambientale per
la s+ma delle prestazioni ambientali dei voli, is+tuito a norma dell’ar+colo 14 del regolamento
(UE) 2023/2405 (
244
).
Il nuovo Regolamento 2024/3170 disciplina:
a) una metodologia standardizzata e fondata su da+ scien+fici per il calcolo delle emissioni di volo,
compresa la metodologia per le s+me, fondata sui migliori da+ scien+fici disponibili;
b) la procedura con cui gli operatori aerei sono tenu+ a fornire all’Agenzia dell’Unione europea per
la sicurezza aerea («Agenzia») le informazioni per+nen+ per la s+ma delle emissioni di volo e il
rilascio delle rispe9ve e+chee;
c) la durata del periodo di validità delle e+chee rilasciate dall’Agenzia;
d) le condizioni e le procedure per il riesame e la revoca delle e+chee e per il rilascio di nuove
e+chee da parte dell’Agenzia;
e) i modelli per l’esposizione delle e+chee;
f) le norme che garan+scono un facile accesso a tue le e+chee rilasciate in formato leggibile
tramite un disposi+vo informa+co;
g) la possibilità e le condizioni alle quali gli operatori aerei possono esporre altre informazioni sulle
prestazioni ambientali che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3170:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403170

243
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20240101&qid=1735558885357
244
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R2405-
20231031&qid=1736087351231#art_14

Emissioni in eccesso di CO2 delle autove?ure nuove e dei veicoli commerciali
leggeri nuovi (Norma*va Comunitaria)
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA n. 3/2024/CP dell’11 giugno 2024
sulla des+nazione delle indennità per le emissioni in eccesso riscosse in conformità
del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio [2025/15]
TESTO DECISIONE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202500015

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Fascicolo informa*co di Impresa (Norma*va Nazionale)
Si traa di quanto previsto dal comma 6 ar+colo 4 decreto legisla+vo 25 novembre 2016, n. 219
che recita: “Una copia dei provvedimen+ conclusivi di procedimen+ amministra+vi concernen+
a9vità d'impresa adoa+ successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è
inviata, con modalità informa+ca ovvero telema+camente, a cura dei responsabili di tali
procedimen+, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro
inserimento nel fascicolo informa+co d'impresa…”.
Si traa del fascicolo nel quale, secondo la leera b) comma 2 ar+colo 2 della legge 580/1993 (
245
),
sono raccol+ da+ rela+vi alla cos+tuzione, all'avvio ed all'esercizio delle a9vità dell'impresa,
nonché funzioni di punto unico di accesso telema+co in relazione alle vicende amministra+ve
riguardan+ l'a9vità d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale.

Il Decreto Ministero Imprese e Made in Italy n° 159 del 17 seembre 2024 ha definito le modalità
di formazione e ges+one del fascicolo informa+co d'impresa.
Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscria o annotata nel registro delle imprese e per i sogge9
economici iscri9 nel REA, è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente
unitamente al REA ed è a questo informa+camente collegato.
Per le loro finalità is+tuzionali i sogge9 pubblici hanno accesso al fascicolo informa+co e
acquisiscono, direamente e senza oneri economici, tu9 i da+ e documen+ rela+vi all'a9vità
dell'impresa. Non richiedono all'impresa l'aestazione di a9, fa9, no+zie, autocer+ficazioni e
cer+ficazioni presen+ nel fascicolo oppure l'esibizione di documen+ conserva+ nello stesso.
I sogge9 pubblici possono richiedere alle imprese e ai sogge9 economici i soli elemen+ necessari
per la ricerca dei da+ e documen+, in auazione di quanto previsto dall’ar+colo 18 della legge
241/1990 (
246
).
L'acquisizione dei da+ e dei documen+ contenu+ nel fascicolo da parte delle amministrazioni
avviene araverso l'interoperabilità tra sistemi informa+ci e fascicolo mediante i servizi resi
disponibili alla Piaaforma Digitale Nazionale Da+ di cui all'ar+colo 50-ter del CAD (
247
).
L'impresa o il soggeo economico ha dirio di accesso gratuito e senza limi+ alla consultazione del
proprio fascicolo.
I sogge9 priva+ diversi dai sogge9 imprenditoriali sopra cita+ possono acquisire, tramite
interrogazione puntuale del fascicolo, i da+ e i documen+ rela+vi all'esercizio dell'a9vità di
ciascuna impresa iscria o annotata nel registro delle imprese, o di ciascun soggeo economico
iscrio nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diri9 di segreteria.
Secondo l’ar+colo 9 del Decreto 159 del 17/9/2024 la opera+vià del fascicolo è rimessa ad un
ulteriore Decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, sen++ il Garante per la protezione dei
da+ personali, e la Conferenza Unificata Stato Regioni Cià, entro il 26 novembre 2025. I
SUAP si rendono interoperabili con il fascicolo, mediante i servizi resi disponibili dalla
Piaaforma Digitale Nazionale Da+ di cui all'ar+colo 50-ter del CAD, entro centoanta giorni
dall'adozione del suddeo Decreto.
TESTO DECRETO 159/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-25&ao.codiceRedazionale=24G00176&elenco30giorni=false

245
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig=
246
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art18
247
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2005-03-07;82%21vig=~art50ter

Agenzia europea dell’ambiente — Relazione sui con* annuali rela*vi all’esercizio
2023 (Norma*va Comunitaria)
La versione integrale dei con+ annuali è reperibile sul seguente sito Internet:
hps://www.eea.europa.eu/en/about/working-prac+ces/docs-register/annual-accounts


A?uazione PNRR e Ministero dell’Ambiente (Norma*va Nazionale)
Secondo il comma 4 ar+colo 10 della legge 191/2024 allo scopo di rafforzare la capacità
amministra+va e di potenziare le a9vità necessarie per assicurare la piena realizzazione degli
obie9vi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della
sicurezza energe+ca, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori
quaro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialis+ca oltre i limi+ di cui
all'ar+colo 19, comma 6 (
248
), del Decreto legisla+vo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al
primo periodo sono conferi+ a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limi+ delle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false


248
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2001-03-30;165%21vig=~art19

La Corte dei Con* UE sullo stato della ges*one dei casi di infrazione (Norma*va
Comunitaria)
Nella sua Relazione speciale 28/2024 la Corte dei Con+ rileva che, se da un lato la Commissione ha
migliorato la ges+one per rilevare e correggere le violazioni della norma+va dell’UE, dall’altro
l’archiviazione dei casi di infrazione richiede ancora troppo tempo.
La Corte ha constatato che il tempo impiegato dalla Commissione per completare le verifiche del
recepimento e della corrispondenza delle disposizioni si è ridoo dal 2017. Tuavia, per metà di
tali verifiche è stato necessario più tempo di quanto previsto dai parametri di riferimento.
L’esternalizzazione delle verifiche ha comportato addiriura una tempis+ca più lunga per il
completamento, il che pone in evidenza la necessità di una pianificazione adeguata.
Nel periodo 2012-2023, il 74 % dei casi archivia+ nel quadro del dialogo informale ha indoo il
rispeo del dirio dell’UE da parte dello Stato membro in ques+one senza avviare una procedura
formale di infrazione, ma i tempi medi di traamento sono rimas+ lunghi (28,4 mesi nel 2023).
La maggior parte dei casi è stata risolta prima che la Commissione proponesse sanzioni pecuniarie.
Tuavia, la Corte ha rilevato che taluni Sta+ membri effeuano pagamen+ da diversi anni senza
correggere le violazioni del dirio dell’UE.
Il sistema “Themis” (
249
) ha razionalizzato la ges+one dei casi, ma manca ancora di alcune
opportune funzionalità, il che impedisce un monitoraggio efficace. La Commissione pubblica
informazioni incomplete, seppure per+nen+, in merito all’esecuzione del dirio dell’UE: sono
accurate nel complesso, ma i da+ riguardan+ l’osservanza dei parametri di riferimento non sono
esaus+vi.

CRITICITÀ DEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE E DELLE PETIZIONI DEI CITTADINI ALLA
COMMISSIONE UE
La Commissione registra le denunce presentate dai ciadini in merito a potenziali violazioni del
dirio dell’UE. Ha dunque definito un parametro di riferimento di un anno dalla registrazione di
una denuncia all’invio della leera di cos+tuzione in mora o di archiviazione, ma tale parametro
non è stato raggiunto nel 38 % dei casi tra il 2012 e il 2023 e i tempi di traamento sono aumenta+
dal 2021. La Commissione ha stabilito una serie di criteri per definire l’ordine di priorità delle
denunce, ma alcuni di essi possono essere interpreta+ in modo diverso dai vari servizi. La
Commissione riceve altresì pe+zioni dal Parlamento europeo. Se, in esito a una valutazione
preliminare, viene dato ulteriore seguito a dee pe+zioni, esse diventano procedimen+ d’ufficio
della Commissione. Tuavia, non vi è aualmente alcun collegamento tra la banca da+ interna
delle pe+zioni della Commissione e il sistema di ges+one dei casi “Themis”; la Commissione,
pertanto, non dispone di sta+s+che sul numero di pe+zioni a cui è stato dato seguito.

RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ALLA COMMISSIONE UE
1.migliorare la pianificazione e la documentazione riguardo alle verifiche del recepimento e della
corrispondenza delle disposizioni;
2. migliorare il traamento delle denunce, delle pe+zioni e dei dialoghi informali;
3. rafforzare la ges+one dei casi di infrazione e aggiornare, ove necessario, la metodologia per
proporre sanzioni;
4. potenziare il monitoraggio e la rendicontazione in merito alle a9vità di esecuzione.

249
hps://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/themis

TESTO RELAZIONE SPECIALE 28/2024:
hps://www.eca.europa.eu/ECAPublica+ons/SR-2024-28/SR-2024-28_IT.pdf

RIFIUTI
Modifiche composizione e disciplina Albo Gestori Ambientali (Norma*va
Nazionale)
L’ar+colo 4 del Decreto-Legge 153/2024 conver+to nella legge 191/2024 prevede che Il Comitato
nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energe+ca 23 novembre 2023 (
250
), é integrato di due membri, uno designato dalle
organizzazioni rappresenta+ve della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle
organizzazioni rappresenta+ve dei gestori dei rifiu+, nomina+ con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energe+ca.
I membri aggiun+vi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i
membri nomina+ con il medesimo Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca
23 novembre 2023.
In tal senso sempre deo ar+colo 4 del Decreto-Legge 153/2024 la composizione numerica del
Comitato Nazionale ex ar+colo 212 DLgs 152/2006 passa da 19 membri a 21.
Infine, sempre deo ar+colo 4 del Decreto-Legge 153/2024 modifica l’ar+colo 212 DLgs 152/2006
prevedendo che il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico
per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la
stessa per almeno cinque anni consecu+vi.

Sempre il suddeo ar+colo 4 della legge 191/2024 aggiunge un comma 16-bis all’ar+colo 212 del
DLgs 152/2006 per cui il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo il responsabile
tecnico per tue le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e
di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale
rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecu+vi. La competente Sezione regionale
dell'Albo verifica il requisito sulla base dei da+ presen+ nel registro delle imprese tenuto dalla
locale camera di commercio, industria, ar+gianato e agricoltura.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

Sversamento materiali di dragaggio e altre *pologie di materiali terrestri per la
nuova diga nel porto di Genova (Norma*va Nazionale)

Conver+to il Decreto Legge 153/2024 nella legge 191/2024 che con+ene, come illustrerò di
seguito, una norma che sostanzialmente prevede:
1. la possibilità di sversare non solo i fanghi di dragaggio ma anche materiali di origine terrestre nei
vasconi che serviranno per realizzare la nuova diga del porto di Genova;
2. le modalità tecniche di analisi dei materiali e quelle di sversamento saranno defini+ in un piano
di riu+lizzo interno al programma inves+men+ urgen+ per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle
rela+ve infrastruure di accessibilità;
3. Il piano di riu+lizzo viene adoato dal Commissario per le suddee opere;

250

hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/norma+va/dm_396_23112023_nomina_comitato_albo_nazional
e_gestori_ambientali.pdf

4. Il Piano di riu+lizzo richiede i pareri di Arpal ASL e uffici della Regione Liguria che sono in una
prima parte della norma dichiara+ vincolan+ per poi alla fine affermare che comunque se entro 15
giorni non vengono rilascia+ l’adozione del piano riu+lizzo bypassa ogni parere nulla osta
autorizzazione
5. tuo quanto sopra in assenza di una specifica norma+va tecnica che disciplini lo sversamento in
mare non solo di fanghi di dragaggio ma anche di materiali di origine terrestre.
6. si prevede che i materiali di dragaggio finiscano nei vasconi della nuova diga di Genova compresi
quelli derivan+ dagli interven+, indica+ nell’ar+colo suddeo, anche dai por+ di La Spezia e
Carrara. Il tuo previa accordo tra le due Autorità Portuali e la presentazione del piano di riu+lizzo
da parte della Autorità di sistema portuale dei due por+ del levante ligure e della toscana.

Vediamo di seguito:
1. una prima descrizione della nuova norma+va
2. da dove origina questa nuova norma+va
3. una analisi puntuale del contenuto di questo norma+va e delle sue cri+cità rispeo alla
norma+va ad oggi previgente in materia

Nel fraempo, la Guardia di Finanza sta indagando per turba+va d’asta le procedure per la
realizzazione della diga di Genova, a conferma di quanto scrivevo in questo post QUI.


Il Governo ha approvato il Decreto-legge 153/2024 ora conver+to nella Legge 191/2024 dal +tolo
kilometrico che inizia con un incipit apparentemente rassicurante “”2BD B2.2 m2o°rEim4oDiroPdoe°eiPdo
ambientale del Paese”.
In par+colare, l’ar+colo 5 della legge 191/2024 ha una rubrica dal +tolo “Misure urgen+ per la
promozione di poli+che di sostenibilità ambientale ed economia circolare nell’ambito della
realizzazione degli interven+ infrastruurali”.
Ma veniamo al contenuto di questo ar+colo 5. La norma modifica la legge 130/2018 (
251
) ed in
par+colare l’ar+colo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale). L’ar+colo 9-bis definisce, nella sua versione auale (
252
),
i compi+ del Commissario Straordinario per l’adozione del Programma straordinario di inves+men+
urgen+ per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle rela+ve infrastruure di accessibilità.
Tra i compi+ rientran+ in deo programma c’è anche quello della realizzazione della diga per il
porto di Genova finalizzata a potenziare l’accesso allo scalo ligure di navi portacontainer di
maggiori dimensioni. Programma che comprende anche il Piano per la ges+one integrata e
circolare dei rifiu+ e materiali che ne garan+sca il miglior u+lizzo che sarà sversato nei vasconi della
futura diga del porto di Genova (da qui piano di riu+lizzo).




L’0RIGINE DELLA NUOVA NORMA DEROGATORIA: UN POCO DI STORIA RECENTE
Per capire da dove nasce questo ar+colo 5 del nuovo Decreto Legge che modifica il sopra citato
ar+colo 9-bis della legge 130/2018 occorre considerare che, come riportavo in un post (
253
) sul mio
blog Note di Grondacci dello scorso 1 agosto, la Procura del Tribunale di Genova ha aperto una

251
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;109
252
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;109
253
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/08/inchiesta-dragaggi-genova-e-lo-specchio.html

inchiesta sullo sversamento nel canale tra la diga foranea e l’aereoporto di Genova di materiale dai
dragaggi per un totale di 700.000 m3. L’accusa risulta quindi quella di avere smal+to (sversato nel
caso) illegalmente rifiu+ potenzialmente classifica+ come pericolosi.
Come riportavo in quel post del 1° agosto subito dopo la no+zia della azione della magistratura
penale sono cominciate le solite dichiarazioni di preoccupazione per la con+nuazione dei lavori nel
porto compresa la diga, considerato che alla luce anche della inchiesta nessuno, degli en+ tecnici
competen+, si è assunta la responsabilità di autorizzare lo sversamento dei fanghi ulteriori di
dragaggio (oltre ad altri materiali di origine terrestre) neppure nei cassoni da collocare in mare per
la costruzione della diga.
Nei giorni successivi alla no+zia della inchiesta mol+ adde9 ai lavori invece di preoccuparsi degli
aspe9 ambientali, hanno subito cercato scorciatoie per accelerare lo sversamento di de9 fanghi e
materiali potenzialmente classificabili rifiu+ pericolosi. Si è arriva+ a rispolverare la procedura del
c.d. Piano nazionale dragaggi sostenibili, peraltro mai approvato. Così è iniziata la litania su o
accelerare la approvazione di deo Piano o far approvare qualche norma in deroga e acceleratoria
per risolvere il problema che tradoo voleva dire aggirare i vincoli della norma+va ambientale,
litania.
In realtà la voglia di produrre norme ultra-semplificatorie sui dragaggi in deroga a quelle ambientali
è ques+one rela+vamente vecchia. Visto che già nel Piano del Mare (
254
) si prevedeva la riforma in
chiave semplificatoria della norma+va sui dragaggi. Sulla base di quel Piano il Ministro delle
Poli+che del Mare ha delegato la stesura di dea nuova norma+va al Cipom composto soprauo
da rappresentan+ della lobby portuale (
255
).
Peraltro, già l’ar+colo 4 della legge 156/2021 (
256
) aveva modificato l’ar+colo 184-quater del DLgs
152/2006 introducendo un nuovo comma 5-bis con un indirizzo chiaro per il "riu+lizzo" in ambien+
marino cos+eri vale a dire sversare in mare il materiale escavato. Ma il comma 5-bis cos+tuisce una
mera enunciazione di principio visto che rinvia ad un nuovo decreto che doveva disciplinare nei
par+colari come realizzare questo "riu+lizzo" vedi alla voce “sversamento in mare”!
Decreto mai approvato. Così si è cercato di colmare questo ritardo con la proposta del Governo
auale di nuovo regolamento sulle terre e rocce di scavo (per una analisi ed il testo della proposta
di regolamento vedi
257
). La proposta di regolamento traa anche dei materiali di dragaggio e della
possibilità di un loro riu+lizzo ma solo a terra mentre per gli sversamen+ in mare prevede la piena
applicazione dei due Decre+ ministeriali del 2016. Di fronte a questa proposta di regolamento si
dichiarano insoddisfa9 (
258
) gli operatori portuali che speravano invece di poter applicare il nuovo
regolamento (che permee di classificare le terre e rocce di scavo come sooprodo9 e non più
rifiu+) anche per lo sversamento in mare dei fanghi di dragaggio. Dopo questa insoddisfazione il
regolamento si arena almeno per ora.

Arriviamo all’oggi e a questo ar+colo 5 del nuovo Decreto-legge 153/2024.


IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO 5 CHE INTRODUCE LA PROCEDURA SPECIALE PER LO SVERSAMENTO
DEI FANGHI DI DRAGAGGIO E ALTRI MATERIALI PER REALIZZARE LA DIGA DEL PORTO DI GENOVA

254
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/11/piano-del-mare-lecosistema-marino-perso.html#more
255
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/11/la-riforma-dei-dragaggi-in-mano-agli.html#more
256

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2
021-11-09&ao.codiceRedazionale=21A06656&elenco30giorni=true
257
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/09/il-dragaggio-nei-por+-dopo-il-nuovo.html#more
258
hps://www.shippingitaly.it/2023/09/26/sui-dragaggi-nei-por+-si-sgonfia-la-svolta-epocale-annunciata-dal-
governo/

Prima di tuo questo nuovo ar+colo 5 non definisce nuovi criteri di riu+lizzo dei fanghi di dragaggi
anche al fine dello sversamento in mare come invece ci si poteva aspeare.
La ragione è che non è questa la finalità di questa norma (semmai questo arriverà con il
regolamento sulle terre e rocce di scavo se e quando arriverà)

Il nuovo ar+colo 5 ha una duplice finalità:
1. citare le norme vigen+ in materia di dragaggi ed in par+colare il Decreto Ministeriale 173/2016 e
la versione vigente del già citato ar+colo 184-quater del DLgs 152/2006 ma solo nelle par+ più
generiche;
2. oenere che il piano di riu+lizzo che ne garan+sca il migliore u+lizzo adoato dal Commissario
straordinario, si possa realizzare con i pareri di en+ tecnici e uffici vari se nega+vi, ma con limi+
temporali ridicoli: 15 giorni. Addiriura, nella versione del Decreto Legge prima della conversione
erano 30 giorni.
Ma il vero obie9vo è quello di creare un precedente norma+vo per poi arrivare ad una nuova
norma+va più permissiva per gli operatori portuali del Decreto n° 173 del 2016 come dimostra una
nota (
259
) del Commissario presso la Commissione Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente.
Indiscu+bile quindi che la filosofia "decisionista" dell'ar+colo 5 qui esaminato si vuole estenderla a
tu9 i dragaggi dei por+ italiani compresi quelli in si+ di bonifica come il caso di Spezia.

Le rimozioni dell’ar+colo 5 del nuovo Decreto legge
Intanto è curioso, forse la "fre&a" che ha portato a questo testo, che dell’ar+colo 184-quater del
DLgs 152/2006 si ci+no solo i primi due commi ma non gli altri. Soprauo non si cita il comma 5-
bis che, pur rinviando come abbiamo visto ad un nuovo decreto specifico, però prevede in modo
più restri9vo principi sulla possibilità di riu+lizzo, dei materiali derivan+ dall'escavo di fondali di
aree portuali e marino-cos+ere, in ambien+ terrestri e marino-cos+eri anche per singola frazione
granulometrica oenuta a seguito di separazione con metodi fisici. Peccato che però la possibilità
di sversamento richiederebbe un nuovo decreto altrimen+ si applica il Decreto 173/2016 (per una
analisi approfondita di questo Decreto 173 vedi
260
).

Chi ha scrio il nuovo ar+colo 5 sa bene quanto sopra per cui prevede alla leera a) del comma
1 che nei vasconi per la diga di Genova possono finire solo materiali di dragaggio marino o
litoraneo ai sensi del Decreto 173/2016. Peccato che questo Decreto al suo allegato indica la
necessità di seguire specifici protocolli metodologici riguardo la determinazione dei parametri eco-
tossicologici: “+ioNie b P E2iodmdP24aCiobdo°4P2..drioDiroPdobieirNinazione dei parametri fisici,
chimici, microbiologici ed ecotossicologici devono essere conformi a protocolli nazionali e/o
2meirmd.2 mdP2oBedmbdrb2..d4o or2D red4oB°o5dm°dP2oe Linee Guida del Sistema Nazionale delle
Agenzie.”
Quindi è centrale nella auale vigente norma+va in materia l’istruoria degli en+ ed uffici tecnici
per dare il via libera al Piano di riu+lizzo e quindi agli sversamen+; peccato che questa istruoria è
stata ridoa a soli 15 giorni e come vedremo nel penul+mo comma c’è il giochino che senza
rispeo dei termini i pareri sono bypassabili.
Non solo chi ha scrio l’ar+colo 5 ha rimosso la risposta del 2023 del Ministero Ambiente) ad un
interpello sulle ques+oni della ges+one del materiale di dragaggio. In sintesi, secondo il Ministero,

259
hps://www.shippingitaly.it/2024/10/14/caligiore-sui-dragaggi-le-modifiche-del-decreto-ambiente-intervengano-
sui-regolamen+-del-2016/
260
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/11/nuovi-dragaggi-nel-porto-di-spezia-ecco.html

le operazioni di recupero dei materiali di dragaggio devono sempre avvenire nel rispeo di quanto
prescrio dall’art. 184-quater D.lgs. 152/2006 anche qualora siano effeuate direamente in
sito/ciclo produ9vo in quanto fino a completamento della procedura di deo ar+colo i materiali di
dragaggio restano rifiu+ e devono essere accompagna+ nel loro trasporto dal FIR (formulazione
iden+ficazione rifiu+ ex art. 193 DLgs 152/2006). La dichiarazione di conformità, pertanto, dovrà
essere redaa all’esito delle operazioni di recupero, ma prima della verifica delle autorità
competen+, ossia prima dell’ul+mo adempimento u+le per poter qualificare, ai sensi dell’art. 184-
quater, D.lgs. 152/2006, come non rifiu+ i materiali in parola.



Altri materiali di origine terrestre che possono essere sversa+ secondo il nuovo ar+colo 6
Le leere b), c) e d) del comma 1 dell’ar+colo 5 del Decreto Legge 153/2024 permeono di
sversare nei vasconi della futura diga del porto ligure una serie di materiali di vario genere di
origine terrestre. Anche qui si citano norme esisten+ in modo generico compreso l’ar+colo 184-
quater del DLgs 152/2006 dimen+cando che questo ar+colo cita materiali di dragaggio non altri
materiali di origine terrestre e che anche il futuro decreto previsto dal comma 5-bis di deo
ar+colo 184-quater fa riferimento al possibile sversamento solo di “Ndeir2dP2obir2ndm4obdPP0iBadn o
b2ol mbdP2ob2odriioD re°dP2oioNdr2m fa B4iri”.
Non solo ma il Decreto 173/2016 prevede che non si applichi “alle movimentazioni di sedimen+ in
loco funzionali all'immersione dei materiali di cui all'ar+colo 109, comma 1, leera b, del decreto
legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152.” Dove la leera b) dell’ar+colo 109 fa riferimento “b) iner+,
materiali geologici inorganici e manufa9 al solo fine di u+lizzo, ove ne sia dimostrata la
compa+bilità e l'innocuità ambientale;”, qui la versione finale dell’ar+colo 5 nella legge di
conversione 191/2024 riprende in parte quanto riportato da dea leera b) eliminando però il
riferimento alla “dimostrata innocuità ambientale”.


Le competenze alle autorizzazioni
Peraltro, per i materiali di origine terrestre lo sversamento in mare è soggeo ad una
autorizzazione che però non è deo sia solo regionale a seconda da dove provengono i materiali
(se da costruzioni nuove si applica la VIA se di competenza statale l’autorizzazione diventa
ministeriale).
Invece per lo sversamento di materiale da dragaggi la competenza è della Regione (come
confermato dal comma 8 ar+colo 5-bis legge 84/1994 compreso lo sversamento in par+colare nelle
casse di colmata) salvo avvenga in aree classificate protee cosa che non riguarda il caso della diga
di Genova qui esaminato.
N.B. Quello che risulta con chiarezza è che per gli sversamen+ in mare di materiali che originano
dai dragaggi marini esiste come abbiamo visto una norma+va che è il Decreto 173/2016 ma non
esiste norma+va specifica di sversamento di materiali di origine terrestre se non il generico
riferimento della leera b) comma 1 ar+colo 109 DLgs 152/2006 ad una dimostrata: “compa+bilità
e innuocuità ambientale”. Così le regole tecniche di sversamento sono rinviate, dall'ar+colo 5, al
Piano del Commissario straordinario! Infa9, l’ul+mo periodo del comma 1-quinquies che l’ar+colo
5 qui esaminato introduce all’ar+colo 9-bis della legge 130/2018 afferma: “Il Programma
a NDrimbiodPeriB»o2or2B°Ped4oioPioDr aib°riob2oadNDionamento e cara&erizzazione dei materiali e
bi2or2g°4”. Quindi si conferma che il Piano di riu+lizzo è interno al Programma generale di
realizzazione della diga ma soprauo si lascia un potere discrezionale rilevante al Commissario

nel definire, araverso la parte tecnica dello sversamento visto la sorta di silenzio assenso
surre9zio introdoo nell’ul+ma parte dell’ar+colo 5 su cui tornerà alla fine di questo commento.

L’AUTORIZZAZIONE DELLO SVERSAMENTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
È il Piano di riu+lizzo a definire quan+tà e qualità dei materiali da sversare (secondo il comma 1-
quinques del nuovo ar+colo 5 del Decreto Legge 153/2024 conver+to nella legge 191/2024)
peccato che questo venga adoato dal Commissario. Vero che l'adozione avviene previa, parere di
ASL Arpal e uffici tecnici della Regione ma c’è un comma finale in questo ar+colo 5 che rischia di
rendere il tuo molto rischioso. Infa9, il nuova comma 1-sexies dell’ar+colo 9-bis della legge
130/2018 introdoo dall'ar+colo 5 nella sua versione finale secondo la legge
191/2024 recita: ”+àdb .2 miobiPoM2dm oB B4e°2Baioe°uioPiod°e r2..d.2oni, intese, concessioni,
P2aim.i3oDdriri3oa mair43om°PPdo BedoiodBBimB2oa N°m1°iobim N2md43omiaiBBdr2odPPdoridP2..d.2 mio
biEP2o2meirnim4oa meim°4omiPoNibiB2N oM2dm o2n2o2maP°BioPiod°e r2..d.2 m2ob2oa°2odPPàdr4a P oRÀ9o
comma 2 DLgs 152/2006”.
Intanto viene da rilevare che neppure la norma+va prevista dal Piano dei dragaggi sostenibili
prevedeva una norma simile di scavalcamento di ogni autorizzazione o parere ambientali, infa9
deo Piano dei Dragaggi sostenibili, della legge 108/2021 citata in precedenza, prevede al massimo
che la approvazione del Piano cos+tuisca variante ai piani regolatori di sistema portuale e non
altro.

Il Parere di Arpal e Asl vincolante ma anche no
Con un volo quasi "ossimorico" nella versione pubblicata sulla Gazzea ufficiale del Decreto Legge
153/2024 al già citato ar+colo 5 ora conver+to nella legge 191/2024 da un lato prevede che per
sversare de9 materiali sia necessario il parere vincolante di Arpal e ASL (nel testo iniziale del
Governo il riferimento al vincolante non c'era). Dall'altro lato in un comma successivo di deo
ar+colo 5 si conferma che l'adozione del programma di sversamento bypassi ogni parere
autorizzazione anche ambientale sic!
Questa contraddizione può risultare rilevante nel caso in cui il Parere di Arpal e ASL sia nega+vo ma
soprauo non arrivi e ci sta visto che devo bastare solo 15 giorni. Potrebbe accadere che la
norma del secondo comma funzioni da silenzio assenso come peraltro avviene già per il parere
della consulta della pesca per gli sversamen+ in mare dei soli fanghi di dragaggio. A mio avviso
l'ideale per evitare interpretazioni pericolose tra la contraddizione leerale dei commi 1-quater e
1sexies, sarebbe stato un emendamento +po "miPor2BDiu oa N°m1°iobi2oDdrir2on2ma Pdm4ob2odrDdPo
asl ". Sarebbe coerente con quello che afferma il secondo periodo del comma 1-sexies che fa salvo,
comunque, l'obbligo di VIA se necessario. Ma chissà perché per arpal asl questo passaggio non
c'è!


Non solo ma le autorizzazioni ex ar+colo 109 DLgs 152/2006 citate da deo comma 1-
sexies, bypassate dalla approvazione del Piano del Commissario straordinario, sono proprio quelle
allo sversamento in mare del materiale sia di dragaggio di origine marina che di origine terrestre.
La domanda che si pone nel caso genovese risulta inevitabile: visto che ad oggi le autorità tecniche
competen+ in materia ambientale non hanno voluto rilasciare pareri favorevoli a scaricare fanghi
di dragaggio o altri materiali nei vasconi per la diga anche alla luce della inchiesta della
magistratura sugli sversamen+ preceden+, nel caso in cui ques+ parere non arrivassero ma
addiriura fossero nega+vi la norma di cui al sopra citato comma 1-sexies del nuovo ar+colo 6
potrebbe bypassare tale diniego? Dal testo dell'ar+colo 5 del decreto legge conver+to ora nella
legge 191/2024 sembrerebbe proprio di si!

Che quanto sopra sia legi9mo non lo credo proprio anzi lo definirei addiriura an+cos+tuzionale
visto che la Corte Cos+tuzionale con sentenza n° 233 del 3 dicembre 2021 ha affermato che “È
bene precisare che, quando si tra&a delle procedure di tutela ambientale, il valore della
semplificazione s'invera nella definizione di modellio rEdm2..d4n2ol mbd4oB°PP0iGa2imeio
collaborazione e sul coordinamento delle competenze, non certo sulla mera velocizzazione delle
eiND2B4aCi.” Aggiunge la Corte: “La protezione dell'ambiente non è, d'altronde, contrapposta alla
semplificazione, ma è anzi perseguita proprio a&raverso «una migliore qualità ed efficienza dei
Dr aib2Nim4”.

CONCLUDENDO
Insomma, l’ar+colo 5, qui esaminato nella sua versione defini+va, da un lato fa riferimento alla
norma+va vigente che almeno per lo sversamento dei fanghi di dragaggio esiste ed è chiara anche
nelle competenze come pure delle complesse istruorie da svolgere per analizzare il materiale
prima dello sversamento. A9vità che richiede siano svolte dai sogge9 is+tuzionali con
competenze specifiche adeguate quindi prima di tuo Arpal Asl, uffici regionali. Occorre poi
aggiungere che secondo l’ar+colo 4 del Decreto 173/2016 occorre anche il parere della
commissione consul+va locale per la pesca e l'acquacoltura, ove is+tuita. Peraltro, questo ul+mo
parere è l'unico che la legge riconosce come superabile da una forma di silenzio assenso, cosa che
non sta scria in nessuna altra norma nazionale o regionale per gli en+ tecnici come Arpal Asl e
uffici regionali competen+.
L’ar+colo 5 dalla leera della norma, viste oltretuo le dichiarazioni che lo precedono da parte del
Ministero Salvini "sulla diga decido io", può permeere di bypassare gli eventuali pareri nega+vi di
tu9 ques+ sogge9 is+tuzionali e cosa ancora più grave non esiste norma+va tecnica chiara per lo
sversamento del materiale di origine terrestre non essendo sufficien+, a mio avviso, quella delle
norme sui rifiu+ per classificare l’end of waste degli stessi trasformandoli in sooprodo9 perché
riguardano recuperi a terra in a9vità impian+ specifici.
È vero che il Decreto 173/2016 (in caso di ritardi o rifiu+ degli en+ tecnici cita+ dall’ar+colo
5), permee al comma 5 ar+colo 4 alla autorità competente di avvalersi di en+ o is+tu+
pubblici per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione.
Ma l’Autorità competente secondo deo Decreto 173/2016 è la Regione e il Ministero
dell’Ambiente che deve decidere chi coinvolgere nella istruoria tecnica non certo Commissari
o subcommissari tanto meno di Autorità di sistema portuale. Non solo ma il riferimento a en+ e
is+tu+ garan+sce sempre la loro natura pubblica da cui necessariamente non sono possibili
incarichi a sogge9 professionali priva+ sia pure dota+ di adegua+ curricula, propio al fine di
garan+re la terzietà della loro a9vità istruoria. Quindi è chiara la ra+o gli en+ e is+tu+ pubblici
non possono che essere Arpal Asl.
P.S.
Il subcommissario della diga di Genova sul Secolo XIX del 13 oobre scorso dichiara che: "Il piano
prevederà l’u+lizzo di materiali recuperabili in accordo alle norma+ve in tema di ges+one dei
materiali. Quindi niente fanghi tossici nei cassoni".
Dopo questa dichiarazione sorge una domanda allora se si rispeano le norme ambientali
previgen+, seguendo le parole del subocommissairo, al Decreto-Legge sopra descrio a cosa serva
la norma introdoa dal Ministro Salvini?
In realtà non è questo che dice la nuova norma proposta dal Ministro Salvini come abbiamo visto
sopra.
Infa9, la nuova norma non richiama chiaramente, almeno nella leera del testo, tue le norme
ambientali che richiedono procedure di verifica rigorose prima di potere recuperare i fanghi di
dragaggio nei cassoni da depositare in mare, oltre a rimuovere la problema+ca delle lacune

norma+ve sullo sversamento di materiale di origine terrestre. Soprauo la nuova norma rimuove
con l'autorizzazione del Commissario straordinario gli eventuali pareri contrari proprio degli en+
che devono effeuare dee procedure di verifica rigorose.
Morale non c'è bisogno di questa nuova norma speciale si applichino le norme vigen+ e le rela+ve
procedure e vediamo di non prendere in giro la nostra intelligenza!
Di semplificazioni ne sono state fae anche troppe su dragaggi a cominciare dalla rischiosissima
introduzione del dragaggio/bonifica e compresa quella assurda che vede due decre+ diversi (il
173/2016 esaminato sopra e il 172/2016) a seconda che il dragaggio avvenga in si+ di bonifica
nazionali o regionali, come se in termini scien+fici ambientali le due problema+che siano diverse,
sic!
TESTO LEGGE 191/2024:
gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaAr+colo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipo
Ar+colo=0&art.codiceRedazionale=24A06733&art.idAr+colo=5&art.idSooAr+colo=1&art.idSoo
Ar+colo1=10&art.dataPubblicazioneGazzea=2024-12-16&art.progressivo=0#art

Misure urgenti in materia di bonifica per i si* orfani (Norma*va Nazionale)
Si traa dei si+ che, pur essendo sta+ individua+ come contamina+ o potenzialmente contamina+
da inquinan+ non hanno mai visto un avvio delle procedure di risanamento a par+re dalla
caraerizzazione fino alla messa in sicurezza e/o bonifica.
L’ar+colo 6 del Decreto Legge 153/2024 prevede norme specifiche per l’auazione degli interven+
del Piano di azione per la riqualificazione dei si+ orfani (
261
-).
In par+colare, deo ar+colo 6 dispone una deroga alla procedura del comma 3 ar+colo 242 del
Dlgs 152/2006 che prevede, in caso si superamento delle concentrazioni di soglia anche di un
singolo inquinante, il soggeo inquinatore debba presentare un piano di caraerizzazione che
viene approvato in conferenza dei servizi. Secondo invece il nuovo ar+colo 6 il piano di
caraerizzazione é concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo par+colari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei
termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
territorialmente competente, il piano di caraerizzazione é concordato con l'Is+tuto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente.
Inoltre, sempre secondo deo ar+colo 6 i risulta+ delle indagini di caraerizzazione, dell'analisi
di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progeo degli interven+
possono essere approva+ congiuntamente dall'autorità competente (Regione).

Si traa di una forte accelerazione della procedura di approvazione degli interven+ di bonifica
deata, secondo la relazione al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 153/2024,
dall’approssimarsi del termine per il raggiungimento del target EU M2C4-25 che è fissato al primo
trimestre del 2026.
Resta il fao che ancora una volta i ritardi della Pubblica Amministrazione si risolvono con
procedure semplificatorie e acceleratorie in deroga alle norme ambientali più rigorose.
In questo senso risulta preoccupante quanto previsto dal comma 2 dell’ar+colo 6 Decreto Legge
153/2024: “Per lo svolgimento delle a9vità anali+che propedeu+che alla definizione dei valori di

261
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/11/piano-di-azione-per-la-riqualificazione.html

fondo di cui all'ar+colo 242, comma 13-ter (
262
), del decreto legisla+vo n. 152 del 2006 e
all'accertamento ai sensi dell'ar+colo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri sogge9
appartenen+ al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di en+ di ricerca
ovvero di laboratori priva+ accredita+ ai sensi della norma+va vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”. Si accentua la logica di priva+zzazione del sistema dei
controlli pubblici in materia ambientale nella filosofia della recente riforma (
263
).
Addiriura, il riferimento all’accertamento ex comma 2 (
264
) ar+colo 248 del DLgs 152/2006
significa dare in mano a laboratori priva+ anche l’accertamento del completamento degli interven+
di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza opera+va, nonché la
conformità degli stessi al progeo approvato.
Indica+va di quanto sopra rilevato è poi l’inserimento del comma 4-bis all’ar+colo 244 del DLgs
152/2006. L’ar+colo 244 prevede che la Provincia, ricevuta la comunicazione di superamento delle
soglie di contaminazione per gli inquinan+, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad
iden+ficare il responsabile dell'evento di superamento con oneri a carico del medesimo e sen+to il
comune, diffida con ordinanza mo+vata il responsabile della potenziale contaminazione a
provvedere ai sensi del presente +tolo. L'ordinanza è comunque no+ficata anche al proprietario
del sito ai sensi e per gli effe9 dell'ar+colo 253 del DLgs 152/2006. Se il responsabile non sia
individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggeo interessato,
gli interven+ che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente +tolo sono
adoa+ dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'ar+colo 250.
Ebbene l’ar+colo 6 del Decreto Legge 153/2024 aggiunge il comma 4-bis all’ar+colo 244 stabilendo
che per le a9vità affidate alle province, le province medesime si avvalgono del supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Soldi per il pubblico no ma coinvolgere il privato si!
Ma c’è di più perché l’ar+colo 10 del Decreto Legge 153/2024 prevede che per rafforzare la
capacità amministra+va e di potenziare le a9vità necessarie per assicurare la piena realizzazione
degli obie9vi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente
della sicurezza energe+ca, prevede solo ulteriori quaro incarichi dirigenziali ma senza ulteriori se
non quelle già disponibili sic!

262
“13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni
rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al +tolo V della parte quarta, il proponente può
presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale
piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in
contraddiorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di
indagine può fare riferimento anche ai da+ pubblica+ e valida+ dall'ARPA territorialmente competente rela+vi all'area
oggeo di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri da+ disponibili per l'area oggeo
di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È faa comunque salva la facoltà dell'ARPA
territorialmente competente di esprimersi sulla compa+bilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni
geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le
Concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondoe ai valori di fondo.
263
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/08/la-nuova-legge-sui-controlli-pubblici.html
264
“2. sPoa NDPiedNime obiEP2o2meirnim4ob2o m2gad3ob2oNiBsa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza Dird4nd3o
nonché la conformità degli stessi al proge&o approvde oB m odaaired4obdPPdoDr n2ma2doNib2dmeiodDD B2edoair4gad.2 mio
sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente..Qualora la Provincia non provveda a rildBa2drioedPioair4gad.2 mioimer oerimedoE2 rm2obdPoricevimento della
relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta
giorni.”

Il tuo confermato dall’ar+colo 11 del Decreto Legge 153/2024 che, per l’auazione di quanto
previsto da tu9 dagli ar+coli dello stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
TESTO DECRETO LEGGE 153/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-17&ao.codiceRedazionale=24G00174&elenco30giorni=false

Procedure bonifiche in caso di inquinamento diffuso (Norma*va Nazionale)
Ministero Ambiente risponde ad interpello seguente: La Regione Toscana, in par+colare, dopo
avere precisato che “sta provvedendo a disciplinare con norma regionale il procedimento tecnico
amministra+vo per la definizione del Piano di risanamento delle aree affee da inquinamento,
diffuso (
265
)”, chiede “di chiarire dunque quale sia l’Amm.ne Pubblica obbligata ad intervenire,
laddove siano necessari interven+ di risanamento dell’inquinamento diffuso non riconducibili ad
uno specifico sito. Si chiede, altresì, su quale Amm.ne Pubblica debbano ricadere gli oneri della
bonifica in caso di impossibilità di individuazione del soggeo responsabile dell’inquinamento.

Si ricorda che la definizione di inquinamento diffuso è data dalla leera r) comma 1 ar+colo 240
DLgs 152/2006: “r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o
biologiche delle matrici ambientali determinate da fon+ diffuse e non imputabili ad una singola
origine;”.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO AMBIENTE SU INQUINAMENTO DIFFUSO
Sulla nozione di inquinamento diffuso si è espresso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
mare con nota/circolare Prot.14957STA del 23 gennaio 2018 (
266
). La circolare chiarisce che gli
elemen+ caraerizzan+ di dea definizione sono: - l’origine: da fon+ diffuse e non imputabili ad
una singola fonte; - gli effe9: contaminazione o alterazioni (chimiche, fisiche o biologiche) delle
matrici ambientali. L’ar+colo 303, leera h), del D.lgs. 152/2006 stabilisce, inoltre, che la Parte
Sesta (recante Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente) “non si applica al
danno ambientale o alla minaccia imminente di tale bdmm oad°Bd4obdo2m1°2mdNime ob2oadrduirio
diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’a,vità
di singoli operatori”.


LA CORTE DI GIUSTIZIA SULL’INQUINAMENTO DIFFUSO
La Corte di Gius+zia (9 marzo 2010, C-378/08 (
267
) ha statuito che l’inquinamento diffuso si riferisce
a fa9specie non circoscrio nello spazio, nel tempo e a un numero limitato di operatori. In ordine
al regime di responsabilità, la citata circolare prevede “che l’inquinamento diffuso non si iden+fica
con l’inquinamento di un’area ‘estesa’/’vasta’ – tesi volta a far scaare la clausola di cui all’art. 250
cit. al fine di far ricadere, in buona sostanza, i cos+ di riparazione sulla colle9vità -così come va
respinta la tesi secondo cui, in caso di mancata individuazione del soggeo responsabile della

265
“Gli interven+ di bonifica e ripris+no ambientale per le aree caraerizzate da inquinamento
diffuso sono disciplina+ dalle regioni con apposi+ piani, fae salve le competenze e le procedure
previste per i si+ oggeo di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispeo dei criteri
generali di cui al presente +tolo.” (comma 3 ar+colo 239 DLgs 152/2006.
266
hps://www.legislazionetecnica.it/system/files/fon+/allega+/18-4/4607328/NOTAMa23012018-1495.pdf
267
hps://ambientedirio.it/sentenze/2010/CGE/C.G.E._2010_causa_378.htm

contaminazione, si sia automa+camente al cospeo di un fenomeno di inquinamento diffuso.
Secondo l’accezione deata dalla norma (nazionale e comunitaria) sopra riportata, infa9, non si
può parlare di inquinamento diffuso in tu9 i casi in cui è comunque possibile, sulla base dei criteri
sopra enuncia+ per l’individuazione del nesso causale (quali la vicinanza degli impian+ e la
riconducibilità dei contaminan+ rileva+ al ciclo produ9vo di un determinato operatore),
determinare uno o più sogge9 responsabili”.

RISPOSTA MINISTERO AMBIENTE ALL’INTERPELLO
Secondo il Ministero sulla base della ricostruzione sopra riportata la nozione di inquinamento
diffuso ed il rela+vo regime giuridico - non potendosi imputare gli interven+ di bonifica ad un
soggeo responsabile, mancando la possibilità di accertare un nesso causale tra l’a9vità di uno o
più sogge9 e l’inquinamento rilevato - i medesimi interven+ si configurano sin dall’origine come
interven+ pubblici con oneri a carico della Pubblica amministrazione. In assenza di una diversa
disposizione norma+va, si ri+ene che gli interven+ di bonifica e ripris+no ambientale per le aree
caraerizzate da inquinamento diffuso ed i rela+vi oneri siano di competenza della Regione
nell’ambito dei piani di cui all’art. 239, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, che ne riserva - appunto -
la disciplina alle Regioni. In altri termini, nella misura in cui la legge aribuisce alla Regione la
“disciplina” degli interven+ di bonifica delle aree caraerizzate da inquinamento diffuso, è la stessa
Regione a doversi fare carico - al fine di garan+re la piena effe9vità alle misure di risanamento
ambientale previste nel piano - dell’individuazione dei sogge9 auatori e delle rela+ve risorse.
TESTO RISPSOTA A INTERPELLO COMPLETA:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/risp_1817
54_07.10.2024.pdf


Applicazione dell’onere reale e privilegio speciale nell’inquinamento di acque
so?erranee (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello seguente: “di chiarire se, nel caso di un sito
contaminato per la sola falda soerranea e oggeo di un intervento di bonifica, l’applicazione
dell’art. 253 (
268
) del TUA sia legi9mo considerando la sola area sorgente della contaminazione,
così come individuata a seguito del modello conceuale previsto dal piano di caraerizzazione,
tenendo dunque in considerazione le par+celle e subalterni, o porzioni di ques+, su cui
insistono/insistevano gli ogge9 da cui si è originata la contaminazione”.

Il Ministero dopo la ricostruzione della norma+va e della giurisprudenza in materia rileva che
l’onere reale ha una duplice funzione: garan+re il recupero delle spese sostenute
dell’Amministrazione ed evitare l’arricchimento a vantaggio del patrimonio del proprietario del
bene derivante dalla bonifica del sito inquinato.

Nel caso di sola contaminazione delle acque soerranee, le difficoltà applica+ve rappresentate
dall’Amministrazione interpellante - anche alla luce dello specifico precedente giurisprudenziale
sopra riportato - non elidono l’is+tuto dell’onere reale. Ciò deo, per quanto concerne l’estensione
dell’onere reale, l’art. 253 correla l’onere reale al sito contaminato.


268
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art253

Conseguentemente, ai fini della delimitazione delle aree su cui iscrivere l’onere reale nei registri
immobiliari nel caso di contaminazione delle sole acque soerranee, si ri+ene che possano essere
considera+ i seguen+ elemen+:
- i risulta+ dell’analisi di rischio che per legge, nel caso di superamento delle CSR, devono essere
riporta+ dal cer+ficato di des+nazione urbanis+ca, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche
di auazione dello strumento urbanis+co generale del comune, e comunica+ all’Ufficio tecnico
erariale competente (art. 251, comma 2);
- il progeo di bonifica, ed in par+colare, le aree risultate contaminate oggeo di interven+ di
bonifica al fine di garan+re al punto di conformità gli obie9vi di bonifica;
- l’obbie9vo dell’onere reale, ossia evitare l’arricchimento del proprietario del bene derivante dalla
bonifica del sito inquinato tenendo conto del brocardo “usque ad inferos et usque ad sidera”.

TESTO RISPOSTA A INTERPELLANZA COMPLETA:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/risp_1817
54_07.10.2024.pdf


Prescrizioni ai fini di a:vità di bonifica nell’ambito del rilascio dell’AIA (Norma*va
Nazionale)
Risposta Ministero Ambiente sulla tema+ca in ordine alla possibilità di prescrivere nell’ambito delle
autorizzazioni integrate ambientali indagini disciplinate dalla norma+va in materia di bonifiche.

PRIMA DOMANDA DELL’INTERPELLO
Quesito 1 – Può l’Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
prescrivere le indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs.
152/2006 (Piano di Caraerizzazione, Analisi di rischio, Modello Conceuale, etc..), quali misure di
prevenzione e finalizzate alla sola verifica del rispeo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR),
nei provvedimen+ di AIA in presenza di un superamento di CSC e nelle more della definizione
dell’istruoria volta all’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione o in
assenza della predea individuazione al termine dell’istruoria a9vata dalla Provincia?

RISPOSTA DEL MINISTERO ALLA PRIMA DOMANDA
Le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare come misure di
prevenzione specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del
D. Lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sos+tuite dall’AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto,
generalmente non può essere proposta dall’autorità competente in materia AIA. Pare piuosto
opportuno che l’AIA rammen+ che in proposito restano fermi gli obblighi reca+ dalla norma+va in
materia di bonifiche. Ciò ferme restando le preroga+ve proprie della Conferenza di servizi
decisoria, nell’ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipan+
possano chiedere l’introduzione di simili prescrizioni per mo+vazioni giudicate per+nen+ e ben
argomentate, anche se non a9nen+ all’applicazione del citato Titolo III-bis.

SECONDA DOMANDA DELL’INTERPELLO
Può l’Autorità Competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prescrivere le
indagini di qualità ambientali di cui cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (Piano di
Caraerizzazione, Analisi di rischio, Modello Conceuale, etc..),nel Provvedimento di AIA,
finalizzate alla sola verifica del rispeo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ai sensi di

quanto disposto dal comma 11 dell’art. 242 del D.Lgs. 152, in presenza di una comunicazione di
superamento di CSC definita storica dal soggeo che ha effeuato la medesima comunicazione
sulla base della modulis+ca predisposta?

RISPOSTA DEL MINISTERO ALLA SECONDA DOMANDA
Anche in questo caso le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare
come misure specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del
D. Lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sos+tuite dall’AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto,
generalmente non può essere proposta dall’autorità competente in materia AIA. Pare piuosto
opportuno che l’AIA rammen+ che in proposito restano fermi gli obblighi reca+ dalla norma+va in
materia di bonifiche. Ciò ferme restando le preroga+ve proprie della Conferenza di servizi
decisoria, nell’ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipan+
possano chiedere l’introduzione di simili prescrizioni per mo+vazioni giudicate per+nen+ e ben
argomentate, anche se non a9nen+ all’applicazione del citato Titolo III-bis.
TESTO COMPLETO RISPOSTA A INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risp_1811
65_7.10.24.pdf



Corte dei Con* su Fondo per la Bonifica e Messa in Sicurezza dei Si* di Interesse
Nazionale (Norma*va Nazionale)

Relazione della Corte dei Con+, approvata con Deliberazione 23 seembre 2024, n. 87/2024/G,
concernente il “Fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei si+ di interesse nazionale (SIN)”.
La Relazione si occupa in par+colare di come le risorse del Fondo sono state u+lizzate in 4 SIN:
Sito di interesse nazionale Valle del Sacco, sito di interesse nazionale di “Brescia-Caffaro”, sito di
interesse nazionale di Fidenza, sito di interesse nazionale “officine grande riparazione etr Bologna,
sito di interesse nazionale di Porto Marghera, sito di interesse nazionale “area vasta di Giugliano”.

Esiste poi un capitolo che fa il punto sulla distribuzione dei finanziamen+ alle Regioni per i c.d. si+
orfani (
269
).
TESTO RELAZIONE:
hps://www.cortecon+.it/Download?id=d6c3bca8-92ab-4c63-8360-062c2d81874a


Soglie dimensionali terreno per la procedura di bonifica semplificata (Norma*va
Nazionale)
Interpello rela+vo alla possibilità di far rientrare nella procedura delle “aree contaminate di ridoe
dimensioni” di cui all’art. 249 (
270
) del medesimo D.lgs. 152/2006 (disciplinate dall’allegato IV alla
parte IV del DLgs 152/2006), quando le dimensioni massima è quella dei 5000 mq.
Secondo la risposta del Ministero Ambiente l’interpretazione leerale e sistema+ca dell’art. 249
del D.lgs. 152/2006, stante anche la nozione unitaria di “aree contaminate di ridoe dimensioni”

269
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/11/si+-orfani-avanza-la-logica-di.html
270
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art249

prevista dalla norma+va primaria, porta a ritenere che il Legislatore abbia inteso indicare un dato
numerico al fine di delimitare sia la superficie di si+ di ridoe dimensioni che delle aree circoscrie
interessate da even+ accidentali.
Infa9, si legge nel testo della norma, che la procedura semplificata di cui all’allegato IV alla Parte IV
si applica per ges+re situazioni di: a) rischio o potenziale contaminazione per i si+ di ridoe
dimensioni; b) even+ accidentali (solo accidentali) che interessino aree circoscrie, anche
nell'ambito di si+ industriali. Per entrambe le casis+che, come già deo da ricondurre alla nozione
di “Aree contaminate di ridoe dimensioni”, il Legislatore specifica che la superficie interessata dal
rischio o potenziale contaminazione o dall’evento accidentale non debba essere superiore a 1000
metri quadri. Tale interpretazione, oltre a derivare dal dato testuale della norma, aeso che l’inciso
“di superficie non superiore a 1000 metri quadri” è riferito sia alla locuzione “si+ di ridoe
dimensioni” che alla locuzione “aree circoscrie”, sembrerebbe essere vieppiù corroborata
dall’entrata in vigore del D.M. 31/2015 (
271
), il quale ha voluto, invece, deare una specifica
disciplina, anche in ordine alle dimensioni del punto vendita carburan+ superando così il limite
dell’Allegato 4, non susce9bile di essere applicata all’infuori dell’ambito di applicazione
considerato dal Legislatore.
TESTO RISPOSTA COMPLETA ALL’INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/risposta_i
nterp_197666_30-10-2024.pdf

Norme per a?uazione del piano d'azione per la riqualificazione dei si* orfani
(Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 6 del Decreto Legge 153/2024 (QUI) conver+to nella legge 191/2024 prevede norme
specifiche per l’auazione degli interven+ del Piano di azione per la riqualificazione dei si+ orfani
(QUI).
La ra+o delle nuova norma è sempre la stessa: ridurre i tempi delle istruorie con il rischio di non
svolgerle in modo correo ai fini del raggiungimento di obie9vi di bonifica effe9vi e senza danno
per l’ambiente, e allo stesso tempo prevedere che i controlli per la verifica della auazione delle
bonifiche di de9 si+ possono essere affida+ a laboratori priva+.
Vediamo in par+colare cosa prevede questa nuova norma+va…
Per una analisi di questa nuova norma+va vedi a questo link
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/11/si+-orfani-avanza-la-logica-di.html#more
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

Proroga* termini riperimetrazione dei si* di bonifica di interesse nazionale
(Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 17-bis della legge 233/2021 (
272
) prevede che con uno o più decre+ del Ministro della
transizione ecologica, da adoare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sen++ la regione e gli en+ locali interessa+, sono effeuate la
ricognizione e la riperimetrazione dei si+ contamina+ aualmente classifica+ di interesse nazionale

271
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-02-
12;31!vig=
272
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;152

ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisi+ di cui
all'ar+colo 252, comma 2 (
273
), del decreto legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152.
Il termine dei tre anni è scaduto lo scorso 7 novembre 2024.
L’ar+colo 11 del Decreto Legge 202/2024 elimina la scadenza dei tre anni dal sopra richiamato
ar+colo 17-bis legge 233/2021.
TESTO DECRETO LEGGE 202/2024: hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-27&ao.codiceRedazionale=24G00227&elenco30giorni=false


Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiu* iner* da costruzione e demolizione
(Norma*va Nazionale)
In auazione del comma 2 ar+colo 184-ter (
274
) DLgs 152/2006, il Decreto Ministero Ambiente 28
giugno 2024, n. 127 ha approvato il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica
di rifiuto dei rifiu+ iner+ da costruzione e demolizione, altri rifiu+ iner+ di origine minerale.
Il nuovo Regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispeo dei quali i rifiu+ iner+ derivan+ dalle
a9vità di costruzione e di demolizione e gli altri rifiu+ iner+ di origine minerale, come defini+
all'ar+colo 2, comma 1, leere a) e b):
a) «rifiu+ iner+ derivan+ dalle a9vità di costruzione e demolizione»: i rifiu+ derivan+ dalle
operazioni di costruzione e demolizione iden+fica+ al capitolo 17 (Rifiu+ delle operazioni di
costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da si+ contamina+)
dell'elenco europeo dei rifiu+ di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio
2000 (
275
), ove elenca+ nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del nuovo regolamento;
b) «altri rifiu+ iner+ di origine minerale»: i rifiu+ non appartenen+ al capitolo 17 dell'elenco
europeo dei rifiu+ di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elenca+ nell'Allegato 1,
Tabella 1, punto 2, del nuovo regolamento.

I sudde9 rifiu+ ai sensi dell’ar+colo 184-ter DLgs 152/2006 cessano di essere rifiu+ e diventano
aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o ar+ficiale derivante dal traamento di recupero è
conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al nuovo regolamento.
L'aggregato recuperato è u+lizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elenca+ nell'Allegato 2 al
nuovo regolamento.

Il produore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di
accreditamento, si dota di un sistema di ges+one idoneo a dimostrare il rispeo dei criteri di
cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cessazione qualifica rifiu+ richiama+ in
precedenza, il produore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni loo di aggregato
prodoo in conformità alla norma UNI 10802 (
276
), eventualmente avvalendosi delle modalità di

273
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art252-com2
274
hps://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/+tolo-i/capo-i/art184ter.html
275
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20231206&qid=1736102553516
276
hps://www.cer+fico.com/ambiente/documen+-ambiente/257-documen+-riserva+-ambiente/11163-uni-10802-
2013-campionamento-dei-rifiu+

campionamento dei rifiu+ da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682 (
277
). Tali campioni sono
conserva+ presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data
dell'invio della dichiarazione del produore che aesta la produzione del loo dal quale sono sta+
preleva+. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispeo delle norme
tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun loo di aggregato recuperato deve essere
prelevato in conformità alla norma UNI 932-1 (
278
).
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garan+re la non alterazione delle
caraeris+che chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consen+re la
ripe+zione delle analisi.
L’obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
(
279
), e alle imprese in possesso della cer+ficazione ambientale UNI EN ISO 14001.
TESTO DECRETO 127/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-09-11&ao.codiceRedazionale=24G00144&elenco30giorni=false


Incenerimento rifiu* speciali e operazioni di recupero (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente ha risposto ad un interpello al fine di capire per accedere alle operazioni
di recupero R1
280
(allegato C parte IV DLgs 152/2006) se esistono criteri di efficienza energe+ca per
gli impian+ di incenerimento per rifiu+ speciali o per rifiu+ speciali e urbani pericolosi da raccolta
differenziata, mentre la norma+va auale li prevede per gli inceneritori dei rifiu+ urbani e da
raccolta differenziata.
Il Ministero risponde affermando che la norma+va comunitaria e quella nazionale, allo stato
auale, hanno introdoo criteri specifici per la classificazione degli impian+ di incenerimento
come impian+ di recupero, solo nel caso degli impian+ di traamento dei rifiu+ urbani, mentre
nessuna indicazione viene data per gli impian+ di traamento dei rifiu+ speciali. In questo caso è
l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizza+va, effeua la classificazione di
un impianto come operazione di recupero R1 o di smal+mento D10.
TESTO RISPOSTA COMPLETO ALL’INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/allegato_2
_riscontro_emilia_romagna.pdf


277
hps://cer+fico.com/normazione/209-documen+-riserva+-normazione/organismi-normazione/documen+-
uni/4582-uni-tr-11682-2017
278
hps://store.uni.com/p/UNIN93201/uni-en-932-1-1998/UNIN93201
279
hps://eur-
lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DB_TYPE_OF_ACT=regula+on&DTS_SUBDOM=CONS
LEG&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=EU_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1736104651523&DTN=1221
280
R1 U+lizzazione principalmente come combus+bile o come altro mezzo per produrre energia

Organi per istru?oria decre* su criteri di cessazione qualifica rifiuto (Norma*va
Nazionale)
Il comma 2 ar+colo 184-ter (
281
) del DLgs 152/2006 prevede che al fine di rispeare le condizioni
(
282
) per la cessazione della qualifica di rifiuto i rela+vi criteri verranno decisi con apposi+ decre+
Ministero ambiente salvo non sussistano criteri elabora+ in sede UE.
Il comma 5 ar+colo 145-bis della legge 128/2019 (
283
) prevede che al fine di assicurare lo
svolgimento delle a9vità istruorie concernen+ l'adozione dei decre+ di cui al comma 2
dell'ar+colo 184-ter del decreto legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152, è is+tuito un gruppo di lavoro
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Il comma 1 ar+colo 4 della legge 191/2024 prevede che il gruppo di lavoro is+tuito in auazione
dell'ar+colo 14-bis, comma 5 della legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca competente in materia di
economia circolare.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false


Ripar*zioni cos* dei produ?ori e u*lizzatori rifiu* da imballaggi (Norma*va
Nazionale)
Il comma 10 ar+colo 221 del DLgs 152/2006 prevede che sono a carico dei produori e degli
u+lizzatori di rifiu+ da imballaggi, in linea con i criteri di priorità nella ges+one rifiu+:
a) i cos+ per il riu+lizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usa+;
b) i cos+ per la ges+one degli imballaggi secondari e terziari;
c) almeno l'80 per cento dei cos+ rela+vi ai servizi di cui all'ar+colo 222, comma 1, leera b) (
284
);
d) i cos+ del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni
preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legisla+vo;
e) i cos+ per il traamento dei rifiu+ di imballaggio;
f) i cos+ per un'adeguata a9vità di informazione ai detentori di rifiu+ sulle misure di prevenzione e
di riu+lizzo, sui sistemi di ri+ro e di raccolta dei rifiu+ anche al fine di prevenire la dispersione degli
stessi;
g) i cos+ rela+vi alla raccolta e alla comunicazione dei da+ sui prodo9 immessi sul mercato
nazionale, sui rifiu+ raccol+ e traa+, e sui quan+ta+vi recupera+ e ricicla+.

L’ar+colo 4 della legge 191/2024 aggiunge all’ar+colo 221 del DLgs 152/2006 un comma 10-bis che
recita: i cos+ indica+ nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio
universale rela+vi ad a9vità di caraere residuale o comunque d'interesse generale

281
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art184ter-com2
282
a) la sostanza o l'oggeo sono des+na+ a essere u+lizza+ per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggeo;
c) la sostanza o l'oggeo soddisfa i requisi+ tecnici per gli scopi specifici e rispea la norma+va e gli standard esisten+
applicabili ai prodo9;
d) l'u+lizzo della sostanza o dell'oggeo non porterà a impa9 complessivi nega+vi sull'ambiente o sulla salute umana.
283
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;101
284
ges+one della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni
preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legisla+vo, nonché il coordinamento con la ges+one di altri rifiu+
prodo9 nel territorio dell'ambito territoriale o9male, ove cos+tuito ed operante, ovvero i Comuni

gravan+ sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'ar+colo 223 (
285
), sono ripar++
tra ques+ ul+mi e i sistemi autonomi di cui all'ar+colo 221-bis (
286
) al neo di ogni eventuale
componente posi+va diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'ar+colo 224, comma 3,
leera h) (
287
), previa verifica dei cos+ rilevan+ e della loro en+tà nea da parte di un esperto
indipendente scelto congiuntamente dalle par+ o, in mancanza, nominato dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energe+ca. A tal fine le par+ concludono un accordo rela+vo a
ciascun materiale d'imballaggio nel rispeo dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della
concorrenza e lo trasmeono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, che può
richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi
sooscri9, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoven+ giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca invita le
par+ a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inu+lmente i quali provvede direamente, di
concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi
autonomi di cui all'ar+colo 221-bis di organizzare la loro a9vità con riferimento all'intero territorio
nazionale ai sensi del comma 3, leere a) e c), dell’ar+colo 221 (
288
) DLgs 152/2006 e si applica in
ogni caso quanto previsto dall'ar+colo 224, comma 5-ter (
289
).
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

Riciclaggio della plas*ca e di altri materiali non compa*bili nelle acque marine e
interne (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 4 della legge 191/2024 modifica l’ar+colo 4 della legge 60/2022 che ora così risulta: al
fine di promuovere obie9vi di economia circolare per i rifiu+ in plas+ca e in altri materiali,
accidentalmente pesca+ e volontariamente raccol+, non compa+bili con l'ecosistema marino e
delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono
stabili+ ai sensi dell'ar+colo 184-ter, comma 2, del decreto legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false



285
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art223
286
I produori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e ad uno dei consorzi di cui all'ar+colo
223, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'istanza di riconoscimento per la
cos+tuzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero colle9va, avente personalità giuridica di dirio
privato senza scopo di lucro, reo da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto
287
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art224
288
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art221
289
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art224

Recupero di materie prime cri*che dai rifiu* di apparecchiature ele?riche ed
ele?roniche (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 14-bis della legge 166/2024 che ha conver+to il Decreto Legge 131/2024 al fine di
recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiu+ di
apparecchiature eleriche ed eleroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei
RAEE e di impegnare in modo efficiente 'eco-contributo, anche per migliorare il livello di
consapevolezza sulla correa ges+one separata degli stessi e assicurarne il correo riciclo,
introduce le seguen+ modifiche al Decreto legisla+vo 14 marzo 2014, n. 49 (Auazione della
dire9va 2012/19/UE sui rifiu+ di apparecchiature eleriche ed eleroniche).

SISTEMI COLLETTIVI (ARTICOLO 10 DLGS 49/2014)
Il primo comma dell’ar+colo 10 del DLgs 49/2024 prevede che i produori che non adempiono ai
propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema colle9vo. Possono
partecipare ai sistemi colle9vi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i
recuperatori, previo accordo con i produori di AEE. L'adesione ai sistemi colle9vi è libera e
parimen+ non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produori da un consorzio per l'adesione ad
un altro, nel rispeo del principio di libera concorrenza.
L’ar+colo 14-bis della legge 166/2024 introduce un comma successivo a quello sopra citato che
prevede: i sistemi colle9vi provvedono, anche araverso il Centro di coordinamento, a progeare,
realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei ciadini
sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro
riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi colle9vi in ciascun anno solare impiegano
almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i
sistemi colle9vi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca una relazione
deagliata che descrive i programmi di comunicazione realizza+ nell'esercizio precedente,
allegando la documentazione contabile che aesta i cos+
sostenu+. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca verifica la documentazione fornita
dai sistemi colle9vi e, ove necessario, richiede la documentazione integra+va. In caso di mancato
rispeo delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energe+ca applica al sistema colle9vo interessato la sanzione di cui all'ar+colo 38, comma 6-bis
(
290
).

RITIRO DI AEE SECONDO I SISTEMI “UNO CONTRO UNO” E “UNO CONTRO ZERO” (ar+colo 11 DLgs
49/2014)
L’ar+colo 14-bis della legge 166/20924 sos+tuisce l’ar+colo 11 del DLgs 49/2014 che ora recita:
1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elerica o
eleronica, il ri+ro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di +po
equivalente. L'a9vità di ri+ro gratuito di cui al primo periodo può essere effeuata, su base
volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incarica+ dai produori di tali
apparecchiature di provvedere al ri+ro dei RAEE professionali.

290
“Bdm.2 miodNN2m2Berd4ndoDia°m2dr2dom mo2mlir2 riodPP'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi
ridP2..d4obdPoB2BeiNdoa PPivn o2mdbiND2imeiomiPP0iBercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le
B NNiobir2ndm4obdPPioBdm.2 m2ob2oa°2odPoDriBimeioa mma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurez.doimirEi4adoDiroPdo
realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei ci&adini sull'importanza della
raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corre&o riciclaggio”

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al deaglio di almeno 400 metri quadra+
assicurano il ri+ro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenien+ dai nuclei domes+ci a +tolo
gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di +po equivalente.
L'a9vità di ri+ro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effeuata, su base volontaria,
anche per singole +pologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al deaglio
inferiore a 400 metri quadra+ e dai distributori che effeuano vendite mediante tecniche di
comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effeuano televendite e vendite
eleroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ri+ro con modalità chiare
e di immediata percezione, anche tramite avvisi pos+ nei locali commerciali con caraeri
facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di
cui al comma 2, i distributori sono altresì tenu+ a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo
di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'ar+colo 183, comma 1, leera o) (
291
), del Decreto
legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE
effeuato dai distributori per i rifiu+ ri+ra+ ai sensi dei commi 1 e 2 del presente ar+colo presso i
locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunica+ al Centro di
coordinamento nel portale telema+co messo a disposizione dal medesimo e realizza+ in
conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizza+ e
ges++ sulla base dei decre+ adoa+ ai sensi del medesimo ar+colo 183, comma 1, leera mm)
(
292
), del decreto legisla+vo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizza+ ai sensi degli ar+coli
208 (autorizzazione unica impian+ rifiu+), 213 (AIA) e 216 (comunicazione inizio a9vità operazioni
recupero) e delle disposizioni del +tolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legisla+vo
n. 152 del 2006 o agli impian+ autorizza+ al traamento adeguato. Al deposito preliminare alla
raccolta effeuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli ar+coli 208,
212, 213 e 216 e le disposizioni del +tolo III-bis della parte seconda del Decreto legisla+vo n. 152
del 2006. I rifiu+ ri+ra+ ai sensi dei commi 1 e 2 del presente ar+colo possono essere raggruppa+
e, ove ri+ra+ ele9vamente, deposita+ per +pologia nella stessa area di deposito preliminare. Il
trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di traamento può avvenire, a scelta del
distributore o del soggeo da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quan+ta+vo ri+rato e
depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamen+ di cui all'allegato 1
annesso al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca 20 febbraio 2023, n. 40
(
293
). Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il
quan+ta+vo ri+rato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I da+ annuali rela+vi al peso
dei RAEE ri+ra+ nel punto di vendita, raggruppa+ e deposita+ sele9vamente per +pologia nell'area
di deposito preliminare, sono conserva+ da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il
trasporto avvenga a carico del distributore, i da+ di cui al periodo precedente sono comunica+ al
Centro di coordinamento per le finalità di cui all'ar+colo 34, comma 2 (
294
).
5. Il deposito preliminare alla raccolta è effeuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato, nel quale i RAEE sono prote9 dalle acque meteoriche e dall'azione del vento
mediante apposi+ sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppa+ avendo cura di tenere
separa+ i rifiu+ pericolosi, in conformità all'ar+colo 187, comma 1 (
295
), del decreto legisla+vo 3

291
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art183-com1-leto
292
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art183-com1-leto
293
hps://www.gazzeaufficiale.it/eli/id/2023/04/20/23G00049/SG
294
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2014;049~art34
295
È vietato miscelare rifiu+ pericolosi aven+ differen+ caraeris+che di pericolosità ovvero rifiu+ pericolosi con rifiu+
non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

aprile 2006, n. 152. L'integrità delle apparecchiature è garan+ta mediante l'adozione di ogni
precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di
sostanze pericolose. I distributori che effeuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a
distanza, comprese la televendita e la vendita eleronica, possono avvalersi del luogo di ri+ro e del
luogo di deposito preliminare alla raccolta alles++ da un altro distributore che non operi mediante
tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ri+ro e il deposito in
conformità alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i sogge9 da ques+ incarica+ che effeuano il ri+ro ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente ar+colo non sono sogge9 all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico
di cui all'ar+colo 190 (
296
) del decreto legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di
comunicazione di cui all'ar+colo 189, comma 3 (
297
), del medesimo decreto legisla+vo e non sono
tenu+ a iscriversi al Registro eleronico nazionale per la tracciabilità dei rifiu+, di cui all'ar+colo
188-bis, comma 3, del decreto legisla+vo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effeuate dal distributore e dal
soggeo da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali, di cui all'ar+colo 212 (
298
) del decreto legisla+vo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di
deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto
(DDT) aestante il luogo di produzione, la +pologia di materiale e il luogo di des+nazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ri+ro di RAEE effeuato dagli installatori
e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria a9vità.
10. I regolamen+ di cui ai Decre+ del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
8 marzo 2010, n. 65 (
299
) e 31 maggio 2016, n.121 (
300
) sono abroga+.
TESTO LEGGE 166/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-11-14&ao.codiceRedazionale=24A06077&elenco30giorni=false
DOCUMENTO INDIRIZZO CENTRO COORDINAMENTO RAEE NELLA ATTUAZIONE LEGGE 166/2024:
hps://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2024/12/Indicazioni-sulle-semplificazioni_1.0-2.pdf


Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature ele?riche ed
ele?roniche (Norma*va Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente del 17 oobre 2024 cos+tuisce auazione alla dire9va delegata
(UE) 2024/1416 (
301
) della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell'allegato III del
Decreto legisla+vo 4 marzo 2014, n. 27 (
302
).
In par+colare, la Dire9va 2024/1416 aveva modificato la Dire9va 2011/65/UE che, all’ar+colo 4
paragrafo 1, impone agli Sta+ membri di provvedere affinché le apparecchiature eleriche ed
eleroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all’allegato II della

296
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art190
297
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art189
298
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152~art212
299
hps://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Norma+vaNazionale/021-DM_08.03.2010.pdf
300
hps://evoluzione-ambiente.it/wp-content/uploads/filebase/rifiu+/norma+va_di_riferimento/DM-Ambiente-31-
maggio-2016-nr-121.pdf
301
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1416
302
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2014;027

dire9va stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate
nell’allegato III della dire9va.
La Dire9va modifica l’allegato III della Dire9va 2011/65 introduce la esenzione del cadmio.
Il Decreto 17 oobre 2024 recepisce tale modifica nell’allegato III del Decreto Legisla+vo 27/2014.
TESTO DECRETO 17/20/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-17&ao.codiceRedazionale=24A06732&elenco30giorni=false


Spedizioni di rifiu* ele?rici ed ele?ronici (Norma*va Comunitaria)
Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 oobre 2024, che modifica il
regolamento (CE) n. 1013/2006 (
303
) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modifiche rela+ve alle spedizioni di rifiu+ elerici ed eleronici concordate nell’ambito della
convenzione di Basilea.
Regolamento Delegato (Ue) 2024/3230 della Commissione del 18 oobre 2024 che modifica il
regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modifiche rela+ve alle spedizioni di rifiu+ elerici ed eleronici concordate nell’ambito della
convenzione di Basilea.
I Regolamen+ adeguandosi alle conclusioni della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022,
la conferenza delle par+ della convenzione di Basilea modifica il Regolamento quadro del 2006 al
fine di non applicare alcune voci di rifiu+ a decorrere dal 1
o
gennaio 2025 per l’esportazione di
rifiu+ elerici ed eleronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiu+
nell’Unione da paesi terzi.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3229:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403229
TESTO REGOLAMENTO 2024/3230:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403230

Applicazione al sistema rifiu* del sistema tutele nelle controversie dei clien* e
uten* dei se?ori regola* (Norma*va Nazionale)
Il documento di ARERA 420/2024/E/rif è volto a fornire orientamen+ vol+ a definire un percorso
per l’estensione al seore dei rifiu+ urbani, secondo gradualità e nel rispeo delle specificità del
medesimo seore, del suddeo sistema di tutele - oggi opera+vo a regime per i clien+ finali di
energia elerica e gas e per gli uten+ finali del servizio idrico integrato e del telecalore - con
par+colare riferimento agli strumen+ di informazione e risoluzione delle controversie, ges++ in
avvalimento per conto dell’Autorità da Acquirente Unico S.p.A., mediante lo Sportello per il
consumatore Energia e Ambiente e il Servizio Conciliazione.
TESTO DOCUMENTO:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/420-2024-E-rif.pdf



303
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111&qid=1736264752203

Schema *po di bando di gara per l’affidamento del servizio di ges*one integrata
dei rifiu* urbani (Norma*va Nazionale)
Documento di consultazione di ARERA 450/2024/R/RIF, i cui elemen+ di deaglio sono illustra+
nello Schema +po di bando (riporta+ in Allegato), in esito agli ulteriori approfondimen+ svol+ in
relazione alle osservazioni pervenute, l’Autorità intende sooporre a consultazione i propri
orientamen+ finali per la definizione dello schema di bando di gara per l’affidamento del servizio di
ges+one integrata dei rifiu+ urbani.
Successivamente con Deliberazione 27 Dicembre 2024 596/2024/R/RIF è stato approvato lo
schema di bando di gara.
TESTO DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/450-2024-R-rif.pdf
TESTO DELIBERA CON ALLEGATO DELLO SCHEMA DI BANDO DI GARA:
hps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/596-2024-R-
rif.pd}ps://www.arera.it/fileadmin/allega+/docs/24/596-2024-R-rif-ALLEGATO_A.pdf


Deposito temporaneo ex ar*colo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiu* derivan*
da a:vità ar*gianali (Norma*va Nazionale)
Il Ministero Ambiente ha risposto al seguente interpello: se le a9vità ar+gianali eseguite su
impian+ tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione,
riqualificazione e simili, svolte da ar+giani, quali, a +tolo indica+vo, ma non esaus+vo, idraulici,
laonieri, elericis+, carpen+eri, muratori, falegnami, piastrellis+, imbianchini, serramen+s+, ecc.
possano considerarsi a9vità di manutenzione e piccoli interven+ edili ai sensi dell’ar+colo 193,
comma 19 (
304
), del D.lgs. n. 152 del 2006 e se nelle ipotesi di cui al citato ar+colo 193, comma 19,
sia ammesso l’alles+mento di un deposito temporaneo dei rifiu+ presso la sede legale e/o
opera+va del professionista/ar+giano che ha svolto il lavoro.

Il Ministero così conclude la sua risposta all’Interpello:
Mentre l’ar+colo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) del D.lgs. n. 152 del 2006 (
305
)
dispone le condizioni generali per l’alles+mento del deposito temporaneo prima della raccolta
presso il luogo di produzione dei rifiu+, la disposizione di cui all’ar+colo 193, comma 19, del
medesimo decreto legisla+vo, prevede una fic+o iuris sul luogo di produzione dei rifiu+ delle
a9vità di manutenzione, come sopra descrie, che consente il trasporto e il deposito temporaneo
degli stessi rifiu+ presso la sede legale e/o opera+va dell’operatore che ha svolto l’a9vità nei limi+
prescri9 dalle citate norme.
In merito alla possibilità di includere determinate a9vità nell’ambito di applicazione della
disciplina come riportata nel resto della risposta del Ministero, fermo restando la necessità di
valutare, caso per caso, l’effe9va a9vità svolta e i quan+ta+vi e le +pologie dei rifiu+ prodo9, si

304
“R9posor2g°4obir2ndm4obdodvn2ezob2oNdm°eim.2 mioioD2aa P2o2meirnim4oib2P23o2n2o2maP°BioPiodvn2ezob2oa°2 alla legge 25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodo, presso l'unità locale, sede o domicilio del sogge&o che svolge tali a,vità.
7iPoadB ob2o1°dm4ed4n2oP2N2ed4oaCiom moE2°B4gadm oP0dPPiB4Nime ob2o°mobiD B2e ob niotoBn PedoP0dvn2ez3 il trasporto dal
P° E ob2oi'ivndoDr b°.2 miodPPdoBibi3o2modPeirmd4ndodPol rN°Pdr2 ob2o2bim4gad.2 mi3otodaa NDdEmde obdP documento
di trasporto (DDT) a&estante il luogo di effe,va prob°.2 mi3o4D P E2doio1°dm4ezobi2oNdeir2dP23o2mb2admbo il numero di
a PP2o o°mdoB4NdobiPoDiB o on P°Ni3o2PoP° E ob2obiB4md.2 mi.”
305
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152

può ritenere che nelle fa9specie della manutenzione, dei piccoli interven+ edili e delle a9vità di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (
306
) possano essere ricomprese quelle effeuate da ar+giani.
TESTO RISPOSTA COMPLETA ALL’INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/interp_pro
v_cuneo_riscontro.pdf

Interoperabilità RENTRI (Norma*va Nazionale)
Il RENTRI (
307
) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energe+ca fonda il
sistema di tracciabilità dei rifiu+ e prevede la digitalizzazione dei documen+ rela+vi alla
movimentazione e al trasporto dei rifiu+.
DOCUMENTAZIONE INTEROPERABILITÀ RENTRI:
hps://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=home

RENTRI: pubblica* i modelli di registro e FIR (Norma*va Nazionale)
Decreto Ministero Ambiente e della Sicurezza Energe+ca n° 59 del 4 aprile 2023 (
308
) disciplina il
sistema di tracciabilità dei rifiu+, che si compone delle procedure e degli adempimen+ di cui agli
ar+coli 189 (catasto rifiu+), 190 (registri carico scarico) e 193 (formulario trasporto rifiu+) del
medesimo decreto legisla+vo n. 152 del 2006, integra+ nel Registro eleronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiu+, di seguito RENTRI is+tuito dall’ar+colo 6 legge 12/2019 (
309
).
L’ar+colo 4 del Decreto n° 59 del 4 aprile 2023 disciplina il registro cronologico di carico e scarico.
Secondo il registro chiunque effeua a +tolo professionale a9vità di raccolta e trasporto di rifiu+, i
commercian+ e gli intermediari di rifiu+ senza detenzione, le imprese e gli en+ che effeuano
operazioni di recupero e di smal+mento di rifiu+, i Consorzi e i sistemi riconosciu+, is+tui+ per il
recupero e riciclaggio degli imballaggi e di par+colari +pologie di rifiu+, nonché le imprese e gli en+
produori iniziali di rifiu+ pericolosi e le imprese e gli en+ produori iniziali di rifiu+ non pericolosi,
ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indica+ per ogni
+pologia di rifiuto la quan+tà prodoa o tra&ata, la natura e l'origine di tali rifiu+ e la quan+tà dei
prodo9 e materiali oenu+ dalle operazioni di traamento quali preparazione per
il riu+lizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del
formulario di iden+ficazione.
L’ar+colo 5 del Decreto n° 59 del 4 aprile 2023 disciplina il formulario di iden+ficazione del rifiuto
(
310
).
Sono sta+ pubblici i modelli di registro cronologico di carico e scarico e del formulario di
iden+ficazione, efficaci dal 13 febbraio 2025.
MODULO REGISTRO CARICO SCARICO:
hps://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-registro-rentri-ver-1-0.pdf
hps://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it
MODULO FORMULARIO:
hps://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-fir-rentri-ver-1-0.pdf

306
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;82
307
hps://www.rentri.gov.it/it
308

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2
023-05-31&ao.codiceRedazionale=23G00065&elenco30giorni=false
309
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;135
310
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006;152~art193

Modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico (Norma*va
Nazionale)
Pubblicate le indicazioni sulla modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico in
quanto documento informa+co.
LINK ALLE INDICAZIONI:
hps://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzkyNDQsLA==&
query=immodificabilit%C3%A0&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud


Sogge: delega* nel RENTRI (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 18 del Decreto n° 59 del 4 aprile 2023 prevede che i produori iniziali di rifiu+ possono
adempiere agli obblighi di tenuta del registro RENTRI, anche con riferimento alle a9vità di
raccolta e trasporto dei propri rifiu+, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad
essa, le rispe9ve associazioni imprenditoriali rappresenta+ve sul piano nazionale o società di
servizi di direa emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito
organizzato di raccolta di cui all’ar+colo 183 leera pp) (
311
) DLgs 152/2006.
L’aestazione che devono fornire i gestori del circuito organizzato di raccolta che intendono
iscriversi come sogge9 delega+ è disponibile al seguente
link: hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/template/modellorequisi+circorgraccolta.
pdf.
L’aestazione che devono fornire le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi che
intendono iscriversi come sogge9 delega+ è disponibile al seguente
link: hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/template/modellorequisi+coperturaterrit
oriale.pdf.


Vademecum digitale per imprese e associazioni (Norma*va Nazionale)
Pubblicato sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali il vademecum al seguente link:
hps://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/News/vademecum_rentri.pdf




311
"circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche +pologie di rifiu+ organizzato dai Consorzi di cui ai
+toli II e III della parte quarta del presente decreto e alla norma+va seoriale, o organizzato sulla base di un accordo di
programma s+pulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresenta+ve sul piano
nazionale, o loro ar+colazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro s+pulata tra le medesime
associazioni ed i responsabili della piaaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiu+, dalla quale risul+
la des+nazione defini+va dei rifiu+. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la s+pula di un
contrao di servizio tra il singolo produore ed il gestore della piaaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiu+, in auazione del predeo accordo o della predea convenzione

Modalità opera*ve del Rentri: decre* a?ua*vi (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 21 del Decreto n° 59 del 4 aprile 2023 prevede i decre+ per la funzionalità del sistema
Rentri. Ora ques+ Decre+ sono sta+ pubblica+:
Decreto 253/2024: in auazione dell’ar+colo 16 del Decreto 59/2024 che recita: ad eccezione dei
sogge9 che effeuano trasporto dei propri rifiu+, iscri9 all'Albo nazionale gestori ambientali,
i sogge9 obbliga+ all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiu+ speciali pericolosi garan+scono la
presenza sui mezzi di trasporto dei rifiu+ di sistemi di geolocalizzazione basa+ sulle tecnologie
disponibili sul mercato. Vedi a questo link:
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/decreto-direoriale-n-253-
del-12-dicembre-2024.pdf

Decreto n. 254 del 12 dicembre 2024 (
312
), che ha approvato i seguen+ documen+:
– Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/allegato-1-dd-n-254_2024.pdf
– Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/allegato-2-dd-n-
254_2024.pdf
– Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/allegato-3-dd-n-
254_2024.pdf
– Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei sogge9 delega+;
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/allegato-4-dd-n-
254_2024.pdf
– Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produori non sogge9 ad obbligo
di iscrizione;
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/allegato-5-dd-n-
254_2024.pdf

Decreto n. 255 del 12 dicembre 2024 (
313
), in auazione dell’ar+colo 19 del Decreto 59/2023 che
prevede: Il RENTRI è interconnesso telema+camente con il catasto dei rifiu+ di cui all'ar+colo 189
del decreto legisla+vo n. 152 del 2006 ed alla banca da+ di cui alla legge n. 70 del 1994 (
314
),
secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informa+vi, definite dall'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'ar+colo 71 (
315
) del Codice dell'amministrazione digitale (
316
). Le
modalità di interoperabilità suddea, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono defini+
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca con l'Is+tuto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito di apposi+ Decre+ direoriali.

312
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/decreto-direoriale-n-254-del-12-dicembre-
2024.pdf
313
hps://www.rentri.gov.it/default/media/norma+ve/decre+-direoriali/decreto-direoriale-n-255-del-12-dicembre-
2024.pdf
314
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;70
315
L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sen++ le amministrazioni
competen+ e il Garante per la protezione dei da+ personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere
della Conferenza unificata, adoa Linee guida contenen+ le regole tecniche e di indirizzo per l'auazione del presente
Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet is+tuzionale
dell'AgID e di essa ne è data no+zia nella Gazzea Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o
modificate con la procedura di cui al primo periodo.
316
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2005-03-07;82%21vig=

Obblighi comunicazioni da* tariffe ges*one rifiu* urbani (Norma*va Nazionale)
Delibera Arera 19 marzo 2024 97/2024/R/rif con la quale si provvede ad in+mare taluni gestori ad
adempiere agli obblighi di trasmissione dei da+ e dei documen+ necessari all’aggiornamento delle
determinazioni tariffarie del servizio di ges+one integrata dei rifiu+ urbani per il biennio 2024-
2025.
TESTO DELIBERA:
hps://www.arera.it/a9-e-provvedimen+/deaglio/24/97-24

Rapporto tra disciplina terre e rocce di scavo e bonifica aree a des*nazione
agricola e allevamen* (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello che chiede chiarimen+ tra la norma+va sulle
terre e rocce di scavo e il Decreto 1° marzo 2019, n. 46 (
317
) con il quale è stato approvato il
regolamento interven+ di messa in sicurezza, bonifica e di ripris+no ambientale delle aree
des+nate alla produzione agricola e all'allevamento oggeo di even+ che possono averne
cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
LINK ALLA RISPOSTA COMPLETA DEL MINISTERO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/USSRI/risposta_124599_05.07.2024.pdf


Valori limite emissioni rifiu* in discarica (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 16-ter del DLgs 36/2003 (
318
) stabilisce deroghi ai limi+ di emissioni di parametri
inquinan+ dalle discariche.
L’ar+colo 5-bis della legge 191/2024 modifica deo ar+colo 16-ter il cui testo aggiornato si trova a
questo link:
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2003-01-13;36~art16ter.

Le modifiche sono entrata in vigore al momento della pubblicazione delle legge 191/2024 che ha
conver+to il Decreto legge 153/2024.

Sulla interpretazione di deo ar+colo 16-ter del DLgs 36/2003 vedi risposta del Ministero
Ambiente ad un Interpello:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/All_2a_Ris
contro_interpello_regione_lazio.pdf







317
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-03-
01;46!vig=
318
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2003-01-13;36!vig=2014-04-
02#:~:text=Per%20conseguire%20le%20finalit%C3%A0%20di%20cui%20all%27%20ar+colo,ridurre%20il%20pi%C3%B9
%20possibile%20le%20ripercussioni%20nega+ve%20su

Criteri di ammissibilità rifiu* in so?ocategorie di discariche (Norma*ve Nazionali)
L’ar+colo 7-sexies del DLgs 36/2003 (
319
) prevede che nel rispeo delle norme previste dal presente
decreto le autorità territorialmente competen+ possono autorizzare, anche per seori confina+, le
seguen+ soocategorie di discariche per rifiu+ non pericolosi:
a) discariche per rifiu+ inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiu+ in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreaori
con recupero di biogas e discariche per rifiu+ organici pretraa+;
c) discariche per rifiu+ mis+ non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiu+ organici o
biodegradabili che di rifiu+ inorganici, con recupero di biogas.

L’allegato 7 al DLgs 36/2003 prevede informazioni rela+ve ai rifiu+ che devono essere incluse nella
domanda di autorizzazione per le soocategorie di discariche di rifiu+ non pericolosi sopra
elencate dall’ar+colo 7-sexies.

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto ad un interpello rela+vo a chiarimen+ interpreta+vi sulla
definizione dei criteri di ammissibilità per specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato
7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientran+ nelle soocategorie di discariche di cui all’ar+colo
7-sexies.
TESTO RISPOSTA COMPLETA A INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/allegato_2
a_allegato_nota_riscontro_prov_alessandria.pdf


Ges*one residui da a:vità estra:ve (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde ad interpello per chiarimen+ sulla applicazione del DLgs
117/2008 (320) con par+colare riferimento ai residui da a9vità di segagione della pietra.
TESTO RISPOSTA COMPLETA ALL’INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/ECI/allegato_2
a_allegato_riscontro_interpello_confindustria.pdf




319
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2003;36
320
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2008;117

RUMORE
Conformità macchine di lavoro all’aperto anche per le emissioni acus*che
(Norma*va Comunitaria)
Secondo l’ar+colo 16 della Dire9va 2000/14/CE (
321
), i fabbrican+, o i loro mandatari, sono tenu+
a trasmeere alle autorità competen+ degli Sta+ membri e alla Commissione una copia della
dichiarazione di conformità CE per le macchine ed arezzature des+nate a funzionare all’aperto
che rientrano nell’ambito di applicazione di tale dire9va.
A norma dell’ar+colo 20, paragrafo 1, leera a), della dire9va 2000/14/CE, la Commissione è
tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio un resoconto dei da+ sul rumore rileva+
ai sensi dell’ar+colo 16 della stessa.
Dire9va (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 oobre 2024 modifica la
Dire9va 2000/14/CE abroga l’obbligo di fornire resocon+ sui da+ del rumore.
TESTO DIRETTIVA 2024/2839:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402839

321
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0014

SOSTANZE PERICOLOSE
Applicazione Regolamento Reach (Documentazione Comunitaria)
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE)
n. 1907/2006 (
322
) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

L’allegato XVII (
323
)al Regolamento Reach elenca le restrizioni in materia di fabbricazione,
immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e ar+coli pericolosi.
La Comunicazione pubblica le norme tecniche sos+tuite rela+vamente alle restrizioni per il nichel.
TESTO COMUNICAZIONE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301604
REGOLAMENTO (UE) 2024/1328 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2024 che modifica l’allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per
quanto riguarda l’oame+lciclotetrasilossano («D4»), il decame+lciclopentasilossano («D5») e il
dodecame+lcicloesasilossano («D6»):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401328
REGOLAMENTO (UE) 2024/2462 DELLA COMMISSIONE del 19 seembre 2024 che modifica
l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402462

Posizione UE alla 58
a
sessione del comitato di esper* per il trasporto di merci
pericolose (Norma*va Comunitaria)
Con DECISIONE (UE) 2024/1315 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2024 è stata definita la posizione da
adoare a nome dell’Unione europea nella 58
a
sessione del comitato di esper+ per il trasporto di
merci pericolose dell’Organizzazione intergoverna+va per i traspor+ internazionali per ferrovia
riguardo alle modifiche dell’appendice C della Convenzione rela+va ai traspor+ internazionali per
ferrovia (
324
).
TESTO DECISIONE UE 2024/1315:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401315

Trasporto interno di merci pericolose deroghe nazionali (Norma*va Comunitaria)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione, del 5 giugno 2024, che modifica la
dire9va 2008/68/CE (
325
) del Parlamento europeo e del Consiglio rela+va al trasporto interno di
merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali [no+ficata con il numero
C(2024) 3646]
TESTO DECISIONE 2024/1762:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401762

322
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20241010&qid=1736432888257
323
file:///C:/Users/marco/Downloads/ALLEGATO%20XVII%20consolidato.pdf
324
hps://www.mondodirio.it/tld/www.mondodirio.it/files/convenzione-traspor+-internazionali.pdf
325
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0068-20240628&qid=1736438627246

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivan* da un'esposizione ad agen*
cancerogeni o mutageni (Norma*va Nazionale)
Il DECRETO LEGISLATIVO 4 seembre 2024, n. 135 ha dato auazione alla Dire9va (UE) 2022/431
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la Dire9va 2004/37/CE
(
326
)sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivan+ da un'esposizione ad agen+ cancerogeni
o mutageni durante il lavoro.
Il DLgs 135/2024 modifica in varie par+ il DLgs 81/2008.
TESTO AGGIORNATO DEL DLGS 81/2008:
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:2008;81
TESTO DLGS 135/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2024-09-26&atto.codiceRedazionale=24G00153&elenco30giorni=false Accordo rela*vo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e
vie navigabili interne (ADN) (Norma*va Comunitaria)
La Decisione (UE) 2024/2543 del Consiglio, del 23 seembre 2024, ha definito la posizione da
adoare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allega+ agli accordi (
327
) rela+vi:
- al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- e dei regolamen+ allega+ all’accordo europeo rela+vo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN).
TESTO DECISIONE 2024/2543:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402543


Iscrizione di pes*cidi e sostanze chimiche industriali (Norma+va Comunitaria)
Il Regolamento (UE) n. 649/2012 (
328
) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012
disciplina l’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Secondo l’ar+colo 7 del Regolamento 649/2012 le sostanze chimiche soggee alla no+fica di
esportazione, le sostanze chimiche ritenute idonee per la no+fica PIC e le sostanze chimiche
soggee alla procedura PIC sono elencate nell’allegato I.
L’ar+colo 15 del Regolamento 649/2012 prevede che non è consen+ta l’esportazione delle sostanze
chimiche e degli ar+coli elenca+ nell’allegato V il cui impiego è vietato nell’Unione ai fini della
tutela della salute umana e dell’ambiente.
Il Regolamento delegato (UE) 2024/3199 modifica i sudde9 allegato I e V al Regolamento
649/2012.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3199:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202403199

326
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20240408&qid=1736439419566
327
hps://www.mit.gov.it/documentazione/trasporto-merci-pericolose-accordi-e-
documentazioni#:~:text=L%27Accordo%20ADR%20sul%20trasporto%20di%20merci%20pericolose%20%C3%A8,di%20
garan+re%20per%20tali%20traspor+%20un%20livello%20a
328
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0649-20231101&qid=1736440107121

SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA
Censimento e il monitoraggio degli interven* in materia di difesa del suolo
(Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 8 del Decreto-Legge 153/2024 conver+to nella legge 191/2024 prevede che al fine di
assicurare la completezza del quadro tecnico conosci+vo degli interven+ finanzia+ per mi+gare il
dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i sogge9 a cui é affidata l'auazione degli interven+
di difesa del suolo alimentano tempes+vamente il Repertorio nazionale degli interven+ per la
difesa del suolo di seguito «piaaforma ReNDiS» (
329
), a prescindere dalla fonte di finanziamento.
Nel caso di interven+ per la mi+gazione del rischio idrogeologico oggeo di finanziamento e già
censi+ nella piaaforma ReNDiS, i sogge9 di cui sopra inseriscono nella piaaforma stessa le
informazioni tecniche, ove mancan+, rela+ve a posizione geografica, +pologia del dissesto e delle
opere, nonché agli elabora+ progeuali degli interven+ medesimi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del Decreto-Legge 153/2024 (dal 18/10/2024).
I sogge9 di cui sopra individuano gli eventuali interven+ di difesa del suolo, a prescindere dalla
fonte di finanziamento, che non risultano censi+ nella piaaforma ReNDiS e ne trasmeono
l'elenco, completo dei rela+vi codici unici di progeo (CUP), all'Is+tuto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempes+vo inserimento nella piaaforma e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 153/2024 (dal 18/10/2024),
il DPCM 27 seembre 2021 (
330
), é adeguato alle suddee disposizioni.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

Interven* prioritari per l’inserimento nel Piano degli interven* di mi*gazione del
rischio idrogeologico (Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 9 del Decreto Legge 153/2024 conver+to nella legge 191/2024 modifica l’ar+colo 7 del
decreto-legge 12 seembre 2014, n° 133, conver+to, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 16.
L’ar+colo 7 suddeo al comma 2 prevede che il Piano degli interven+ di mi+gazione del rischio
idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adoato,
anche per stralci, con uno o più decre+ del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro per la protezione civile e le poli+che del mare, previa intesa con i Presiden+ delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interven+ ammessi a finanziamento
nei rispe9vi territori, correda+ dei rela+vi cronoprogrammi, così come risultan+ dal sistema di
monitoraggio.
L’ar+colo 9 del Decreto Legge 153/2024 prevede che ai fini dell'inserimento nel Piano degli
interven+ di mi+gazione del rischio idrogeologico é data altresì priorità agli interven+

329
hp://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/
330

hps://www.gazzeaufficiale.it/eli/id/2021/11/15/21A06670/SG#:~:text=DECRETO%20DEL%20PRESIDENTE%20DEL%
20CONSIGLIO%20DEI%20MINISTRI%2027,idrogeologico.%20%2821A06670%29%20%28GU%20Serie%20Generale%20
n.272%20del%2015-11-2021%29

la cui progeazione sia stata finanziata mediante il Fondo per la progeazione degli interven+
di mi+gazione del rischio idrogeologico (ex ar+colo 55 legge 221/2015-
331
) e abbia conseguito
almeno il livello di progeazione qualificabile come progeo di fa9bilità tecnico-economica ai
sensi dell'ar+colo 41 del codice dei contra9 pubblici (
332
) o, nel caso di cui all'ar+colo 225, comma
9, terzo periodo (
333
), dello stesso Codice, come progeo defini+vo ai sensi dell'ar+colo 23 di
deo Codice.
L'inserimento nel Piano degli interven+ di mi+gazione del rischio idrogeologico é in ogni caso
condizionata al rinnovo della valutazione posi+va da parte della competente Autorità di bacino
distreuale, da effeuare in relazione all'ul+mo livello di progeazione conseguito.
Per gli interven+ la cui progeazione sia stata finanziata mediante il sopra citato Fondo per la
progeazione degli interven+ di mi+gazione del rischio idrogeologico, le risorse sono revocate
qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità
ogge9va sopravvenute o di forza maggiore, gli interven+ medesimi, anche nel caso di cui
all'ar+colo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legisla+vo n. 36 del
2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progeazione qualificabile come progeo di
fa9bilità tecnica ed economica o come progeo defini+vo.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del
territorio italiano (Norma*va Nazionale)
Con Delibera 22 oobre 2024 della Camera dei Deputa+ è is+tuita, ai sensi dell'art. 82 della
Cos+tuzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'auazione delle norme di prevenzione e
sicurezza e sugli interven+ di emergenza e di ricostruzione a seguito degli even+ calamitosi
verifica+si dall'anno 2019, con il compito di approfondire i fa9 e i fenomeni connessi alle alluvioni,
alle inondazioni e agli even+ sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione,
alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddee calamità, nonché alla
prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.
TESTO DELIBERA 22/10/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-10-31&ao.codiceRedazionale=24A05741&elenco30giorni=false

331
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;221
332
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2023;036
333
“Nel caso in cui l'incarico di redazione del proge&o di fa,bilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della
data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di proge&azione
ed esecuzione dei lavori sulla base del proge&o di fa,bilità tecnica ed economica oppure sulla base di un proge&o
bigm24n ”

Rinvio applicazione del Regolamento UE contro la deforestazione (Norma*va
Comunitaria)
Il regolamento UE 2023/1115 (
334
) disciplina la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e
all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determina+ prodo9 associa+ alla
deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (
335
). Vengono
introdo9 vincoli maggiori sulla tracciabilità delle materie prime e sulla trasparenza della catena di
approvvigionamento.
Il paragrafo 2 ar+colo 29 del Regolamento 2023/1115 prevede che il 29 giugno 2023 è assegnato a
tu9 i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o par+ di paesi, che
presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime che non rispeano il Regolamento
stesso. L’elenco dei paesi, o par+ di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di a9 di
esecuzione adoa+ conformemente alla procedura di esame di cui all’ar+colo 36, paragrafo 2 (
336
),
non oltre il 30 dicembre 2024. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta
sia necessario alla luce dei nuovi elemen+ di prova.
Il Regolamento UE 2024/3234 sposta la suddea data del 30 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
Soprauo il Regolamento 2024/3234 modifica l’ar+colo 37 del Regolamento 2023/1115,
stabilendo che il Regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effeo a decorrere dal 30
dicembre 2025 (quindi non più dal 26 giugno 2023). Non solo ma si stabilisce che il Regolamento
(UE) n. 995/2010 con+nua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodo9 da esso
deriva+ quali defini+ all'ar+colo 2, leera a) (
337
), del Regolamento (UE) n. 995/2010 (
338
) che sono
sta+ prodo9 prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.
Stabilendo ulteriori proroghe il Regolamento 2024/3234 prevede che gli ar+coli da 3 a 13, gli
ar+coli da 16 a 24 e gli ar+coli 26, 31 e 32 del Regolamento 2023/1115 si applicano a decorrere dal
30 dicembre 2025.
In sostanza di prorogano di oltre 2 anni l’entrata in vigore delle par+ più significa+ve del
Regolamento 2023/1115, in par+colare:

DIVIETI
Secondo l’ar+colo 3 del Regolamento le materie prime e i prodo9 interessa+ possono essere
immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esporta+ da tale mercato, solo se
soddisfano tue le condizioni seguen+:
a) sono a deforestazione zero;
b) sono sta+ prodo9 nel rispeo della legislazione per+nente del paese di produzione; e
c) sono oggeo di una dichiarazione di dovuta diligenza in conformità dell'ar+colo 4, paragrafo 2,
che recita: “L’operatore non immee i prodo9 interessa+ sul mercato né li esporta se non ha
presentato la dichiarazione di dovuta diligenza. L’operatore che, sulla base della dovuta diligenza
esercitata a norma dell’ar+colo 8, conclude che i prodo9 interessa+ sono conformi all’ar+colo 3,
prima di immeere i prodo9 interessa+ sul mercato o di esportarli mee una dichiarazione di
dovuta diligenza a disposizione delle autorità competen+ araverso il sistema di informazione di
cui all’ar+colo 33. Tale dichiarazione di dovuta diligenza, disponibile e trasmissibile per via

334
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/07/pubblicato-il-regolamento-ue-sulla.html
335
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995
336
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1115#art_36
337
«legno e prodo9 da esso deriva+», il legno e i prodo9 da esso deriva+ riporta+ nell’allegato, con l’eccezione dei
prodo9 deriva+ dal legno o componen+ di tali prodo9 oenu+ dal legno ovvero prodo9 deriva+ dal legno che hanno
completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimen+ smal++ come rifiu+ ai sensi dell’ar+colo 3, paragrafo 1, della
dire9va 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, rela+va ai rifiu+
338
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0995-20200101&qid=1736442481042

eleronica, con+ene le informazioni indicate all’allegato II per i prodo9 interessa+ e una
dichiarazione dell’operatore secondo cui l’operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il
rischio riscontrato è nullo o trascurabile.”

LE INFORMAZIONI CHE DEVE FORNIRE L’OPERATORE
L’ar+colo 8 del Regolamento prevede che prima di immeere sul mercato o di esportare dal
mercato le materie prime e i prodo9 interessa+, l'operatore [NOTA 1] esercita la dovuta diligenza
in relazione a tue le materie prime e i prodo9 interessa+ forni+ da ciascun fornitore. In
par+colare, la dovuta diligenza comprende:
a) la raccolta delle informazioni e dei documen+ necessari per adempiere agli obblighi di cui
all'ar+colo 9;
b) le misure di valutazione del rischio di cui all'ar+colo 10;
c) le misure di aenuazione del rischio di cui all'ar+colo 10.

LE INFORMAZIONI (ar+colo 9) DA DARE NELLA DOVUTA DILIGENZA SONO LE SEGUENTI:
a) descrizione dei prodo9 interessa+, comprendente denominazione commerciale e +po, nonché,
nel caso dei prodo9 interessa+ che contengono o sono sta+ fabbrica+ usando legno, nome
comune della specie e denominazione scien+fica completa. La descrizione dei prodo9 comprende
l’elenco delle materie prime interessate o dei prodo9 interessa+ ivi contenu+ o u+lizza+ per la loro
fabbricazione;
b) quan+tà dei prodo9 interessa+; per i prodo9 interessa+ che entrano nel mercato o ne escono,
la quan+tà deve essere espressa in chilogrammi di massa nea;
c) indicazione del paese di produzione e, ove per+nente, par+ di esso;
d) geolocalizzazione di tu9 gli appezzamen+ nei quali sono state prodoe le materie prime
interessate che il prodoo interessato con+ene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o
al periodo di produzione; se il prodoo interessato con+ene o è stato fabbricato con materie prime
interessate prodoe in appezzamen+ diversi, si indica la geolocalizzazione di tu9 gli appezzamen+;
qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamen+ in ques+one esclude
automa+camente dall’immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione
tue le materie prime interessate e tu9 i prodo9 interessa+ provenien+ da tali appezzamen+; per
i prodo9 interessa+ che contengono o sono sta+ fabbrica+ a par+re da bovini, e per i prodo9
interessa+ che sono sta+ nutri+ con prodo9 interessa+, la geolocalizzazione si riferisce a tu9 gli
stabilimen+ in cui i bovini sono sta+ tenu+; per tu9 gli altri prodo9 interessa+ dell’allegato I, la
geolocalizzazione si riferisce agli appezzamen+;
e) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta eleronica di qualsiasi impresa o persona presso cui
l’operatore si sia rifornito dei prodo9 interessa+;
f) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta eleronica di qualsiasi impresa, operatore o
commerciante a cui siano sta+ forni+ i prodo9 interessa+;
g) informazioni adeguatamente proban+ e verificabili secondo cui i prodo9 interessa+ sono a
deforestazione zero;
h) informazioni adeguatamente proban+ e verificabili secondo cui le materie prime interessate
sono state prodoe nel rispeo della legislazione per+nente del paese di produzione, compresi
eventuali accordi che conferiscono il dirio di adibire l’area specifica alla produzione della materia
prima interessata.

QUALI MISURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE FORNIRE L’OPERATORE
I criteri per misurare la valutazione del rischio tra gli altri, secondo l’ar+colo 10 del Regolamento,
sono:

a) rischio aribuito al paese di produzione in ques+one o a par+ di esso conformemente all’ar+colo
29 cioè a seconda della classificazione del livello di rischio per le foreste di ciascuna Paese;
b) presenza di foreste nel paese di produzione o in par+ di esso;
c) presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in par+ di esso;
d) consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di
par+ di esso;
e) esistenza di segnalazioni debitamente mo+vate dei popoli indigeni basate su informazioni
ogge9ve e verificabili riguardan+ l’uso o la proprietà della superficie u+lizzata ai fini della
produzione della materia prima interessata;
f) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in par+ di esso;
g) fonte, aendibilità e validità delle informazioni di cui all’ar+colo 9, paragrafo 1, nonché
collegamen+ con altra documentazione disponibile
h) preoccupazioni ineren+ al paese di produzione e di origine o a par+ di esso, ad esempio a livello
di corruzione, diffusione di pra+che di falsificazione di documen+ e da+, carenze nell’applicazione
della legge, violazioni dei diri9 umani riconosciu+ a livello internazionale, confli9 arma+ o
esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio
dell’Unione europea;
i) complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodo9 interessa+,
in par+colare difficoltà nel collegare i prodo9 interessa+ all’appezzamento in cui sono state
prodoe le materie prime interessate;
j) rischio di elusione del presente regolamento o di commis+one con prodo9 interessa+ di origine
sconosciuta o che sono sta+ prodo9 in una zona in passato o tuora oggeo di deforestazione o
degrado forestale;
k) conclusioni delle riunioni dei gruppi di esper+ della Commissione che sostengono l’auazione
del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esper+ della Commissione
l) indicazioni comprovate presentate a norma dell’ar+colo 31 e informazioni sui preceden+ di non
conformità al presente regolamento di operatori o commercian+ lungo la per+nente catena di
approvvigionamento;
m) qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodo9 interessa+ siano non conformi;
n) informazioni complementari sulla conform +ità al presente regolamento, anche provenien+
dalla cer+ficazione o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari
riconosciu+ dalla Commissione a norma dell’ar+colo 30, paragrafo 5, della dire9va (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (promozione dell’uso dell’energia da fon+
rinnovabili), purché tali informazioni soddisfino i requisi+ di cui all’ar+colo 9 del nuovo
regolamento qui esaminato.

CONCLUSIONI
Risulta quindi molto discu+bile l’affermazione del comunicato (
339
) del Consiglio Europe del 20
novembre 2024: “La modifica puntuale del regolamento non altera la sostanza delle norme già
esisten+, ossia ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale nel
mondo immeendo sul mercato dell'UE o esportando dall'UE unicamente prodo9 a
deforestazione zero, quelli cioè prodo9 su terreni non sogge9 a deforestazione o degrado
forestale dopo il 31 dicembre 2020”
TESTO REGOLAMENTO 2024/3234:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403234


339
hps://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/11/20/eu-deforesta+on-law-council-reconfirms-its-
agreement-to-extend-applica+on-+meline/

Sistema di informazione del Regolamento sulla deforestazione (Norma*va
Comunitaria
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3084 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2024
sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115
del Parlamento europeo e del Consiglio rela+vo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e
all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determina+ prodo9 associa+ alla
deforestazione e al degrado forestale.
L’ar+colo 33 del Regolamento 2023/1115 prevede che entro il 30 dicembre 2024 la Commissione
is+tuisce e in seguito man+ene un sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta
diligenza presentate in conformità dell’ar+colo 4, paragrafo 2.
Il paragrafo 2 ar+colo 4 prevede che l’operatore non immee i prodo9 interessa+ sul mercato né li
esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza. Secondo l’ar+colo 8 la dovuta
diligenza comprende:
a) la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli
obblighi previsti all’articolo 9 (
340
);
b) le misure di valutazione del rischio di cui all’ar+colo 10 (
341
);
c) le misure di aenuazione del rischio di cui all’ar+colo 11 (
342
)

Il Regolamento 2024/3234 ha però spostato l’efficacia dell’ar+colo 4 al 30 dicembre 2025 quindi
comunque per conseguenza anche il Regolamento 2024/3084 non è aualmente applicabile negli
sta+ membri.
TESTO REGOLAMENTO 2024/3084:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403084


Comunicazione sul Regolamento sulla deforestazione nel quadro della
cooperazione internazionale (Norma*va Comunitaria)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione
internazionale nel contesto del regolamento (UE) 2023/1115 rela+vo alla messa a disposizione sul
mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determina+
prodo9 associa+ alla deforestazione e al degrado forestale.
TESTO COMUNICAZIONE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202406604

Comunicazione sui prodo: a deforestazione zero (Norma*va Comunitaria)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO — Per il regolamento
(ue) 2023/1115 rela+vo ai prodo9 a deforestazione zero.
TESTO COMUNICAZIONE:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202406789

340
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1115#art_9
341
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1115#art_10
342
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1115#art_11

URBANISTICA
Disposizioni urgen* in materia di interven* di rigenerazione urbana (Norma*va
Nazionale)

VIA-VAS
Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data center (Norma*va
Nazionale)
La Direzione Generale VA, con Decreto n. 257 del 02/08/2024 ha adoato le Linee Guida, redae
dalla Commissione Tecnica VIA-VAS, quale riferimento per le procedure di valutazione ambientale
di proge9 di Data Center assis++ da gruppi elerogeni di emergenza con potenza superiore
complessivamente a 50 MWt.
Nell’auale scenario di riferimento, all’interno del quale è sempre più centrale il tema della
ges+one dei da+, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel sostenere il sistema produ9vo del
paese rafforzandone l’innovazione, ha ritenuto i proge9 riguardan+ i Data Center un punto di
partenza del nuovo percorso di crescita economica.
Con Decreto n. 257 del 02/08/2024 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, sono state
adoare le Linee guida redae dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impao Ambientale VIA e
VAS, tese a indirizzare in modo specifico le istanze rela+ve alla par+colare +pologia di opere
consisten+ nei ”dedoAimeirodBB2B44obdoEr°DD2oiPiur Eim2ob2oiNirEimza con potenza superiore
complessivamente a 50 MWt. L’obie9vo posto è stato di definire i principali aspe9 in ordine a
proge9 di Data Center sogge9 a valutazione ambientale, descrivendo le metodologie applicabili e
chiarendo le modalità di adempimento degli obblighi previs+ dalla norma+va di seore.
I Data Center o centri di elaborazione da+ (CED) sono infrastruure fisiche in cui vengono
localizzate le apparecchiature (server, sistemi di storage, etc) ed i servizi di ges+one delle risorse
informa+che, ovvero l’infrastruura IT, funzionali a uno o più fruitori.
Secondo le s+me dell’Unione Europea infa9 i Data Center rappresentano quasi il 3 % della
domanda di elericità dell’UE, percentuale che molto probabilmente aumenterà nei prossimi anni,
con la conseguente necessità di indirizzare gli operatori a nuovi proge9 e sviluppi di efficienza
nei Data Center al fine della sostenibilità ovvero efficacia nell’u+lizzo dell’acqua, faore di riu+lizzo
dell’energia, o uso delle rinnovabili, il riu+lizzo del calore di scarto nelle struure e nelle re+ vicine.
Il presente documento deve essere leo in combinato disposto con quanto previsto dalle
disposizioni contenute nella Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nei rela+vi Allega+, nonché
con il documento Linee guida SNPA n. 28/2020 recan+ le Norme tecniche per la redazione degli
studi di impao ambientale, in relazione ai quali si pone come approfondimento a supporto del
proponente, volto a facilitare l’oenimento della esaus+vità dei contenu+ della documentazione
tecnica allegata all’istanza sin dalla prima presentazione della medesima.
TESTO LINEE GUIDA:
hps://va.mite.gov.it/File/DocumentoCondivisione/768769f3-3f9c-4080-b81c-1d8801od401

VIA Fotovoltaico a terra (Norma*va Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde al seguente interpello: l’Autorità competente per i
procedimen+ di valutazione d’impao ambientale per proge9 di impian+ fotovoltaici con moduli a
terra che superano la soglia per l’espletamento della procedura di verifica di assoggeabilità a VIA
(1 MW oppure 10MW- oggi 12MW n.d.r. - per aree idonee) e non superano la soglia per
l’espletamento della procedura di VIA (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - per
aree idonee) ma che vengono soopos+ a VIA in modo volontario da parte del proponente oppure
che devono svolgere la procedura di VIA perché la procedura di verifica di VIA si è conclusa con
l’assoggeamento.
Questa è la sinte+ca risposta del Ministero: In relazione al quesito posto, si rappresenta che
l’elemento che determina la competenza in capo allo Stato o alla Regione è la potenza
dell’impianto in relazione al superamento o meno dei “valori soglia” cita+, indipendentemente
dalla procedura da espletare. Ne consegue che l’Autorità competente all’esito della verifica di
assoggeabilità che compor+ la sooposizione a VIA è sempre quella che ha svolto la valutazione
sulla verifica di assoggeabilità, individuata in ragione della soglia di potenza.
TESTO RISPOSTA COMPLETA ALL’INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/risposta_in
terp_200794_04-11-2024.pdf


Applicazione criteri statali per la verifica di assogge?abilità a VIA (Norma*va
Nazionale)
Nel rispondere ad un Interpello il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che l’art. 6, co. 6 le. c), del
D. lgs. 152/2006 testualmente prevede che “La verifica di assoggeabilità a VIA è effeuata per:
[…] i proge9 elenca+ nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione
dei criteri e delle soglie defini+ dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzea Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015”. Pertanto,
per espressa previsione del legislatore, che non necessita di a9vità latu sensu interpreta+va, i
criteri – compreso quello del cumulo - e le soglie di cui al D.M. 52/2015 si applicano ai proge9
elenca+ nell'allegato II-bis (“Proge9 soopos+ alla verifica di assoggeabilità di competenza
statale”).
TESTO RISPOSTA COMPLETA ALL’INTERPELLO:
hps://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allega+/interpello_ambientale/VA/Risposta_p
rot_207198_13.11.2024.pdf

Presentazione on-line delle istanze di Valutazione ambientale (Norma*va
Nazionale)
Comunicato del Ministero dell’Ambiente:
DAL 1° DICEMBRE 2024 LA PIATTAFORMA DI ACCOGLIENZA ON-LINE, GIÀ IN USO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI VIA EX ART.23 D.LGS. 152/2006, SARÀ DISPONIBILE ANCHE PER
LE ISTANZE DI:
 · VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA EX ART.19 D.LGS.152/2006;
 · VALUTAZIONE PRELIMINARE EX ART.6 (
343
), COMMA 9 e 9 BIS DLgs.152/2006.

La nuova modalità di presentazione è da considerarsi come alterna+va alla tradizionale fino al 28
febbraio 2025, data in cui non sarà più ammessa la presentazione tramite il duplice canale. La
Direzione, pertanto, a par+re da tale data, non darà più seguito alle Istanze si di Verifica di
Assoggeabilità a VIA e di Valutazione Preliminare presentate con modalità differen+ da quella
telema+ca.
Per la soomissione delle istanze di Verifica di Assoggeabilità a VIA e di Valutazione Preliminare in
modalità tradizionale, si seguono le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione
della documentazione in formato eleronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del
D.Lgs.152/2006, disponibili all'indirizzo hps://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Da+EStrumen+/Modulis+ca.
Ulteriori funzionalità della piaaforma rendono più agevole la presentazione delle istanze
araverso le nuove modalità telema+che:
 Elenco Elabora+: generato automa+camente sulla base della documentazione allegata;
 Nuovi sportelli: da u+lizzare in via esclusiva per l'inoltro di documentazione integra+va o di
perfezionamento degli a9.
LE ISTANZE PRESENTATE NELLA PRECEDENTE MODALITÀ NON TELEMATICA CONTINUERANNO AD
ESSERE GESTITE IN MODO NON TELEMATICO; PERTANTO, LA EVENTUALE TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DOVRÀ AVVENIRE A MEZZO PEC/POSTA.
Per le istanze rela+ve agli altri procedimen+ di valutazione ambientale restano valide unicamente
le modalità di presentazione già in uso.

LINK AL COMUNICATO: hps://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DeaglioDirezione/4564
MANUALE UTENTE PER ISTANZA DI VIA:
hps://va.mite.gov.it/File/DocumentoPortale/886
MANUALE UTENTE PER ISTANZA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA:
hps://va.mite.gov.it/File/DocumentoPortale/987
MANUALE UTENTE PER ISTANZA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE:
hps://va.mite.gov.it/File/DocumentoPortale/986

343
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152

Limitazione applicabilità della verifica di assogge?abilità a VIA per fon* rinnovabili
(Norma*va Nazionale)
L’ar+colo 6 del DLgs 152/2006 al comma 6 stabilisce le categorie di opere sooponibili a Verifica di
Assoggeabilità a VIA ed in par+colare fa rinvio agli allega+ II-bis e IV della parte II del DLgs
rispe9vamente per le opere di competenza regionale o statale.
L’ar+colo 1 della legge 191/2024 aggiunge un comma 6.1. dopo il succitato comma 6 stabilendo
che la applicabilità della verifica di assoggeabilità di cui agli allega+ II-bis e IV dipenderà da
quanto contenuto nei decre+ legisla+vi in materia di fon+ energe+che rinnovabili previs+ dal
comma 4 ar+colo 26 legge 118/2022 (
344
), anche ai fini dell'adeguamento della norma+va vigente
al dirio dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della
medesima norma+va, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei ciadini e delle imprese e
della crescita di compe++vità del Paese.
Per una analisi del testo del citato ar+colo 26 della legge 118/2022 vedi a questo link
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/06/il-governo-propone-un-testo-unico-per.html
Si veda anche il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (
345
) stabilisce
norme temporanee di caraere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizza+va
applicabile alla produzione di energia da fon+ rinnovabili, con par+colare aenzione a tecnologie
per le energie rinnovabili o +pi di proge9 specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di
diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false



344
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118
345
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/01/nuovo-regolamento-ue-impian+-da-fon+.html

Nuove norme di accelerazione delle procedure di VIA per impian* defini*
strategici
L’ar+colo 1 del Decreto Legge n° 153 del 17 oobre 2024 conver+to nella legge 191/2024 modifica
vari ar+coli del DLgs 152/2006 rela+vi alla disciplina della procedura di VIA statale ed anche
dell’AIA. La finalità è sempre la solita accelerare le conclusioni del procedimento di VIA in una
logica meramente temporale senza invece prevedere un potenziamento delle struure che
ges+scono le istruorie di dea procedura dimen+cando che è la qualità della istruoria che
garan+sce la approvazione di proge9 compa+bili con i si+ in cui vengono colloca+/realizza+.
D’altronde questa logica acceleratoria permea da tempo (
346
) tu9 gli ul+mi governi compreso
l’auale.
Vediamo una sintesi delle principali novità introdoe da questo ar+colo 1 del Decreto Legge
153/2024, per poi analizzare nel merito ogni singola modifica…

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE
1. Si stabilisce un ordine di priorità delle procedure di VIA statale per determinate +pologie di
proge9 dove il criterio di scelta sulla precedenza da dare da un lato sembra quello del valore del
progeo anche soo il profilo occupazionale e dall’altro viene lasciato alla totale discrezionale del
Governo araverso apposito Decreto ministeriale.
2. La verifica di assoggeabilità a VIA viene trasformata in una sorta di concertazione tra Autorità
Competente (Ministero Ambiente) e proponen+ i proge9 per escludere proge9 anche rilevan+ (in
termini di impao ambientale) dalla VIA ordinaria. Il tuo in contrasto con la natura giuridica della
procedura di verifica come definita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato come si dimostrerà
nel seguito del post.
3. formalizzazione del superamento del dissenso del Ministero della Cultura a rilasciare il
provvedimento di VIA posi+vo. Il superamento avviene in Consiglio dei Ministri organo quindi
poli+co che può superare anche il provvedimento di VIA del Direore Generale del Ministero
dell’Ambiente
4. previsione di un programma di interven+ per la transizione energe+ca dei si+, delle
infrastruure e dei beni del demanio militare con la VIA su ques+ interven+ lasciata in mano
alla Commissione Speciale PNRR e PNIEC (Piano integrato energia e clima) nominata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e alla Soprintendenza Speciale (
347
), quest’ul+ma che bypassa le
soprintendenze regionali in una logica meramente decisionista e acceleratoria rimuovendo invece
completamente il tema della qualità delle istruorie che portano ai Parere delle Soprintendenze.
Non casualmente, infa9, in caso di necessità e per assicurare la tempes+va auazione del PNRR, la
Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interven+ strategici del PNRR, i
poteri di avocazione e sos+tuzione nei confron+ delle Soprintendenze archeologia, belle ar+ e
paesaggio.

346
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2024/01/noterelle-di-un-giurista-ambientale.html
347
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/08/ancora-aacchi-al-codice-del-paesaggio.html#more

Dopo la sintesi analizziamo specificamente l’ar+colo del Decreto Legge n° 153 del 2024…

QUALI ACCELERAZIONE ISTRUTTORIE E PER QUALI PROGETTI SECONDO LA NUOVA NORMA
(MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8 DEL DLGS 152/2006)
In par+colare, la nuova norma prevede che nella traazione dei procedimen+ di sua competenza ai
sensi della norma+va vigente, la Commissione suddea nonché la Commissione speciale per la VIA
sui proge9 finanzia+ dal PNRR e dai Piani Complementari, danno precedenza, nel seguente ordine:
1. ai proge9 rela+vi ai programmi di inves+mento esteri di interesse strategico nazionale (sulla
natura ambigua di ques+ programmi-
348
),
2. ai proge9 rela+vi ad inves+men+ per il sistema produ9vo nazionale di valore superiore a 25
milioni di euro e con significa+ve ricadute occupazionali e rela+vi poteri sos+tu+vi ministeriali
(vedi QUI)
3. ai proge9 aven+ un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una
ricaduta in termini di maggiore occupazione aesa superiore a quindici unità di personale, nonché
ai proge9 cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio
dalla legge o comunque da en+ terzi, e ai proge9 rela+vi ad impian+ già autorizza+ la cui
autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

Si aggiunge che, avendo come riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale rela+ve ai proge9 aua+vi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima individua+
dall'allegato I-bis alla parte seconda del DLgs 152/2006 tra i proge9 e rela+vi procedimen+ sopra
elenca+ , sono considerate prioritarie le +pologie progeuali individuate con Decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro
delle infrastruure e dei traspor+, tenendo conto dei seguen+ criteri:
a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progeo in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obie9vi di decarbonizzazione previs+ dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'auazione degli inves+men+ del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR);
d) valorizzazione di opere, impian+ o infrastruure esisten+.

In aesa del Decreto suddeo sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
0a) i proge9 di nuovi impian+ di accumulo idroelerico mediante pompaggio puro che prevedono,
anche araverso il ripris+no delle condizioni di normale esercizio degli invasi esisten+,
l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impian+ di stoccaggio geologico, caura e trasporto di CO2, nonché i rela+vi
impian+ funzionalmente connessi, e gli impian+ industriali oggeo di conversione in bioraffinerie;

348

hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/search?q=programmi+di+inves+mento+esteri+di+interesse+strategico+n
azionale

a) i proge9 concernen+ impian+ di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis)
dell'allegato II alla parte seconda DLgs 152/2006 e i connessi impian+ da fon+ rinnovabili;
a-bis) i proge9 di nuovi impian+ concernen+ le derivazioni per uso idroelerico di potenza fino a
10MW;)
b) gli interven+ di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione di impian+ alimenta+ da fon+ eoliche o solari;
c) i proge9 fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW
e i proge9 eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.


CRITICITÀ DELLA NUOVA NORMA ACCELERATORIA DELLE PROCEDURE DI VIA
Insomma, un guazzabuglio di priorità dove dentro finisce di tuo e di più, per cui alla fine il criterio
di scelta sulla precedenza da dare alle procedure di VIA da un lato sembra quello del valore del
progeo anche soo il profilo occupazionale e dall’altro viene lasciato alla totale discrezionale del
Governo araverso apposito decreto con buona pace delle priorità di sostenibilità ambientale, in
palese contraddizioni se non contrasto con il nuovo ar+colo 41 (
349
), leo con l’ar+colo 9 (QUI),
della Cos+tuzione che afferma due principi chiarissimi:
1. la inizia+va economica privata ma quindi ancor di più pubblica non può arrecare danno
all’ambiente e alla salute
2. la legge deve garan+re che l’a9vità economica privata e pubblica si svolga ai fini ambientali
3. la sostenibilità deve essere valutata e perseguita con riferimento alla tutela dell’ambiente e della
colle9vità nel suo complesso e con un occhio alle future generazioni, e non delle prioritarie
esigenze della economia e del profio di impresa.

Pearaltro, la ques+one sopra sollevata non si chiarisce del tuo con quanto sopra riportato sul
regime transitorio di priorità dei proge9 da seguire in aesa del Decreto Ministeriale suddeo i
cui contenu+ restano come si è visto generici e quindi interpretabili nella totale discrezionalità del
Governo e della varie lobby che su di esso agiscono, da sempre.
Non solo ma ad ulteriore confusione interpreta+va si presta quanto affermato dal nuovo comma 1-
ter dell’ar+colo 8 DLgs 152/2006 secondo il quale ai proge9 individuato dal Decreto da emanare e
quelli prioritari in aesa di deo Decreto è riservata una quota non superiore ai tre quin+ delle
traazioni, nell'ambito della quale l'esame é definito in ordine cronologico, per ciascuna +pologia,
tenuto conto della data di effeuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'ar+colo
23, comma 4, secondo periodo ("L'autorità competente comunica contestualmente per via
eiPiNd4adodPoDr D mimeiom maC8odoe°uioPioqNN2m2Berd.2 m2oiodoe°voEP2oim4oeirr2e r2dP2o
D eim.2dPNimeio2meiriBBd4oioa N°m1°ioa NDieim4odboisprimersi sulla realizzazione del proge&o,
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web"). Gli altri proge9 non
prioritari verranno valuta+ in ordine cronologico dalla data della suddea comunicazione della

349
hps://www.senato.it/is+tuzione/la-cos+tuzione/parte-i/+tolo-iii/ar+colo-41

Autorità Competente alla VIA anche al Ministero dei Beni Culturali che si deve conformare a tali
priorità temporali). Anche qui si confondono i proge9 prioritari da fon+ rinnovabili con quelli
generici che verranno defini+ dal nuovo Decreto Ministeriale.
STRUTTURA DI SUPPORTO DEI PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA
DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS
Il nuovo comma 2-oc+es dell’ar+colo 8 DLgs 152/2006, come modificato dall’ar+colo 1 della legge
191/2024, recita:
“Il presidente della Commissione si avvale altresì di una struura di supporto composta da quaro
unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenen+ all'organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare di cui all'ar+colo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legisla+vo 15 marzo 2010, n. 66 (
350
)o comunque con comprovata esperienza nel seore
della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella ges+one di fondi. I
componen+ della struura di supporto sono individua+ dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, di cui all'ar+colo 170 del codice di cui al decreto legisla+vo n. 66 del 2010, e pos+ in
posizione di comando, con oneri rientran+ nei cos+ di funzionamento di cui al comma 5 del
presente ar+colo.
((Con le stesse modalità individuate nei periodi preceden+, fermi restando gli specifici compi+
aribui+ in materia ambientale dalla norma+va vigente ad altre amministrazioni dello Stato
nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legisla+vo 19 agosto 2016,
n. 177 (
351
), e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al
presente ar+colo possono avvalersi di quaro unità di personale del Corpo della Guardia di
finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5.”


SPOSTAMENTO ISTRUTTORIA DI VIA ALLA COMMISSIONE SPECIALE PNRR-PNIEC
Secondo il nuovo comma 2-novies dell’ar+colo 8 DLgs 152/2006 ove sussistano mo+vate esigenze
con+ngen+ di caraere funzionale ovvero organizza+vo, il Presidente della Commissione tecnica di
verifica dell’impao ambientale VIA-VAS e il Presidente della Commissione tecnica PNRR-PNIEC
possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di proge9 spean+,
ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando
l'applicazione della disciplina procedimentale rela+va alle valutazioni di impao ambientale dei
proge9 PNRR e PNIEC. Si traa di Commissione i cui membri sono nomina+ direamente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e non dal Ministero dell’Ambiente.

INTEGRAZIONI NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA STATALE
Il nuovo comma 6 ar+colo 19 del DLgs 152/2006 prevede che una sola volta ed entro quindici
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico, l'autorità
competente può richiedere al proponente chiarimen+ ovvero integrazioni finalizza+ alla non
sooposizione del progeo al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non

350
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2010-03-15;66~art174bis
351
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2016-08-19;177

superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presen+ i chiarimen+ ovvero le integrazioni
richies+ entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fao obbligo all'autorità
competente di procedere all'archiviazione

NUOVI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VIA STATALE
L'autorità competente adoa il provvedimento di verifica di assoggeabilità a VIA entro sessanta
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle osservazioni del pubblico o, nei casi
di cui al comma 6 (richiesta integrazioni per non sooporre a VIA il progeo), entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimen+ ovvero delle integrazioni richies+.
In casi eccezionali, rela+vi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del
progeo, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a
ven+ giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggeabilità a VIA. Nei
casi eccezionali sudde9, l'autorità competente comunica tempes+vamente e per iscrio al
proponente le ragioni che gius+ficano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del
provvedimento. La presente comunicazione é, altresì, pubblicata nel sito internet is+tuzionale
dell'autorità competente

CRITICITÀ NELLA LOGICA CONCERTATIVA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VIA
Le modifiche al suddeo comma 6 ar+colo 19 del DLgs 152/2006 confermano una impostazione
del legislatore per cui l’autorità competente può richiedere chiarimen+ e integrazioni al
proponente finalizza+ a dimostrare la non assoggeabilità del progeo al procedimento di VIA.
In questo modo si apre una possibilità procedurale che rischia di incidere nel merito del
procedimento. In par+colare, occorre capire di quali integrazioni si tra9, se fossero significa+ve
potrebbe comportare di fao che la verifica di assoggeabilità si trasformi in una sorta di
concertazione tra proponente e autorità competente per escludere proge9 anche rilevan+ (in
termini di impao ambientale) dalla VIA ordinaria. Questa affermazione risulta ancor più fondata
considerato che nella versione originaria dell’ar+colo 19 ora modificato c’era comunque la
possibilità di integrazioni al progeo su richiesta della Autorità Competente.
La giurisprudenza (ad es. Consiglio di Stato sentenza n° 5379 del 7 seembre 2020 -
352
) ha chiarito
anche recentemente come la Verifica di Assoggeabilità a VIA abbia una sua autonomia che non
può essere quella di evitare la VIA ordinaria ma solo di dimostrare in via sommaria la rilevanza
degli impa9 di un progeo ai fini della applicabilità o meno della VIA. Non a caso lo Studio
Ambientale Preliminare che avvia dea fase ha livelli di approfondimento minori rispeo allo
Studio di Impao Ambientale (ad esempio non ci sono le alterna+ve), senza considerare che nella
Verifica la partecipazione del pubblico è limitata non prevedendo contraddiori né Inchiesta
Pubblica neppure a discrezione della Autorità Competente.

352
hps://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/09/il-consiglio-di-stato-chiarisce-natura.html

A prescindere dalla importanza delle integrazioni richieste per escludere il progeo dalla VIA
ordinaria per la nuova richiesta di integrazioni non è prevista la pubblicazione delle stesse e quindi
la possibilità di osservazioni da parte del pubblico.


DURATA PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
Il nuovo comma 10 ar+colo 19 del DLgs 152/2006 prevede che il provvedimento di verifica di
assoggeabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel
provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previs+ per la realizzazione del progeo, dei
procedimen+ autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e
inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggeabilità a VIA.
Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggeabilità a VIA senza che il
progeo sia stato realizzato, il rela+vo procedimento è reiterato, faa salva la concessione, su
istanza del proponente corredata di una relazione esplica+va aggiornata che contenga i per+nen+
riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche
progeuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Fao salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche anche
progeuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non con+ene
prescrizioni diverse e ulteriori rispeo a quelle già previste nel provvedimento di verifica di
assoggeabilità VIA originario.
Se l'istanza del proponente é presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine
di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggeabilità a VIA, il medesimo
provvedimento con+nua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente,
delle determinazioni rela+ve alla concessione della proroga. Così se la situazione ambientale del
sito è cambiata si possono fare per 3 mesi danni al territorio.
Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente
verifica la completezza della documentazione.
Qualora la documentazione risul+ incompleta, l'autorità competente richiede al soggeo istante la
documentazione integra+va, assegnando per la presentazione un termine perentorio non
superiore a ven+ giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non deposi+ la
documentazione integra+va ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effeuarsi da parte
dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni
richieste, la documentazione risul+ ancora incompleta, l'istanza si intende ri+rata e l'autorità
competente procede all'archiviazione.

ISTANZA DI VIA IN FORMATO ELETTRONICO
L’ar+colo 1 della legge 191/2024 modifica l’ar+colo 23 che elenca il contenuto della istanza di VIA
da inviare alla Autorità Competente in formato eleronico, aggiungendo all’elenco una
autodichiarazione ai sensi degli ar+coli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (
353
), rela+va agli asse9 proprietari della società proponente
e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società
proponente.


SILENZIO ASSENSO NEL CASO DI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE VIA
Il nuovo comma 4 ar+colo 24 del DLgs 152/2006 prevede che nel caso il proponente chiede un
termine maggiore fino a 120 giorni per presentare le integrazioni decise dalla Commissione VIA
dopo la fase di consultazione del pubblico, se la stessa Commissione non si pronuncia entro 7
giorni dalla richiesta del proponente questa si considera accolta.

INTEGRAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA
Secondo il nuovo comma 4-bis ar+colo 24 del DLgs 152/2006 entro trenta giorni dall'esito della
consultazione del pubblico ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del
proponente, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggis+ca ai fini del
rilascio del concerto con il Ministero dell’Ambiente per la conclusione del procedimento di VIA.
Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di
assegnare al soggeo proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione,
in formato eleronico, della documentazione integra+va. Su richiesta del proponente, mo+vata in
ragione della par+colare complessità del progeo, il Ministero della cultura può prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le
integrazioni.
Ricevuta la documentazione integra+va, il Ministero della cultura la trasmee tempes+vamente
all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presen+ la
documentazione integra+va ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effeuarsi, da parte del
Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni
richieste, la documentazione risul+ nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il
Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fao
obbligo di procedere all'archiviazione.
Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione del Ministero della
Cultura reca le mo+vazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione
paesaggis+ca ai fini di cui all'ar+colo 25, comma 2-quinquies.




353
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445

SUPERAMENTO DISSENSO DEL MINISTERO DELLA CULTURA
Il nuovo comma 2-quinquies ar+colo 25 del DLgs 152/2006 afferma che in caso di dissenso del
Ministero della cultura rispeo al parere favorevole della Commissione VIA del MInistero Ambiente
e della Commissione speciali PNRR-PNIEC, può applicarsi l'ar+colo 5, comma 2, leera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Secondo questa ul+ma norma il Presidente del Consiglio dei Ministri
può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvol+, la decisione di ques+oni sulle quali siano emerse valutazioni
contrastan+ tra amministrazioni a diverso +tolo competen+ in ordine alla definizione di a9 e
provvedimen+. Se in questa sede viene superato il dissenso del Ministero della Cultura l'ao
medesimo sos+tuisce a ogni effeo il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo.

EFFICACIA GENERALE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Non solo ma il nuovo comma 7-bis ar+colo 25 del DLgs 152/2006 stabilisce in generale che quanto
deciso in Consiglio dei Ministri sos+tuisce ad ogni effeo il provvedimento di VIA emesso dal
Direore Generale del Ministero dell’Ambiente

COMPETENZA A RILASCIARE IL PROVVEDIMENTO DI VIA E DI AIA STATALI
Il nuovo comma 2 ar+colo 25 del DLgs 152/2006 chiarisce che competente ad adoare il
provvedimento di VIA (statale) è il Direore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energe+ca.
Il nuovo comma 5 ar+colo 29-sexies del DLgs 152/2006 chiarisce che è Il Direore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe+ca che rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale (AIA).

SUPERAMENTO MANCANZA CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL RILASCIO DELL'AIA
Secondo il nuovo comma 5 ar+colo 29-sexies del DLgs 152/2006 in mancanza delle conclusioni
sulle BAT (migliori tecnologie disponibili) il competente direore generale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energe+ca rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale
secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla
Parte Seconda.
In par+colare deo comma 5-ter recita: “fiio°m0dvn2ez3o o°mo4D ob2oDr aiBB ob2oDr b°.2 mioBnolto
all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tra&e dai documen pubblica dalla Commissione
i°r Dido2modu°d.2 miobiPP0dr4a P oRF3oDdrdErdl oTo(QUI)3obiPPdo”2rivndo9F(FR(AIo obiPP0dr4a P oRF3o
paragrafo 2, della dire,va 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione
tu, gli effe, potenziali dell'a,vità o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato
il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI
(QUI) al DLgs 152/2006.”

ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ AREA PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
Secondo il comma 2 ar+colo 1 del Decreto Legge n° 153 del 17 oobre 2024 per i proge9 di
produzione energe+ca da fon+ rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA anche una
dichiarazione aestante la legi9ma disponibilità, a qualunque +tolo, della superficie e, qualora
occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei proge9 medesimi. Si estende a tu9 gli
impian+ da fon+ rinnovabili (eolici in par+colare) quanto già previsto dal comma 4-bis ar+colo 12
DLgs 387/2003 (QUI) per impian+ alimenta+ a biomassa, ivi inclusi gli impian+ a biogas e gli
impian+ per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impian+ fotovoltaici.
LA VIA SUGLI INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA IN SITI MILITARI
Il comma 4 ar+colo 1 della legge 191/2024 modifica l’ar+colo 355 del Codice dell’Ordinamento
Militare (
354
) per cui nel quado della valorizzazione ambientale di beni del demanio militare
il Ministero della Difesa può definire un programma di interven+ per la transizione energe+ca dei
si+, delle infrastruure e dei beni del demanio militare a qualunque +tolo in uso o in dotazione,
disloca+ sul territorio nazionale.
Qualora de9 interven+ siano soopos+ a valutazione di impao ambientale, tale valutazione é
svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo la disciplina ordinaria della VIA nonché
integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenu+ di pianificazione.
Quanto sopra deve essere compa+bile (cosa vuol dire?) con quanto previsto dall’ar+colo 20 del
Decreto Legge 17/2022 conver+to nella legge 34/2022 (
355
) che prevede allo scopo di contribuire
alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energe+co e per il
perseguimento della resilienza energe+ca nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite
di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o u+lizza direamente, in tuo o in parte, i beni del
demanio militare o a qualunque +tolo in uso al medesimo Ministero, per installare impian+ di
produzione di energia da fon+ rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della
difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di
coerenza con gli obie9vi specifici del PNRR e di conformità ai rela+vi principi di auazione.
Le ar+colazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui sopra
possono provvedere alla fornitura dell'energia prodoa da de9 impian+ ai clien+ finali
organizza+ in Comunità energe+che rinnovabili. Alle Comunità energe+che rinnovabili possono
partecipare gli en+ militari territoriali.
Competente ad esprimersi in materia paesaggis+ca è la Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgen+ per l'auazione del PNRR (ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario opera+vo fino al 31 dicembre 2026.
TESTO LEGGE191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

354
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2010-03-15;66!vig=2022-01-04
355

hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubblicazioneGazzea=2
022-04-28&ao.codiceRedazionale=22A02680&elenco30giorni=false

VIA e disponibilità terreni per impian* fotovoltaici, per biomentano biogas
(Norma*va Nazionale)
Il comma 2 ar+colo 1 della legge 191/2024 prevede che Per i proge9 di produzione energe+ca da
fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di
biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'ar+colo 25 (
356
) del decreto legisla+vo
n. 152 del 2006, allega una dichiarazione, redaa ai sensi degli ar+coli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legisla+ve e regolamentari in materia di documentazione amministra+va, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (
357
), aestante la legi9ma
disponibilità, a qualunque +tolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la
pubblica u+lità e le procedure conseguen+ per le opere connesse.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false

Esenzione VIA a impian* eolici in zone idonee (Norma*va Nazionale)
VEDI ALLA VOCE ENERGIA 2024

356
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152
357
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445

VIGILANZA AMBIENTALE
Funzioni Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Norma*va
Nazionale)
L’ar+colo 10 della legge 191/2024 integra le funzioni del Sistema delle Arpa aggiungendo
all’ar+colo 3 (
358
) della legge 132/2016 che ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1
di deo ar+colo 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe+ca, su proposta del Sistema
nazionale, può adoare linee guida per specifici seori.
TESTO LEGGE 191/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-16&ao.codiceRedazionale=24A06733&elenco30giorni=false



Es*nzione delle contravvenzioni ambientali e somme da pagare (Norma*va
Nazionale)
Il Ministero dell’Ambiente risponde ad un Interpello che chiedeva chiarimen+ circa l’applicazione
della norma+va in oggeo, si rappresenta che questa Amministrazione concorda con quanto già
segnalato dal Dipar+mento Ambientale e Vigilanza Ambientale, ovvero che gli impor+ paga+ per
l’es+nzione della contravvenzione sono des+na+ all’entrata in bilancio dello Stato, così come
previsto dall’art. 318-quater, comma 2, D.lgs. n. 152/2006 (
359
).
Nella risposta il Ministero comunica che è stato is+tuito il nuovo capitolo di entrata 2596 avente la
seguente denominazione: “Entrate di per+nenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energe+ca per versamento delle sanzioni amministra+ve defla9ve di rea+ ambientali, ai sensi
dell’art. 318 quater comma 2 del D. Lgs 152/2006”:
Capitolo 2596 art 01 - SOMME RISCOSSE IN VIA ORDINARIA
Capitolo 2596 art 02 - SOMME RISCOSSE A MEZZO RUOLI
Si allega, alla presente, il quadro dei codici IBAN pubblicato sul sito del MEF e, per pronta visione, si
riportano di seguito i codici Iban riguardan+ la Cià Metropolitana di Torino:
- 2596/01 - IBAN: IT97H0100003245114032259601;
- 2596/02 - IBAN: IT74I0100003245114032259602; e indicando come causale: importo pagato per
l'es+nzione della contravvenzione di cui all’ ar+colo 318-quater, comma 2 del D.LGS 152/2006.
Quanto alle modalità es+n+ve ed impor+ delle somme dovute ai sensi dell’art. 318-ter (
360
),
comma 4-bis, D.lgs. medesimo, per la redazione della prescrizione o, in alterna+va, per il rilascio
dell’asseverazione tecnica, quando si tra9 di ente diverso da un corpo riconducibile ad
un’amministrazione statale, si comunica che è tu’ora in corso l’iter di emanazione del decreto
ministeriale, in tal senso previsto, dal citato art. 318-ter, comma 4-bis.


358
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;132~art3
359
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152
360
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2006-04-03;152

Sos*tuzione convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente a?raverso il
diri?o penale (Norma*va Comunitaria e Internazionale)
Decisione (UE) 2023/2170 del Consiglio, del 28 seembre 2023, che autorizza la Commissione
europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negozia+ rela+vi a una convenzione del
Consiglio d'Europa che sos+tuisce la convenzione del 1998 (
361
) sulla protezione dell'ambiente
araverso il dirio penale.
TESTO DECISIONE 2023/2170:
hps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202302170


Linee Guida per la procedura di es*nzione delle contravvenzioni ambientali
(Norma*va Nazionale)
Le Linee Guida cos+tuiscono un aggiornamento ed una revisione del precedente documento
“Indirizzi per l’applicazione della procedura di es+nzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte
VI-bis D.Lgs. 152/2006” elaborato all’indomani dell’entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015 n.
68 ed approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 82 del 29/11/16.
La Linea guida con+ene un’organica illustrazione dei vari aspe9 della procedura es+n+va delle
contravvenzioni ambientali alla luce dei principali indirizzi ed orientamen+ applica+vi emersi a
livello nazionale e dell’esperienza applica+va maturata dalle componen+ del SNPA.
Il testo con+ene inoltre:
1. criteri guida generali per la valutazione degli effe9 e dell’en+tà delle conseguenze ambientali
dei rea+
2. elenco delle prescrizioni +po per l’es+nzione delle principali contravvenzioni ambientali;
3. elenco dei documen+ analizza+ dal gruppo di lavoro, raccol+ su segnalazione delle componen+
del SNPA e consultabili all’indirizzo Banca Da+ Ecorea+ — ARPAT – Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (
362
).
TESTO LINEE GUIDA 2022:
hps://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/02/LINEE-GUIDA-SNPA-38-2022.pdf


Disciplina personale ispe:vo del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente – SNPA (Norma*va Nazionale)
DPR 4 seembre 2024, n. 186 che approva il Regolamento concernente disposizioni sul personale
ispe9vo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il Dpr è in auazione
dell’ar+colo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (
363
) che recita: “L'ISPRA, con il
contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di
regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del
personale incaricato degli interven+ ispe9vi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal
Sistema nazionale, ai sensi della vigente norma+va ambientale dell'Unione europea, nazionale e

361
hps://www.coe.int/en/web/conven+ons/full-list?module=treaty-detail&treatynum=172
362
hps://www.arpat.toscana.it/snpa/ecorea+/banca-da+-ecorea+
363
hps://www.norma9va.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;132#:~:text=Al%20fine%20di%20assicurare%20omogeneit%C3%A0%20ed%20effica
cia%20all%27esercizio,il%20Sistema%20nazionale%20a%20rete%20per%20la%20

regionale, il codice e+co, le competenze del personale ispe9vo e i criteri generali per lo
svolgimento delle a9vità ispe9ve, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale
nell'esecuzione delle visite nei singoli si+ o impian+, al fine di garan+re la terzietà dell'intervento
ispe9vo.”
Il Dpr definisce le modalità di acquisizione della qualifica di ispeore, i +toli necessari per diventare
ispeore, la formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interven+ ispe9vi.
Inoltre, secondo l’ar+colo 4 del Dpr il personale ispe9vo svolge gli interven+ ispe9vi nell'ambito
delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'ar+colo 3 della legge n. 132 del
2016.
Il personale ispe9vo può svolgere a9vità ispe9ve soltanto nell'ambito delle ar+colazioni
organizza+ve alle quali i regolamen+ interni dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo svolgimento
di a9vità di controllo e per le quali hanno conseguito la formazione.
La qualifica di ispeore è ar+colata in seori, corrisponden+ ai percorsi forma+vi. Gli ispeori
oengono la qualifica rela+va al seore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle
a9vità ispe9ve è circoscrio al seore di appartenenza.
L’ar+colo 5 del Dpr definisce i principi e criteri generali per lo svolgimento dell'a9vità ispe9va.

MODALITÀ PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AMBIENTALI DA PARTE DEI CITTADINI (ar+colo 7)
Chiunque, in forma singola o associata, può segnalare all'ISPRA e alle Agenzie illeci+ ambientali.

Le segnalazioni sono effeuate anche mediante il modulo disponibile sui si+ is+tuzionali dell'ISPRA
e delle Agenzie.

La segnalazione con+ene, di regola e, ove possibile, i seguen+ elemen+:
a) le generalità del soggeo che effeua la segnalazione;
b) la descrizione dei fa9 oggeo di segnalazione;
c) se conosciu+, tempo e luogo degli accadimen+;
d) se conosciute, le generalità o altri elemen+ che consentano di iden+ficare il soggeo che ha
posto in essere i fa9 segnala+;
e) l'indicazione di eventuali altri sogge9 che possono riferire sui fa9 oggeo della segnalazione;
f) l'indicazione di eventuali documen+ e di ogni altra informazione che possono confermare la
fondatezza dei fa9 segnala+;
g) l'eventuale documentazione fotografica.

Fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elemen+ ritenu+ rilevan+,
l'archiviazione delle segnalazioni può essere effeuata nei seguen+ casi:
a) manifesta infondatezza;
b) contenuto generico e non circostanziato;
c) richieste genericamente riferite a interi ambi+ dell'a9vità di controllo del SNPA;
d) manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere sulle ques+oni segnalate. In tal caso,
l'ente ricevente trasmee senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.

Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fao obbligo per l'ISPRA
ovvero per le Agenzie di avviare le a9vità di verifica ritenute necessarie sulla base dei
fa9 rappresenta+ e le conseguen+ a9vità ispe9ve.

Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta eleronica o posta ordinaria ovvero con
altri strumen+ individua+ dai regolamen+ interni dell'ISPRA e delle Agenzie.

La segnalazione ricevuta è protocollata con modalità tecniche tali da garan+re la
riservatezza del contenuto e dei da+, nel rispeo delle disposizioni vigen+.

Le segnalazioni provenien+ da amministrazioni pubbliche sono effeuate in forma eleronica,
secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legisla+vo 7
marzo 2005, n. 82 (
364
).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (21/12/2024), l'ISPRA
e le Agenzie adoano i propri regolamen+ interni al fine di auare le norme del Dpr.

TESTO DPR 186/2024:
hps://www.gazzeaufficiale.it/ao/serie_generale/caricaDeaglioAo/originario?ao.dataPubbl
icazioneGazzea=2024-12-06&ao.codiceRedazionale=24G00204&elenco30giorni=false




364
hps://www.norma9va.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla+vo:2005-03-07;82%21vig=