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SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI
Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.21963 del 12/07/2022, udienza del 15/02/2022
Con ordinanza n. ‘’omissis’’, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ingiunto a F. C. e, quale
obbligato Civile Ord. Sez. 2 Num. ‘’omissis’’ Anno 2022 Presidente: D. P. Relatore: F. G. Data pubblicazione:
12/07/2022 Corte di Cassazione - copia non ufficiale in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981,a ‘’omissis’’,
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di C 50.000,00, per inadempienze nello
svolgimento dei controlli sulla denominazione geografica Speck Alto Adige presso talune aziende
produttrici, consistenti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio: a) nell'aver certificato come
conforme una produzione, il cui peso medio finale registrato avrebbe richiesto un periodo di stagionatura
di 32 settimane, una partita messa in lavorazione nella 31a settimana; b) nel fatto che, sulle cosce (di
suino) già certificate da ‘’omissis’’ come Speck Alto Adige IGP conformi al disciplinare di produzione, erano
state apposte unicamente le etichette a sfondo blu con la dicitura ‘’omissis’’, omettendo di riportare tutte
le indicazioni/diciture obbligatorie per il prodotto e, in particolare, di apporre l'etichetta con marchio IGP.
La ‘’omissis’’ ha proposto opposizione, eccependo che l'amministrazione aveva erroneamente calcolato il
periodo di stagionatura e che il controllo sulla corretta etichettatura dei prodotti non poteva essergli
addebitato, non essendovi alcuna prescrizione che imponesse l'apposizione anche dell'etichetta a sfondo
blu attestante la qualità IGP del prodotto. Il Ministero, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto di
confermare il provvedimento…
Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.20929 del 30/06/2022, udienza del 10/06/2022
Il Tribunale di Roma, Seconda Sezione civile, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi
dell'art. 45 cod. proc. civ., prospettando un conflitto negativo di competenza dopo che il Giudice di pace
di Roma con ordinanza resa fuori udienza ha dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere
sulla opposizione proposta da F. M. avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva avente ad oggetto il
verbale di accertamento di violazione degli articoli 16 e 18 del d. lgs. n. 109 del 1992 - perché a seguito
di sopralluogo del 18 luglio 2015 in via ‘’omissis’’, si accertava che, quale legale rappresentante della citata
società, titolare di laboratorio e vicinato alimentare, all'interno del banco espositivo non teneva
installato applicativo indicante gli ingredienti dei prodotti posti in vendita all'interno dei vari recipienti.
Il Tribunale di Roma, con il regolamento, ha evidenziato che la violazione delle norme afferenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non rientra tra quelle
tassativamente elencate dall'articolo 22 bis della l. n. 689 del 1981 e dall'articolo 6, comma 4, del d. lgs.
n. 150 del 2011, non riguardando la tutela igienico sanitaria degli alimenti e la protezione della salute dei
consumatori, bensì la tutela dell'affidamento degli acquirenti di prodotti alimentari nei confronti della
pubblica fede ingenerata dalla etichettatura degli stessi. Il Tribunale di Roma, richiamata la giurisprudenza
di legittimità secondo cui in tali casi l'opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice di pace, ha
richiesto d'ufficio il regolamento di competenza…