(MAP) fra Stati, al fine di dirimere eventuali conflitti di residenza. In assenza di accordo tra gli Stati,
l’impresa non potrà godere di alcuno dei benefici previsti dalla Convenzione.
In particolare, a proposito delle stabili organizzazioni, le disposizioni, pur ricalcando lo schema
generale dell’art. 5 del Modello OCSE (e, quindi, anche del 162 del TUIR), si conformano al Modello
di Convenzione dell’ONU. A onor del vero, va riconosciuto che (non solo l’Italia, ma) la maggior
parte degli Stati aderenti al G20 hanno ritenuto di ovviare alle rigide condizioni di assoluta
reciprocità stabilite dal Modello OCSE, ratificando alcune regole proprie del Modello ONU nei casi
dei trattati siglati con i c. d. Paesi emergenti, i quali presentano economie particolarmente
anomale rispetto a quelle esistenti nei Paesi industrializzati.
Nella fattispecie in discorso (stabili organizzazioni), le principali differenze attengono ai seguenti
due casi.
1. L’agente indipendente: Se svolge l’attività interamente (o quasi) per conto di un’unica
impresa, configura una stabile organizzazione, in quanto non può essere considerato
effettivamente “indipendente”, pur se concretamente opera in maniera autonoma
nell'ambito della propria attività ordinaria, anche in via continuativa; al contrario, nel
Modello OCSE, è escluso che tale fattispecie possa essere considerata una PE.
2. Il deposito: L’imprenditore il quale, pur non avendo alcun potere di rappresentanza,
mantiene nell’altro Stato contraente una scorta di merci appartenenti all’impresa, dalla
quale preleva regolarmente merci per la consegna a nome o per conto dell’impresa,
determina (contrariamente a quanto disciplinato nel Modello OCSE) una stabile
organizzazione.
Le differenze, dunque, sono poche, ma di pura sostanza; se, poi, consideriamo la sopra citata
regola generale che impone di attivare le MAP per risolvere le questioni concernenti la residenza
fiscale, il quadro complessivo che ne deriva non appare di certo il più indicato per dirimere le
numerose fattispecie pratiche che si possono verificare.
Altra questione spinosa attiene all’ambiguità (e incertezza) della tassazione.
La regola generale prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario. Tale
previsione non pare soddisfare il principio raccomandato dall’OCSE, posto che la residenza fiscale
del soggetto potrebbe non coincidere con il luogo in cui effettivamente vengono prodotti tutti i
redditi. Ciò significa che il nexus approach verrebbe meno: è necessario, come noto, che un’entità
economica venga tassata in ciascuno Stato per quella parte di reddito ivi prodotta.
È, poi, prescritta la tassazione concorrente anche nel Paese nel quale vengono resi i servizi
(professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, tecnici o gestionali), ma solo
fino al limite massimo dell’aliquota del 10%. Peraltro, nell’ipotesi in cui il beneficiario possieda una
base fissa o una stabile organizzazione nello Stato di provenienza del reddito, la tassazione
concorrente avviene senza limite massimo di aliquota alla fonte.